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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di
quattrocentonovantaquattro unita' nel ruolo degli agenti ed
assistenti, riservato agli agenti ausiliari di leva arruolati nel
Corpo di polizia penitenziaria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.26 del 30/3/2007
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Località:Nazionale
Codice atto:07E01745
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:494
Scadenza:30/4/2007
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante il nuovo
ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive
modificazioni, concernente l'ordinamento del personale della polizia
penitenziaria a norma dell'art. 14 della legge 15 dicembre 1990,
n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
Visto l'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191,
relativo a modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997,
n. 127;
Visto l'art. 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche e integrazioni ;
Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
norme in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Vista la legge 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
Vista la nota n. 91/2007 del 29 gennaio 2007 con la quale la
Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio II -
Trattamento giuridico ed economico del Corpo di polizia penitenziaria
- ha individuato in numero quattrocentonovantaquattro unita' il
personale da assumere nell'ambito del limite di spesa individuato
dalla predetta norma;
Considerato che ai sensi di quanto disposto dal citato comma,
occorre definire i requisiti e le modalita' per le predette
assunzioni nonche' i criteri per la formazione della relativa
graduatoria e modalita' abbreviate del corso di formazione, anche in
deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 442 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale in data 12 febbraio 2007,
registrato all'Ufficio centrale del bilancio c/o Ministero della
giustizia in data 22 febbraio 2007, recante norme per
l'individuazione dei requisiti e modalita' di assunzione previste
dall'art. 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Decreta:
Art. 1.
Posti disponibili
1. E' indetto concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di
quattrocentonovantaquattro unita' nel ruolo degli agenti ed
assistenti, riservato agli agenti ausiliari di leva arruolati nel
Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 6 della legge
30 novembre 2000, n. 356 e dell'art. 50 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.

                               Art. 2.
Requisiti per l'assunzione
1. Ai fini dell'assunzione, i candidati di cui all'articolo 1
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli
anni ventotto. Il limite massimo d'eta' viene considerato alla data
di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande quale
aspirante allievo agente ausiliario di leva. Non si applicano le
disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di eta' per
l'ammissione ai pubblici impieghi;
d) conferma della gia' accertata idoneita' psico-fisica al
servizio di polizia penitenziaria in conformita' di quanto previsto
dagli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;
e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
f) non aver riportato, durante il servizio di leva, sanzioni
disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria;
g) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di
cui all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi'
come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398 e come richiamato dall'art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53.
2. I suddetti requisiti, ad eccezione di quello di cui al
precedente comma 1, lettera c), debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile di presentazione dell'istanza di cui al
precedente comma 1.

                               Art. 3.
Esclusione dall'assunzione
1. Non sono ammessi alla suddetta selezione i candidati che non
sono in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2,
nonche' coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, che hanno riportato condanna a pena
detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di
prevenzione.
2. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono,
altresi', concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da
altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di
cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le cause
di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la
sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla
legge per l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica al servizio di
polizia dei candidati.
4. Per difetto dei prescritti requisiti sara' disposta
l'esclusione dalla selezione con decreto motivato del direttore
generale del personale e della formazione dell'amministrazione
penitenziaria.

                               Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere
obbligatoriamente redatte sull'apposito modello come da fac-simile in
allegato al presente bando e saranno, altresi', disponibili sul sito
web www.polizia-penitenziaria.it .
2. La domanda sottoscritta dall'interessato, dovra' essere
trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» al Ministero della giustizia
- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione
generale del personale e della formazione - ufficio III - Concorsi
polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 - Roma. I
termini per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno
iniziale e, se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza e'
prorogata al primo giorno seguente non festivo. A tal fine fara' fede
il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non
risponde, comunque, di eventuale mancata ricezione dovuta a disguidi
postali, ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad
eventi di forza maggiore.
4. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre ad esprimere
il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che la
riguardano, necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, si
assume le responsabilita' penali ed amministrative per eventuali
dichiarazioni mendaci.

                               Art. 5.
T i t o l i
1. I titoli valutabili ai fini della predisposizione della
graduatoria per l'assunzione degli agenti ausiliari del Corpo di
polizia penitenziaria reclutati ai sensi dell'art. 6 della legge
30 novembre 2000, n. 356 e dell'art. 50, comma 12, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono:
A) categoria I: punteggio conseguito al termine del corso di
formazione, propedeutico alla nomina ad agente ausiliario di leva.
B) categoria II: titolo di studio
1. laurea specialistica punti 6,00;
2. laurea punti 4,50;
3. corso di specializzazione post-laurea punti 1,00;
4. singola classe superata dopo la scuola dell'obbligo
punti 0,50.
C) categoria III:
1 punto in piu' agli orfani o figli rispettivamente dei
caduti per servizio nel settore pubblico e privato o mutilati e
invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
0,50 punti in piu' per lo stato civile di coniugato;
0,25 punti in piu' per ogni figlio.
2. Verranno valutate in detrazione nella misura sotto indicata le
sanzioni disciplinari ricevute durante il servizio di leva:
a) sanzione disciplinare prevista dall'art. 2 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 449: punti 1,00 ;
b) sanzione disciplinare prevista dall'articolo 3 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 449: punti 2,00.
3. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione
esaminatrice, nominata ai sensi del successivo art. 6, determina i
titoli valutabili ed attribuisce il relativo punteggio.
4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i
relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da
tutti i componenti ed allegate ai verbali della selezione di cui
costituiscono parte integrante.
5. Il punteggio complessivo di ciascun candidato e' dato dalla
somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.

                               Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice per la formazione della
graduatoria e' composta da un presidente scelto tra i funzionari
dell'amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale e da
altri tre funzionari con la qualifica non inferiore alla VIII ovvero
appartenente all'area C, posizione economica C2.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla
VII ovvero appartenente all'area C, posizione economica C1, in
servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
3. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti del
presidente, di uno dei componenti e/o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di
costituzione della commissione esaminatrice o con successivo
provvedimento.
4. La commissione e' nominata con decreto del direttore generale
del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria.

                               Art. 7.
Conferma idoneita' psico-fisica
1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono
tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro
preventivamente comunicati, alla visita medica per la conferma del
possesso dei requisiti psico-fisici di cui agli artt. 122 e 123 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gia' valutati da questa
amministrazione in sede di assunzione quali agenti ausiliari di leva.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
commissione composta da un dirigente medico che la presiede e da
quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'amministrazione
penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al
secondo comma dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443.
3. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti del
presidente, di uno dei componenti e/o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di
costituzione della commissione esaminatrice o con successivo
provvedimento.
4. La commissione e' nominata con decreto del direttore generale
del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla
ottava ovvero appartenente all'area funzionale C, posizione economica
C2.
6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il
candidato e' sottoposto ad esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
7. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le
prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della giustizia e'
autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto
di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita
con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
del tesoro, bilancio e della programmazione economica, e che non puo'
superare la retribuzione spettante al personale di pari grado
dell'amministrazione statale.
8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
commissione medica e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
direttore generale del personale e della formazione.

                               Art. 8.
Formazione e approvazione della graduatoria
1. Ultimate le valutazioni dei titoli la commissione di cui
all'art. 6 forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio
finale determinato ai sensi del precedente art. 5, conseguito da
ciascun candidato.
2. A parita' di punteggio, e' data preferenza al candidato piu'
giovane d'eta', calcolata al momento della presentazione della
domanda quale aspirante allievo agente ausiliario di leva nel Corpo
di polizia penitenziaria.
3. Con provvedimento del direttore generale del personale e della
formazione dell'amministrazione penitenziaria, riconosciuta la
regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito
della selezione.
4. Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito
e' pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.

                               Art. 9.
Corso di formazione
1. I vincitori della selezione sono nominati, con provvedimento
del direttore generale del personale e della formazione, agenti in
prova ed avviati a frequentare il corso di formazione di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
2. Ai predetti fini, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10
del decreto del Ministro del 12 febbraio 2007, i periodi di frequenza
del corso, indicati dagli articoli 6 e 7 del predetto decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto.
3. Una volta superati gli esami finali gli agenti in prova sono
nominati agenti del Corpo stesso e saranno assegnati agli Istituti e
ai servizi dell'amministrazione penitenziaria.
4. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso
sono dichiarati decaduti dalla nomina.

                              Art. 10.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto
d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria -
Direzione generale del personale e della formazione - Il responsabile
del trattamento e' il direttore dell'Ufficio concorsi polizia
penitenziaria.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo le
vigenti disposizioni legislative.
Roma, 9 marzo 2007
Il direttore generale: De Pascalis

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