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UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore
amministrativo dell'area amministrativo-contabile
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.85 del 26/10/1999
Ente:UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
Località:Benevento  (BN)
Codice atto:099E8553
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:25/11/1999
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

  Visto  il decreto ministeriale 29 dicembre 1997, n 1524, istitutivo
dell'Universita' degli studi del Sannio;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, concernente norme di esecuzione del testo unico sopracitato e
successive modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077 e n. 1079;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, e successive
integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 567;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
319;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo del comparto Universita', sottoscritti in
data 21 maggio 1996 e 5 settembre 1996;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 19 luglio
1999 con la quale e' stata autorizzata l'assunzione di un
collaboratore amministrativo-contabile (settima qualifica) dell'area
funzionale amministrativo-contabile per mobilita' di comparto o, in
assenza per concorso;
Visto che il posto non e' stato coperto per mobilita' nell'ambito
del comparto Universita' ai sensi dell'art. 37 del contratto
collettivo nazionale di lavoro per mancanza di domande;
Vista la impellente necessita' di ricoprire il posto con un
collaboratore da destinare all'ufficio ragioneria dell'Ateneo;
Considerato, altresi', che risulta inoperante la riserva di cui
all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987
data l'unicita' del posto messo a concorso;
Considerata l'urgenza di provvedere;
Visto il regolamento per la disciplina delle procedure di selezione
per l'accesso e l'avviamento al lavoro del personale
tecnicoamministrativo approvato dal consiglio di amministrazione
nella seduta del 19 luglio 1999, promulgato con decreto rettorale n.
560 del 10 agosto 1999; Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo
profilo collaboratore contabile in prova (settima qualifica)
dell'area funzionale amministrativo-contabile per le esigenze
dell'ufficio ragioneria dell'Universita' degli studi del Sannio.
L'Universita' degli studi del Sannio garantisce la parita' e pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
Le riserve dei posti in favore di particolari categorie di
cittadini di cui alle leggi n. 482/1968, 958/1986 e 574/1980, cosi'
come previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, risultano inoperanti data l'unicita' del posto messo a
concorso. Art. 2. Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia o in
economia e commercio o equiparato rilasciato dalle rispettive
facolta'. Non si prescinde dal titolo di studio suddetto, ai sensi
dell'art. 84 della legge n. 312/1980 per il personale della qualifica
immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza
demerito, data la particolare tipologia dell'attivita' lavorativa
prevista;
b) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
Stato membro della Comunita' economica europea;
c) il godimento dei diritti politici;
d) l'idoneita' fisica all'impiego;
e) l'aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale;
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 174 del 7 febbraio 1994, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o
di provenienza;
essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comportera'
l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Art. 3. Domanda
e termine di presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e
firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere trasmesse
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
direttore amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio -
Ufficio personale non docente - Piazza Guerrazzi n. 1 82100
Benevento, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile purche' spedite entro il termine suindicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante. Art. 4. Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo (allegato A)
che e' parte integrante del seguente bando, l'aspirante deve
dichiarare, sotto la propria responsabilita', a pena di esclusione:
a) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno indicare
soltanto il cognome da nubile);
b)il luogo e la data di nascita;
c)il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera a)
del presente bando di concorso, con l'indicazione dell'anno
accademico in cui e' stato conseguito e dell'istituto che lo ha
rilasciato;
d)il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero il motivo
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e)il possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati
membri della Comunita' economica europea;
f)di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti
penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la
data della sentenza e l'autorita' giudiziaria che l'ha emessa, anche
se e' stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto,
non menzione ecc. e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale.
I procedimenti penali devono sempre essere indicati qualsiasi sia la
natura degli stessi;
g)la posizione nei riguardi degli obblighi militari; i cittadini
italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in
posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
h)i servizi prestati come impiegati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
i)il non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. l27, primo
comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3
del 10 gennaio 1957, per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
l)i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
dichiarare, altresi', di godere dei diritti civili politici anche
nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Nella domanda dovra' risultare, altresi', il preciso recapito cui
indirizzare le comunicazioni relative al concorso stesso.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge del 5
febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione
al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per poter sostenere le
prove d'esame specificate nel successivo art. 6 del presente bando.
La firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai
sensi dell'art. 3, quinto comma, della legge del 15 maggio 1997, n.
127.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni
di cui sopra. L'omissione di una sola di esse determina l'invalidita'
della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili all'Amministrazione
stessa. Art. 5. Commissione esaminatrice e modalita' di
espletamento
La commissione giudicatrice del concorso sara' nominata e composta
ai sensi dell'art. 9 lettera A) del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive integrazioni e
modificazioni. Art. 6. Prove d'esame
La prova d'esame, riportata nell'allegato B al presente bando che
ne costituisce parte integrante, consiste in una prova scritta e in
una prova orale.
La prova orale e' integrata da un colloquio inteso ad accertare la
conoscenza di una delle lingue a scelta del candidato tra l'inglese
ed il francese.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o
equivalente. La prova orale si intende superata con una votazione di
almeno 21/30 o equivalente.
Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti
conseguiti nella prova scritta e dalla votazione conseguita nella
prova orale.
I candidati stranieri cittadini di uno degli Stati membri della
Comunita' europea, dovranno svolgere la prova scritta e quella orale
in lingua italiana.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
dell'aspirante autenticata dal sindaco del comune di residenza o da
un notaio;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
dipendente statale;
c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta d'identita'
o patente.
L'Universita' degli studi del Sannio comunichera' ai candidati
ammessi al concorso il diario delle prove scritte, con l'indicazione
del luogo, del giorno e dell'ora in cui le medesime si svolgeranno,
almeno quindici giorni prima della data delle prove stesse. L'avviso
per la presentazione al colloquio sara' dato ai singoli candidati
almeno venti giorni prima di quello in cui esso debbono sostenerlo e
sara' data, contemporaneamente, comunicazione del voto riportato
nella prova scritta.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione
puo' disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.
Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate ai
candidati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a
carico dei destinatari. Art. 7. Titoli di preferenza e di
precedenza
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito e a parita' di titolo sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito a termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli di preferenza, la precedenza e'
determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire all'Universita' degli studi del Sannio, entro il termine
perentorio di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui i singoli candidati hanno sostenuto la prova orale i
documenti, in originale o in copia autentica in carta semplice,
attestanti il possesso dei titoli preferenza o di precedenza, a
parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda.
Da tali documenti dovra' risultare inoltre che il requisito era
posseduto alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante. Art. 8. Approvazione della graduatoria di
merito
Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice
formera' la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della
votazione complessiva dei voti riportati nella prova scritta e nella
prova orale.
Per la formazione della graduatoria finale saranno osservate, a
parita' di punteggio, le disposizioni sulle precedenze e sulle
preferenze cosi' come previste dall'art. 7 del presente bando.
Sara' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio nelle prove
di esame.
La graduatoria del concorso sara' pubblicata all'albo ufficiale
dell'Universita', uffici del rettorato primo piano siti in piazza
Guerrazzi n. 1 Benevento.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione, decorrono i
termini per eventuali impugnative.
Dall'affissione sara' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Art. 9. Presentazione dei documenti per la nomina
L'amministrazione stipulera' un contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato con il vincitore di concorso, ai sensi dell'art.
16 del contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed
amministrativo del comparto Universita', il quale sara' inquadrato
nella settima qualifica funzionale profilo collaboratore contabile
dell'area amministrativo-contabile con diritto al trattamento
economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Per quanto sopra indicato, il vincitore dovra' presentare, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di stipulazione del
succitato contratto individuale di lavoro, unitamente alla
dichiarazione, resa sotto la propria responsabilita', salvo quanto
disposto dall'art. 18, comma 8, del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto Universita', di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilita' richiamate nell'art. 58 del decreto
legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, i sottoelencati documenti in
carta legale:
1) estratto (non e' ammesso il certificato) dell'atto di nascita
rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se
il candidato e' nato nel territorio della Repubblica ovvero se e'
nato all'estero sia gia' avvenuta la trascrizione dell'atto di
nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il
candidato nato all'estero potra' produrre apposito certificato
rilasciato dall'autorita' consolare;
2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana
o titolo che da' luogo all'equiparazione o certificato comprovante il
possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
3) certificato di godimento dei diritti civili e politici; i
cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono
presentare certificato di godimento dei diritti civili e politici
dello Stato di appartenenza o di provenienza;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso
ovvero un documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica
in sostituzione dell'originale;
6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare o certificato di esito di leva, nel caso l'aspirante sia
stato dichiarato riformato o rivedibile; Coloro che non siano stati
ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre
un certificato di iscrizione alle liste di leva;
7) certificato medico rilasciato dall'A.S.L. o da un medico
militare o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta
costituzione e l'doneita' fisica e psichica all'impiego. Qualora il
candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve
fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine
al servizio. Nel certificato stesso dovra' essere precisato che e'
stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto
dall'art. 7 della legge n. 837 del 25 luglio 1996. I candidati
invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi
dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una
dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che
l'invalido, per la natura e il grado della sua mutilazione o
invalidita', non puo' essere di pregiudizio alla salute ed alla
incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti;
8) fotografia recente del candidato che sara' legalizzata
dall'ufficio ricevente;
9) dichiarazione attestante se ricopra altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se
usufruisca, comunque, di reddito di lavoro subordinato; in caso
affermativo, il candidato dovra' dichiarare di optare per il nuovo
impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni
concernenti la causa di eventuale risoluzione di precedente rapporto
di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche in caso negativo.
I documenti di rito devono essere conformi alle leggi sia per
quanto concerne il bollo sia per quanto si attiene alla
legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 9) dovranno
essere, inoltre, di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data
della richiesta dell'Universita' degli studi del Sannio.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopraindicato, i documenti di cui ai numeri 5) e 7), la
dichiarazione di opzione nonche' copia dello stato matricolare e sono
esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
I documenti di cui ai numeri 3) e 4) devono inoltre indicare che il
requisito era posseduto alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I documenti rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere legalizzati
dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera dovra' essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, trenta giorni dalla
data di stipulazione del contratto di lavoro individuale, senza che
la documentazione richiesta non sia stata presentata, fatta salva la
possibilita' di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso di
comprovato impedimento, non si dara' luogo alla stipulazione del
contratto ovvero si provvedera', per i rapporti gia' instaurati,
all'immediata risoluzione degli stessi.
Per i portatori di handicap si procedera' cosi' come disposto
dall'art. 4 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. Art. 10. Nomina
e periodo di prova
Il vincitore di concorso, che risultera' in possesso di tutti i
requisiti prescritti, conseguira' la nomina a collaboratore
amministrativo profilo collaboratore contabile in prova, (settima
qualifica) con diritto al trattamento economico iniziale previsto
dalle norme in vigore.
Ai sensi dell'art. 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto Universita', il dipendente assunto come sopra sara'
soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi.
Ai fini del compimento del predetto periodo di prova si terra'
conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova
non potra' essere ne' rinnovato ne' prorogato alla scadenza.
Decorso il suddetto periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si
intendera' confermato in servizio e gli verra' riconosciuta
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
Il vincitore di concorso non potra' ottenere il trasferimento
presso altra sede nei primi tre anni di servizio.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento e' il sig. Cosimo D'Addona -
Universita' degli studi del Sannio - Ufficio del personale - Settore
personale tecnico-ammnistrativo, piazza Guerrazzi n. 1 82100
Benevento. Tel. 0824/25439.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 3 del 10 gennaio 1957, nel regolamento di esecuzione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 3 maggio 1957, e
nelle successive norme di integrazione e modificazione, ed in
particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive integrazioni e modificazioni.
Benevento, 11 ottobre 1999
Il direttore ammistrativo: Sartori
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