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SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per esami, a due posti di referendario
tecnico-agrario in prova nel ruolo della carriera direttiva
tecnico-agraria del Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.14 del 21/2/2017
Ente:SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Località:Nazionale
Codice atto:17E00923
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:23/3/2017

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 9 agosto 1948 n. 1077, istitutiva del Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica;
Visto il Regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento
economico del personale del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica, approvato con decreto presidenziale 18 aprile 2013,
n. 108/N e successive modificazioni e integrazioni, nella parte in
cui fissa i requisiti di accesso alla carriera direttiva;
Visto il regolamento sulle procedure concorsuali, approvato con
decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
e integrazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone diversamente abili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, contenente il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Visto il decreto presidenziale 27 marzo 2006, n. 80/N e
successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stato
approvato il regolamento del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica sul trattamento dei dati personali;
Visto il decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N,
concernente la competenza dei Collegi giudicanti a decidere sui
ricorsi proposti dai partecipanti a concorsi e prove selettive per
l'assunzione nei ruoli del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica;
Ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento di un concorso
pubblico per esami per la copertura di due posti di referendario
tecnico-agrario in prova nel ruolo della carriera direttiva
tecnico-agraria del Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica;

Decreta:


Art. 1


Posti messi a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico per esami a due posti di
referendario tecnico-agrario in prova nel ruolo della carriera
direttiva tecnico-agraria del Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica, di seguito denominato Segretariato generale, con lo
stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal regolamento
di cui alla seconda premessa del presente decreto vigente alla data
dell'assunzione.
2. E' in facolta' del Segretariato generale adibire il personale
assunto a tutti gli Uffici e Servizi e in tutte le sedi dello stesso.
3. Il Segretario generale ha la facolta' di revocare il presente
bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso, in ragione di esigenze sopravvenute, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa. In tal
caso, il Segretariato generale provvedera' a dare formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione


1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore ai 40 anni compiuti, ovvero ai 45 anni
compiuti in caso di dipendenti di ruolo di Organi costituzionali o di
Amministrazioni pubbliche;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) Diploma di laurea (DL) conseguito secondo il vecchio
ordinamento al termine di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni ovvero «laurea specialistica» (LS) o «laurea
magistrale» (LM) idonei per l'iscrizione all'Albo dei dottori
agronomi e dei dottori forestali, conseguiti con una votazione non
inferiore a 105/110 o equivalente. I titoli di studio conseguiti
all'estero sono ritenuti utili purche' riconosciuti equipollenti ad
uno dei predetti titoli italiani dall'autorita' italiana competente.
In questo caso e' onere del candidato dimostrare la suddetta
equipollenza mediante l'esibizione del provvedimento che la dichiara.
I candidati possono attestare il possesso dell'equipollenza
presentando apposita autocertificazione dalla quale devono risultare
elementi atti a consentire di accertare il titolo di studio, la data,
il luogo e l'universita' di conseguimento e che il predetto titolo
sia stato conseguito con un punteggio non inferiore a quello minimo
richiesto dal presente bando, ferma restando, comunque, la necessita'
di presentare prima dell'approvazione della graduatoria finale il
provvedimento che attesta l'equipollenza;
e) iscrizione da almeno 5 anni all'Albo dei dottori agronomi e
dei dottori forestali;
f) idoneita' fisica all'impiego;
g) assenza di sentenze definitive di condanna che importino
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di
quanto previsto dall'art. 32-quinquies del codice penale;
h) assenza di provvedimenti di destituzione, licenziamento o
dispensa dal servizio presso Amministrazioni pubbliche per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di provvedimenti di
decadenza da un impiego pubblico essendo stato accertato che
l'impiego medesimo era stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
i) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta per reati diversi da quelli di
cui alla lettera g), anche se siano intervenuti la prescrizione o
provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale,
riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione,
ovvero di procedimenti penali pendenti, salvo quanto previsto al
successivo art. 3, comma 2.

                               Art. 3 


Modalita' di presentazione delle domande e ammissione alle prove
concorsuali


1. La domanda di partecipazione al concorso e' diretta al
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio
del personale, via della Dataria, n. 96 - 00187 Roma.
2. Il candidato deve dichiarare nella domanda, ai fini
dell'ammissione alle prove concorsuali, il possesso dei requisiti di
cui all'art. 2, che devono sussistere fin dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
qualora il candidato non sia ancora in possesso della dichiarazione
di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), fa fede la
data di presentazione della richiesta all'autorita' competente.
Qualora siano intervenute sentenze di cui all'art. 2, comma 1,
lettera i) o pendano procedimenti penali, il candidato deve indicare
i reati e gli articoli del codice penale che ne hanno determinato
l'adozione o l'avvio per consentire al Segretario generale di
valutarne la compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e
funzioni alle dipendenze del Segretariato generale, una volta
acquisita e valutata la relativa documentazione.
3. Il candidato deve dichiarare di aver versato il contributo di
segreteria, a parziale copertura delle spese della presente
procedura, pari a € 10,00 (euro dieci), mediante bonifico sul conto
corrente bancario intestato al Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica, identificato mediante IBAN IT24O 01005 03366
000000005100, indicando la causale «(nome e cognome del
candidato) due referendari»; dovranno inoltre essere indicati gli
elementi identificativi del versamento (CRO o analogo codice
identificativo).
4. Il Segretario generale puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, la non ammissione del candidato al concorso
ovvero la sua successiva esclusione dallo stesso per la mancata
osservanza delle modalita' di presentazione della domanda e dei
termini perentori stabiliti nel presente bando, nonche' per il
difetto o la perdita dei requisiti previsti. Il candidato ne
ricevera' comunicazione all'interno dell'apposita area riservata
presente nella sezione «Concorsi» del sito www.quirinale.it
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I
candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso
devono intendersi ammessi con riserva.
5. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al
concorso esclusivamente in via telematica, compilando l'apposito
modulo entro la data di scadenza indicata al comma successivo,
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile
all'indirizzo www.quirinale.it/ Ai fini della procedura telematica il
candidato deve possedere ed indicare un indirizzo univoco e
individuale di posta elettronica.
6. La procedura di compilazione ed invio on line della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 24 (ora
italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l'ultimo
giorno utile per l'invio on line della domanda cada in un giorno
festivo, il termine e' prorogato alle ore 24 (ora italiana) del primo
giorno successivo non festivo.
7. Il sistema informatico certifica la data di presentazione
della domanda e attribuisce alla stessa il numero identificativo e
alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
non consentira' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
8. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il
candidato deve effettuare la stampa della domanda stessa sulla quale
saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal
sistema informatico e la data di presentazione; la stessa,
debitamente firmata, deve essere consegnata all'atto della
presentazione alla prima prova scritta.
9. Non sono ammesse altre forme di produzione e di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta
a quella prevista ai precedenti commi.
10. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da patologie
limitatrici dell'autonomia non incompatibili con l'idoneita' fisica
di cui all'art. 2 comma 1 lettera f), nella domanda presentata per
via telematica dovra' fare esplicita richiesta - ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - dell'ausilio
necessario per la partecipazione alla prova preselettiva e alle prove
concorsuali in relazione alla patologia posseduta, nonche' segnalare
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
stesse al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e
strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso. La
patologia dovra' inoltre essere documentata mediante idonea
certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne
specifichi la natura, da presentare almeno dieci giorni prima della
data stabilita per la prova preselettiva.
11. Per i candidati che, versando nelle condizioni di cui al
comma 10, ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per
l'espletamento della prova preselettiva e delle prove concorsuali e'
aumentato di un quarto. Il candidato, ove riconosciuto persona
affetta da invalidita' uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a
sostenere la prova preselettiva, previa presentazione, almeno dieci
giorni prima della data stabilita per la suddetta prova, della
documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado
di invalidita', ed e' ammesso alle prove scritte previa presentazione
della domanda di partecipazione di cui al comma 8.
12. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare per via
telematica le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o di
recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso,
provvedendo all'aggiornamento dei dati personali forniti all'interno
dell'apposita area riservata, la quale rimane accessibile al
candidato anche dopo la scadenza del termine per la presentazione
della domanda.
13. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatte o
incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da
mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi informatici,
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
14. Nella domanda il candidato deve altresi' indicare una o piu'
lingue straniere - tra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo - su
cui intende sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera.
15. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso, che
verra' effettuato secondo le modalita' di cui al decreto
presidenziale 27 marzo 2006, n. 80/N.
16. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel
caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000. A tal fine il candidato nella domanda
di partecipazione deve dichiarare di essere consapevole della
decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (art. 75 e art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste per le
ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

                               Art. 4 


Commissione esaminatrice


1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto
del Segretario generale della Presidenza della Repubblica.
2. La Commissione puo' aggregare membri aggiunti, esperti per le
singole prove di esame, in relazione a singole fasi della procedura.
3. La Commissione definisce il diario delle prove d'esame,
formula la graduatoria finale di merito dei candidati ed in generale
decide su tutte le questioni attinenti all'intera procedura
concorsuale.
4. Le attivita' di segreteria della Commissione sono svolte da un
funzionario del Segretariato generale - Servizio del personale.

                               Art. 5 


Diario della prova preselettiva


1. Ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali, qualora il
numero delle domande presentate superi il numero di duecento, puo'
essere previsto il superamento di una prova preselettiva, per
l'espletamento della quale l'Amministrazione si avvale di procedure
automatizzate che possono essere gestite da enti o societa'
specializzate.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del 19 maggio 2017 verra' data
comunicazione della sede e del diario della prova preselettiva. Nello
stesso avviso verranno date comunicazioni in merito alla
pubblicazione dell'archivio dei quesiti nel sito internet della
Presidenza della Repubblica all'indirizzo www.quirinale.it ed alle
modalita' di svolgimento della prova preselettiva. Tali comunicazioni
assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Nella medesima Gazzetta Ufficiale verra' data notizia di
eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla prova
preselettiva. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti
gli effetti.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi
una o piu' sessioni di esame, il Presidente della commissione
esaminatrice stabilira' la data di rinvio, dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti. Tale comunicazione
assume valore di notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 6 


Prova preselettiva


1. La prova preselettiva, ove espletata, consiste in 100 quesiti
a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove scritte e della
prova orale, ad esclusione di quelle in lingua straniera, estratti a
sorte secondo procedure automatizzate dall'archivio dei quesiti di
cui al precedente art. 5, comma 2; ciascun quesito consiste in una
domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una e'
esatta.
2. La prova preselettiva si svolge con le modalita' ed i limiti
di tempo fissati dalla Commissione con l'osservanza di quanto
previsto dall'art. 3, comma 11.
3. Per lo svolgimento della prova preselettiva non sono ammessi
la presenza ne' la consultazione di vocabolari o dizionari, di testi
o di tavole, ne' l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di
qualsiasi specie. I candidati non potranno portare con se' telefoni
cellulari e altri dispositivi mobili, libri, periodici, giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o
simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso
essere consegnati prima dell'inizio della prova al personale di
sorveglianza. Non e' consentito ai candidati, durante la prova,
comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di
tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla
Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova comporta
l'esclusione immediata dal concorso.
4. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i
candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in
corso di validita'.
5. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede
stabiliti ovvero la mancata ammissione a sostenere la prova
preselettiva di cui al precedente comma comporta l'esclusione
automatica dal concorso.
6. La partecipazione alla prova preselettiva non costituisce
garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al
concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa.

                               Art. 7 


Valutazione della prova preselettiva


1. La correzione della prova preselettiva e' effettuata alla
presenza della commissione esaminatrice attraverso procedimenti
automatizzati.
2. Il punteggio della prova preselettiva, che non concorre alla
formazione del voto finale di merito, viene determinato con le
seguenti modalita':
attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti;
sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima;
sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa.
3. All'esito della correzione della prova preselettiva sara'
compilata la relativa graduatoria secondo l'ordine derivante dalla
votazione riportata dai candidati.
4. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al
punteggio riportato nella prova preselettiva, si siano collocati
entro il 50° posto. Sono comunque ammessi i candidati che hanno
conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini
dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
5. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» verra' data comunicazione della
pubblicazione nel sito internet della Presidenza della Repubblica,
all'indirizzo www.quirinale.it dell'elenco dei candidati ammessi a
sostenere le prove scritte. Nella stessa Gazzetta Ufficiale verra'
data comunicazione della pubblicazione della sede e del diario delle
prove scritte. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti dei candidati.

                               Art. 8 


Prove d'esame


1. Le prove di esame consistono in tre prove scritte ed in una
prova orale.
2. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di
validita'.
3. La mancata presentazione del candidato, anche soltanto a una
delle prove scritte previste, nel giorno, ora e sede stabiliti
comporta l'esclusione automatica dal concorso.
4. Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno,
ora e sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati
motivi di salute, la Commissione fissa una nuova data, non oltre
l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova orale da
parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato. La
ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione
automatica dal concorso.

                               Art. 9 


Prove scritte


1. Le prove scritte avranno ad oggetto argomenti afferenti alle
seguenti materie:
a) tutela e valorizzazione della biodiversita' vegetale e
animale; produzioni animali e vegetali; silvicoltura;
b) difesa e recupero degli ecosistemi agrari e naturali;
gestione forestale di aree protette in ambiente
costiero-mediterraneo; diritto ambientale e legislazione delle aree
protette;
c) sintesi in lingua inglese.
2. Le prove scritte di cui alle lettere a) e b) consistono
ciascuna nella risposta a quattro domande nelle materie oggetto delle
prove ed hanno una durata di otto ore ciascuna. La prova scritta di
cui al comma 1, lettera c) ha una durata di quattro ore e consiste
nella redazione di una sintesi, in lingua inglese e senza l'ausilio
del vocabolario e/o dizionario, di un testo in materie afferenti il
presente bando. Resta salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 11.
3. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare
soltanto i dizionari di lingua italiana ed i testi di legge non
commentati nonche', per specifiche prove, altro materiale che la
Commissione potra' valutare utile; tale eventuale circostanza sara'
notificata insieme alla comunicazione di cui all'art. 7, comma 5. I
candidati non potranno portare con se' telefoni cellulari e altri
dispositivi mobili, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre
pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o simili contenenti il
materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati
prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza. Non e'
consentito ai candidati, durante le prove, comunicare in alcun modo
tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di tali disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo
svolgimento delle prove, comportera' l'immediata espulsione dalla
sede di esame.
4. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un punteggio
massimo di 30/trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati
che avranno riportato un punteggio medio nel complesso delle prove
scritte non inferiore a 21/trentesimi e un punteggio non inferiore a
18/trentesimi in ciascuna prova.
5. Effettuata la valutazione delle prove scritte, la Commissione
forma l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale con
l'indicazione del punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte
e del conseguente punteggio medio. Tale elenco e' pubblicato nel sito
internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo
www.quirinale.it e di tale pubblicazione viene data notizia, con
valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
6. Ai candidati ammessi alla prova orale viene data comunicazione
a mezzo raccomandata della data e della sede della stessa, con un
anticipo di almeno venti giorni. Nella medesima comunicazione viene
indicato il punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte ed il
conseguente punteggio medio.

                               Art. 10 


Prova orale


1. I candidati ammessi alla prova orale sono chiamati a sostenere
un colloquio su tutte le materie che hanno formato oggetto delle
prove scritte, nonche' su diritto costituzionale e diritto
dell'Unione europea.
2. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e
traduzione di un breve testo scritto in lingua che costituisce la
base per una successiva conversazione.
3. Nel corso della prova orale verra' anche richiesto al
candidato di dimostrare una buona conoscenza dell'utilizzo del
personal computer con particolare riferimento ai piu' diffusi
software applicativi - Word, Excel, Outlook, navigazione WEB
- nonche' la capacita' di ricerca di informazioni via internet con
particolare riguardo all'utilizzo di banche dati. Il candidato deve
altresi' dimostrare la conoscenza delle problematiche e delle
potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in
relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e
gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli
uffici e dei servizi.
4. La prova orale si intende superata ove il candidato riporti un
punteggio non inferiore a 21/trentesimi.
5. I candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso sostengono inoltre una prova
facoltativa nella o nelle lingue straniere prescelte, con le
modalita' di cui al comma 2. Tale prova e' valutata per non piu' di
0,20 punti per ciascuna lingua. Il punteggio ottenuto nella prova
facoltativa non contribuisce al raggiungimento del punteggio minimo
di cui al comma 4, richiesto per il superamento della prova orale.
6. Al termine di ogni seduta d'esame la Commissione forma
l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato
da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario,
e' affisso in luogo a cio' destinato presso la sede d'esame.

                               Art. 11 


Graduatoria finale


1. Il punteggio finale e' dato dalla somma del punteggio medio
riportato nelle prove scritte e di quello conseguito nella prova
orale. Al punteggio cosi' ottenuto verra' sommato l'eventuale
punteggio aggiuntivo conseguito nella prova facoltativa di lingua
straniera.
2. A parita' di punteggio trovano applicazione i titoli di
preferenza indicati nell'allegato A. Per consentire la formazione
della graduatoria finale, i candidati ammessi alla prova orale devono
presentare, entro il giorno in cui sostengono la stessa, i documenti
comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di preferenza; tali
titoli devono essere posseduti fin dalla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
3. La graduatoria di merito con riserva di accertamento dei
requisiti per l'assunzione all'impiego, approvata con decreto del
Segretario generale della Presidenza della Repubblica, e' pubblicata
nel sito internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo
www.quirinale.it di tale pubblicazione viene data notizia, con valore
di notifica nei confronti degli interessati, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Dalla data di pubblicazione nel sito internet decorre il
termine per eventuali impugnative.

                               Art. 12 


Assunzione dei vincitori


1. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito approvata ai sensi dell'art.
11.
2. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro
il termine che verra' loro comunicato, i documenti attestanti il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. I
vincitori sono sottoposti a visita ed esami medici al fine di
accertarne l'idoneita' fisica all'impiego.
3. I vincitori in possesso dei requisiti prescritti sono
nominati, in prova, nel ruolo della carriera direttiva
tecnico-agraria.
4. Il periodo di prova ha la durata di un anno di effettivo
servizio, al termine del quale, previo giudizio favorevole del
Consiglio di amministrazione, il vincitore del concorso e' nominato
in ruolo. Durante il periodo di prova il vincitore del concorso ha
gli stessi doveri del personale di ruolo e gode dello stesso
trattamento economico. In caso di conferma in ruolo il periodo di
prova e' valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

                               Art. 13 


Accesso agli atti del concorso


1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso se vi abbiano un interesse diretto,
concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridiche
direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla
segreteria della commissione esaminatrice presso il servizio del
personale del Segretariato generale all'indirizzo indicato all'art. 3
comma 1.

                               Art. 14 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi del Regolamento del Segretariato generale sul
trattamento dei dati personali, approvato con dcreto presidenziale 27
marzo 2006, n. 80/N, i dati personali forniti dai candidati o
comunque acquisiti dal Segretariato generale saranno raccolti e
conservati presso il Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica - Servizio del personale - ai fini della gestione della
procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'
inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il trattamento e'
effettuato a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale,
anche da parte della commissione esaminatrice, con l'ausilio di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalita'.
2. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che
forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo
svolgimento della procedura di concorso.
3. L'indicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
4. L'interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alle disposizioni
vigenti, nonche' ha il diritto di opporsi al trattamento non
legittimo dei dati personali che lo riguardano rivolgendo le
richieste al Segretariato generale all'indirizzo indicato all'art. 3
comma 1.

                               Art. 15 


Ricorsi


1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile
ricorso - per motivi di legittimita' - al collegio giudicante e al
collegio di appello del segretariato generale, istituiti con decreto
presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, entro sessanta giorni dalla
notifica dei provvedimenti.

                               Art. 16 


Consultazione delle fonti normative


1. I Decreti presidenziali 27 marzo 2006, n. 80/N, 30 dicembre
2008, n. 34/N e 1° ottobre 2010, n. 62/N sono consultabili nel sito
internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo
www.quirinale.it

                               Art. 17 


Esecuzione


1. Il Servizio del personale e' incaricato dell'esecuzione del
presente decreto.

Roma, 2 febbraio 2017

Il Segretario generale: Zampetti

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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