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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di consulente del lavoro

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.14 del 18/2/2000
Ente:MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Località:Nazionale
Codice atto:000E1325
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Diario
Numero di posti:-
Scadenza:31/7/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
dei rapporti di lavoro - div. V
 
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro";
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni
ed integrazioni, avente ad oggetto "Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, contenente "Nuove norme sulla imposta di bollo", e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, che detta "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo", nonche' il relativo regolamento di
attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403;
Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e della
pubblica istruzione nella conferenza dei servizi indetta, con nota
n. 28235/cons. 2000, per il giorno 11 gennaio 2000, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 14 della legge n. 241/1990, cosi' come
modificato dall'art. 2, commi 12 e 13, della legge n. 537/1993, ai
fini dell'approvazione del presente decreto interministeriale
contenente, ex art. 3, ultimo comma, legge n. 12/1979, le modalita' e
i programmi degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di consulente del lavoro, nonche' l'indicazione
particolareggiata dei diplomi di scuola secondaria superiore validi
per l'ammissione agli stessi;
Letto il verbale della predetta conferenza dei servizi tenutasi
nel giorno indicato presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni recante disposizioni sulla
razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche ed in particolare
gli articoli 3 e 16 relativi ai poteri e alle attribuzioni dei
dirigenti generali;
Visto il proprio decreto 13 dicembre 1999 recante delega ai
direttori delle direzioni regionali del lavoro della nomina dei
componenti delle commissioni esaminatrici dei predetti esami di
Stato;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetta per l'anno 2000 la sessione degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del
lavoro presso le direzioni regionali del lavoro di: Ancona, Aosta,
Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila,
Milano, Napoli, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino,
Trieste, Venezia, nonche' presso la regione Sicilia - Ispettorato
regionale del lavoro di Palermo e le province autonome di Bolzano -
Ispettorato provinciale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro.

                               Art. 2.
L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto e orale.
Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un
tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale e di una
prova teorico-pratica sul diritto tributario, scelti dalla
commissione.
La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:
1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) diritto tributario;
4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo
alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del
bilancio.
Per Io svolgimento delle prove scritte sono assegnate al
candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono
consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla
commissione e i dizionari.

                               Art. 3.
Le prove scritte si terranno, con inizio alle ore 8,30
antimeridiane, presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di
cui all'art. 1 nei giorni seguenti:
diritto del lavoro e legislazione sociale: mercoledi'
15 novembre 2000;
prova teorico-pratica di diritto tributario: giovedi'
16 novembre 2000.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.

                               Art. 4.
Le domande di ammissione all'esame di Stato, redatte in bollo
secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), e
debitamente sottoscritte dovranno essere presentate alle direzioni
regionali del lavoro territorialmente competenti entro il 31 luglio
2000.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente
nella regione di residenza.
Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la
propria responsabilita', dovra' dichiarare:
1) a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza;
c) domicilio o recapito presso il quale desidera vengano
inviate le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta
indicazione del codice di avviamento postale, nonche' il recapito
telefonico.
Il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni
variazione della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a
mezzo raccomandata;
d) di essere cittadino italiano o di godere delle deroghe di
cui all'art. 3, secondo comma, lettera a), della legge n. 12/1979;
2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in:
giurisprudenza;
economia e commercio;
scienze politiche;
sociologia;
scienze economico-marittime;
economia marittima e dei trasporti;
commercio internazionale e mercati valutari;
scienza dell'amministrazione;
diplomi post-secondario di scuola diretta a fini speciali per
consulenti del lavoro e universitario triennale per consulenti del
lavoro;
diploma di maturita' e diploma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore di:
liceo classico;
liceo scientifico;
liceo linguistico;
istituto magistrale;
istituto d'arte;
istituto tecnico per le attivita' sociali gia' istituto
tecnico femminile;
istituto tecnico per ragioniere e perito commerciale,
perito per il commercio con l'estero, perito commerciale
programmatore e perito commerciale ad indirizzo mercantile;
istituto tecnico per geometra;
istituto tecnico nautico;
istituto tecnico aeronautico;
istituto tecnico per perito agrario;
istituto tecnico per perito aziendale e corrispondente in
lingue estere;
istituto tecnico per perito industriale capotecnico;
istituto tecnico per perito per il turismo;
istituto professionale per tecnico della gestione
aziendale;
istituto professionale per tecnico dei servizi turistici;
istituto professionale per tecnico dei servizi della
ristorazione;
istituto professionale per tecnico dei servizi sociali.
istituto professionale per tecnico delle attivita'
alberghiere;
istituto professionale per agrotecnico;
istituto professionale per analista contabile;
istituto professionale per operatore commerciale;
istituto professionale per operatore commerciale dei
prodotti alimentari;
istituto professionale per operatore turistico;
istituto professionale per segretario di amministrazione.
Possono essere, altresi', ritenuti validi i diplomi di maturita',
ancorche' non inseriti nell'elenco di cui sopra, purche'
l'interessato dimostri di avere frequentato un corso di scuola
secondaria superiore, di ordinamento o sperimentale, il cui programma
didattico prevedeva l'insegnamento di materie giuridiche ed
economiche (parere C.d.S., Sez. II, n. 1359 del 21 ottobre 1998);
3) alla domanda devono essere allegati:
a) certificato di compimento del prescritto biennio di
praticantato rilasciato dal competente consiglio provinciale ai sensi
dell'art. 7 del decreto ministeriale 3 agosto 1979 o dell'art. 6,
commi 3 e 4, del decreto ministeriale 2 dicembre 1997 e successive
modifiche, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai
sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di L. 96.000,
dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378,
nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 dicembre 1990, da versarsi con le modalita' di cui al decreto
legislativo n. 237/1997 (codice tributo 729 T).
Il candidato dovra', altresi', dichiarare di essere a conoscenza
della responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a
verita' (art. 26, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e art. 489 c.p.).
I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento
dei requisiti dichiarati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

                               Art. 5.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano,
sempreche' applicabili, le norme stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (norme di esecuzione del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni,
nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi") e successive modifiche ed integrazioni.

                               Art. 6.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito
l'idoneita' nelle prove scritte a norma del secondo comma del
successivo art. 7.

                               Art. 7.
Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e
per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara
quanti punti intende assegnare al candidato.
La somma dei punti assegnati al candidato divisa per il numero
dei partecipanti alla votazione costituisce il punto per ciascuna
prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova
orale. Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno sei
decimi di punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia o
gruppo di materie della prova orale.

                               Art. 8.
Con successivi decreti dei direttori delle direzioni regionali
del lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici regionali.

                               Art. 9.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 1o febbraio 2000
Il direttore generale: Ferraro

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