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UNIVERSITA' DI BRESCIA

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario, presso la facolta' di medicina e
chirurgia, per il settore scientifico-disciplinare n. E05A.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.94 del 26/11/1999
Ente:UNIVERSITA' DI BRESCIA
Località:Brescia  (BS)
Codice atto:099E9443
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:10/1/2000
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, concernente il riordinamento della docenza universitaria e
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n.
116;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le nuove norme
sull'accesso ai documenti e sul procedimento amministrativo;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare gli
articoli 20 e 22;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1999 concernente la rideterminazione dei
settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 341/1990;
Visto il testo aggiornato del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme di
accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1997;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1997, n.
386, secondo il quale l'approvazione degli atti delle commissioni
giudicatrici dei concorsi a posti di ricercatore universitario e' di
competenza delle universita';
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, contenente norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 19
ottobre 1998 mediante il quale e' stato emanato il regolamento
recante le modalita' di espletamento delle procedure per il
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori,
a norma dell'art. 1 della legge n. 210/1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998
recante l'aggiornamento del trattamento economico del personale
dirigenziale dello Stato non contrattualizzato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Vista la richiesta di procedura di valutazione comparativa per la
copertura di posti di ricercatore deliberata dal consiglio della
facolta' di medicina e chirurgia;
Vista la delibera del senato accademico;
Visto che sussiste la copertura finanziaria per l'assunzione in
servizio dei vincitori delle suddette procedure di valutazione
comparativa, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51,
comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Decreta:
Art. 1.
E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario presso la facolta' di
medicina e chirurgia per il seguente settore scientifico
disciplinare:
Facolta' di medicina e chirurgia
Procedura n. 1.
Un posto per il settore scientifico-disciplinare n. E05A
(Biochimica).
Discipline del settore (21):
biochimica;
biochimica ambientale;
biochimica applicata;
biochimica cellulare;
biochimica comparata;
biochimica degli alimenti;
biochimica degli organismi acquatici;
biochimica della nutrizione (settore E05A);
biochimica industriale (settore E05A);
biochimica inorganica;
biochimica marina;
biochimica sistematica umana (settore E05A);
biochimica veterinaria sistematica e comparata (settore E05A);
biofisica (settore E05A);
chimica biologica;
chimica e biochimica;
chimica e propedeutica biochimica;
enzimologia;
metodologie biochimiche (settore E05A);
neurochimica (settore E05A);
propedeutica biochimica.
Impegno didattico e scientifico previsto: il candidato dovra'
possedere competenze, meglio se maturate in periodi di studio e di
lavoro in laboratori di ricerca all'estero, che consentano di
sviluppare ricerche in campo biochimico.
Numero massimo di pubblicazioni: 5.
Lingua straniera: inglese.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduto dai candidati.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori e ricercatori universitari di ruolo inquadrati
nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per
il quale e' indetta la procedura;
5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta, cinque domande di partecipazione a valutazioni
comparative, compresa la presente, presso questa o altre sedi
universitarie.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
Domande di ammissione e titoli - Modalita' per la presentazione
Coloro che intendono partecipare al concorso predetto sono tenuti a
farne domanda in carta libera al rettore dell'Universita' degli studi
di Brescia - Ufficio ricercatori - piazza del Mercato n. 15, 25121
Brescia (recapito telefonico 030/2988307-308), dal lunedi' al
venerdi' dalle ore 8,30 alle ore 13,30, entro il termine perentorio
di quarantacinque giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale. A tale scopo si
allega, per ogni utile fine, lo schema di domanda (allegato A)
fornito anche per via telematica (http.//www.unibs.it)
Le domande, nonche' i documenti ad esse allegati, non sono soggette
ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 della legge n. 370/1988.
Le domande di ammissione si considereranno prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla
valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in
modo univoco la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per
il quale il candidato intende essere ammesso, indicando a tal fine il
numero della procedura alla quale si intende partecipare (vedere
allegato A e art. 1 del presente bando).
I candidati che intendono partecipare alla valutazione comparativa
per piu' settori scientifico-disciplinari, devono presentare distinte
domande ed eventuali allegati per ogni settore.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale). Le coniugate debbono indicare nell'ordine
il cognome da nubile, il nome ed il cognome acquisito con il
matrimonio. I cittadini stranieri dovranno indicare il codice
fiscale, se in loro possesso, oppure il numero di serie di idoneo
documento di riconoscimento in corso di validita' (es. passaporto).
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta;
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di non essere professore o ricercatore universitario di ruolo
inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale
presenta la domanda;
4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato:
"Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiori a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta.
Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento";
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 3/1957;
6) di essere iscritto nelle liste elettorali precisandone il comune
ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle medesime;
7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i cittadini stranieri dovranno indicare nella domanda di avere
una adeguata conoscenza della lingua italiana.
La mancanza di dichiarazioni richieste comportera' l'esclusione
dalla valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente
comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza di
partecipazione.
Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 127/1997 la firma in calce alla
domanda non e' sottoposta ad autentica.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'Universita' degli studi di Brescia non assume alcuna
responsabilita' nel caso di irreperibilita' del destinatario e per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa ne' per mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle
comunicazioni relative al concorso.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e
scientifici dovranno inoltre allegare alla domanda:
1) curriculum firmato in duplice copia della propria attivita'
scientifica e didattica, nonche' il curriculum dell'attivita'
clinico-assistenziale per i settori scientifico-disciplinari per i
quali e' richiesto;
2) titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini del concorso in
unica copia. A tal fine ogni candidato dovra' strettamente attenersi
a quanto stabilito per ogni singola procedura relativamente al numero
massimo di pubblicazioni da allegare alla domanda (vedi art. 1 del
presente bando). Nel caso di invio di un numero di pubblicazioni
maggiori rispetto a quanto richiesto, questa amministrazione
concedera' trenta giorni di tempo al candidato per procedere alla
regolarizzazione;
3) elenchi in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni
allegati alla domanda.
I titoli debbono essere prodotti in carta semplice. Gli stessi
possono altresi' essere prodotti in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
403, mediante modulo fornito dall'ufficio ricercatori di questa
Universita'.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati all'Universita' degli studi di Brescia.
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa vanno inviate con raccomandata r.r. oppure
consegnate a mano unitamente alla domanda di partecipazione
all'ufficio ricercatori di questa Universita' all'indirizzo sopra
riportato, entro e non oltre il termine perentorio di quarantacinque
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto
rettorale nella Gazzetta Ufficiale. Per i plichi postali fara' fede
la data del timbro di spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni e la domanda di
partecipazione deve essere riportata la dicitura "Procedura di
valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario" e
devono essere indicati chiaramente la facolta', la sigla ed il titolo
del settore scientifico-disciplinare e il numero della procedura alla
quale l'interessato intende partecipare, nonche' il cognome, nome e
indirizzo del candidato.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale procura della Repubblica".
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua originale e,
se diversa dall'italiano o dall'inglese, devono essere accompagnate
da una traduzione in una delle lingue indicate.
Al presente decreto e' allegato lo schema di domanda cui gli
interessati dovranno utilmente uniformarsi (allegato A).

                               Art. 4.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti richiesti dal presente bando
e' disposta con decreto motivato del rettore.

                               Art. 5.
Costituzione delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicate negli articoli 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di
decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle
commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile,
devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del provvedimento di nomina della commissione. Decorso tale
termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

                               Art. 6.
Adempimenti delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento, il quale
ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e delle
facolta' che hanno richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati
almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della
commissione.
Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum,
i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentate da ciascun
candidato.
Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e
le pubblicazioni scientifiche dei candidati, prendono in
considerazione i seguenti criteri:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
c) congruenza della complessiva attivita' del candidato con le
discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il
quale e' bandita la procedura;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e la loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica in relazione
alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
disciplinare.
A tal fine faranno ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti
in ambito scientifico internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca, la fruizione di assegni o
contratti di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche,
tutti i candidati sostengono due prove scritte, una delle quali
sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale.
La prova orale e' pubblica.
Per lo svolgimento delle prove suddette e' concesso ai candidati un
tempo massimo di otto ore.
Le prove di esame si svolgeranno in locali all'uopo predisposti
dell'Universita' degli studi di Brescia.
La prima prova scritta consiste nella trattazione sotto forma di
elaborato scritto di aspetti generale del settore disciplinare.
La seconda prova scritta (sostituibile con una prova pratica)
consiste nella trattazione scritta (o prova pratica) avente ad
oggetto uno o piu' specifici aspetti del settore disciplinare con
particolare riferimento alla tipologia di impegno scientifico e
didattico indicata all'art. 1 del presente bando.
La prova orale verte sulla discussione di aspetti generali e
specifici del settore disciplinare, sulla discussione in lingua
italiana delle prove scritte e degli eventuali titoli. La prova orale
accertera', ove previsto, anche la conoscenza delle lingue di cui
all'art. 1 del presente bando per i settori scientifico-disciplinari
nello stesso indicati.
Il diario delle prove scritte con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo e' notificato agli
interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non
meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al
candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in
corso di validita':
a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identita'.
La mancata partecipazione anche ad una sola delle prove sara'
considerata come rinuncia al concorso.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore.
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina. Il rettore
puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il
termine per la conclusione della procedura per comprovati ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel
caso in cui i lavori non siano conclusi entro la proroga, il rettore,
con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione
dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo
nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

                               Art. 7.
Accertamento della regolarita' degli atti
Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, mediante affissione del
decreto all'albo di questa Universita'. Con successivo decreto il
rettore nomina il vincitore, ai sensi dell'art. 6 della legge 19
ottobre 1999, n. 370, a decorrere dal 1 novembre successivo ovvero da
una data anteriore, in caso di attivita' didattiche da svolgere nella
parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui riscontri vizi di
forma il rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento
motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione,
stabilendone il termine.

                               Art. 8.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
Al termine dei lavori concorsuali i candidati dovranno provvedere a
loro spese al ritiro delle pubblicazioni e dei documenti depositati
presso questo Ateneo entro tre mesi dall'espletamento del concorso.
Trascorso tale termine, questa Universita' disporra' del materiale
secondo le proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.

                               Art. 9.
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione
comparativa riceveranno comunicazione diretta dal rettore.
Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione i
vincitori, se cittadini italiani o di altro Stato della Comunita'
europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, devono far
pervenire la seguente documentazione:
1) certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare o
ufficiale sanitario della A.S.L. da cui risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da
imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla
data della comunicazione dell'esito del concorso;
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, da redigere su modello fornito
dall'Ufficio ricercatori di questa Universita', dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
f) il numero di codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso di
rapporto di impiego in corso, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi
dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle
lettere b), c), d), e) dovendo invece dichiarare che trovasi in
attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta.
I vincitori devono altresi', regolarizzare, ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 370, la domanda di partecipazione alla procedura di
valutazione comparativa ed i documenti ad essa allegati.
Il cittadino extracomunitario, vincitore della procedura di
valutazione comparativa, deve presentare nel termine di trenta giorni
sopra citato, pena la decadenza al diritto alla nomina i seguenti
documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale al casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se
risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve
autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi
pendenti a suo carico;
3) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale
o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il
candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed
e' esente da imperfezioni che possono comunque influire sul
rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento
sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il
candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica;
4) certificato attestante la cittadinanza;
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) devono essere in data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
Il certificato relativo al punto 5) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui il vincitore e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I vincitori dovranno altresi' regolarizzare, ai sensi della legge
23 agosto 1998, n. 370, la domanda di partecipazione alla valutazione
comparativa e i documenti ad essa allegati.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.

                              Art. 10.
Nomina dei vincitori
La nomina in ruolo dei vincitori e' disposta con decreto rettorale.
Al ricercatore spetta il trattamento economico previsto dalla legge
22 aprile 1987, n. 158, e dalle successive norme in materia.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo sara' sottoposto ad un
giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale, composta
da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed un associato
estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal
Consiglio universitario nazionale tra i docenti del settore.
La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica svolta
dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata
relazione del consiglio di facolta' e del dipartimento cui il
ricercatore afferisce.
Se il giudizio sara' favorevole, il ricercatore sara' immesso nel
ruolo dei ricercatori confermati con diritto al relativo trattamento
economico.
Se l'attivita' del ricercatore sara' valutata sfavorevolmente,
l'interessato sara' nuovamente, sottoposto a giudizio dopo un
biennio. Se anche il secondo giudizio sara' sfavorevole il
ricercatore cessera' di appartenere al ruolo.

                              Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio ricercatori
dell'Universita' degli studi di Brescia e trattati per le finalita'
di gestione della procedura di valutazione comparativa e
dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ai
soggetti direttamente interessati alla posizione giuridico-economica
del candidato risultato vincitore.

                              Art. 12.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la dott.ssa Raffaella Bastiani (tel. 030-2988308).

                              Art. 13.
Pubblicita'
Il presente decreto sara' inviato per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Ministero di grazia
e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - nonche'
pubblicato sul sito internet dell'Universita' (http.//www.unibs.it)

                              Art. 14.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione.
Brescia, 29 ottobre 1999
Il rettore: Preti
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