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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il transito nei ruoli
speciali dell'Aeronautica di complessivi centosessantacinque
ufficiali in servizio permanente.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.7 del 25/1/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:000E0557
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente
le norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare,
e successive modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato
giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 8 marzo 1958, n. 233, concernente il riordinamento
del ruolo servizi dell'Aeronautica militare;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed
autenticazione delle firme, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente le norme per
il reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate, e modifiche ed integrazioni, alla
legge 20 settembre 1980, n. 574;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente
l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea, e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e
successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente nuove norme
in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
l'avanzamento degli ufficiali, in particolare gli articoli 38 e 39;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1998, concernente
struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il
personale militare, in particolare l'art. 2, comma 3;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Preso atto delle esigenze ordinative e funzionali
dell'Aeronautica militare di indire concorsi straordinari, per titoli
ed esami, per il transito di ufficiali dai ruoli ad esaurimento ai
ruoli speciali;
Constatato che sussistono le condizioni previste dal decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per indire detti concorsi;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Sono indetti i seguenti concorsi straordinari, per titoli ed
esami, per il transito nei ruoli speciali dell'Aeronautica militare
dei sottonotati ufficiali in servizio permanente:
a) dodici tenenti colonnelli ed otto maggiori nel ruolo
naviganti speciale dell'Arma aeronautica;
b) novantatre tenenti colonnelli, tredici maggiori, ventuno
capitani e diciotto tenenti nel ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica.
2. Il numero dei posti per ciascuno dei concorsi di cui al
precedente comma 1 potra' subire modificazioni fino alla data di
approvazione delle relative graduatorie di merito, qualora fosse
necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei rispettivi ruoli speciali.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1.(a) Al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 lettera
a), possono partecipare rispettivamente:
i tenenti colonnelli del ruolo naviganti ad esaurimento
dell'Arma aeronautica in servizio permanente che abbiano nel grado
rivestito un'anzianita' non inferiore a tre anni e non meno di
ventidue anni di anzianita' di servizio;
i maggiori del ruolo naviganti ad esaurimento dell'Arma
aeronautica in servizio permanente che abbiano un'anzianita' di grado
non inferiore a tre anni.
(b) Al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
possono partecipare, rispettivamente:
i tenenti colonnelli del ruolo delle armi dell'Arma aeronautica
ad esaurimento in servizio permanente che abbiano nel grado rivestito
un'anzianita' non inferiore a tre anni e non meno di ventidue anni di
anzianita' di servizio;
i maggiori del ruolo delle armi dell'Arma aeronautica ad
esaurimento in servizio permanente che abbiano un'anzianita' di grado
non inferiore a tre anni ed i maggiori del ruolo unico degli
specialisti dell'Aeronautica in servizio permanente che abbiano
un'anzianita' di grado non inferiore a quattro anni e che non abbiano
superato il limite di eta' di 59 anni;
i capitani del ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica
in servizio permanente che abbiano un'anzianita' di grado non
inferiore a tre anni e che non abbiano superato il limite di eta' di
59 anni;
i tenenti del ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica in
servizio permanente che abbiano un'anzianita' di grado non inferiore
a due anni e che non abbiano superato il limite di eta' di 59 anni.
2. Gli ufficiali, oltre ai requisiti di anzianita' e di eta'
indicati nel precedente comma 1, devono essere:
a) in possesso della cittadinanza italiana;
b) in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi
universitari, ovvero di titolo di studio di durata quadriennale,
integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi
universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e
successive modificazioni;
c) riconosciuti in possesso della idoneita' psico-fisica ed
attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio
permanente dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare - nonche'
dell'idoneita' al pilotaggio, se candidati al concorso per il
transito nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica - da
accertarsi, ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1990, e
successive modificazioni, presso gli organi competenti
dell'Aeronautica militare.
3. Tutti i requisiti di partecipazione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
relative domande indicato nel successivo art. 3 e mantenuti fino alla
data di transito nei ruoli speciali.

                               Art. 3.
 
Compilazione ed inoltro delle domande di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere:
redatte in carta semplice, in duplice copia, utilizzando, a
seconda del concorso, il modello in allegato A o B, che costituiscono
parte integrante del presente decreto, osservando le istruzioni
riportate sul modello utilizzato;
firmate per esteso dagli ufficiali interessati (la firma in
calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa,
non richiede l'autenticazione). La mancanza di sottoscrizione
comportera' la non ammissione al concorso;
presentate dagli ufficiali interessati, a pena di decadenza,
entro i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ai comandi di appartenenza.
2. Nelle domande, indirizzate al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a
divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione - Via XX Settembre n.
123/A - 00187 Roma, gli ufficiali, consapevoli delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, dovranno indicare:
a) grado, arma/ruolo, cognome e nome, anzianita' di grado e di
servizio, richieste, rispettivamente, per i concorsi di cui al
precedente art. 1, lettere a) e b), data e luogo di nascita, codice
fiscale e reparto/ente di appartenenza;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado posseduto;
c) l'eventuale possesso di titoli di merito utili ai fini della
valutazione di cui al successivo art. 7, non risultanti dalla
documentazione matricolare e caratteristica;
d) l'eventuale possesso di titoli di preferenza che diano luogo
all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 8;
e) residenza e recapito ai fini della corrispondenza relativa
al concorso.
Ogni variazione dei relativi dati dovra' essere segnalata a mezzo
telegramma al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali
- 2a sezione - Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma.
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Istruttoria delle domande
 
1. I comandi interessati dovranno istruire le domande di
partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 degli
ufficiali alle loro dipendenze, provvedendo a:
a) certificare la data di presentazione, apponendo negli
appositi spazi in calce al documento il timbro dell'ente, la data ed
il numero di protocollo;
b) controllare in via preliminare che la domanda sia compilata
in tutte le sue parti e in conformita' ai modelli di cui agli
allegati A e B al presente decreto;
c) redigere apposito documento caratteristico relativo
all'ufficiale, chiuso alla data di scadenza dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, a seconda
del concorso cui partecipa l'ufficiale, per: "Partecipazione al
concorso per il transito nel ruolo naviganti speciale dell'Arma
aeronautica" o "Partecipazione al concorso per il transito nel ruolo
speciale delle armi dell'Arma aeronautica";
d) far compilare dall'organo sanitario competente, a seconda
del concorso cui partecipa l'ufficiale, la dichiarazione medica di
cui ai modelli in allegato C e D. La data della suddetta
dichiarazione non dovra' essere anteriore a quella di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso;
e) comunicare telegraficamente alla direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali
- 2a sezione, entro il terzo giorno successivo alla scadenza del
termine di presentazione delle domande, i nominativi degli ufficiali
che abbiano presentato domanda di partecipazione ai concorsi di cui
al precedente art. 1, lettere a) e b);
f) far pervenire, a mezzo corriere, alla direzione generale per
il personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento
ufficiali - 2a Sezione - Via XX Settembre, n. 123/A - 00187 Roma,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo la scadenza del
termine di presentazione delle domande di cui al precedente art. 3,
comma 1:
l'originale delle domande di partecipazione ai concorsi di
cui al precedente art. 1, lettere a) e b), con i relativi eventuali
allegati, corredate della dichiarazione medica, redatta in carta
semplice su modelli conformi ai gia' citati allegati C e D al
presente decreto, attestante l'idoneita' psico-fisica del candidato
al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio
permanente dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, nonche'
dell'idoneita' al pilotaggio, per i candidati al concorso per il
transito nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica. Tale
dichiarazione dovra' essere in data non anteriore a quella di
presentazione della domanda e dovra' essere trasmessa tassativamente
entro i venti giorni antecedenti la data di svolgimento della prova
scritta indicata per ciascun concorso dal successivo art. 6, qualora
non gia' allegata alla domanda medesima;
fotocopia autenticata del libretto personale dell'ufficiale
completo ed aggiornato in tutte le sue parti,
fotocopia integrale autenticata dello stato di servizio
del-l'ufficiale;
dichiarazione di completezza della documentazione matricolare
e caratteristica dell'ufficiale, firmata dall'interessato;
g) custodire la seconda copia della domanda, con relativi
eventuali allegati;
h) informare tempestivamente la direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali
- 2a sezione di ogni variazione successiva riguardante la posizione
dell'ufficiale (promozione, trasferimento, collocamento in congedo e
recapito, invio frequenza corsi, provvedimenti medico legali, etc.),
fino all'eventuale approvazione della graduatoria.

                               Art. 5.
 
Commissioni esaminatrici
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate due
distinte commissioni per le prove d'esame, per la valutazione dei
titoli di merito e per la formazione delle graduatorie di merito,
cosi' composte:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, lettera a):
da un ufficiale generale del ruolo naviganti dell'Arma
aeronautica, presidente;
da due colonnelli del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica,
esperti nelle materie oggetto del concorso, membri;
da un ufficiale dell'Aeronautica militare di grado non
inferiore a tenente colonnello, segretario, senza diritto di voto;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, lettera b):
da un ufficiale generale del ruolo delle armi dell'Arma
aeronautica, presidente;
da due colonnelli del ruolo delle armi dell'Arma aeronautica,
esperti nelle materie oggetto del concorso, membri;
da un ufficiale dell'Aeronautica militare di grado non
inferiore a tenente colonnello, segretario, senza diritto di voto.

                               Art. 6.
 
Prove d'esame
 
1. Per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, lettere
a) e b), le prove di esame consisteranno in:
una prova scritta con quesiti a risposta sintetica;
una prova orale consistente in un colloquio sulle materie
riportate per ciascun concorso negli allegati E ed F, che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. La prova scritta dei concorsi di cui al precedente art. 1,
lettere a) e b), ciascuna della durata di otto ore, consistente in
quesiti a risposta sintetica su argomenti di cultura generale
attinenti alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche ed
alla cultura tecnico-professionale dei partecipanti, avra' luogo
rispettivamente:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, lettera a),
presso il centro di selezione dell'Aeronautica militare - Aeroporto
"A. Barbieri" - Guidonia il giorno 6 aprile 2000, con inizio non
prima delle ore 8;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, lettera b),
presso il centro di selezione dell'Aeronautica militare - Aeroporto
"A. Barbieri" - Guidonia il giorno 6 aprile 2000, con inizio non
prima delle ore 8.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
della prova scritta dei concorsi saranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - del 28 marzo 2000. Tale pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale del 28 marzo
2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
3. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, presso la
suddetta sede entro le ore 7,30 del giorno indicato al precedente
comma 2, muniti di carta d'identita' o di altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita'
rilasciato da una amministrazione dello Stato.
Essi dovranno presentarsi muniti di penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero o blu; la carta sara' fornita sul posto.
I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi non ammessi a sostenere la prova
scritta.
Per la prova scritta dei concorsi di cui alle lettere a) e b) del
precedente art. 1, le rispettive commissioni preposte formuleranno
preventivamente, in adunata segreta, tre tracce contenenti ciascuna
quesiti a risposta sintetica e le chiuderanno in plichi sigillati.
Prima dell'inizio della prova uno dei candidati sara' invitato a
scegliere, mediante sorteggio, l'elaborato con i quesiti da svolgere.
Per quanto concerne le modalita' inerenti allo svolgimento della
prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
citato nelle premesse.
In ciascun concorso saranno ammessi alla prova orale i candidati
che nella prova scritta avranno riportato una votazione non inferiore
a 21/30.
I candidati che non avranno superato la prova scritta dei
rispettivi concorsi non riceveranno comunicazione del mancato
superamento di essa, ma potranno richiedere informazioni sull'esito
della stessa, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data
di svolgimento della prova, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il
pubblico - Palazzo esercito - Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma,
tel. 06/47355941.
4. La prova orale di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1 vertera' sulle materie e sui programmi riportati nei gia'
citati allegati E ed F al presente decreto. La stessa avra' luogo
nella sede e nel giorno che saranno indicati nella comunicazione
inviata agli ammessi a mezzo lettera raccomandata o telegramma presso
il recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
Tale comunicazione sara' estesa anche al comando dell'ente di
appartenenza degli ufficiali.
5. La direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova, la facolta'
di riconvocare ad altra data gli ufficiali che, per documentate cause
di forza maggiore, non potessero presentarsi alla prova orale nel
giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire
richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/4827347)
entro il giorno stesso di convocazione, inviando documentazione
probatoria dei motivi dell'assenza.
6. Qualora per sopravvenute esigenze si rendesse necessario
modificare i giorni o la sede della prova orale, la direzione
generale per il personale militare provvedera' a darne tempestiva
comunicazione ai candidati a mezzo lettera raccomandata o telegramma.
7. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
riportato una votazione di almeno 21/30.
8. Gli ufficiali potranno fruire, compatibilmente con le esigenze
di servizio, della licenza straordinaria per esami fino ad un massimo
di trenta giorni, computabile nel tetto massimo dei quarantacinque
giorni a tale titolo spettanti. In particolare detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa, di
norma, nell'intera misura per la preparazione alla prova orale,
oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci
giorni, per la prova scritta.
Qualora l'ufficiale non sostenesse le prove d'esame per cause
dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara'
computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.
9. I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove d'esame
indossando l'uniforme di servizio.
10. I candidati che per qualunque causa non dovessero presentarsi
alle prove d'esame nei giorni stabiliti, salvo quanto previsto dal
precedente comma 5 per la prova orale, saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
11. I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la
prova orale, qualora nella domanda di partecipazione al concorso
abbiano dichiarato il possesso di titoli di preferenza che danno
luogo, a parita' di merito, all'applicazione dei benefici previsti
dalle vigenti disposizioni di legge per la formazione delle
graduatorie di cui al successivo art. 8, dovranno far pervenire, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione - Via
XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la prova orale, apposita dichiarazione sostitutiva,
sottoscritta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, secondo il modello in
allegato H al presente decreto.
Detti titoli, il cui elenco e' riportato nell'allegato G che
costituisce parte integrante del presente decreto, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande.
Dette dichiarazioni si considereranno prodotte in tempo utile
anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.

                               Art. 7.
 
Titoli di merito
 
1. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 5
valuteranno, per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a) e b), i seguenti titoli di merito, per i quali avranno
complessivamente a disposizione un punteggio massimo di 30 punti
cosi' ripartiti:
a) per i titoli di servizio: fino a 26 punti.
Sara' valutato il complesso delle qualita' militari e
professionali del candidato, desumibili dai documenti matricolari e
caratteristici, acquisite negli anni di servizio da ufficiale
dell'Aeronautica militare.
Inoltre, per i candidati al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), dette qualita', in particolare le qualifiche di
pilotaggio possedute con il livello addestrativo raggiunto come
pilota militare, saranno desunte dal libretto di volo;
b) per i titoli di studio: fino a 4 punti.
Saranno valutati i seguenti titoli di studio, ai quali sara'
attribuito il punteggio in corrispondenza di ciascuno indicato:
2 punti per uno o piu' diplomi di laurea;
1 punto per uno o piu' diplomi universitari;
0,5 punti per il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito negli istituti O.N.F.A. o nelle scuole militari;
0,5 punti per uno o piu' diplomi di istruzione secondaria di
secondo grado posseduti in aggiunta a quello prescritto per
l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a) e b).
Detti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande ed essere stati espressamente
indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
2. I titoli di merito saranno valutati dalle rispettive
commissioni esaminatrici dopo la prova scritta di cui al precedente
art. 6 e prima che si proceda alla correzione degli elaborati.

                               Art. 8.
 
Graduatorie di merito
 
1. Le graduatorie di merito degli idonei in ciascuno dei concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), distinte per
gradi, saranno formate dalle rispettive commissioni esaminatrici
sommando il punteggio riportato da ciascun ufficiale nella prova
scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli di merito
di cui al precedente art. 7.
2. Dette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale.
3. A parita' di punteggio, nell'approvazione delle graduatorie si
terra' conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 6,
comma 11.
4. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                               Art. 9.
 
Transito nei ruoli speciali
 
1. Gli ufficiali idonei che nelle rispettive graduatorie di
merito, distinte per grado, dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a) e b), siano compresi nel numero dei posti
previsti, dichiarati vincitori, saranno transitati, con il grado
rivestito nel ruolo di appartenenza alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
rispettivamente:
nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica in servizio
permanente effettivo, quelli del concorso di cui alla lettera a);
nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica in servizio
permanente effettivo, quelli di cui alla lettera b).
2. Il transito nei gradi dei predetti ruoli speciali sara'
disposto con decreto dirigenziale subordinatamente all'accertamento,
anche postumo, dei requisiti di partecipazione ai concorsi previsti
dal precedente art. 2 del presente decreto.
3. La direzione generale per il personale militare provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato dagli ufficiali risultati vincitori dei
concorsi nella domanda di partecipazione al concorso medesimo e nelle
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
4. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
5. Ai sensi dell'art. 38, comma 9, e dell'art. 39, comma 8, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ai vincitori dei
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b),
all'atto del transito sara' applicata una detrazione di anzianita' di
tre anni, salvo che per i tenenti ed i maggiori del ruolo unico degli
specialisti dell'Aeronautica militare, vincitori del concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera b), per i quali la detrazione
sara', rispettivamente, di due e quattro anni.
6. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a) e b), saranno iscritti in ruolo con l'anzianita' di grado
rideterminata come indicato nel precedente comma 3 ed, a parita' di
anzianita' di grado rideterminata secondo l'ordine della graduatoria
di merito del relativo concorso, dopo i pari grado dei ruoli speciali
aventi uguale anzianita' di grado assoluta.

                              Art. 10.
 
Esclusioni
 
1. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento qualsiasi candidato
che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti requisiti.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione dei concorsi e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento dei concorsi o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 1a divisione reclutamento ufficiali della
direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2000
Il vice direttore generale: Pagano

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