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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati per ricerche
nel campo della biofisica. (Bando n. 126.46 BO 2)

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.1 del 4/1/2002
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Località:Nazionale
Codice atto:01E12135
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/2/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
dell'Istituto di BioFisica
 
Vista la determinazione n. 255 del consiglio di presidenza del
30 aprile 1998;
Vista la deliberazione del consiglio direttivo n. 191 del
13 settembre 2001;
 
Dispone:
 
Art. 1.
E' indetta una pubblica selezione, per titoli, eventualmente
integrata da colloquio, ad una borsa di studio per laureati, per
l'effettuazione di studi e ricerche nel campo della biofisica da
usufruirsi presso una delle sedi territoriali dell'Istituto di
BioFisica (IBF) (Istituto di BioFisica, area della ricerca-San
Cataldo, via G. Moruzzi n. 1 - Pisa; Istituto di Cibernetica e
BioFisica, Area della Ricerca, via De Marini n. 6 - Genova; Istituto
per le applicazioni interdisciplinari della fisica, area della
ricerca, via Ugo La Malfa n. 153 - Palermo; Centro di studio sulla
biologia cellulare e molecolare delle piante, c/o dipartimento di
biologia dell'universita', via Celoria n. 26 - Milano; reparto
biomembrane e molecole biologiche del Centro di fisica degli stati
aggregati, c/o Istituto trentino cultura, via Sommarive n. 18 - Povo
(Trento), nell'ambito della seguente tematica: biofisica.
Titolo di studio richiesto: laurea in:
1) fisica;
2) biologia;
3) chimica;
4) chimica e tecnologia farmaceutiche;
5) scienze naturali.
I candidati possono concorrere per una sola sede di fruizione;
La borsa di studio dell'importo di L. 2.100.000 lorde mensili ha
la durata di mesi dodici eventualmente rinnovabili.

                               Art. 2.
La fruizione della borsa e' compatibile con la frequenza di corsi
di dottorato di ricerca senza assegni, nonche' con la frequenza di
scuole di specializzazione post-laurea senza assegni, previo assenso
scritto del responsabile della sede di fruizione della borsa
medesima. La borsa non puo' essere cumulata con lo stipendio o
retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico o privato. A nessun titolo possono essere attribuiti
all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che
facciano carico a contributi od assegnazioni del CNR.
All'assegnatario di borsa, comandato in missione per motivi inerenti
la sua attivita', e' corrisposto il trattamento di missione pari a
quello spettante ai dipendenti del CNR, settimo livello,
esclusivamente a carico dei fondi dell'istituzione (sia essa del CNR
o diversa dal CNR) presso la quale viene fruita la borsa.

                               Art. 3.
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del
presente bando:
a) abbiano conseguito la laurea, da non piu' di tre anni,
presso universita' o Istituti superiori italiani o presso universita'
o istituti superiori stranieri dichiarata equivalente da una
universita' o istituto superiore italiano o dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST);
b) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'.
E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'.
I cittadini dell'Unione europea devono stabilirsi per l'intero
godimento del periodo della borsa nella sede di fruizione della
stessa. Non possono partecipare alla selezione i professori
universitari di prima e seconda fascia e categorie equiparate ne' i
ricercatori universitari e del CNR ed altri pubblici dipendenti.
Puo' partecipare il personale insegnante di ruolo della scuola,
che puo' usufruire della borsa previa autorizzazione del competente
provveditorato agli studi, secondo la loro specifica normativa.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta libera,
secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata
e inviata al: direttore dell'Istituto di BioFisica, Localita' San
Cataldo, via G. Moruzzi n. 1 - 56124 Pisa, tel. +39-0503153037, entro
e non oltre il quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale -
dell'estratto del bando.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere
in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in
tempo utile, anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine stabilito. A tal fine fa fede
il timbro e data dell'ufficio postale accettante.
Della domanda presentata a mano al direttore dell'Istituto di
BioFisica, via G. Moruzzi n. 1 - Pisa, durante l'orario di lavoro e'
rilasciata ricevuta.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato di laurea in carta semplice nel quale siano
indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la
votazione dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo;
2) tesi di laurea;
3) dichiarazione di accettazione del candidato da parte del
responsabile della sede territoriale scientifica presso la quale lo
stesso candidato intende svolgere la ricerca;
4) i lavori che il candidato intende presentare, con relativo
elenco, precisando se trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e il
nome di eventuali collaboratori;
5) programma particolareggiato di studio e di ricerca che il
candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della
borsa;
6) curriculum "vitae et studiorum";
7) l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
I documenti di cui ai punti 5), 6) e 7) e l'elenco dei lavori
presentati devono essere sottoscritti dal candidato e presentati in
duplice copia.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare
sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo
del candidato e il numero del bando al quale il candidato intende
partecipare.
Non si terra' conto dei documenti e delle domande inviate o
consegnate dopo il termine dei quaranta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, anche se trattasi di lavori stampati
presentati in sostituzione di bozze di stampa.
Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata
presentazione dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), e 5) del
presente articolo.
I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione
d'ufficio sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il
consiglio nazionale delle ricerche puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti. L'esclusione verra' comunicata all'interessato.

                               Art. 5.
I candidati sono giudicati da una commissione nominata dal
direttore dell'Istituto di BioFisica.
Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il
punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
La commissione stabilisce altresi', in via preliminare, se i
candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il
punteggio da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
Nel caso in cui sia stato in via preliminare previsto dalla
commissione il colloquio, la stessa provvede a sottoporre a colloquio
i candidati che abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella
valutazione dei titoli, ai quali va indirizzata apposita
convocazione, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, con almeno quindici giorni di preavviso. Nessun rimborso
e' dovuto dall'ente ai candidati che sostengano il colloquio, anche
se in sede diversa da quella di residenza.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale
colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal
candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere,
compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei
candidati.
Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del
voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano
raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei
punti di cui la commissione dispone.
Le operazioni compiute dalla commissione vengono verbalizzate con
sottoscrizione in ogni pagina del presidente, dei componenti e del
segretario.

                               Art. 6.
Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli
idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata;
a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di
studio;
b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del
candidato.
Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei
secondo l'ordine della graduatoria entro un mese dalla rinuncia o
decadenza del vincitore.
Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data di inizio della
attivita' di ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa per
incompatibilita' di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa puo'
essere conferita per il restante periodo al successivo idoneo in base
alla disponibilita' finanziaria residua e alla valutazione
scientifica da parte del responsabile dell'istituzione scientifica
interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore
a quello inizialmente previsto.

                               Art. 7.
Il direttore dell'Istituto di BioFisica provvede a comunicare a
ciascun concorrente l'esito della selezione restituendogli nel
contempo, parte della documentazione presentata per l'ammissione alla
stessa ad eccezione della seguente documentazione:
1) certificato di laurea;
2) dichiarazione di accettazione del responsabile
dell'istituzione scientifica;
3) programma di ricerca;
4) elenco dei titoli presentati;
5) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati;
6) curriculum "vitae ed studiorum".
Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio
agli studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito
dal Consiglio nazionale delle ricerche decadono dalla borsa.
Il CNR non assume alcuna responsabilita' sia in caso di eventuale
dispersione di comunicazioni da parte dell'ente, dipendente da
inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito
da parte degli aspiranti oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, sia per
eventuali disguidi postali.

                               Art. 8.
La data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal 1o o dal 15 del mese.
La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di
leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata
superiore ad un mese.
I motivi di rinvio o sospensione della borsa devono essere
comunque debitamente comprovati.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca
programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su
proposta del responsabile della ricerca o tutore che gli e' stato
assegnato, e' dichiarato decaduto con motivato provvedimento del
direttore dell'Istituto di BioFisica dall'ulteriore utilizzazione
della borsa.
Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione
all'interessato il quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito mediante comunicazione scritta.
Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in
una archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di
decadenza, verra' data motivata comunicazione all'interessato.

                               Art. 9.
Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili.
La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca o
tutore ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato
l'attivita' presso la sede prescelta.
Le rate successive sono erogate anticipatamente a meno che il
responsabile della ricerca o tutore non comunichi che si siano
verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.
Coloro che una volta iniziata la ricerca siano incorsi nella
dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della
borsa sono tenuti a restituire la rata anticipata e non maturata.
La richiesta di restituzione della rata, dovra' essere effettuata
dal direttore dell'Istituto di BioFisica, come parimenti, a cura
dello stesso, dovra' essere emesso il decreto di accertamento della
somma da restituire.

                              Art. 10.
Entro sessanta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario
dovra' trasmettere al direttore dell'Istituto di BioFisica una
particolareggiato relazione sulle ricerche compiute.
La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del CNR.

                              Art. 11.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il competente ufficio del consiglio regionale delle ricerche,
per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata per le finalita' inerenti la
selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
Il responsabile del trattamento e' il direttore dell'Istituto di
BioFisica.
Pisa, 10 dicembre 2001
Il direttore: Lenci

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