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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Indizione delle prove di accertamento linguistico riservate al
personale docente e ATA a tempo indeterminato della scuola statale
per prestare servizio nelle istituzioni scolastiche e universitarie
all'estero.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.83 del 18/10/2011
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Località:Nazionale
Codice atto:1E005931
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:7/11/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE SCOLASTICO
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'art. 639 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n.
297, relativo ai posti di contingente del personale a tempo
indeterminato della scuola docente ed ATA (limitatamente ai direttori
dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti
amministrativi) da destinare all'estero a prestare servizio presso le
Iniziative (ex art. 636 del medesimo decreto legislativo n.
297/1994) le istituzioni scolastiche italiane all'estero, le Scuole
Europee e le istituzioni scolastiche ed universitarie estere;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modifiche e integrazioni recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» ed in particolare l'art. 45;
Visto il CCNL per il personale del comparto Scuola, capo X,
sottoscritto il 29 novembre 2007;
Visto il D.I. del 10 agosto 1991, n. 4177, concernente i titoli
di accesso per l'insegnamento nei corsi a favore dei lavoratori
italiani e loro congiunti;
Visto il D.M. del 30 gennaio 1998, n. 39, concernente il testo
coordinato delle disposizioni impartite in materia delle classi di
concorso a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria ed
artistica;
Vista la legge del 4 marzo 2009, n. 15 «Delega al Governo
finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni
attribuite al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e alla
Corte dei Conti»;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la Direttiva del 4 dicembre 2009, n. 94, registrata alla
Corte dei Conti il 14 gennaio 2010, registro n. 1, foglio n. 59,
concernente l'applicazione dell'art. 72 della legge n. 133 del 6
agosto 2008, come sostituito dall'art. 17, comma 35-novies, del D.L.
del 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
del 3 agosto 2009, n. 102;
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso e il relativo regolamento di
attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 2006, n. 184;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante
Codice dell'amministrazione digitale;
Vista la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione n. 12/2010, riguardante le procedure concorsuali ed
l'informatizzazione;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la Circolare del 24 luglio 1999 del Dipartimento della
Funzione Pubblica concernente l'applicazione dell'art. 20 della legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate (Legge n. 104/1992) - portatori di handicap
candidati ai concorsi pubblici;
Visto l'art. 2, comma 4-novies, della legge del 26 febbraio 2011,
n. 10, di conversione con modifiche del D.L. n. 225/2010 che ha
disposto la durata complessiva del servizio all'estero in un periodo
non superiore a nove anni scolastici;
Visto il D.I. del 20 aprile 2011, n. 3045, registrato dalla Corte
dei Conti in data 31 agosto 2011 relativo al contingente triennale
del personale docente ed amministrativo da assegnare alle iniziative
ed istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle Scuole Europee
ed alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere per il
triennio 2011/12, 2012/13 e 2013/14;
Ritenuto opportuno derogare a quanto previsto dall'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 in merito a
modalita' e termini di presentazione delle domande di partecipazione,
nel rispetto dei criteri di efficienza ed economicita', la domanda
dovra' essere presentata esclusivamente on line entro il termine
perentorio di 20 (venti) giorni;
Sentite le Organizzazioni Sindacali;
Tenuto conto dell'incontro con le Organizzazioni Sindacali
avvenuto presso il MAE in data 7 ottobre 2011, nel corso del quale e'
stata fornita l'informativa alle stesse;

Decreta:


Titolo I


PROVE DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE


Art. 1


Indizione delle prove


Sono indette le prove di accertamento della conoscenza delle
lingue straniere (francese, inglese, spagnolo, tedesco) - di seguito
denominate prove - per il conseguimento dell'idoneita' utile
all'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'individuazione del
personale della scuola, docente e ATA (limitatamente ai direttori dei
servizi generali e amministrativi e agli assistenti amministrativi),
con contratto a tempo indeterminato, sui posti di contingente,
determinati annualmente secondo quanto disposto dall'art. 639, comma
2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativi alle
iniziative scolastiche, ex art. 636 del medesimo decreto legislativo
n. 297/1994, alle istituzioni scolastiche italiane e straniere
all'estero, alle Scuole Europee ed alle istituzioni universitarie
estere.
Con successiva ordinanza saranno impartite disposizioni per la
valutazione dei titoli previsti dalla tabella D allegata al CCNL
vigente che concorreranno, con il punteggio acquisito nella/e
prova/e, al punteggio complessivo utile per l'inserimento in dette
graduatorie.

                               Art. 2 


Criteri generali e requisiti di ammissione
alle prove di selezione


1. Alle prove e' ammesso a partecipare, a domanda, il personale
docente e ATA (limitatamente ai direttori dei servizi generali e
amministrativi e agli assistenti amministrativi) della scuola, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato che, dopo l'anno di prova,
abbia prestato almeno un ulteriore anno scolastico (escluso l'anno
scolastico in corso 2011/12) di effettivo servizio a tempo
indeterminato in territorio metropolitano nella classe di concorso
(per i docenti di scuola secondaria di I e II grado), nel posto (per
i docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria), nella
qualifica (per il personale ATA) in cui e' titolare all'atto della
domanda, per il cui relativo codice funzione chiede di partecipare.
2. Per codice funzione si intende il numero identificativo
corrispondente alla classe di concorso, al posto o alla qualifica cui
appartiene il personale all'atto della presentazione della domanda di
partecipazione alle prove. I codici funzione sono indicati
nell'Allegato n. 1, che e' parte integrante del presente decreto.
3. Per quanto riguarda il personale docente aspirante ai
lettorati di italiano presso le universita' estere, hanno titolo a
sostenere la prova esclusivamente i candidati appartenenti alle
seguenti categorie:
a. docenti di italiano a tempo indeterminato delle scuole
secondarie di primo e secondo grado (classi di concorso A043 - A050 -
A051 - A052);
b. docenti di lingue straniere a tempo indeterminato delle
scuole secondarie di primo e secondo grado (classi di concorso A245 -
A345 - A445 - A545 - A246 - A346- A446 - A546) che abbiano superato,
nell'ambito di corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o
letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneita' del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, allegata ai bandi
di concorsi per titoli ed esami emanati con i D.D.G.G. 31 marzo 1999
e 1° aprile 1999, riportata alla nota n. 3 dell'Allegato n. 1;
c. docenti di lingue straniere che abbiano conseguito nel
settore scientifico-disciplinare previsto dalla normativa citata in
premessa i crediti relativi agli esami con denominazione prevista dai
succitati provvedimenti. Pertanto, per gli effetti del combinato
disposto dei provvedimenti citati in premessa, per le classi di
concorso per le quali siano richiesti un esame biennale o due esami
annuali di lingua e/o di letteratura italiana, tali esami sono
sostituibili con 12 crediti acquisiti nel settore
scientifico-disciplinare «L FIL LET 10 Letteratura Italiana»
(denominazione dell'esame letteratura italiana) e con 12 crediti nel
settore scientifico-disciplinare «L FIL LET 12 Linguistica Italiana»
(denominazione dell'esame: didattica italiana o grammatica italiana o
linguistica italiana o storia della lingua italiana). Per maggiore
precisione si ritiene opportuno specificare che non sono ammessi i
docenti di lingue straniere che abbiano superato altri esami diversi
da quelli contenuti in detta tabella o che non abbiano raggiunto il
numero di crediti previsti dalla normativa citata in premessa.
L'appartenenza alle categorie di cui ai punti a,b,c. dovra' essere
inoltre documentata all'atto della richiesta di inclusione nelle
graduatorie permanenti.
4. Hanno titolo a partecipare alle prove di selezione per
l'insegnamento della lingua e della cultura italiana nei corsi di
lingua italiana di cui all'art. 636 del decreto legislativo n.
297/1994:
a) i docenti di materie letterarie delle scuole secondarie di
primo grado a tempo indeterminato, classe di concorso A043;
b) i docenti di lingue straniere a tempo indeterminato delle
scuole secondarie di primo grado (classi di concorso A245 - A345 -
A445 - A545 a condizione che siano in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
che abbiano superato, nell'ambito di corsi universitari,
almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana, secondo la
tabella di omogeneita' del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, allegata ai bandi di concorsi per
titoli ed esami emanati con i D.D.G.G. 31 marzo 1999 e 1° aprile
1999, riportata alla nota n. 3 dell'allegato n. 1,
che abbiano conseguito nel settore scientifico-disciplinare
previsto dalla normativa citata in premessa i crediti relativi agli
esami con denominazione prevista dai provvedimenti citati in
premessa. Pertanto, per gli effetti del combinato disposto dei
provvedimenti citati in premessa, per le classi di concorso per le
quali siano richiesti un esame biennale o due esami annuali di lingua
e/o di letteratura italiana, tali esami sono sostituibili con 12
crediti acquisiti nel settore scientifico-disciplinare «L FIL LET 10
Letteratura Italiana» (denominazione dell'esame letteratura italiana)
e con 12 crediti nel settore scientifico-disciplinare «L FIL LET 12
Linguistica Italiana» (denominazione dell'esame: didattica italiana o
grammatica italiana o linguistica italiana o storia della lingua
italiana).

                               Art. 3 


Domanda di ammissione: termini e modalita'


1. Il candidato invia la domanda di ammissione alla prova o alle
prove esclusivamente per via telematica, collegandosi al sito
https://web.esteri.it/concorsionline e compilando, previa
registrazione, il predisposto modello on line.
2. La compilazione on line della domanda deve essere completata
entro le ore 24 del ventesimo giorno, compresi i giorni festivi, a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale. La data di presentazione on line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non
permette piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Nel caso in
cui un candidato compili piu' domande nel predetto termine utile,
verra' considerata valida solo l'ultima domanda acquisita dal
sistema.
3. Il giorno della prova, dopo l'identificazione tramite
documento di riconoscimento in corso di validita', il candidato
autocertifichera' quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
mediante apposizione della propria firma in un registro a tal fine
predisposto.
4. Il personale docente puo' presentare domanda per una o piu'
tipologie di istituzioni scolastiche tra quelle sotto riportate e
contrassegnate dalle relative sigle indicate nell'Allegato 1:
SCC = Scuole, iniziative scolastiche:
Il settore SCC comprende:
Scuole italiane statali e non statali
Sezioni di italiano inserite nelle scuole straniere
Sezioni di italiano inserite in scuole internazionali
Iniziative scolastiche ex art. 636 del decreto legislativo n.
297/1994
SEU = Scuole Europee:
Trattasi di Istituzioni intergovernative scolastiche, funzionanti
mediante Accordo sottoscritto fra i vari Governi di vari Paesi
dell'Unione Europea, ratificato dai Parlamenti dei singoli Stati
Membri. Dette scuole sono attualmente presenti nei seguenti Paesi:
Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e
Spagna.
LET = Lettorati di Italiano presso Universita' estere:
Trattasi di incarichi a sostegno dell'insegnamento della Lingua e
della cultura italiana presso le universita' straniere ed eventuali
incarichi extra accademici presso le Rappresentanze diplomatiche e/o
consolari.
5. Il personale ATA (Direttore dei servizi generali e
amministrativi e Assistente amministrativo) in possesso dei requisiti
previsti, presenta domanda unicamente per la tipologia ATA indicata
nell'Allegato 1.
6. Al personale docente ed ATA e' consentito partecipare alle
prove per una o piu' lingue straniere.
Le lingue straniere sono le seguenti: francese, inglese, spagnolo
e tedesco, relative alle aree linguistiche indicate nell'Allegato n.
2, che e' parte integrante del presente decreto.
7. Il personale docente in possesso dei requisiti prescritti, che
intende sostenere le prove per piu' tipologie di istituzioni, deve
inoltrare on line un'unica domanda comprensiva delle tipologie
richieste tra quelle previste, indicate con le sigle: SCC, SEU, LET.
8. Relativamente a ciascuna tipologia di istituzioni ed al codice
funzione per il quale si concorre - che corrisponde alla classe di
concorso, al posto o alla qualifica di attuale appartenenza - il
candidato deve indicare negli spazi predisposti della domanda on line
la lingua o le lingue per le quali chiede la partecipazione.
9. Ai sensi del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti per la partecipazione alle
prove risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute
nella domanda stessa. Tali requisiti e condizioni devono essere
acquisiti entro il termine di scadenza per la presentazione della
domanda di partecipazione alle prove.
10. Pertanto, i dati riportati dal candidato nella domanda
assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione
rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e formalizzate secondo le
modalita' di cui all'art. 3 comma 3 del presente bando. Vigono, al
riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del succitato decreto
del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di
carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verita'.
11. Tutti i candidati che dichiarino nella domanda il possesso
dei requisiti previsti per l'ammissione alle prove di accertamento
linguistico sono ammessi a sostenere le suddette prove con riserva,
fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di escludere - ai sensi
del successivo art. 5 - coloro che, pur avendole superate, non
documentino nei tempi e nei termini previsti con successiva Ordinanza
il possesso di tali requisiti.
12. Il candidato deve specificare l'indirizzo - comprensivo di
codice di avviamento postale - il numero telefonico ed il recapito di
posta elettronica presso cui chiede che siano trasmesse le
comunicazioni relative alle prove, con l'impegno di far conoscere
tempestivamente le eventuali successive variazioni per Posta
Elettronica Certificata al seguente indirizzo: dgsp.05@cert.esteri.it
13. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure di
accertamento linguistico. Ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
candidati nelle domande di ammissione sono raccolti presso il
Ministero degli affari esteri in Piazzale della Farnesina, 1 - 00135
Roma. Il trattamento dei dati avverra' esclusivamente per le
finalita' di gestione delle prove e della stesura delle graduatorie,
anche presso una banca dati automatizzata, e anche successivamente
all'eventuale destinazione all'estero, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto di lavoro. Il Ministero degli affari esteri
puo' comunicare i predetti dati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento delle prove o
alla posizione giuridico-economica del candidato.
Il responsabile del trattamento dei dati e' il capo dell'Ufficio
V della Direzione Generale del Sistema Paese del Ministero degli
affari esteri, il quale garantisce anche il rispetto delle norme in
materia di sicurezza dei dati.
14. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la
propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto per
lo svolgimento delle prove e/o se necessita di tempi aggiuntivi. E'
fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da
permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio.
15. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione alle
prove presentate con modalita' diverse da quelle di cui al presente
art. 3, commi 1, 2 e 3 ovvero quelle per le quali non sia stata
effettuata la procedura di compilazione e invio on line. La mancata
esclusione dalle prove non costituisce, in ogni caso, garanzia della
regolarita', ne' sana la irregolarita' della domanda di
partecipazione alle prove.
16. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso
di smarrimento delle proprie comunicazioni inviate al candidato
quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o
incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto
a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
17. In qualsiasi momento l'Amministrazione puo' procedere ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' della
documentazione esibita nonche' sulle eventuali dichiarazioni
sostitutive rese dai partecipanti (art. 71, decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445).

                               Art. 4 


Modalita' di svolgimento delle prove


1. L'accertamento e' effettuato, secondo quanto disposto dagli
articoli 111 e 112 del CCNL vigente, sulla base di test articolati in
40 quesiti a risposta multipla nella lingua straniera oggetto della
prova. I parametri di valutazione saranno resi noti ai candidati
immediatamente prima dell'inizio della prova. La durata di ciascuna
prova e' fissata in 45 minuti.
2. La prova mira a verificare la conoscenza della lingua
straniera nei suoi molteplici aspetti: morfologici, ortografici,
sintattici, lessicali, semantici e socio-linguistici.
3. Il livello richiesto della conoscenza della lingua straniera
e' correlato alla tipologia delle istituzioni per le quali il
candidato intende partecipare. Pertanto sono predisposte prove
specifiche per ciascuna delle seguenti categorie di candidati nelle
quattro lingue straniere oggetto delle prove:
a. docenti e personale amministrativo (limitatamente ai
direttori dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti
amministrativi del personale della scuola) che aspirano alle
istituzioni scolastiche diverse dalle Scuole Europee, contraddistinti
dalla sigla SCC, per i quali la prova dovra' verificare una
conoscenza adeguata della lingua o delle lingue straniere (riferibile
indicativamente al livello B2 QCER - Allegato n. 3);
b. docenti che aspirano alle Scuole Europee, contraddistinti
dalla sigla SEU, e ai lettorati di italiano presso le universita'
straniere, contraddistinti dalla sigla LET, per i quali la prova
dovra' verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle
lingue straniere consente la piena integrazione in uno specifico
contesto rispettivamente educativo e plurilingue, universitario e
pluriculturale (riferibile indicativamente al livello C1 QCER -
Allegato n. 3).
4. Per ciascuna delle tre tipologie: SCC, SEU, LET sono
predisposti distinti questionari nelle lingue francese, inglese,
spagnola e tedesca.
I candidati che concorrano per diverse tipologie di istituzioni
sostengono una prova di accertamento della conoscenza della lingua
prescelta per ciascuna tipologia richiesta.
I candidati che concorrano per una tipologia e per piu' aree
linguistiche devono sostenere una prova relativa a tale tipologia per
ogni area linguistica richiesta.
I candidati che concorrano per diverse tipologie e per piu' aree
linguistiche devono sostenere una prova per ciascuna tipologia
nonche' per ogni area linguistica richiesta.
5. Il personale ATA (Direttore dei servizi generali e
Amministrativi ed Assistenti amministrativi) concorre, per il proprio
codice funzione corrispondente alla propria qualifica, per una o piu'
aree linguistiche.
6. I candidati non possono introdurre nella sede della prova
carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari,
pubblicazioni, telefoni portatili e strumenti idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare
tra di loro. Essi occupano il posto nel settore loro assegnato e
consegnano prontamente l'elaborato al personale di assistenza, quando
e' dato il segnale della fine del tempo stabilito.
In caso di violazione di tali disposizioni, la commissione
esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata
esclusione dalla prova.
7. Superano la prova i candidati che riportino un punteggio di
almeno 56/80.
8. Al termine di ciascuna delle prove la commissione procede alla
redazione di appositi elenchi dei candidati che le hanno superate,
con l'indicazione del punteggio conseguito.
A conclusione di tutte le prove il Ministero degli affari esteri
inserisce i nominativi di tali candidati in appositi elenchi generali
redatti in stretto ordine alfabetico e distinti per ciascun codice
funzione e per ciascuna area linguistica.
Gli elenchi dei candidati che superano le prove sono pubblicati
all'albo dell'Ufficio V della D.G.S.P. e nel sito Internet del
Ministero degli affari esteri all'indirizzo: www.esteri.it (seguire
il percorso: politica estera/ cultura/ istituzioni scolastiche).

                               Art. 5 


Esclusione


Il Ministero degli affari esteri puo' disporre in ogni momento
l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti e di
quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche
amministrazioni previsti dalla normativa vigente.
L'esclusione e' disposta con decreto del Ministero degli affari
esteri che e' notificato all'interessato con lettera raccomandata.

                               Art. 6 


Convocazione dei candidati


L'avviso relativo al calendario delle prove di accertamento
linguistico, all'indicazione della sede e dell'orario di inizio delle
prove - predisposto dal Ministero degli affari esteri - verra'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - il giorno
11 novembre 2011.
Il calendario delle prove con l'indicazione delle sedi e
dell'orario di inizio sara' pubblicato contestualmente sul sito
Internet del Ministero degli affari esteri all'indirizzo:
www.esteri.it (seguire il percorso: politica estera / cultura/
istituzioni scolastiche).
L'avviso nella Gazzetta Ufficiale, con la contestuale
pubblicazione sul sito Internet del MAE, ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli
interessati.
I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
I candidati sono ammessi alle prove con riserva di accertamento
dei requisiti richiesti dal presente decreto.

                               Art. 7 


Composizione e compiti delle commissioni


Sono costituite apposite commissioni, una per ogni area
linguistica, nominate dal Direttore Generale per la Promozione del
Sistema Paese del Ministero affari esteri, di concerto con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
presiedute da un Dirigente tecnico o amministrativo, in servizio
presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e composte da due membri, in rappresentanza rispettivamente dei due
Ministeri, nonche' da un segretario, nominato tra il personale in
servizio presso il Ministero degli affari esteri.
Tali commissioni hanno il compito specifico di assicurare la
regolarita' delle procedure e di redigere gli elenchi del personale
che ha superato le prove di accertamento di cui al presente decreto.
Non possono far parte delle commissioni coloro che siano legati
da matrimonio o da parentela o affinita' entro il quarto grado con
alcuno dei candidati o dei membri delle commissioni stesse.
Parimenti non possono far parte delle commissioni coloro che,
alla data della pubblicazione del presente decreto, abbiano superato
il settantesimo anno di eta' ne' gli ex dipendenti dei Ministeri
degli affari esteri e dell'istruzione, universita' e ricerca,
collocati a riposo da piu' di tre anni.
Inoltre non possono far parte di alcuna delle commissioni coloro
che si candidino per le prove di accertamento ne' coloro che alla
data della pubblicazione del presente decreto siano in servizio
all'estero.
Non possono, altresi', far parte delle commissioni ai sensi
dell'art. 35 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, i
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione
interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
Tutti i membri delle commissioni sono esonerati dagli obblighi di
servizio per il tempo strettamente indispensabile allo svolgimento
delle operazioni.


 
Titolo II


RIFORMULAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

Art. 8


Riformulazione e aggiornamento delle graduatorie


1. La partecipazione e il superamento delle prove di accertamento
linguistico, di cui al presente decreto, prescindono dal diritto
all'inserimento nelle graduatorie permanenti per la mobilita'
professionale del personale della scuola, docente ed ATA, con
contratto a tempo indeterminato, da destinare all'estero sui posti di
contingente, di cui all'art. 639 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, comprese le iniziative scolastiche ex art. 636 decreto
legislativo n. 297/1994.
2. Con successiva apposita Ordinanza del Direttore Generale della
Promozione del Sistema Paese del Ministero degli affari esteri, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, e nel sito
Internet del predetto Ministero, sono definite le procedure afferenti
la riformulazione e l'aggiornamento delle graduatorie per il
conferimento del mandato di servizio all'estero del personale docente
e ATA di cui all'art. 1 art. 4 del presente D.I., secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti.

                               Art. 9 


Pubblicazione del decreto di indizione delle prove


Il presente decreto, costituito dal bando di indizione delle
prove di accertamento e da n. 3 Allegati, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - e
contestualmente all'albo dell'Ufficio V della D.G.S.P. nonche' nel
sito Internet del Ministero degli affari esteri all'indirizzo:
www.esteri.it (seguire il percorso: politica
estera/cultura/Istituzioni scolastiche).

                               Art. 10 


Norme di salvaguardia


Avverso il presente decreto interministeriale e' ammesso ricorso
in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
stessa data.
Roma, 7 ottobre 2011

Il direttore generale
per la promozione
del Sistema Paese
del Ministero degli affari esteri
Melani

Il direttore generale
per il personale scolastico
del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Chiappetta

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