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ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Prova di idoneita' per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro
degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi - Sessione 2023.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.3 del 9/1/2024
Ente:ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Località:Nazionale
Codice atto:24E00016
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/3/2024

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e
successive modificazioni e integrazioni, recante il codice delle
assicurazioni private e, in particolare, l'art. 109 che istituisce il
registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio,
e riassicurativi e l'art. 110, che attribuisce all'Istituto il potere
di determinare le modalita' di svolgimento della prova di idoneita'
per l'iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni del registro di
cui all'art. 109, comma 2, lettere a) o b);
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella
legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l'istituzione
dell'IVASS;
Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante
disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e
riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia
di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 -
codice delle assicurazioni private e, in particolare, gli articoli 84
e 85;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
28 luglio 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9
agosto 2023) con cui e' stata determinata la misura del contributo
dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di
idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 per la sessione d'esame 2023;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni e integrazioni recante il codice dell'amministrazione
digitale e, in particolare, l'art. 65, commi 1, lettera b) e 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni e, in
particolare, gli articoli 38, 46, 47 e 76;
Ravvisata la necessita' di indire una prova di idoneita' per
l'anno 2023 per l'iscrizione nelle sezioni A e B del registro di cui
all'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209;

Dispone:

Art. 1

Prova di idoneita' e requisiti per l'ammissione

1. E' indetta per l'anno 2023 una prova di idoneita' per
l'iscrizione nelle sezioni A e B del registro di cui all'art. 109,
comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Sono ammessi a sostenere la prova coloro che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in
possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.

                               Art. 2 

Ammissione alla prova d'esame

1. A pena di esclusione, il candidato dovra' presentare la
domanda di ammissione alla prova di idoneita' esclusivamente in via
telematica, entro la data di scadenza indicata al comma 2,
utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo
www.ivass.it e seguendo le indicazioni ivi riportate. Non sono
ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di
partecipazione alla prova di idoneita'.
2. I candidati potranno presentare la domanda in via telematica a
partire dalle ore 12,00 del 1° febbraio 2024 ed entro il termine
delle ore 12,00 del 29 marzo 2024.
3. La data di compilazione della domanda e del suo completamento
nei tempi previsti dalla procedura di partecipazione alla selezione
e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine
utile per la presentazione, non permettera' piu' l'accesso se non a
coloro che hanno completato la procedura.
4. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione negli accessi
all'applicazione in prossimita' della scadenza del termine, si
raccomanda vivamente di presentare per tempo la domanda, tenuto anche
conto del tempo necessario per completare l'iter di iscrizione.
5. L'ammissione all'esame avverra' con la piu' ampia riserva di
accertamento da parte dell'Istituto - in qualsiasi momento, anche
successivo allo svolgimento delle prove - del possesso dei requisiti
di partecipazione richiesti dal presente provvedimento e dichiarati
dal candidato.
6. Qualora l'IVASS riscontri la non veridicita' di quanto
dichiarato dal candidato, procedera' all'annullamento della prova
dallo stesso sostenuta.

                               Art. 3 

Modalita' di presentazione
della domanda di ammissione alla prova

1. Per la regolare presentazione della domanda di partecipazione,
che deve essere fatta esclusivamente in via telematica, tramite il
form raggiungibile dal sito internet istituzionale dell'IVASS, si
devono rispettare le seguenti tre fasi:
a) Accreditamento con SPID.
Per accedere all'applicazione e' necessario essere in
possesso di credenziali SPID (Sistema pubblico di identita' digitale)
di secondo livello;
b) Compilazione della domanda.
Nella domanda di ammissione alla prova di idoneita' i
candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le
responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto:
cognome e nome;
luogo e data di nascita;
codice fiscale;
comune di residenza e relativo indirizzo;
domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico,
per eventuali comunicazioni;
estremi di un documento di identita' in corso di validita';
titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data
del conseguimento e dell'istituto presso il quale e' stato
conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
il codice identificativo numerico di quattordici cifre e la
data di emissione di una marca da bollo di euro 16,00, marca che il
candidato non dovra' esibire il giorno della prova, ma che avra'
l'obbligo di conservare per tre anni, fino alla scadenza del termine
di decadenza previsto per l'accertamento da parte
dell'amministrazione finanziaria;
la prova di idoneita' alla quale intendono partecipare ai
fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del registro e precisamente:
modulo assicurativo per l'esercizio dell'attivita' di
intermediazione assicurativa (l'esame verte sulle materie di cui
all'allegato 5 - sezione 1, del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto
2018);
modulo riassicurativo per l'esercizio dell'attivita' di
intermediazione riassicurativa (l'esame, riservato a chi e' gia'
idoneo all'esercizio dell'attivita' assicurativa, verte sulle materie
di cui all'allegato 5 - sezione 2, del regolamento IVASS n. 40 del 2
agosto 2018;
modulo assicurativo e riassicurativo per l'esercizio
dell'attivita' di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa
(l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 5 - sezioni 1 e 2,
del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
La scelta del modulo attiene al tipo di attivita' che si
intende esercitare (attivita' assicurativa - attivita' riassicurativa
- attivita' assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione del
registro (RUI) alla quale il candidato intende iscriversi.
Al termine della procedura di inserimento dei dati sopra
indicati, i dati saranno salvati ed il candidato ricevera' una e-mail
di conferma della registrazione dei dati caricati e relativo blocco
dei dati stessi con prima protocollazione provvisoria. Il
completamento della seconda fase non e' valido come attestazione di
presentazione della domanda ma e' necessario per potere procedere
alla terza fase. Se la seconda fase non e' completata, i dati
inseriti non vengono salvati e non si puo' procedere ulteriormente.
c) Completamento della richiesta di partecipazione con
pagamento del relativo contributo tramite PagoPA e caricamento dei
documenti previsti, secondo le istruzioni della procedura con
attribuzione del protocollo definitivo (unico riferimento che il
candidato dovra' utilizzare per qualunque richiesta sulla procedura).
L'applicazione informatica consentira' di accedere al
pagamento del contributo con PagoPA: il sistema permettera' di
generare un avviso di pagamento PagoPA precompilato per l'importo di
70 euro da pagare direttamente on-line (percorso guidato) ovvero
presso un prestatore dei servizi di pagamento abilitato
(tabaccai/banche/poste).
Il pagamento deve essere effettuato inderogabilmente a
partire dalle ore 12,00 del 1° febbraio 2024 ed entro il termine
delle ore 12,00 del 29 marzo 2024.
Il contributo e' rimborsabile esclusivamente nel caso in cui
la prova valutativa sia revocata per motivi imputabili all'IVASS.
Il candidato, effettuato il pagamento, dovra' accedere
nuovamente al form d'iscrizione con le credenziali utilizzate per la
compilazione della domanda ed allegare, seguendo le indicazioni, i
seguenti documenti esclusivamente in formato PDF:
copia della ricevuta del versamento del contributo;
copia (fronte-retro) del documento di identita' in corso di
validita', con fotografia idonea al riconoscimento del candidato, che
verra' utilizzato il giorno della prova per l'identificazione dello
stesso. In caso in cui il documento scada tra la data di
presentazione della domanda e l'effettuazione della prova, il
candidato dovra' caricare un nuovo documento in corso di validita'.
2. La procedura si completa solo se tutte le fasi sono state
correttamente compiute.
3. A conferma del completamento dell'iter di inserimento della
domanda e di avvenuto pagamento del contributo, l'applicazione
informatica attribuira' alla domanda stessa un numero di protocollo
definitivo (unico riferimento che il candidato dovra' utilizzare per
qualunque richiesta sulla procedura).
4. Il completamento dell'iter di inserimento della domanda sara'
altresi' formalizzato ed attestato dal fatto che tutti i riquadri
previsti come obbligatori sul menu principale nella pagina «STATO
DELLA PROCEDURA» sono diventati «verdi» in esito al completamento
delle diverse fasi e dal mutamento da «rosso» a «verde» del riquadro
in alto dove compare la scritta «LA PROCEDURA DI CARICAMENTO E' STATA
COMPLETATA». Verra' inoltre inviata una e-mail di riscontro come
attestazione di completamento al diventare «verde» dei campi, con la
scritta del riquadro piu' alto dello «STATO DELLA PROCEDURA».
5. Le domande non complete non sono valide.
6. Esclusivamente ai candidati che hanno completato la
presentazione della domanda nei termini stabiliti dal comma 2
dell'art. 2 sara' consentito di apportare le modifiche eventualmente
necessarie di alcuni dei dati inseriti (estremi del documento di
identificazione, modulo d'esame prescelto, recapito, ...), accedendo
alla propria domanda e seguendo la procedura contenuta
nell'applicazione informatica. La procedura sara' guidata dalle
istruzioni previste sull'applicazione stessa.
7. L'IVASS non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara
trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali
o informatici non imputabili all'Istituto stesso o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
8. Coloro che, in relazione a specifica condizione di disabilita'
(art. 20, legge n. 104/1992 e art. 16, comma 1, legge n. 68/1999), a
disturbi dell'apprendimento (DSA) o ad altre situazioni tutelate
dalla legge, hanno necessita' di strumenti di ausilio e/o tempi
aggiuntivi ovvero di misure di carattere organizzativo per la
partecipazione alla prova devono farne richiesta compilando la
sezione «disabilita'» dell'applicazione, dove devono altresi'
indicare l'ente e il numero/riferimento del provvedimento attestante
tale situazione. I candidati possono, per ogni evenienza, prendere
contatto con il Servizio vigilanza condotta di mercato dell'IVASS
all'indirizzo vigilanzacondottamercato@pec.ivass.it

                               Art. 4 

Cause di esclusione

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneita' i
candidati ammessi che:
a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non
siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2;
b) il giorno dello svolgimento dell'esame non esibiscano un
documento di riconoscimento in corso di validita'.

                               Art. 5 

Articolazione della prova di idoneita'

1. La prova di idoneita' consta di un esame scritto, articolato
in un questionario a risposta multipla e a scelta singola.
2. L'esame per il modulo assicurativo verte sulle materie di
seguito elencate, meglio specificate nella tabella A allegata al
presente provvedimento che contiene anche i relativi riferimenti
normativi:
a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina
regolamentare emanata dall'IVASS;
b) disciplina della previdenza complementare;
c) disciplina dell'attivita' di agenzia e di mediazione;
d) tecnica assicurativa;
e) disciplina della tutela del consumatore;
f) nozioni di diritto privato;
g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia
assicurativa e la previdenza complementare.
3. L'esame per il modulo riassicurativo verte sulle materie di
seguito elencate, meglio indicate nella tabella B allegata al
presente provvedimento che contiene anche taluni riferimenti
normativi:
a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di
riassicurazione;
b) tecnica riassicurativa.
4. L'esame per il modulo assicurativo e riassicurativo verte
sulle materie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

                               Art. 6 

Data e luogo dell'esame

1. La data, il luogo e l'orario dell'esame saranno indicati con
preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data dello
svolgimento dello stesso e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso
in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano necessario
rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione
dell'avviso, la notizia del rinvio e l'indicazione della data, del
luogo e dell'orario dell'esame saranno prontamente diffuse mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Tali comunicazioni assumono valore di
notifica a tutti gli effetti di legge.
2. Le suddette informazioni sono rese disponibili anche sul sito
internet dell'IVASS, all'indirizzo www.ivass.it. L'IVASS non assume
responsabilita' in ordine alla diffusione di informazioni inesatte
riguardanti l'esame da parte di fonti non autorizzate.

                               Art. 7 

Svolgimento dell'esame

1. I candidati, qualora non siano stati esclusi dalla prova di
idoneita' ai sensi dell'art. 4, sono ammessi a sostenere l'esame e
sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'orario
stabiliti ai sensi dell'art. 6.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell'esame
e' comunicato dalla commissione prima del suo inizio.
3. Per lo svolgimento dell'esame non e' ammessa la consultazione
di testi, vocabolari o dizionari, ne' l'utilizzo di telefoni
cellulari, smartwatch e altri supporti elettronici o cartacei di
qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di
ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per
lo svolgimento dell'esame, comporta l'immediata esclusione del
candidato dalla prova.
4. L'esame e' corretto in forma anonima, esclusivamente con
l'ausilio di tecnologia informatica e si intende superato dai
candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a
sessanta centesimi (60/100). I criteri di attribuzione del punteggio
per ciascuna risposta esatta, omessa, errata o multipla sono
comunicati prima dell'inizio della prova.

                               Art. 8 

Esito dell'esame

1. L'esito dell'esame e' reso disponibile per ciascun candidato
nella relativa pagina personale mediante accesso all'applicazione
della prova raggiungibile tramite il sito internet dell'IVASS. Tale
modalita' di comunicazione assume il valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
2. L'IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio
sito internet, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato
potra', con tali mezzi, acquisire conoscenza dell'esito dell'esame.

                               Art. 9 

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice della prova di idoneita' e'
nominata dall'IVASS con proprio provvedimento, una volta scaduto il
termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel
provvedimento viene altresi' nominato un supplente per ciascuna delle
categorie di componenti di cui al comma 2.
2. La commissione e' composta da:
a) almeno un direttore dell'IVASS con funzioni di presidente;
b) almeno un esperto o specialista dell'IVASS;
c) almeno due docenti universitari in materie tecniche,
giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l'esercizio
dell'attivita', uno dei quali scelto nell'ambito di una rosa
sufficientemente ampia di nomi indicati congiuntamente dalle
principali associazioni di categoria.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o piu' dipendenti
dell'IVASS.
4. Il Presidente della commissione esaminatrice, ove necessario
in ragione delle esigenze di celerita' connesse all'elevato numero
dei candidati, puo', prima dello svolgimento della prova di
idoneita', suddividere la commissione in due o piu' sottocommissioni,
tra le quali ripartire i compiti previsti per l'espletamento
dell'esame.

                               Art. 10 

Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 si informano
i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti o
comunque acquisiti a tal fine dall'IVASS e' finalizzato unicamente
all'espletamento della prova di idoneita'. Il conferimento di tali
dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione
all'esame; la loro mancata indicazione puo' precludere tale
valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.
Il titolare del trattamento dei dati e' l'IVASS - via del
Quirinale n. 21 - 00187 Roma Italia (email: email@ivass.it - PEC:
ivass@pec.ivass.it - centralino: +39 06.421331). Il responsabile
della protezione dei dati (DPO) per l'IVASS puo' essere contattato
presso la sede di via del Quirinale n. 21 - Roma (e-mail:
DPO.IVASS@ivass.it)
I servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento
della prova di idoneita' per l'iscrizione nel registro saranno
forniti dalla societa' esterna SGT 10 SRL - via Grecale n. 21 - 09126
Cagliari (CA) - pec: sgt10@postecert.it selezionata a seguito di gara
pubblica, che agira' in qualita' di responsabile del trattamento ai
sensi del regolamento UE 2016/679.
I dati e le informazioni raccolti dall'IVASS saranno da questo
trattati con modalita' prevalentemente informatiche e telematiche. Il
relativo trattamento, in particolare, sara' effettuato per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati e
le informazioni sono stati raccolti.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da
collaboratori dell'Istituto o delle imprese espressamente nominate
come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i
dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n.
104/1992 e n. 68/1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994.
I suddetti dati possono essere comunicati ad altre
amministrazioni pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato
dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e
regolamenti.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza all'IVASS e' presentata contattando il
responsabile della protezione dei dati presso l'Istituto.
Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati
personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dal regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per
la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del regolamento).
Il presente provvedimento e' pubblicato, anche in forma di
comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e per esteso nel Bollettino
Ufficiale e nel sito internet dell'IVASS all'indirizzo www.ivass.it

Roma, 19 dicembre 2023

p. Il direttorio integrato
Il presidente
Signorini

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