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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di perito industriale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.17 del 1/3/2011
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:1E001134
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/3/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
e per l'autonomia scolastica

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957 di approvazione
del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni;
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
Visto in particolare l'art. 7 comma 2 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 328/2001, che stabilisce che: «I
decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea
e di laurea specialistica definiscono anche, in conformita' alla
normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti
dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di
Stato»;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, di
approvazione del regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
industriale, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in
un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione (art. 1, comma 1);
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, con il
quale e' stato integrato l'allegato B al predetto decreto con gli
argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto-grafica per
gli indirizzi di nuovo ordinamento;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto del Direttore generale per gli Ordinamenti
scolastici, n. 8147 del 16 luglio 2008, di Delega ai Direttori degli
Uffici scolastici regionali ed ai Sovrintendenti di Trento e Bolzano;

Ordina:


Art. 1


1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
perito industriale.

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale
capotecnico conseguito presso un istituto statale, paritario o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano:
A - completato un periodo triennale di attivita' tecnica
subordinata, anche al fuori di uno studio tecnico professionale, con
mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma (art. 2,
comma 3, legge n. 17/1990);
B - completato un periodo biennale di frequenza di apposita
scuola superiore diretta a fini speciali finalizzata al settore della
specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge n.
17/1990);
C - completato un periodo biennale di formazione e lavoro con
contratto a norma di legge e con mansioni proprie della
specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge n.
17/1990);
D - completato un periodo biennale di pratica durante il quale
il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento
di pratiche rientranti nelle competenze professionali della
specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge n.
17/1990).
Il periodo biennale di formazione e lavoro ed il periodo di
pratica biennale devono essere stati svolti presso un perito
industriale, un ingegnere o altro professionista con attivita' nel
settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o
in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da
almeno un quinquennio.
E - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le
attivita' libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui
si ha titolo ad accedere in relazione al diploma posseduto
(specializzazione) (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della
Repubblica n. 328/2001). I collegi provinciali dei periti industriali
accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a
criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati
giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono
tempestivamente notificati agli interessati.
2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli in coerenza con le
corrispondenti sezioni:
A - diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
328/2001 e relativa tabella A);
B - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui
alla tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente
della Repubblica n. 328/2001).
3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

                               Art. 3 


Sedi di esame


1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici industriali statali,
elencati nella tabella A allegata, ubicati nelle citta' sedi dei
collegi dei periti industriali, ad eccezione delle sedi di esame di
Verres, Verbania, Imperia, Urbino, Ancona e Caltanissetta,
individuate, rispettivamente, per i collegi ubicati nei comuni di
Aosta, Gravellona Toce, Ventimiglia, Pesaro, Osimo ed Agrigento che
non sono sedi di istituti tecnici industriali (l'intera provincia di
Agrigento ne e' priva).
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite
commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di collegi,
ubicate, ove necessario, anche in regione diversa, o piu' commissioni
operanti nella medesima localita'.
3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero
risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'istituto,
possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche
presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati
nella detta tabella A.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite dei collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal
successivo art. 4, sono presentate le domande.

                               Art. 4 


Domande di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine -
Esclusioni


1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale - 4^ serie speciale, presentare, come indicato al comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art.
5, soltanto all'istituto, indicato nella predetta tabella A, ubicato
nella provincia (ad eccezione di Agrigento per la quale l'istituto
sede d'esame e' quello di Caltanissetta ) sede del collegio
competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione (art.
1, comma 4, regolamento).
2. Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico dell'istituto
tecnico sede d'esame, dovranno, pero', essere inviate al Collegio
provinciale di appartenenza che provvedera' agli adempimenti previsti
dall'art. 7 della presente O.M.
Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita':
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione) ;
b) a mano direttamente al Collegio competente, entro il termine
sopra indicato (fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli
interessati dai Collegi, redatta su carta intestata, recante la firma
dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di
presentazione ed il numero di protocollo);
c) tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al Collegio
competente, ove il Collegio stesso sia abilitato al ricevimento (fa
fede la stampa che documenta l'inoltro, in data utile, della PEC).
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti
prescritti dal precedente art. 2.
4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

                               Art. 5 


Domande di ammissione - Contenuto


1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta,
con marca da bollo (euro 14,62) e corredata della documentazione
indicata nel successivo art. 6, i candidati, consapevoli sia delle
responsabilita' penali per dichiarazioni mendaci e per formazione o
uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000) e sia del fatto che la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti (art. 75 citato decreto del Presidente della Repubblica),
devono dichiarare (articoli 46 e 47 citato decreto del Presidente
della Repubblica):
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria
superiore di perito industriale, con precisa indicazione: della
esatta denominazione della specializzazione (precisare se di nuovo o
precedente ordinamento); dell'istituto sede d'esame; dell'anno
scolastico di conseguimento; del voto riportato; dell'istituto che ha
rilasciato il diploma se diverso da quello sede d'esame; della data
del diploma; del numero ed anno di stampa, se esistenti, dello stesso
(apposti in calce a destra); della data di consegna e del numero del
registro dei diplomi (apposti sul retro). Nel caso in cui il diploma
non sia stato ancora rilasciato ovvero non sia, comunque, in possesso
dell'interessato, precisare tali circostanze ed indicare l'istituto
che ha rilasciato il relativo certificato, se posseduto, con gli
estremi dello stesso (data e numero di protocollo). La dichiarazione
in argomento non e' richiesta a coloro che sono in possesso di uno
dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere A e B
(diplomi universitari e lauree);
di essere iscritti (ove d'obbligo in relazione al requisito di
ammissione) nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio
provinciale e della sezione;
la pratica professionale svolta ovvero la scuola superiore
diretta a fini speciali presso la quale e' stato conseguito il
relativo diploma, con indicazione della specializzazione e della data
del conseguimento. La dichiarazione in argomento non e' richiesta a
coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente
art. 2, commi 1 lettera E e comma 2 lettere A - B (corsi IFTS,
diplomi universitari e lauree);
di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al
precedente art. 2, comma 1, dal Presidente del competente collegio)
di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo
specifico come indicato al precedente art. 2, ovvero di maturarlo,
salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio
delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente
art. 2, commi 1lettere B - E-e comma 2, lettere A - B (diplomi di
scuola superiore diretta a fini speciali, corsi IFTS, diplomi
universitari e lauree) e comma 3, occorre dichiarare, con fedele e
completa trascrizione, il contenuto del diploma e/o della
certificazione posseduta (per i corsi IFTS e le lauree occorre, in
particolare, dichiarare l'avvenuto compimento del prescritto
tirocinio non inferiore a sei mesi);
la specializzazione per la quale intendono conseguire
l'abilitazione, specializzazione, relativa allo specifico diploma
posseduto nei casi di cui alle lettere dalla A alla E del precedente
art. 2, nel cui settore hanno acquisito uno dei requisiti di
ammissione all'esame. I possessori di diplomi universitari e lauree
indicano unicamente le specializzazioni di nuovo ordinamento;
di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di
esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di
ammissione ad una diversa sede di esame.
2. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il
requisito di ammissione sono tenuti successivamente, ad avvenuta
maturazione di questo, a dichiararne, sotto la propria
responsabilita', il possesso con apposito atto integrativo dei
contenuti della domanda gia' presentata indirizzato al dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame e da inviare al collegio
competente.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per
lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione
ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni
personali richieste.

                               Art. 6 


Domande di ammissione - Documentazione


1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella
misura di 49,58 euro (art. 2 - capoverso 3 - del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). Il
versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate,
deve essere effettuato presso una banca o un ufficio postale
utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio:
quello dell'Agenzia delle entrate "locale" in relazione alla
residenza anagrafica del candidato);
del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame
a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive
modificazioni (chiedere all'istituto gli estremi del conto corrente
postale da utilizzare);
fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art.
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.

                               Art. 7 


Adempimenti dei collegi


1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i collegi, verificata la regolarita' delle istanze ricevute
ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di
competenza, comunicano, entro la data del 14 aprile 2011, al
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, a mezzo
fax (n. 06/58493945) e tramite posta elettronica agli indirizzi
cesare.aromolo@istruzione.it, elisabetta.varano@istruzione.it e al
Consiglio Nazionale il numero dei candidati, in possesso dei
requisiti, al fine della determinazione del numero delle commissioni
da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche
nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda .
2. Ciascun collegio inviera', altresi', entro la data del 29
aprile 2011, a mezzo postale al MIUR Direzione generale per gli
Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica - Ufficio V-
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma) un unico elenco nominativo in
stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a
sostenere gli esami con espressa indicazione del titolo di studio
posseduto, nell'ambito di ciascuna specializzazione, distinguendo
quelle di nuovo e precedente ordinamento nei casi di cui al
successivo art. 9, comma 3, per consentire al Ministero di provvedere
alla loro assegnazione nelle commissioni. I Collegi provvedono a
formare i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con
riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel registro dei
praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al
precedente art. 2.
3. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome;
il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non puo' essere posteriore al
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal
Presidente del collegio, questi deve apporre la seguente
attestazione:
«Il Presidente del Collegio provinciale attesta, ai sensi degli
articoli 5 e 6 del regolamento degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione (decreto
ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445), relativamente ai candidati,
in numero di ......, di cui all'elenco nominativo che precede;
l'iscrizione (ove d'obbligo) al registro dei praticanti e
l'avvenuto compimento del biennio di pratica o, comunque,
l'assolvimento (salva indicazione contraria relativa a candidati con
requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere
successiva, analoga attestazione) delle condizioni stabilite (art. 2,
comma 3, legge n. 17/1990; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e
3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001);
di aver verificato la regolarita' delle relative domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza;
di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita'».
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di
competenza.
5. Entro la data del 5 ottobre 2011, i collegi provvedono alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici
ai quali sono indirizzate, o ai dirigenti scolastici di quegli
istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione
disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti
una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun
candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione,
devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di
cui sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato con
apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni gia'
comunicate al Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di
ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma
2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2). Nel caso in cui i candidati di un collegio siano stati
assegnati a piu' commissioni, con sede nello stesso istituto o in
istituti diversi, il medesimo collegio allega, per ciascuna
commissione, oltre al detto elenco generale, specifica distinta
recante indicazione dei candidati assegnati dal Ministero alla
singola commissione.
6. Successivamente, il collegio avra' cura di far pervenire,
entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame,
soltanto alla commissione esaminatrice, la comunicazione della
compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i
restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2
(allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2).

                               Art. 8 


Calendario degli esami


1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato :
11 ottobre 2011 - ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
commissioni medesime;
12 ottobre 2011 - ore 8,30: prosecuzione della detta riunione
preliminare;
13 ottobre 2011 - ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritta o scritto-grafica;
14 ottobre 2011 - ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta o scritto-grafica;
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono
notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede
degli esami ed a quello della sede del competente collegio, al quale
spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali
comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, regolamento).

                               Art. 9 


Prove di esame


1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute
dal collegio (art. 3, comma 4), alle rispettive sedi di esame nei
giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritte o
scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nella tabella B allegata,
comprensiva dei programmi relativi alla seconda prova scritta o
scritto-grafica degli indirizzi di nuovo ordinamento (decreto
ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447).
3. I candidati in possesso dei seguenti diplomi di precedente e
nuovo ordinamento devono individuare esattamente, in relazione sia
alla denominazione del diploma posseduto e sia all'anno scolastico di
conseguimento, il programma d'esame loro proprio come da indicazioni
riportate nella detta tabella B:
diplomi di nuovo ordinamento: Elettronica e telecomunicazioni;
Elettrotecnica ed automazione; Meccanica; Chimico; Tessile con
specializzazione nella produzione dei tessili; Tessile con
specializzazione nella confezione industriale;
diplomi di precedente ordinamento: Elettronica industriale;
Telecomunicazioni; Elettrotecnica; Meccanica; Meccanica di
precisione; Industrie metalmeccaniche; Chimica industriale; Industria
tessile; Maglieria; Confezione industriale.
4. I possessori di diplomi universitari e lauree sostengono le
prove relative alle specializzazioni di nuovo ordinamento.
5. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova
viene indicato in calce al rispettivo tema (art. 11, comma 1,
regolamento).
6. Durante le prove sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo
non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali
tecnici e di raccolte di leggi non commentate (allegati A e B
regolamento).
7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla sessione di
esami. I candidati che, per comprovati e documentati motivi
sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e
definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di
sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data, fissata con
riferimento alle esigenze prospettate dagli interessati ed alla
necessita' della sollecita conclusione della sessione d'esami (art.
11, comma 7, regolamento).

                               Art. 10 


Rinvio


1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 18 febbraio 2011

Il direttore generale: Palumbo
Trattamento dei dati personali: Si informa, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai
candidati, raccolti dal Ministero dell' Istruzione, dell' Universita'
e della Ricerca - Roma (viale Trastevere, n. 76/A), sono utilizzati
per le necessarie finalita' di gestione delle procedure inerenti gli
esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati hanno i
correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.

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