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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per soli titoli, per la nomina di centoquattro capitani e
trentasei tenenti del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica
- Anno 2000/2001.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.89 del 14/11/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:00E10325
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:14/12/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
del personale militare
 
Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente
le norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare e
successive modificazioni;
Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il
riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente
l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente, tra l'altro,
norme per il reclutamento degli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente
l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea,
pubblicato nel giornale ufficiale del Ministero della difesa,
dispensa n. 24 del 16 giugno 1990, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell' attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo, e successive modificazioni e integrazioni,
in particolare la legge 16 giugno 1991, n. 191;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la pianificazione triennale scorrevole 2001/2003 delle
assunzioni di personale militare nell'Aeronautica militare
predisposta dallo Stato maggiore dell'Aeronautica:
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso, per soli titoli, riservato agli
ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare in ferma
dodecennale, per la nomina di:
a) trentasei tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
naviganti speciale dell'Arma aeronautica;
b) centoquattro capitani in servizio permanente effettivo del
ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.
2. Nel concorso di cui al precedente comma 1, i posti di cui alla
lettera a) eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti
idonei saranno portanti in aumento a quelli di cui alla lettera b) e
viceversa.
3. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta' di
sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare, a
domanda, gli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica
militare che, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, di cui al successivo art. 3, si trovino in servizio in
quanto vincolati alla ferma dodecennale di cui all'art. 4 della legge
19 maggio 1986, n. 224, e che:
a) se capitani, abbiano compiuto undici anni di servizio in
qualita' di ufficiali piloti dell'Aeronautica militare o abbiano
maturato anzianita' nel grado di capitano non inferiore a due anni;
b) se tenenti, abbiano maturato anzianita' nel grado di tenente
non inferiore a due anni;
c) siano di moralita' e condotta incensurabili, come previsto
per l'ammissione ai concorsi nella magistratura;
d) siano in possesso dell'incondizionata idoneita'
fisio-psico-attitudinale al servizio quali ufficiali in servizio
permanente effettivo del ruolo naviganti speciale dell'Arma
aeronautica, da accertarsi con le modalita' di cui al successivo art.
4.
2. I candidati che risultassero in difetto anche di uno soltanto
dei requisiti richiesti saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice e in conformita' all'allegato A che costituisce parte
integrante del presente decreto, deve essere presentata, a pena di
decadenza, al comando/ente di appartenenza entro trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda possono essere allegati, ai fini della valutazione
dei titoli di cui al successivo art. 6:
a) documenti attestanti il riconoscimento di benemerenze non
riportate nella documentazione matricolare;
b) ogni altro titolo o documento ritenuto utile ai fini della
valutazione.
2. I documenti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b),
potranno essere prodotti anche sotto forma di dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
3. La direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di far regolarizzare quelle domande spedite nei termini che
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, nonche'
di effettuare controlli, anche a campione, per verificare la
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dagli
ufficiali, di cui al precedente comma 2.

                               Art. 4.
 
Incombenze istruttorie
 
1. I comandi/enti che riceveranno le domande di partecipazione al
concorso degli ufficiali alle loro dipendenze, provvederanno a:
a) attestare la data di presentazione, apponendo negli appositi
spazi in calce al documento, sigillo di Stato, data e numero di
protocollo;
b) controllare, in via preliminare, la validita' e la
conformita' al modello di cui all'allegato A al bando;
c) redigere apposito documento caratteristico relativo
all'ufficiale, chiuso alla data di scadenza dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per il
seguente motivo: "partecipazione al concorso per la nomina a
tenente/capitano in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti
speciale dell'Arma aeronautica";
d) far redigere dall'istituto medico legale competente per
territorio la dichiarazione medica di cui al modello in allegato B al
presente decreto, da accludere alla domanda di partecipazione al
concorso. La data della suddetta dichiarazione non dovra' essere
anteriore a quella di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. Per gli ufficiali impiegati all'estero per i quali non
sia possibile produrre la dichiarazione medica per motivi di servizio
documentati dal comando/ente di appartenenza, la medesima
dichiarazione dovra' essere fatta pervenire prima della approvazione
della graduatoria di cui all'art. 7;
e) comunicare telegraficamente alla direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali
2a sezione - Palazzo esercito - Roma, il giorno successivo alla
scadenza dei termini di presentazione delle domande, i nominativi
degli ufficiali che abbiano presentato domanda di partecipazione al
concorso, indicandone grado e corso A.U.P.C. di provenienza;
f) far pervenire a mezzo corriere alla direzione generale per
il personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento
ufficiali 2a sezione - Via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo la scadenza dei
termini di presentazione delle domande, la seguente documentazione
relativa a ciascun ufficiale:
originale della domanda di partecipazione al concorso;
dichiarazione, in carta semplice sul modello conforme
all'allegato B al presente decreto, attestante l'idoneita' al
servizio militare incondizionato e al pilotaggio, di cui alla
precedente lettera d);
libretto personale (esemplare in possesso del comando di
corpo), aggiornato alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda (comprendente anche il documento caratteristico di cui
alla precedente lettera c);
originale del libretto di volo aggiornato alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda (comprendente la
dichiarazione di completezza sottoscritta dagli interessati);
idonea certificazione autenticata da cui risultino le
qualifiche di pilotaggio possedute ed il livello addestrativo
raggiunto come pilota militare, aggiornata alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande;
g) custodire la seconda copia della domanda;
h) partecipare agli ufficiali alle proprie dipendenze ogni
comunicazione inviata dalla direzione generale per il personale
militare, facendola firmare per presa visione;
i) informare tempestivamente la direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali
2a sezione, di ogni variazione successiva riguardante la posizione
dell'ufficiale (promozione, trasferimento, collocamento in congedo
cambiamento del recapito, invio alla frequenza di corsi,
provvedimenti medico-legali, infrazioni di natura penale e
disciplinare, ecc.), fino all'eventuale conferimento della nomina.
In particolare, qualora l'ufficiale sia stato giudicato
temporaneamente non idoneo o sia incorso nella perdita dell'idoneita'
al servizio militare e/o al pilotaggio durante l'espletamento del
concorso, dovra' essere immediatamente inviato il relativo
provvedimento medico-legale per l'adozione dei provvedimenti
conseguenti.

                               Art. 5.
 
Commissione valutatrice
 
1. Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la
commissione valutatrice del concorso, composta da:
a) un ufficiale del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, di
grado non inferiore a generale di brigata aerea - presidente;
b) due ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;
c) un dipendente civile dell'amministrazione della difesa
appartenente all'area funzionale "C", posizione non inferiore a
"C/2", segretario senza diritto di voto.

                               Art. 6.
 
Valutazione dei titoli
 
1. La commissione valutatrice di cui al precedente art. 5 dovra'
valutare:
a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali,
desunte dai documenti caratteristici;
b) ogni altro titolo, ricompensa o benemerenza risultante dalla
documentazione matricolare e caratteristica o dai documenti
presentati dagli ufficiali.
2. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 1, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, la commissione disporra' di un massimo di
quarantacinque punti, ripartiti nel modo seguente:
a) trenta punti per i titoli di cui al precedente comma 1,
lettera a);
b) quindici punti per i titoli di cui al precedente comma 1,
lettera b).
Gli ufficiali che non avranno riportato almeno quindici punti per
i titoli relativi alle qualita' militari e professionali, di cui al
precedente comma 1, lettera a), saranno dichiarati non idonei.
Ogni componente la commissione valutatrice potra' attribuire, per
ciascuno dei complessi di titoli di cui alle lettere a) e b) del
precedente comma 1, non piu' di un terzo del punteggio massimo per i
medesimi stabilito.
Il punteggio per ciascuno dei complessi di titoli valutati sara'
costituito dalla somma dei punteggi attribuiti da ciascun componente
la commissione.

                               Art. 7.
 
Graduatoria di merito
 
1. La graduatoria di merito del concorso, nella quale gli idonei
saranno distinti in base al grado rivestito, sara' formata dalla
commissione aggiungendo alla somma dei punteggi ottenuti da ciascun
ufficiale nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 6,
comma 1, lettere a) e b), un punto per ogni anno di servizio prestato
senza demerito in ferma dodecennale.
2. A parita' di merito, saranno preferiti i candidati in possesso
dei titoli preferenziali previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni. A tal fine i candidati possono allegare alla domanda
di partecipazione i documenti comprovanti il possesso di eventuali
titoli di preferenza, ovvero dichiarazioni sostitutive rilasciate ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403.
Tali titoli devono essere posseduti alla data del termine di
scadenza di presentazione delle domande e la relativa documentazione
probatoria dovra' pervenire, unitamente alla domanda di
partecipazione al concorso, con le modalita' di cui ai precedenti
articoli 3 e 4 del presente decreto.
3. La graduatoria di merito di cui al comma 1 del presente
articolo verra' approvata con decreto dirigenziale e pubblicata nel
giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione
verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

                               Art. 8.
 
Nomina in servizio permanente effettivo
 
1. Gli ufficiali idonei che nella graduatoria di merito siano
compresi nel numero dei posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a) e b), saranno dichiarati vincitori e nominati,
rispettivamente, tenenti o capitani in servizio permanente effettivo
del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica, con anzianita'
assoluta pari a quella posseduta nel grado di tenente o capitano di
complemento, diminuita di due anni.
2. La nomina a tenente o capitano in servizio permanente
effettivo sara' conferita con successivo decreto presidenziale,
subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione del Presidente
del Consiglio dei Ministri prescritta dalle norme finanziarie vigenti
e all'accertamento, anche postumo, dei requisiti di partecipazione al
concorso di cui al precedente art. 2, comma 1, del presente decreto.
3. Gli ufficiali transitati in servizio permanente effettivo del
ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica mantengono l'obbligo
di completamento della ferma dodecennale precedentemente contratta.

                               Art. 9.
 
Riscatto dei servizi resi
 
1. I vincitori, nominati ufficiali in servizio permanente
effettivo del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica, possono
chiedere a domanda il riscatto dei servizi prestati ai fini della
liquidazione dell'indennita' di buonuscita I.N.P.D.A.P. e
dell'indennita' supplementare della cassa ufficiali, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 19 maggio 1986, n. 224, citata
nelle premesse.

                              Art. 10.
 
Esclusioni
 
1. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi candidato che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti
prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente
effettivo.

                              Art. 11.
 
Corso istruzionale
 
1. I vincitori del concorso che avranno accettato la nomina
frequenteranno, nel grado di capitano, un corso di aggiornamento con
le modalita' e della durata che verranno stabilite dall'Aeronautica
militare.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 1a divisione reclutamento ufficiali della
direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2000
Il direttore generale: Simeone

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