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UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
XV ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.104 del 31/12/1999
Ente:UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA
Località:Chieti  (CH)
Codice atto:99E10499
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di
Chieti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66
del 19 marzo 1996;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto rettorale n. 795 del 28 luglio 1999, con cui e'
stato emanato il regolamento sul dottorato di ricerca in attuazione
dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' "G. D'Annunzio"
di Chieti avanzate dalle strutture preposte all'attivita' di ricerca;
Viste le delibere del comitato scientifico di cui all'art. 5 del
succitato regolamento in data 6 ottobre 1999 e 19 ottobre 1999;
Vista la delibera del nucleo di valutazione interno in data
8 novembre 1999;
Viste le delibere del senato accademico in data 16 novembre 1999
e 14 dicembre 1999 e del consiglio di amministrazione in data
29 novembre 1999, relative all'approvazione delle proposte di
attivazione dei corsi di dottorato di ricerca per l'anno accademico
1999/2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Presso l'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti e'
istituito il XV ciclo dei dottorati di ricerca.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca, di seguito elencati. Per ciascun
dottorato viene indicata la durata, i posti e le borse di studio
messi a concorso:
vedere tabella a pag. 122 e 123 della g.u.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti assicurati da strutture dell'Ateneo, ovvero
dall'esterno purche' i necessari atti vengano formalizzati entro il
termine di scadenza del presente bando concorsuale.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di ammissione al dottorato di ricerca,
senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso
di diploma di laurea o di analogo titolo conseguito all'estero.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente a una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere -, farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.

                               Art. 3.
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
ed una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita' e le
attitudini del candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella
prova orale una verifica della conoscenza della o delle lingue
straniere indicate dal candidato.

                               Art. 4.
Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al rettore
dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, e redatte, in
carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando,
dovranno essere inviate a mezzo raccomandata a.r., con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, alla medesima Universita', via dei Vestini n.
31 - 66013 Chieti Scalo, entro il termine perentorio di giorni trenta
a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini
comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della
propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso cui
e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso
una universita' straniera, nonche' la data del provvedimento con il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
di impegnarsi a seguire con regolarita' le attivita' previste
per il proprio programma formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai
programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle
attivita' di ricerca assegnate;
di indicare le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per i
cittadini comunitari e stranieri).
I candidati sono tenuti a versare un contributo di L. 70.000 sul
c/c postale n. 202663 intestato all'Universita' degli studi "G.
D'Annunzio", via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, indicando nella
causale di versamento: "Contributo per l'ammissione al concorso di
dottorato di ricerca in (indicare il titolo del dottorato) XV ciclo".
L'attestato del versamento del contributo dovra' essere presentato
unitamente alla domanda.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 5.
Le prove relative all'esame di ammissione al corso di dottorato,
di cui al precedente art. 3, si svolgeranno presso l'Universita'
degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, nei locali che verranno
indicati con le modalita' di cui ai commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata, che verra' inviata a coloro che avranno
superato la prova scritta, venti giorni prima della data fissata per
la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da
parte della commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida.

                               Art. 6.
Le commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca saranno composte e nominate in conformita'
alla normativa vigente.

                               Art. 7.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60. Alla fine di ogni seduta dedicata alla
prova orale la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di
parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica,
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.

                               Art. 8.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria concorsuale fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per ogni corso di dottorato.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'esito del concorso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 9.
Le borse di studio, messe a concorso per ciascuno dei corsi di
dottorato di cui al precedente art. 1, secondo comma, nonche' quelle
eventualmente in aggiunta ai sensi del terzo comma del citato
articolo, vengono assegnate secondo l'ordine di graduatoria
concorsuale.
Le predette borse verranno pero' erogate esclusivamente a coloro
che non possiedono un reddito complessivo annuo lordo superiore a L.
15.000.000. Il superamento del limite di reddito determina la perdita
del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e
comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente gia'
percepite.
L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.358.326,
assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata
che, per l'anno 2000, e' pari al 12,5% di cui il 4,2% a carico del
percettore della borsa.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
mensili posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
I candidati extracomunitari residenti all'estero che abbiano
superato le prove d'esame ed in possesso di una borsa di studio
M.A.E., sono ammessi al dottorato senza borsa di studio.

                              Art. 10.
I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di merito di cui ai precedenti articoli 8 e 9 devono presentare o far
pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il termine perentorio di giorni quindici a decorrere dal ricevimento
della comunicazione dell'esito del concorso, domanda di iscrizione al
corso di dottorato, in carta legale, da compilarsi su apposito
modello predisposto dall'amministrazione universitaria, corredata dai
seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita', debitamente
firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria
superiore ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha
consentito la loro ammissione all'universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle universita' italiane;
d) autocertificazione del diploma di laurea con la relativa
votazione;
e) dichiarazione di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento e, nell'affermativa
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
f) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi ad altro corso di diploma, di laurea o di dottorato per
tutta la durata del corso suindicato.
Gli asseguatari della borsa di studio sono tenuti, altresi', a
presentare:
a) dichiarazione di non godere o di non aver goduto di altre
borse di studio (anche per un solo anno), erogate per seguire corsi
di dottorati di ricerca;
b) autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo
lordo;
c) dichiarazione di non cumulare la borsa di studio con altre
borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.

                              Art. 11.
L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni
per l'intera durata del corso e' a carico dei dottorandi. I medesimi
provvederanno alla stipula della relativa polizza, della quale
presenteranno copia all'amministrazione universitaria.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi
per responsabilita' civile per il medesimo periodo per le sole
attivita' che si riferiscono al corso di dottorato, provvedendo alla
stipula della relativa polizza.

                              Art. 12.
Il contributo annuo per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca ammonta a L. 2.000.000 graduato secondo i criteri stabiliti
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997
e successive modificazioni come di seguito indicato:
 
Reddito equivalente Contributi
 
Fino a L. 64.798.243
(riduzione del 50%) . . L. 1.000.000
Compreso tra L. 64.798.244
e L. 97.197.367 (riduzione
del 40%) . . . . . . . . " 1.200.000
Superiore a L. 97.197.367 . " 2.000.000
 
Sono esonerati dal pagamento del suddetto
contributo i titolari delle borse di studio di cui
al precedente art. 9.

                              Art. 13.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca è collocato, a domanda, fin
dall'inizio e per tutta la durata del corso in
congedo straordinario per motivi di studio senza
assegno ed usufruisce della borsa di studio ove
ricorrano le condizioni di reddito richieste. Il
periodo di congedo straordinario è utile ai fini
della progressione di carriera e del trattamento
di quiescenza e di previdenza.

                              Art. 14.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i
corsi di dottorato e di compiere continuativamente
attività di studio e di ricerca nell'ambito delle
strutture destinate a tal fine secondo le modalità
che saranno fissate dal collegio dei docenti.

                              Art. 15.
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato
dal rettore dell'Università degli studi "G.
D'Annunzio" di Chieti, si consegue alla
conclusione del ciclo di dottorato, all'atto del
superamento dell'esame finale, che può essere
ripetuto una sola volta.
 
Per l'esame finale verrà nominata dal rettore,
sentito il collegio dei docenti, una apposita
commissione, composta da tre membri effetti e tre
supplenti scelti tra i professori e ricercatori
universitari di ruolo esperti nelle discipline
afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce
il corso.
 
Per comprovati motivi che non consentano la
presentazione della tesi nei tempi previsti, il
rettore, su proposta del collegio dei docenti, può
ammettere il candidato all'esame finale in deroga
ai termini fissati ed, in caso di mancata
attivazione del corso, anche in altra sede.
 
Il presente bando di concorso con il
fac-simile per la domanda di ammissione è
disponibile sul sito web dell'Università degli
studi "G. D'Annunzio" di Chieti
(http://www.unich.it). Ulteriori informazioni
possono essere richieste direttamente all'ufficio
dottorato, via dei Vestini, 31 - 66013 Chieti
Scalo, tel. 0871/3556075.
 
Chieti, 15 dicembre 1999
 
Il rettore: Cuccurullo

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