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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per l'ammissione di centoquarantuno allievi alla
1ª classe dei corsi normali dell'Accademia navale di Livorno per
l'anno accademico 2007/2008.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.96 del 19/12/2006
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:06E08726
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:18/1/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
 
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato
degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e
successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, e successive
modificazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione,
titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e
delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia
navale, emanato in applicazione all'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, concernente la
determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle «Scienze della difesa e della
sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per disciplinare
la trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre
2000, n. 331;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della Sanita' militare riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della Sanita' militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
disposizioni in materia di pari opportunita' tra uomo e donna, a
norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2006, n. 232, concernente
il regolamento recante le norme di organizzazione dell'Accademia
navale;
Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per esami, per
l'ammissione di centoquarantuno allievi alla 1ª classe dei corsi
normali dell'Accademia navale di Livorno per l'anno accademico
2007/2008;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art. 11 del
testo integrato del sopraccitato decreto interministeriale 30 marzo
1999, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto interministeriale
2 maggio 2002, nel concorso l'effettuazione di una prova di
preselezione cui sottoporre tutti i concorrenti;
Ritenuto che l'ammissione alla successiva prova scritta di
concorrenti in misura non superiore a dieci volte quello dei posti a
concorso offra adeguata garanzia di selezione,
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di
centoquarantuno allievi alla 1ª classe dei corsi normali
dell'Accademia navale di Livorno per l'anno accademico 2007/2008. I
posti disponibili sono cosi' ripartiti:
a) centoventotto per i sottonotati Corpi:
sessantadue per il Corpo di stato maggiore;
diciannove per il Corpo del genio navale;
dodici per il Corpo delle armi navali;
tredici per il Corpo di commissariato militare marittimo;
ventidue per il Corpo delle capitanerie di porto.
b) tredici per il Corpo sanitario militare marittimo.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile, anche se
gia' alle armi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in
mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite a
concorrenti di entrambi i sessi.
3. I concorrenti potranno chiedere di partecipare, in
alternativa, o per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), ovvero per quelli di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b). Pertanto, non e' consentito concorrere, neanche
presentando distinte domande, per entrambe le categorie di posti di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b). I concorrenti per
i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) nella domanda di
partecipazione al concorso potranno indicare solo l'ordine di
preferita assegnazione ai Corpi per i quali e' indetto il concorso
(stato maggiore, genio navale, armi navali, commissariato militare
marittimo e capitanerie di porto), fermo restando che l'indicazione
non sara' vincolante ai fini della assegnazione ai Corpi che avverra'
con i criteri indicati nel successivo art. 15.
4. I corsi avranno di massima inizio nella seconda decade del
mese di settembre 2007. Le materie di insegnamento e le modalita' di
svolgimento dei corsi, integrati da campagne navali ed imbarchi,
saranno quelle previste dal piano di studi dell'Accademia navale.
5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli allievi
saranno tenuti a seguire i corsi con le seguenti modalita':
gli ammessi al corso per il Corpo di stato maggiore
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al
conseguimento della laurea specialistica in scienze marittime e
navali;
gli ammessi al corso per il Corpo del genio navale
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in ingegneria
navale;
gli ammessi al corso per il Corpo delle armi navali
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in ingegneria
delle telecomunicazioni;
gli ammessi ai corsi per i Corpi di commissariato militare
marittimo e delle capitanerie di porto completeranno un ciclo di
studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere
professionale e marinaresco, con orientamento tecnico - giuridico -
amministrativo, finalizzato al conseguimento della laurea
specialistica a ciclo unico in giurisprudenza;
gli ammessi al corso per il Corpo sanitario militare marittimo
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli insegnamenti a
carattere professionale e marinaresco, finalizzato al conseguimento
della laurea specialistica a ciclo unico in medicina e chirurgia.
6. Per quanto indicato al precedente comma 5:
i concorrenti in possesso del diploma di laurea in scienze
marittime e navali non potranno essere ammessi al corso per il Corpo
di stato maggiore;
i concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria
non potranno essere ammessi al corso per i Corpi del genio navale e
delle armi navali;
i concorrenti in possesso del diploma di laurea in scienze
marittime e navali non potranno essere ammessi al corso per il Corpo
di stato maggiore;
i concorrenti in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza non potranno essere ammessi al corso per i Corpi di
commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto;
i concorrenti in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia non potranno partecipare per i posti del Corpo sanitario
militare marittimo;
gli allievi non potranno far valere gli esami universitari che
avessero sostenuto prima dell'ammissione ai corsi normali
dell'Accademia navale ai fini del conseguimento dello stesso titolo
di laurea che essi conseguiranno al termine del ciclo formativo.
7. Il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e
b), potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della
graduatoria di merito del concorso, al fine di soddisfare eventuali
sopravvenute esigenze della Forza armata connesse alla consistenza
del ruolo normale del rispettivo Corpo.
8. Resta immpregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei
vincitori alla frequenza della 1ª classe dei corsi normali, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per l'anno 2007. Qualora l'Amministrazione si avvalesse di
tale facolta', provvedera' a darne formale comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.

                               Art. 2.
 
Riserve di posti
 
1. Ai concorrenti che al termine dell'anno scolastico 2006/2007
abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado presso la Scuola navale militare «Francesco Morosini» e la
sufficienza in idoneita' attitudinale, che risulteranno idonei al
termine del concorso, sono riservati:
trentotto posti per i Corpi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a);
quattro posti per il Corpo di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera b).
2. In ciascuna graduatoria i posti eventualmente non ricoperti da
detti concorrenti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei,
secondo l'ordine della relativa graduatoria medesima.

                               Art. 3.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. I concorrenti devono:
a) aver compiuto al 31 dicembre 2007 il diciassettesimo anno di
eta' e non aver superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre
2007, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1985 al
31 dicembre 1990, estremi compresi, sia se di sesso maschile che di
sesso femminile.
Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari
all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino
o abbiano prestato servizio militare esclusivamente nelle Forze
armate;
b) essere cittadini italiani;
c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2006/2007 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero un titolo di studio di durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910, e succcessive modificazioni.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano
conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) avere, se minorenni, il consenso di entrambi i genitori o
del genitore esercente la potesta' o del tutore a contrarre
l'arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento
volontario in altra Accademia, Istituto di formazione o Ente
addestrativo delle Forze armate o delle Forze di Polizia dello Stato
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica;
g) non essere stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se di sesso maschile).
2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso della
idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 8 e 9; tale idoneita' deve essere
mantenuta per tutta la durata dell'iter formativo fino alla nomina ad
Ufficiale in servizio permanente.
3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre
subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo
all'ammissione in Accademia navale, del possesso dei requisiti di
moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
4. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1,
salvo quelli previsti dalle lettere a), e c), devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso e devono essere mantenuti sino
all'ammissione in Accademia navale e per tutta la durata dell'iter
formativo nell'Istituto di cui all'art. 1, comma 5.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione al concorso
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice; i concorrenti che intendano
partecipare per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
dovranno presentare la domanda di partecipazione utilizzando il
modello riportato nell'allegato A; quelli che intendano partecipare
per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dovranno, invece,
utilizzare il modello riportato nell'allegato B. I citati allegati A
e B costituiscono parte integrante del presente decreto. Copia della
domanda dovra' essere conservata dal concorrente ed essere esibita
all'atto della presentazione alla prova di preselezione, come
previsto dal successivo art. 6, comma 2.
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l"autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, al Comando
dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57100
Livorno, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
I militari in servizio dovranno, prima dell"invio della domanda
con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal Comando/Ente
di appartenenza.
I militari in servizio, impiegati presso Unita' dislocate «fuori
area», entro il medesimo termine, dovranno presentare la domanda al
Comando di appartenenza che provvedera' a vistarla apponendo sulla
stessa data di presentazione e numero di protocollo. Lo stesso
Comando provvedera' a comunicare telegraficamente al Comando
dell'Accademia navale l'avvenuta presentazione della domanda,
assicurandone il successivo inoltro alla prima favorevole occasione.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
sempre entro il termine sopraindicato anche tramite le autorita'
diplomatiche o consolari.
2. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza (solo per i concorrenti di sesso maschile);
c) i posti per i quali intenda concorrere (in alternativa, o
quelli di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), o quelli di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), utilizzando
rispettivamente i modelli di domanda di cui ai citati allegati A e B.
Qualora concorra per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a) potra' indicare anche l'ordine di preferita assegnazione
ai cinque Corpi (stato maggiore, genio navale, armi navali,
commissariato militare marittimo e capitanerie di porto),
contrassegnando con numerazione da 1 a 5 le apposite caselle
contenute nel modello di domanda di cui al gia' citato allegato A;
d) il possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto agli obblighi militari;
e) il proprio stato civile;
f) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario dovra' indicare le condanne e le applicazioni
di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un
eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di
imputato.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
dell'Accademia navale qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
i) di non essere stato prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento volontario in altra accademia, istituto di
formazione o ente addestrativo delle Forze armate o delle Forze di
polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita'
fisica;
j) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in
servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio
grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio.
Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito
indicato nella domanda e non tramite il Comando di appartenenza, che
dovra' esserne comunque informato a cura dell'interessato. Qualora
gia' collocato in congedo, le date di inizio e di fine del servizio,
nonche' il grado rivestito all"atto del congedamento.
Se concorrente di sesso maschile, anche:
il distretto militare o la capitaneria di porto di
appartenenza;
se sia stato o meno dichiarato «obiettore di coscienza» ovvero
ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230;
k) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2006/2007.
Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto sara' ammesso
con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne
all'Accademia navale - Ufficio concorsi, a mezzo telegramma,
l'avvenuto conseguimento con il relativo punteggio. Il mancato
conseguimento del titolo di studio determinera' l'esclusione dal
concorso.
Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentarne l"equipollenza a quello prescritto per
la partecipazione al concorso;
l) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso,
sara' cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio o
in congedo), ai sensi della normativa vigente, con conseguente
perdita del grado rivestito;
m) di essere a conoscenza che, qualora risultasse ammesso ai
corsi, dovra' sottoscrivere la ferma di cui al successivo art. 17;
n) la lingua o le lingue straniere nelle quali intende
eventualmente sostenere la prova orale facoltativa, per un massimo di
due, scelte tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;
o) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, del numero telefonico. I cittadini italiani
residenti all'estero dovranno, altresi', indicare nella domanda
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, a mezzo
telegramma, all"Accademia navale - Ufficio concorsi, ogni variazione
del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante
l'espletamento del concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
p) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell'allegato E, che costituisce parte integrante del
presente decreto;
q) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
r) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
3. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
dovranno allegare due fotografie, senza copricapo, formato tessera e
non autenticate, con l'indicazione sul retro di cognome, nome e data
di nascita.
4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra' far vistare la sua
firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore.
5. Il Comando dell'Accademia navale potra' richiedere la
regolarizzazione delle domande che, spedite o presentate nei termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili,
inesatte o non conformi ai modelli di cui ai gia' citati allegati A e
B al presente decreto.
6. La domanda di partecipazione dovra' essere compilata
utilizzando esclusivamente copia dei modelli di cui ai gia' citati
Allegati «A» e «B» al presente decreto.

                               Art. 5.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di preselezione;
b) prova scritta di italiano;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) prova orale di matematica;
f) prova orale facoltativa di lingua straniera;
g) prove di efficienza fisica.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in
corso di validita', rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti -- compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 --
all'atto della formazione delle graduatorie di ammissione alla prima
classe dei corsi normali dell'Accademia navale di cui al successivo
art. 15 del presente decreto (presumibilmente entro la prima decade
di settembre 2007), dovranno essere risultati idonei in tutte le
prove e negli accertamenti previsti nel precedente comma 1.

                               Art. 6.
 
Prova di preselezione
 
1. La prova di preselezione avra' luogo presso il «Comprensorio
della Marina militare di Piano S. Lazzaro, sito in Ancona in via
Della Marina n. 1, presumibilmente nel mese di febbraio 2007, nei
giorni e all'ora che saranno resi noti ai concorrenti con avviso che
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
2 febbraio 2007. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - del 2 febbraio 2007 tale
pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva.
Prima dell'inizio della prova la commissione di cui al successivo
art. 14, comma 1, lettera a) rendera' note ai concorrenti le
modalita' di svolgimento e di valutazione della prova medesima.
2. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione,
dovranno presentarsi per sostenere detta prova nel giorno e nell'ora
indicati nel suddetto avviso, muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, nonche' di copia della
domanda di partecipazione al concorso.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso,
salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della
prova a mezzo fax al comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi
(n. 0586/238222), sara' valutato ai fini dell'eventuale ammissione a
sostenere la prova in sessione diversa da quella per essi prevista,
ricadente comunque tra quelle indicate nell'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale di cui al precedente comma 1.
Il comando dell"Accademia navale - Ufficio concorsi potra'
inoltre autorizzare la presentazione in sessione diversa da quella
indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui al
precedente comma 1 di concorrenti in servizio presso
enti/reparti/scuole militari, motivata da esigenze
organizzative/addestrative dagli stessi rappresentate.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. In base al numero delle risposte esatte fornite dai
concorrenti nella suddetta prova, la commissione formera' due
distinte graduatorie provvisorie, l'una per i concorrenti per i posti
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), l'altra per i
concorrenti per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b). Quanto precede al solo scopo di individuare i concorrenti da
ammettere alle successive prove della procedura concorsuale.
6. Saranno ammessi alla prova scritta di cui al successivo
art. 7, secondo l'ordine delle graduatorie provvisorie di cui al
precedente comma 5:
a) milleduecentottanta concorrenti, per i posti a concorso per
i Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, del
commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto.
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che occupino la medesima
posizione di graduatoria dell'ultimo concorrente ammesso;
b) centotrenta concorrenti, per i posti a concorso per il Corpo
Sanitario militare marittimo. Saranno inoltre ammessi i concorrenti
che occupino la medesima posizione di graduatoria dell'ultimo
concorrente ammesso.
7. I concorrenti di cui al precedente comma 6 riceveranno
apposita comunicazione scritta dell'esito di detta prova a cura del
comando dell'Accademia navale a mezzo lettera raccomandata o
telegramma -- ovvero, per i militari in servizio nella Marina
militare, a mezzo messaggio telegrafico che sara' notificato agli
interessati a cura del Comando di appartenenza e saranno tenuti a
presentarsi il giorno, nell'ora e nel luogo indicati al successivo
art. 7, comma 1.
8. I concorrenti che non saranno rientrati, invece, nei limiti
numerici di cui al precedente comma 6, non riceveranno alcuna
comunicazione scritta dell'esito di detta prova.
9. Tutti i concorrenti, comunque, potranno acquisire informazioni
sull'esito della prova, a partire dal quindicesimo giorno successivo
alla data di conclusione di tutte le sessioni di prova, consultando i
siti web www.difesa.it e www.marina.difesa.it>

                               Art. 7.
 
Prova scritta di italiano
 
1. La prova scritta di italiano avra' luogo il giorno 30 marzo
2007, con inizio non prima delle ore 8,30, presso il Centro ente
fiera di Ancona - largo Fiera della Pesca n. 11, con le modalita'
riportate nell'allegato D, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento di
detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 13 marzo 2007, che avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 13 marzo
2007 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
3. I concorrenti di cui al precedente art. 6, comma 7, sono
tenuti a presentarsi presso la sede di cui al precedente comma 1, il
giorno della prova entro le ore 7,30 dell'orario ufficiale, muniti di
penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore blu o nero e di
valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della
prova saranno senz'altro esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore.
Per quanto concerne le modalita' inerenti allo svolgimento della
prova saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente
avra' conseguito un punteggio non inferiore a 21/30i. Tale punteggio
sara' utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo
art. 15.
5. I concorrenti che avranno superato la prova scritta
riceveranno apposita comunicazione da parte del comando
dell'Accademia navale a mezzo lettera raccomandata o telegramma
ovvero, per i militari in servizio nella Marina militare, a mezzo
messaggio telegrafico che sara' notificato agli interessati a cura
del comando di appartenenza, contenente indicazione del giorno e
dell'ora nei quali dovranno presentarsi presso l'Accademia navale di
Livorno - viale Italia n. 72, per sostenere gli accertamenti
psico-fisici e, le prove attitudinali, la prova orale di matematica,
l'eventuale prova orale facoltativa di lingua straniera e le prove di
efficienza fisica di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11.
6. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta non
riceveranno alcuna comunicazione dell"esito di detta prova. Essi
potranno richiedere informazioni sull"esito della stessa, a partire
dal 60° giorno successivo alla data di svolgimento della prova, al
comando dell"Accademia navale - Ufficio concorsi (tel. 0586/238531).

                               Art. 8.
 
Accertamenti psico-fisici
 
1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova scritta
d'italiano dovranno presentarsi presso l'Accademia navale, con le
modalita' indicate nella lettera o nel telegramma di convocazione,
per essere sottoposti ad accertamenti psico-fisici a cura della
Commissione di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera b).
L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' definita tenendo
conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di non idoneita' al servizio militare approvato con
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e delle direttive della
Direzione generale della Sanita' militare in data 5 dicembre 2005,
citate nelle premesse.
Gli accertamenti psico-fisici saranno volti al riconoscimento del
possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio dei concorrenti,
quali allievi della 1ª classe dei corsi normali dell'Accademia
navale.
I concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso
dei seguenti specifici requisiti fisici:
dati somatici.
statura non inferiore a mt. 1,65 e non superiore a mt. 1,95
se di sesso maschile; non inferiore a mt. 1,61 e non superiore a mt.
1,95 se di sesso femminile;
apparato visivo:
Corpo di stato maggiore: visus corretto 10/10i in ciascun
occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia, 2
diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di
qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovra' comunque
superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2
diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico
normale accertato con tavole di Ishihara;
Corpi del genio navale, delle armi navali, del commissariato
militare marittimo, delle capitanerie di porto, e sanitario militare
marittimo: visus corretto non inferiore a 10/10i in ciascun occhio,
dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che
non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed
ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica
negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o
per l'anisometropia sferica ed astigmatica, purche' siano presenti la
fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato
alle lane.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
apparato uditivo:
la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame
audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere
tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla
frequenza di 4000 Hz ed una perdita uditiva bilaterale con P.P.T.
compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto
dalle predette direttive tecniche della Direzione generale della
Sanita' militare;
dentatura:
la dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara'
consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti,
purche' non associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo
stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un
canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i
terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con
moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della
masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati.
2. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale:
acquisira' la documentazione di cui al successivo art. 12,
comma 1, lettere a) e b), necessaria per la successiva effettuazione
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
(per i concorrenti di sesso femminile) in caso di positivita'
del test di gravidanza non procedera' agli accertamenti psicofisici e
si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma
2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorra il caso del precedente alinea, i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
visita cardiologia con ECG;
visita oculistica;
visita otorinolaringoiatra;
visita odontoiatrica;
visita psichiatrica;
visita ortopedica;
ricerca nelle urine di eventuali cataboliti di oppiacei,
cocaina, cannabinoidi e anfetamine. In caso di positivita', disporra'
sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con
spettrometria di massa).
La commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
3. La commissione provvedera' a definire il profilo sanitario di
ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e
dalle direttive vigenti ed in base alla documentazione sanitaria
prodotta dagli interessati e agli accertamenti psico-fisici
effettuati.
4. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«Idoneo all'ammissione all'Accademia navale», con indicazione
del profilo sanitario di cui al successivo comma 5;
«Non idoneo all'ammissione all'Accademia navale», con
indicazione del motivo.
5. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti in possesso dei
requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e
l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti indicati al
precedente comma 1.
6. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3 nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario stabilito
dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare (fermi restando gli
specifici requisiti prescritti dal presente decreto);
disturbi della parola tali da rendere l'eloquio non chiaramente
e prontamente intellegibile;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi, la presenza di
alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali, gli esiti di intervento per la correzione mono o
bilaterale dei vizi di rifrazione, gli strabismi manifesti anche
alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di
laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina
o di evidenti lesioni corneali;
abuso di alcolici, positivita', accertata anche al test di
conferma di cui al comma 2 del presente articolo, degli accertamenti
diagnostici per assunzione, anche saltuaria od occasionale, di
sostanze stupefacenti, e per utilizzo saltuario od occasionale di
sostanze psicoattive a scopo non terapeutico;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente.
7. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
psico-fisici venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni
acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le
quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione
migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei
requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera'
giudizio, ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il
termine -- che non potra' superare la data prevista per il
completamento della procedura di cui al precedente art. 5, comma 1,
da parte di tutti i concorrenti -- entro il quale sottoporra' detti
concorrenti ai previsti accertamenti sanitari, per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
9. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno, tuttavia,
inviare con lettera raccomandata al Comando dell'Accademia navale
Ufficio concorsi, viale Italia n. 72 - 57100 Livorno,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli
accertamenti psico-fisici effettuati in Accademia navale, specifica
istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio di non idoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate
al Comando dell'Accademia navale a mezzo fax (0586/238222).
10. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dal Comando dell'Accademia navale comunicazione telegrafica di
ammissione con riserva alle prove di cui ai successivi articoli 9, 10
e 11.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il Comando
dell'Accademia navale comunichera' all'interessato che il giudizio di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti psico-fisici
rimane confermato.
11. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente comma 9 -- in caso di accoglimento dell'istanza e di
idoneita' alle prove di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11,
sostenute con riserva -- sara' espresso dalla commissione di cui
all'art. 14, comma 1, lettera c), a seguito di valutazione della
documentazione sanitaria allegata all'istanza di ulteriori
accertamenti ovvero, solo qualora ritenuto necessario, a seguito di
ulteriori accertamenti sanitari. I concorrenti convocati per essere
sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari, qualora per qualsiasi
motivo non si presentino nel luogo, giorno e ora stabiliti saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.
12. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.

                               Art. 9.
 
Accertamenti attitudinali
 
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente art. 8, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a
cura della commissione di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio
individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei
requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza
armata. Tale valutazione -- svolta con le modalita' che saranno
indicate nelle apposite Norme emanate dall'Ufficio generale del
personale della Marina -- si articolera' nelle seguenti aree
d'indagine:
a) Area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
tipo di pensiero prevalente (astratto e concreto), elasticita' del
pensiero, capacita' di attenzione/concentrazione, progettazione,
apprendimento;
b) Area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di
modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di
autostima, capacita' relazionali e prevalenti modalita' di
rapportarsi con gli altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il
ruolo istituzionale;
c) Area della produttivita' e delle competenze gestionali:
livelli di attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione,
tolleranza allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di
gestire le risorse, senso di autoefficacia;
d) Area motivazionale: aspettative professionali, livello di
partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa,
disponibilita' a sviluppare le proprie competenze professionali nello
specifico processo di formazione.
2. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 7, e quelli di cui al
precedente art. 8, comma 9, in caso di accoglimento dell'istanza.
Detti concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine delle
prove attitudinali, non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori
accertamenti sanitari eventualmente disposti di cui al gia' citato
art. 8.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
preposta esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio
di idoneita' o non idoneita'. Il giudizio e' definitivo e verra'
comunicato ai concorrenti seduta stante.

                              Art. 10.
 
Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua
straniera
 
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
ed attitudinali saranno ammessi alla prova orale di matematica.
Inoltre, saranno ammessi con riserva a sostenere detta prova i
concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 7, e quelli di cui al
precedente art. 8, comma 9, in caso di accoglimento dell'istanza,
qualora giudicati idonei al termine degli accertamenti attitudinali.
La convocazione a detta prova e alle successive di cui al precedente
art. 5, sara' data a mezzo lettera raccomandata o telegramma
dall'Accademia navale.
2. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui
al programma riportato nel gia' citato allegato D al presente
decreto.
Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 21/30i, utile ai fini della formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 15.
3. I concorrenti idonei nella prova orale di matematica,
semprechee' lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al
concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera
(non piu' di due scelte fra inglese, francese, spagnolo e tedesco).
Le modalita' di svolgimento della suddetta prova, che avra' luogo
contestualmente alla prova orale di matematica, sono indicate nel
gia' citato allegato D al presente decreto.
I concorrenti che non intendessero piu' sostenere detta prova
dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso
saranno esonerati dal sostenerla.
4. Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua
straniera sara' assegnato un punteggio, in relazione al voto
conseguito per ciascuna delle lingue prescelte. Tale punteggio, che
concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui al successivo
art. 15, sara' cosi' determinato:
a) fino a 20/30i: 0 punti;
b) 21/30: 0,05 punti;
c) 22/30: 0,10 punti;
d) 23/30; 0,15 punti;
e) 24/30: 0,20 punti;
f) 25/30: 0,25 punti;
g) 26/30: 0,30 punti;
h) 27/30: 0,35 punti;
i) 28/30: 0,40 punti;
j) 29/30: 0,45 punti;
k) 30/30: 0,50 punti.

                              Art. 11.
 
Prove di efficienza fisica
 
1. I concorrenti risultati idonei alla prova orale di matematica
saranno ammessi alle prove di efficienza fisica.
2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno presso
l'Accademia navale, contestualmente alla prova orale facoltativa di
lingua straniera.
3. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, idonee scarpette ginniche,
costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma
o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
4. Le prove di efficienza fisica, consisteranno nell'esecuzione
obbligatoria dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di
ciascuno indicate:
nuoto 25 mt (qualunque stile, tempo limite 30 secondi);
salto in alto (110 centimetri, massimo tre tentativi);
piegamenti sulle braccia (minimo 12 piegamenti, tempo limite 2
minuti senza interruzioni);
corsa piana di metri 1.000 (tempo massimo 4 minuti e 30
secondi);
Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
5. Il medesimo allegato I contiene disposizioni circa le
modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno
tenere i concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione
fisica, di esiti di precedente infortunio o di infortunio che si
verifichi durante l'effettuazione degli esercizi.
6. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
verifichera' la validita' delle certificazioni prodotte dai
concorrenti all'atto della presentazione in Accademia navale;
sottoporra' i concorrenti agli esercizi previsti, dopo averli
resi edotti delle modalita' di esecuzione degli stessi, secondo
quanto previsto nei commi precedenti;
autorizzera', nei casi e con le modalita' previste dal gia'
citato allegato I, il differimento della data di effettuazione di
tutti o parte degli esercizi, comunicandolo immediatamente
all'Accademia navale - Ufficio concorsi;
redigera' il verbale delle prove di efficienza fisica,
attribuendo a ciascun concorrente il punteggio complessivo calcolato
quale somma del punteggio conseguito in ciascun esercizio indicato
nel gia' citato allegato I. Tale punteggio complessivo sara'
comunicato al termine delle prove di efficienza fisica ai concorrenti
e concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui al successivo
art. 15.
7. Saranno considerati idonei i concorrenti che abbiano
conseguito nelle prove di efficienza fisica un punteggio complessivo
superiore o uguale ad uno.
8. I concorrenti che abbiano conseguito nelle prove di efficienza
fisica un punteggio complessivo inferiore ad uno -- anche nei casi
previsti e disciplinati dal piu' volte citato allegato I -- saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
9. Il giudizio espresso dalla commissione per le prove di
efficienza fisica e' definitivo.

                              Art. 12.
 
Documenti
 
1. I concorrenti convocati per sostenere gli accertamenti e le
prove di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10 e 11 dovranno, all'atto
della presentazione in Accademia navale:
a) consegnare i seguenti documenti:
certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera, in corso di validita' rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico sportiva Italiana ovvero a
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente
al 1° novembre 2006 ovvero dovra' essere valido almeno fino al
31 ottobre 2007. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere gli
accertamenti e le prove;
libretto sanitario emesso dalla A.S.L. di appartenenza;
esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo
referto in originale, effettuato in data non anteriore ai sei mesi
precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private convenzionate col S.S.N. In quest'ultimo caso
dovra' essere prodotta anche attestazione in originale della
struttura sanitaria comprovante il convenzionamento con il Servizio
Sanitario Nazionale.
Sara' altresi' ritenuta valida in alternativa, copia autenticata
del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare. La mancata presentazione di tutto
quanto indicato al presente alinea determinera' la non ammissione
agli accertamenti psicofisici;
referto originale degli esami di cui al sottostante elenco,
effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con S.S.N. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta
anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante
il convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale:
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
emocromo completo;
VES;
glicemia;
azotemia;
creatininemia;
trigliceridi;
colesterolo;
bilirubinemia totale e frazionata;
gammaGT;
transaminasemia (GOT e GPT);
markers dell'epatite B e C;
G6PDH (metodo quantitativo).
Sara' altresi' ritenuta valida in alternativa, copia autenticata
del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare. La mancata presentazione di tutto
quanto indicato al presente alinea determinera' la non ammissione
agli accertamenti psicofisici.
Il personale di sesso femminile dovra' presentare, inoltre:
ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita,
in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo
caso dovra' essere prodotta anche attestazione in originale della
struttura sanitaria comprovante il convenzionamento con il Servizio
Sanitario Nazionale.
Sara' altresi' ritenuta valida in alternativa, copia autenticata
del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare.
referto originale di test di gravidanza eseguito, in data non
anteriore a cinque giorni precedenti la visita, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate col
S.S.N. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche attestazione
in originale della struttura sanitaria comprovante il
convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale;
b) consegnare l'atto di assenso in carta semplice, conforme
all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi,
dal tutore, qualora ancora minorenni all'atto della presentazione. La
mancata presentazione di detto documento determinera' la non
ammissione del minorenne a sostenere gli accertamenti e le prove
previste;
c) rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico previsto dal precedente
art. 8, comma 2, secondo quanto riportato nell'allegato F, che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' ulteriore
dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale che, ai
sensi della normativa vigente, sara' loro praticato all'atto
dell'ammissione alla frequenza della 1ª classe e periodicamente, ad
intervalli programmati, per conservare lo stato di immunizzazione,
secondo quanto indicato nel medesimo allegato F al presente decreto;
d) sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, secondo il modello in allegato H, che costituisce parte
integrante del presente decreto, concernente il possesso del titolo
di studio prescritto per la partecipazione al concorso.
I concorrenti provenienti dalla Scuola navale militare «Francesco
Morosini» dovranno in particolare dichiarare di aver frequentato il
corso di studi e di aver conseguito il titolo prescritto presso detta
Scuola al termine dell'anno scolastico 2006/2007.
I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore.
2. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso -- entro
trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi normali -- dovranno
produrre il certificato anamnestico, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, delle vaccinazioni effettuate.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3, il Comando dell'Accademia navale provvedera' a richiedere
alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive dal concorrente risultato vincitore del
concorso medesimo.
Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui sopra emerga
la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio dal Comando dell'Accademia navale.
Per i concorrenti che abbiano beneficiato dell'elevazione del
limite massimo di eta' per il servizio militare prestato previsto dal
precedente art. 3, comma 1, lettera a), l'estratto matricolare ovvero
la dichiarazione del reparto/ente di appartenenza dal quale risulti
la durata del servizio militare prestato, nonche' il nulla osta per
l'arruolamento nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, per gli
iscritti nelle liste della leva di terra e per coloro che siano in
servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato
verranno acquisiti d'ufficio.
4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
allievi sono tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del
Comando dell'Accademia navale, dovranno:
sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante la non iscrizione per l'anno
accademico 2007/2008 presso alcuna Universita'.
I concorrenti che siano ancora minorenni, all'atto della
richiesta da parte dell'Accademia navale, dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore.

                              Art. 13.
 
Spese di viaggio - Licenza straordinaria per esami
 
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi degli accertamenti e
delle prove previste per lo svolgimento del concorso di cui al
precedente art. 5 del presente decreto sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti dovranno essere provvisti del denaro occorrente
per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi
intervento della Marina militare per i giovani che risultassero
sprovvisti di mezzi per il viaggio.
3. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni,
nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 5 del
presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento
della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il
rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova
orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a
dieci giorni, per la prova scritta. Qualora il concorrente non
sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua
volonta' la licenza straordinaria sara' commutata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 14.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti saranno nominate:
a) la commissione per la prova di preselezione;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
e) la commissione esaminatrice per la prova scritta di
italiano, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie
finali;
f) la commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La commissione per la prova di preselezione di cui al
precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni,
presidente;
due ufficiali superiori della Marina militare, di cui uno
perito selettore tecnico abilitato alla somministrazione del test di
preselezione, membri.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1 lettera c), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione
per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3.
5. La commissione per le prove attitudinali, di cui al precedente
comma 1, lettera d), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
due ufficiali specialisti della Marina, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori.
6. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera e), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni,
presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Fregata in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri;
due o piu' docenti o esperti per la prova scritta di italiano,
membri aggiunti;
due o piu' docenti o esperti per la prova orale di matematica,
membri aggiunti;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale della Marina di grado non inferiore a Sottotenente
di Vascello, ovvero un dipendente civile della Amministrazione della
difesa, appartenente all'area funzionale C, segretario senza diritto
al voto.
I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per
le quali sono aggregati.
La commissione esaminatrice potra' essere suddivisa in
sottocommissioni nei casi e con le modalita' previsti dall'art. 6 del
decreto ministeriale 30 marzo 1999, citato nelle premesse.
7. La commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica, di cui al precedente comma 1, lettera f), sara' composta da:
un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Capitano di fregata, presidente;
due ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a
Sottotenente di Vascello, membri, dei quali il meno anziano
assolvera' anche le funzioni di segretario.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
del supporto di personale dell'Accademia navale, esperto di settore e
di un ufficiale medico.

                              Art. 15.
 
Graduatoria finale di ammissione ai corsi e assegnazione ai Corpi
 
1. I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove ed
accertamenti di cui al precedente art. 5, comma 1, saranno iscritti,
a cura della commissione di cui al precedente art. 14, comma 1,
lettera e), in due distinte graduatorie generali di merito, una per i
posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), una per i
posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b).
2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio
risultante dalla media dei punti riportati nella prova scritta di
italiano e nella prova orale di matematica, alla quale andra'
aggiunto il punteggio riportato nelle prove di efficienza fisica di
cui all'art. 11 del presente decreto e l'eventuale punteggio
incrementale assegnato per la prova facoltativa di lingua straniera,
calcolato secondo quanto previsto dal precedente art. 10, comma 4.
3. Nel formare ciascuna graduatoria la commissione terra' conto
della riserva di posti prevista dall'art. 2, comma 1, del presente
decreto. Qualora i predetti posti riservati non dovessero essere
ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di riservatari
idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 2 del
medesimo art. 2.
4. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6 e 7, dalla
legge 24 dicembre 1986, n. 958.
5. Le graduatorie degli idonei saranno approvate con decreto
interdirigenziale.
Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' pubblicato nel
Giornale Ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Il medesimo sara' inoltre pubblicato, a puro titolo
informativo, nei siti web «www.difesa.it» e « www.marina.difesa.it».
6. La commissione medesima, sulla base della graduatoria di cui
al precedente comma 1 per i posti di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), procedera' all'assegnazione provvisoria degli
idonei ai Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi
navali, del commissariato militare marittimo e delle capitanerie di
porto fino alla copertura dei posti messi a concorso, tenendo conto
dei requisiti di idoneita' fisica, delle indicazioni attitudinali e
delle preferenze espresse dai concorrenti, ove compatibili con le
prioritarie esigenze di Forza armata, al fine di garantire l'omogenea
distribuzione degli idonei nei vari Corpi.
7. Saranno ammessi alla frequenza della 1ª classe dei corsi
normali -- sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi
di cui all'art. 1, comma 8, del presente decreto -- i primi
centoventotto concorrenti idonei che saranno assegnati
provvisoriamente ai Corpi secondo i criteri di cui al precedente
comma 6 ed i primi tredici concorrenti idonei che saranno assegnati
al Corpo sanitario militare marittimo inclusi nella relativa
graduatoria di merito di cui al precedente comma 1. I vincitori del
concorso saranno convocati a cura del Comando dell'Accademia navale.
Per i vincitori gia' alle armi, poiche' gia' soggetti ad una ferma
liberamente contratta, l'ammissione al corso e' subordinata alla
concessione del nulla osta da parte della Direzione generale per il
Personale militare che, allo scopo, chiedera' il prescritto parere
della Forza armata di appartenenza. Detto nulla osta sara' acquisito
d'ufficio dal Comando dell'Accademia navale.
Coloro che non dovessero presentarsi nella data indicata nella
comunicazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, non ammessi
al corso. Il Comando dell'Accademia navale potra', tuttavia,
autorizzare il differimento della data di presentazione fino ad un
massimo di cinque giorni qualora la mancata presentazione sia dovuta
a causa di forza maggiore. A tal fine gli interessati dovranno
inviare, entro il giorno di prevista presentazione, al Comando
dell'Accademia navale - Ufficio concorsi a mezzo telegramma o fax
(n. 0586/238222) documentazione probatoria del motivo della mancata
presentazione.
8. A seguito delle eventuali rinunce di concorrenti che si
verificassero entro il ventunesimo giorno dalla data di inizio dei
corsi, il Comando dell'Accademia navale provvedera' al ripianamento
delle vacanze. Allo spirare del termine predetto la commissione di
cui al precedente art. 14, comma 1, lettera e), formera' le
graduatorie definitive di ammissione ai corsi e, per i posti di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a), provvedera' altresi'
all'assegnazione definitiva ai Corpi, con i criteri indicati al
precedente comma 6. L'assegnazione definitiva ai Corpi potra'
comportare anche modificazioni della precedente assegnazione
provvisoria.
9. Le graduatorie definitive degli ammessi e la loro parimenti
definitiva assegnazione ai Corpi saranno approvate con decreto
interdirigenziale.
Detto decreto sara' pubblicato nel Foglio d'Ordini della Marina.
Il medesimo sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nei
siti web «www.difesa.it» e «www.marina.difesa.it».

                              Art. 16.
 
Esclusioni
 
1. La Direzione generale per il personale militare, puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente ritenuto non in possesso dei requisiti
prescritti per essere ammesso all'Accademia navale, nonche' escludere
il medesimo dalla frequenza del corso normale, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato durante il corso stesso.

                              Art. 17.
 
Vincoli di servizio
 
1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione alla
frequenza della 1ª classe dei corsi normali dell'Accademia navale,
dovranno contrarre una ferma volontaria di tre anni ed assoggettarsi
alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa. Coloro
che non sottoscriveranno tale obbligo di ferma saranno considerati
rinunciatari all'ammissione.
2. I concorrenti vincitori, all'atto dell'ammissione ai corsi,
qualunque sia la loro provenienza, sono tenuti a sottoscrivere una
dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti sull'obbligo di
rimanere in servizio per un periodo di dieci oppure undici anni che,
ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, dovranno assumere all'atto dell'ammissione al terzo anno di
corso.
Gli allievi ammessi a ripetere un anno di corso hanno l'obbligo
di contrarre una ferma di anni uno in aggiunta a quella prevista dal
precedente comma 1.
3. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' alle armi
e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di
appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura
della Direzione generale per il personale militare ai sensi:
dell'art. 70, della legge 10 aprile 1954, n. 113, se ufficiali;
dell'art. 60, della legge 31 luglio 1954, n. 599, se
sottufficiali;
dell'art. 30, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
se volontari in servizio permanente;
dell'art. 39, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, se volontari in ferma/rafferma.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso
in qualita' di allievi ufficiali ai corsi normali dell'Accademia
navale.
Allo scopo, l'Accademia navale, al termine della terza settimana
di corso, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione generale
per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti
gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso.
Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai
volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a
guardiamarina in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado,
reinseriti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in
Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado.
Gli allievi provenienti dai volontari in ferma/rafferma in
servizio, qualora non conseguano la predetta nomina, saranno
reintegrati nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti
ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi
di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in
qualita' di allievo.
Gli ammessi all'Accademia navale potranno essere dimessi:
a) a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore se
minorenni);
b) d'autorita' per motivi disciplinari, di salute, per
insufficiente attitudine militare e negli altri casi previsti dalla
normativa vigente.

                              Art. 18.
 
Disposizioni amministrative
 
1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai
sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, sono a carico
dell'Amministrazione della difesa.
2. Agli allievi provenienti dai ruoli degli ufficiali ausiliari,
dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa, qualora gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, compete un assegno personale pari
alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di
disposizioni normative a carattere generale.
3. Agli allievi non provenienti dalle categorie di personale di
cui al precedente comma 2 sono corrisposte le competenze mensili
nella misura e secondo le modalita' previste dalle vigenti
disposizioni.
4. Sono a carico dell'Amministrazione le spese concernenti il
mantenimento degli allievi e l'acquisto dei libri di testo, sinossi
ed oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione.
5. Sono a carico degli allievi le spese di carattere
straordinario riferite all'acquisto di strumenti scientifici e degli
oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dagli allievi
medesimi e al pagamento per danneggiamento o perdita di materiale e
al rinnovamento di capi di corredo divenuti inservibili per loro
incuria.
6. All'atto dell'ammissione in Accademia gli allievi maggiorenni
o un genitore/tutore degli allievi minorenni dovranno rilasciare una
dichiarazione secondo il modello riportato in allegato G con la quale
si obbligano al pagamento delle spese straordinarie e, in generale,
di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso
l'Amministrazione militare.
Incorre nel rinvio dall'Istituto l'allievo che lasci passare due
mesi dalla scadenza dei versamenti richiesti dall'Accademia navale
senza effettuarli.
Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia stessa puo'
promuovere per il recupero dei suoi crediti.
7. Gli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente
di far parte dell'Accademia dovranno:
soddisfare gli obblighi assunti verso l'Amministrazione,
liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;
restituire i libri, gli strumenti e le pubblicazioni ricevute
dall'Accademia navale, nonche' tutti gli effetti di corredo stabiliti
dal Comando dell'Istituto (il materiale non restituito verra'
addebitato al prezzo delle tariffe in vigore);
restituire gli strumenti di studio e di lavoro ed ogni altro
effetto prelevato a pagamento, qualora il relativo acquisto non sia
stato gia' saldato.

                              Art. 19.
 
Nomina ad Aspirante guardiamarina e a Guardiamarina
 
1. Al termine del secondo anno del corso normale gli allievi
idonei conseguiranno la qualifica di «Aspirante guardiamarina» e,
superato il terzo anno, saranno nominati Guardiamarina in servizio
permanente con decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di
acquisizione della qualifica di «Aspirante guardiamarina».

                              Art. 20.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 11, primo comma, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Comando dell'Accademia navale, per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Comandante dell'Accademia navale.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2006
 
Generale di Corpo d'Armata
Panunzi
Ammiraglio ispettore capo
Dassatti

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