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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Bando di selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di
undici borse di studio per periti chimici in possesso del diploma
di scuola secondaria di secondo grado di perito industriale
capotecnico, specializzazione chimico o tecnologie alimentari, o
diploma di maturita' professionale di tecnico delle industrie
chimiche, diploma di maturita' professionale di tecnico chimico
biologico o diploma di maturita' professionale di tecnico di
laboratorio chimico - biologico.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.19 del 8/3/2016
Ente:MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Località:Nazionale
Codice atto:16E01016
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:7/4/2016
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL CAPO DELL'ISPETTORATO

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha
previsto l'istituzione dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi
presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione ed alla repressione
delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2013, n. 105, Regolamento recante organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622,
attuativo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, con il quale si e' provveduto
alla revisione complessiva degli Uffici e dei Laboratori di livello
dirigenziale non generale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari e sono stati definiti le attribuzioni e i compiti di
ciascun ufficio e laboratorio;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'art.
15;
Vista la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e
della semplificazione n. 14/2011 per l'applicazione delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di
cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante il "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018" ed il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015, recante
"Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e
per il triennio 2016-2018";
Considerato che l'art. 29 del decreto legislativo 8 aprile 2010,
n. 61, recante "Tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della
legge 7 luglio 2009, n. 88, prevede, al comma 3, che i proventi del
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti al Capo
17, capitolo di entrata 3373 del Bilancio dello Stato, denominato
"Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle protezioni delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari", riassegnati ad apposito capitolo di spesa
dell'ICQRF, siano destinati al miglioramento dell'efficienza e
dell'efficacia delle attivita' di vigilanza e di controllo sui
prodotti a denominazione protetta;
Considerato che le predette somme vengono riassegnate, sui
capitoli di spesa di parte corrente, al capitolo 2414 "Somme
destinate al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle
attivita' di vigilanza e controllo sui prodotti a denominazione
protetta, svolte dall'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari,
provenienti dalle sanzioni amministrative pecuniarie";
Rilevato che al fine di favorire la piena operativita' delle
amministrazioni gia' da inizio anno, con la legge di bilancio per il
triennio 2016-2018, ai sensi della normativa vigente, sono iscritte
come previsioni iniziali in termini di competenza e cassa sugli stati
di previsione dei Ministeri interessati quota parte delle risorse
rivenienti nel corso dell'anno da disposizioni legislative che
destinano alla spesa talune entrate di scopo;
Ritenuto che per il perseguimento di una maggiore efficienza ed
efficacia dell'attivita' di vigilanza e di controllo si ritiene di
destinare quota parte delle risorse finanziarie riassegnate sul
suddetto capitolo di spesa 2414 ad una attivita' di ricerca, studio e
accertamenti analitici finalizzata al miglioramento delle tecniche
analitiche di controllo sui prodotti a indicazione geografica;
Ritenuto opportuno, per l'espletamento di detta attivita',
avvalersi di borsisti in possesso di specifico diploma di scuola
secondaria superiore, attinente l'attivita' dei laboratori
dell'Ispettorato;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'indizione di una selezione,
per titoli ed esami, per l'attribuzione di 11 borse di studio per
periti chimici in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo
grado di perito industriale capotecnico - specializzazione chimico o
tecnologie alimentari -, o diploma di maturita' professionale di
tecnico delle industrie chimiche, diploma di maturita' professionale
di tecnico chimico biologico o diploma di maturita' professionale di
tecnico di laboratorio chimico - biologico;

Dispone:


Art. 1


Numero delle borse di studio e sedi di svolgimento dell'attivita'
ricerca


E' indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione
di n. 11 borse di studio per periti chimici, in possesso di diploma
di scuola secondaria di secondo grado di perito industriale
capotecnico - specializzazione chimico o tecnologie alimentari -, o
diploma di maturita' professionale di tecnico delle industrie
chimiche, diploma di maturita' professionale di tecnico chimico
biologico o diploma di maturita' professionale di tecnico di
laboratorio chimico - biologico da destinarsi presso i Laboratori del
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, di seguito
denominato ICQRF, per il completamento della loro formazione
scientifica attraverso la frequenza degli stessi.
I vincitori saranno destinati ad una delle seguenti sedi:
- Laboratorio centrale di Roma: 2 posti
- Laboratorio di Modena: 2 posti
- Laboratorio di Perugia: 1 posto
- Laboratorio di Salerno: 2 posti
- Laboratorio di Catania: 2 posti
- Laboratorio d'Area di Conegliano/Susegana: 2 posti
Ciascun borsista verra' affidato, nel Laboratorio ICQRF di
assegnazione, ad un tutor per lo svolgimento di una attivita' di
ricerca, studio e di accertamenti analitici finalizzata al
miglioramento delle tecniche analitiche di controllo sui prodotti a
indicazione geografica.

                               Art. 2 


Durata, trattamento economico e normativo


La borsa di studio avra' durata di 12 mesi e potra' essere, a
discrezione dell'Amministrazione, prorogata per ulteriori 12 mesi con
provvedimento del Capo dell'Ispettorato, sentito il parere del
Direttore del Laboratorio in cui il borsista ha svolto attivita' di
ricerca, studio e analisi. La durata della borsa di studio, nonche'
la concessione e la durata della relativa proroga sono, in ogni caso,
subordinate alle disponibilita' di bilancio.
L'importo annuo lordo delle borse e' determinato in Euro
15.000,00; tale importo, comprensivo delle ritenute di legge, verra'
erogato in rate mensili posticipate. Restano a carico
dell'Amministrazione l'Imposta Regionale per le Attivita' Produttive,
nonche' la copertura assicurativa INAIL.

                               Art. 3 


Requisiti generali di ammissione


I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:
1) eta' non superiore ad anni 30;
2) diploma di scuola secondaria di secondo grado di perito
industriale capotecnico - specializzazione chimico o tecnologie
alimentari - o diploma di maturita' professionale di tecnico delle
industrie chimiche, diploma di maturita' professionale di tecnico
chimico biologico o diploma di maturita' professionale di tecnico di
laboratorio chimico - biologico;
3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea;
4) buona conoscenza della lingua inglese;
5) idoneita' fisica a svolgere attivita' di studio e ricerca
presso laboratori di analisi.
I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione della domanda di ammissione.
In caso di titolo di studio conseguito all'estero e' necessario
aver ottenuto l'equipollenza nei termini di legge.
Non e' compatibile con la fruizione della borsa di cui al
presente bando:
1) il contemporaneo godimento di altre borse di studio;
2) la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro, a
qualsiasi titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro
privati.

                               Art. 4 


Domanda e termine di presentazione


La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovra' essere
inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari - Ufficio VICO IV -
Via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma, entro e non oltre i trenta
giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie speciale -
Concorsi ed esami. La domanda potra', altresi', essere trasmessa a
mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo
vico.direzione@pec.politicheagricole.gov.it entro il predetto
termine; le domande inviate a mezzo PEC saranno considerate valide se
l'autore e' identificato dal sistema informatico attraverso le
credenziali di accesso relative all'utenza personale di Posta
Elettronica Certificata.
E' possibile scaricare il predetto schema di domanda dal sito
internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali: www.politicheagricole.it .
Della data di inoltro fara' fede il timbro postale, ovvero in
caso di inoltro a mezzo Posta Elettronica Certificata, la ricevuta di
avvenuta consegna. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e
quelle che risultassero incomplete non verranno prese in
considerazione. Non sara' consentito, una volta scaduto il termine,
sostituire o integrare i titoli o i documenti gia' presentati.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per casi di
dispersione di comunicazioni dovuti ad inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del/la candidato/a o a mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali, telegrafici o
telematici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
l'indirizzo, o la casella di posta elettronica certificata, al quale
inoltrare le comunicazioni inerenti la procedura selettiva.

                               Art. 5 


Dichiarazioni da formulare nella domanda


Nella domanda il/la candidato/a dovra' dichiarare, sotto la
propria responsabilita':
a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza, il
recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di
avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico ed un
indirizzo di posta elettronica);
b) la sede di laboratorio per la quale concorre; e' possibile
presentare domanda per un'unica sede;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea;
d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se
trattasi di candidato appartenente ad uno degli Stati membri
dell'Unione Europea);
e) il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 3 del
presente bando, indicando, altresi', la data di conseguimento, il
voto di diploma, e l'Istituto dove e' stato conseguito;
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna
riportata ed i procedimenti penali pendenti);
g) di godere dei diritti civili e politici nello stato di
appartenenza (ovvero indicare i motivi del mancato godimento);
h) la propria posizione nei confronti degli obblighi di leva;
i) di avere l'idoneita' fisica ad espletare attivita' di studio
e ricerca presso laboratori di analisi;
l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella
domanda;
m) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice della borsa di
studio, a stipulare a proprio carico, una polizza assicurativa per la
responsabilita' civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da
tale responsabilita';
n) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il/La candidato/a deve sottoscrivere di essere a conoscenza che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici, dei requisiti sopra richiesti e
dell'indicazione della sede di Laboratorio per la quale si concorre,
nonche' quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte
oltre il termine indicato al precedente art. 4.

                               Art. 6 


Documenti da allegare alla domanda


Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) fotocopia completa di un documento di identita' in corso di
validita';
2) curriculum scientifico professionale, redatto in carta
libera, datato e firmato;
3) autocertificazione, resa ai sensi delle vigenti norme in
materia, del diploma di scuola secondaria di secondo grado di cui
all'art. 3 del presente bando, recante la votazione conseguita;
4) eventuali titoli ed attestati relativi all'esperienza
scientifica professionale maturata nell'attivita' di ricerca e/o
analisi;
5) eventuali pubblicazioni;
6) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e
pubblicazioni presentati redatto in carta libera,datato e firmato.
Qualora la domanda venga inoltrata a mezzo posta elettronica
certificata, i documenti predetti dovranno essere allegati in formato
PDF.
Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183, i titoli ed attestati di cui al punto 4), e i documenti in
genere, qualora rilasciati da pubbliche amministrazioni, devono
essere prodotti mediante le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
I documenti, i titoli e gli attestati non rilasciati da pubbliche
amministrazioni devono essere prodotti in originale, in copia
autenticata, ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' datata e sottoscritta.
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facolta' di
verificare la veridicita' delle dichiarazioni prodotte.

                               Art. 7 


Modalita' di selezione


La selezione dei candidati sara' effettuata in due fasi
successive:
1) selezione preliminare, per titoli, mediante redazione di
graduatorie distinte per ciascuna delle sedi di laboratorio previste
all'art. 1;
2) esame colloquio, al quale sara' ammesso un numero di
candidati pari al numero dei posti messi a bando per ciascuna sede
moltiplicato per cinque, secondo l'ordine della graduatoria di cui al
precedente punto 1); in caso di ex-aequo, sara' data priorita' al
candidato/a anagraficamente piu' giovane.
Le graduatorie relative alla fase preliminare saranno redatte
dalla Commissione di cui al successivo art. 8 ed approvate con
decreto del Capo dell'Ispettorato.
Successivamente all'approvazione, esse saranno pubblicate nel
sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed
esami.
I/le candidati/e ammessi/e all'esame colloquio saranno convocati
mediante raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica
Certificata per sostenere l'esame colloquio.

                               Art. 8 


Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli


La Commissione di valutazione, unica per entrambe le fasi della
selezione, sara' nominata con provvedimento del Capo dell'Ispettorato
La Commissione formulera' le graduatorie relative alla fase
preselettiva, distinte per ciascuna sede di Laboratorio, sulla base
della documentazione attestante il possesso dei titoli elencati nella
seguente tabella, per ciascuno dei quali verra' assegnato il
punteggio ivi indicato, fino ad un massimo di punti 10:
a) voto di diploma pari a 60/60 oppure a 100/100 - Punti 2;
b) abilitazione professionale post diploma - Punti 2;
c) altri titoli attinenti attivita' di laboratorio - Max punti
4;
d) pubblicazioni attinenti attivita' di laboratorio nel settore
agroalimentare e/o delle sostanze di uso agrario o forestale - Max
punti 3.

                               Art. 9 


Esame colloquio


I candidati utilmente classificatisi nelle graduatorie della fase
preselettiva saranno ammessi a sostenere l'esame colloquio, che
vertera' sulle seguenti materie:
- nozioni di chimica generale, organica, inorganica e
bromatologica;
- nozioni di tecnologie alimentari;
- nozioni di analisi chimica strumentale;
- cenni sulle principali tecniche analitiche impiegate
nell'analisi chimica bromatologica e di prodotti per uso agrario.
Nel corso dell'esame colloquio ai candidati verra' chiesto di
tradurre dall'inglese un testo concernente una delle materie indicate
al comma precedente.
Ai candidati ammessi sara' data comunicazione, con almeno venti
giorni di anticipo, della data, del luogo e dell'ora del colloquio,
nonche' del voto riportato nella fase preselettiva.
La Commissione disporra', nella valutazione dell'esame colloquio,
di un massimo di punti 20. Il candidato, per ottenere l'idoneita',
dovra' riportare un punteggio non inferiore a 12.

                               Art. 10 


Graduatorie finali


Le graduatorie finali, distinte per ciascuna sede di Laboratorio,
verranno redatte dalla Commissione di valutazione, sommando, per
ciascun candidato, il voto riportato nella fase preselettiva ed il
voto ottenuto nel colloquio. In caso di ex-aequo, sara' data
priorita' al/alla candidato/a anagraficamente piu' giovane.
Le graduatorie finali saranno approvate con decreto del Capo
dell'Ispettorato ed avranno una validita' di due anni dalla data di
approvazione.
Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel sito internet del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Di tale
pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed esami.
Qualora, per qualsiasi motivo, non vi siano vincitori delle borse
di studio per una o piu' delle sedi di Laboratorio indicate all'art.
1, l'Amministrazione potra' effettuare lo scorrimento delle
graduatorie relative ad altre sedi, nel limite di un posto per
ciascuna sede e fino a concorrenza del numero di borse non assegnate,
nel seguente ordine di priorita':
1) Laboratorio di Modena;
2) Laboratorio di Perugia;
3) Laboratorio centrale di Roma;
4) Laboratorio di Salerno;
5) Laboratorio di Catania;
6) Laboratorio d'Area di Conegliano/Susegana.

                               Art. 11 


Trasparenza amministrativa


La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell'ambito dei
punteggi massimi indicati all'art. 8, definisce ed enuncia nel
relativo verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle
lettere c) e d) dell'art. 8.

                               Art. 12 


Adempimenti a carico dei vincitori


A pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione di conferimento della borsa, il/la
vincitore/vincitrice dovra' far pervenire all'Amministrazione:
1) dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa
medesima alle condizioni previste dal presente bando;
2) dichiarazione, sotto la propria personale responsabilita',
che non usufruira', durante tutto il periodo di durata dell'assegno,
di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite;
3) polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso
terzi derivante dall'attivita' di ricerca e studio da svolgere nel
corso della borsa di studio;
4) fotocopia del codice fiscale.
L'assegnatario della borsa di studio verra' sottoposto, nel
Laboratorio di destinazione, a controllo sanitario da parte del
medico competente, al fine di accertare l'idoneita' fisica allo
svolgimento dell'attivita' di studio e ricerca presso laboratori di
analisi. All'eventuale esito negativo di tale accertamento
conseguira' la decadenza dalla fruizione della borsa di studio.
In caso di rinuncia o decadenza del vincitore, la graduatoria
finale potra' essere utilizzata per il conferimento della borsa di
studio ai candidati utilmente collocati.
In caso di successiva rinuncia o decadenza di borsisti gia' in
attivita', a discrezione dell'Amministrazione, la graduatoria finale
potra' essere utilizzata per il conferimento del periodo residuo
della borsa di studio, purche' questo non sia inferiore a mesi sei,
ai candidati utilmente collocati.

                               Art. 13 


Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita'


La decorrenza della borsa di studio verra' stabilita
dall'Amministrazione.
L'assegnatario avra' l'obbligo di:
1) iniziare presso la sede assegnata ed alla data indicata
l'attivita' prevista seguendo le direttive impartite dal direttore
del laboratorio per il tramite del tutor al quale e' stato affidato;
non saranno possibili trasferimenti ad altre sedi di laboratorio nel
corso della fruizione della borsa;
2) continuare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per
l'intero periodo di durata della borsa; potranno essere giustificate
interruzioni nello svolgimento dell'attivita', purche' le assenze
vengano preventivamente o comunque tempestivamente comunicate, per un
massimo di giorni 25 nell'arco dell'intero anno, dei quali massimo 15
giorni continuativi, pena la decadenza dalla borsa di studio. In ogni
caso, tali assenze interrompono, per il periodo della loro durata,
l'erogazione della borsa di studio;
3) osservare le norme interne che regolano l'attivita'
dell'ICQRF, ivi comprese quelle relative all'orario di lavoro e
quelle applicate dal laboratorio della sede assegnata al fine di
realizzare le condizioni di massima garanzia in materia di sicurezza
dei lavoratori negli ambienti di lavoro;
4) osservare il termine di preavviso di giorni 15, salvo
motivato e documentato impedimento, in caso di rinuncia alla borsa di
studio.

                               Art. 14 


Decadenza dalla borsa di studio


L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al
predetto art. 13, o che si renda responsabile di altre gravi
mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara'
dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio con
provvedimento del Capo dell'Ispettorato , su proposta motivata del
Direttore del laboratorio di destinazione del borsista. In tal caso,
come in caso di rinuncia susseguente all'inizio dell'attivita', la
borsa di studio puo' essere conferita ad altro candidato utilmente
collocato nella rispettiva graduatoria, alle condizioni specificate
all'art. 12, ultimo comma.

                               Art. 15 


Documentazione


L'Amministrazione non restituira' la documentazione presentata
dai candidati.

                               Art. 16 


Trattamento dati personali


I dati personali trasmessi dai/le candidati/e con le domande di
partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalita'
della presente selezione e degli eventuali procedimenti per
l'attribuzione dell'assegno.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
partecipazione alla presente procedura, pena l'esclusione dalla
stessa.
Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003.
Il titolare del trattamento e' individuato nel Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agro - alimentari.
Il responsabile del trattamento e' il Direttore dell'Ufficio VICO
IV della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di
controllo e certificazione e tutela del consumatore.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - IV Serie speciale - Concorsi ed esami,
nonche' nel sito internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
Roma, 1° marzo 2016

Il Capo dell'Ispettorato: Vaccari

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