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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette tenenti
in servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di
finanza.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.67 del 1/9/2009
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:9E005728
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:1/10/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
 
Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, recante
«Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n.
221, e successive modificazioni, recante «Approvazione del
regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre
1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni
stesse»;
Visto l'art. 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113, recante «Stato
giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica»;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, recante «Stato giuridico
dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»,
estesa, con varianti, alla Guardia di finanza con legge 17 aprile
1957, n. 260;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n. 237, recante «Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito,
nella Marina e nell'Aeronautica;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme sul servizio di leva»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme sul servizio militare
di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante «Nuove norme in
materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza», e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza», nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo
per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante
«Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art. 4,
recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo
A)
»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, recante «Attuazione
dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,
riguardante l'individuazione dei titoli di studio per la
partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della Guardia di
finanza»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2005, recante
«Definizione della classe del corso di laurea magistrale in
giurisprudenza»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello
Stato - Ufficio Centrale del Bilancio - presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286,
concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo,;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto
2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Vista la nota n. 42306 del 22 luglio 2009, con la quale il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria
Generale dello Stato - Ufficio Centrale di Bilancio ha inviato l'atto
di asseverazione del numero di cessazioni dal servizio avvenute nel
Corpo nell'anno 2008, individuando in 153 le unita' da assumere per
il 2009, ai sensi del citato decreto-legge n. 112/2008;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso;
 
Determina:
 

Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto per l'anno 2009 un pubblico concorso, per titoli ed
esami, per reclutamento di 7 tenenti in servizio permanente effettivo
della Guardia di finanza del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
I posti disponibili sono ripartiti tra le seguenti specialita':
a) amministrazione: tre posti;
b) infrastrutture: due posti;
c) sanita': due posti.
E' possibile concorrere per una sola specialita'.
2. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
d) accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali in
servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo;
e) una prova orale;
f) una prova facoltativa di una lingua straniera;
g) valutazione dei titoli di merito;
h) una visita medica di incorporamento.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria unica di
merito del concorso sono nominati tenenti del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo, iscritti in ruolo nell'ordine della
graduatoria stessa e avviati alla frequenza di un corso di formazione
della durata non inferiore a sei mesi.
4. Qualora taluno dei posti non possa essere ricoperto per
mancanza di candidati idonei in una o piu' specialita', le unita'
disponibili potranno essere compensate, secondo le esigenze
dell'Amministrazione, tra le altre specialita' a concorso.

                               Art. 2.
 
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
 
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al Corpo che:
1) alla data del 1° gennaio 2009, abbiano compiuto il
trentatreesimo anno di eta' e non abbiano superato il
quarantaduesimo, cioe', siano nati nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 1967 ed il 1° gennaio 1976, estremi inclusi;
2) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero
vi abbiano rinunciato, se in servizio permanente;
3) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari, da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle
Forze di polizia dello Stato;
4) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
5) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non
inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente.
I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) devono essere
posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del
corso, pena l'esclusione dal concorso;
b) i cittadini italiani che:
1) alla data del 1° gennaio 2009, non abbiano superato il
trentaduesimo anno di eta', cioe' siano nati entro il 1° gennaio
1977, estremo incluso;
2) siano in possesso dei diritti civili e politici;
3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia;
4) non siano ammessi a prestare il servizio civile nazionale
quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale
status, ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio
1998, n. 230;
5) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
6) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
8) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati
riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) devono
essere posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del
corso, pena l'esclusione dal concorso.
2. Tutti i candidati, alla data di scadenza del termine ultimo per
la presentazione della domanda, devono essere:
a) in possesso di un diploma di laurea ovvero di laurea
specialistica o di laurea magistrale o titolo equipollente (con
esclusione, quindi, delle lauree c.d. «triennali» o «di I livello»),
richiesto per la specialita' per la quale si concorre, tra quelli
indicati in allegato 1.
Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero,
sempreche' riconosciuti dal Ministero dell'universita' e della
ricerca equipollenti ad uno di quelli prescritti per la
partecipazione al presente concorso. Allo scopo, alla domanda di
partecipazione deve essere allegata la relativa attestazione di
equipollenza ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) se concorrenti per le specialita' «sanita'», iscritti all'albo
dei medici-chirurghi.
3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
2. Per i residenti in Valle d'Aosta, la domanda deve essere
presentata, entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
3. I militari alle armi e gli appartenenti al Corpo devono
presentare la domanda, entro il termine e con le modalita' di cui ai
commi 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza.
4. I cittadini italiani residenti all'estero devono inviare la
domanda di partecipazione direttamente al Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34 -
00181 Roma/Appio.
5. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito
modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2)
e disponibile presso tutti i Reparti del Corpo nonche' sul sito
internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
6. Le domande di partecipazione al concorso si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
7. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini indicati, non pervengono entro sessanta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. Nelle
more, i candidati sono ammessi con riserva alla procedura
concorsuale.
8. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dall'art. 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine
perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare
il predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
9. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente
archiviate.
10. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Comandante Interregionale della Guardia di
finanza dal quale dipende il Reparto che ha disposto l'archiviazione
ovvero al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della
Guardia di finanza, qualora l'archiviazione e' stata disposta dal
Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 4.
 
Elementi da indicare nella domanda
 
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) la specialita' per la quale intende concorrere (una sola);
b) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita
(i militari alle armi devono indicare anche il grado rivestito
nonche' il reparto cui sono in forza);
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero non
aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a misure
di prevenzione;
g) il possesso del diploma di laurea ovvero della laurea
specialistica o della laurea magistrale o titolo equipollente
(indicare il titolo di studio prescritto per la partecipazione alla
specialita' cui intende partecipare), l'Universita' presso cui e'
stato conseguito, con il relativo indirizzo, la durata legale del
corso di laurea seguito, la data di conseguimento e il voto;
h) di essere iscritto, se concorrente per la specialita' sanita',
all'albo di cui all'art. 2, comma 2, lettera b);
i) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari
del Corpo devono obbligatoriamente indicare la matricola
meccanografica, il grado e il reparto cui sono in forza);
l) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
m) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento
ovvero avervi rinunciato, se militare in servizio permanente;
n) i titoli di merito di cui all'art. 20 posseduti. A tal
riguardo:
1) le pubblicazioni tecnico-scientifiche devono necessariamente
essere allegate alla domanda di partecipazione;
2) la certificazione comprovante il possesso degli altri titoli
di merito deve essere presentata o fatta pervenire con le modalita' e
la tempistica indicate all'art. 6;
3) per l'attivita' professionale di cui all'art. 20, comma 2,
lettera b), deve essere precisata la tipologia di impiego svolto;
o) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunziato a
tale status, ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio
1998, n. 230;
p) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
q) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, ove possibile,
di un recapito telefonico;
r) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
s) i titoli preferenziali di cui all'art. 21, comma 4,
eventualmente posseduti. La certificazione comprovante il possesso di
tali titoli deve essere presentata o fatta pervenire con le modalita'
e la tempistica indicate all'art. 6;
t) di essere disposto, al termine del corso di formazione, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, puo'
richiedere di essere sottoposto anche alla prova facoltativa di
conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, inglese,
spagnolo e tedesco.
3. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di
essere a conoscenza che la prova preliminare si svolgera' secondo le
modalita' stabilite all'art. 11.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
5. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente
e nel modo piu' celere al Comando Provinciale della Guardia di
finanza competente (ovvero al locale Comando Regionale della Guardia
di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero, i
quali non assumono alcuna responsabilita' circa possibili disguidi
derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di
recapito o da cause di forza maggiore. Gli stessi Reparti, inoltre,
non assumono alcuna responsabilita' in caso di ritardata ricezione,
da parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi
postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve,
infine, essere tempestivamente comunicata agli stessi Reparti ogni
variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione
del candidato ai fini del servizio militare.

                               Art. 5.
 
Istruttoria della domanda
 
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al
corso di formazione.

                               Art. 6.
 
Documentazione
 
1. Nei confronti dei candidati idonei alla prova scritta di cui
all'art. 12, il Comando Provinciale della Guardia di finanza
competente (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di
finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero,
provvedono a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e,
per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia
integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale.
2. I candidati idonei alla prova scritta devono presentare o far
pervenire, direttamente ai Reparti indicati al precedente comma,
entro dieci giorni dalla data di comunicazione della convocazione
stessa:
a) i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su carta
semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i
titoli preferenziali di cui all'art. 21, comma 4;
b) la documentazione probatoria attestante il possesso dei titoli
di merito di cui all'art. 20 indicati nella domanda di
partecipazione. In alternativa, e' possibile produrre una o piu'
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria unica di
merito di cui all'art. 21 devono presentare o far pervenire ai
Reparti di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro trenta giorni
dalla data di ammissione al corso di formazione:
a) in conformita' all'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, copia autentica del certificato
attestante:
1) il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 4,
comma 1, lettera g);
2) l'iscrizione all'ordine professionale, se concorrente per la
specialita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera c);
b) se di sesso maschile, il foglio di congedo illimitato
provvisorio;
c) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di
congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
d) domanda diretta al Ministero della difesa con cui il
candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento,
ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di
completamento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione
all'Accademia della Guardia di finanza di cui all'art. 22 in qualita'
di ufficiale allievo.
4. Il documento di cui al comma 3, lettera c), deve avere data
posteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
5. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
6. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro cinque giorni dal momento della restituzione.
7. Il Comando Provinciale della Guardia di finanza competente
(ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i
residenti in Valle d'Aosta) trasmette al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza i suddetti documenti nonche' la domanda di
partecipazione al concorso, secondo le modalita' e la tempistica
comunicate dallo stesso Centro di Reclutamento.
8. I candidati in servizio nella Guardia di finanza, nelle Forze
armate, nelle altre Forze di polizia e nella pubblica amministrazione
devono produrre soltanto la documentazione di cui al comma 3, lettera
a).

                               Art. 7.
 
Commissione giudicatrice
 
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita
da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici,
membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della
precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con
anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da
quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
2. Per l'effettuazione della prova scritta, della prova orale e la
valutazione dei titoli, la sottocommissione di cui al comma 1,
lettera a), e' integrata, per ogni specialita' a concorso, da:
a) un ufficiale della Guardia di finanza appartenente alla
medesima specialita' del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
b) un esperto in una o piu' materie oggetto delle prove scritta e
orale.
3. Per l'effettuazione della prova facoltativa di lingua
straniera, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), e'
integrata da ufficiali della Guardia di finanza qualificati
conoscitori della lingua stessa.
4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), puo' avvalersi,
altresi', ai fini dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale,
dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori,
avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal
Centro di Reclutamento.

                               Art. 8.
 
Adempimenti delle sottocommissioni
 
1. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b),
c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.

                               Art. 9.
 

Esclusione dal concorso
 
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                              Art. 10.
 
Documento di identificazione
 
1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia
recente.

                              Art. 11.
 
Calendario e modalita' di svolgimento della prova preliminare
 
1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche della lingua italiana, presso la Legione Allievi della
Guardia di finanza, viale Europa, n. 97, di Bari (Palese), secondo il
seguente calendario:
a) 8 ottobre 2009, ore 09,00: per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da «A» a «L»;
b) 8 ottobre 2009, ore 15,00: per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da «M» a «Z».
2. Il calendario di cui al comma 1 ha valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti dei candidati.
3. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna biro ad inchiostro nero.
4. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali
apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere
obbligatoriamente spenti.
5. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai
candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
6. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati, sara':
a) disponibile, sul sito internet www.gdf.it, una mappa
dell'itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla
stazione ferroviaria di Bari Centrale e dalla fermata «Tesoro» della
metropolitana «Bari Centrale - Ospedale San Paolo» alla sede di esame
e ritorno.
7. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
8. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo chiesto
ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'art. 19, non si
presentano nell'ora stabilita.
9. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
10. Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
delle prove dei candidati.
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all'art. 12, i candidati classificatisi nei
primi:
a) 60 posti per la specialita' amministrazione;
b) 40 posti per la specialita' infrastrutture;
c) 40 posti per la specialita' sanita'.
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito dei
predetti posti, all'ultima posizione utile.
12. La sottocommissione assegna, per la prova preliminare, un
punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un
punteggio compreso tra 18 e 30 consegue, nel punteggio della
graduatoria unica di merito di cui all'art. 21, le seguenti
maggiorazioni:
a) 0,05 per il punteggio di 18;
b) 0,10 per il punteggio di 19;
c) 0,15 per il punteggio di 20;
d) 0,20 per il punteggio di 21;
e) 0,25 per il punteggio di 22;
f) 0,30 per il punteggio di 23;
g) 0,35 per il punteggio di 24;
h) 0,40 per il punteggio di 25;
i) 0,45 per il punteggio di 26;
l) 0,50 per il punteggio di 27;
m) 0,55 per il punteggio di 28;
n) 0,60 per il punteggio di 29;
o) 0,65 per il punteggio di 30.
13. Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per la prova
scritta, entro il 20 ottobre 2009, devono considerarsi esclusi dal
concorso.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista, o
dalla data in cui la stessa esclusione si intende definita, ai sensi
dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 12.
 
Modalita' e data di svolgimento della prova scritta
 
1. La prova scritta, della durata di sei ore, consistente nello
svolgimento di un tema di cultura tecnico-professionale su argomenti
tratti dai programmi riportati nell'allegato 3 alla presente
determinazione, suddiviso per le specialita' a concorso, ha luogo
presso la Legione Allievi della Guardia di finanza, viale Europa, n.
97, di Bari (Palese), il giorno 22 ottobre 2009, alle ore 09,00.
2. Quanto stabilito al precedente comma ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.

                              Art. 13.
 

Prescrizioni da osservare per la prova scritta
 
1. Alla sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera
a), e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di
cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

                              Art. 14.
 
Revisione della prova scritta
 
1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla
sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a), integrata
a norma del comma 2 dello stesso art. 7.
2. La sottocommissione assegna ad ogni tema un punto di merito da
zero a trenta.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto.
5. I candidati che riportano l'idoneita' nella prova scritta
ricevono comunicazione del voto conseguito e, nel contempo, sono
convocati per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui
all'art. 15.
6. Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per
l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica entro
il 13 novembre 2009 debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal
concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 15.
 
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
 
1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b),
mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, in Roma.
2. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all'art.
16, commi 7, 12 e 13. La richiesta di ammissione alla visita medica
di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di
non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente sono
ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del 15°
giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita
medica preliminare.
5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per la visita medica preliminare.
6. I candidati, che conseguono l'idoneita' fisica alla visita
medica preliminare ovvero alla visita medica di revisione, sono
convocati per le successive fasi concorsuali.
7. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o
di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
8. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
9. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 16.
 
Requisiti psico-fisici
 
1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a sessanta giorni, rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il
Servizio Sanitario Nazionale:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) certificazione recante l'esito del dosaggio delle IgE totali.
La positivita' agli accertamenti di cui alle lettere a) e b)
comporta l'esclusione dal concorso.
La positivita' all'accertamento di cui alla lettera c) comporta la
sottoposizione agli ulteriori esami strumentali e di laboratorio di
cui al comma 16.
3. In sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica, i
candidati devono, altresi', produrre un certificato (fac-simile in
allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
a) lo stato di buona salute;
b) la presenza/assenza di deficit di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui ai commi 2,
lettere a) e b), e 3 comporta l'ammissione con riserva del candidato
alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non
presentati secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro
di Reclutamento.
5. La mancata presentazione, in sede di visita medica preliminare,
del certificato relativo all'esito del dosaggio delle IgE totali, di
cui al comma 2, lettera c), comporta l'esclusione dal concorso.
6. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
7. I candidati, all'atto della visita medica, devono, comunque,
avere:
a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne;
c) acutezza visiva:
1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
2) campo visivo e motilita' oculare normale;
d) visione binoculare;
e) senso cromatico normale alle matassine colorate.
8. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
9. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati e'
effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
10. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
11. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti
parametri:
a) monolaterale: 35 dB;
b) bilaterale: P.P.T. 20%.
12. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
13. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
14. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
15. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) radiografia del torace;
b) dell'urina ed ematochimici;
c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
d) test psico-clinici.
16. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
17. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli accertamenti di cui ai commi 7, 12 e 13, sono immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
18. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
19. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
20. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo
stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 23
novembre 2009.

                              Art. 17.
 
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
 
1. I candidati che conseguono l'idoneita' agli accertamenti
psico-fisici sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale.
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare
il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo
ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera d), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi
per la valutazione degli stessi.
5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale sono
ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi
dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 18.
 
Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera.
 
1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello
stesso art. 7, ha una durata massima di 45 minuti per ciascun
concorrente e verte sui programmi delle materie riportate in allegato
3.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.
3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di
merito da zero a trenta.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei
medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano la votazione
minima di diciotto.
6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto sono
dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nella prova orale, e'
sottoposto alla prova facoltativa di una lingua straniera, con le
modalita' indicate in allegato 5.
9. Il giudizio sulla prova di cui al comma 8 e' espresso dalla
sottocommissione esaminatrice di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
integrata a norma del comma 3 dello stesso articolo, con le modalita'
indicate al comma 4 del presente articolo.
10. La sottocommissione assegna, per la prova facoltativa, un
punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto
compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della
graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;
b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;
c) 0,75 per i voti superiori a 26.
11. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato nella prova orale ed, eventualmente, nella
prova facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un
membro della sottocommissione, e' affisso, nel medesimo giorno,
all'albo della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque,
notificato ad ogni candidato.
12. Prima dell'effettuazione della prova orale e della prova
facoltativa di lingua, la competente sottocommissione fissa in
apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle
stesse.

                              Art. 19.
 
Mancata presentazione e differimento del candidato
 
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta per:
a) sostenere la prova preliminare, l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e la prova
orale, previste dagli articoli 11, 15, 17, e 18, e' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i
tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i
presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere
a), b), c) e d), hanno facolta', su istanza motivata, di anticipare o
posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del
calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi,
Sezione AA.UU., via della Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181
Roma/Appio, deve essere anticipata, via fax, al numero 06/24290622
oppure al numero 06/24290676;
b) sostenere la prova scritta, prevista dall'art. 12, e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenti per la visita medica di incorporamento, prevista dall'art.
22, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o
035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile
del Comandante dell'Accademia, che, sentito il presidente della
sottocommissione per la visita medica di incorporamento, puo'
differire la presentazione del candidato, purche' il ritardo sia
contenuto improrogabilmente entro l'ottavo giorno dall'inizio del
corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della
proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni
vigenti. Le decisioni assunte sono comunicate al candidato tramite i
Reparti di cui all'art. 4, comma 5.

                              Art. 20.
 
Valutazione dei titoli
 
1. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti degli
aspiranti risultati idonei alla prova orale di cui all'art. 18,
secondo i criteri di cui al presente articolo.
2. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
integrata a norma del comma 2 dello stesso art. 7, procede alla
valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli
di ciascun candidato non puo' essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a 15, cosi' ripartito:
a) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla
stessa nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati dello Stato:
fino ad un massimo di punti 2,5;
b) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla
stessa presso strutture pubbliche o private: fino a un massimo di
punti 2,5;
c) fino ad un massimo di punti 5 in relazione al voto del diploma
di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o titolo
equipollente richiesto per la partecipazione al concorso:
1) 110 e lode - 5,00;
2) 110 - 4,90;
3) 109 - 4,80;
4) 108 - 4,70;
5) 107 - 4,60;
6) 106 - 4,50;
7) 105 - 4,40;
8) 104 - 4,30;
9) 103 - 4,20;
10) 102 - 4,10;
11) 101 - 4,00;
12) 100 - 3,90;
13) 99 - 3,80;
14) 98 - 3,70;
15) 97 - 3,60;
16) 96 - 3,50;
17) 95 - 3,40;
18) 94 - 3,30;
19) 93 - 3,20;
20) 92 - 3,10;
21) 91 - 3,00;
22) 90 - 2,90;
23) 89 - 2,80;
24) 88 - 2,70;
25) 87 - 2,60;
26) 86 - 2,50;
27) 85 - 2,40;
28) 84 - 2,30;
29) 83 - 2,20;
30) 82 - 2,10;
31) 81 - 2,00;
32) 80 - 1,90;
33) 79 - 1,80;
34) 78 - 1,70;
35) 77 - 1,60;
36) 76 - 1,50;
37) 75 - 1,40;
38) 74 - 1,30;
39) 73 - 1,20;
40) 72 - 1,10;
41) 71 - 1,00;
42) 70 - 0,90;
43) 69 - 0,80;
44) 68 - 0,70;
45) 67 - 0,60;
46) 66 - 0,50.
In caso di omessa indicazione del voto di laurea, al candidato e'
attribuito il punteggio di 0,50.
Qualora il candidato e' in possesso di piu' titoli di studio,
compresi tra quelli di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), e' preso
in considerazione, ai fini della valutazione, quello conseguito con
il punteggio piu' favorevole;
d) diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed
altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di
studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un
massimo di punti 4.
Nell'ambito dei suddetti titoli, e' attribuito maggior punteggio a
quelli ritenuti piu' d'interesse istituzionale per il Corpo;
e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico,
attinenti allo specifico indirizzo professionale e che siano
riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di
laurea o di specializzazione (solo se allegate alla domanda). Per
quelle prodotte in collaborazione, la valutabilita' della singola
pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare
l'apporto dei singoli autori: fino ad un massimo di punti 1.
3. I titoli suddetti sono ritenuti validi se posseduti alla data
di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso e se la certificazione che ne attesta il
possesso e' stata prodotta secondo le modalita' di cui agli articoli
4, comma 1, lettera n), e 6.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in
qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
5. Prima dell'effettuazione della valutazione dei titoli, la
competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui
attenersi.

                              Art. 21.
 
Graduatoria unica di merito
 
1. La graduatoria unica di merito e' redatta dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria i candidati che hanno
conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di
cui all'art. 1, comma 2, ad esclusione delle lettere f) e h).
3. La graduatoria e' formata sommando il punteggio complessivo
conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti ottenuti nella
prova scritta e orale, maggiorato, eventualmente, dei punteggi
riportati nella prova preliminare e nella prova facoltativa di lingua
straniera.
4. A parita' di merito, costituisce titolo preferenziale l'aver
prestato senza demerito servizio quale ufficiale di complemento del
Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. In caso di ulteriore
parita', sono osservate le norme di cui all'art. 38, comma 6, della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, quelle di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di
cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. La graduatoria e' approvata con determinazione del Comandante
Generale della Guardia di finanza.

                              Art. 22.
 
Visita medica di incorporamento
e ammissione al corso di formazione
 
1. Sono dichiarati vincitori e con il grado di tenente ammessi al
corso di formazione, in qualita' di ufficiali allievi, i candidati
che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 21, siano
compresi nel limite dei posti messi a concorso per ciascuna
specialita' e che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla
visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti, prima
della firma dell'atto di arruolamento, da parte della
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e).
2. Prima della visita medica di incorporamento, la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti.
3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento
sono esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
5. Entro un periodo corrispondente ad un dodicesimo della durata
del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio del corso
stesso, il Comando Generale della Guardia di finanza puo' dichiarare
vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine della
graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i
candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle
disposizioni vigenti.
6. Gli ufficiali allievi, ammessi a frequentare il corso di
formazione, devono sottoscrivere, immediatamente dopo la visita
medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso, una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un periodo di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello
stesso.
7. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il
corso di formazione:
a) se provenienti da personale in servizio, rientrano nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara', in
tale caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dai civili, sono collocati in congedo.

                              Art. 23.
 
Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza
straordinaria per esami
 
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 2, ad eccezione della lettera g) e h), ai candidati
appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami
militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza
straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo'
essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro
che avranno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova scritta.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.

                              Art. 24.
 
Sito internet ed informazioni utili
 
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.it,
nella
sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, sono pubblicati sul citato sito internet gli elenchi
dei candidati dichiarati idonei alla prova preliminare e alla prova
scritta nonche' la graduatoria unica di merito.

                              Art. 25.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere
dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Comandante
Generale della Guardia di finanza.
La presente determinazione sara' inviata agli organi di controllo.
 
Roma, 18 agosto 2009
 
Il comandante generale: D'Arrigo

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