Bando di concorso 6 interpreti/traduttori Camera dei Deputati - Mininterno.net
 
 
 

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CAMERA DEI DEPUTATI

Pubblico concorso, per esami, a 6 posti di Interprete-traduttore
della Camera dei deputati.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.51 del 7/7/2023
Ente:CAMERA DEI DEPUTATI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:23E08413
Sezione:Organi costituzionali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:6
Scadenza:6/8/2023
Età massima:45 anni non compiuti

Pagina ufficiale Scarica il bando

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IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 41 del 5
luglio 2023, con la quale e' stato approvato il bando del pubblico
concorso, per esami, a 6 posti di Interprete-traduttore della Camera
dei deputati;
Visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle Disposizioni in tema di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti
del Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11
aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n.
30 del 28 marzo 2023, con la quale e' stata prevista, tra l'altro, la
sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo
istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia
di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del
personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei
dipendenti del Parlamento;
Considerato, in particolare, che la citata deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio
2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, ha
previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di
reclutamento avviate entro il 31 marzo 2024, fino all'immissione in
ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione
dell'efficacia delle norme recate dall'articolo 1, comma 3,
dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 3, nella parte in cui
prevede l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del
trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni
dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio
di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema
di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e
dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del
Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato l'accordo in tema di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019,
successivamente modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n.
30 del 28 marzo 2023;
Visti gli articoli 2, 7, 42, 47, 51, 52 e 53 del Regolamento dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati;
Visto l'articolo 52, comma 1, lettera a), secondo periodo, del
Regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati,
che, nello stabilire che possono partecipare ai concorsi pubblici
presso la Camera i cittadini italiani di eta' non inferiore a 18 anni
e non superiore a 40 anni, prevede altresi' che nei singoli bandi di
concorso possano essere stabiliti limiti di eta' diversi in relazione
alla specifica natura della professionalita';
Considerato che le attivita' proprie della qualifica di
Interprete-traduttore della Camera dei deputati richiedono il
possesso di specifici titoli di istruzione e di esperienza
professionale;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21
dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti
stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a
decorrere dal 1° febbraio 2013;
Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30 del 28
marzo 2023, con la quale e' stato ulteriormente aggiornato il
cronoprogramma delle procedure concorsuali, approvato con la
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019 e
aggiornato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del
5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno 2022;

Decreta:


Art. 1


Posti messi a concorso


1. E' indetto un pubblico concorso, per esami, a 6 posti di
Interprete-traduttore della Camera dei deputati (C11), con lo stato
giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito
delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 109 del 5 maggio
2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023,
disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del
5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi
della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre
2012.
2. I sei posti sono cosi' ripartiti:
profilo 1: tre posti per Interprete-traduttore con prima lingua
obbligatoria inglese e seconda lingua obbligatoria, a scelta del
candidato, tra francese, spagnolo e tedesco;
profilo 2: un posto per Interprete-traduttore con prima lingua
obbligatoria francese e seconda lingua obbligatoria inglese;
profilo 3: un posto per Interprete-traduttore con prima lingua
obbligatoria spagnolo e seconda lingua obbligatoria inglese;
profilo 4: un posto per Interprete-traduttore con prima lingua
obbligatoria tedesco e seconda lingua obbligatoria inglese.
3. I candidati possono presentare domanda di partecipazione solo
per uno dei profili di cui al comma 2.

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione al concorso


1. Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore a 45 anni. Il limite di eta' e' da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45°
anno;
c) uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati
ai sensi della normativa vigente di cui all'allegato A, lettera a);
ovvero uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati ai
sensi della normativa vigente di cui all'allegato A, lettera b),
unitamente a un'esperienza professionale documentata come
traduttore/interprete, alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o
privati o come libero professionista, per almeno ventiquattro mesi,
anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni. Qualora il titolo di
istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero, esso e'
considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato
equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa
vigente, a uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo;
d) idoneita' fisica all'impiego valutata in relazione alle
mansioni professionali;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la
destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina
per il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato C, anche se
siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione.
2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Regolamento dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico
dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli
previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina per il
personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia,
indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di
ruolo dipendente della Camera dei deputati non e' richiesto il
requisito di cui al comma 1, lettera b).

                               Art. 3 


Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di
preferenza


1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli di
preferenza utili, a parita' di punteggio, nella formazione delle
graduatorie finali, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della
dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c), secondo periodo, fa fede la data di
presentazione della richiesta all'autorita' competente. I titoli di
preferenza utili ai fini della formazione delle graduatorie finali
sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici
impieghi dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e
dall'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui
all'articolo 2, comma 1, e' autocertificato dai candidati ai sensi
dell'articolo 4, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al
concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di
esclusione dal concorso previsti dal presente bando,
l'Amministrazione puo' disporre l'esclusione in ogni fase della
procedura, puo' non procedere alla chiamata in servizio, dandone
comunicazione agli interessati, ovvero puo' procedere alla
risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia gia' intervenuta
l'assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per
l'ammissione al concorso.

                               Art. 4 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente attraverso
l'applicazione disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it,
raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati
camera.it. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in
possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico di
identita' digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla
secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it. Nella domanda di
partecipazione il candidato deve indicare il profilo prescelto ai
sensi dell'articolo 1, comma 2.
2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di invio della domanda di partecipazione sono attestati
dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine di
cui al medesimo comma 1, non permettera' piu' ne' la compilazione ne'
l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare
un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al
comma 1 in prossimita' della scadenza del termine di cui al medesimo
comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare
l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si
raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura. Entro il
termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilita' di ritirare
la domanda gia' inviata, mediante l'apposita funzionalita'
dell'applicazione, e di presentarne una nuova, effettuando un
ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da quelle previste
al comma 1 non saranno prese in considerazione.
4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di segreteria,
in nessun caso rimborsabile, pari a € 10,00 (euro dieci/00),
attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate
nell'applicazione di cui al comma 1.
5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1, i candidati sono
chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti dichiarati nella
domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76
del citato decreto n. 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsita' negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
6. I candidati in condizioni di disabilita', anche temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'articolo 2, comma
1, lettera d), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato di
puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove
d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio
della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilita',
ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al
fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti
atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonche'
segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali
condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro
la data che verra' indicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» di cui all'articolo
11, comma 1, del presente bando. Nel caso in cui le condizioni
indicate nel periodo precedente siano intervenute successivamente
allo scadere del termine utile per l'invio della domanda di
partecipazione, i candidati possono comunicarle secondo le modalita'
indicate nell'applicazione di cui al comma 1.
7. I candidati che, secondo quanto previsto dall'articolo 8,
comma 4, vogliano sostenere la prova orale facoltativa sulla
conoscenza di un'ulteriore lingua straniera, ricompresa tra quelle
previste nell'allegato B, parte III e diversa da quelle per le quali
intendono svolgere le prove scritte, devono indicarlo nella domanda
di partecipazione.

                               Art. 5 


Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione
e comunicazioni con i candidati


1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia
stata completata la procedura di invio della domanda di
partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1,
qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica, nonche'
dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne' alcun onere
per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato
recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica, nonche' dell'indirizzo postale o
da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del
cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi
informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 6 


Prove d'esame


1. Gli esami consistono in tre prove scritte e in una prova
orale.
2. Qualora il numero delle domande di partecipazione, per uno o
piu' profili, sia tale da pregiudicare l'efficienza e la speditezza
dello svolgimento della procedura di concorso, la Commissione
esaminatrice puo' decidere, su proposta dell'Amministrazione, di far
precedere le prove d'esame di uno o piu' profili da una prova
selettiva che consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e a
correzione informatizzata, concernenti le conoscenze linguistiche
secondo quanto indicato nell'allegato B, parte I. I quesiti oggetto
della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla
Commissione esaminatrice. Per lo svolgimento della prova selettiva i
candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio,
effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio
delle convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno,
nell'ora e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta
l'esclusione automatica dal concorso. La prova selettiva e' valutata
partendo da base 60 con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta
errata e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio
riportato nella prova selettiva e' comunicato agli interessati
mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di cui all'art.
4, comma 1. Il tempo a disposizione e' determinato dalla Commissione
esaminatrice di cui all'art. 10.

                               Art. 7 


Prove scritte


1. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, l'ammissione alle prove scritte e'
deliberata al termine della medesima prova selettiva. Sono ammessi
alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato
nella prova selettiva, si siano collocati entro il 45° posto per il
profilo 1 ed entro il 15° posto per i profili 2, 3 e 4. Il predetto
numero di ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati
risultati ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita'.
L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e' pubblicato
nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, in conformita'
all'articolo 11. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle
prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di
pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta
giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi
dell'articolo 12. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a
una delle prove scritte previste, nel giorno, nell'ora e nella sede
stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.
2. Per la prima lingua del profilo prescelto le prove scritte
sono due:
a) la prima prova consiste in una traduzione dalla lingua
straniera in italiano di un testo di argomento istituzionale, senza
l'uso del vocabolario. Il tempo a disposizione e' di tre ore;
b) la seconda prova consiste in una traduzione dall'italiano
nella lingua straniera di un testo di argomento istituzionale, senza
l'uso del vocabolario. Il tempo a disposizione e' di tre ore.
3. Per la seconda lingua del profilo prescelto, la prova scritta
consiste in una traduzione dalla lingua straniera in italiano di un
testo di argomento istituzionale, senza l'uso del vocabolario. I
candidati per il profilo 1 scelgono la seconda lingua all'atto dello
svolgimento della prova scritta. Il tempo a disposizione e' di tre
ore.
4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la
Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi
componenti, predispone tre testi per ciascuna delle lingue oggetto
delle prove di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonche' tre
testi per ciascuna delle lingue oggetto della prova di cui al comma 3
e li sottopone al sorteggio dei candidati.
5. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
6. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non
inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova scritta.

                               Art. 8 


Prova orale


1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale per ciascun
profilo e' pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma
1, in conformita' all'articolo 11. La pubblicazione dell'elenco degli
ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti.
Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine
di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi
dell'articolo 12.
2. La prova orale consiste:
nell'interpretazione consecutiva e simultanea, per la prima
lingua, di un discorso di argomento istituzionale dalla lingua
straniera in italiano e dall'italiano nella lingua straniera;
nell'interpretazione consecutiva e simultanea, per la seconda
lingua, di un discorso di argomento istituzionale dalla lingua
straniera in italiano;
in un colloquio teso a valutare le conoscenze del candidato in
materia di diritto costituzionale e di ordinamento istituzionale
della Camera dei deputati, come indicato all'allegato B, parte III.
3. La prova orale e' valutata in trentesimi. Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a
21/30.
4. La prova orale facoltativa, richiesta dai candidati ai sensi
dell'articolo 4, comma 7, consiste nell'interpretazione consecutiva e
simultanea di un discorso di argomento istituzionale dalla lingua
straniera in italiano. Alla prova facoltativa e' attribuito un
punteggio fino ad un massimo di 0,40 punti.
5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua i testi
oggetto delle prove in lingua straniera e gli argomenti del
colloquio, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del punteggio da ciascuno di essi conseguito nella
prova orale e nell'eventuale prova facoltativa. L'elenco e'
pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1.

                               Art. 9 


Graduatorie finali


1. Sono formate quattro graduatorie finali, distinte per profilo.
Per ogni graduatoria, il punteggio complessivo di ciascun candidato
e' costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte
e il punteggio della prova orale.
2. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova
orale facoltativa.
3. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio
di concorso.
4. Nella formazione delle graduatorie finali si tiene conto, a
parita' di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 3,
comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono
presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano
luogo alla preferenza a parita' di punteggio entro il giorno in cui
hanno inizio le prove orali.

                               Art. 10 


Commissione esaminatrice


1. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice puo' aggregare membri esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per
il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei
candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'articolo 11,
commi 1 e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi
concorsuali e approva le graduatorie finali del concorso.

                               Art. 11 

Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

1. Salvo quanto previsto al comma 2, i candidati che non abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi
per sostenere le prove scritte nel giorno, nell'ora e nella sede che
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 73 del 26 settembre 2023,
muniti del documento di riconoscimento, in corso di validita',
indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di
convocazione che sara' disponibile nell'applicazione di cui
all'articolo 4, comma 1. Nella medesima Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» saranno
pubblicate: le informazioni inerenti al diario delle prove scritte;
le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati
ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della
medesima prova orale; l'eventuale richiesta della documentazione
necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonche'
la data entro la quale dovra' essere presentata la certificazione,
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'articolo 4,
comma 6.
2. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, i candidati che non abbiano ricevuto
comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per
sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 73 del 26 settembre 2023,
muniti del documento di riconoscimento, in corso di validita',
indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di
convocazione che sara' disponibile nell'applicazione di cui
all'articolo 4, comma 1. Nella medesima Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» saranno
altresi' pubblicate le informazioni sull'eventuale richiesta della
documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per
l'ammissione, nonche' sulla data entro la quale dovra' essere
presentata la certificazione, rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 6. Nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
secondo venerdi' successivo all'ultima giornata della prova selettiva
saranno pubblicate: la data a partire dalla quale sara' disponibile
l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte; le informazioni
inerenti al diario delle medesime prove scritte; le informazioni
inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla
prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova
orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, assumono valore di
notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore
di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai
singoli candidati.

                               Art. 12 


Ricorsi


1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento per la
tutela giurisdizionale concernente i dipendenti della Camera dei
deputati, disponibile nel sito istituzionale della Camera dei
deputati camera.it e consultabile anche attraverso l'applicazione
pubblicata all'indirizzo concorsi.camera.it, avverso i provvedimenti
della procedura di concorso e' proponibile ricorso alla Commissione
giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, via del
Seminario, n. 76, 00186 Roma.
2. Il ricorso e' proponibile entro trenta giorni dalla data di
ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione
nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, degli elenchi degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.

                               Art. 13 


Accesso agli atti del concorso


1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso secondo quanto previsto dall'articolo 7
del Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della
Camera dei deputati e dal Regolamento per l'accesso ai documenti
amministrativi della Camera dei deputati, pubblicati nel sito
istituzionale camera.it. La relativa richiesta deve essere inviata
alla segreteria della Commissione esaminatrice, all'indirizzo di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it.

                               Art. 14 


Informazioni relative al concorso


1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di
concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo 4,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.

                               Art. 15 


Dati personali


1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del Personale, Area reclutamento della Camera dei deputati,
ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono
essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura,
nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali e' la Camera
dei deputati.
3. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di
partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati
nelle modalita' e nei casi ivi stabiliti, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione
particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.

                               Art. 16 


Assunzione dei vincitori


1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono
sottoposti a visita medica al fine di accertarne l'idoneita' fisica
all'impiego, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle
dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e,
qualora emerga la non veridicita' di quanto autocertificato, il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente
all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e
sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il
periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido a tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario generale, e' corrisposta un'indennita' pari a due
mensilita' del trattamento economico goduto durante il periodo di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova sia stato
rinnovato.
6. Le graduatorie finali rimangono aperte per 36 mesi a decorrere
dalla data di approvazione.
Roma, 5 luglio 2023

Il Presidente: Fontana
Il Segretario generale: Castaldi

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