Bando di concorso 930 allievi marescialli - 92° corso Guardia di Finanza - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di
novecentotrenta allievi marescialli al 92° corso presso la Scuola
ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno
accademico 2020-2021.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.18 del 3/3/2020
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:20E02837
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:930
Scadenza:3/4/2020
Tags:Per diplomati IN EVIDENZA Militari e FF.AA.

Pagina ufficiale Scarica il bando
Forum di discussione Esercitati con i quiz

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL COMANDANTE GENERALE

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia
di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19,
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Visti gli articoli 316, 317 e 320 del codice civile;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante
«Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di
finanza nonche' disposizioni relative alla polizia di Stato, alla
polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
Servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente «Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva n. 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di
polizia»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l'art. 36, comma 23, in base al quale, in deroga a quanto previsto
dall'art. 35 del richiamato decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199, i marescialli della Guardia di finanza sono tratti, per l'anno
2020, nella misura del 60% dei posti complessivamente messi a
concorso attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva n. 95/46/CE»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata all'ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dei candidati appartenenti
a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del
citato decreto legislativo n. 66/2010;
Valutata l'opportunita' di prevedere che alle prove concorsuali
successive a quella preliminare venga ammesso un numero di
concorrenti sufficiente a garantire un'adeguata e rigorosa selezione
nonche' la copertura dei posti messi a concorso;

Determina:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto, per l'anno accademico 2020/2021, un pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di novecentotrenta
allievi marescialli al 92° corso presso la Scuola ispettori e
sovrintendenti della Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti:
a) ottocentosessanta sono destinati al contingente ordinario di
cui:
1) quindici sono riservati ai candidati in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
2) otto sono riservati al coniuge e ai figli superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio;
b) settanta sono destinati al contingente di mare di cui:
1) quindici per la specializzazione «nocchiere abilitato al
comando» (NAC);
2) venti per la specializzazione «nocchiere» (NCH);
3) trenta per la specializzazione «tecnico di macchine»
(TDM);
4) cinque per la specializzazione «tecnico dei sistemi di
comunicazione e scoperta» (TSC).
3. Dei trenta posti disponibili per il contingente di mare -
specializzazione «tecnico di macchine», sette sono riservati ai
militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole,
il corso per «motorista navale» presso la Scuola nautica della
Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle Autorita' di cui
all'art. 2, comma 4, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10,
comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere
ammessi, a domanda, al relativo corso di cui al comma 1 con esonero
dalle prove concorsuali. A tal fine, i posti disponibili sono
assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la
specializzazione di «motorista navale» con maggior punteggio di
merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parita' di
punteggio, a quelli di grado piu' elevato. A parita' di grado, e'
prevalente l'anzianita' di servizio e, a parita' della stessa, la
maggiore eta'.
4. La specializzazione «motorista navale» deve essere posseduta
alla data di scadenza dei termini di cui all'art. 3, commi 1 e 6, e
conservata fino all'ammissione al corso di formazione.
5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3
non e' ammessa per piu' di due volte.
6. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni.
7. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla;
b) prova scritta di composizione italiana;
c) prova di efficienza fisica;
d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
f) prova orale di cultura generale;
g) prova facoltativa di una lingua estera, consistente in un
esame scritto e orale nella lingua prescelta;
h) prova facoltativa di informatica;
i) valutazione dei titoli.
8. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle
graduatorie finali di merito, il numero dei posti a concorso, di
sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in
ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate
dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2 


Requisiti e condizioni
per l'ammissione al concorso


1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli ufficiali
di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto
mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:
1) alla data di scadenza dei termini per la presentazione
della domanda di cui all'art. 3, commi 1 e 6, non abbiano superato il
giorno del compimento del trentacinquesimo anno di eta';
2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non
idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non
idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un
giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla
dichiarazione di non idoneita';
4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave
della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un
procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
6) non siano sospesi dal servizio o dall'impiego ovvero in
aspettativa;
7) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di compimento
del ventiseiesimo anno di eta';
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via
esclusiva la potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento
volontario nella Guardia di finanza;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito
di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di
polizia, a eccezione, per il contingente ordinario, dei
proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per
il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
5) non siano stati ammessi a prestare il Servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia;
7) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano
imputati, non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
8) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,
in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
9) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo
agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o
risalenti;
10) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza.
2. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi di laurea previsti dalle universita' statali o legalmente
riconosciute.
Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso
del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2019/2020.
3. I requisiti, se non diversamente indicato, devono essere
posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione
delle domande di cui all'art. 3, commi 1 e 6, e alla data di
effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
4. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a),
numero 2), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10,
comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle
seguenti Autorita':
a) Capo di Stato maggiore del Comando interregionale (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
b) comandante regionale (o equiparato), relativamente al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
c) sottocapo di Stato maggiore e capi reparto del Comando
generale relativamente al personale in forza alle rispettive
articolazioni. Per il personale in forza alle articolazioni del
Comando generale di diretta collaborazione del comandante generale,
del comandante in seconda e del Capo di Stato maggiore, il giudizio
e' espresso dai rispettivi capi ufficio;
d) comandante del Quartier generale, comandante del Centro
informatico amministrativo nazionale, comandante del Centro
logistico, comandante del reparto tecnico logistico amministrativo
degli istituti di istruzione, comandante del reparto tecnico
logistico amministrativo dei reparti speciali, comandante del Centro
navale e comandante del Centro di aviazione, relativamente al
personale dipendente.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul
portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it***RAQUO***, seguendo
le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del
trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata («p.e.c.»), dopo essersi registrati al
portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al
form di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema pubblico di
identita' digitale) concluderanno la presentazione della domanda di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il
salvataggio in locale del pdf generato dal sistema che, una volta
stampato, corredato per esteso dalla propria firma autografa e
scansionato, dovra' essere caricato a sistema, mediante l'apposita
funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del
documento di riconoscimento in corso di validita'. Il sistema
consentira', quindi, di verificarne il corretto inserimento e di
concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma 1, la
procedura di presentazione dell'istanza.
4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra':
a) registrarsi al portale indicando un indirizzo di posta
elettronica certificata in uso a uno dei componenti del nucleo
familiare esercente la potesta' genitoriale o, in mancanza, al
tutore;
b) effettuare, al termine della procedura di compilazione
dell'istanza, il salvataggio in locale del pdf generato dal sistema
che, una volta stampato, corredato per esteso dalla firma autografa
del candidato e, a pena di nullita', da entrambi i genitori o dal
solo genitore esercente in via esclusiva la potesta' genitoriale, o
in mancanza, dal tutore ai fini dell'assenso a contrarre
l'arruolamento e dell'autorizzazione all'esecuzione di esami clinici
e strumentali utili all'accertamento dell'idoneita' fisica e
attitudinale, dovra' essere scansionato e caricato a sistema,
mediante l'apposita funzione «upload», unitamente alla scansione
fronte-retro del proprio documento di riconoscimento in corso di
validita' e di quelli degli ulteriori sottoscrittori.
Nel caso di assenso/autorizzazione di entrambi i genitori, il
candidato avra' cura di scansionare, su un unico file, i relativi
documenti di riconoscimento in corso di validita'.
Il sistema consentira', quindi, di verificare il corretto
inserimento dei file richiesti e di concludere la procedura di
presentazione dell'istanza.
5. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente
nella propria area riservata del portale nonche' comunicato sulla
propria casella di posta elettronica certificata.
6. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema
informatico, verificatesi nell'ultimo giorno utile per la
presentazione della domanda di partecipazione e accertate
dall'amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato,
unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di
riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it entro le ore 14,00 del
trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora l'istanza sia presentata da un candidato minorenne, il
modello dovra' essere sottoscritto dallo stesso e, a pena di
nullita', da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via
esclusiva la potesta' genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai fini
dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione
all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili all'accertamento
dell'idoneita' fisica e attitudinale. L'istanza dovra' essere
corredata, in tal caso, anche dalla scansione fronte/retro del
documento di riconoscimento in corso di validita' di chi esercita la
potesta' genitoriale.
7. I militari del Corpo in servizio che presentano l'istanza di
partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di
competenza, al reparto dal quale dipendono direttamente per
l'impiego. Per i militari in forza al Comando generale la
comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier generale.
I militari che risultano assegnati a una Sezione di polizia
giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno
tempestivamente notiziare della partecipazione al concorso anche
l'Autorita' giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono.
Quest'ultima dovra' essere, altresi', informata dei profili di
impiego specificati al successivo art. 4, comma 1, lettera m).
Dell'avvenuto adempimento dovra' essere fornita apposita
dichiarazione al reparto dal quale dipendono direttamente per
l'impiego.
8. Le domande di partecipazione, presentate tramite il portale
attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it***RAQUO*** o secondo le
modalita' di cui al comma 6, potranno essere modificate
esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 e 6.
9. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di reparto
di appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute
successivamente ai termini di cui ai commi 1 e 6 dovranno essere
comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAM@pec.gdf.it

                               Art. 4 


Elementi da indicare nella domanda


1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve
indicare nella domanda:
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e luogo di nascita, nonche' il contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere;
b) il reparto cui e' in forza;
c) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
d) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2019/2020, indicando l'istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito;
e) se in servizio permanente, di non essere stato dichiarato
non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato
non idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un
giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla
dichiarazione di non idoneita';
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi ne' essere o essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;
g) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave
della consegna, a un procedimento disciplinare di Stato o a un
procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
h) di non essere sospeso dal servizio o dall'impiego ovvero in
aspettativa;
i) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli maggiorativi di
punteggio di cui alla scheda in allegato 8 e/o preferenziali elencati
all'art. 23 del bando e all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che e'
onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalita'
e la tempistica indicate all'art. 6, comma 4, la documentazione o le
certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
l) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura
dell'amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione all'universita';
m) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di
cui all'art. 1, comma 3, devono farne richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della
specializzazione «motorista navale».
3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza
deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita;
b) il contingente (ordinario o mare con relativa
specializzazione) per il quale intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere
stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
h) se alle armi, il grado rivestito e il reparto di
appartenenza;
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
l) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2019/2020, indicando l'istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito;
m) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito
di procedimento disciplinare ovvero prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di
polizia, a esclusione, per il contingente ordinario, dei
proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per
il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
n) l'indirizzo proprio o, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico;
o) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia;
q) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli maggiorativi di
punteggio di cui alla scheda in allegato 8 e/o preferenziali elencati
all'art. 23 del bando e all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che e'
onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalita'
e la tempistica indicate all'art. 6, comma 4, la documentazione o le
certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
r) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura
dell'amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione all'universita';
s) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
4. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove
facoltative:
a) se concorrente per il contingente ordinario:
1) di conoscenza di una lingua straniera scelta tra:
francese, inglese, spagnolo e tedesco;
2) di informatica;
3) di efficienza fisica scelta tra: corsa piana 100 metri e
prova di nuoto 25 metri stile libero;
b) se concorrente per il contingente di mare:
1) di conoscenza di una lingua straniera scelta tra:
francese, inglese, spagnolo e tedesco;
2) di informatica;
3) di efficienza fisica scelta tra: corsa piana 100 metri e
piegamenti sulle braccia.
5. All'atto della compilazione della domanda di partecipazione,
gli aspiranti che concorrono per i posti riservati:
a) ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono
precisare gli estremi e il livello del titolo in base al quale
concorrono per tali posti, indicando la lingua (italiana o tedesca)
nella quale intendono sostenere le previste prove scritta, orale e
facoltativa di informatica;
b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio, devono specificare gli estremi e l'Autorita'
che ha attestato il possesso del requisito richiesto.
6. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono
dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di
concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 14 e 23,
concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova
preliminare e della prova scritta nonche' le modalita' di notifica
dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e le
modalita' di notifica delle graduatorie finali di merito.
7. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:
a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all'art. 29 del bando di concorso ai sensi del
regolamento n. 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni,
accertate dall'amministrazione a seguito di controlli, anche a
campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadra' da
ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

                               Art. 5 


Cause di archiviazione della domanda


1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
i termini di cui all'art. 3, commi 1 e 6, con provvedimento del
comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato e, se
minorenne, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in
via esclusiva la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore;
b) non siano corredate dal pdf generato dal sistema e/o da
idoneo/i documento/i di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte,
pervengano con modalita' differenti da quelle previste;
d) pervengano all'indirizzo p.e.c. concorsoAM@pec.gdf.it in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre i termini previsti
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di
cui all'art. 3, commi 1 e 6. A tale fine, fa fede la data riportata
sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di
«ricevuta di avvenuta consegna».
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono
notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo
ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del codice del processo amministrativo, approvato con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi
indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di
formazione.

                               Art. 6 


Documentazione


1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza:
a) la relativa documentazione caratteristica deve essere:
1) chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza dei
termini di presentazione della domanda di partecipazione di cui
all'art. 3, commi 1 e 6;
2) inderogabilmente compilata entro il trentesimo giorno,
revisionata e perfezionata - con la firma per presa visione del
valutato - entro il quarantesimo giorno successivo al verificarsi del
motivo determinante la sua formazione;
b) il Centro di reclutamento provvede a richiedere il giudizio
di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1,
lettera a), numero 2), riferito alla data di scadenza dei termini di
cui all'art. 3, commi 1 e 6;
c) i Comandi di secondo livello devono comunicare
tempestivamente al Centro di reclutamento:
1) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di
uno dei prescritti requisiti previsti all'art. 2, da parte dei
partecipanti al concorso;
2) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante
lo svolgimento del concorso.
2. I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura
saranno rilevati dalla competente sottocommissione direttamente dal
«Documento unico matricolare» (D.U.M.). A tal fine le strutture
periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza
di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate
con determinazione del Comandante generale n. 225632, in data 20
luglio 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, devono:
a) provvedere a redigere o a far redigere uno dei prescritti
documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza
dei termini di presentazione della domanda di partecipazione;
b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare
(D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M.,
inderogabilmente entro i termini comunicati dal Centro di
reclutamento, secondo le modalita' di cui alla circolare del Comando
generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016;
d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di
completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio
matricolare del Corpo della guardia di finanza»;
e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla
competente sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione
diretta dall'applicativo informatico.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'art. 12, il
Centro di reclutamento, ai fini della verifica del possesso dei
requisiti di cui all'art. 2, provvede, tramite i reparti del Corpo
territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei
carichi pendenti.
4. E' altresi' onere dei candidati ammessi a sostenere le prove
di efficienza fisica consegnare in tale sede i documenti in carta
semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso di uno o piu' titoli
maggiorativi di punteggio di cui alla scheda in allegato 8 e/o
preferenziali elencati all'art. 23 del bando e all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche se non
indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla data
di scadenza dei termini di presentazione della stessa. In
alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la
data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica,
all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it.
In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta
accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta
consegna».
I candidati che concorrono per i posti riservati agli
appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione «motorista
navale» devono inviare a mezzo pec, all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it la citata documentazione al Centro di
reclutamento della Guardia di finanza entro il 10 luglio 2020,
qualora non gia' presente agli atti matricolari.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato entro la data di effettivo sostenimento
delle prove di efficienza fisica, l'amministrazione pubblica che la
detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o della
preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova
di efficienza fisica o il 10 luglio 2020 se concorrenti per i posti
riservati agli appartenenti al Corpo in possesso della
specializzazione «motorista navale».
5. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2019/2020 dovranno
presentare, secondo le modalita' e la tempistica che saranno
comunicate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza,
idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di
studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il
modello in allegato 2.
6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dal momento della restituzione.
7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste
dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli
comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

                               Art. 7 


Commissione giudicatrice


1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale del Corpo e ripartita nelle
seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un
ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di
merito, composta da:
1) due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
2) due esperti o docenti, membri, nelle materie oggetto di
valutazione in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da
non piu' di tre anni dalla data di nomina della Commissione.
La sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e per le
altre fasi concorsuali, da almeno una ulteriore sottocommissione,
fermo restando l'unico presidente. Alle stesse, aventi la medesima
composizione di quella originaria, non puo' essere attribuito un
numero di candidati inferiore a cinquecento;
c) sottocommissione per la valutazione delle prove di
efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di
finanza, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e cinque ufficiali
medici, membri;
e) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado,
comunque con anzianita' superiore), membri;
f) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in
qualita' di ispettori in servizio permanente effettivo, composta da
almeno dieci ufficiali della Guardia di finanza periti selettori,
membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Per l'effettuazione delle prove facoltative di lingua
straniera e di informatica, le sottocommissioni di cui al comma 1,
lettera b) sono integrate rispettivamente da:
a) docenti della lingua straniera prescelta dal candidato in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre
anni dalla data di nomina della Commissione o da ufficiali della
Guardia di finanza qualificati conoscitori della medesima lingua;
b) ufficiali della Guardia di finanza appartenenti o impiegati
nella specialita' telematica del ruolo tecnico logistico
amministrativo, o ispettori in forza alle articolazioni tecniche
della medesima specialita'.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta, orale e
facoltativa di informatica dei candidati che le sosterranno in lingua
tedesca, le competenti sottocommissioni sono integrate da un
ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera
ovvero in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al
diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado o
superiore.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro
di reclutamento;
b) dell'ausilio di esperti;
c) di personale specializzato e tecnico.
6. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera f), puo'
avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali,
dell'ausilio di psicologi.

                               Art. 8 


Adempimenti delle sottocommissioni


1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello
svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni
normative.
2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere d)
ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della Commissione giudicatrice.

                               Art. 9 


Esclusione dal concorso


1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei
requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dall'art. 29 e
seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 10 


Documento di identificazione


1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita', oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.

                               Art. 11 


Data e modalita' di svolgimento
della prova preliminare


1. I candidati, che abbiano validamente presentato domanda di
partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione
alcuna di esclusione, sosterranno, a partire dal 27 aprile 2020, la
prova preliminare consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, ortogrammaticali e
sintattiche della lingua italiana.
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 17
aprile 2020, mediante avviso pubblicato sul portale attivo
all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it***RAQUO*** e presso l'ufficio
centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della
Guardia di finanza - viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde:
800669666).
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati che concorrono per i posti riservati ai possessori
dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, qualora abbiano
fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di
sostenere la prova scritta, la prova orale e la prova facoltativa di
informatica in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto,
l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua
stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della
prova preliminare.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni
nonche' elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e
ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere
obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera b).
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari da
somministrare ai candidati sara' pubblicata sul portale attivo
all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it nella sezione relativa ai
concorsi e sulla rete intranet del Corpo.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare, da parte dei candidati, saranno rese disponibili
informazioni utili sul citato portale.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all'art. 12, i candidati classificatisi nei
primi:
a) tremilacentoquaranta posti della graduatoria del contingente
ordinario;
b) duecentoventi posti della graduatoria del contingente di
mare, cosi' distinti:
1) cinquantacinque posti della graduatoria per la
specializzazione «nocchiere abilitato al comando» (NAC);
2) settantatre' posti della graduatoria per la
specializzazione «nocchiere» (NCH);
3) settantaquattro posti della graduatoria per la
specializzazione «tecnico di macchine» (TDM);
4) diciotto posti della graduatoria per la specializzazione
«tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta» (TSC).
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti candidati
sono esclusi dal concorso.
12. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire
dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta
prova, mediante avviso sul portale attivo all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it***RAQUO*** o presso l'ufficio centrale relazioni
con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza -
viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dall'art. 29 e
seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.

                               Art. 12 


Modalita' e data di svolgimento
della prova scritta


1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 8,00 del giorno 14
maggio 2020, nella sede che sara' resa nota con l'avviso di cui
all'art. 11, comma 12, che ha valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello
svolgimento di una prova di composizione italiana unica per tutti i
candidati.
3. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova
saranno parimenti rese note con uno degli avvisi di cui all'art. 11,
commi 2 e 12.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.

                               Art. 13 


Prescrizioni da osservare
per la prova scritta


1. Alle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili,
le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12 (commi 1 e 3), 13, 14 e
15, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta:
a) possono essere consultati il vocabolario della lingua
italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali supporti non
devono essere commentati ne' annotati;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma
1, lettera b).

                               Art. 14 


Revisione della prova scritta


1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalle
sottocommissioni indicate all'art. 7, comma 1, lettera b).
2. Le sottocommissioni assegnano a ogni elaborato un punto di
merito da zero a venti ventesimi, arrotondati alla seconda cifra
decimale.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di dieci ventesimi.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal
trentesimo giorno solare successivo a quello di effettivo svolgimento
della citata prova, con avviso sul portale attivo all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it***RAQUO*** o presso l'ufficio centrale relazioni
con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza -
viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde: 800669666). Con il
medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data di
pubblicazione dell'esito della prova scritta.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere
sottoposti alle prove di efficienza fisica, all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica (solo se non appartenenti al Corpo) e
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, secondo il calendario e
le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che sara' reso noto
sul portale e presso l'ufficio di cui al comma 5 a partire dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'esito
della prova scritta di cui al medesimo comma.
Tali prove si svolgeranno secondo la tempistica e l'ordine di
seguito riportato:
a) 1° giorno: prove di efficienza fisica;
b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, solo per i candidati non appartenenti al Corpo idonei
alle prove di efficienza fisica;
c) 5° e 6° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale per
gli aspiranti idonei agli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica e
per i candidati appartenenti al Corpo idonei alle prove di efficienza
fisica.
7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal
concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 15 


Prove di efficienza fisica


1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c)
sottopone i candidati idonei alla prova scritta alle prove di
efficienza fisica consistenti in:
a) per il contingente ordinario:
1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
piegamenti sulle braccia;
2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova
di nuoto 25 m stile libero;
b) per il contingente di mare:
1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
prova di nuoto 25 m stile libero;
2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e
piegamenti sulle braccia;
2. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di cui al
precedente comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), numero 2),
unicamente i candidati che ne abbiano fatto richiesta all'atto della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle
tabelle in allegato 3:
a) anche in una sola delle discipline obbligatorie,
determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal concorso;
b) nelle prove facoltative, non incide sulla gia' conseguita
idoneita' al termine degli esercizi obbligatori.
4. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 12
(comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel
punteggio delle rispettive graduatorie finali di merito, una
maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito:


===================================================
|Punteggio conseguito | Maggiorazione |
+=====================+===========================+
| da 1 a 2 | 0,05 |
+---------------------+---------------------------+
| da 2,5 a 3,5 | 0,10 |
+---------------------+---------------------------+
| da 4 a 5 | 0,15 |
+---------------------+---------------------------+
| da 5,5 a 6,5 | 0,20 |
+---------------------+---------------------------+
| da 7 a 8 | 0,25 |
+---------------------+---------------------------+
| da 8,5 a 9,5 | 0,30 |
+---------------------+---------------------------+
| da 10 a 11 | 0,35 |
+---------------------+---------------------------+
| da 11,5 a 12 | 0,40 |
+---------------------+---------------------------+

5. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica
devono essere in possesso di un certificato in corso di validita' di
idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera o
per altro sport di cui alla tabella B allegata al decreto
ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni ed
integrazioni, rilasciato da medici specializzati in medicina dello
sport appartenenti alla Federazione medico sportivo italiana o da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale in cui esercitano medici in qualita' di
specializzati in medicina dello sport.
Il predetto certificato dovra' essere alternativamente:
a) consegnato o fatto pervenire in originale o in copia
conforme al Centro di reclutamento - via delle Fiamme Gialle n. 18 -
00122 Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di
convocazione alle prove di efficienza fisica;
b) inviato, entro la medesima data, all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it purche' redatto in
originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e
integrazioni, ovvero attestato, a norma dell'art. 22 del medesimo
decreto, con firma digitale del medico specializzato o del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciato in caso di
copia informatica di documento analogico. In tal caso, fa fede la
data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in
presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c)
provvede all'esclusione dal concorso dei candidati per i quali non
dispone, alla data di effettivo sostenimento delle prove di
efficienza fisica, dell'originale o di copia conforme del predetto
certificato.
6. I candidati di sesso femminile devono produrre, all'atto
dell'effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, un test
di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla
data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In
assenza del referto, la candidata e' sottoposta al test di gravidanza
a cura dell'amministrazione.
Le concorrenti che, alla data di svolgimento della prova di
efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse con
provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento:
a) con riserva, alle prove orali e facoltative di lingua
straniera e di informatica;
b) d'ufficio, anche in deroga per una sola volta ai limiti di
eta', a svolgere le predette prove di efficienza fisica e i
successivi accertamenti di idoneita' psico-fisica e attitudinale
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo
impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la
definizione della graduatoria dell'originario concorso.
7. Il presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera c) provvede all'eventuale differimento, con giudizio
motivato e insindacabile, a una data non successiva al 25 agosto
2020, del candidato che:
a) impossibilitato a presentarsi nel giorno di svolgimento
delle prove di cui al comma 1, consegni o faccia pervenire entro tale
data idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni
precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione.
Detta documentazione puo' essere, in alternativa, inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it.
A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta
accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»;
b) si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti degli eventuali
esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione
dell'infortunio subito.
8. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica,
se non appartenenti al Corpo della guardia di finanza, sono
sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre i non
idonei sono esclusi dal concorso.
9. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 16 


Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica nei confronti
dei candidati non appartenenti al Corpo idonei alle prove di
efficienza fisica in ragione delle condizioni dei soggetti al momento
della visita medica di primo accertamento effettuata presso il Centro
di reclutamento della Guardia di finanza - via delle Fiamme Gialle n.
18 - 00122 Roma/Lido di Ostia.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, gli
aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario
compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo,
stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni ed integrazioni, e dalle direttive tecniche
adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it. In tema di:
a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, che ne prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel
Corpo;
b) visus, il candidato deve essere in possesso:
1) se concorrente per il contingente ordinario o per il
contingente di mare - specializzazioni «nocchiere» (NCH) e «tecnico
di macchine» (TDM), di un'acutezza visiva uguale o superiore a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno
raggiungibile anche con correzione diottrica secondo i parametri
specificati al punto 17, lettera p) delle citate direttive tecniche;
2) se concorrente per il contingente di mare -
specializzazioni «nocchiere abilitato al comando» (NAC) e «tecnico
dei sistemi di comunicazione e scoperta» (TSC), di acutezza visiva
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilita'
oculare normali; senso cromatico normale alle tavole
pseudoisocromatiche;
c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione dal concorso
se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nei termini di cui al punto 19,
lettera a), numero 221, delle citate direttive tecniche.
Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione
«nocchiere abilitato al comando» non devono essere altresi' affetti
dalle imperfezioni, infermita' e condizioni somato-funzionali di cui
all'elenco in allegato 9.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio
anche prevedendo ulteriori giornate di attivita' rispetto alla
tempistica di cui all'art. 14, comma 6.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito di altri concorsi per
l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. I candidati che, alla data di pubblicazione dell'avviso di cui
all'art. 14, comma 6, prestano servizio nel Corpo della guardia di
finanza non sono sottoposti alla visita medica.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere
ammesso a visita medica di revisione, a eccezione dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle:
1) matassine colorate per i candidati del contingente
ordinario e del contingente di mare - specializzazioni «nocchiere»
(NCH) e «tecnico di macchine» (TDM);
2) tavole pseudoisocromatiche per i candidati che concorrono
per i posti del contingente di mare - specializzazioni «nocchiere
abilitato al comando» (NAC) e «tecnico dei sistemi di comunicazione e
scoperta» (TSC);
c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici di I e di II livello.
8. La sottocommissione per la visita medica di primo
accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 7, dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e'
sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle
more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se
confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori
accertamenti sanitari.
9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione
deve essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1;
b) integrata da documentazione relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 4) rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale
ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.
L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - ufficio procedure reclutative -
sezione allievi marescialli - via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122
Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo a
quello della comunicazione di non idoneita'.
Entro il medesimo termine, la predetta documentazione puo', in
alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche':
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modifiche ed integrazioni, ovvero attestata, a norma
dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta
di avvenuta consegna».
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase
selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non
idoneita' e compatibilmente con questi, sara' comunque presa in
considerazione la documentazione:
3) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso;
4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia
entro il suddetto termine di quindici giorni, il cui originale sia
prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento.
In ogni caso l'amministrazione non si assume alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella
consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra
indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o
la documentazione di cui alla lettera b) sia priva dei prescritti
requisiti o non pervenga in originale secondo le modalita' e nei
termini ivi indicati.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
10. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
11. La sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 9 e valutata la certificazione
prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento,
per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
12. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
notificato agli interessati, e' definitivo.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 17 


Documentazione da produrre in sede
di visita medica di primo accertamento


1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare,
in originale, la seguente documentazione sanitaria, con data non
anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di
reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi
di tale accreditamento;
e) certificato medico (format in allegato 5), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale
terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere
a) e b);
b) l'attestata presenza, nella sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine,
qualora in corso di validita', potra' essere presentato lo stesso
certificato di cui all'art. 15, comma 6. In assenza del referto, la
candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di
gravidanza presso il Centro di reclutamento.
Qualora all'atto delle visite mediche, le concorrenti risultino
positive al test di gravidanza sulla base dei certificati prodotti o
degli accertamenti svolti, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 15, comma 6.
4. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera d), potra' concedere il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite
mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene
immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in
argomento, e' escluso dal concorso.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 18 


Accertamento dell'idoneita' attitudinale


1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera f), secondo le
modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente
articolo:
a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche
informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera f).
5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale
sono ammessi a sostenere la prova orale, secondo il calendario e le
modalita' comunicati con l'avviso di cui all'art. 14, comma 6, mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 19 


Prova orale


1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all'art. 7, comma 1, lettera b), e consiste in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15
minuti);
b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti).
2. I programmi riportati in allegato 6, relativi alle singole
materie, sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte,
vertono gli esami.
3. Le sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti
ventesimi arrotondato alla seconda cifra decimale. Il punto di merito
si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Al termine di ogni seduta, le competenti sottocommissioni
compilano l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del
punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal
presidente e da un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo
della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque,
notificato a ogni candidato.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato un
punto di merito non inferiore a dieci ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a
dieci ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 20 


Prove facoltative di lingua straniera
e di informatica


1. Il candidato che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 19, e' sottoposto alle prove facoltative di conoscenza:
a. della lingua straniera prescelta;
b. di informatica,
secondo le modalita' indicate in allegato 7.
2. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), integrate a
norma del comma 3 dello stesso articolo.
3. Le sottocommissioni, per la prova facoltativa di:
a) lingua straniera assegnano un voto espresso in ventesimi
pari alla media aritmetica dei voti attribuiti alla parte scritta e a
quella orale;
b) informatica, assegnano un voto espresso in ventesimi.
Al concorrente, per ciascuna prova facoltativa nella quale
consegue un voto compreso tra dieci e venti ventesimi, sono
attribuite, ai fini della redazione della graduatoria finale di
merito, le seguenti maggiorazioni:


=================================================
| Punteggio | Maggiorazioni |
+===================+===========================+
| da 10,00 a 11,00 | 0,10 |
+-------------------+---------------------------+
| da 11,01 a 13,00 | 0,30 |
+-------------------+---------------------------+
| da 13,01 a 15,00 | 0,60 |
+-------------------+---------------------------+
| da 15,01 a 17,00 | 1,00 |
+-------------------+---------------------------+
| da 17,01 a 20,00 | 1,50 |
+-------------------+---------------------------+

4. L'aspirante che concorre per i posti riservati ai candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, puo':
a) richiedere di sostenere l'esame facoltativo in una lingua
straniera a scelta tra inglese, francese o spagnolo;
b) svolgere, qualora ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione, la prova facoltativa di informatica in lingua
tedesca, salvo diversa contestuale richiesta dell'interessato. A tal
proposito, la preposta sottocommissione e' integrata ai sensi
dell'art. 7, comma 4;
c) essere comunque assistito, sul posto, da personale
qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i
chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.

                               Art. 21 


Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove concorsuali


1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per:
a) sostenere la prova preliminare, le prove di efficienza
fisica, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale e la prova orale, previste,
rispettivamente, dagli articoli 11, 15, 16, 18 e 19, e' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i
tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive nonche'
delle prove facoltative di cui all'art. 20, i presidenti delle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e)
ed f), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente
per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in
servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di
appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di
servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza
deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAM@pec.gdf.it
b) sostenere la prova scritta, nella data prevista dall'art.
12, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla
lettera a) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di
reclutamento della Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento
delle prove (a eccezione di quelle facoltative) ai sensi del comma 1,
lettera a), non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                               Art. 22 


Valutazione dei titoli


1. Le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b)
procedono alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato
idoneo alla prova orale e per gli appartenenti al Corpo in possesso
di specializzazione «motorista navale» che concorrono per i posti di
cui all'art. 1, comma 3, una maggiorazione di punteggio determinata
sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 8.
2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui
all'art. 6, comma 4.
3. Ai candidati che concorrono per i posti del contingente di
mare, i punteggi maggiorativi relativi ai diplomi di cui al citato
allegato 8 sono attribuiti anche nel caso in cui gli stessi siano
conseguiti nell'anno scolastico 2019/2020 e ne sia stata fornita
idonea documentazione ai sensi dell'art. 6, comma 5.
4. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, i titoli
saranno acquisiti d'ufficio qualora trascritti nei relativi
«Documenti unici matricolari».

                               Art. 23 


Graduatorie finali di merito


1. Le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
predispongono distinte graduatorie finali di merito per il
contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente di
mare.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 7, a esclusione delle lettere
g), h) e i).
3. Le graduatorie finali di merito degli idonei al concorso
saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito
dai concorrenti calcolato sommando i seguenti valori numerici:
a) punto di merito ottenuto nella prova scritta;
b) punto di merito conseguito nella prova orale;
c) eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di efficienza
fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica;
d) eventuali maggiorazioni di punteggio per il possesso di uno
o piu' titoli.
4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli
orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di
marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in
servizio nel Soccorso alpino della Guardia di finanza.
5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui
all'art. 6, comma 4.
6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso
della specializzazione di «motorista navale» e' formata secondo le
disposizioni dell'art. 1, comma 3, incrementata della maggiorazione
di punteggio ottenuta all'esito della valutazione dei titoli di cui
all'art. 22.
7. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono
dichiarati vincitori del concorso, i candidati che, nell'ordine delle
stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso,
tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2.
I concorrenti per i posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a),
non beneficiano di tale riserva laddove risultino, rispettivamente,
privi dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di
istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore,
ovvero non appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Le riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a),
saranno soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche
i concorrenti che, nella graduatoria finale di merito del contingente
ordinario, si collochino gia' in posizione utile per essere nominati
vincitori.
9. Le candidate risultate positive al test di gravidanza e
ammesse d'ufficio a sostenere, anche in deroga, per una sola volta,
ai limiti di eta', una o piu' prove e accertamenti di cui agli
articoli 15, 16 e 18, nell'ambito del primo concorso utile successivo
alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, qualora
idonee, saranno:
a) inserite secondo l'ordine di punteggio di merito conseguito
nelle graduatorie uniche di merito del presente concorso e avviate
alla frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del
concorso cui sono state rinviate;
b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai
soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa
posizione di graduatoria sara' determinata, ove previsto, sulla base
del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del
periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina saranno
riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i
militari appartenenti al corso di formazione effettivamente
frequentato.
10. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere
ricoperti i posti riservati di cui all'art. 1:
a) comma 2, lettera a), gli stessi sono devoluti in aumento
agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del
contingente ordinario;
b) comma 3, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri
candidati iscritti nella graduatoria finale di merito della
specializzazione «Tecnico di macchine» che concorrono per i posti non
riservati. Il medesimo meccanismo opera a beneficio degli
appartenenti al Corpo in possesso di specializzazione «motorista
navale» nel caso in cui risultino non coperti uno o piu' posti non
riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 3), fermo
restando il limite di cui all'art. 36, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed
integrazioni.
11. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere
ricoperti:
a) i posti del contingente ordinario, le unita' disponibili
sono conferite in aumento al contingente di mare in proporzione al
numero dei posti messi a concorso nelle singole specializzazioni;
b) i posti di una o piu' specializzazioni del contingente di
mare, le unita' disponibili sono conferite in aumento:
(1) alle altre specializzazioni a concorso con il medesimo
criterio di cui alla precedente lettera a);
(2) al contingente ordinario.
12. Le graduatorie sono rese note con avviso sul portale attivo
all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it sulla rete intranet del
Corpo e presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico e
comunicazione interna della Guardia di finanza - viale XXI aprile n.
51 - Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.

                               Art. 24 


Ammissione alla Scuola ispettori e sovrintendenti
dei vincitori del concorso


1. I concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi a un corso di
formazione a carattere universitario, in qualita' di allievi
marescialli, previo superamento (solo per i non appartenenti al
Corpo) della visita medica di incorporamento, alla quale sono
sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte del
dirigente il Servizio sanitario della Scuola ispettori e
sovrintendenti, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico
nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita'
psico-fisica.
2. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal
Comando generale della Guardia di finanza e ha una durata non
inferiore a due anni accademici.
3. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri
concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie:
a) nel massimo di un quinto dei posti messi a concorso e
comunque nel limite delle vacanze organiche nel ruolo ispettori
nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al
grado di maresciallo, fermo restando il numero di assunzioni
annualmente autorizzate secondo quanto previsto dalla normativa
vigente;
b) per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei
trenta giorni dall'inizio del corso, tra i concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori. Decorso il termine per le
ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce o decadenze, le
relative graduatorie cessano di avere validita'.
4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del Corpo,
a un corso di laurea in discipline economico-giuridiche. Pertanto,
gli stessi non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione all'universita'.
5. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della
Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre
Forze armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
a ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
6. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al corso
di formazione, gia' in servizio nelle Forze armate o di polizia,
devono congedarsi dalle rispettive amministrazioni e consegnare alla
Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del
corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite del comando/ente di
provenienza, se ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di
qualifiche corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi
della presa in carico da parte del comando/ente di appartenenza.
7. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della guardia di
finanza, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, sono
cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del
grado rivestito, e avviati alla frequenza dell'attivita' formativa in
qualita' di allievo maresciallo.
Il periodo di servizio prestato come ufficiale in ferma
prefissata e' comunque:
a) computato per intero agli effetti della determinazione dello
stipendio;
b) valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e
per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del
trattamento previdenziale.
8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
della Scuola ispettori e sovrintendenti accerta, ai sensi del
presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono
essere notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
9. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare il corso di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.

                               Art. 25 


Mancata presentazione al corso
e differimento del candidato


1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la
frequenza del corso, e' considerato rinunciatario al corso stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al
Comandante della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di
finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
aq0230000p@pec.gdf.it sono valutati a giudizio discrezionale e
insindacabile del citato Comandante che puo' differire la
presentazione del candidato in altra data. I giorni di assenza
maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita'
dal corso, secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte sono comunicate agli interessati a cura
della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta
giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla
frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa
impeditiva.

                               Art. 26 

Trattamento economico degli allievi marescialli. Nomina a
maresciallo, completamento della formazione e assegnazione alle
sedi di servizio.

1. Durante il corso, gli allievi marescialli percepiscono il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Al termine del corso di cui all'art. 24, gli allievi giudicati
idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso
di qualificazione operativa, a completamento della formazione di
base.
3. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di
qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per
la quale hanno concorso.
4. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli sono
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni
interne del Corpo. I marescialli reclutati quali vincitori dei posti
riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, saranno
assegnati, quale prima sede di servizio, presso i reparti della
Provincia di Bolzano ovvero della Provincia di Trento con competenza
regionale.

                               Art. 27 


Spese per la partecipazione al concorso
e concessione della licenza straordinaria per esami


1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la
partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti
al Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie
per esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente
licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di trenta
giorni, puo' essere concessa, per la preparazione agli esami orali,
solo a coloro che hanno conseguito il giudizio di idoneita'
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. Per i militari
frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della
predetta licenza, sono computate ai fini del calcolo dei periodi
massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e'
disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le
disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di trenta giorni, fermo restando
il tetto massimo di quarantacinque giorni annui di licenza
straordinaria previsto dalla normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se
questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno
successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza per
la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.

                               Art. 28 


Sito internet, informazioni utili
e modalita' di notifica


1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it
nella
sezione relativa ai concorsi.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando,
tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) utilizzato da
ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3 del
presente bando di concorso.

                               Art. 29 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le
informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in
sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale
scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali e' il Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma - viale XXI Aprile n. 51 -
che puo' essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di
posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it
Il «punto di contatto» del titolare e' il Centro di reclutamento
della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia - via delle
Fiamme Gialle n. 18/22 - e-mail: rm0300001@gdf.it; posta elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it
b) il responsabile della protezione dei dati designato per il
Corpo della guardia di finanza puo' essere contattato al numero
06/442236053 o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it
c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso
degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
d) il trattamento dei dati personali:
1) e' finalizzato:
allo svolgimento delle procedure di selezione e
all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base nel decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed
integrazioni, nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con
particolare riferimento all'art. 2151, comma 1, lettera b), nonche'
nel decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,
con particolare riferimento all'art. 33;
alla tutela degli interessi dell'amministrazione presso le
giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
2) e' limitato a quanto «necessario per l'esecuzione di un
compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e), del
RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali»
di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento
degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo
2, lettera b), del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi
e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le
procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere
del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera' anche
i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del
RGPD;
3) avverra' a cura dei soggetti appositamente autorizzati e
istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati e,
comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3,
del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Cio', anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso;
4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle
liberta' degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di
liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della finalita',
di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della
conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole in
materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di
legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in
caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in
materia previdenziale;
6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a un
Paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle
disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del
RGPD;
e) la conservazione dei dati personali avverra' nel rispetto
della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle
pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e,
comunque, sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le
quali i dati sono trattati;
f) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita' di interessato
al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di:
a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica,
l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
L'esercizio dei predetti diritti potra' avvenire presentando
istanza, anche telematica, al «punto di contatto» del titolare
(Centro di reclutamento della Guardia di finanza);
b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.

Roma, 25 febbraio 2020

Il comandante generale: Zafarana

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