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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienza
tecnologia e societa' - XVII ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.49 del 21/6/2002
Ente:UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA
Località:-
Codice atto:02E04587
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:22/7/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 25 marzo 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del
3 ottobre 1997;
Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 ed in particolare
l'art. 51, comma 6;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le Universita', con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.162 del 13 luglio 1999,
relativo al Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Vista la nota ministeriale del 5 marzo 2001 "Finanziamento borse
di studio post-lauream- Esercizo finanziario 2001";
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell'Unical, emanato con decreto rettorale n. 1193 del 9 settembre
1999, nonche' le successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 68, comma 3, del regolamento d'ateneo in materia di
dottorato di ricerca dell'Universita' della Calabria, emanato con
decreto rettorale n. 200 del 21 dicembre 2001;
Vista la proposta avanzata dal collegio dei docenti del dottorato
di ricerca in scienza tecnologia e societa', relativa al rinnovo del
corso di dottorato di ricerca XVII ciclo, con sede amministrativa
presso questa Universita';
Vista la delibera del senato accademico dell'8 novembre 2001 con
la quale viene approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di
Ricerca XVII ciclo e la ripartizione delle relative borse;
Vista la delibera del nucleo di valutazione interna del
20 novembre 2001;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del
20 dicembre 2001;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca in scienza tecnologia e societa'
dell'Universita' degli studi della calabria relativo al XVII ciclo.
Per il sopra citato corso di dottorato vengono indicati i posti
complessivi messi a concorso, la durata, il numero delle borse di
studio.
Scienza tecnologia e societa':
Sede amministrativa: Universita' degli studi della Calabria
dipartimento di sociologia e di scienza politica;
Posti: quattro;
Borse di studio d'Ateneo: due;
Posti senza borsa: due;
Durata: tre anni.
Campo di ricerca: problematiche attinenti a scienza, tecnologia e
societa' da sviluppare con una comparazione a livello internazionale
su uno dei seguenti temi: comunicazione, vita quotidiana, rapporti di
genere, organizzazione produttiva e del lavoro, ambiente, sviluppo
sociale e rurale, processi mondiali di sviluppo, migrazioni.
Fermi restando i termini della data di scadenza previsti dal
successivo art. 6 per la presentazione delle domande di ammissione, i
posti assegnati al corso di dottorato potranno essere aumentati a
seguito di appositi finanziamenti che si rendessero disponibili dopo
l'emanazione del presente bando. I posti aggiuntivi saranno, in ogni
caso, assegnati solo in presenza dell'atto di convenzione stipulato
con l'Ente finanziatore. L'eventuale aumento delle borse di studio
puo' determinare l'incremento dei posti complessivamente messi a
concorso, per un numero di posti pari all'aumento del numero delle
borse.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'accesso al corso
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e
politici negli stati di appartenenza o di provenienza, coloro che
siano in possesso di laurea ovvero titolo equipollente conseguito
presso universita' straniere.
2. I cittadini stranieri in possesso di titolo che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno fare espressa
richiesta di equipollenza alla laurea del titolo presentato
(unicamente ai fini dell'ammissione del dottorato al quale intendono
concorrere) nella domanda di partecipazione al concorso e corredare
la domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei
docenti di dichiarare l'equipollenza, tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane secondo le vigenti disposizioni in
materia per gli studenti stranieri.
3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente, comma 2,
per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita
all'estero, che non sia gia' stata dichiarata equipollente ad una
laurea italiana.
4. Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data di svolgimento
della prova di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra' disposta
"con riserva" ed il candidato sara' tenuto a presentare, pena di
decadenza, autocertificazione del diploma di laurea entro cinque (5)
giorni dalla data fissata per la prova di ammissione.

                               Art. 3.
 
Titolari di assegni di ricerca
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51,
comma 6, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, siano titolari di assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca. I posti relativi sono da
ritenersi in soprannumero rispetto a quelli indicati all'art. 1.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.

                               Art. 4.
 
Dipendente pubblico
 
Ai sensi dell'art. 52, comma 57, della legge 21 dicembre 2001,
n. 448, in caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, il dipendente pubblico ha
l'obbligo di porsi in aspettativa conservando il trattamento
economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti.

                               Art. 5.
 
Ammissione alla frequenza di un secondo corso di dottorato di ricerca
 
I candidati gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca
possono essere ammessi a frequentare previo, superamento delle prove
di selezione, un nuovo corso di dottorato di ricerca senza, pero',
poter usufruire della borsa.

                               Art. 6.
 
Domande di partecipazione
 
1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, secondo
il modello allegato al presente bando di cui fa parte integrante (non
saranno accolte domande che non riportino tutti i dati richiesti)
corredata da n. 3 etichette adesive, con indicato il domicilio eletto
agli effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'Universita'
degli studi della Calabria via Pietro Bucci - edificio
amministrazione 87036 Arcavacata di Rende (CS), va spedita a mezzo
posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e'
fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Per il
rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro
dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
3. Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca dovra' dichiarare con
chiarezza (a macchina o in stampatello) sotto la personale
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico), e l'eventuale indirizzo di posta elettronica.
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria
ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale
presenta domanda;
c) ogni domanda potra' far riferimento ad un unico corso di
dottorato;
d) la cittadinanza;
e) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'Universita' presso cui e' stata conseguita o si presume verra'
conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso
Universita' straniera, nonche' la data e il numero del decreto
rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza;
f) l'eventuale assegno di ricerca di cui e' titolare;
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
h) di indicare la conoscenza della lingua inglese;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza, e/o del recapito;
l) di essere o non dipendente da pubblica amministrazione;
4. L'amministrazione universitaria non assume alcuna
responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente
da inesatte indicazioni della residenza e del recapito e della posta
elettronica da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione
stessa.

                               Art. 7.
 
Prove di ammissione al corso
 
1. Per partecipare alle prove di ammissione al corso e'
necessario superare una prova di accertamento, mediante test, della
conoscenza della lingua inglese ad un livello pari almeno al B1 dello
standard europeo.
2. L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e
in un colloquio, previo superamento della prova di accertamento della
lingua inglese.
3. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
4. Le prove d'esame e l'accertamento della conoscenza della
lingua inglese si svolgeranno presso l'Universita' degli studi della
Calabria nei locali che saranno indicati con le modalita' di cui ai
commi successivi.
5. Il diario dell'accertamento e della prova scritta, con
l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime
avranno luogo, saranno comunicati agli interessati tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, inviata 15 giorni prima della
data fissata per la prova.
6. La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata, che verra' inviata a coloro che avranno
superato la prova scritta, 15 giorni prima della data fissata per la
prova.
La commissione giudicatrice in sede di prova scritta potra'
proporre ai candidati di derogare al preavviso dei 15 giorni per la
convocazione alla prova orale.Tale procedura sara' attuabile solo nel
caso in cui tutti i candidati presenti accettino tramite
dichiarazione sottoscritta.
7. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta di identita'.

                               Art. 8.
 
Commissione giudicatrice
 
1. Per il corso di dottorato di ricerca e' nominata dal rettore
un'apposita commissione giudicatrice incaricata della valutazione
comparativa dei candidati, composta di tre membri scelti tra i
professori e i ricercatori universitari di ruolo nell'area
scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di
due esperti esterni di chiara fama, anche stranieri scelti
nell'ambito delle strutture pubbliche e private universitarie e di
ricerca.
2. La commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
3. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
4. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
5. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario dalla
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del dipartimento presso il quale si e' svolta la prova, nonche'
all'albo ufficiale dell'Universita'.
6. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 9.
 
Ammissione al corso
 
1. I candidati saranno ammessi al corso di dottorato secondo
l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso. In presenza di eventuali rinunce degli aventi
diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.
2. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se
il corso di dottorato prosegue oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.
3. Il dipendente pubblico ammesso al dottorato di ricerca ha
l'obbligo, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di
dottorato, di collocarsi in aspettativa per motivi di studio.
4. Saranno titolari delle borse di studio, i candidati collocati
in posizione utile nella graduatoria di merito e per il numero pari
alle borse finanziate dall'ateneo o dagli enti esterni.

                              Art. 10.
 
Iscrizione
 
I candidati che avranno superato le prove di concorso, collocati
nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti disponibili,
dovranno presentare o far pervenire alla segreteria studenti
dell'Unical entro il termine di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo
invito, i seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria
superiore per i cittadini italiani, mentre per cittadini stranieri,
autocertificazione del diploma che ha consentito loro l'ammissione
all'Universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti
rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle
universita' italiane;
d) autocertificazione del diploma di laurea con indicazione
della votazione conseguita;
e) dichiarazione (in carta libera) circa l'eventuale iscrizione
ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e in caso
affermativo, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
f) dichiarazione (in carta libera) circa l'eventuale dipendenza
da pubblica amministrazione e opzione della fruizione o meno della
borsa di studio;
g) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
h) tassa di iscrizione.
I cittadini stranieri devono, inoltre, autocertificare i seguenti
requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della repubblica;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I cittadini italiani e stranieri che intendono fruire della borsa
di studio di cui al successivo art. 11 del presente bando dovranno
inoltre produrre, previa richiesta da parte dell'amministrazione
universitaria, autocertificazione sul reddito personale complessivo
annuo.
Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica del
candidato potra' essere richiesta qualora si verifichino le
condizioni di cui al successivo punto 4 dell'art. 10.
Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello stato stesso.

                              Art. 11.
 
Borse di studio
 
1. Ai primi due posizionatisi in graduatoria e' conferita la
borsa di studio, mentre i due idonei ammessi su posti senza borsa
possono partecipare al corso di dottorato e saranno tenuti al
pagamento delle tasse e dei contributi. I titolari di assegno di
ricerca sono ammessi in soprannumero al corso di dottorato, con le
modalita' di cui all'art. 3 e al punto 2 dell'art. 9 del presente
bando.
2. Ai dottorandi italiani e stranieri, con reddito annuo
personale complessivo non superiore a euro 12.911,42, sara'
conferita, ai sensi e con le modalita' della normativa vigente, una
borsa di studio il cui importo e' pari a euro 10.561,54 a lordo degli
oneri previdenziali e assistenziali anche a carico
dell'amministrazione.
3. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
4. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine definito
nella relativa graduatoria e previa valutazione comparativa di
merito. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1999.
5. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.

                              Art. 12.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 
1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare il corso di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. Alla fine di ciascun anno gli iscritti al corso di dottorato
dovranno presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e
le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la
conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero
l'esclusione.
3. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni
il corso durante l'anno di frequenza, decade dal dottorato ed e'
obbligato a restituire l'eventuale borsa di studio percepita
nell'anno in corso fino al momento dell'abbandono.
4. Il dottorando, previa autorizzazione del collegio dei docenti,
puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca.

                              Art. 13.
 
Contributi per l'accesso e la frequenza al corso
 
Il dottorando e' tenuto al pagamento dei contribuiti per
l'accesso e la frequenza al corso, determinati con decreto rettorale
n. 1480 dell'8 ottobre 2001 dell'Unical, nella misura fissa di Euro
154,94 (L. 300.000), a decorrere dall'anno accademico 2001/2002.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati,
preventivamente, dai contributi per l'accesso e la frequenza al
corso.

                              Art. 14.
 
Modalita' per il conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione
del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita commissione.

                              Art. 15.
 
Trattamento dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi della Calabria, per le finalita' di
gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca
dati automatizzata pure successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 13 della
citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

                              Art. 16.
 
Norme di rinvio
 
Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa
vigente in materia.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami".
Rende, 6 giugno 2002
Il rettore: Latorre

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