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UNIVERSITA' DI URBINO "CARLO BO"

Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -
Ciclo XXIII

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.64 del 14/8/2007
Ente:UNIVERSITA' DI URBINO "CARLO BO"
Località:Urbino  (PU)
Codice atto:07E05474
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/9/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                   (Decreto rettorale n. 455/07).
 

IL RETTORE
 
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, emanato
con decreto rettorale n. 628\1999 del 20 luglio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1999, n. 180 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e il decreto
ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, relativi alla riforma dei
dottorati di ricerca;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, articoli 6 e 7, norme in
materia di borse di studio universitarie;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 e il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 inerenti alle
norme sul diritto agli studi universitari;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
«Regolamento concernente l'autonomia didattica degli Atenei» e
successivamente sostituito con decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 e successivo
decreto integrativo del 14 dicembre 1998 inerenti alla determinazione
dell'importo e dei criteri di incremento delle borse di studio
concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi «Carlo Bo» di Urbino, emanato con
decreto rettorale n. 1509/03 del 18 novembre 2003, e successive
modifiche;
Vista la delibera del Senato Accademico n. 78 del 16 maggio 2007
che assegnava alle facolta' le borse per l'istituzione del XXIII
ciclo dei corsi di dottorato di ricerca;
Vista la relazione del Nucleo di valutazione interno del
18 giugno 2007;
Vista la delibera n. 83 adottata il 27 giugno 2007 dal Senato
Accademico che approva l'istituzione del XXIII ciclo dei corsi di
dottorato di ricerca per l'anno accademico 2007/2008;
Vista la delibera n. 113 del 29 giugno 2007 adottata dal
Consiglio di amministrazione con cui si approva l'attivazione del
succitato ciclo di dottorato;
Vista la delibera n. 114 del 29 giugno 2007 adottata dal
Consiglio di amministrazione concernente la contribuzione per
l'iscrizione e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
Visti i decreti rettorali d'urgenza nn. 2 e 16 del 27 luglio
2007;
 
Decreta:
 
1) di istituire e di attivare il XXIII ciclo dei corsi di
dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi «Carlo Bo» di Urbino a.a. 2007/08;
2) di approvare il testo del bando sotto riportato: bando di
concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - Ciclo
XXIII.
Art. 1.
E' indetto presso l'Universita' degli studi «Carlo Bo» di Urbino
un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca di seguito elencati:
 
Facolta' di economia Economia e management
 
Posti: 6.
Borse di studio: 3.
Durata: 3 anni.
 
Facolta' di farmacia e scienze e tecnologie Metodologie biochimiche e
farmacologiche
 
Posti: 8.
Borse di studio: 5.
Durata: 3 anni.
 
Scienze chimiche e scienze farmaceutiche
 
Posti: 7.
Borse di studio: 4.
Durata: 3 anni.
 
Meccanismi di regolazione cellulare aspetti morfofunzionali ed
evolutvi
 
Posti: 8.
Borse di studio: 4.
Durata: 3 anni.
 
Facolta' di giurisprudenza Diritto civile «Persona e mercato»
 
Posti: 6.
Borse di studio: 3.
Durata: 3 anni.
 
Facolta' di lettere e filosofia Scienze umanistiche
 
1. Curriculum: Letteratura e filologia greca.
2. Curriculum: Italianistica (Classicismo e anticlassicismo nella
letteratura italiana).
3. Curriculum: Teoria dei linguaggi.
Posti: 8.
Borse di studio: 4.
Durata: 3 anni.
 
Facolta' di lingue e letterature straniere Studi interculturali
europei
 
Posti: 7.
Borse di studio: 4.
Durata: 3 anni.
 
Facolta' di scienze della formazione Scienze psicologiche
 
Posti: 8.
Borse di studio: 4.
Durata: 3 anni.
 
Facolta' di scienze motorie Metodologie molecolari e morfo-funzionali
applicate all'esercizio fisico
 
Posti: 8.
Borse di studio: 4.
Durata: 3 anni.
 
Facolta' di scienze politiche Liberta' fondamentali e formazioni
sociali
 
Posti: 6.
Borse di studio: 3.
Durata: 3 anni.
 
Facolta' di sociologia Sociologia dei fenomeni culturali e dei
processi normativi
 
Posti: 8.
Borse di studio: 4.
Durata: 3 anni.
 
Facolta' di Scienze e Tecnologie Scienze della terra
 
Posti: 7.
Borse di studio: 4.
Durata: 3 anni.
 
Scienze ambientali
 
Posti: 8.
Borse di studio: 4.
Durata: 3 anni.

                               Art. 2.
 
Requisiti e domanda di ammissione alle prove
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo coloro che sono in possesso di diploma di laurea
specialistica, di laurea quadriennale/quinquennale (vecchio
ordinamento) o di equipollente titolo accademico conseguito presso
universita' straniere, previamente riconosciuto dal Collegio dei
docenti.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il titolo di studio richiesto entro la data di
svolgimento del concorso e comunque non oltre il 31 ottobre 2007. In
tal caso l'ammissione verra' disposta «con riserva» e il candidato
sara' tenuto a presentare alla commissione giudicatrice il giorno
della prova concorsuale la relativa autocertificazione della laurea
conseguita.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente a una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini
della ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda medesima dei documenti utili a consentire al
Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Gli interessati devono redigere la domanda in carta semplice
secondo lo schema allegato al presente bando.
Ai cittadini stranieri extracomunitari, che ne facciano esplicita
richiesta, e' consentito, in alternativa alle modalita' ordinarie di
partecipazione al concorso, l'accesso al corso di dottorato previa
valutazione del curriculum, da allegare alla domanda di ammissione,
da parte della commissione giudicatrice, senza borsa di studio e in
soprannumero, nel limite di un posto per dottorato.

                               Art. 3.
 
Prove di ammissione
 
Gli esami di ammissione al corso consistono in due prove, una
scritta ed una orale, intese ad accertare la preparazione, le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel
settore-scientifico o nei settori scientifici-disciplinari di
riferimento del dottorato.
La prova orale comprende anche la verifica della conoscenza di
una o piu' lingue straniere mediante apposito colloquio.

                               Art. 4.
 
Ammissione e iscrizione delle prove
 
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il
modello allegato al presente bando con indicato il domicilio eletto
agli effetti del concorso, deve essere indirizzata al Magnifico
Rettore dell'Universita' degli Studi «Carlo Bo» di Urbino e spedita
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo: Universita' degli studi
«Carlo Bo» di Urbino - Servizio front office - Ufficio alta
formazione, via Saffi n. 1 - 61029 Urbino (Pesaro-Urbino).
La domanda di ammissione deve essere inviata entro il termine
perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Nella domanda, il candidato dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso.
I cittadini comunitari e stranieri, dovranno indicare anche un
recapito italiano o eleggere quale domicilio la propria ambasciata in
Italia;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare
e, per scienze umanistiche, anche il curriculum scelto;
e) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, il voto riportato, nonche' la data e
l'Universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una Universita' straniera, nonche' gli
estremi del decreto rettorale con cui e' stata dichiarata
l'equipollenza stessa;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione medesima.

                               Art. 5.
 
Modalita' di svolgimento delle prove
 
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli Studi
«Carlo Bo» di Urbino con le modalita' di cui ai commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova. La
convocazione per la prova orale dovra' intervenire almeno venti
giorni prima della data fissata, a mezzo di lettera raccomandata
ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identita', passaporto,
patente di guida, tessera postale.

                               Art. 6.
 
Valutazione delle prove
 
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alla normativa vigente.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 42\60.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 42\60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso,
nel medesimo giorno, nell'Albo dell'Universita'.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 7.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. Per i posti senza borsa di
studio, a parita' di merito, viene data preferenza al piu' giovane di
eta'.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'esito del concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile
collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare
opzione per un solo corso di dottorato.
I candidati ammessi, dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di
giorni quindici, a decorrere dal giorno successivo a quello
dell'esposizione della graduatoria all'albo dell'universita', i
seguenti documenti:
a) modulo di iscrizione, da ritirare presso l'Ufficio alta
formazione o scaricare dal sito
www.uniurb.it/studenti/altaformazione, debitamente compilato e
contenente le seguenti informazioni:
possesso del diploma di scuola secondaria superiore ovvero,
per i cittadini comunitari ed extracomunitari, il diploma che ha
consentito la loro ammissione all'universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle universita' italiane;
l'eventuale iscrizione ad altri corsi di laurea, di diploma o
a scuole di specializzazione o di perfezionamento, con la richiesta
di sospensione;
dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
i cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere in
possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
b) per coloro che non usufruiscono di borsa di studio,
documento di autocertificazione attestante le condizioni economiche
del nucleo familiare di appartenenza per l'accesso alla contribuzione
agevolata di cui all'art. 10;
c) una fotografia formato tessera firmata sul retro;
d) una fotocopia del documento di identita', debitamente
firmata;
e) i dottorandi tenuti al pagamento dei contributi di cui
all'art. 10, devono produrre ricevuta del versamento effettuato.
Decorso il termine previsto, coloro che non avranno fatto
pervenire la documentazione decadranno a tutti gli effetti.

                               Art. 8.
 
Ammissione di dipendenti pubblici
 
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
puo' essere collocato, ai sensi della legge 18 giugno 1984, n. 476, a
domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste, salvo quanto
disposto dall'art. 52, comma 57, legge n. 448 del 28 dicembre 2001.

                               Art. 9.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio il cui numero e' indicato al precedente
art. 1, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito
e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie formulate
dalle commissioni giudicatrici, per un importo pari a quello
determinato ai sensi del decreto ministeriale 11 settembre 1998 e
successivamente integrato. A parita' di merito, prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, che
verra' richiesta ai candidati.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il
passaggio all'anno successivo.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento
subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura
finanziaria. Tali periodi non possono complessivamente superare la
meta' della durata del corso, salvo i corsi soggetti a diversa
disciplina legale o convenzionale.
Per periodi di formazione di durata superiore a sei mesi e'
necessario il parere favorevole del collegio docenti, per periodi di
durata inferiore il consenso del coordinatore.
Non e' ammessa la contemporanea fruizione di altre borse di
studio, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni italiane o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di formazione o di ricerca dei dottorandi.

                              Art. 10.
 
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
I dottorandi sono tenuti al pagamento dei contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'importo,
che dovra' essere versato in un'unica rata all'atto dell'iscrizione,
variera' in relazione alla fascia di reddito equivalente individuata
in base all'ISEE e all'ISPE del nucleo familiare di appartenenza in
vigore per gli studenti dell'Universita' degli studi «Carlo Bo» di
Urbino (www.uniurb.it/iseeispe) ed e' cosi' determinato: I fascia
Euro 560,00; II fascia Euro 630,00; III fascia Euro 690,00.
La mancata presentazione del modulo ISEE/ISPE comportera'
l'inserimento automatico del dottorando nella III fascia.
I dottorandi titolari di borsa di studio sono esonerati dai
contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi, nei limiti
previsti dal regolamento.

                              Art. 11.
 
Obblighi
 
I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' l'attivita' di
ricerca relativa al piano approvato dal collegio dei docenti ed a
presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione
sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche', alla fine del corso,
una tesi di ricerca con contributi originali.
A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
Rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato.

                              Art. 12.
 
Attivita' didattica
 
Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, previo parere favorevole del
collegio dei docenti. Tale attivita', che non deve in ogni caso
compromettere l'attivita' di ricerca, e' facoltativa e non comporta
oneri per il bilancio dell'Ateneo, non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle universita'.
Il dottorando puo' chiedere la sospensione per motivi inerenti al
servizio militare o civile, alla maternita' o per gravi e documentati
motivi, previa autorizzazione del collegio dei docenti. In caso di
sospensione di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa
l'erogazione della borsa di studio.

                              Art. 14.
 
Prova finale e conseguimento titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che
e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi
di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con
sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di adeguata
rilevanza scientifica.

                              Art. 15.
 
Norme di riferimento
 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
3) Di pubblicare il presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, che potra' essere consultato sul sito
www.uniurb.it/concorsi e presso l'Albo ufficiale dell'universita'.
Urbino, 30 luglio 2007
Il rettore: Bogliolo

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