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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento al grado
di aiutante in servizio permanente, riservato ai capi di prima
classe, del personale del C.E.M.M. e del ruolo nocchieri di porto,
con anzianita' di grado antecedente al 1 gennaio 2000.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.24 del 23/3/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:001E2548
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:22/4/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
 

IL COMANDANTE GENERALE
del corpo delle capitanerie di porto
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modificazioni;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 255;
Vista la legge 28 gennaio 1984, n. 84, con particolare
riferimento all'art. 3;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1996
che stabilisce, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 196/1995 le modalita' e le procedure di valutazione
per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami al
grado di Aiutante;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
Vista la determinazione dirigenziale data 18 settembre 2000, con
la quale e' stato fissato per l'anno 2000 il numero delle promozioni
da conferire nel grado di Aiutante mediante concorso;
Tenuto conto del riordino delle categorie, specialita' ed
abilitazioni del personale del C.E.M.M. e del ruolo Nocchieri di
porto (allegato al F.O.M. n. 16 del 22 febbraio 1997);
Accertato che nel periodo 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 1999 nel
grado di Aiutante del personale C.E.M.M si sono verificate
duecentoquarantanove e per il ruolo dei Nocchieri di porto
centotrentuno vacanze e, pertanto, sono disponibili, rispettivamente,
per l'avanzamento per concorso, per titoli di servizio ed esami,
settantatre' e trentanove posti;
Considerato che occorre procedere all'avanzamento per concorso,
per titoli di servizio ed esami, al grado di Aiutante come disposto
dall'art. 14, comma 1, e 2 e dall'art. 20 del citato decreto
legislativo n. 196/1995;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Requisiti
 
1. E' indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento al grado di Aiutante in servizio permanente riservato
ai capi di prima classe, del personale del C.E.M.M. e del ruolo
Nocchieri di porto, con anzianita' di grado antecedente al 1 gennaio
2000 e che alla data di scadenza del termine di cui al successivo
art. 3:
a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito presso istituti legalmente riconosciuti;
b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita all'ultimo quinquennio, qualifiche inferiori a "Superiore
alla media" o giudizi equivalenti;
c) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto
non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di Stato o
sospesi dall'impiego o in aspettativa per motivi privati ai sensi
dell'art. 15, legge n. 599/1954.
2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. I requisiti previsti alla lettera c),
accertati secondo le modalita' stabilite dall'Amministrazione,
dovranno essere mantenuti fino alla chiusura dei lavori della
commissione giudicatrice.
3. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due
volte.

                               Art. 2.
 
Posti a concorso
 
1. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, e dell'art. 38, comma 3, del
decreto legislativo n. 196/1995, il numero delle promozioni da
conferire per l'anno 2000 (vacanze organiche al 31 dicembre 1999) e'
di settantatre' unita' per il C.E.M.M. e di trentanove unita' per il
ruolo Nocchieri di Porto, come di seguito riportato:
 
=====================================================================
Categorie / C.E.M.M. | Numero posti a concorso
=====================================================================
N | 4
STLC/S | 2
STLC/ECG | 2
STLC/RT | 8
STLC/RD | 3
TA/MA | 3
TA/CAF | 1
TA/SI | 1
TA/MAS | 1
ELT/E | 6
ELT/ETE | 3
ELT/EM | 3
TM/MC | 7
TM/MN | 7
PA | 1
IN | 2
SAL/FR | 9
SAL/FRC | 4
SAL/Z | 4
SAL/I | 1
SAL/MU | 1
Totale . . . | 73
 
=====================================================================
Ruolo/N.P. | Numeri posti a concorso
=====================================================================
Totale . . . | 39
 
2. Le promozioni da conferire, nell'ordine della graduatoria di
merito, avranno decorrenza 1 gennaio 2000.
3. I Capi di prima classe promossi ad Aiutante tramite il
concorso, per titoli di servizio ed esami, seguiranno, nel ruolo,
suddivisi per categoria/specialita', i Capi di prima classe promossi,
al precitato grado apicale, con l'avanzamento a scelta.

                               Art. 3.
 
Compilazione e presentazione delle domande di partecipazione al
concorso
 
1. Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice
secondo lo schema riportato nell'allegato A, devono essere
indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare II reparto - 5a Divisione e presentate al
comando/ente dal quale gli interessati dipendono, entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
2. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di regolarizzare quelle domande che dovessero risultare
irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello
prescritto.

                               Art. 4.
 
Istruttoria della domanda
 
1. I comandi/enti interessati devono istruire le domande
provvedendo a:
a) controllarne, in via preliminare, la validita' verificando
che il documento sia completo in tutte le sue parti e conforme al
modello prescritto di cui all'allegato A del presente decreto;
b) certificare la data di presentazione apponendo, negli spazi
riservati all'ente/comando di appartenenza, il proprio timbro, la
data ed il numero di protocollo e sottoporre tutte le domande alla
firma del comandante/comandante in seconda che rilascia una
dichiarazione sul possesso o meno dei requisiti, previsti all'art. 1
del presente decreto, da parte del candidato. Le domande presentate
fuori termine dovranno essere inviate ugualmente alla Direzione
generale per il personale militare che provvedera' con provvedimento
motivato all'esclusione dei militari dalla partecipazione al
concorso. In tale ipotesi, il comandante/comandante in seconda
dell'ente/comando dovra' menzionare in calce alle domande che le
stesse sono state presentate fuori termine;
c) far redigere, dalle competenti autorita' gerarchiche,
l'appropriato documento caratteristico recante nel frontespizio, come
data di chiusura, quella di scadenza dei termini di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso e, come motivo, la
seguente dicitura: "Partecipazione al quinto concorso per
l'avanzamento al grado di Aiutante";
d) comunicare telegraficamente alla Direzione generale per il
personale militare II Reparto - 5a Divisione, entro il giorno
successivo alla scadenza dei termini di presentazione delle domande,
l'elenco nominativo dei concorrenti ed il relativo numero di
matricola;
e) inviare alla Direzione generale per il personale Militare
V Reparto - 15a Divisione, entro dieci giorni successivi alla data di
scadenza del concorso, l'appropriato documento caratteristico,
unitamente alla dichiarazione di completezza, all'indice aggiornato
dei documenti acquisiti alla parte prima della R.D.P.V. (Modello 1
M.M.) ed un prospetto riepilogativo delle qualifiche riportate
dall'interessato negli ultimi cinque anni;
f) far pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione generale per
il personale militare II Reparto - 5a Divisione, entro il termine
perentorio di sette giorni successivi alla data di scadenza del
concorso, l'originale di tutte le domande registrate a protocollo;
g) custodire la seconda copia della domanda nella raccolta
documenti personali valutativi dell'interessato;
h) informare telegraficamente la Direzione generale per il
personale militare II Reparto - 5a Divisione di ogni vicenda che
dovesse intervenire nei confronti dei candidati durante il concorso
relativamente a quanto indicato al precedente art. 1, lettera c);
i) la Direzione generale per il personale militare - 15a
Divisione provvedera' a mettere a disposizione della commissione la
documentazione caratteristica di cui al punto e) e il foglio
matricolare, completa ed aggiornata di tutte le variazioni
intervenute nei vari quadri, alla data di scadenza dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Detta
copia dovra' essere firmata dall'interessato per presa visione.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
Gli esami del concorso consistono nell'esecuzione di un test su
argomenti di cultura generale, il cui programma e' elencato
nell'allegato "B", e in una prova su materie professionali, il cui
programma e' riportato nell'allegato "C" per il C.E.M.M. e
nell'allegato "D" per i Nocchieri di Porto.
Prova di cultura generale:
detta prova e' costituita da n 60 domande complessive, a risposta
multipla suggerita, divise in n 12 per ciascuna delle sotto elencate
materie:
a) italiano;
b) educazione civica;
c) storia;
d) geografia;
e) matematica.
Prova di cultura tecnico-militare:
detta prova e' costituita da n. 30 domande, a risposta libera.
Gli esami si svolgeranno il giorno 6 giugno 2001 alle ore 08:30
presso MARISCUOLA Taranto. Eventuali variazioni della sede d'esame e
della data di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale del 25 maggio 2001 e sul
Foglio d'Ordini Marina.
La pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
I candidati ai quali e' stata notificata l'esclusione o la non
ammissione al concorso non potranno partecipare agli esami previsti
al punto 1 e 2 del presente articolo.
Tutti gli altri concorrenti sono tenuti a presentarsi alle prove
senza attendere alcuna comunicazione in proposito, indossando
l'uniforme S. E. B. muniti di valido documento di riconoscimento. LA
MANCATA PRESENTAZIONE O LA PRESENTAZIONE IN RITARDO, ANCORCHE' DOVUTA
A CAUSA DI FORZA MAGGIORE, COMPORTERA' L'IRREVOCABILE ESCLUSIONE DAL
CONCORSO.
A tal fine non sara' inviata alcuna comunicazione in proposito.
6. Durante lo svolgimento delle prove, ai concorrenti non e'
permesso comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i Membri della Commissione esaminatrice, ne'
consultare appunti, scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante
le prove non e' consentito l'uso di telefoni cellulari, agende
elettroniche, calcolatrici o qualsiasi tipo di ausilio elettronico
informatico. Tutto il materiale relativo ai lavori dovra' essere
consegnato alla Commissione esaminatrice secondo le istruzioni che
verranno impartite dalla stessa Commissione all'inizio delle prove.
Gli elaborati dovranno essere scritti, a pena di nullita',
esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma di un
membro della commissione esaminatrice. Tali elaborati dovranno essere
posti in appositi plichi secondo le modalita' prescritte dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n 487, e successive
modificazioni. Il candidato che contravvenga alle disposizioni dei
commi precedenti o che risulti abbia copiato in tutto o in parte le
prove d'esame, e' escluso dal concorso. La commissione esaminatrice e
il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni
stesse ed hanno la facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A
tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella
sala degli esami.
La mancata esclusione all'atto delle prove non preclude la
possibilita' che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.
 
Art. 6.
 

Commissione d'esame
 
La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto
interdirigenziale, sara' composta come di seguito riportato:
Presidente: un Contrammiraglio o Capitano di Vascello;
Membri: tre ufficiali superiori in servizio permanente di cui uno
del corpo delle capitanerie di porto;
Membro: l'aiutante piu' anziano in ruolo, non facente parte come
titolare o sostituto della commissione di avanzamento;
Segretario: un ufficiale inferiore in servizio permanente - senza
diritto di voto.
La Commissione di cui sopra avra' altresi' il compito di:
a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di
valutazione delle prove concorsuali e dei titoli nonche' la durata
delle prove stesse;
b) definire i questionari delle prove d'esame;
c) curare lo svolgimento delle prove d'esame;
d) valutare i titoli, attribuendo i punteggi come indicato al
successivo articolo 7;
e) redigere apposito elenco dei candidati giudicati "non
idonei" alle prove scritte con relativa votazione;
f) formare la graduatoria finale di merito degli idonei di cui
al successivo art. 8.

                               Art. 7.
 
Valutazione dei titoli e delle prove scritte
 
1. Per la valutazione dei titoli di servizio la Commissione
giudicatrice di cui al precedente art. 6, dispone di 60 punti,
espressi in sessantesimi, da ripartire nel seguente modo:
a) fino ad un massimo di 36 punti per le valutazioni
caratteristiche e per le qualifiche conseguite;
b) fino ad un massimo di 12 punti per le benemerenze di guerra
e di pace e per le qualita' professionali dimostrate durante la
carriera, con particolare riguardo al servizio prestato presso
reparti o in imbarco nonche' alle eventuali attivita' svolte al
comando di minori unita' ed agli incarichi ricoperti;
c) fino ad un massimo di 12 punti per i corsi di istruzione, di
specializzazione e di abilitazione e per i titoli di studio
posseduti.
Dal punteggio conseguito per i titoli di servizio la commissione
detrarra' fino ad un massimo di 10 punti per le sanzioni di stato e
di corpo riportate nel quinquennio antecedente la data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, graduando la detrazione in relazione al tipo ed alla
gravita' della sanzione.
2. Al fine di snellire le procedure concorsuali, riducendo
conseguentemente i tempi di espletamento del concorso stesso, i
titoli di cui al punto precedente saranno valutati solo per i
candidati risultati idonei ad entrambi le prove scritte.
3. Per la valutazione delle prove scritte la Commissione di cui
sopra dispone di: 30 punti espressi in trentesimi per la prova di
cultura generale, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle 60
previste un punteggio di 0,50/30;
30 punti espressi in trentesimi per la prova di cultura tecnico -
Militare, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle 30 previste un
punteggio di 1/30.
4. Le prove si intendono superate qualora i candidati abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse, in
aderenza a quanto stabilito dall'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
I candidati che non abbiano conseguito il punteggio minimo
previsto saranno dichiarati non idonei.

                               Art. 8.
 
Graduatoria
 
1. La Commissione di cui al precedente art. 6 procedera' alla
formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati
idonei.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. A parita' di punti opera l'ordine di iscrizione in ruolo.
2. La graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata
con decreto dirigenziale.

                               Art. 9.
 
Nomina
 
I vincitori saranno promossi al grado di Aiutante
subordinatamente alla verifica, anche successiva, del possesso dei
requisiti richiesti.

                              Art. 10.
 
Esclusione dal concorso e dalla nomina
 
La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso o
dichiarare decaduto dalla nomina qualsiasi candidato non in possesso
dei requisiti previsti agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

                              Art. 11.
 
V a r i e
 
Ai candidati, per la preparazione agli esami del concorso
previsti al precedente art. 5, dovra' essere concessa,
compatibilmente con le esigenze di servizio, dall'ente/comando di
appartenenza la licenza straordinaria per esami della durata di
giorni 15 da fruire in un'unica soluzione qualora i predetti
candidati non si dovessero presentare a sostenere le prove scritte
per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza dovra'
essere computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Roma, 9 marzo 2001
Il direttore generale: ten. gen. Simeone
il comandante generale amm. isp. (CP): Sicurezza

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