Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A. Procedura selettiva, per titoli ...
 
 
 

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UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

Procedura selettiva, per titoli ed esami, per la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con quattro unita'
di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.103 del 30/12/2005
Ente:UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Località:-
Codice atto:05E08511
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:4
Scadenza:30/1/2006
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme
sull'autonomia dell'universita';
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante norme riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e successive modificazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante
disposizioni in materia di servizi postali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
in particolare riserve, nei pubblici concorsi, a favore dei volontari
in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle
tre Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante
norme sull'attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal CES;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il
codice in materia di protezione dei dati;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del
4 gennaio 1995 e successive modificazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale del personale del
comparto universita' sottoscritto in data 9 agosto 2000, nonche' il
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
universita' sottoscritto in data 27 gennaio 2005;
Visto il decreto rettorale n. 625 del 18 dicembre 2001 con il
quale e' stato emanato il «Regolamento di assunzione del personale
tecnico-amministrativo» in seguito denominato «Regolamento»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005)
e, in particolare, l'art. 1, comma 105, che prevede l'adozione, da
parte delle universita', di programmi triennali del fabbisogno del
personale;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con
modificazioni in legge 31 marzo 2005, n. 43, e, in particolare,
l'art. 1, comma 1, che dispone, per l'anno 2005, l'invio al MIUR dei
programmi sopra indicati entro il 31 marzo 2005, per la valutazione
di compatibilita' finanziaria;
Vista la nota prot. n. 482 del 4 aprile 2005 con la quale il MIUR
comunica che la programmazione formulata dall'Ateneo, di cui alle
deliberazioni degli Organi di Governo del 22 marzo 2005, e' valutata
positivamente per l'anno 2005 e prevede la possibilita', alla fine
del corrente anno, di rimodulare la programmazione di personale,
anche alla luce di quanto previsto dalla citata legge n. 43/2005;
Viste le note prot. n. 1416 del 30 settembre 2005 e prot. n. 1591
del 28 ottobre 2005 con le quali il MIUR ribadisce la possibilita' di
rimodulare la programmazione in parola per l'anno 2005;
Viste le deliberazioni del 25 ottobre 2005 con le quali,
rispettivamente, il consiglio di amministrazione approva la
compatibilita' finanziaria della manovra complessiva di reclutamento
di cui alla nota rettorale del 5 ottobre 2005 e il senato accademico,
sulla base della delibera predetta, approva, in particolare,
l'anticipazione al 30 dicembre 2005 delle prese di servizio previste
per l'anno 2006 dalle deliberazioni del 21 febbraio 2005 e 1° marzo
2005;
Considerato che nelle suddette deliberazioni gli organi di
Governo confermano, tra l'altro, l'attivazione entro il 2005, delle
procedure di assunzione di 26,5 posti di personale
tecnico-amministrativo gia' deliberate dagli organi di Governo
nell'anno 2001;
Assicurato il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificati con
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge 4 giugno
2004, n. 143, tenuto conto della proroga introdotta dal decreto-legge
9 novembre 2004, n. 266, convertito in legge 27 dicembre 2004,
n. 306;
Considerato che tra i 26,5 posti di cui sopra rientrano 11,5
posti di personale di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa;
Considerato che e' stata data attuazione all'art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001;
Considerato che e' stata data attuazione all'art. 46 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data
9 agosto 2000, cosi' come sostituito dall'art. 19 sottoscritto in
data 27 gennaio 2005;
Considerato che a seguito di quanto sopra sono pervenute sette
istanze di trasferimento da parte di dipendenti inquadrati nella
suddetta categoria e area in servizio presso altri atenei;
Considerata la necessita' di accantonare sette posti per
consentire la valutazione delle istanze sopra indicate;
Ritenuto necessario bandire i restanti 4,5 posti;
Ritenuto opportuno arrotondare i posti a quattro unita' al fine
di semplificare l'applicazione delle norme a favore delle categorie
riservatarie con accantonamento della restante quota 0,5;
Considerato che non risulta coperta la quota di cui all'art. 3,
comma 1, lettera a), della legge n. 68/1999 (7% dei lavoratori
occupati) e che pertanto opera la riserva in favore dei lavoratori
disabili ai sensi dell'art. 7, comma 2, della medesima legge;
Considerato che la riserva del 30% di cui al comma 6 dell'art. 18
del decreto legislativo n. 215/2001 si applica fermi restando i
diritti dei soggetti di cui alla legge n. 68/1999;
Considerato che la suddetta riserva e' pari a 1,2 posti;
Visto il D.D.A. n. 3285 del 2 ottobre 2002 nel quale, ai sensi
del comma 7 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 215/2001, e'
stata accantonata una quota riservata pari a 1,2 posti;
Considerato che la quota riservata risulta cumulativamente pari a
2,4 posti;
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del regolamento
del personale tecnico-amministrativo sopra citato, le riserve di
posti, non possono complessivamente superare la meta' dei posti
previsti nel decreto e che pertanto e' necessario operare una
riduzione in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi
diritto alla riserva;
Considerato che due dei quattro posti devono essere riservati
rispettivamente:
1) uno a favore dei soggetti di cui all'art. 1 della legge
n. 68/1999;
2) uno a favore dei volontari in ferma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati
senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme
contratte, di cui al comma 6 dell'art. 18 del decreto legislativo
n. 215/2001;
Precisato che della quota riservata pari a 2,4 posti residuano
1,4 posti da accantonare ai sensi del comma 7 dell'art. n. 18 del
decreto legislativo n. 215/2001;
Considerato che ai sensi degli articoli 5, 13 e 22 del suddetto
regolamento questa amministrazione intende attivare le predette
procedure a tempo indeterminato anche per assunzioni a tempo
determinato;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
1. E' indetta procedura selettiva, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con
quattro unita' di personale da inquadrare nella categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, presso questo Ateneo di
cui due sono riservati:
a) uno a favore dei soggetti di cui all'art. 1 della legge
n. 68/1999;
b) uno a favore dei volontari in ferma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati
senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme
contratte.
2. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
3. La graduatoria di tale procedura potra' essere utilizzata,
altresi' per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali di ammissione
 
1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea;
b) titolo di studio previsto dall'art. 4 del regolamento (vedi
successivo art. 3);
c) idoneita' fisica. L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori, in base alla
normativa vigente;
d) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di
leva;
e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se
cittadino italiano);
f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione europea);
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea).
2. I candidati che intendano partecipare ai posti riservati
devono possedere i seguenti requisiti:
a) per uno a favore dei soggetti di cui all'art. 1 della legge
n. 68/1999:
essere iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli
uffici competenti ai sensi dell'art. 8 della legge n. 68/1999;
essere disoccupati al momento della scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda;
b) per uno a favore dei volontari in ferma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati
senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme
contratte:
aver prestato servizio in qualita' di volontario in ferma
breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni nelle tre Forze
armate;
essere stato congedato senza demerito anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione.
4. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura;
l'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

                               Art. 3.
 
Domanda e termine di presentazione
 
1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere
presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - della Repubblica italiana.
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile, sottoscritta e indirizzata al direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi di Genova - Ufficio sviluppo risorse
umane e organizzazione - Settore III, via Balbi, 5. La sottoscrizione
della domanda non e' soggetta ad autenticazione. La domanda stessa
deve essere redatta, in carta semplice, preferibilmente su apposito
modello - Allegato A che fa parte integrante del presente decreto,
disponibile presso la sede dell'amministrazione centrale, via Balbi
n. 5, ovvero al seguente indirizzo telematico:
http://www.unige.it/concorsi> 4. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la
fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato A - fac simile della domanda purche' sia chiara ed
integrale.
5. La domanda puo' essere presentata direttamente al predetto
ufficio, dal lunedi' al giovedi' dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14
alle ore 15, il venerdi' dalle ore 10 alle ore 13. L'ufficio
rilascera' apposita ricevuta attestante solo l'avvenuta ricezione
della domanda stessa.
6. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
7. Non saranno prese in considerazione le domande non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
8. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome
e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche':
a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
b) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste
elettorali, precisandone il comune ed indicando eventualmente i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
c) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
d) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero del titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto
equipollente a quelli previsti in base ad accordi internazionali,
ovvero alla normativa vigente;
e) se cittadino italiano: la posizione relativa all'adempimento
degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
g) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea:
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
9. I candidati di cui all'art. 1 della legge n. 68/99 devono
dichiarare:
l'iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici
competenti ai sensi dell'art. 8 della legge n. 68/1999;
lo stato di disoccupazione al momento della scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande.
10. I candidati volontari in ferma breve o in ferma prefissata di
durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza
demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte
devono dichiarare:
il servizio prestato;
il congedo senza demerito.
11. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 9,
lettere b), d), e g), comportera' l'esclusione dalla procedura.
12. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
13. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge
n. 68/1999, possono richiedere nella domanda speciali modalita' di
svolgimento delle prove d'esame ai fini di concorrere in effettive
condizioni di parita' con gli altri candidati.
14. Il candidato e' tenuto ad allegare alla domanda una fotocopia
non autenticata di un documento di identita' e i titoli che ritiene
utili ai fini della valutazione da parte della commissione
esaminatrice.
15. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti
in carta semplice e possono essere in originale o in copia
autenticata. Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti
conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione nonche' le
copie di titoli di studio o di servizio da allegare alla domanda
possono altresi' essere dichiarate conformi all'originale, mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (modulo B
allegato). Tale dichiarazione puo' essere altresi' apposta in calce
alla copia stessa. Il candidato deve utilizzare un modulo per ciascun
titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui intende
dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo al titolo
stesso. Puo', in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di
conformita' all'originale dei titoli presentati, comprese le
pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione deve contenere precise
indicazioni atte a identificare i titoli stessi.
16. Il candidato puo' altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante le dichiarazioni di cui agli
articoli 46 e seguenti del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 che consentono di sostituire sia le normali
certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni sia l'atto di
notorieta' per tutti gli stati, qualita' personali e fatti che sono a
diretta conoscenza dell'interessato (modulo B allegato).
17. Le stesse modalita' previste ai commi precedenti per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea.
18. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
19. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti
autorita' estere debbono essere conformi alle disposizioni vigenti
nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
20. Ai titoli di cui al comma precedente, redatti in lingua
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana,
certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
21. Nell'ambito dei titoli le pubblicazioni debbono essere
allegate alla domanda e corredate di elenco e possono essere prodotte
in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta'. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la
data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia
debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, di
seguito riportato: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per
ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari
alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina
grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica».
22. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di
origine e tradotte in lingua italiana solo se redatte in lingua
diversa da quella/e prevista/e nella prova orale della procedura
selettiva cui si riferiscono; tale traduzione deve essere certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
23. Le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere
considerate come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed
individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano
valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.
24. Non e' consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra procedura.
25. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atto di notorieta'. Qualora dal
controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alle
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
26. L'Universita' non assume alcuna responsabilita' per il
mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda
dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero
dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito,
o a forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Preselezione
 
1. In ottemperanza ai fondamentali principi di tempestivita',
economicita' e celerita' di espletamento delle procedure, qualora il
numero delle domande di partecipazione, sia superiore alle duecento,
l'amministrazione si riserva la facolta' di procedere a preselezione,
mediante ricorso a test a risposta multipla, sugli argomenti oggetto
delle prove del concorso.
2. Saranno ammessi a sostenere le prove, i candidati che, a
seguito della preselezione, si saranno collocati nella graduatoria
entro i primi duecento posti.
3. A parita' di punteggio la preferenza sara' determinata dai
titoli di cui al comma 4 dell'art. 8 del presente decreto.

                               Art. 5.
 
Comunicazione ai candidati
 
1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
- del primo venerdi' successivo al novantesimo giorno dalla
pubblicazione del presente bando verranno indicate la sede, il giorno
e l'ora dell'eventuale preselezione, ovvero, delle prove d'esame,
nonche' eventuali diverse comunicazioni in merito.
2. La pubblicazione di tale comunicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia
stata comunicata l'esclusione, sono tenuti a presentarsi senza alcun
preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta Gazzetta
Ufficiale.
3. L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al
concorso quale ne sia la causa.
4. Qualora ritardi di qualsiasi natura non consentissero il
rispetto delle date indicate nella Gazzetta Ufficiale, sara' cura
dell'amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato, mediante
notifica personale a mezzo raccomandata a.r., eventuali variazioni al
predetto calendario.
5. Nel caso in cui questa amministrazione dovesse attuare la
preselezione, ai candidati ammessi a sostenere le prove d'esame,
verra' data comunicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui
avranno luogo le stesse, mediante raccomandata a.r., almeno quindici
giorni prima.
6. La convocazione alla prova orale e' comunicata ai candidati
almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

                               Art. 6.
 
Titoli valutabili
 
1. Ai sensi dell'art. 7 del regolamento, alla valutazione dei
titoli e' riservato un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili,
purche' attinenti all'attivita' lavorativa da svolgere, i seguenti
titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno:
a) attivita' lavorativa comunque prestata presso l'Universita'
o altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5 per ogni bimestre fino
ad un massimo di punti 9) ulteriore punteggio per attivita' svolte
presso l'Universita' (punti 1 per anno fino ad un massimo di punti
3): fino a un massimo di punti: 12;
b) idoneita' a precedenti procedure selettive della categoria
di riferimento o superiori: fino a un massimo di punti: 6;
c) altri titoli a giudizio della commissione: ulteriore titolo
di studio, compresi specializzazioni post laurea, master, dottorato
ecc, attestati di qualificazione, specializzazione con esame finale,
pubblicazioni: fino a un massimo di punti: 12.
2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove
stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Qualora lo svolgimento di prove pratiche non produca un elaborato
scritto, la valutazione dei titoli precede la prova pratica.
3. Il risultato della valutazione dei titoli e' immediatamente
affisso all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.

                               Art. 7.
 
Prove d'esame
 
Le prove d'esame avranno luogo a Genova e si articoleranno in due
prove scritte, una prova orale e verteranno sui seguenti argomenti:
nozioni riferite alla disciplina del pubblico impiego di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al comparto
universita' (stipulati in data 9 agosto 2000 e 27 gennaio 2005);
statuto dell'Universita' degli studi di Genova;
regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita' e manuale di amministrazione;
regolamento didattico di Ateneo - parte generale.
Statuto e regolamenti sono disponibili all'indirizzo telematico
www.unige.it/regolamenti> Prima prova scritta: test a risposta sintetica mediante l'uso di
programma «Word».
Seconda prova scritta: gestione di dati riferiti a procedure
connesse al programma d'esame tramite utilizzo del programma «Excel».
Prova orale: comprendera' altresi' l'accertamento della
conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra inglese
o francese.
2. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, i punteggi da
essi riportati, nonche' l'elenco dei candidati non ammessi vengono
affissi all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.
3. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico.
4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione esaminatrice affigge all'albo dell'Ateneo e presso la
sede degli esami l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
del punteggio riportato da ciascuno.
5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido. In
caso di esibizione di documenti non in corso di validita'
l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve dichiarare in calce alla
fotocopia del documento che i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.

                               Art. 8.
 
Nomina della commissione esaminatrice formazione ed approvazione
della graduatoria
 
1. La commissione esaminatrice della procedura selettiva e'
nominata con decreto del direttore amministrativo ed e' composta da
esperti delle materie d'esame, ai sensi dell'art. 10 del regolamento.
Espletate le prove della procedura selettiva la commissione forma
la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo
tenuto conto che lo stesso e' pari a 90 punti cosi' suddivisi:
60 punti per le prove d'esame;
30 punti per i titoli.
2. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna delle prime due prove un punteggio di
almeno 18/30. La prova orale si intende superata con un punteggio di
almeno 18/30.
3. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
media dei punti conseguiti nelle prime due prove;
punti conseguiti nella prova orale;
punti attribuiti ai titoli.
4. La graduatoria definitiva dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28
del 4 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni,
tenendo conto dei diritti di riserve di cui all'art. 1.
5. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento e con le stesse
modalita' di cui ai precedenti commi, e' formata una graduatoria
utilizzabile per assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio
rispetto alla posizione nella graduatoria a tempo indeterminato.
6. La procedura deve concludersi entro sei mesi dalla data della
riunione preliminare della commissione, salvo che il ritardo dipenda
da giustificati impedimenti che devono essere collegialmente
motivati.
7. Il direttore amministrativo, con proprio decreto, previo
accertamento della regolarita' formale degli atti relativi alla
procedura selettiva, approva la graduatoria definitiva e dichiara
vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa
nei limiti dei posti previsti dalla procedura.
8. Il decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione all'albo dell'Ateneo. Di tale pubblicazione viene data
notizia nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della
Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso
decorre il termine per l'eventuale impugnazione. La graduatoria
definitiva rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla
data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.

                               Art. 9.
 
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
 
1. L'assunzione in servizio e' condizionata alla verifica della
copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo e delle limitazioni di
cui alle leggi finanziarie nel tempo vigenti. Stante la suddetta
condizione l'amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in
parola.
2. Il candidato, utilmente collocato nella graduatoria a tempo
indeterminato, stipula con l'Universita' degli studi di Genova un
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
4. La mancata assunzione del servizio nella data stabilita
comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento.
5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
sottoscritto in data 9 agosto 2000 cosi' come modificato dall'art. 5
del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data
27 gennaio 2005.
6. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico
previsto per la categoria C, posizione economica C1, nonche' quello
normativo previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro sopra
citato.

                              Art. 10.
 
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
 
1. L'assunzione in servizio e' condizionata alla verifica della
copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo e delle limitazioni di
cui alle leggi finanziarie nel tempo vigenti. Stante la suddetta
condizione l'amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in
parola.
2. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria a tempo
determinato, senza alcun pregiudizio rispetto alla posizione nella
graduatoria a tempo indeterminato, stipula con l'Universita' degli
studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo
determinato.
3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
4. In caso di mancata assunzione del servizio nella data
stabilita l'Universita' provvede a depennare il nominativo dalla
graduatoria utilizzabile per le assunzioni a tempo determinato. Il
contratto eventualmente gia' stipulato e' risolto di diritto.
5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 26 del regolamento.
6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico
previsto per la categoria C, posizione economica C1, nonche' quello
normativo previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto universita' per il personale assunto a tempo
indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine
e le specifiche statuizioni ivi previste.

                              Art. 11.
 
Presentazione dei documenti
 
1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi
validita' illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione
alla procedura, sara' invitato a presentare a questa Universita',
entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, pena la
risoluzione del contratto stesso, le seguenti dichiarazioni
sostitutive, nonche' i documenti sotto specificati:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il
possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
cittadinanza;
godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali)
con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto
legislativo 30 maggio 2001, n. 165;
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a) e b)
sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita';
c) certificato in bollo rilasciato da una A.S.L. ovvero da un
medico militare attestante l'idoneita' fisica. Qualora il candidato
sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne
menzione con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare
l'attitudine dell'aspirante stesso al normale e regolare rendimento
di lavoro. Tale documento deve essere in data non anteriore a sei
mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero
alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso.
2. I vincitori di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999 devono
altresi' presentare dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione
negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici competenti ai
sensi dell'art. 8 della legge n. 68/1999, nonche' lo stato di
disoccupazione e sono esentati dalla presentazione del documento di
cui al punto c).
3. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
4. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello
Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi
debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero.
5. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in
lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale.
6. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
7. Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro
trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono gestiti
dall'Universita' degli studi di Genova e trattati ai sensi del
Regolamento in materia approvato con decreto rettorale 194 del
1° luglio 2001.

                              Art. 13.
 
Restituzione della documentazione presentata
 
1. I candidati possono richiedere, entro due mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso concernente
l'affissione all'albo dell'Ateneo del decreto di approvazione degli
atti, la restituzione della documentazione presentata. L'Universita'
accede alla richiesta salvo che vi sia un contenzioso in atto.
2. L'interessato, previo accordo telefonico, deve presentarsi
personalmente per ritirare la documentazione suddetta; puo' delegare
per il ritiro, a sue spese, un corriere o altra persona. E' esclusa
qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.
3. Trascorso il termine di cui al precedente comma l'Universita'
dispone del materiale in relazione alle proprie esigenze, senza
alcuna responsabilita'.

                              Art. 14.
 
Rinvio circa le modalita' di espletamento delle procedure
 
1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni contenute nel regolamento, nonche' le disposizioni
previste dal Contratto collettivo nazionale del personale del
comparto universita' e dalle norme vigenti in materia di reclutamento
del personale nella pubblica amministrazione.
Genova, 14 dicembre 2005
Il direttore amministrativo

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