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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Indizione, per l'anno 2016, della sessione degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito
Agrario e di Perito Agrario Laureato.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.30 del 15/4/2016
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:16E01613
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/5/2016

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive
modificazioni, recante norme sugli Esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 54, contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei periti agrari;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art.
197, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ed in
particolare il Titolo III;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di dati personali;
Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita', di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l'art. 1,
comma 52;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a
norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425» ed in
particolare l'art. 15, comma 8, il quale dispone che «Il diploma
rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali,
e' equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici
di analogo indirizzo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti, ed in particolare l'art. 55;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed
in particolare l'Allegato D contenente la Tabella di confluenza dei
percorsi degli istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, al n.
47, recante «Nomina dei Ministri», con il quale la sen. prof.ssa
Stefania Giannini e' stata nominata Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, recante
regolamento per gli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della libera professione di perito agrario, il quale, all'art. 1,
comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica
sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione, d'ora in avanti denominato «Regolamento»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei», cosi' come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, cosi' come
modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Disciplina delle classi di laurea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17
maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali
concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui
agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, del decreto-legge n. 5 del 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli
ambiti di articolazione dell'area «Tecnologie innovative per i beni e
le attivita' culturali - Turismo»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12
ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi
dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti
scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai direttori
generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle
provincie di Trento e Bolzano;
Visto il regolamento per lo svolgimento della pratica
professionale e dell'attivita' tecnico-agricola subordinata approvato
dal Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari
laureati il 14 gennaio 2011;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'ufficio
legislativo di questo Ministero sull'accesso agli esami abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e
agrotecnico e condiviso dall'ufficio di Gabinetto con nota prot. n.
27133 del 28 settembre 2015;

Ordina:


Art. 1


E' indetta, per l'anno 2016, la sessione degli Esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
agrario e di perito agrario laureato.
2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei
conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si
applicano le seguenti definizioni:
candidato perito agrario: il candidato in possesso del diploma
di istruzione secondaria superiore di perito agrario conseguito
presso un Istituto tecnico agrario statale, paritario o legalmente
riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore
«Tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88,
unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2,
comma 1, lettere A, B, C, D, E ed F della presente ordinanza;
candidato perito agrario laureato: il candidato in possesso di:
diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella Tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata
alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella
Tabella B della presente ordinanza, e' unica per tutti i candidati di
cui al precedente comma.

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati periti agrari
in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito
agrario conseguito presso un Istituto tecnico agrario statale,
paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma
afferente al settore «Tecnologico», indirizzo «Agraria,
agroalimentare e agroindustria» di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa, che, alla
data di presentazione della domanda:
A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 24
marzo 2012, n. 27, secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi
da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre
2015;
B - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di
pratica biennale, presso un perito agrario o un dott. in scienze
agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da
almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 31, comma 2 della legge 28
marzo 1968, n. 434 cosi' come modificato dall'art. 10, comma 2, della
legge 21 febbraio 1991, n. 54;
C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo
almeno triennale di attivita' tecnico-agricola subordinata, anche al
di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell'art. 31, comma 2
della legge 28 marzo 1968, n. 434 cosi' come modificato dall'art. 10,
comma 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 54;
D - abbiano svolto attivita' di titolare di impresa agricola, nei
tempi previsti ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento per lo
svolgimento della pratica professionale e dell'attivita'
tecnico-agricola subordinata approvato dal Consiglio nazionale dei
periti agrari e dei periti agrari laureati il 14 gennaio 2011;
E- siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1
del presente articolo, della certificazione di istruzione e
formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le
attivita' libero professionali previste dall'albo. I collegi
provinciali dei periti agrari e dei periti agrari laureati accertano
la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri
uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati;
F- siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1
del presente articolo, del titolo rilasciati dagli Istituti tecnici
superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'art. 1, comma
631, della legge n. 296/2006, con il quale sono state adottate le
linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore e la costituzione degli I.T.S.
comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con le attivita' libero
professionali previste dall'albo. I collegi provinciali dei periti
agrari e dei periti agrari laureati accertano la sussistenza della
detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio
nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi
dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli
interessati.
2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati
periti agrari laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in
coerenza con le corrispondenti sezioni:
A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata
alla presente ordinanza;
B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate
nella Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015.
3. I candidati che al momento della presentazione della domanda
di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli
stessi.

                               Art. 3 


Sedi di esame


1. Sono sedi di esame gli Istituti tecnici del settore
«tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria»,
elencati nella Tabella A allegata alla presente ordinanza. Gli esami
si svolgono in sede regionale o interregionale.
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite
commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o piu'
commissioni operanti nella medesima localita'.
3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero
risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'Istituto,
possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche
presso Istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati
nella detta tabella.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite
dei collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo
art. 4, sono presentate le domande.

                               Art. 4 


Domande di ammissione - Modalita' di presentazione -Termine -
Esclusioni


1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - domanda di ammissione agli
esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita'
stabilite dal successivo art. 5, soltanto all'Istituto, indicato
nella Tabella A, ubicato nella regione sede del collegio competente
ad attestare il possesso del requisito di ammissione. Per Valle
d'Aosta e Liguria, regioni prive di Istituti tecnici del settore
«Tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria»,
la sede d'esame e' quella del Piemonte.
2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'Istituto
tecnico sede d'esame, devono, pero', essere inviate al collegio
provinciale di appartenenza che provvedera' agli adempimenti previsti
dall'art. 7 della presente ordinanza.
Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita':
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;
b) a mano: fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli
interessati dai collegi, redatta su carta intestata, recante la firma
dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di
presentazione ed il numero di protocollo;
c) tramite Posta elettronica certificata al collegio competente:
fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3
del medesimo articolo.
4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

                               Art. 5 


Domande di ammissione - Contenuto


1. La domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con
marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata
nel successivo art. 6, e' redatta dai candidati mediante
autocertificazione contenente la seguente dicitura: «Il/la
sottoscritto/a ... ... ... ..., consapevole delle sanzioni previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e che i dati riportati dall'interessato/a assumono valore di
dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art.
46 e 47, nonche' delle conseguenze di carattere amministrativo e
penale previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano
dichiarazioni non corrispondenti a verita' e falsita' negli atti,
dichiara»:
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di
esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di
ammissione ad una diversa sede di esame;
di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione
del collegio provinciale;
di aver conseguito uno dei titoli indicati dall'art. 2, commi 1 e
2, della presente ordinanza, con precisa indicazione:
a) per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado:
denominazione o indirizzo ed articolazione;
b) per i soli titoli di laurea di cui all'art. 2, comma 2,
lettere A e B della presente ordinanza: denominazione;
c) dell'istituto/ateneo sede d'esame;
d) dell'anno scolastico/accademico di conseguimento;
e) del voto riportato;
f) dell'istituto/ateneo che ha rilasciato il titolo se diverso da
quello sede d'esame;
g) della data del titolo;
di aver svolto il tirocinio secondo una delle modalita'
indicate dall'art. 2, comma 1 della presente ordinanza, lettere A, B,
C e D. Coloro che, siano in possesso, in aggiunta allo specifico
diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi
albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere
E ed F, ovvero di uno dei titoli di cui all'art. 2, comma 2, lettera
B della presente ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di
cui all'art. 55, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, anche espletato secondo le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
2. Il requisito del tirocinio previsto deve essere maturato entro
e non oltre il 27 ottobre 2016. Entro la medesima data, il candidato
e' tenuto a dichiararne, sotto la propria responsabilita', il
possesso con apposito atto integrativo dei contenuti della domanda
gia' presentata indirizzato al dirigente scolastico dell'istituto
sede d'esame e da inviare al collegio competente.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per
lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione
ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni
personali richieste.
4. Nei confronti dei candidati con diagnosi di D.S.A. e'
prevista, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, articoli 3, 5,
9, la fruizione di appositi provvedimenti compensativi e dispensativi
(la cui natura dev'essere certificata da una competente struttura
sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di
prove d'esame da sostenere) per lo svolgimento delle prove in
argomento. I candidati stessi attestano nella domanda, con
dichiarazione ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza
delle condizioni personali richieste.

                               Art. 6 


Domande di ammissione - Documentazione


1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i
seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella
misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore
dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere
effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il
modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio: quello
dell'Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza
anagrafica del candidato);
del contributo di 1,55 euro dovuto all'Istituto sede di esame a
norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni
(chiedere all'Istituto gli estremi del conto corrente postale da
utilizzare);
fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art. 38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.

                               Art. 7 


Adempimenti dei collegi


1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i collegi provinciali o territoriali, verificata la
regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto
ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano entro la data
del 7 giugno 2016 al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca esclusivamente tramite Posta elettronica certificata
all'indirizzo DGOSV@postacert.istruzione.it, nonche' al collegio
nazionale:
il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della
determinazione del numero delle commissioni da nominare. La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia
pervenuta alcuna domanda;
un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e
numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa
indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. I
collegi predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo
(articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle
domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel
registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2.
2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente.
Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non puo' essere posteriore al 27
ottobre 2016.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal
Presidente del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta
verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver compiuto
ogni accertamento di competenza.
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalita' di cui
all'art. 7, comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti di
competenza.
5. Entro la data del 14 ottobre 2016, i collegi provvedono alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli Istituti tecnici
ai quali sono indirizzate, o ai dirigenti scolastici di quegli
Istituti indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca in caso di diversa assegnazione disposta a norma del
precedente art. 3 della presente ordinanza, trattenendo ai propri
atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di
ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa
documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del
medesimo elenco di cui sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto
elenco e' integrato con apposita nota recante indicazione: di
eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero;
dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati
con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive
dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2).
6. Il collegio fara' pervenire alla commissione esaminatrice,
entro e non oltre il 27 ottobre 2016, la comunicazione relativa ai
candidati aventi i requisiti in corso di maturazione, della avvenuta
o mancata maturazione.

                               Art. 8 


Calendario degli esami


1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
25 ottobre 2016, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
commissioni medesime;
26 ottobre 2016, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
27 ottobre 2016, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta;
28 ottobre 2016, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta e/o scritto-grafica.
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono
notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati, mediante affissione all'Albo dell'Istituto sede
degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti collegi, ai
quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali
comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, regolamento).

                               Art. 9 


Prove di esame


1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute
dal collegio (art. 3, comma 4, della presente ordinanza), alle
rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo
svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche, muniti di
valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nella Tabella 'B' allegata.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art.
11, comma 1, regolamento).
4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e
non stampanti (art. 18, comma 5, regolamento).
5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa
sessione di esami (art. 11, comma 7, regolamento).
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi
sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e
definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di
sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data (art. 11, comma
8, regolamento).

                               Art. 10 


Attivita' tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative.
Requisiti e riconoscimento


1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all'art. 2 della
presente ordinanza intendano far valere lo svolgimento di attivita'
tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e
privati per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio
della professione, devono rivolgere al collegio provinciale nella cui
circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento
dell'idoneita' dell'attivita' svolta.
2. L'attivita' di titolare di impresa agricola e' equiparata a
quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e
specifiche, a patto che la stessa sia dimostrata tramite valida
documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.

                               Art. 11 


Rinvio


Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le
disposizioni contenute nel regolamento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2016

Il Ministro: Giannini

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