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UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Concorso a centotrentacinque posti di dottorato di ricerca - XXIV
ciclo - sede di Roma

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.62 del 8/8/2008
Ente:UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO
Località:Milano  (MI)
Codice atto:08E07419
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:135
Scadenza:3/9/2008
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore,
emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche
e integrazioni;
Visto il regolamento generale di Ateneo dell'Universita' Cattolica
del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224;
Visto il proprio decreto n. 3065 del 24 maggio 2006, recante:
«Modifiche al "Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle
scuole di dottorato di ricerca dell'Universita' Cattolica del Sacro
Cuore"»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il parere positivo del nucleo di valutazione di Ateneo del 5
maggio 2008;
Vista la delibera adottata dal senato accademico, nell'adunanza
del 7 luglio 2008;
Visto la delibera adottata dal comitato direttivo, nell'adunanza
del 9 luglio 2008;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
E' istituito, presso l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, il
XXIV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di
dottorato di ricerca.
Per ciascun corso, per il quale e' indetto concorso pubblico,
vengono indicati la durata, i posti banditi, il numero delle borse di
studio, le sedi consorziate, gli enti convenzionati, il coordinatore,
il collegio dei docenti, gli indirizzi di ricerca e l'eventuale
programma formativo previsto.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, purche' la relativa
convenzione venga sottoscritta entro il termine di scadenza del
bando.
L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei
posti messi a concorso.
 
----> Vedere elenco da pag. 51 a pag. 102 <----

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso
della laurea specialistica o magistrale, o conseguita secondo
l'ordinamento didattico precedente l'entrata in vigore del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modifiche e
integrazioni, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero
riconosciuto idoneo dal senato accademico dell'Universita' Cattolica
su proposta del collegio dei docenti.
La domanda di partecipazione potra' essere presentata anche da
coloro che conseguiranno i titoli di studio di cui al primo comma
entro la data di svolgimento della prima prova di ammissione. In tal
caso il candidato sara' tenuto a presentare alla Commissione di
ammissione, in sede di prima prova, a pena di decadenza,
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti il conseguimento del diploma di laurea o di titolo
accademico estero.
I candidati italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso, o
che conseguiranno entro la data di svolgimento della prima prova di
ammissione, di un titolo accademico conseguito all'estero, che non
sia gia' stato riconosciuto idoneo, dovranno, ai soli fini
dell'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di
dottorato di ricerca, richiedere il riconoscimento dell'idoneita'
nella domanda stessa di ammissione al concorso. A tal fine, la
domanda dovra' essere corredata dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta di idoneita'.

                               Art. 3.
Domanda di ammissione
Coloro che intendono partecipare al concorso devono presentare la
domanda al Magnifico Rettore dell'Universita' Cattolica del Sacro
Cuore entro il termine perentorio del 3 settembre 2008.
Il modulo della domanda e' disponibile in via telematica al sito
http://www.rm.unicatt.it/dottorati> Coloro che intendono concorrere possono compilare il modulo della
domanda fornito in via telematica e ritrasmetterlo per via telematica
oppure compilare la domanda in formato word o pdf.
In entrambi i casi, una copia stampata e debitamente firmata di
detto modulo deve essere consegnata a mano (entro le ore 12.00 del
giorno di scadenza) oppure inviata tramite raccomandata, o mediante
posta celere, con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Universita' Cattolica del Sacro Cuore, Ufficio Dottorati di ricerca -
Largo F. Vito, 1 - 00168 ROMA, entro il termine perentorio indicato
al primo comma del presente articolo. In tal caso fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda deve essere presentata in carta semplice.
Non saranno accolte le domande inviate alle eventuali sedi
consorziate.
Ogni domanda potra' fare riferimento ad un unico corso di
dottorato o ad una unica scuola di dottorato.
Nella domanda, da redigersi in lingua italiana, il candidato
dovra' dichiarare con precisione sotto la propria responsabilita':
le proprie generalita': cognome, nome, data di nascita, codice
fiscale, il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il
domicilio eletto agli effetti del concorso.
in caso di possesso di doppia cittadinanza, di cui una sia
riferita a uno Stato membro dell'Unione Europea, il candidato potra'
optare per quest'ultima;
possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un domicilio italiano o l'indicazione della propria
Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
per i laureati: il titolo di studio posseduto, nonche' data e
universita' presso cui e' stato conseguito, ovvero titolo accademico
conseguito all'estero;
per i laureandi: il titolo di studio che si intende conseguire,
data presumibile e universita' in cui sara' conseguito, ovvero titolo
accademico che si intende conseguire all'estero, nonche' universita'
e data presumibile in cui verra' conseguito;
le lingue straniere conosciute (se straniero e' richiesta
un'adeguata conoscenza della lingua italiana);
tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del domicilio eletto agli effetti del concorso.
Alla domanda dovra' essere allegato copia del:
curriculum vitae et studiorum;
copia del certificato di laurea attestante la laurea posseduta
ovvero certificato di iscrizione attestante la laurea che si intende
conseguire;
copia del documento di riconoscimento.
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero
non ancora riconosciuto idoneo, o che conseguiranno tale titolo entro
la data di svolgimento della prima prova di ammissione, dovranno
allegare alla domanda i documenti utili a consentire al collegio dei
docenti di pronunciarsi sulla richiesta di idoneita'.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del domicilio da parte del candidato o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
I candidati con disabilita' devono specificare nella domanda
l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilita', ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
I candidati sono tenuti a versare un contributo di euro 60,00
(sessanta/00) - tramite bonifico bancario - intestato all'Universita'
Cattolica del Sacro Cuore - BANCA DI ROMA - IBAN:
IT50J0300203360000000000272 (in caso di bonifico internazionale:
SWIFT: BROMITR1060) Ag. 60 - Largo A. Gemelli, 1 - 00168 Roma -
indicando la causale: «Dottorati di ricerca - ciclo XXIV -
Universita' Cattolica del Sacro Cuore» sede di Roma.

                               Art. 4.
Esame di ammissione
L'esame di ammissione, ove non diversamente specificato, consiste
in due prove, una scritta e una orale, intese ad accertare la
preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca
scientifica. E' compresa nella prova orale una verifica della
conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato.
Le prove d'esame possono essere espletate in una lingua diversa
dall'italiano, previa espressa e motivata determinazione assunta
dalla commissione di ammissione e comunicata a tutti i candidati
prima dell'inizio delle prove stesse.
Per i cittadini stranieri e' richiesta adeguata conoscenza della
lingua italiana.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuisce a
ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato abbia
ottenuto un punteggio non inferiore a 40/60.
Al termine della prova d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove. Tale graduatoria non puo' prevedere
ex-aequo.
Il calendario delle prove di ogni corso di dottorato, sara'
notificato ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno 20 giorni prima delle date stabilite.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento (carta di identita', patente, passaporto,
porto d'armi, tessera postale).

                               Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione di ammissione al corso di dottorato di ricerca o
alla scuola di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, su
proposta del collegio dei docenti. Essa sara' composta da tre docenti
di ruolo cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.

                               Art. 6.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per il dottorato di ricerca o per la scuola di dottorato di
ricerca. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I titolari di assegno di ricerca possono essere ammessi ai corsi
di dottorato anche in sovrannumero, fermo restando il superamento
delle prove di ammissione, a condizione che il dottorato di ricerca
cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare
della ricerca per la quale sono destinatari di assegni.

                               Art. 7.
Iscrizione
I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'Ufficio Dottorati di ricerca dell'Universita' Cattolica
del Sacro Cuore - Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma - entro il termine di
7 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno
ricevuto il relativo invito, la sottoelencata documentazione:
richiesta di ammissione al primo anno dei corsi del dottorato di
ricerca o alla scuola di dottorato di ricerca (in carta uso bollo);
certificato di conseguimento del titolo di studio richiesto;
dichiarazione di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento e, in caso affermativo,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
n. 2 fotografie formato tessera.

                               Art. 8.
Borsa di studio
L'importo annuale della borsa di studio, assoggettabile al
contributo previdenziale INPS a gestione separata, e' determinato dal
Consiglio di amministrazione dell'Universita' Cattolica sentito il
Senato accademico.
Le borse di studio verranno assegnate in base alla graduatoria di
merito.
Il godimento della borsa di studio e' compatibile con altri
redditi, anche percepiti in modo continuativo nell'anno solare in cui
e' percepita la borsa, purche' non superino l'importo stabilito per
la borsa stessa. In caso di superamento del limite di reddito, la
borsa si intende revocata per l'intero anno in questione. Al fine
della verifica del limite fissato, l'interessato e' tenuto a
dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale
superamento del limite prescritto.
La borsa non e' cumulabile con alcuna altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle previste per
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione e di
ricerca.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata del corso.
La borsa di studio e' erogata con cadenza bimestrale.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per
cento.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita' sono esonerati dai contributi per l'accesso e la
frequenza dei corsi.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e'
collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni.
Ai sensi dell'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro.
Qualora dopo il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca,
il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per
volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti.
Non puo' fruire di borsa di studio di dottorato chi ne abbia
fruito in precedenza.
Per i dottorandi senza borsa di studio l'ammontare annuo dei
contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza e' di
euro 1.700,00, da versarsi in 2 rate, la prima al momento
dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione e la seconda al
30 di giugno di ogni anno.

                               Art. 9.
Atti e documenti redatti in lingua straniera
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 10.
Obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Con decreto del rettore e' disposta la sospensione dalla frequenza
dei corsi di dottorato e dalla scuola nonche' dall'erogazione della
borsa ai dottorandi nei casi di:
maternita';
grave e documentata malattia;
ammissione degli stessi alle scuole di specializzazione di area
medica e a quella per l'insegnamento secondario.
Puo' essere disposta l'esclusione dal dottorato di ricerca e dalla
scuola, con decreto del rettore, su proposta motivata del collegio
dei docenti, in caso di:
1) giudizio negativo alla fine di ciascun anno di frequenza;
2) svolgimento di attivita' in assenza dell'autorizzazione del
collegio dei docenti;
3) assenze ingiustificate e prolungate.
In caso di esclusione e' disposta contestualmente la cessazione
dell'erogazione della borsa di studio.
E vietata la contemporanea frequenza del corso di dottorato e di
un altro corso di studio universitario, di laurea, di
specializzazione, di Master. Qualora il vincitore sia iscritto a uno
dei predetti corsi, e' tenuto a sospendere l'iscrizione per tutta la
durata del corso di dottorato.

                              Art. 11.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottorato di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, tendente a dimostrare di aver ottenuto
risultati di rilevante valore scientifico nell'ambito della ricerca.
Per l'esame finale verra' nominata dal rettore, su proposta del
collegio dei docenti, una apposita commissione giudicatrice, composta
da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di
ruolo, specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle
aree scientifiche a cui si riferisce il corso.
Entro il 31 ottobre il collegio dei docenti delibera l'ammissione
all'esame finale dei dottorandi che hanno presentato domanda ovvero
concede la proroga eventualmente richiesta.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' concedere la proroga di un anno nella consegna della
tesi, senza che cio' comporti un prolungamento della borsa.

                              Art. 12.
Pubblicita'
Il presente bando e' pubblicato presso il sito web
dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore all'indirizzo
http://www.rm.unicatt.it/dottorati.>

                              Art. 13.
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applicano le disposizioni di cui al «Regolamento dei corsi di
dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato di ricerca
dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore» e al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modifiche e integrazioni.
Roma, 17 luglio 2008
Il rettore: Ornaghi

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