Bando di concorso 11 tenenti nel ruolo forestale Arma dei Carabinieri - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici tenenti in
servizio permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri -
Anno 2020.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.47 del 19/6/2020
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:20E06837
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:11
Scadenza:19/7/2020
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente
le funzioni dei Dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere,
la procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta
delle amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare», e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
Pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
«Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della
sanita' militare, in data 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei
parametri fisici»;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate, i termini di validita' delle graduatorie finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti
dal codice stesso;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
cosi' come integrato e corretto dal decreto legislativo 12 dicembre
2017, n. 228;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo
periodo della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017,
concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di
studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle
prove d'esame per il reclutamento degli Ufficiali del ruolo Forestale
dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni
di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 6 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera
a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5 della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022 (legge di bilancio 2020);
Visto l'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», il quale stabilisce che le modalita' di
svolgimento delle procedure concorsuali possono essere indette anche
in deroga alle disposizione di settore dei rispettivi ordinamenti;
Considerato che, ai sensi dell'art. 664-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il reclutamento degli Ufficiali del
ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti
disponibili in organico, avviene per pubblico concorso, per titoli ed
esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani e con
riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i
militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri
appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli
appuntati e carabinieri;
Ravvisata la necessita' di soddisfare specifiche esigenze
dell'Arma dei carabinieri in materia di tutela forestale, ambientale
e agroalimentare mediante l'indizione, per l'anno 2020, di un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di Ufficiali in
servizio permanente nel Ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2020 0050440 del 25 marzo 2020
con la quale il I Reparto personale dello Stato maggiore della
difesa, esprime il previsto nulla osta e autorizza l'emissione del
bando in questione per l'anno 2020;
Ravvisata la necessita' di soddisfare specifiche esigenze
dell'Arma dei carabinieri in materia di tutela forestale, ambientale
e agroalimentare mediante l'indizione, per l'anno 2020, di un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di Ufficiali in
servizio permanente nel Ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi
di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa, detta prova
non abbia luogo qualora il numero delle domande presentate, fosse
ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei
carabinieri e con i termini di conclusione della procedura
concorsuale;
Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l'ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in numero pari a venti
volte quello dei posti previsti, offra adeguata garanzia di
selezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832 - concernente la sua nomina a Direttore generale per il
personale militare;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
complessivi undici Tenenti in servizio permanente nel ruolo Forestale
dell'Arma dei carabinieri cosi' ripartiti:
a) nove, per i cittadini italiani che alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente
decreto;
b) due posti per i militari dell'Arma dei carabinieri
appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati,
Carabinieri, e gli appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori,
Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, Periti, Revisori,
Collaboratori e Operatori, che abbiano riportato, nell'ultimo
biennio, la qualifica finale non inferiore a «eccellente», e che alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo
art. 2, del presente decreto.
2. Dei nove posti a concorso, di cui al precedente comma 1,
lettera a) del presente articolo, uno e' riservato al coniuge e ai
figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate
(compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto
in servizio e per causa di servizio. Il posto riservato,
eventualmente non ricoperto per insufficienza di riservatari idonei,
sara' devoluto agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della
relativa graduatoria.
3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1,
lettere a) e b) del presente articolo potranno subire modifiche, fino
alla data di approvazione della relativa graduatoria finale di
merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze dell'Arma dei
carabinieri connesse alla consistenza degli Ufficiali del ruolo
forestale.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il
numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento
delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a darne
formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
5. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso nei siti internet «www.difesa.it» e
«www.carabinieri.it», definendone le modalita'. Il citato avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli
interessati.

                               Art. 2 

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso possono partecipare, i cittadini che, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, indicata nel
successivo art. 3, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno di compimento del:
1) 40° anno di eta', se appartenenti all'Arma dei carabinieri
ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri;
2) 34° anno di eta', se Ufficiali in ferma prefissata che
abbiano completato un anno di servizio e se Ufficiali inferiori delle
forze di completamento. Non rientrano in tale categoria gli Ufficiali
di complemento che sono stati richiamati, a mente dell'art. 1255 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento
finalizzato all'avanzamento nel congedo;
3) 50° anno di eta', se militari dell'Arma dei carabinieri
appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti,
Appuntati e Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori ed Operatori
dell'Arma stessa;
4) 32° anno di eta', se non appartenenti alle precedenti
categorie.
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non
trovano applicazione;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso di uno dei titoli di studio appartenenti
alle classi di laurea magistrale appresso indicate:
scienze e ingegneria dei materiali (LM-53);
scienze e tecnologie agrarie (LM-69);
scienze e tecnologie alimentari (LM-70);
scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71);
scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM-73);
scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (LM-75);
scienze zootecniche e tecnologie animali (LM-86);
architettura del paesaggio (LM-03);
conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM-10);
giurisprudenza (LMG-01);
scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);
ingegneria civile (LM-23);
ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24);
scienze della sicurezza (LM-26);
ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35);
pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48);
biologia (LM-6);
biotecnologie agrarie (LM-7);
biotecnologie industriali (LM-8);
scienze della natura (LM-60);
scienze e tecnologie geologiche (LM-74);
scienze geofisiche (LM-79);
scienze geografiche (LM-80).
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti
secondo i precedenti ordinamenti, in virtu' delle corrispondenze
indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Per i titoli di laurea conseguiti all'estero, invece, e'
richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.
165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del
Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
).
Il candidato non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le
sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto.
In entrambi i casi, i concorrenti dovranno all'atto di
presentazione per la prima prova scritta, consegnare la relativa
documentazione probante;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, per
motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ne' si
trovino in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la
conservazione dello stato di Ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
g) non siano in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi;
h) non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a
seguito di procedimento penale di cui alla precedente lettera g) che
non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perche'
il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso,
pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale
(solo se militari in servizio permanente);
i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) non siano stati dichiarati inidonei all'avanzamento ovvero
non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo
se militari in servizio permanente);
k) abbiano tenuto condotta incensurabile;
l) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
m) solo per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri
che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
abbiano riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande la qualifica non inferiore
a «eccellente», ovvero in caso di rapporto informativo un giudizio
equivalente;
n) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato
servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n.
230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in
congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione potra' essere esibita
all'atto della presentazione alla prima prova del concorso;
o) non abbiano riportato, nel precedente biennio, sanzioni
disciplinari registrate a matricola.
Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente
articolo, determinera' l'esclusione dal concorso.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso formativo biennale sono subordinati al riconoscimento del
possesso:
a) dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio
militare incondizionato quali Ufficiali in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalita' di cui ai
successivi articoli 11 e 12;
b) dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella Magistratura ordinaria, ai sensi
dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. L'accertamento di
tali requisiti sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri
con le modalita' previste dalla normativa vigente.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, indicato al successivo art. 3, comma 1.
Gli stessi, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a) e k), e
i requisiti di cui al precedente comma 2, devono essere mantenuti
sino alla data di nomina a Ufficiale in servizio permanente del ruolo
forestale dell'Arma dei carabinieri.

                               Art. 3 

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
ed inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata sul
sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e'
necessario munirsi, per tempo, di uno tra i seguenti strumenti di
identificazione:
credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l'accesso ai servizi on-line della Pubblica amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio
di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul
sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it
idoneo lettore di smart-card installato nel computer per
l'utilizzo con Carta nazionale dei servizi (CNS), precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere
intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda.
4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione
intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del
presente articolo.
5. Una volta autenticatosi nel sito, il concorrente dovra'
compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla
procedura.
6. La procedura chiedera' al concorrente di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della
domanda di partecipazione al concorso;
posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
b) caricare una fototessera in formato digitale.
7. I candidati, che si trovano all'estero e che non hanno la
possibilita' di procedere alla compilazione della domanda con le
modalita' di cui al precedente comma 1, potranno darne comunicazione
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo
e-mail (all'indirizzo cgcnsrconcuff@carabinieri.it), entro il termine
di scadenza per la presentazione delle domande. Il predetto Centro
provvedera' a inviare direttamente all'interessato il fac-simile del
modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo e-mail
indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta compilato, dovra'
essere scansionato e inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo.
8. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso
di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve
dichiarare:
a) a quale dei posti a concorso intende partecipare, atteso che
la domanda di partecipazione puo' essere presentata solo per una
delle lettere di cui al precedente art. 1, comma 1;
b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
c) il proprio stato civile;
d) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se
cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Il
concorrente dovra' segnalare, altresi', all'indirizzo e-mail
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it al predetto Centro nazionale di
selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il concorrente dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prima
prova del concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e'
soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato
condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di
condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti penali per
delitti non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In
caso contrario dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena,
i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento
penale per aver assunto la qualifica di imputato.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso,
all'indirizzo e-mail cnsrconcuff@pec.carabinieri.it qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino alla nomina a
Ufficiale in servizio permanente;
h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
Pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego presso l'amministrazione stessa
ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari
o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei
requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
i) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato
collocato in congedo, come previsto dall'art. 636 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
j) l'eventuale appartenenza a una delle categorie di cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e
figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo
grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio);
k) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se Ufficiale di complemento o
Ufficiale in ferma prefissata, dovra' indicare la data di inizio del
corso Allievi ufficiali di complemento o del corso Allievi ufficiali
in ferma prefissata, il numero, la tipologia dello stesso e
l'anzianita' giuridica di nomina. Inoltre, dovra' indicare:
1) se Ufficiale di complemento, la data di fine del servizio
di prima nomina, l'eventuale ammissione alla ferma biennale non
rinnovabile e la data di fine della ferma biennale;
2) se Ufficiale in ferma prefissata, la data in cui ha
maturato i diciotto mesi di servizio a partire dall'inizio del corso
formativo;
3) se Ufficiale delle forze di completamento, i richiami
effettuati, la loro durata e l'esigenza per cui e' stato richiamato;
l) il Centro documentale (ex Distretto militare) o il
Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione
territoriale del personale della regione aerea competente per
territorio o il Comando aeronautica militare di Roma, di ascrizione
in relazione alla residenza;
m) di non essere stato dichiarato inidoneo all'avanzamento in
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque
anni di servizio (solo se militare in servizio permanente);
n) la lingua straniera (una sola, scelta tra la francese,
l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale intende sostenere la
prova facoltativa di lingua;
o) l'eventuale possesso di certificazione di conoscenze
linguistiche, di cui al successivo art. 9, certificate con sistema
STANAG/NATO o «Common European Framework of Reference for languages -
CEFR», risultante da attestato in corso di validita' rilasciato da
«ente certificatore» riconosciuto dal Ministero dell'istruzione (da
consegnare all'atto della presentazione per le prove di efficienza
fisica) in corso di validita';
p) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nel successivo art. 9;
q) il possesso di una delle lauree magistrali tra quelle
previste al precedente art. 2, comma 1, lettera d), la durata legale
del corso di studi universitari seguito, l'universita' presso cui e'
stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di conseguimento
e il voto riportato.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenze-del-titolo-di-studio-stranieri
).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
r) l'eventuale possesso di un diploma di specializzazione,
l'universita' presso la quale e' stato conseguito con il relativo
indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata;
s) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e dal disposto di cui all'art. 73, comma 14 del
decreto-legge 21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n.
98. Il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a
consentire all'amministrazione di esperire con immediatezza i
controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso;
t) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non
gia' militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al
successivo art. 16, comma 6;
u) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
v) di prestare il proprio consenso ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, al regolamento (UE) 2016/679 del garante per la
protezione dei dati personali, alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
9. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa.
Detta ricevuta dovra' essere esibita dal concorrente all'atto della
presentazione alla prima prova del concorso.
10. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del
portale, annullando la domanda presentata e procedendo alla redazione
di una nuova che dovra', quindi, essere rinviata al sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
11. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di
preferenza. Detti titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. La predetta documentazione potra' essere
consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della
presentazione alla prima prova scritta di cui all'art. 8, salvo
eventuali successive modifiche della procedura medesima
tempestivamente comunicate con avviso, a valore di notifica per tutti
i concorrenti, sul sito www.carabinieri.it nell'area dedicata al
concorso.
12. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra'
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la
presentazione delle domande di partecipazione, il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che,
benche' sottoscritte e inviate nei termini e con le modalita'
indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per
vizi sanabili. Copia delle domande di partecipazione regolarmente
presentate dai militari in servizio dovranno essere consegnate al
Comando di appartenenza per le finalita' di cui al comma 15.
13. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel
presente articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato
non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
14. Con l'invio telematico della domanda con le modalita'
indicate nel presente articolo il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Pertanto
l'accertata natura mendace delle di dichiarazioni rese, finalizzate a
trarre un indebito beneficio, comporta:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
15. Il concorrente, se militare in servizio, dovra' consegnare
copia della suddetta domanda al Comando del reparto/Ente presso cui
e' in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di
cui al successivo art. 4.

                               Art. 4 

Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio

1. I Reparti/Enti/Comandi alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno
inoltrare al rispettivo Comando di corpo:
a) copia delle domande di partecipazione al concorso consegnate
dagli interessati;
b) documentazione caratteristica dei candidati, aggiornata alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione, con la compilazione di una scheda valutativa o
rapporto informativo o dichiarazione di mancata redazione di
documentazione caratteristica per «partecipazione al concorso, per
titoli ed esami, per la nomina a Tenente in servizio permanente nel
ruolo Forestale»;
c) foglio matricolare.
I Comandi di corpo, all'atto della ricezione di copia della
domanda di partecipazione al concorso, procedono immediatamente alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1,
comunicando al Centro nazionale di selezione e reclutamento eventuali
candidati privi degli stessi, onde consentire l'eventuale tempestiva
esclusione.
Una copia della suddetta documentazione dovra' essere inviata al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor
di Quinto n. 119 - 00191 - Roma, entro quindici giorni dalla
pubblicazione degli esiti della prova di preselezione di cui all'art.
7, se essa ha avuto luogo, ovvero dell'avviso del mancato svolgimento
della stessa con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1.
Per i militari in servizio nell'Arma dei carabinieri la
trasmissione di detta documentazione potra' avvenire avvalendosi
dell'applicativo Ge.Do.C.I. (Gestione documentale concorsi interni).
Per i militari in servizio o in congedo appartenenti ad altre Forze
armate/Corpi armati dello Stato, la trasmissione della medesima
documentazione potra' avvenire attraverso l'invio tramite posta
certificata all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero
spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente
indirizzo: viale di Tor di Quinto n. 119 - c.a.p. 00191 Roma, oppure
a mezzo corriere.
2. Per i concorrenti attualmente in congedo che nella domanda di
partecipazione al concorso dichiarano di aver prestato servizio
militare volontario, la documentazione di cui al precedente comma 1
sara' acquisita d'ufficio dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
concorsi e contenzioso.

                               Art. 5 

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) eventuale prova di preselezione;
b) una prova scritta;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti psico-fisici;
f) accertamenti attitudinali;
g) prova orale;
h) prova facoltativa di lingua straniera.
I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
2. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad
assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero
verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

                               Art. 6 

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per l'eventuale prova di
preselezione, per la prova scritta, per la valutazione dei titoli di
merito, per le prove orali per la prova facoltativa di lingua
straniera e per la formazione delle graduatorie di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
a) un Ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a Generale di brigata, presidente;
b) due o piu' Ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a Maggiore, membri, uno dei quali puo' essere sostituito
con un docente universitario o di istituto di istruzione secondaria
di secondo grado ovvero con un tecnico o esperto nelle materie
oggetto del concorso, appartenente anche ad altra amministrazione;
c) un Ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione
della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario
senza diritto di voto.
Detta commissione puo' essere integrata da docenti universitari o
di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero da
tecnici o esperti nelle materie oggetto di esame, appartenenti anche
ad altra amministrazione, in qualita' di membri aggiunti, i quali
hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono aggregati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un Ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a Tenente colonnello, presidente;
b) due Ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a
parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri
(C.N.S.R.) presidente;
b) due o piu' Ufficiali medici, in servizio presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma
dei carabinieri (C.N.S.R.), membri, dei quali il meno elevato in
grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le
funzioni di segretario.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello,
presidente, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri
(C.N.S.R.);
b) Ufficiali con qualifica di perito selettore attitudinale e
Ufficiali psicologi, membri, in servizio presso il Centro nazionale
di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri (C.N.S.R.), dei quali il meno elevato in grado o, a
parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
6. Dette commissioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, del
presente articolo, possono avvalersi per la parte di rispettiva
competenza del supporto di periti selettori e psicologi dell'Arma dei
carabinieri e della collaborazione di personale specialistico,
tecnico ovvero esperto del settore, anche esterno
all'amministrazione.

                               Art. 7 

Eventuale prova di preselezione

1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso a un'eventuale prova di preselezione presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri,
viale Tor di Quinto n. 153 (altezza incrocio con via Federico
Caprilli), Roma, raggiungibile dalle fermate:
«Ottaviano-San Pietro» della Metropolitana - linea A, con la
linea Bus ATAC n. 32;
«Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma-Nord, con
partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata
«Flaminio» della Metropolitana - linea A.
2. La presentazione dei candidati dovra' avvenire secondo le
modalita' e le indicazioni circa la data, l'orario e la sede di
svolgimento della suddetta prova che saranno rese note ai concorrenti
mediante avviso consultabile nei siti web «www.carabinieri.it», che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, tenendo
conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 09,30, non sara' consentito
l'accesso all'interno della caserma S. d'Acquisto (civico 153),
struttura ove verra' effettuata la prova;
b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede di
svolgimento della prova di preselezione portando a seguito borse,
borselli, bagagli e pubblicazioni varie;
c) le procedure di identificazione per la partecipazione alla
prova di preselezione si attueranno anche oltre le 09,30 nei
confronti dei soli candidati che si trovino gia' all'interno della
caserma.
La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, e'
priva di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui e'
sconsigliato raggiungerla con vetture private e con familiari al
seguito.
La presentazione dei candidati dovra' avvenire secondo le
modalita' e le indicazioni circa la data e l'orario, che saranno rese
note ai concorrenti mediante avviso consultabile nei siti web
«www.carabinieri.it», che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio
relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel.
0680982935.
3. Con le stesse modalita' descritte al precedente comma 2, sara'
data notizia dell'eventuale mancato svolgimento della prova di
preselezione, qualora in base al numero dei concorrenti non sara'
ritenuto opportuno effettuarla.
4. Qualora non si verifichi quanto prospettato al precedente
comma 3, i candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti,
senza attendere alcun preavviso, muniti di documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, della ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line o di copia della
domanda di partecipazione al concorso, nonche' di penna a sfera a
inchiostro indelebile nero. Coloro che risulteranno assenti al
momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se la
prova verra' svolta in piu' di una sessione non saranno previste
riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a
mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it),
un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno
lavorativo antecedente (sabato e festivi esclusi) a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a
mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato
nella domanda di partecipazione al concorso). Se la prova verra'
svolta in una sola sessione non saranno possibili riconvocazioni.
5. Argomenti, modalita' di svolgimento e calcolo del punteggio
della prova sono riportati nell'allegato «A», che costituisce parte
integrante del presente decreto.
6. La prova si svolgera' secondo le specifiche norme tecniche
approvate con provvedimento del Direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento in applicazione dell'art. 2, comma 1,
lettera g) del decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017,
citato nelle premesse e, per quanto applicabili, secondo l'art. 13,
commi 1, 3, 4 e 5, e 15, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
7. All'esito delle operazioni di correzione e valutazione della
prova la commissione formera', sulla scorta di quanto disposto al
precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), distinte graduatorie
provvisorie, al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi
alle prove scritte di cui al successivo art. 8.
8. Saranno ammessi alla prova scritta, nell'ordine della
graduatoria provvisoria, di cui sopra:
n. 180, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
n. 40, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).
Alla prova scritta saranno ammessi, inoltre, i concorrenti che
nelle predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio del
concorrente ultimo ammesso.
9. L'esito della prova di preselezione e i nominativi dei
concorrenti ammessi a sostenere la successiva prova scritta, per
essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel
precedente comma 8, saranno resi noti agli interessati a partire dal
giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultimo turno di prova,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
nei siti web «www.carabinieri.it» e «www.difesa.it», ovvero chiedendo
informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V
Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 -
00197 Roma, tel. 0680982935.
10. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla
pubblicazione degli esiti della prova di preselezione, potra'
prendere visione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata
al concorso, del test somministrato, delle risposte fornite e del
relativo punteggio.

                               Art. 8 

Prove scritte

1. I concorrenti dovranno sostenere la prova scritta, vertente su
argomenti, riportati nell'allegato «A» che costituisce parte
integrante del presente decreto inerenti le funzioni attribuite
all'Arma dei carabinieri, in materia di tutela forestale,
agroalimentare e ambientale, di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, citato nelle premesse.
2. Detta prova avra' luogo presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di
Quinto n. 153, Roma. La presentazione dei candidati dovra' avvenire
secondo le modalita' e le indicazioni circa la data e l'orario, che
saranno rese note ai concorrenti mediante avviso consultabile nei
siti web «www.carabinieri.it», che avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio
relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel.
0680982935.
3. I concorrenti che riceveranno notizia dell'ammissione alla
prova scritta secondo le modalita' di cui al precedente art. 7, comma
9 (qualora abbia avuto luogo la prova di preselezione), ovvero ai
quali non sara' comunicata l'esclusione dal concorso (qualora la
prova di preselezione non ha avuto luogo) saranno tenuti a
presentarsi, per sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale, portando al seguito un documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, una penna a sfera a
inchiostro indelebile nero, nonche' (qualora la prova di preselezione
non ha avuto luogo) la ricevuta attestante la presentazione della
domanda on-line o la copia della domanda di partecipazione al
concorso, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 09,30 non sara' piu'
consentito l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto
(civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova;
b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede
d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari,
telefoni cellulari, computer, appunti, carta per scrivere e
pubblicazioni varie.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della suddetta
prova scritta, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Durante lo svolgimento della prova sara' consentita solo la
consultazione di dizionari della lingua italiana o codici messi a
disposizione dalla commissione esaminatrice.
6. La prova scritta si intendera' superata se i concorrenti
avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.
7. L'esito della prova scritta, della valutazione dei titoli di
merito ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a
sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti
psico-fisico e attitudinali di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12
saranno resi noti agli interessati con le modalita' e i tempi di cui
al successivo art. 9, comma 1.

                               Art. 9 

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 6,
comma 1, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli di merito
dei concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta. L'esito della
prova scritta, della valutazione dei titoli di merito ed il
calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le
prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali saranno resi noti agli interessati secondo le modalita'
e le indicazioni circa la data e l'orario, che saranno rese note ai
concorrenti mediante avviso consultabile nei siti web
«www.carabinieri.it», che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo,
all'atto della presentazione per l'effettuazione della prova scritta
di cui al precedente art. 8, i concorrenti potranno consegnare
eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di quanto gia'
indicato nella domanda di partecipazione. Con le stesse modalita'
potranno essere consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche. Per
i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e
caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nel
precedente art. 4.
3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta
commissione, fermo restando quanto sopra precisato per le
pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di
merito dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
stessa, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data
medesima, analitiche e complete informazioni nella domanda stessa
ovvero in apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive
consegnate con le modalita' indicate al comma 2.
4. Per la valutazione dei titoli, relativamente ai titoli di
servizio e professionali nonche' quelli relativi alle certificazioni
di conoscenza linguistica, la commissione disporra' di un massimo di
10 punti cosi' ripartiti:
a. titoli di servizio:
1) servizio prestato presso Enti/Reparti specializzati nella
tutela ambientale, agroalimentare e forestale dell'Arma dei
carabinieri o dell'assorbito Corpo forestale dello Stato: fino a 2,5
punti;
2) servizio prestato nell'Arma dei carabinieri diverso da
quello di cui al precedente punto 1): fino a 2 punti;
3) servizio militare, con esclusione del periodo di leva
obbligatorio se effettuato, nonche' servizi, attivita' e/o
collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una Pubblica
amministrazione: fino a 1 punto;
b. titoli di studio e professionali:
1) voto della laurea magistrale richiesta per la
partecipazione al concorso: fino a 3 punti;
2) master, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca
e altri titoli accademici e tecnici, afferenti alle discipline
agrarie e forestali: fino a 3 punti;
3) master, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca
e altri titoli accademici e tecnici, afferenti alla classe di laurea
diversi da quelli di cui al precedente punto 2): fino a 1 punto;
4) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, e
riportate in riviste scientifiche, o monografie e altri lavori e
contributi in materia agraria e forestale con esclusione delle tesi
di laurea, di specializzazione o di dottorato: fino a 1 punto;
5) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico
riportate in riviste scientifiche o monografie e altri lavori e
contributi in materie diverse da quelle indicate nel precedente punto
4) e purche' afferenti alle discipline di cui alle classi di laurea
indicate all'art. 2 (requisiti di partecipazione), con esclusione
delle tesi di laurea, di specializzazione o di dottorato: fino a 0,5
punti.
Per le pubblicazioni, monografie e gli altri lavori e contributi
prodotte in collaborazione, la valutabilita' della pubblicazione
avverra' solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei
singoli autori;
c. certificazione della conoscenza linguistica:
1) conoscenza di una lingua straniera fra l'inglese, il
francese, il tedesco e lo spagnolo, certificata secondo lo STANAG
NATO, in corso di validita':
per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 cosi' ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 cosi'
ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
2) conoscenza di una lingua straniera secondo il livello di
conoscenza correlato al «Common European frame work of Reference for
languages - CEFR», attestata dagli «Enti certificatori» riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione:
per le lingue inglese fino ad un massimo di 2,00 cosi' ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza C2;
1,50 punti per un livello di conoscenza C1;
1,00 punti per un livello di conoscenza B2;
0,50 punti per un livello di conoscenza B1;
per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 cosi'
ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza C2;
0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
0,50 punti per un livello di conoscenza B2.
I concorrenti cui sia stata valutata l'eventuale certificazione
linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se richiesta,
alla prova facoltativa della medesima lingua straniera e quindi gli
sara' attribuito unicamente il punteggio relativo al livello di
certificazione. Ai candidati che dovessero risultare conoscitori
certificati di piu' lingue potra' essere riconosciuto il punteggio
solo per una di esse.
5. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali,
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice valutera', previa
identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli
concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine la
commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati,
procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli
giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
6. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
concorsi e contenzioso i nominativi del personale dell'Arma dei
carabinieri, che partecipa alla riserva di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma
di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito
della qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera k).

                               Art. 10 

Prove di efficienza fisica

1. I concorrenti che avranno superato la prova scritta di cui al
precedente art. 8 saranno ammessi alle prove di efficienza fisica,
alle quali saranno convocati, secondo le modalita' e le indicazioni
circa la data e l'orario, che saranno rese note ai concorrenti
mediante avviso consultabile nei siti web «www.carabinieri.it», che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti con le modalita' riportate nell'art. 9, comma 1.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei
concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine
gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale
di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente (sabato e
festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al
concorso).
3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte sulla scorta
delle disposizioni contenute in apposite norme tecniche approvate con
provvedimento del Direttore del Centro nazionale di selezione e
reclutamento, emanate in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera
g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data
di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul
sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno
presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al
seguito anche una giacca a vento tipo k-way, in caso di pioggia),
muniti di un documento d'identita' in corso di validita' (oltre
all'originale dovra' essere portata al seguito una fotocopia del
documento) e produrre il certificato di idoneita' ad attivita'
sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita', rilasciato da
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale (SSN), che esercitano in tali ambiti la
professione di medico specializzato in medicina dello sport (oltre al
certificato in originale o copia conforme dovra' essere portata al
seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovra' avere una
data di rilascio non anteriore al 1° gennaio 2020 ovvero dovra'
essere valido fino al 31 dicembre 2020. La mancata presentazione
ovvero la constatata irregolarita' di detto referto di tale
certificato comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal
concorso.
I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi
muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, entro i cinque giorni antecedenti alla data di
presentazione (la data di presentazione non e' da calcolare nel
computo dei cinque giorni) alle prove medesime, per lo svolgimento in
piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita'
indicate nel successivo art. 11. La mancata presentazione o validita'
di detto referto comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal
concorso.
Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti fisico-psico-attitudinali
ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,
per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti
accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento
di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di
cui al successivo art. 15. Le concorrenti che si trovano in accertato
stato di gravidanza saranno comunque ammesse, con riserva, a
sostenere la prova orale e quella facoltativa di lingua straniera.
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente
autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il
quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla
frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato «B», che costituisce parte integrante del presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di svolgimento
degli esercizi, nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e le
disposizioni sui comportamenti da tenere in caso di indisposizione,
di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'esecuzione degli esercizi.
5. Il mancato superamento anche di una sola delle prove
obbligatorie, determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la
mancata ammissione ai successivi accertamenti sanitari e attitudinali
e l'esclusione dal concorso.
6. Il superamento di tutte le prove obbligatorie determinera' il
giudizio di idoneita' con eventuale attribuzione di un punteggio
incrementale secondo le modalita' indicate nella tabella riportata
nel citato allegato «B».

                               Art. 11 

Accertamenti psico-fisici

1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1,
lettera c), presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento, all'accertamento del
possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato quale
Ufficiale in servizio permanente del ruolo Forestale dell'Arma dei
carabinieri.
2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata,
sulla scorta delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare, di cui all'art. 582 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e delle direttive
tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate
nelle premesse, ai fini dell'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare, nonche' secondo le disposizioni contenute in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del Direttore
del Centro nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione
dell'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1°
settembre 2017, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno
rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
L'accertamento dell'idoneita' sara' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici
sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a
eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di
quelli che non siano in possesso, alla data prevista per i predetti
accertamenti, dei certificati e referti di cui al comma 4 del
presente articolo in ragione dei tempi necessari per il rilascio di
tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di
selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente (sabato e
festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli
accertamenti stessi, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail
all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione al concorso.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti
psico-fisici indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti
documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in data non
anteriore a sei mesi da quella di presentazione, salvo diverse
indicazioni:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti sanitari;
b) referto originale attestante l'effettuazione dei markers
virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato
«C», che costituisce parte integrante del presente decreto,
rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli
interessati, di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (anche per
celiachia). Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non
anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
e) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l'esito di test di gravidanza di cui al
precedente art. 10, comma 3;
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a sei mesi
dalla data di presentazione per gli accertamenti;
f) copia del profilo sanitario assegnato a conclusione della
visita di leva, qualora effettuata;
g) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in
servizio);
h) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto
analitico, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo
del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche
l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione anche di
uno solo dei suddetti esami strumentali e di laboratorio, fatta
eccezione di quelli di cui alla lettera a) e h) del presente comma,
comportera' l'esclusione dagli accertamenti psico-fisici e, quindi,
dal concorso.
5. La commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c),
disporra' per tutti i concorrenti le visite specialistiche e gli
accertamenti sottoelencati:
a) visita cardiologica con ECG;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita', disporra'
l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale;
j) visita ginecologica;
k) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta
utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale.
Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente
a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di
cui all'allegato «D», che costituisce parte integrante del presente
decreto.
6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di
gravidanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 3.
7. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:
a) per i concorrenti in servizio permanente nell'Arma dei
carabinieri, l'assenza di infermita' invalidanti in atto
incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in materia
di idoneita' psico-fisica;
b) il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche
(PS) 1; costituzione (CO) 3; apparato cardiocircolatorio (AC) 2;
apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato
locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2;
apparato uditivo (AU) 2; apparato visivo (VS) 3.
La carenza, qualora accertata, totale o parziale, dell'enzima
G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della
legge n. 109/2010 citata nelle premesse, pertanto ai fini della
definizione della caratteristica somato-funzionale (AV),
limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
I concorrenti, qualora riconosciuti affetti da carenza accertata,
totale o parziale, dell'enzima G6PD, dovranno rilasciare nel corso
delle visite mediche la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione riportato nell'allegato «E» che costituisce
parte integrante del presente decreto;
c) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un
solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare
normali;
d) parametri fisici relativi alla composizione corporea, forza
muscolare e massa metabolicamente attiva rientranti nei limiti
previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
accertato secondo le modalita' previste dalla direttiva tecnica
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle
premesse. Tale accertamento non sara' effettuato nei confronti dei
militari in servizio.
8. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione, i
concorrenti:
a) militari in servizio permanente e in possesso dell'idoneita'
al servizio militare incondizionato nei cui confronti venga accertata
la presenza di malattie invalidanti in atto;
b) in possesso di un profilo sanitario inferiore a quello
indicato al precedente comma 7, lettera b);
c) che non rientrino nei parametri fisici di cui al precedente
comma 7, lettera d);
d) che risultino affetti da:
imperfezioni e infermita' contemplate nella direttiva tecnica
riguardante, tra l'altro, l'accertamento delle imperfezioni e
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di
cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato nelle premesse;
disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e
disartria) e la dislessia;
positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare
o civile;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
incompatibili con i tempi della procedura concorsuale e l'avvio alla
frequenza del corso;
tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nelle
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente
del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri;
e) la commissione giudichera' altresi' inidoneo il candidato
che presenti tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie
dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria:
visibili con le uniformi previste per i militari di sesso
maschile e femminile di cui al regolamento sulle uniformi per l'Arma
dei carabinieri e richiamate dalle norme tecniche per gli
accertamenti psicofisici;
posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
9. I concorrenti che all'atto degli accertamenti psico-fisici
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con
riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I concorrenti
che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la
prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi
dal concorso.
10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti
psico-fisici, che sara' comunicato per iscritto a ciascun
concorrente, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti
attitudinali.

                               Art. 12 

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 11,
i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti
attitudinali, svolti con le modalita' definite in apposite norme
tecniche, approvate con provvedimento del Direttore del Centro
nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione dell'art. 2,
comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017,
citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili,
prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati su due distinte
fasi, una istruttoria e una costitutiva, come di seguito specificato:
a) fase istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli
elementi utili ai fini della formazione della decisione finale,
condotta separatamente da:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance per acquisire
gli elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento, sulle
capacita' di ragionamento, il carattere, la struttura personologica
del candidato e la sua inclinazione a intraprendere lo specifico
percorso formativo e professionale. La valutazione degli elementi
emersi sara' espressa in una «relazione psicologica». Alcuni dei test
e delle prove citate, hanno una valenza anche ai fini degli
accertamenti psico-fisici (psichiatria);
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione
di un'intervista attitudinale, per un esame diretto dei candidati
finalizzato all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di
riferimento anche alla luce delle indicazioni riportate nella
«relazione psicologica» i cui esiti, vengono riportati in una «scheda
di valutazione attitudinale»;
b) fase costitutiva, nella quale la commissione nominata ai
sensi del precedente art. 6, comma 1, lettera d), comma 5, composta
da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente,
valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un
ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimera', nei riguardi
di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita' o inidoneita' in
merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal profilo,
alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di
Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri,
all'assunzione delle discendenti responsabilita' e, in una
prospettiva piu' immediata, alla capacita' di rimodulare il proprio
assetto comportamentale in funzione di un proficuo adattamento al
particolare contesto scolastico-addestrativo.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali,
sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a
eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra'
esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso).
4. Il giudizio d'idoneita' o d'inidoneita' riportato al termine
degli accertamenti attitudinali, che sara' comunicato per iscritto
agli interessati e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei non saranno ammessi alle successive fasi del concorso.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti psico-fisici e di quelli
attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita
interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si
protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico
dell'Amministrazione militare. I concorrenti che sono gia' alle armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento
degli accertamenti attitudinali.
6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di
gravidanza, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 10, comma
3.

                               Art. 13 

Prove orali

1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti
attitudinali di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere
la prova orale di cultura tecnico-professionale.
2. La sede di svolgimento e il calendario di convocazione alla
prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi riportati
nel citato allegato «A», saranno resi noti, mediante avviso
consultabile nei siti web «www.carabinieri.it», che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero
chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
- V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2
- 00197 Roma, tel. 0680982935.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno
previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a
mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it),
un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al
concorso).
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato il voto minimo di almeno 18/30.

                               Art. 14 

Prova facoltativa di lingua straniera

1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra
francese, inglese, spagnolo e tedesco) sara' sostenuta dai soli
concorrenti che ne' abbiano fatto specifica richiesta nella domanda
di partecipazione al concorso, sempreche' detta prova sia diversa
dall'eventuale certificazione linguistica presentata ai fini della
valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9, comma 3 e che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova orale di cui al
precedente art. 13. La stessa consistera' in una prova scritta di una
soltanto delle sopracitate lingue e la presentazione dei candidati
dovra' avvenire secondo le indicazioni comunicate mediante avviso con
le modalita' indicate al precedente art. 8, comma 2.
2. Detta prova sara' effettuata con le modalita' indicate al
punto 4 dell'allegato «A» che costituisce parte integrante del
presente decreto, e si precisa che non saranno ammesse nuove
convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.

                               Art. 15 

Graduatorie di merito

1. Le graduatorie di merito saranno formate, in relazione ai
posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), dalla
commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito da
ciascun candidato sommando i seguenti punteggi conseguiti:
a) nella prova scritta;
b) nella valutazione dei titoli di merito;
c) l'eventuale punteggio incrementale nelle prove di efficienza
fisica;
d) nella prova orale;
e) l'eventuale punteggio riportato in ragione della votazione
conseguita nella prova facoltativa scritta di lingua straniera.
2. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto
dirigenziale, nel quale si terra' conto delle riserve di posti di cui
all'art. 1, comma 2. I posti riservati, eventualmente non ricoperti
per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
3. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi del
presente articolo, nel decreto di approvazione delle graduatorie si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti
alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i
concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A
parita' o in assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del 2° periodo
dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Gli idonei che, nella graduatoria di cui al presente articolo,
saranno compresi nel numero dei posti a concorso, di cui all'art. 1,
comma 1, lettere a) e b) saranno dichiarati vincitori del concorso.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, tale decreto
sara' pubblicato, nel sito web «www.difesa.it».
6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 10, comma 3, saranno immesse in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di
graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento.

                               Art. 16 

Nomina

1. I concorrenti di cui al precedente art. 15, comma 4, saranno
nominati - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi
di cui all'art. 1, comma 4 del presente decreto - Tenenti in servizio
permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato:
a) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso
dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2;
b) al superamento del corso formativo di cui al successivo
comma 4, dal quale i frequentatori potranno essere espulsi in ogni
momento al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste
dall'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
3. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto del Ministro
della difesa con il quale sara' conferita la nomina, mentre
l'anzianita' relativa sara' determinata dal punteggio conseguito al
termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale verra'
rideterminata al superamento del corso formativo con le modalita' di
cui al successivo comma 10 del presente articolo.
4. Dopo la nomina gli Ufficiali saranno invitati ad assumere
servizio e frequenteranno, come prescritto dall'art. 737-bis del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso formativo, di
durata non inferiore ad un anno, con le modalita' stabilite dal
Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
5. Gli stessi dovranno presentarsi presso la Scuola ufficiali
dell'Arma -via Aurelia n. 511 - Roma, per la frequenza del corso
medesimo, in uniforme se militari in servizio, muniti di documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della tessera
sanitaria.
6. All'atto della presentazione al corso, gli Ufficiali dovranno
contrarre, ai sensi dell'art. 738 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, una ferma di sette anni decorrente dalla data di inizio
del corso stesso, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo al
superamento del medesimo corso formativo. Il rifiuto di sottoscrivere
la ferma comportera' la revoca della nomina e quindi l'allontanamento
dal corso. La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera'
la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento
volta a verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il
reclutamento e in tale sede, nel caso non vi abbiano provveduto in
sede di accertamenti psico-fisici, dovranno produrre il referto
analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio
6-fosfato-deidrogenasi rilasciato entro sessanta giorni dalla data di
ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. Inoltre,
saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo
vaccinale, secondo le modalita' definite nella direttiva tecnica in
materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi
vaccinali al personale militare, allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
prima dell'incorporamento:
certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia, parotite e varicella.
Se durante la visita medica di incorporamento insorgeranno dubbi
sulla persistenza dell'idoneita' psico-fisica precedentemente
riconosciuta, il predetto istituto ha facolta' di far sottoporre i
vincitori a un supplemento di indagini presso una struttura
ospedaliera, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi
nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di
inidoneita' al servizio militare.
8. Gli Ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di
gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positivita' del
predetto test la visita medica di incorporamento sara' sospesa ai
sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare e, pertanto, non potendo frequentare il corso
formativo, saranno rinviate al primo corso utile successivo, ai sensi
dell'art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
9. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non ricoperti per
rinuncia o decadenza, la Direzione generale per il personale militare
potra' procedere all'ammissione al corso, con i criteri e nei limiti
indicati nel precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso
stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della
relativa graduatoria.
10. Nei confronti degli Ufficiali che supereranno il corso
formativo, la riserva di cui al precedente comma 2 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base al punteggio
conseguito nella graduatoria di fine corso.
11. Per gli Ufficiali che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso formativo verra' disposta la revoca della nomina,
a decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il
proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno
collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il
periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente.
12. Agli Ufficiali ammessi alla frequenza del corso formativo e
ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.

                               Art. 17 

Accertamento dei requisiti

1. Fermi restando gli adempimenti previsti dai Comandi di corpo
di cui al precedente art. 4, comma 1, ai fini dell'accertamento dei
requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, la Direzione
generale per il personale militare provvedera' a chiedere alle
Amministrazioni pubbliche e agli Enti competenti la conferma di
quanto dichiarato dai candidati, risultati vincitori del concorso,
nelle domande di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente prodotte.
Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo
armato dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma
1 emergera' la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

                               Art. 18 

Esclusioni

1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno
soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di cui
al presente decreto e stabiliti dal precedente art. 2, saranno
esclusi con provvedimento dalla Direzione generale per il personale
militare.
2. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sara'
accertato dopo la nomina.

                               Art. 19 

Spese di viaggio. Licenza

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti dall'art. 5 del presente decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie
fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso
le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 5, comma 1,
nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e
degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il
candidato non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi
dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

                               Art. 20 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il Titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il Titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il Responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it -
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it -
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli Enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, Titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2020

Il direttore generale: Ricca

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