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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Concorso pubblico straordinario per la copertura di cinque posti
comuni della classe di concorso A071 della scuola secondaria di
primo grado che residuano dalle immissioni in ruolo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.51 del 28/6/2022
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:22E08422
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:5
Scadenza:28/7/2022
Tags:Educatori e maestre

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in
particolare l'art. 59, comma 9-bis, come sostituito dall'art. 5,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,
il quale prevede che «In via straordinaria, per un numero di posti
pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022
che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi
1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale
docente banditi con i decreti del Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione n.
498 e n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
n. 34 del 28 aprile 2020, e' bandita una procedura concorsuale
straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti
non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di
presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle
istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche
non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai
sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il
bando determina altresi' il contributo di segreteria posto a carico
dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere
della procedura concorsuale. Ciascun candidato puo' partecipare alla
procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e
puo' partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia
maturato almeno un'annualita', valutata ai sensi del primo periodo.
Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei
titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare
da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono
definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei
posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le
operazioni di mobilita' e immissione in ruolo, i candidati vincitori
collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo
determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a
proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione
con le universita', che ne integra le competenze professionali. Nel
corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati
svolgono altresi' il percorso annuale di formazione iniziale e prova
di cui all'art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A
seguito del superamento della prova che conclude il percorso di
formazione di cui al quinto periodo nonche' del superamento del
percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente e'
assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza
giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla
data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica
presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il
percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova
conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le
graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in
ruolo dei vincitori»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 28 aprile 2022, n.
108, con i rispettivi allegati A e B, recante disposizioni
concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai
ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di
secondo grado su posto comune, ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sopra citato;
Visto il d.d.g. n. 1081 del 6 maggio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - in data 17 maggio 2022, n. 39, con il quale e'
stata bandita la procedura concorsuale straordinaria per regione e
classe di concorso di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, sopra citato;
Preso atto della delega all'Ufficio scolastico regionale per
il Friuli-Venezia Giulia ad indire le procedure concorsuali per la
scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento
slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia,
contenuta nell'art. 9 del citato d.d.g. n. 1081/2022;
Preso atto che, in base all'allegato 1 al d.d.g. n. 1081/2022,
sono cinque i posti vacanti e disponibili per la classe di concorso
A071 «sloveno, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola
secondaria di primo grado con lingua di insegnamento slovena e
bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia», da destinare a
docenti con conoscenza della lingua slovena di cui alla presente
procedura concorsuale, e che non vi sono altri posti, di cui al
medesimo allegato 1, da ripartire tra le scuole con lingua italiana e
scuole con lingua slovena;
Visti gli articoli 425 e 426 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, contenenti norme per il reclutamento del personale
docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena delle
Province di Trieste e Gorizia;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per la
tutela della minoranza linguistica slovena della Regione
Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015, n.
809;
Visto il comma 2, dell'art. 20, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, il quale prevede che l'Ufficio scolastico regionale per
il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire i concorsi per i posti di
docente nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue
sloveno-italiano, prevedendo lo svolgimento degli scritti e
dell'orale in lingua slovena, integrati con contenuti specifici
afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue;
Considerato che il comma 1, dell'art. 20, del decreto
ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022, nel delegare il dirigente
dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia ad
indire le procedure concorsuali di cui al comma 9-bis, dell'art. 59,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sopra citato, adattando
l'allegato A alle specificita' della scuola secondaria di primo e
secondo grado con lingua di insegnamento slovena e bilingue
sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, consente anche di
apportare i necessari adattamenti alle modalita' di presentazione
delle domande di cui alla procedura di cui al medesimo comma 9-bis;
Visto il decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia, protocollo AOODRFVG 6957 del
10 giugno 2022 di adattamento dell'allegato A al decreto del Ministro
dell'istruzione 28 aprile 2022, n. 108, secondo quanto previsto dal
comma 1, dell'art. 20, del decreto ministeriale n. 108 del 28 aprile
2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020, che fissa l'ammontare dei compensi per i componenti
delle commissioni;
Visto l'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, sopra citato, nella parte in cui prevede che il bando
determini il contributo per l'integrale copertura dei costi di
svolgimento;
Preso atto che gli oneri connessi allo svolgimento della
procedura richiedono un corrispondente contributo di euro 128,00 per
la partecipazione alla procedura;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107», che prevede l'indizione di un concorso
ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e
di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, e in particolare l'art. 1;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n.
201, recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari, per
titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la
scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di
sostegno»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Vista l'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante
«Adozione del protocollo relativo alle modalita' di svolgimento in
sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione
dell'art. 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 9
novembre 2021, recante «Modalita' di partecipazione ai concorsi
pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 9 novembre
2021, n. 326, recante «Disposizioni concernenti il concorso, per
titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della
scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di
sostegno, ai sensi dell'art. 59, comma 11, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID- 19 per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi
territoriali", convertito, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»,
registrato dalla Corte dei conti in data 15 novembre 2021 al n.
3.039;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante
«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 34 del 28 aprile 2020;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante
«Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 44 del 9 giugno 2020;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione 1° luglio 2020, n. 749, recante
«Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante:
"Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di primo e secondo grado"», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 51 del 3 luglio 2020;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, n. 2667 del 18
gennaio 2022, con cui e' stata richiesta l'autorizzazione ad indire
la procedura straordinaria, di cui all'art. 59, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sopra citato;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - protocollo n.
18606 del 3 febbraio 2022, con cui e' stato autorizzato l'avvio della
procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sopra citato, per complessivi
quattordicimilaquattrocentocinquantuno posti;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze -
Ufficio di Gabinetto - protocollo n. 2008 del 4 febbraio 2022, con
cui e' stato rilasciato il nulla osta all'avvio della procedura
straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, sopra citato;
Vista la nota n. 170 dell'8 febbraio 2022, con cui l'Ufficio di
Gabinetto del Ministero per la pubblica amministrazione, a seguito di
approfondimenti svolti dal Dipartimento della funzione pubblica, ha
rilasciato il nulla osta all'avvio della procedura straordinaria di
cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, sopra citato;
Resa l'informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative
del comparto «Istruzione e ricerca»;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Con il presente decreto e' indetta la procedura concorsuale
straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, per la copertura di cinque posti comuni della
classe di concorso A071 della scuola secondaria di primo grado che
residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1,
2, 3 e 4 del medesimo articolo, fermo restando il regime
autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministero: Ministero dell'istruzione;
b) decreto-legge: decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
c) decreto ministeriale: decreto ministeriale del 28 aprile
2022, n. 108;
d) USR FVG: Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia
Giulia.

                               Art. 2 

Posti da destinare al concorso

1. Sono assegnati alla presente procedura concorsuale
straordinaria cinque posti della classe di concorso A-71 «sloveno,
storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di
primo grado con lingua di insegnamento slovena e bilingue
sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia».
2. L'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia e'
individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera
procedura concorsuale e provvede all'approvazione della graduatoria
finale.

                               Art. 3 

Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente
decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti
requisiti:
a) abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica
classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b) non aver partecipato alle procedure di cui all'art. 59,
comma 4, del decreto-legge o, pur avendo partecipato, non essere
stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad
assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma;
c) avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed
entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un
servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni
anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'art. 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di
sostegno in assenza di specializzazione e' considerato valido ai fini
della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di
concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d);
d) avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui
alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si
concorre.
2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito
all'estero i titoli di cui al comma 1, lettera a), abbiano comunque
presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della
normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle
istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
3. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali
per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. I candidati partecipano al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di
carenza degli stessi, l'Ufficio scolastico regionale del
Friuli-Venezia Giulia, responsabile della procedura, dispone
l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura
concorsuale.

                               Art. 4 

Istanza di partecipazione: termine e modalita'
di presentazione delle domande

1. I candidati in possesso dei titoli di cui all'art. 3 possono
presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dal giorno
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e fino
alle ore 23,59 del trentesimo giorno dalla medesima data di
pubblicazione.
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
compilando il modello pubblicato sull'apposito spazio informativo -
Concorso ex art. 59, comma 9-bis, classe di concorso A071
raggiungibile all'indirizzo
http://usrfvg.gov.it/it/home/menu/uffici/Direzione/Concorsi/_-
presente
nella sezione del sito internet dell'Ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia dedicata alle procedure
concorsuali. L'istanza deve essere sottoscritta dal candidato con
firma digitale grafica oppure con firma autografa (in quest'ultimo
caso il documento cartaceo firmato deve essere trasformato in formato
pdf scanner). Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un
valido documento di identita'. La domanda, in formato file pdf, deve
essere inviata dall'utenza personale di Posta elettronica certificata
del richiedente, al seguente indirizzo di Posta elettronica
certificata: drfr@postacert.istruzione.it L'e-mail deve riportare il
seguente oggetto: Concorso straordinario A071. Le istanze presentate
con modalita' diverse non saranno prese in considerazione.
3. La validita' della trasmissione e ricezione della domanda
suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; il
candidato avra' cura di conservare diligentemente entrambe le
ricevute fino al termine della procedura concorsuale. Non sono
considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle
prescritte dal presente bando, o trasmesse oltre il termine suddetto,
ne' quelle sottoscritte o compilate in modo difforme o incompleto
rispetto al modello succitato. L'amministrazione non assume alcuna
responsabilita' nel caso in cui i file trasmessi in via telematica
non siano leggibili.
4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai
sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
nonche' dell'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 9 novembre
2021, n. 326, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad
euro 128,00 (centoventotto/00). Il pagamento deve essere effettuato
esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a:
Sezione di Tesoreria 348 Roma succursale IBAN - IT 71N 01000 03245
348 0 13 3550 05 causale: «diritti di segreteria per partecipazione
alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, dl
73/21 - Friuli-Venezia Giulia - A071 - nome e cognome - codice
fiscale del candidato» e dichiarato al momento della presentazione
della domanda.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge
6 agosto 2013, n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero.
Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena
l'esclusione dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso
contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del
rapporto d'impiego;
h) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo
a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda;
i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
e certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente,
tramite PEC da inviare all'Ufficio scolastico regionale del
Friuli-Venezia Giulia: drfr@postacert.istruzione.it ogni eventuale
variazione dei dati sopra richiamati;
j) se abbia l'esigenza, ai sensi della normativa vigente, di
essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo
l'ausilio necessario e la necessita' di eventuali tempi aggiuntivi.
Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata
dalla competente struttura sanitaria da inviare almeno dieci giorni
prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante
Posta elettronica certificata all'indirizzo del competente Ufficio
scolastico regionale o a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento indirizzata al medesimo Ufficio scolastico regionale. Le
modalita' di svolgimento della prova possono essere concordate
telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente Ufficio
scolastico regionale redige un sintetico verbale che invia
all'interessato;
k) la procedura concorsuale per la quale, avendone i titoli,
intende partecipare;
l) i titoli di accesso posseduti, ai sensi dell'art. 3 del
presente bando; per quanto riguarda i titoli di cui all'art. 3, comma
1, lettera a), l'aspirante dovra' indicare l'esatta indicazione
dell'istituzione che li ha rilasciati, l'anno scolastico ovvero
accademico in cui sono stati conseguiti, il voto riportato. Qualora
il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto
ai sensi della normativa vigente, devono essere altresi' indicati
obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso
sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del
riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente,
occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di
riconoscimento entro la data termine per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso;
m) i titoli valutabili di cui all'allegato B al decreto
ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022;
n) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente
normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in
applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il
certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego
poiche' occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la
data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la
certificazione richiesta;
o) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati, cd. regolamento generale per la protezione
dei dati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
p) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
q) l'adeguata conoscenza della lingua slovena come previsto
dall'art. 15 del decreto ministeriale n. 809 di data 8 ottobre 2015;
r) di avere effettuato il versamento del contributo previsto
per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni
previste dal presente decreto.
6. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente decreto. Costituiscono inoltre causa di esclusione la
mancata sottoscrizione della domanda o con firma digitale grafica
oppure con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento
di identita' in corso di validita'.
7. L'amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5 

Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

1. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i
candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne
facciano richiesta, sono assistiti nell'espletamento della prova da
personale individuato dal competente Ufficio scolastico regionale del
Friuli-Venezia Giulia.
2. I candidati di cui al comma 1 e coloro che richiedano ausili
e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova dovranno
documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa
dalla commissione medico-legale dell'Azienda sanitaria locale di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Ufficio
scolastico regionale competente, oppure a mezzo Posta elettronica
certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova,
unitamente alla specifica autorizzazione all'Ufficio scolastico
regionale al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione
dovra' esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali
determinano in funzione della prova concorsuale. L'assegnazione di
ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto
richiesta sara' determinata a insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e
sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di
tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira'
all'amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e
l'erogazione dell'assistenza richiesta.

                               Art. 6 

Articolazione della procedura e sedi di svolgimento
della prova disciplinare

1. L'articolazione complessiva della procedura concorsuale e'
indicata agli articoli 4, 5, 9, 17, 18 e 19 del decreto ministeriale,
al quale si fa integrale rinvio.
2. Per quanto attiene alla prova disciplinare, alla
predisposizione della stessa e alla sua valutazione, nonche' alla
valutazione dei titoli, si rimanda agli articoli 4, 5, 6 e 8 del
decreto ministeriale. I criteri di valutazione di cui all'art. 5,
comma 2, del decreto ministeriale devono essere pubblicati da parte
dell'Ufficio scolastico regionale almeno cinque giorni prima dello
svolgimento della prova.
3. I candidati ricevono, da parte dell'Ufficio scolastico
regionale del Friuli-Venezia Giulia, comunicazione esclusivamente a
mezzo di posta elettronica (all'indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione al concorso) della sede, della data e dell'ora di
svolgimento della loro prova disciplinare almeno venti giorni prima
dello svolgimento della medesima. Le prove disciplinari del concorso
non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8
marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche,
nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
4. L'individuazione della sede per lo svolgimento dell'incarico a
tempo determinato e' effettuata nell'ambito della procedura per il
conferimento delle supplenze da parte del competente Ufficio II
dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

                               Art. 7 

Dichiarazione e presentazione dei titoli

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato B al
decreto ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove previsto,
riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione. La dichiarazione dei
titoli e' effettuata nell'istanza di partecipazione di cui all'art.
4.
2. Il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta
all'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura,
secondo le modalita' indicate dall'Ufficio scolastico regionale
stesso, esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di
partecipazione non documentabili con autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata
entro e non oltre cinque giorni dallo svolgimento della prova orale.
3. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo
incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente Ufficio scolastico
regionale. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

                               Art. 8 

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla
protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i
dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di
selezione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure
informatizzate, esclusivamente per le finalita' connesse
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita'
inerenti all'eventuale procedimento di immissione in ruolo, nel
rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a
terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso l'Ufficio
scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, via ss. Martiri n. 3
- 34123 Trieste, responsabile della procedura concorsuale, che
esercita le funzioni di titolare del trattamento.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio in ordine alla
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso
dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la
mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre
strutture dell'amministrazione e ai soggetti direttamente interessati
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica
dei candidati.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli
15 e seguenti del citato regolamento (UE) 2016/679, in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonche'
di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti
valere nei confronti dell'Ufficio scolastico regionale competente per
la procedura cui l'interessato ha partecipato. Gli interessati che
ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). Il
responsabile della protezione dei dati (RPD) e' raggiungibile al
seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione, viale Trastevere n.
76/a - 00153 Roma - e-mail: rpd@istruzione.it

                               Art. 9 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili,
nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed
educativo del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale competente).
Roma, 20 giugno 2022

Il direttore generale: Beltrame

 

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