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LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI ROMA

Concorso, per esami, per l'ammissione a cinque posti per il corso
di dottorato di ricerca in storia e teoria dello sviluppo
economico.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.76 del 24/9/1999
Ente:LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI ROMA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:099E7563
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:5
Scadenza:24/10/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto lo statuto di autonomia della Libera universita'
internazionale degli studi sociali Guido Carli, emanato con decreto
rettorale n. 34 del 16 aprile 1998 e pubblicato nel supplemento
ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del
2 maggio 1998;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, con cui e' stato
emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 47 del 2 settembre 1999 con cui e'
stato emanato il regolamento per il dottorato di ricerca della LUISS
Guido Carli, in attuazione delle norme previste dall'art. 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto ministeriale 30 aprile
1999;
Vista la proposta di istituzione del corso di dottorato di ricerca
in storia e teoria dello sviluppo economico, con sede amministrativa
presso la LUISS Guido Carli deliberata dal consiglio della facolta'
di economia nell'adunanza del 7 luglio 1999;
Vista la delibera del senato accademico della LUISS Guido Carli del
14 luglio 1999, con cui e' stata approvata l'istituzione del corso di
dottorato di ricerca in storia e teoria dello sviluppo economico, con
sede amministrativa presso la LUISS Guido Carli;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione della LUISS
Guido Carli del 22 luglio 1999, con cui e' stata approvata
l'istituzione del corso di dottorato di ricerca in storia e teoria
dello sviluppo economico, con sede amministrativa presso la LUISS
Guido Carli;
Decreta:
E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione a cinque
posti per il corso di dottorato di ricerca in storia e teoria dello
sviluppo economico.
Art. 1.
Istituzione
E' istituito, presso la LUISS Guido Carli, il dottorato di ricerca
in storia e teoria dello sviluppo economico, di durata triennale, in
consorzio con l'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, con
l'universita' degli studi "La Sapienza" di Roma e con l'Universita'
degli studi del Molise.

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di laurea italiana o di analogo
titolo accademico conseguito all'estero preventivamente riconosciuto
dalle autorita' accademiche, qualora non gia' dichiarato
equipollente. Ai fini del predetto riconoscimento il candidato dovra'
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
e corredare la domanda stessa con i documenti utili al fine di
consentire al collegio dei docenti la relativa dichiarazione di
equipollenza (tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo la normativa
vigente).
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre il 31 ottobre
1999. In tal caso l'ammissione verra' accettata "con riserva" ed il
candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo
certificato di laurea (o autocertificazione, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403) entro la data di
inizio della prova scritta di concorso.

                               Art. 3.
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice secondo lo schema allegato al presente bando, devono essere
dirette al magnifico rettore della LUISS Guido Carli e presentate o
inviate all'ufficio dottorati di ricerca - settore studi legislativi
- LUISS Guido Carli - viale Pola, 12, 00198 Roma, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato deve indicare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
1) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il codice fiscale;
2) la propria cittadinanza;
3) la laurea posseduta ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una universita' straniera;
4) la data del previsto conseguimento del titolo in caso di
laureandi;
5) le lingue straniere conosciute;
6) quale sia la posizione ai fini dell'obbligo del servizio
militare;
7) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
8) di non aver riportato condanne penali e in caso contrario quali;
9) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in caso
affermativo, di impegnarsi a collocarsi in aspettativa senza assegni,
per il periodo di durata del corso;
10) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa
di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
11) di aver preso visione del bando di concorso;
12) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il codice
di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico) con
espressa menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni
variazione dello stesso.

                               Art. 4.
Prove d'esame
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove d'esame sono
intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine
alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu' lingue
straniere.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede, della
data e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione alla prova orale avverra' con telegramma inviato a
coloro che avranno superato la prova scritta, venti giorni prima
della data fissata per il colloquio, ovvero a mezzo di comunicazione
in sede concorsuale da parte della commissione esaminatrice, nella
ipotesi di rinuncia scritta ai termini di preavviso, espressa da
tutti i candidati presenti alla prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

                               Art. 5.
Commissione giudicatrice e suoi adempimenti
La commissione per la valutazione comparativa dei candidati e'
nominata con decreto del rettore della LUISS Guido Carli, sentito il
collegio dei docenti, ed e' composta da tre membri scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo che appartengano alle
aree scientifiche cui si riferisce il corso. Della commissione
possono far parte, oltre i tre membri anzidetti, non piu' di due
esperti anche stranieri che appartengano ad enti o strutture
pubbliche e private di ricerca.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di:
prova scritta: 60 punti, minimo 40 punti per l'ammissione al
colloquio;
colloquio: 60 punti, minimo 40 punti per il superamento.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di
parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica,
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.

                               Art. 6.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
In caso di rinuncia o di mancata o tardiva accettazione da parte
degli aventi diritto, subentra altro candidato, secondo l'ordine
della graduatoria.

                               Art. 7.
Domanda di iscrizione
I concorrenti ammessi devono presentare o far pervenire all'ufficio
dottorati di ricerca - settore studi legislativi - LUISS Guido Carli,
viale Pola, 12 - 00198 Roma, entro il termine perentorio di giorni
quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno
ricevuto il relativo invito tramite telegramma, domanda di iscrizione
al corso di dottorato, in carta libera, da compilarsi su apposito
modulo in distribuzione presso l'ufficio dottorati di ricerca della
LUISS Guido Carli, corredata dai seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita', in carta libera,
debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) diploma - documento originale - di scuola secondaria superiore;
d) certificato di laurea con la relativa votazione;
e) dichiarazione, in carta libera, di una iscrizione ad altra
scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e,
nell'affermativa, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse
di studio di dottorato;
g) nel caso intenda usufruire della borsa di studio, messa a
disposizione ai sensi dell'art. 11 del predetto bando,
autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo che, per
la concessione, non dovra' essere superiore a quindici milioni di
lire;
h) di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il
collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
inizio del corso e per tutta la sua durata.
In relazione alle lettere c) e d) potra' presentare una
autocertificazione - ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 - riservandosi di consegnare, nel
piu' breve tempo possibile, la documentazione originale.

                               Art. 8.
Borse di studio
Le borse di studio, in numero di quattro di cui due finanziate con
fondi ripartiti dal Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e due con fondi erogati dalla LUISS Guido
Carli, sono attribuite secondo l'indicazione della graduatoria della
valutazione comparativa dei candidati ex art. 5, comma 3, del
presente bando.
L'importo di ogni singola borsa, determinato ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive
modificazioni, per l'anno 2000, e' di L. 20.450.000. A parita' di
merito prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
aprile 1997 e successive modificazioni e integrazioni.
Le borse vengono erogate per l'intera durata del corso e il loro
importo viene elevato in misura non inferiore al 50% per eventuali
documentati periodi di soggiorno all'estero.

                               Art. 9.
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
Relativamente al rimanente posto messo a concorso, non coperto da
borsa di studio, ex art. 1 del presente bando, il candidato ammesso
sara' tenuto a versare un contributo per l'accesso e la frequenza del
corso di dottorato pari a L. 8.700.000 annue, cosi' suddivise:
I rata: L. 2.900.000 (all'atto dell'iscrizione);
II rata: L. 2.900.000 (entro il 20 marzo 2000);
III rata: L. 2.900.000 (entro il 19 giugno 2000).

                              Art. 10.
Obblighi e diritti dei dottorandi
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato hanno
l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero, in caso di
valutazione negativa, la cessazione.
I dottorandi possono essere sospesi o anche esclusi dal corso su
motivata deliberazione unanime del collegio dei docenti.
Nei casi di maternita', di grave e documentata malattia, di
servizio militare, su proposta del collegio dei docenti, il titolo
puo' essere conseguito in data successiva a quella stabilita.
Il collegio dei docenti, su proposta del consiglio della facolta'
interessata, puo' affidare ai dottorandi una limitata attivita'
didattica che non comprometta pero' l'attivita' di formazione alla
ricerca.

                              Art. 11.
Conseguimento titolo
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' formata e
nominata con decreto rettorale in conformita' al regolamento di
dottorato di ricerca della LUISS Guido Carli.

                              Art. 12.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento
all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al decreto ministeriale
30 aprile 1999 ed al regolamento per il dottorato di ricerca della
LUISS Guido Carli emanato con decreto rettorale n. 47 del 2 settembre
1999.
Roma, 14 settembre 1999
Il rettore: Arcelli
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