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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per il transito di ufficiali
appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente e al
ruolo unico degli specialisti nei ruoli normali e speciali
dell'Aeronautica militare.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.84 del 22/10/2002
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:02E08071
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato
giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente le norme per
il reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge
20 settembre 1980, n. 574;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario
relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente
approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea,
pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa,
dispensa n. 24 del 16 giugno 1990 e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
l'avanzamento degli ufficiali, in particolare gli articoli 30, 38, 39
e 63, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Aeronautica
militare, emanato in applicazione all'art. 3, comma 2, del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 concernente
il Regolamento recante norme in materia di accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle
imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita';
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare emanata per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Ravvisata la necessita', al fine di soddisfare esigenze
ordinative e funzionali dell'Aeronautica militare, di indire
concorsi, per titoli ed esami, per il transito di ufficiali dai ruoli
ad esaurimento in servizio permanente ai ruoli normali e di ufficiali
dai ruoli ad esaurimento e ruolo unico degli specialisti in servizio
permanente ai ruoli speciali, ai sensi di quanto previsto dagli
articoli 39 e 39 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490;
Accertato che sussistono le condizioni previste dal sopracitato
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per indire detti
concorsi;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami,
riservati ad ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica
militare:
a) concorso, per titoli ed esami, per il transito di quattro
tenenti colonnelli del ruolo ad esaurimento in servizio permanente
dei Corpi dell'Aeronautica militare nei corrispondenti ruoli normali,
di cui:
1) uno nel ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
2) uno nel ruolo normale del Corpo di commissariato
aeronautico;
3) due nel ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;
b) concorso, per titoli ed esami, per il transito di
centottantuno ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio
permanente e del ruolo unico degli specialisti nei ruoli speciali
delle Armi e dei Corpi dell'Aeronautica militare appresso indicati,
cosi' ripartiti:
1) dieci tenenti colonnelli e due maggiori nel ruolo
naviganti speciale dell'Arma aeronautica;
2) sessantaquattro tenenti colonnelli, dieci maggiori,
quindici capitani e dieci tenenti nel ruolo speciale delle armi
dell'Arma aeronautica;
3) cinquantaquattro tenenti colonnelli e un maggiore nel
ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;
4) dodici tenenti colonnelli e tre maggiori nel ruolo
speciale del Corpo di commissariato aeronautico.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, il
numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di
approvazione della relativa graduatoria di merito, in ragione di
esigenze attualmente non programmabili ne' prevedibili, nonche' di
quelle della Forza armata connesse alla consistenza dei rispettivi
ruoli normali e speciali.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. a) al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), n. 1), possono partecipare i tenenti colonnelli del ruolo ad
esaurimento in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico
che abbiano, nel grado rivestito, un'anzianita' non inferiore a tre
anni e non meno di ventidue anni di anzianita' di servizio;
b) al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), n. 2), possono partecipare i tenenti colonnelli del ruolo ad
esaurimento in servizio permanente del Corpo di commissariato
aeronautico che abbiano, nel grado rivestito, un'anzianita' non
inferiore a tre anni e non meno di ventidue anni di anzianita' di
servizio;
c) al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), n. 3), possono partecipare i tenenti colonnelli del ruolo ad
esaurimento in servizio permanente del Corpo sanitario aeronautico
che abbiano, nel grado rivestito, un'anzianita' non inferiore a tre
anni e non meno di ventidue anni di anzianita' di servizio;
d) al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b), n. 1), possono partecipare, per i posti rispettivamente previsti:
i tenenti colonnelli del ruolo naviganti dell'Arma
aeronautica ad esaurimento in servizio permanente che abbiano, nel
grado rivestito, un'anzianita' non inferiore a tre anni e non meno di
ventidue anni di anzianita' di servizio;
i maggiori del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica ad
esaurimento in servizio permanente che abbiano, nel grado rivestito,
un'anzianita' non inferiore a tre anni;
e) al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b), n. 2), possono partecipare, per i posti rispettivamente previsti:
i tenenti colonnelli del ruolo delle armi dell'Arma
aeronautica ad esaurimento in servizio permanente che abbiano, nel
grado rivestito, un'anzianita' non inferiore a tre anni e non meno di
ventidue anni di anzianita' di servizio;
i maggiori del ruolo delle armi dell'Arma aeronautica ad
esaurimento in servizio permanente che abbiano un'anzianita', nel
grado rivestito, non inferiore a tre anni nonche' i maggiori del
ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica in servizio permanente
che abbiano, nel grado rivestito, un'anzianita' non inferiore a
quattro anni e che non abbiano superato il limite di eta' di 59 anni;
i capitani del ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica
in servizio permanente che abbiano, nel grado rivestito,
un'anzianita' non inferiore a tre anni e che non abbiano superato il
limite di eta' di 59 anni;
i tenenti del ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica
in servizio permanente che abbiano, nel grado rivestito,
un'anzianita' non inferiore a due anni e che non abbiano superato il
limite di eta' di 59 anni;
f) al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b), n. 3), possono partecipare, per i posti rispettivamente previsti:
i tenenti colonnelli del ruolo ad esaurimento in servizio
permanente del Corpo del genio aeronautico che abbiano, nel grado
rivestito, un'anzianita' non inferiore a tre anni e non meno di
ventidue anni di anzianita' di servizio;
i maggiori del ruolo ad esaurimento in servizio permanente
del Corpo del genio aeronautico che abbiano un'anzianita' di grado
non inferiore a tre anni;
g) al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b), n. 4), possono partecipare per i posti rispettivamente previsti:
i tenenti colonnelli del ruolo ad esaurimento in servizio
permanente del Corpo di commissariato aeronautico che abbiano, nel
grado rivestito, un'anzianita' non inferiore a tre anni e non meno di
ventidue anni di anzianita' di servizio;
i maggiori del ruolo ad esaurimento in servizio permanente
del Corpo di commissariato aeronautico che abbiano un'anzianita' di
grado non inferiore a tre anni.
2. Gli ufficiali, oltre ai requisiti di anzianita' e di eta'
indicati nel precedente comma 1, devono essere in possesso:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), numeri 1), 2) e 3), del/di uno dei diploma/i di laurea
indicati nell'allegato "O", che costituisce parte integrante del
presente decreto, come previsto dall'art. 15 del decreto ministeriale
21 dicembre 1998, citato nelle premesse, per l'accesso,
rispettivamente, al ruolo normale del Corpo del genio aeronautico,
del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario
aeronautico.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea che, per la
partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano
dichiarati equipollenti a quelli suindicati. Allo scopo, gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione
al concorso attestazione di equipollenza al titolo di studio
prescritto dal presente decreto.
Analogamente, saranno ritenuti validi i titoli di studio
conseguiti all'estero sempreche' gli stessi risultino riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione ai
concorsi indetti con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati
avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso
attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia;
b) per il concorso di cui al precedente comma 1, lettera b),
numeri 1), 2), 3) e 4), in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta
l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero di titolo di studio di
durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per
l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge
11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni.
3. Il transito degli ufficiali che risulteranno vincitori del
concorso cui hanno partecipato e' subordinato al riconoscimento del
mantenimento della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio
incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli
normali o speciali dell'Aeronautica militare (da accertare presso gli
organi competenti dell'Aeronautica militare ai sensi del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114), nonche' dell'idoneita' al
pilotaggio, se candidati al concorso per il transito nel ruolo
naviganti speciale dell'Arma aeronautica (da accertare ai sensi del
decreto ministeriale 18 aprile 1990 e successive modificazioni).
4. I requisiti di partecipazione ai concorsi di cui ai precedenti
commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle relative domande indicato nel successivo
art. 3. Le idoneita' di cui al precedente comma 3, devono essere
mantenute fino alla data di transito nei ruoli normali e speciali.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere:
a) redatte in carta semplice, in originale e copia,
utilizzando, a seconda del concorso, il modello in allegato "A" o
"B", che costituiscono parte integrante del presente decreto,
osservando le istruzioni riportate sul modello utilizzato;
b) indirizzate:
per i concorsi per il transito nei ruoli normali
dell'Aeronautica: al Ministero della difesa - Direzione generale per
il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento
ufficiali - 4a Sezione, via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma;
per i concorsi per il transito nei ruoli speciali
dell'Aeronautica: al Ministero della difesa - Direzione generale per
il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento
ufficiali - 2a Sezione, via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma;
c) firmate per esteso dagli ufficiali interessati (la firma in
calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa,
non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda comportera' la non
ammissione al concorso;
d) presentate, in originale e copia, a pena di decadenza, entro
i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al Comando
del reparto/ente di appartenenza che provvedera' ad inviarne
l'originale al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento con le
modalita' e nei termini indicati nel successivo art. 4. Per la data
di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della
domanda da parte del Comando ricevente.
2. Gli ufficiali, consapevoli delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno
indicare nella domanda:
a) grado, arma/corpo, ruolo, cognome e nome, data e luogo di
nascita, residenza, codice fiscale, reparto/ente di appartenenza,
concorso al quale intendono partecipare;
b) diploma di laurea posseduto, se partecipanti ai concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) numeri 1), 2) e 3),
nonche' del diploma di abilitazione all'esercizio della professione
di medico chirurgo se concorrenti per il transito nel Corpo sanitario
aeronautico, ovvero il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, se partecipanti ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4);
c) anzianita' di grado e di servizio;
d) l'eventuale possesso di titoli di merito, non risultanti
dalla documentazione matricolare e caratteristica, ritenuti utili ai
fini della valutazione di cui al successivo art. 8. Per detti titoli
e' onere del concorrente fornire informazioni dettagliate ai fini
della loro corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice. A tal fine potra' essere prodotta a corredo della
domanda di partecipazione a concorso eventuale documentazione
probatoria ovvero una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 2000, n. 445;
e) l'eventuale possesso di titoli di preferenza indicati
nell'allegato "N", che costituisce parte integrante del presente
decreto;
f) residenza e recapito ai fini della corrispondenza relativa
al concorso.
Ogni variazione dei relativi dati dovra' essere segnalata a mezzo
telegramma all'indirizzo cui e' stata spedita la domanda di
partecipazione al concorso.
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
g) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
h) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni della legge
n. 675/1996.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte ed inoltrate nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non
conformi ai modelli di domanda riportati nei gia' citati allegati "A"
e "B" al presente decreto.

                               Art. 4.
 
Istruttoria delle domande
 
1. I Comandi interessati dovranno istruire le domande di
partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 prodotte dagli
ufficiali alle proprie dipendenze, provvedendo a:
a) certificare la data di presentazione, apponendo negli
appositi spazi in calce all'originale ed alla copia del documento il
timbro dell'ente, la data ed il numero di protocollo;
b) controllare in via preliminare che la domanda sia compilata
in tutte le sue parti e in conformita' ai modelli di cui agli
allegati "A" e "B" al presente decreto;
c) redigere apposito documento caratteristico relativo
all'ufficiale, chiuso alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, a seconda
del concorso cui partecipa l'ufficiale, per "Partecipazione al
concorso per il transito nel ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico" o "Partecipazione al concorso per il transito nel ruolo
normale del Corpo di commissariato aeronautico" o "Partecipazione al
concorso per il transito nel ruolo normale del Corpo sanitario
aeronautico" o "Partecipazione al concorso per il transito nel ruolo
naviganti speciale dell'Arma aeronautica" o "Partecipazione al
concorso per il transito nel ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica" o "Partecipazione al concorso per il transito nel ruolo
speciale del Corpo del genio aeronautico" o "Partecipazione al
concorso per il transito nel ruolo speciale del Corpo di
commissariato aeronautico";
d) far compilare dall'Organo sanitario competente, a seconda
del concorso cui partecipa l'ufficiale, la dichiarazione medica di
cui ai modelli in allegato "C" e "D". La data della suddetta
dichiarazione non dovra' essere anteriore a quella di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso;
e) comunicare telegraficamente alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 4a Sezione (per i ruoli normali) o 2a Sezione (per i ruoli
speciali), entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine
di presentazione delle domande, a mezzo fax n. 06/4827347, i
nominativi degli ufficiali che abbiano presentato domanda di
partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1;
f) far pervenire, possibilmente a mezzo corriere, alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 4a Sezione (per i ruoli normali) o
2a sezione (per i ruoli speciali), via XX Settembre, n. 123/A - 00187
Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo la scadenza
del termine di presentazione delle domande di cui al precedente
art. 3, comma 1:
l'originale della domanda di partecipazione al concorso, con
i relativi eventuali allegati, corredato della dichiarazione medica,
redatta in carta semplice, in data non anteriore a quella di
presentazione della domanda, su modello conforme ai gia' citati
allegati "C" o "D" al presente decreto, attestante il mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale ufficiale in
servizio permanente dei ruoli normali o speciali dell'Aeronautica
militare, nonche' dell'idoneita' al pilotaggio, per gli ufficiali
candidati al concorso per il transito nel ruolo naviganti speciale
dell'Arma aeronautica. Tale dichiarazione, qualora non allegata alla
domanda, dovra' essere trasmessa tassativamente entro i venti giorni
antecedenti la data di svolgimento della prova scritta indicata per
ciascun concorso nel successivo art. 7;
fotocopia autenticata del libretto personale dell'ufficiale,
completo ed aggiornato in ogni sua parte;
fotocopia autenticata del libretto di volo dell'ufficiale,
completo ed aggiornato in ogni sua parte (solo per i partecipanti al
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), n. 1);
dichiarazione di completezza ed attestazione della
documentazione matricolare e caratteristica dell'ufficiale, firmate,
rispettivamente, dall'interessato e dal Comandante del reparto/ente;
g) custodire la copia della domanda, con copia dei relativi
eventuali allegati;
h) informare tempestivamente la Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 4a Sezione (per i ruoli normali), 2a Sezione (per i ruoli speciali)
di ogni variazione successiva riguardante la posizione dell'ufficiale
(promozione, trasferimento, collocamento in congedo e recapito, invio
frequenza corsi, provvedimenti medico legali, etc.), fino
all'eventuale approvazione della graduatoria.

                               Art. 5.
 
Svolgimento dei concorsi
 
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), numeri 1) e 2):
due prove scritte, consistenti nello svolgimento di un
elaborato vertente sulle materie indicate nel programma riportato,
rispettivamente, negli allegati "E" e "F", che costituiscono parte
integrante del presente decreto;
valutazione dei titoli;
una prova orale, consistente in un colloquio sulle materie
indicate nel programma riportato per ciascun concorso nei gia' citati
allegati "E" e "F" al presente decreto;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), n. 3):
una prova scritta, consistente in quesiti a risposta
sintetica sulle materie indicate nel programma riportato
nell'allegato "G", che costituisce parte integrante del presente
decreto;
una prova scritta, consistente in quesiti a risposta multipla
suggerita sulle materie indicate nel programma riportato nel gia'
citato allegato "G" al presente decreto;
valutazione dei titoli;
una prova orale, consistente in un colloquio sulle materie
indicate nel programma riportato nel gia' citato allegato "G" al
presente decreto;
c) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4):
una prova scritta, consistente in quesiti a risposta
sintetica sulle materie indicate nel programma riportato,
rispettivamente, negli allegati "H", "I", "L" ed "M", che
costituiscono parte integrante del presente decreto;
valutazione dei titoli;
una prova orale, consistente in un colloquio sulle materie
indicate nel programma riportato per ciascun concorso nei gia' citati
allegati "H", "I", "L" ed "M" al presente decreto.
2. Alle prove gli ufficiali dovranno presentarsi in uniforme di
servizio, muniti di carta d'identita' o di altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una
amministrazione dello Stato, in corso di validita'.

                               Art. 6.
 
Commissioni esaminatrici
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate cinque
distinte commissioni per le prove d'esame, per la valutazione dei
titoli di merito e per la formazione delle graduatorie di merito,
cosi' composte:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), n. 1) e art. 1, comma 1, lettera b), n. 3):
un ufficiale generale in servizio permanente, o in ausiliaria
da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del presente
decreto, presidente;
due tenenti colonnelli in servizio permanente, o in
ausiliaria da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del
presente decreto, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri;
un ufficiale dell'Aeronautica militare in servizio permanente
di grado non inferiore a tenente, segretario, senza diritto di voto;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), n. 2) e art. 1, comma 1, lettera b), n. 4):
un ufficiale generale in servizio permanente, o in ausiliaria
da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del presente
decreto, presidente;
due tenenti colonnelli in servizio permanente, o in
ausiliaria da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del
presente decreto, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri;
un ufficiale dell'Aeronautica militare in servizio permanente
di grado non inferiore a tenente, segretario, senza diritto di voto;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), n. 3):
un ufficiale generale in servizio permanente, o in ausiliaria
da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del presente
decreto, presidente;
due tenenti colonnelli in servizio permanente, o in
ausiliaria da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del
presente decreto, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri;
un ufficiale dell'Aeronautica militare in servizio permanente
di grado non inferiore a tenente, segretario, senza diritto di voto;
d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), n. 1):
un ufficiale generale in servizio permanente, o in ausiliaria
da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del presente
decreto, presidente;
due tenenti colonnelli in servizio permanente, o in
ausiliaria da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del
presente decreto, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri;
un ufficiale dell'Aeronautica militare in servizio permanente
di grado non inferiore a tenente, segretario, senza diritto di voto;
e) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), n. 2):
un ufficiale generale in servizio permanente, o in ausiliaria
da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del presente
decreto, presidente;
due tenenti colonnelli in servizio permanente, o in
ausiliaria da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del
presente decreto, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri;
un ufficiale dell'Aeronautica militare in servizio permanente
di grado non inferiore a tenente, segretario, senza diritto di voto.

                               Art. 7.
 
Prove scritte
 
1. Gli ufficiali che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso dovranno sostenere le prove scritte d'esame,
con inizio non prima delle ore 8,30, nei giorni e nelle sedi che
saranno resi noti mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale - del 17 gennaio 2003, che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 17 gennaio 2003 tale
pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva.
Gli ufficiali saranno tenuti a presentarsi nella sede e nei
giorni che saranno indicati nel predetto avviso, entro le ore 7,30
dell'orario ufficiale, muniti di carta d'identita' o di altro
documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una
amministrazione dello Stato, in corso di validita', nonche' di penna
a sfera ad inchiostro indelebile blu o nero, mentre la carta sara'
loro fornita sul posto.
Gli ufficiali che risulteranno assenti al momento dell'inizio di
ciascuna prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
2. Per ciascuna delle prove scritte dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) la preposta
commissione formulera' preventivamente, in adunanza segreta, tre
tracce per ciascuno degli elaborati che formeranno oggetto delle
prove d'esame e le chiudera' in plichi sigillati. Prima dell'inizio
di ciascuna prova uno dei concorrenti sara' invitato a scegliere,
mediante sorteggio, la traccia da svolgere.
Per la prova scritta del concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), n. 3), la preposta commissione predisporra'
preventivamente, in adunanza segreta, tre questionari contenenti
quesiti a risposta sintetica, concernenti l'elaborato che formera'
oggetto della prima prova d'esame, e tre questionari contenenti
quesiti a risposta multipla suggerita, concernenti l'elaborato che
formera' oggetto della seconda prova d'esame, e li chiudera' in
plichi sigillati. Prima dell'inizio di ciascuna prova uno dei
concorrenti sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, il
questionario contenente i quesiti cui fornire risposta.
Per la prova scritta dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4) la preposta commissione
predisporra' preventivamente, in adunanza segreta, tre questionari
contenenti quesiti a risposta sintetica concernenti la prova d'esame
e li chiudera' in plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno
dei concorrenti sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, il
questionario contenente i quesiti cui fornire risposta.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avra'
conseguito in ciascuna di quelle previste un punteggio non inferiore
a 21/30i. Tale punteggio sara' utile per la formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 10.
Gli ufficiali risultati idonei riceveranno da parte della
Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione,
a mezzo lettera raccomandata o telegramma, contenente indicazione del
giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi per sostenere le
prove orali di cui al successivo art. 9.
Gli ufficiali che non avranno superato la/le prova/e scritta/e
del concorso cui hanno partecipato non riceveranno comunicazione del
mancato superamento della/e stessa/e, ma potranno richiedere
informazioni sull'esito, a partire dal sessantesimo giorno successivo
alla data di svolgimento della/e prova/e, al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con
il pubblico - Palazzo Esercito, via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma
(tel. 06/4735.5941, 06/4735.3445, dalle ore 8 alle ore 13 dal lunedi'
al venerdi' e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 dal lunedi' al giovedi).

                               Art. 8.
 
Valutazione dei titoli
 
1. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 6, dopo
le prove scritte di cui al precedente art. 7 e prima che si proceda
alla correzione degli elaborati, procederanno a valutare i titoli di
merito degli ufficiali che abbiano sostenuto le prove stesse. L'esito
della valutazione dei titoli sara' reso noto agli interessati prima
dell'effettuazione delle prove orali.
I criteri di attribuzione dei punteggi ai singoli titoli di
merito saranno stabiliti dalla commissione prima di procedere alla
loro valutazione.
2. Le commissioni valuteranno i seguenti titoli di merito, per i
quali avranno complessivamente a disposizione un punteggio massimo di
30 punti cosi' ripartiti:
a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), numeri 1), 2) e 3): titoli di servizio: fino a trenta
punti.
Sara' valutato il complesso delle qualita' militari e
professionali del concorrente, desumibile dai documenti matricolari e
caratteristici formati negli anni di servizio da ufficiale
dell'Aeronautica militare;
b) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4):
titoli di servizio: fino a ventisei punti.
Sara' valutato il complesso delle qualita' militari e
professionali del concorrente, desumibile dai documenti matricolari e
caratteristici formati negli anni di servizio da ufficiale
dell'Aeronautica militare.
Inoltre, per i partecipanti al concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b), n. 1) dette qualita', in particolare le
qualifiche di pilotaggio possedute con il livello addestrativo
raggiunto come pilota militare, saranno desunte dal libretto di volo;
titoli di studio: fino a quattro punti.
Saranno valutati i seguenti titoli di studio, ai quali sara'
attribuito il punteggio a fianco di ciascuno indicato:
due punti per uno o piu' diplomi di laurea;
un punto per uno o piu' diplomi universitari;
0,5 punti per il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito negli Istituti O.N.F.A. o nelle Scuole militari;
0,5 punti per uno o piu' diplomi di istruzione secondaria di
secondo grado posseduti in aggiunta a quello prescritto per
l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4).
3. Formeranno oggetto di valutazione solo i titoli di merito
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, indicato nel precedente
art. 3, comma 1, e che, qualora non risultanti dalla documentazione
matricolare e caratteristica, siano stati espressamente indicati
nella domanda medesima.
4. Completate le fasi di valutazione dei titoli, di valutazione
degli elaborati e di identificazione degli autori degli stessi, le
commissioni provvederanno a trasmettere immediatamente i relativi
verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto
- 1a Divisione reclutamento ufficiali - 4a Sezione (per i ruoli
normali) o 2a Sezione (per i ruoli speciali).

                               Art. 9.
 
Prove orali
 
1. Gli ufficiali risultati idonei alle prove scritte saranno
invitati dalla Direzione generale per il personale militare a
presentarsi per sostenere la prova orale.
2. Nella lettera raccomandata o telegramma di convocazione,
inviati presso il recapito indicato nella domanda di partecipazione
al concorso, gli ufficiali riceveranno indicazione della sede e della
data di svolgimento delle prove di cui al precedente comma 1. Coloro
che risulteranno assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. Saranno
parimenti esclusi dal concorso gli ufficiali che abbiano rinunciato a
sostenere la prova orale.
La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova da parte di
tutti gli ufficiali, la facolta' di riconvocare ad altra data coloro
che, per documentata causa di forza maggiore, non potessero
presentarsi a sostenere la prova orale nel giorno stabilito. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire richiesta di
riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/4827347) entro il
giorno stesso di prevista convocazione, inviando documentazione
probatoria del motivo dell'assenza.
3. La prova orale di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, consistera' in un colloquio vertente sulle materie
riportate nel programma di cui ai gia' citati allegati "E", "F", "G",
"H", "I", "L" e "M" al presente decreto.
4. La prova orale si intendera' superata se l'ufficiale avra'
riportato un punteggio di almeno 21/30i, utile ai fini della
formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 10.
5. Le commissioni provvederanno a trasmettere immediatamente alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 4a Sezione (per i ruoli normali) o
2a Sezione (per i ruoli speciali) i verbali della prova orale entro
il terzo giorno dalla data di completamento della prova medesima.

                              Art. 10.
 
Graduatorie
 
1. Per ciascun concorso gli ufficiali risultati idonei al termine
delle prove scritte ed orali saranno iscritti, a cura della
rispettiva commissione esaminatrice, in graduatorie generali di
merito distinte, qualora previsto, per grado.
2. Ciascuna graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine
dei punteggi conseguiti dagli ufficiali sommando:
la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte, per i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1),
2) e 3); il punteggio conseguito nella prova scritta, per i concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e
4);
il punteggio conseguito nella prova orale;
l'eventuale punteggio riportato per i titoli di merito.
3. Dette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale.
4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza, di cui al gia' citato
allegato "N" al presente decreto, posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, eventualmente dichiarati
dagli ufficiali nella domanda di partecipazione al concorso o in
apposita dichiarazione sostitutiva alla allegata alla medesima.
5. Saranno dichiarati vincitori gli ufficiali che, nei limiti dei
posti disponibili per ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, si collocheranno in posizione utile nella rispettiva
graduatoria.
6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

                              Art. 11.
 
Accertamento dei requisiti e transito nei ruoli normali e speciali
 
1. Gli ufficiali dichiarati vincitori dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, saranno transitati, con il grado
rivestito nel ruolo di appartenenza alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
rispettivamente:
nel ruolo normale del Corpo del genio aeronautico in servizio
permanente, per i vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), n. 1);
nel ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico in
servizio permanente, per i vincitori del concorso di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a), n. 2);
nel ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico in servizio
permanente, per i vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), n. 3);
nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica in servizio
permanente, per i vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), n. 1);
nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica in servizio
permanente, per i vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), n. 2);
nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico in servizio
permanente, per i vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), n. 3);
nel ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico in
servizio permanente, per i vincitori del concorso di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), n. 4).
2. Il transito nei gradi dei predetti ruoli normali e speciali
sara' disposto con decreto dirigenziale subordinatamente
all'accertamento, anche successivo, dei requisiti di partecipazione
ai concorsi previsti dal precedente art. 2 del presente decreto.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare potra' provvedere a richiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai
vincitori nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base della dichiarazione non veritiera.
5. Ai sensi dell'art. 38, comma 9, dell'art. 39, comma 8, e
dell'art. 63, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, e successive modificazioni, ai vincitori dei concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, all'atto del transito sara' applicata
una detrazione di anzianita' di tre anni, salvo che per i tenenti ed
i maggiori del ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica
militare, vincitori del concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), n. 2), per i quali la detrazione sara',
rispettivamente, di due e quattro anni.
6. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, saranno
iscritti rispettivamente nel ruolo normale o speciale con
l'anzianita' di grado rideterminata per effetto delle detrazioni di
cui al precedente comma 5, e, a parita' di anzianita' di grado,
secondo l'ordine della graduatoria di merito del relativo concorso,
dopo i pari grado aventi uguale o maggiore anzianita' di grado
assoluta.

                              Art. 12.
 
Esclusioni
 
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi ufficiale che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti
requisiti.

                              Art. 13.
 
Spese di viaggio - Licenza
 
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove di cui al
precedente art. 7 del presente decreto nonche' quelle relative alla
permanenza ed al vitto in tali sedi sono a carico
dell'amministrazione che provvedera' a rilasciare agli ufficiali
interessati apposito certificato di viaggio. Gli ufficiali sono
tenuti, pertanto, a presentarsi per sostenere le suddette prove in
uniforme di servizio.
2. Gli ufficiali potranno fruire, compatibilmente con le esigenze
di servizio, della licenza straordinaria per esami militari fino ad
un massimo di trenta giorni, computabile nel tetto massimo dei
quarantacinque giorni a tale titolo spettanti, nei quali non dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste ne'
quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno
dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura per la preparazione alla prova orale, oppure
frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni,
per la/e prova/e scritta/e.
Qualora l'ufficiale non sostenesse le prove d'esame per cause
dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara'
computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dagli ufficiali saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione dei concorsi e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento dei concorsi o alla
posizione giuridico-economica dell'ufficiale, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Direttore della 1a Divisione reclutamento ufficiali della
Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2002
Il Ten. Gen.: Simeone

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