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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della
nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.28 del 11/4/2023
Ente:CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Località:Firenze  (FI)
Codice atto:23E04040
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/5/2023

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA
PER I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 20
dicembre 2022;
Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo
per la riforma organica della magistratura onoraria e altre
disposizioni sui giudici di pace»;
Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante
«Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016,
n. 57» e ss.;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le
amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
Codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto
1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella
loro attivita', le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della
telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra
queste e i privati;
Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura
adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 con la quale sono stati
individuati, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione
al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a
viceprocuratore onorari per gli uffici giudiziari di ogni singolo
distretto;

Decreta:

Art. 1

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per
la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al
tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario
di pace e a viceprocuratore onorario nei seguenti uffici giudiziari:
Corte di appello di Firenze:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo - un
posto;
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze - sei
posti;
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto -
due posti;
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno - un
posto;
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca - un
posto;
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia - un
posto;
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato - tre
posti;
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena - due
posti;
Ufficio del giudice di pace di Arezzo - tre posti;
Ufficio del giudice di pace di Firenze - otto posti;
Ufficio del giudice di pace di Empoli - due posti;
Ufficio del giudice di pace di Grosseto - due posti;
Ufficio del giudice di pace di Arcidosso - un posto;
Ufficio del giudice di pace di Livorno - cinque posti;
Ufficio del giudice di pace di Portoferraio - un posto;
Ufficio del giudice di pace di Cecina - un posto;
Ufficio del giudice di pace di Piombino - un posto;
Ufficio del giudice di pace di Lucca - tre posti;
Ufficio del giudice di pace di Pisa - cinque posti;
Ufficio del giudice di pace di Pontedera - un posto;
Ufficio del giudice di pace di San Miniato - un posto;
Ufficio del giudice di pace di Volterra - un posto;
Ufficio del giudice di pace di Pistoia - un posto;
Ufficio del giudice di pace di Prato - quattro posti;
Ufficio del giudice di pace di Montepulciano - due posti.

                               Art. 2 

Requisiti per la nomina

1. Possono partecipare alla procedura di selezione per
l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a
giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che sono
in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) essere di condotta incensurabile;
d) idoneita' fisica e psichica;
e) eta' non inferiore a ventisette anni e non superiore a
sessanta, con riferimento alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande;
f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni;
2. Non puo' essere conferito l'incarico di giudice onorario di
pace e di vice procuratore onorario a coloro che:
a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della
riabilitazione;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza
personali;
c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione
piu' lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;
d) sono stati collocati in quiescenza;
e) hanno svolto per piu' di quattro anni, anche non
consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;
f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato
onorario o e' stata disposta nei loro confronti la revoca, la
decadenza o dispensa dell'incarico;
g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di ammissione al
tirocinio e devono permanere al momento della nomina salvo quanto
previsto al comma 1, lettera e).

                               Art. 3 

Domanda telematica di partecipazione,
modalita' e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per
l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a
magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via
telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
2. Il candidato deve collegarsi all'URL
https://concorsi.csm/onorari per effettuare la registrazione e la
presentazione della domanda.
Per effettuare la registrazione, occorre inserire:
codice fiscale;
data di nascita;
posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);
codice di sicurezza (password).
3. Completata la fase di registrazione, il candidato,
collegandosi all'indirizzo URL https://concorsi.csm.it/onorari - deve
compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda
stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di
un documento di identita' in corso di validita' ed ai documenti
richiesti, scansionarla in formato pdf, effettuare l'upload del file
e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima
del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di
200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella
modalita' suindicata deve essere completata entro il termine di
scadenza di cui al comma 1. Allo scadere del termine di cui al comma
1, il sistema informatico non permettera' piu' l'accesso al modello
di domanda ne' l'invio della domanda.
4. Le modalita' operative di compilazione ed invio telematico
della domanda saranno disponibili sul sito www.csm.it a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
dell'aspirante si considerano non presentate.
6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di
selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o
spedite in modalita' diverse rispetto a quelle suindicate.
7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia,
c.a.p.);
e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni
relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello
di residenza;
f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita';
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
i) di avere l'idoneita' fisica e psichica;
l) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni;
m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza;
n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimento penale;
p) di non essere mai stato revocato, dichiarato decaduto,
dispensato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in
caso positivo dovra' indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del
provvedimento);
q) di non versare nella causa di incompatibilita' prevista
dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13
luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;
r) di non versare in alcuna delle altre cause di
incompatibilita' previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13
luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto,
nonche' di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilita'
eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del
decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente
procedura di selezione;
s) di non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di
cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' l'attivita' di negoziazione assistita, ai
sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario
del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o
rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo
ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio ditali
attivita' entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di
nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito
territoriale.
8. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di
impegnarsi:
a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici
giudiziari compresi nel circondario del Tribunale ove ha sede
l'ufficio giudiziario presso il quale svolgera' le funzioni di
magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle
fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;
b) a non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di
cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' l'attivita' di negoziazione assistita, ai
sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario
del Tribunale presso il quale svolgera' le funzioni onorarne o
rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo
ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del
rapporto onorario;
c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti
dall'autorita' giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si
svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario
presso il quale esercitera' le funzioni giudiziarie;
d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro
incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi
giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione
del decreto di nomina a giudice onorario di pace o viceprocuratore
onorario ai sensi della presente procedura di selezione.
9. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di
cui all'art. 2 ed ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche se
riferite a funzioni ed attivita' non esercitate, costituisce causa di
esclusione dell'aspirante o di inammissibilita' della domanda di
partecipazione alla procedura in oggetto.
10. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la
propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresi', per la
formazione della graduatoria i titoli di preferenza di cui e' in
possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.

                               Art. 4 

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:
a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese
quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla
scadenza del termine di presentazione della domanda, fermo restando
che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116
del 13 luglio 2017, non puo' essere nominato chi ha gia' svolto le
funzioni di magistrato onorario disciplinate dal medesimo decreto
legislativo per piu' di quattro anni;
b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della
professione di avvocato;
c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della
professione di notaio;
d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio,
dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita';
e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui
all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza
che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato
onorario;
f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni
inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con
qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli
uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98;
h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie
giuridiche;
i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio,
dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori
statali.
2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1
prevale, nell'ordine:
a) la maggiore anzianita' professionale o di servizio, con il
limite massimo di dieci anni di anzianita';
b) la minore eta' anagrafica;
c) il piu' elevato voto di laurea.
Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di
effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie
ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione
eventualmente gia' avvenuta dell'esercizio delle relative attivita' e
funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.
La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione
della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione
della graduatoria. Per le attivita' e funzioni in corso di
svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza
del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal
presente bando di concorso.
3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso
dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda
(FORM). L'amministrazione effettuera' idonei controlli anche a
campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f)
e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.
5. I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f), e
i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del
calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto
per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle
relative funzioni e attivita' e tenuto conto del limite previsto
dalla lettera a) del comma 2 che precede.
6. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti
dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione
della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini
della formazione e definizione della graduatoria.
7. Le attivita' di «praticante procuratore legale» o di
«praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale
rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni
amministrative, nonche' quelle di «cultore della materia» ovvero di
«assistente» nelle universita' non costituiscono rispettivamente
«esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche
nelle universita' o negli istituti superiori statali», di cui alle
lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere
valutate quali titoli di preferenza per la formazione della
graduatoria.
8. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in
qualita' di delegati del Procuratore della Repubblica a norma
dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non piu' di due
anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di
ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che
frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione
per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di
preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le
svolge lo status di magistrato onorario.

                               Art. 5 

Documenti da allegare alla domanda

1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve
scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in
formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi
dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:
a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato
onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore
di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente
pubblico o privato;
b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo
dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
c) copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita', in corso di validita', del sottoscrittore.

                               Art. 6 

Procedura di annullamento o di revoca
della domanda di ammissione al tirocinio

1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti
vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione
al tirocinio per non piu' di tre uffici giudiziari.
2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di
cui al presente decreto, in caso di piu' invii della domanda,
l'Amministrazione prendera' in considerazione quella inviata per
ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116
del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario
possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione
alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla delibera del
Consiglio superiore della magistratura assunta in data 6 dicembre
2022, per un solo distretto di Corte di appello.
4. Le eventuali domande successive alla prima presentate per
uffici di altri distretti, individuati dalla citata delibera del
Consiglio superiore della magistratura, ove non revocate, si
considerano inesistenti.
5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o piu'
distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine
si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente
alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione
rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa,
fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

                               Art. 7 

Procedura di ammissione al tirocinio

1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del
conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice
procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui
all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della
Corte di appello con le modalita' di cui all'art. 3 del presente
bando.
2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal
presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio
superiore della magistratura adottata ai sensi del decreto
legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al
tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario
di pace o a viceprocuratore onorario per non piu' di tre uffici
giudiziari, in ordine di preferenza.
3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di
ammissione al tirocinio, sul sito www.csm.it del Consiglio superiore
della magistratura sara' pubblicata per ogni ufficio oggetto di
pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti
gli aspiranti che hanno partecipano alla procedura selettiva.
4. Tenuto conto dei principi di economicita', efficienza ed
efficacia che regolano l'azione amministrativa entro trenta giorni
dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente
bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio
giudiziario provvede alla comunicazione al Consiglio superiore della
magistratura, per la successiva ammissione al tirocinio, della
graduatoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipano alla
procedura selettiva cosi' come acquisita ai sensi del precedente
comma 3 del presente articolo; la suddetta comunicazione e' da
intendersi quale formulazione delle proposte di cui all'art. 6 comma
5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per
ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti
pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del
presente bando aumentato della meta' ed eventualmente arrotondato per
unita' superiore.

                               Art. 8 

Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario

1. Il Capo dell'ufficio provvede, per ogni singolo aspirante
ammesso al tirocinio, ad acquisire:
a) il certificato penale;
b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il tribunale dove e' compreso il comune di
residenza dell'aspirante;
c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del comune
di residenza dell'aspirante;
d) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n.
116/2017, il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine
degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante
svolga la professione forense o la funzione di notaio.
2. L'aspirante ammesso al tirocinio dovra' svolgere, ai sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un
periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Il tirocinio per il
conferimento dell'incarico viene svolto:
a) per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario nel
cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace in relazione al
quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio;
b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della
Repubblica presso la quale e' istituito l'ufficio di collaborazione
del Procuratore della Repubblica in relazione al quale e' stata
disposta l'ammissione al tirocinio.
3. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio
giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli
uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio
superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori
tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di
elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la
direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di
magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono
assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile
e penale.
4. Il tirocinio, oltre che nell'attivita' svolta presso gli
uffici giudiziari, consiste altresi' nella frequenza obbligatoria e
con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a
trenta ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura,
nel quadro delle attivita' di formazione iniziale della magistratura
onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della
formazione decentrata di cui alla lettera del comma 1 del predetto
art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonche' su
materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.
5. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da
magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la
formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si
articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I
tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati
onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attivita'
formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attivita'
teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della
magistratura.
6. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata,
sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata
documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e
delle altre attivita' pratiche svolte, redige e trasmette alla
sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun
magistrato onorario.
7. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio
giudiziario, conclusosi il prescritto tirocinio di sei mesi, per ogni
aspirante ammesso al tirocinio acquisisce:
a) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle
schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute
dei provvedimenti elaborati dai candidati;
b) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della
formazione decentrata.
8. Acquisiti i documenti di cui al comma 1 ed i pareri di cui al
comma 8, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio
giudiziario formula un parere sull'idoneita' dell'aspirante
magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al
Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei
per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della
graduatoria di ammissione al tirocinio.
9. Il giudizio di idoneita' formulato dalla Sezione autonoma per
i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovra' essere
espressamente motivato sui seguenti punti:
a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti
oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio
2017, n. 116;
b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente
che non potranno essere proposte per la nomina persone che non
abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte
del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso
revocate, dichiarate decadute o dispensate dall'incarico onorario;
c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto
dell'attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche
dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita'
nell'amministrazione della giustizia;
d) idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente e a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di
credibilita' ed indipendenza;
e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali
a carico degli aspiranti;
f) il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle
schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute
dei provvedimenti elaborati dai candidati;
g) il rapporto di cui al comma 6 redatto dalla struttura della
formazione decentrata.
10. Nel caso di tirocinanti che esercitino la professione di
avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per i magistrati onorari
del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovra'
tenere conto dei pareri motivati espressi dal Consiglio dell'Ordine
di appartenenza.
11. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la
graduatoria di cui al comma 8 che precede e la documentazione
allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento
dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun
ufficio giudiziario.
12. La graduatoria di cui al precedente comma 11 conserva
efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del
Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati
individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati
dall'art. 1 del presente decreto.
13. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della
magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari
idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi
vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro
della giustizia di cui al successivo comma 15 e la scadenza del
termine di efficacia di cui al primo periodo del precedente comma.
14. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al
precedente comma 8 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico
nell'ufficio in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al
tirocinio a norma dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n.
116/2017 possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche
collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio,
elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore
della magistratura relativa alla individuazione dei posti da
pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.
In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una
graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza
indicati nell'art. 4 del presente decreto.
Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il
Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari
idonei al conferimento dell'incarico.
15. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice
onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.

                               Art. 9 

Incompatibilita'
(art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo
spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte
degli enti territoriali, nonche' i deputati e i consiglieri
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione
religiosa;
c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni
precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative;
d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
e) coloro che svolgono abitualmente attivita' professionale per
conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o
societa' di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la
parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo
grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente
tale attivita' nel circondario in cui il giudice di pace esercita le
funzioni giudiziarie.
2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare
le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel
circondario del tribunale nel quale esercitano la professione
forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro
associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci
della societa' tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione
civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini
entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria
attivita' professionale nell'ambito di societa' o associazioni tra
professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato
onorario nel circondanrio del tribunale nel quale la societa' o
l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di
incompatibilita' l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per
i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi
e contabili, nonche' davanti alle commissioni tributarie.
3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni
di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense
presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale
ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non
possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti
svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.
Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri
dell'associazione professionale e ai soci della societa' tra
professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai
conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il
primo grado.
4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela
fino al secondo grado o di affinita' fino al primo grado, di coniugio
o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio
giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle
parti dell'unione civile.
5. Il magistrato onorario non puo' ricevere, assumere o mantenere
incarichi dall'autorita' giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che
si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

                               Art. 10 

Informazioni disponibili sul sito
del Consiglio superiore della magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di
selezione saranno disponibili all'indirizzo internet www.csm.it alla
voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In
particolare, saranno disponibili:
a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno
partecipato alla presente procedura selettiva;
b) il punteggio riportato dai singoli candidati;
c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;
d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della
magistratura di ammissione al tirocinio;
e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della
magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.

                               Art. 11 

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalita' e
le procedure di nomina a magistrato onorario. I dati cosi' raccolti
sono trattati dagli uffici interessati al procedimento di nomina.
2. Il conferimento dei dati richiesti e' obbligatorio ai fini
della partecipazione alla procedura di selezione.
3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle
amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina
a magistrato onorario.
4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
5. Il Consiglio superiore della magistratura e gli uffici
interessati al procedimento sono responsabili del trattamento dei
dati personali.

                               Art. 12 

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso
rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. I requisiti per
l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla presente procedura di selezione e devono
permanere al momento della nomina salvo quanto previsto all'art. 2,
comma 1, lettera e).
2. L'amministrazione non promuove regolarizzazioni od
integrazioni documentali ne' consente regolarizzazioni o integrazioni
documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della
domanda.
3. Entro i termini di presentazione della domanda la
regolarizzazione od integrazione della domanda e' consentita
unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso
il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.
Firenze, 20 dicembre 2022

Il Presidente: Nencini

 

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