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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica relativo al concorso, per titoli ed esami, a
quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo
regionale del ruolo della magistratura amministrativa.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.16 del 26/2/2021
Ente:PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:21E02207
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Rettifica
Numero di posti:40
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
Si comunica che, in relazione al bando di concorso, per titoli ed
esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo
regionale del ruolo della magistratura amministrativa, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2021, per mero
errore materiale, l'allegato A posto a pagina 7, e' stato redatto in
modo incompleto.
Pertanto, si ritiene sostituito integralmente dal seguente:

«Allegato A

Criteri di valutazione dei titoli

1. Ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 214/1973 ogni
commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso
dei titoli. Il punteggio massimo conseguibile per i titoli e' pari a
50.
2. La commissione assegna il punteggio per i titoli secondo i
seguenti criteri:
1) per l'anzianita' di servizio o di esercizio delle funzioni
di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, fino a 12
(dodici) punti:
1.a) punti 4 (quattro) per ogni anno di anzianita', con
l'esclusione degli anni previsti per l'ammissione al concorso ai
sensi del citato art. 14;
1.b) il servizio effettuato in regime di tempo parziale va
valutato proporzionalmente all'orario svolto;
1.c) il periodo di servizio inferiore all'anno va valutato se
superiore a sei mesi;
2) per la qualita' delle funzioni, fino a 15 (quindici) punti:
2.a) il punteggio e' attribuito per anni di effettivo
servizio o di attivita', ovvero, nel caso di cui all'art. 14, n. 7,
legge n. 1034/1971, per ciascun mandato completato, secondo quanto
specificato nella tabella n. 1 allegata;
2.b) sono computati tutti gli anni di servizio per i
dipendenti pubblici, di esercizio dell'attivita' forense per gli
avvocati e delle funzioni per i consiglieri regionali o di ente
locale, compresi quelli richiesti per l'ammissione al concorso;
2.c) non si tiene conto degli anni di servizio o attivita'
forense durante i quali e' stata irrogata una sanzione disciplinare
superiore alla sanzione disciplinare piu' lieve secondo l'ordinamento
di appartenenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione entro la
data di scadenza del bando;
2.d) si tiene conto di periodi di fuori ruolo o aspettativa
computabili per legge nel servizio, ad esclusione dei periodi di
aspettativa per incarichi politici elettivi;
2.e) per gli avvocati l'effettivo esercizio dell'attivita' e'
comprovato dall'iscrizione all'albo;
2.f) il punteggio per la qualita' delle funzioni e'
cumulabile con il punteggio per l'anzianita' di servizio;
3) per il voto di laurea, fino a 12 (dodici) punti, secondo
quanto specificato nella tabella n. 2 allegata;
4) per le pubblicazioni scientifiche fino a 5 (cinque) punti:
4.a) sono valutati esclusivamente gli articoli pubblicati su
riviste scientifiche periodiche a rilevanza nazionale o
internazionale e le pubblicazioni per le quali sia stato fatto il
deposito legale ai sensi dell'art. 1 della legge 15 aprile 2004, n.
106, e di cui il candidato abbia presentato la documentazione con le
forme previste dal presente bando;
4.b) sono valutate esclusivamente le pubblicazioni in materie
giuridiche o economiche;
4.c) le pubblicazioni in collaborazione sono valutabili solo
se e' individuabile l'apporto del concorrente;
4.d) il punteggio e' attribuito dalla commissione nei limiti
massimi di cui alla tabella n. 3 allegata;
4.e) la commissione valuta le pubblicazioni in relazione alla
capacita' di analisi e alla conoscenza della materia che esse
denotano;
4.f) la commissione valuta le pubblicazioni secondo l'ordine
indicato dal candidato nella domanda di partecipazione e non e'
tenuta ad esaminare le pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il
cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile;
5) titoli vari professionali e culturali, fino a 6 (sei) punti:
5.a) i titoli vari e il relativo punteggio sono elencati
nella tabella n. 4 allegata;
5.b) per titoli non previsti nella tabella n. 4 la
commissione procede per analogia se assimilabili ai titoli della
citata tabella;
5.c) gli incarichi e le borse di studio elencati nella
tabella n. 4 sono valutati per il periodo ivi previsto, e alle
condizioni ivi previste;
5.d) in relazione agli incarichi di giudice tributario e di
magistrato onorario non sono valutati gli anni in cui e' stata
riportata una sanzione superiore a quella minima prevista
dall'ordinamento di appartenenza, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione entro la data di scadenza del bando;
5.e) non sono valutabili i titoli non riconducibili, nemmeno
per analogia, a quelli elencati nella tabella n. 4;
5.f) non sono comunque valutabili:
5.f.1) i titoli utilizzati dal candidato quali requisiti di
accesso al concorso o che hanno determinato lo svolgimento di
servizio o funzione gia' valutato ai sensi dei n. 1) o n. 2) del
presente articolo;
5.f.2) i titoli che rientrano nel servizio o funzione del
concorrente, ivi compresa la partecipazione a gruppi di lavoro o
commissioni di studio;
5.f.3) le attestazioni di svolgimento di consulenza degli
avvocati gia' comprese nel titolo procuratorio;
5.f.4) gli encomi e gli attestati di benemerenza;
5.f.5) le supplenze di insegnamento;
5.f.6) la pratica forense, la frequentazione delle scuole
delle professioni legali, il periodo di tirocinio presso gli uffici
giudiziari, prodromici al conseguimento dei requisiti di accesso al
concorso;
5.f.7) l'esercizio di mansioni superiori;
5.f.8) gli incarichi di commissario ad acta e le consulenze
tecniche d'ufficio;
5.f.9) l'esercizio di funzioni politiche diverse da quelle
di cui all'art. 14, n. 8, legge n. 1034/1071;
5.g) non sono valutabili i titoli, prodotti o
autocertificati, ai sensi del presente bando, dopo la scadenza del
termine per la presentazione della domanda, nemmeno in caso di
tempestiva riserva di successiva integrazione della documentazione;
5.h) non sono valutabili i titoli non prodotti in originale,
o in copia autentica o in copia dichiarata conforme all'originale ai
sensi delle norme vigenti o il cui possesso non sia stato comunque
dimostrato con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto
di notorieta'; ai fini dell'autocertificazione e' necessaria, oltre
che la firma del dichiarante, l'allegazione di copia di valido
documento di identita', che puo' essere unica per tutti i titoli
autocertificati.

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 

».
Sono fatti salvi i termini di scadenza per la presentazione delle
domande.


 

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