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UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA

Concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -
XXVII ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.93 del 25/11/2011
Ente:UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA
Località:Chieti  (CH)
Codice atto:1E006684
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/12/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4
relativo ai Dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30.04.1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13.07.1999 «Regolamento recante
norme in materia di Dottorato di Ricerca»;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Visti il decreto direttoriale del MIUR n. 545 del 4.032011, la
nota MIUR n. 640 del 14.03.2011 e la circolare ministeriale n. 15 del
22.02.2011;
Visto il decreto rettorale n. 194 del 10.01.2008, con il quale e'
stata istituita la Scuola Superiore «G. d'Annunzio» e il relativo
Statuto;
Visto il regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca emanato
con decreto rettorale n. 639 del 26.05.2010;
Viste le proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato di
Ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' «G. d'Annunzio»
Chieti-Pescara avanzate dalle strutture preposte all'attivita' di
ricerca;
Vista la proposta del Consiglio della Scuola Superiore «G.
d'Annunzio» dell'11.07.2011;
Considerato il parere del Nucleo di Valutazione interna in merito
alle proposte di istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca per il
XXVII ciclo riunitosi in data 12.07.2011;
Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal
Consiglio d'Amministrazione, in data 19.07.2011 e 29.07.2011 relative
all'approvazione dell'istituzione, attivazione, definizione del
numero e dell'importo delle borse di studio, contributi per l'accesso
e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca XXVII ciclo;
Visto il decreto rettorale n. 805 del 3.08.2011 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 67- 4ª serie speciale del 23.08.2011 con cui
viene bandito il Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca XXVII ciclo;
Visti gli esiti dei lavori delle commissioni giudicatrici del
Concorso di Ammissione del Corso di Dottorato di Ricerca in
Management & Business Administration XXVII ciclo, (nominata con
decreto rettorale 10 del 7.11.2011) e del Corso di Dottorato di
Ricerca in Scienze XXVII ciclo (nominata con decreto rettorale 932
del 20.10.2011);
Visti il decreto rettorale n. 10 del 7.11.2011 e il decreto
rettorale n. 23 del 9.11.2011, con cui sono stati approvati gli atti
concorsuali di detti corsi di dottorato di ricerca e preso atto che,
all'art. 4 del decreto rettorale n. 10 del 7.11.2011 la borsa di
studio a tema vincolato: «Financial Accounting and Corporate
Governance» cofinanziata dall'Ateneo e dalla Capital Markets
Cooperative Research Centre (CMCRC) non e' stata assegnata e,
all'art. 6 del decreto rettorale 23 del 9.11.2011 la borsa di studio
a tema vincolato: «Analisi e verifica dei sistemi, reti e software»
nell'ambito dell'ICT e componentistica elettronica, finanziata dal
Ministero dell'Universita' e Ricerca con il Fondo Sostegno Giovani
rientrante nei Grandi programmi strategici di cui all'art. 1 del
decreto ministeriale 18.07.2005, non e' stata assegnata;
Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione del 10.11.2011;

Decreta:


Art. 1


Istituzione


Sono indetti i concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca XXVII ciclo, istituiti dall'Universita' degli
Studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara, per la copertura di n. 2 posti
con borsa di studio a tema vincolato, come di seguito descritti:
dottorato di Ricerca in Management & Business Administration:
n. 1 posto con borsa di studio a tema vincolato in «Financial
Accounting and Corporate Governance» cofinanziata dall'Ateneo e dalla
Capital Markets Cooperative Research Centre (CMCRC);
dottorato di ricerca in scienze: n. 1 posto con borsa di studio
a tema vincolato in «analisi e verifica dei sistemi, reti e software»
nell'ambito dell'ICT e componentistica elettronica, finanziata dal
Ministero dell'Universita' e Ricerca con il Fondo Sostegno Giovani
rientrante nei Grandi programmi strategici di cui all'art. 1 del
decreto ministeriale 18.07.2005;
Detti corsi, della durata triennale, decorrono dal 1° gennaio
2012 e vengono di seguito descritti nell'Allegato 1, di cui fa parte
integrante, la denominazione, il dipartimento sede amministrativa del
dottorato, il coordinatore, le eventuali sedi consorziate, gli
eventuali enti convenzionati e dipartimenti concorrenti, gli
eventuali curricula, ambiti e temi vincolati del dottorato con i
rispettivi responsabili, i posti messi a concorso, il numero delle
borse di studio disponibili e gli eventuali posti in soprannumero, le
caratteristiche della prova concorsuale nonche' data, ora e luogo di
svolgimento. Sono, inoltre, riportati i criteri per la formazione
della graduatoria di merito e modalita' per l'iscrizione e per il
conseguimento del titolo, secondo la legislazione vigente e gli
indirizzi ministeriali.

                               Art. 2 


Convocazione esame di ammissione


Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti:
pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso,
nel caso di prova scritta e/o orale, presso la sede, nel giorno e
nell'ora indicati nelle schede dei dottorati (Allegato 1). L'assenza
del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne
sia la causa.

                               Art. 3 


Requisiti di ammissione


Possono presentare domanda di ammissione al Dottorato di ricerca,
senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in
possesso di diploma di laurea conseguito in Italia secondo
l'ordinamento precedente il riordinamento didattico di cui al decreto
ministeriale n. 509/1999 ovvero diploma di laurea
specialistica/magistrale (laurea di secondo livello di cui al decreto
ministeriale 509/99 e decreto ministeriale 270/04) ovvero analogo
titolo accademico conseguito presso Universita' estere, riconosciuto
equipollente ad un titolo accademico italiano dalle competenti
autorita' accademiche.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente a una laurea italiana, dovranno, unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato di ricerca al quale intendono concorrere
e farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al
concorso (vedi allegato n. 2).
Al fine di consentire al collegio docenti il rilascio delle
dichiarazioni di equipollenza, dovra' essere prodotto:
a) copia del titolo di studio straniero allegato alla domanda
di partecipazione inviando il tutto per posta a: Scuola Superiore «G.
d'Annunzio» - Universita' degli Studi Chieti-Pescara - via dei
Vestini n. 31- 66013 Chieti Scalo (CH) - Italia, entro e non oltre la
data fissata della scadenza del presente bando.

(Allegato 2)

b) Gli atti e i documenti, di cui al punto a) ove redatti in
lingua straniera devono essere tradotti (ad esclusione di quelli
inglese o francese) e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le disposizioni
vigenti nello Stato stesso, Qualora non sia possibile presentare la
dichiarazione di valore, il candidato dovra' allegare, a pena di
esclusione, con le modalita' sopra descritte, una propria
dichiarazione debitamente sottoscritta, con la quale si impegna a
trasmettere detta documentazione non appena possibile. A seguito
dell'ammissione, la dichiarazione di valore dovra' in ogni caso
pervenire entro e non oltre l'inizio del corso, pena decadenza dal
Dottorato.
Gli esiti relativi al rilascio dell'equipollenza da parte del
Collegio Docenti verranno comunicati sull'indirizzo di posta
elettronica del candidato.
Possono presentare domanda di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea (conseguita in Italia) entro e non
oltre la data della prova concorsuale, come indicato nell'Allegato 1.
I candidati che conseguiranno il titolo di studio successivamente
alla data di scadenza del bando dovranno far pervenire via fax al n.
0871/3556185 una dichiarazione di avvenuto conseguimento titolo entro
la data della prima prova,

                               Art. 4 


Domande di ammissione


1) I candidati che sono in possesso del titolo accademico
italiano: per iscriversi alla selezione gli interessati dovranno
utilizzare esclusivamente la procedura on-line accedendo al sito
http://scuolasuperiore.unich.it/it/corsi/dottorato/ciclo 27
improrogabilmente entro il giorno 28.12. 2011 ore 12, seguendo le
modalita' indicate nella pagina web.
Attenzione: non verra' accolta alcuna altra modalita' di
iscrizione alla selezione diversa da quella on-line.
La domanda compilata on-line, dovra' contenere le generalita' del
candidato, l'indicazione della residenza e dell'eventuale recapito
comprensivo di numero telefonico di riferimento ai fini del concorso,
nonche' della cittadinanza.
Nella medesima domanda ciascun candidato dichiara, ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445 del
28/12/2000:
l'Universita' presso la quale e' stata/sara' conseguita la
laurea;
il tipo di laurea conseguita/da conseguire;
l'anno accademico di conseguimento della laurea;
la votazione finale della laurea.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa,
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove di esame.
I candidati che intendano presentare domanda di partecipazione a
piu' di un corso di dottorato di ricerca, dovranno compilare tante
domande on line ed effettuare altrettanti versamenti, quanti sono i
corsi prescelti.
I candidati, alfine della partecipazione al concorso, sono tenuti
a versare un contributo di € 60,00, utilizzando una delle seguenti
modalita':
a) versamento su c/c postale n. 202663 intestato
all'Universita' degli Studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara - via dei
Vestini - 66013 Chieti Scalo (CH) - indicando nella causale di
versamento: «Contributo per l'ammissione al concorso di dottorato di
ricerca in ... (indicare il titolo del dottorato) XXVII Ciclo»;
b) carta di credito;
c) bonifico bancario:
beneficiario: Universita' «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara;
banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona- Filiale di
Chieti;
codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138;
causale di versamento: «Contributo per l'ammissione al
concorso di dottorato di ricerca in ... (indicare il titolo del
dottorato) XXVII Ciclo».
Importante: la stampa della domanda on line, dovra' essere
debitamente firmata e inviata per fax al n. 0871/3556185, unitamente
all'attestazione di avvenuto pagamento (fotocopia della ricevuta
postale, del bonifico bancario o della transazione), entro e non
oltre il 28 dicembre 2011.
2) I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in
possesso di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato
dichiarato equipollente a una laurea italiana, per iscriversi alla
selezione dovranno:
scaricare il modello di domanda (allegato n. 2) completare,
firmare e allegare copia del titolo straniero ed eventuale documenti
utili, ai fini dell'ammissione al dottorato di ricerca al quale
intendono concorrere, inviando il tutto per posta a: Scuola Superiore
"G. d'Annunzio" - via dei Vestini n. 31- 66013 Chieti Scalo (CH)-
Italia, entro e non oltre la data del 28.12.2011 (fara' fede il
timbro postale).
I candidati, al fine della partecipazione al concorso, sono
tenuti a versare un contributo di e' 60,00, utilizzando una delle
seguenti modalita':
a) versamento su c/c postale n. 202663 intestato
all'Universita' degli Studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara - via dei
Vestini - 66013 Chieti Scalo (Ch) -specificando nella causale di
versamento: «Contributo per l'ammissione al concorso di dottorato di
ricerca in ... (indicare il titolo del dottorato) XXVII Ciclo»,
b) carta di credito;
c) bonifico bancario.
beneficiario: Universita' «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara;
banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona- Filiale di Chieti;
codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138;
causale di versamento: «Contributo per l'ammissione al
concorso di dottorato di ricerca in ... (indicare il titolo del
dottorato) XXVII Ciclo».
I candidati che intendano presentare domanda di partecipazione a
piu' di un corso di dottorato di ricerca, dovranno compilare tante
domande on line ed effettuare altrettanti versamenti, quanti sono i
corsi prescelti.
Importante: la domanda (allegato 2) dovra' essere debitamente
firmata e inviata per posta all'indirizzo Scuola Superiore «G.
d'Annunzio» - Universita' degli Studi Chieti-Pescara - via dei
Vestini n. 31- 66013 Chieti Scalo (CH) - Italia, entro e non oltre la
data del 28 dicembre 2011, unitamente all'attestazione di avvenuto
pagamento (ricevuta postale, del bonifico bancario o della
transazione).
I candidati che intendano presentare domanda di partecipazione a
piu' di un corso di dottorato di ricerca, dovranno presentare tante
domande e tanti versamenti, quanti sono i corsi prescelti.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza, del recapito da parte dell'aspirante e
dell'indirizzo e mail, da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per errata
compilazione on line, per mancata stampa della domanda e invio fax,
se questa e' priva di firma del candidato o per domanda spedita oltre
il termine stabilito o con modalita' difforme da quelle previste dal
presente articolo.

                               Art. 5 


Esame di ammissione


Per sostenere le prove (esame scritto e/o colloquio) i candidati
dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) porto d'armi;
b) passaporto;
c) carta d'identita';
d) patente di guida.
L'esame di ammissione, le cui caratteristiche sono indicate
dettagliatamente nelle schede dei singoli dottorati dell'allegato 1,
consiste in una prova attitudinale (scritta, scritta e colloquio,
colloquio e se richiesto invio di eventuale documentazione da far
pervenire nelle modalita' di cui all'all. 1), finalizzata a valutare
le capacita', le conoscenze scientifiche, l'attitudine alla ricerca,
la cultura e la motivazione dei candidati; tale prova potra' essere
svolta, per gli studenti stranieri e su richiesta dei medesimi, in
lingua inglese o altra lingua indicata nell'allegato 1 del presente
bando.
Alla fine della prova, al candidato sara' assegnato un voto in
cinquantesimi. La prova si intende superata se il candidato ha
conseguito una votazione di almeno 30/50. Il candidato dovra'
dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
La commissione giudicatrice redige apposito verbale, indicando i
criteri di valutazione utilizzati, il punteggio attribuito a ciascun
candidato e la graduatoria di merito. In caso di parita' di voti
prevale il candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 2, comma
9, della legge 16.06.1998, n. 191. In caso di parita' di posizione
concorsuale, tra due o piu' candidati ed ai soli fini del
conferimento della borsa di studio, prevale la valutazione della
situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
L'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa, sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario della commissione, e' affisso nell'albo del
Dipartimento presso cui si e' svolta la prova e inserito nel sito
Internet di Ateneo.

                               Art. 6 


Commissione giudicatrice


La commissione giudicatrice per gli esami di ammissione al corso
di dottorato di ricerca sara' composta e nominata in conformita' alla
normativa vigente. In ogni caso, ciascuna commissione giudicatrice
sara' composta da tre professori o ricercatori universitari di ruolo
specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche a cui si riferisce il corso; nel caso di Dottorati
articolati in piu' curricula, la commissione puo' essere integrata
con un numero di componenti non superiore al doppio dei curricula;
possono essere aggiunti non piu' di due esperti scelti nell'ambito
degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, che sono
obbligatori qualora si realizzino le condizioni di cui all'art. 14
del DAV, 593/2000 e all'art. 5 della legge 449/1997. In caso di
impedimento di uno o piu' membri della Commissione, successivamente
alla nomina, si provvede alla sostituzione con decreto rettorale
urgente, su proposta del Direttore della Scuola. Nel caso di
Dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione
interuniversitaria internazionale, la Commissione e' definita secondo
quanto previsto negli accordi stessi.

                               Art. 7 


Ammissione ai corsi


Le prove di ammissione si concludono inderogabilmente entro il
20.01.2012. I dottorati che non concludono entro il termine indicato
le procedure di selezione hanno inizio con l'a.a. successivo.
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria concorsuale fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per ogni corso di dottorato.
Il Rettore approva gli atti del concorso e decreta le graduatorie
per l'ammissione dei candidati.
I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria
sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione alla Segreteria
della Scuola Superiore «G. d'Annunzio» dell'Universita' degli Studi
di Chieti-Pescara - via dei Vestini, 31 -66013 Chieti Scalo (CH),
entro il 31.01.2012 ore 12. In caso di utile collocamento in piu'
graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso
di dottorato. La mancata regolarizzazione dell'iscrizione entro il
termine sopra indicato implica automatica rinuncia al posto. I posti
vacanti sono assegnati ai candidati che seguono nella graduatoria
generale di merito, previa comunicazione agli interessati. Non
saranno inviate comunicazioni a domicilio, ma esclusivamente via
e-mail.

                               Art. 8 


Borse di studio


Le borse di studio messe a concorso vengono assegnate secondo
l'ordine di graduatoria concorsuale. E' consentito che l'avente
titolo, all'atto dell'iscrizione al I anno del corso di dottorato,
rinunzi alla borsa per l'intera durata del corso medesimo perdendone
quindi la titolarita' e il posto; in tal caso la borsa e' assegnata
al candidato successivo secondo l'ordine di graduatoria, purche' cio'
non comporti l'aumento del, numero degli iscritti al suddetto corso
di studi, rispetto ai posti messi a concorso.
Le predette borse verranno pero' erogate esclusivamente a coloro
che non possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo
superiore a € 16.000,00 (escluso quello patrimoniale). Il superamento
del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di
studio per l'anno in cui si e' verificato e comporta l'obbligo di
restituire le mensilita' eventualmente percepite nell'anno accademico
di riferimento, L'importo annuale della borsa di studio e' di €
13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del
percipiente, assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a
gestione separata. Le borse di dottorato non possono essere cumulate
con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che
con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del
dottorando. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in
rate mensili posticipate.
I vincitori di borsa di studio finanziata da Enti esterni
(comprese le borse di cui all'art. l, all. 1) sono tenuti a
informarsi, all'atto dell'accettazione della borsa, su eventuali
particolari condizioni previste dalla convenzione con l'Ente
finanziatore.
Chi abbia usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio
di Dottorato non puo' fruirne una seconda volta, salvo restituzione
di quanto gia' percepito. Possono, inoltre, fruire di borsa di studio
anche coloro che sono al momento iscritti e/o sono stati iscritti a
un corso di Dottorato, solamente se in precedenza non ne fruivano,
Non possono fruire di borsa di studio i gia' Dottori di ricerca,
anche se in precedenza non ne fruivano.
La fruizione della borsa per la frequenza al Dottorato di ricerca
e' incompatibile con la fruizione di un contratto di formazione
specialistica ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
e con la fruizione di un contratto di apprendistato ai sensi
dell'art. 50 del decreto legislativo n. 276/2001.
Il dottorando titolare di borsa di studio puo' in qualsiasi
momento rinunciare alla borsa stessa e rinunciare al Dottorato
oppure, previa autorizzazione del Collegio, proseguire il corso senza
decadere dal Dottorato stesso: in questo caso, deve versare
all'Ateneo la tassa di iscrizione prevista per i dottorandi senza
borsa per l'anno in corso; la rinuncia alla borsa e' da intendere per
tutta la durata residua del dottorato.
Il dottorando titolare di borsa di studio che consegue una
valutazione negativa da parte del Collegio, anche in corso d'anno,
decade immediatamente dal Dottorato, con perdita contestuale della
borsa stessa.
Il dottorando titolare di borsa di studio che superi il limite di
reddito personale, indicato nell'art. 8, deve restituire le rate
della borsa di studio percepite nell'anno di riferimento e versare
all'Ateneo la tassa di iscrizione prevista per i dottorandi senza
borsa per l'anno in corso; la rinuncia alla borsa e' da intendere per
tutta la durata residua del dottorato.

                               Art. 9 


Indennita' di mobilita'


Ai dottorandi titolari di borsa e' corrisposta un'indennita' di
mobilita', per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, in misura
non inferiore al 50% dell'importo delle borse, rispettando la cadenza
mensile posticipata dei pagamenti. Tale periodo, che non puo'
comunque essere superiore a 18 mesi complessivi nel triennio ne'
inferiore a 30 giorni continuativi, deve essere preventivamente
autorizzato dal Coordinatore del Collegio e comunicato alla Scuola. I
soggiorni all'estero possono godere di ulteriori indennita' di
mobilita', a carico dei Dipartimenti proponente/concorrenti o di
soggetti terzi convenzionati.
Ai dottorandi titolari di borsa, ove non residenti in Italia alla
data d'inizio dei corsi stessi, l'importo della borsa puo' essere
elevato in misura non superiore al 50%, a carico della Scuola, dei
Dipartimenti proponente/concorrenti o di soggetti terzi
convenzionati.
L'indennita' di mobilita', ove erogata, non concorre alla
determinazione del limite di reddito di cui al precedente art. 8.

                               Art. 10 


Modalita' per l'iscrizione


I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di merito devono presentare o far pervenire all'Amministrazione
universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio del
31.01.2012 ore 12, presso la Segreteria Tecnica della Scuola
Superiore «G. d'Annunzio» dell'Universita' di Chieti-Pescara - via
dei Vestini, 31 - 66013 Chieti Scalo (CH), domanda di iscrizione al
corso di dottorato, da compilarsi su apposito modello predisposto
dall'Amministrazione universitaria, contenente le seguenti
dichiarazioni, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000, relative al possesso:
a) della cittadinanza;
b) del diploma di laurea - conseguito secondo l'ordinamento
precedente il riordinamento didattico ovvero laurea
specialistica/magistrale oppure del relativo titolo straniero
dichiarato equipollente ai fini dell'ammissione -Sul suddetto modulo
dovranno, altresi', essere rese le seguenti dichiarazioni:
1) di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di studio (corso di laurea, dottorato di ricerca, master,
scuola di specializzazione) per tutta la durata del dottorato;
2) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere attivita'
esterne, anche occasionali e di breve durata, a non iniziarle senza
aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del Coordinatore.
Coloro che risultino vincitori delle borsa di studio ed intendano
fruirne sono tenuti, altresi' a dichiarare:
di non aver gia' usufruito (anche per un solo anno) di
altre borse di studio per corsi di dottorati di ricerca;
di non fruire presumibilmente di un reddito personale
complessivo annuo di cui all'art. 8 - di non cumulare la borsa di
studio con altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del
dottorando.
Alla domanda di iscrizione gli ammessi al corso di dottorato
dovranno allegare i seguenti documenti:
fotocopia di un documento di identita', debitamente firmata;
n. 1 marca da bollo da € 14,62;
ricevuta del versamento del contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi (ad eccezione degli esonerati ai sensi del
successivo art. 12) del presente bando);
ricevuta del versamento del premio di assicurazione (ad
eccezione dei titolari di borsa di studio di cui al precedente art.
8);
quietanza del pagamento della Tassa regionale per il diritto
allo studio universitario (ad eccezione di degli esonerati ai sensi
del successivo art. 13) del presente bando);
per i portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al
66%, documento che attesti il loro status;
per gli studenti stranieri, copia del permesso di soggiorno.
L'esclusione dalla partecipazione al corso puo' essere disposta,
per difetto dei requisiti, in qualunque momento, con provvedimento
motivato del Rettore.

                               Art. 11 


Copertura assicurativa


Per l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi sono tenuti a
corrispondere il premio di assicurazione per infortuni e
responsabilita' civile, determinato per l'anno accademico 2012 in
€ 37,32. Per coloro che usufruiscono della borsa di studio l'importo
verra' sottratto dal primo rateo di borsa. L'Universita' provvedera'
alla stipula della suddetta polizza assicurativa.

                               Art. 12 


Contributo per l'accesso e la frequenza


All'inizio di ogni anno di corso, il dottorando deve presentare
domanda di iscrizione e provvedere all'eventuale pagamento delle
tasse.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente ed a tempo pieno attivita' di studio
e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine,
secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti.
L'articolazione didattica e i contenuti formativi dei corsi di
dottorato sono determinati in conformita' con il regolamento
dell'Universita' «G. d'Annunzio» in materia di dottorato.
Il contributo per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca,
ammonta a € 874,68.
La prima rata di € 437,34 dovra' essere versata all'atto
dell'iscrizione contestualmente alla Tassa Regionale all'atto
dell'iscrizione;
La seconda rata di € 437,34 dovra' essere versata entro il
31/3/2012, con le seguenti modalita':
a) versamento su c/c postale n. 202663 intestato
all'Universita' degli Studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara - via dei
Vestini - 66013 Chieti Scalo (CH) specificando nella causale di
versamento: «iscrizione al corso di dottorato di ricerca in (indicare
il titolo del dottorato) XXVII Ciclo».
b) bonifico bancario:
beneficiario: Universita' «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara;
banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona- Filiale di
Chieti;
codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138;
causale di versamento: «iscrizione al corso di dottorato di
ricerca in...(indicare il titolo del dottorato) XXVII Ciclo».
Sono esonerati dal pagamento del suddetto contributo:
a) i titolari delle borse di studio di cui al precedente art.
8;
b) i portatori di handicap con grado di invalidita' pari o
superiore al 66%, previa acquisizione di certificazione idonea;
c) i beneficiari di borsa di studio concesse dall'Azienda
Regionale per il Diritto agli Studi Universitari.

                               Art. 13 


Tassa regionale per il diritto allo studio


Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ad eccezione
di quelli di cui alla lettera b) del precedente art. 12, sono tenuti
al pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio,
ammontante ad annui € 77,47, da versarsi in unica soluzione all'atto
dell'iscrizione con l'indicazione della causale: «Tassa Reg.le Az.da
DSU Chieti - Universita' G. d'Annunzio - Dottorato di Ricerca in
XXVII ciclo A.A 2012» e mediante la seguente modalita':Intestato a:
Azienda al Diritto agli Studi Universitari banca: Banca Popolare di
Lanciano e Sulmona- Filiale di Chieti Scalo (CH) codice IBAN:
IT39X0555015501000000567625.

                               Art. 14 


Pubblico dipendente


Ai sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata dall'art.
52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico dipendente ammesso
ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto senza borsa
di studio o che rinunci alla borsa medesima, puo' chiedere
l'aspettativa conservando il trattamento economico, previdenziale e
di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica presso il quale
e' instaurato il rapporto di lavoro.
In ogni caso, si applica la legge 448/2001 art. 52, comma 57,
come interpretata dalle Circolari del Ministero dell'Istruzione,
Universita' e Ricerca n. 120/2002 e n. 15/2011,

                               Art. 15 


Obblighi e diritti dei dottorandi


Il dottorando e' uno studente universitario iscritto ad un corso
di formazione del III livello, comprensivo di eventuali periodi di
studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati,
finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per
esercitare attivita' di ricerca di alta qualificazione, Il dottorando
deve maturare nel triennio 180 CFU, distribuiti come previsto dal
piano di studi predisposto da ogni Dottorato, compresi
obbligatoriamente 12 crediti specifici attestanti la conoscenza della
lingua inglese. Al dottorando e' garantita la possibilita' di
svolgere un percorso formativo e di ricerca personalizzato, previa
accordo con il Coordinatore del Collegio.
L'iscrizione a un corso di Dottorato e' incompatibile con la
contemporanea iscrizione a corsi di laurea, triennale e/o
specialistica, corsi di master universitari italiani, a scuole
universitarie di specializzazione o corsi di Dottorato nonche' con
l'iscrizione a corsi di specializzazione organizzati da Istituti
privati abilitati ai sensi dell'art.17, comma 96, legge n. 127/1997
in Italia o all'Estero.
All'atto dell'iscrizione il candidato che risulti iscritto ad uno
dei suddetti corsi, deve, entro quindici giorni, regolarizzare la sua
posizione ai fini dell'iscrizione a pena di decadenza. E' consentita
la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del
corso di Dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 19 comma i lettera
e) della legge 240 del 30.12.2010. In caso di frequenza congiunta, la
durata del corso e' ridotta ad un minimo di due anni, Tale
disposizione si applica ai laureati in Medicina e Chirurgia titolari
di contratti di formazione specialistica ai sensi del decreto
legislativo 17.08.1999 n. 368, che si trovano alla frequenza
dell'ultimo anno.
Ai sensi della legge n. 14.01.1999 n. 4, gli ammessi al Dottorato
di Ricerca presso le strutture della Facolta' di Medicina e
Chirurgia, a domanda e su conforme parere della struttura a cui
afferisce il dottorato, possono essere impiegati nell'attivita'
assistenziale.
Il dottorando non puo' avere impegni professionali o lavorativi,
a meno che questi gli permettano di garantire la presenza e la
partecipazione alle attivita' del Dottorato nella misura richiesta;
il dottorando iscritto su posto non ricoperto da borsa puo' usufruire
di borse finanziate da terzi, su argomenti attinenti il tema del
dottorato. Il Collegio valuta che tutte le condizioni di cui sopra
siano soddisfatte e, in caso negativo, propone la decadenza dal
Dottorato, con perdita e restituzione della borsa relativa all'anno
in corso, ove concessa.
Ai dottorandi possono essere attribuiti limitati compiti
didattici sussidiari o integrativi (quale seminari, esercitazioni,
assistenza di laboratorio e tutorato, comunque con esclusione di
corsi ufficiali), fino a un massimo 5 CFU annui, che non devono in
ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e
comunque previa autorizzazione del Coordinatore del Collegio.
La Scuola promuove lo svolgimento di periodi di formazione/stage
del dottorando presso altri Atenei e Istituti di ricerca, italiani e
stranieri, previa autorizzazione del Coordinatore del Collegio e
della Scuola.
Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando e' tenuto a
presentare al Collegio una relazione sulle attivita' di ricerca
svolte. E' prevista l'esclusione dal Dottorato in caso di giudizio
negativo del Collegio, in rapporto alla qualita' dei risultati
dell'attivita' di ricerca, alla assiduita' nello svolgimento della
suddetta attivita' o all'evenienza di prestazioni di lavoro che non
abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione del Coordinatore del
Collegio. Il Collegio dispone, entro il 30 dicembre di ogni anno, il
passaggio all'anno successivo oppure all'esame finale.
E' prevista la sospensione dai corsi ai dottorandi per
maternita', paternita' e malattia, previa autorizzazione del
Collegio. I periodi di sospensione devono essere recuperati con le
modalita' stabilite dal Collegio. In caso di sospensione di durata
superiore a trenta-giorni, non puo' essere erogata la borsa di
studio.

                               Art. 16 


Conseguimento del titolo


Il titolo di Dottore di Ricerca, rilasciato dal Rettore
dell'Universita' degli studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara, si
consegue alla conclusione del ciclo di dottorato all'atto del
superamento dell'esame finale, che consiste nella discussione di una
tesi, sulla quale la Commissione formula un articolato giudizio,
anche tenendo conto dei giudizi espressi dal Collegio dei docenti.
L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta, nella sessione
immediatamente successiva. La tesi, firmata dal Coordinatore del
Collegio e dal tutore-relatore, puo' essere redatta anche in altra
lingua, previa autorizzazione del Collegio.
Il dottorando viene ammesso a sostenere l'esame finale solo se in
possesso di tutti i requisiti richiesti dal Regolamento, che
includono, in particolare:
a) la maturazione di 180 CFU distribuiti come previsto dal
piano di studi, compresi obbligatoriamente 12 crediti specifici
attestanti la conoscenza della lingua inglese;
b) il giudizio del Collegio dei Docenti, che riguarda la
congruita' e qualita' della tesi e della produzione scientifica
complessiva del dottorando; la congruita' ed efficacia di eventuali
periodi di studio e ricerca all'estero e/o stage presso soggetti
pubblici e privati; l'attestazione della conoscenza della lingua
inglese, certificata da autorita' linguistica riconosciuta.
Coerentemente con il giudizio espresso, il Collegio puo' ammettere il
dottorando a sostenere l'esame finale, oppure concedere un anno di
proroga per il completamento della tesi, oppure ancora dichiarare il
dottorando decaduto dal Dottorato.
Per l'esame finale verra' nominata dal Rettore, sentito il
Collegio dei docenti, una apposita Commissione giudicatrice, composta
da tre professori e ricercatori di ruolo specificamente qualificati
nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce
il corso, di cui almeno due non devono essere componenti del Collegio
ne' appartenere a Universita' partecipanti al Dottorato. La
Commissione comprende almeno un professore di I fascia, che la
presiede, e puo' essere integrata con non piu' di due esperti
appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche
straniere e, nel caso di Dottorati articolati in piu' curricula, con
un numero di componenti non superiore al numero dei curricula, di cui
almeno i due terzi non devono essere componenti del Collegio ne'
appartenere a Universita' partecipanti al Dottorato, In caso di
impedimento, successivo alla nomina, di uno o piu' membri della
Commissione, si provvede alla sostituzione con decreto rettorale
urgente, su proposta del Direttore della Scuola, Nel caso di
Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la
Commissione e' costituita secondo le modalita' previste negli accordi
stessi.
I dottorandi sono tenuti a consegnare al Coordinatore del
Collegio copie della tesi, anche in formato elettronico, almeno 30
giorni prima della data fissata per l'esame finale dalla Commissione
giudicatrice, Il Coordinatore provvede, tramite la Segreteria del
Dipartimento proponente, ad inoltrare copie della tesi a ciascun
componente della Commissione giudicatrice. Per comprovati motivi che
non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il
Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, puo' ammettere il
candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di
mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e'
subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale
nell'archivio istituzionale d'Ateneo, Sara' cura dell'Universita'
effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche
Nazionali. Il titolo di Dottore di Ricerca e' abbreviato con le
diciture: «Dott. Ric», 7 ovvero «Ph. D». La certificazione aggiuntiva
di Doctor Europaeus potra' essere rilasciata dall'Ateneo, su delibera
del Collegio, quando sussistano le condizioni elencate nell'ait.12
comma 4 del Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca (D.R. n.
639 del 26.05.2010).

                               Art. 17 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 i dati personali
forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Universita' degli
Studi «G.d'Annunzio» Chieti-Pescara e trattati in conformita' alle
previsioni normative per le finalita' connesse al conferimento e alla
successiva gestione delle attivita' procedurali correlate.

                               Art. 18 


Norme finali


Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla
normativa vigente in materia ed al Regolamento dell'Universita' degli
Studi «G. d'Annunzio» - Chieti-Pescara - concernente i dottorati di
ricerca.
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito web dell'Universita' degli studi
di «G.d'Annunzio» Chieti-Pescara (http://www.unich.it/) Ulteriori
informazioni possono essere richieste direttamente alla Segreteria
Tecnica Scuola Superiore «G. d'Annunzio» - Universita' di
Chieti-Pescara- via dei Vestini 31- 66100 Chieti Scalo, tel.
0871/3556077 - e mail scuolasuperiore@unich.it

Chieti, 11 novembre 2011

Il rettore: Cuccurullo

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