Bando di concorso 97 ispettori antincendio Vigili del Fuoco - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a novantasette posti per l'accesso alla
qualifica di ispettore antincendio del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.78 del 30/9/2022
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:22E12391
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:97
Scadenza:30/10/2022
Età massima:30 anni non compiuti

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Forum di discussione

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IL CAPO DIPARTIMENTO
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» come
modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 2020, n. 58,
concernente il «Regolamento recante modalita' di svolgimento del
concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica
di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ed il decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, di determinazione
delle classi di laurea;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009, di equiparazione
tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999 e classi delle
lauree di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4 novembre 2019,
n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti d'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici
e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n.
167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione
dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1005, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice vigente dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali (recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e successive modificazioni;
Vista la nota della Direzione centrale per le risorse umane n.
49031 in data 8 settembre 2022 concernente i posti disponibili del
concorso in argomento;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

E' indetto concorso pubblico, per esami, a novantasette posti
nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie sono
rispettivamente riservati:
a) un sesto dei posti messi a concorso, per tutto il personale
che espleta funzioni operative in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2 del presente bando, ad esclusione dei limiti di eta';
b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da
almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dal predetto
articolo 2;
c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze armate
che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del
termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione, la ferma biennale, fermi restando gli
altri requisiti previsti dal citato articolo 2.
Non e' ammesso a fruire delle riserve di cui al comma precedente
lettere a) e b) il personale che abbia riportato, nel triennio
precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione al presente concorso, una sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri
concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva devono
dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 2 

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) eta' non superiore agli anni trenta. Non e' soggetta ai
limiti massimi di eta', ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la partecipazione al
concorso del personale che espleta funzioni operative del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco destinatario della riserva di un sesto
dei posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del presente
bando. Il limite di eta' e' fissato, invece, in trentasette anni per
la partecipazione al concorso del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
d) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio,
secondo i requisiti stabiliti dal regolamento del Ministro
dell'interno del 4 novembre 2019, n. 166;
e) laurea conseguita al termine di un corso di laurea
nell'ambito delle facolta' di ingegneria o architettura, ai sensi del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, di determinazione
delle classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al
concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura
conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate
ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009. I titoli di studio
conseguiti all'estero presso universita' e istituti di istruzione
universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati
equivalenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi
della vigente normativa in materia. Sara' cura del candidato
specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del
provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta
di equiparazione o equivalenza del titolo di studio conseguito
all'estero e l'ente che ha effettuato il riconoscimento;
f) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di
cui alla lettera e);
g) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui agli
articoli 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi
ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche' coloro
che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Il requisito dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale deve
sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione
medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.

                               Art. 3 

Esclusione dal concorso

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

                               Art. 4 

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per
via telematica esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile
all'indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le
istruzioni ivi specificate.
Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in
possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico d'identita'
digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo le
procedure indicate nel sito www.spid.gov.it
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
dovra' essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l'ultimo giorno per la
presentazione telematica della domanda coincida con un giorno
festivo, il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo.
La data di presentazione telematica della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, alle ore 24,00 del termine utile, non permettera' piu' l'invio
della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della
domanda precedentemente inviata.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
e di invio on-line.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di
acquisizione delle domande, l'amministrazione si riserva di
posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il
possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e
dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonche' all'indirizzo
https://concorsionline.vigilfuoco.it
Qualora il candidato compili piu' volte il format on-line si
terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.
Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati
dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilita'
penali cui possono andare incontro in caso di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci.
L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75.
I candidati devono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) l'esatta indicazione della residenza anagrafica con la
precisazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
c) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei
diritti politici;
d) il titolo di studio posseduto tra quelli di cui all'art. 2,
lettera e), del presente bando per l'ammissione al concorso,
precisando la denominazione dell'Istituto, il luogo e la data di
conseguimento. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato
conseguito all'estero, il candidato deve indicare gli estremi del
provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta
di equiparazione o equivalenza del titolo di studio conseguito
all'estero e l'ente che ha effettuato al riconoscimento;
e) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della
professione, precisando l'Ateneo, il luogo e la data di
conseguimento;
f) di non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi
militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici
uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
g) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo;
h) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese,
francese, spagnolo e tedesco;
j) l'eventuale diritto alle riserve, di cui all'art. 1 del
presente bando;
k) l'eventuale appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, prevista quale titolo di preferenza, a parita' di punteggio,
dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217 e successive modificazioni;
l) il possesso di eventuali titoli di preferenza, tra quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel
presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non
espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno
presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei
vincitori.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive
eventuali variazioni di indirizzo accedendo con le proprie
credenziali al Portale dei concorsi
https://concorsionline.vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati nella
sezione «Il mio profilo».
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
indicazioni riportate nella domanda di partecipazione o nel caso di
mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento
degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi informatici o di
altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.

                               Art. 5 

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo del
Dipartimento, e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale, con
qualifica non inferiore a dirigente superiore, e composta da un
numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di
esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente
all'amministrazione emanante, e da un segretario. Con il medesimo
decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per
le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le
prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio e' espresso
dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto
delle lingue previste nel presente bando di concorso e di un esperto
di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel
Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento.

                               Art. 6 

Presentazione alle prove

Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova preselettiva e
le prove d'esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni.
La mancata presentazione alla prova preselettiva, alle prove
scritte o anche soltanto ad una di esse e' considerata rinuncia al
concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova
orale ovvero alla visita fissata per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici ed attitudinali e' considerata rinuncia al concorso.

                               Art. 7 

Prova preselettiva

Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci volte
il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di
esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento,
al superamento di una prova preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2022, nonche'
sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it sara' data
comunicazione dello svolgimento dell'eventuale prova preselettiva o
delle prove scritte.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
L'eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di
quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle
prove di esame.
Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della
preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione
esaminatrice di cui al precedente articolo 5.
La correzione dell'eventuale prova preselettiva e' effettuata
mediante procedimenti automatizzati.
E' ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo
art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti
messi a concorso fermo restando che la votazione riportata dal
concorrente nella predetta prova non puo' essere inferiore a 6/10.
Sono ammessi alle prove di esame anche i candidati che abbiano
riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
La commissione redige, secondo l'ordine della votazione, l'elenco
dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Tale elenco
e' approvato con decreto del Capo del Dipartimento.
Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti,
della pubblicazione, sul sito internet istituzionale
www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le
prove di esame.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.

                               Art. 8 

Prove di esame

Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una
prova orale.
La prima prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di
strumenti informatici, di un elaborato, ovvero nella risposta
sintetica a quesiti, e verte, congiuntamente o disgiuntamente, su
geometria delle masse e scienza delle costruzioni.
La seconda prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio
di strumenti informatici, di un elaborato, ovvero nella risposta
sintetica a quesiti e verte, a scelta del candidato, su una delle
seguenti materie:
a) elettrotecnica e impianti;
b) meccanica e macchine;
c) idraulica.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30.
La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, sulle seguenti materie:
a) fisica;
b) chimica;
c) topografia;
d) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) elementi di normativa tecnica e procedurale di prevenzione
incendi;
f) elementi di diritto amministrativo e di diritto
costituzionale;
g) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, e ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione
della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30.

                               Art. 9 

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla
base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei
voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova
orale.
L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso,
tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, in via
prioritaria dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 20, comma
3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, successivamente
di quelli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collochino in pari posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni.
I predetti titoli di preferenza e precedenza devono essere
posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.
Non sono, altresi', valutati i titoli di preferenza e di
precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
dal presente bando ovvero che siano pervenuti all'amministrazione
dopo la scadenza del termine di seguito indicato nel presente
articolo.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti
d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno
dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui
all'articolo 1 del presente bando e/o di possedere titoli di
preferenza, devono trasmettere, ad integrazione della domanda,
dichiarazioni sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili
per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse,
attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata,
all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre
il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova
orale. A tal fine fara' fede la data di invio on-line per l'inoltro a
mezzo posta certificata.

                               Art. 10 

Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale

Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria
finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sul
sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it con avviso della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge e nei confronti di tutti gli interessati.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.

                               Art. 11 

Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati
nella graduatoria finale, si applica il decreto del Ministro
dell'interno 4 novembre 2019, n. 166.

                               Art. 12 

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione
dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione
centrale per l'amministrazione generale - Ufficio II - Affari
concorsuali e contenzioso - Roma e trattati, anche attraverso
procedure informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli
di preferenza.
L'interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, di
rettifica, limitazione, cancellazione degli stessi nonche' il diritto
di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno
- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile - Direzione centrale per l'amministrazione generale -
Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Via Cavour 5 - 00184
Roma. L'interessato puo', altresi', esercitare il diritto di proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali o
ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria.

                               Art. 13 

Accesso agli atti

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
Il responsabile del procedimento concorsuale e' il dirigente
dell'Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso della Direzione
centrale per l'amministrazione generale.

                               Art. 14 

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Roma, 26 settembre 2022

Il Capo Dipartimento: Lega

 

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