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UNIVERSITA' DI TORINO

Concorso pubblico, per esami, ai fini dell'ammissione al corso di
dottorato di ricerca in Decision in Insurance and Finance - ciclo XX.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.14 del 18/2/2005
Ente:UNIVERSITA' DI TORINO
Località:Torino  (TO)
Codice atto:05E00853
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:21/3/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed in particolare l'art. 4
relativo ai dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il Regolamento dell'Universita' di Torino in materia di
dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale n. 317 del
17 giugno 2002
Vista la deliberazione del 17 gennaio 2005 con la quale il Senato
Accademico ha stabilito di ribandire i due posti andati deserti dal
concorso per il dottorato di ricerca in Decision in Insurance and
Finance - XX ciclo;
Considerato ogni opportuno elemento;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto il concorso pubblico, per esami, ai fini
dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca in Decision in
Insurance and Finance - ciclo XX - come di seguito specificato:
 
Area scientifico-disciplinare 1-12
 
DECISION IN INSURANCE AND FINANCE
Struttura proponente:
dipartimento di statistica e matematica applicata alle scienze
umane «Diego De Castriis»;
durata: 3 anni;
borse di studio: 1;
posti liberi: 2;
settori scientifico disciplinari: SECS-S/04 - SECS-S/06 -
MAT/06;
le date delle prove di concorso verranno comunicate ai candidati
con telegramma almeno 15 giorni prima delle stesse.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limiti di eta' e
cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea ovvero
di titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. I
candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non sia
gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno,
ai soli fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere, fare esplicita richiesta di dichiarazione di equipollenza
nella domanda di partecipazione al concorso corredandola dei
documenti tradotti e legalizzati dalle Ambasciate o autorita'
competenti secondo le norme vigenti, utili a consentire al Collegio
dei Docenti il rilascio delle dichiarazioni di equipollenza in
parola.
I candidati stranieri possono consultare il sito ISASUT
all'indirizzo internet: http://www.isasut.unito.it/> E' consentita la partecipazione agli esami di ammissione anche a
coloro che, pur non essendo in possesso del diploma di laurea al
momento della presentazione della domanda, lo conseguiranno entro la
data della prova scritta; coloro che, invece, siano gia' in possesso
del titolo di dottore di ricerca, possono concorrere all'ammissione
ad un posto di dottorato solo senza borsa.

                               Art. 3.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, a macchina o
in stampatello, utilizzando lo schema di cui all'allegato A
(pubblicato sul sito web http://hal9000.cisi.unito.it/dottorato) o
fotocopia dello stesso, dovra' essere indirizzata all'Area Ricerca e
Relazioni Internazionali, Sezione Dottorati e Affari Generali - via
Bogino n. 9 - 10123 Torino e presentata, entro il termine perentorio
di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, secondo una delle seguenti modalita', con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, pena l'irricevibilita' della domanda stessa:
1) direttamente alla Sezione Dottorati e Affari Generali
dell'Area Ricerca e Relazioni Internazionali, via Bogino, 9 - Torino,
nei seguenti orari: dal lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 11 e il
martedi' e il giovedi' anche dalle 14 alle 15,30;
2) a mezzo raccomandata A.R. La data di spedizione e' stabilita
e comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione il candidato dichiarera' con
chiarezza, sotto la propria responsabilita':
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso,
specificando il codice di avviamento postale e il numero di telefono.
(Per quanto riguarda i cittadini stranieri segnalare,
possibilmente, un recapito italiano o l'indicazione della propria
Ambasciata in Italia, eletti quale proprio domicilio);
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta o che conseguira' entro la data delle prove
scritte, nonche' la data e l'Universita' presso cui e' stata
conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
Universita' straniera, nonche' gli estremi della eventuale
dichiarazione di equipollenza gia' ottenuta;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
di ricerca secondo le modalita' fissate dal Collegio dei Docenti;
di indicare le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I candidati riconosciuti handicappati, ai sensi della legge
104/1992, dovranno specificare, nella domanda, la propria situazione
di handicap, l'ausilio necessario in relazione allo stesso nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove.

                               Art. 4.
L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta ed una
orale, intese ad accettare la preparazione e le attitudini alla
ricerca scientifica del candidato. E' compresa, nella prova orale,
anche una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere
indicate dal candidato.

                               Art. 5.
I candidati riceveranno comunicazione relativa alla convocazione
per le prove scritte ed orali con le modalita' indicate nell'art. 1.
I candidati saranno ammessi a sostenere le prove d'esame solo
previa presentazione di un valido documento d'identita'.

                               Art. 6.
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, sentito il
Collegio dei Docenti. Essa sara' composta da tre membri scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo, con relativi
supplenti, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti o delle istituzioni
pubbliche e private di ricerca e altri soggetti ai sensi dell'art. 4,
comma 3 decreto ministeriale 30 aprile 1999 n. 224.

                               Art. 7.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di 60 punti per ognuna delle prove. E' ammesso al colloquio il
candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non
inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato
ottiene una votazione di almeno 40/60. Espletate le prove di concorso
la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base
della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole
prove. Tale graduatoria verra' resa pubblica mediante affissione
presso i locali del Dipartimento nel quale si sono svolte le prove.

                               Art. 8.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria fino alla copertura del numero dei posti messi a concorso
per il dottorato di ricerca. In caso di rinuncia degli aventi
diritto, subentreranno altrettanti candidati idonei secondo l'ordine
della graduatoria.
I candidati idonei, se titolari di assegni di ricerca ai sensi
dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono
essere ammessi al corso di dottorato di ricerca in sovrannumero nel
limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita'
per eccesso.
Eventuali borse aggiuntive finanziate in tempi successivi al
bando saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet
dell'Universita'. Per l'assegnazione di tali borse si fara' ricorso
alla graduatoria.
Possono altresi' essere ammessi al dottorato di ricerca, in
sovrannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso, i cittadini stranieri che
risultino idonei al corso, purche' titolari di borse di studio a
qualsiasi titolo conferite.

                               Art. 9.
I candidati risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'Area Ricerca e Relazioni Internazionali, Sezione
dottorati e affari generali - via Bogino, 9 - 10123 Torino, entro il
termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, la
sottoelencata documentazione in carta libera:
1) certificato di maturita' o titolo straniero equivalente;
2) certificato di equipollenza per i cittadini stranieri;
3) una fotografia, formato tessera, firmata sul retro;
4) fotocopia del documento di identita';
5) certificato di laurea con votazione;
6) marca da bollo da Euro 11;
7) domanda di iscrizione al dottorato;
8) dichiarazione di non contemporanea iscrizione a Scuole di
Specializzazione ovvero Perfezionamento;
9) dichiarazione attestante lo svolgimento eventuale di
attivita' lavorativa. Si fa presente che in tal caso la valutazione
della compatibilita' dell'attivita' lavorativa svolta con
l'assolvimento degli obblighi previsti dal dottorato e' demandata
caso per caso al Collegio Docenti che si esprime con delibera
motivata (art. 11 del Regolamento in materia di dottorato di
ricerca);
10) eventuale dichiarazione di aver gia' conseguito il titolo
di dottore di ricerca in Italia;
11) ricevuta di versamento tasse e contributi per l'accesso e
la frequenza ai corsi secondo quanto stabilito nell'allegato C;
12) dichiarazione del coordinatore del corso da cui risulti
l'inizio dell'attivita'.
Si ricorda che i candidati vincitori hanno la facolta' di
presentare autocertificazione, per quanto riguarda la documentazione
ai punti 1 e 5.

                              Art. 10.
Ai dottorandi, secondo il numero di borse di studio messe a
concorso, e' conferita, ai sensi della normativa vigente e secondo
l'ordine della graduatoria, una borsa di studio per la frequenza al
corso di dottorato di ricerca.
A parita' di merito prevale la valutazione sulla situazione
economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997.
L'importo annuale della borsa di studio e' pari a Euro 10.561,54,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' posticipato con
cadenza non superiore al bimestre. L'importo della borsa di studio e'
aumentato per eventuali periodi di attivita' all'estero nella misura
del 50% per un periodo complessivo che non superi l'esatta meta'
della durata del corso.
I vincitori di borsa di studio finanziata da Enti esterni sono
tenuti a informarsi all'atto dell'accettazione della borsa su
eventuali particolari condizioni previste dalla convenzione con
l'Ente finanziatore.
E' prevista la sospensione del corso nei casi di maternita' e di
servizio militare o civile; nel caso di grave e documentata malattia,
se la sospensione e' di durata superiore a 30 giorni, non puo' essere
erogata la borsa di studio per il periodo interessato.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato
di ricerca, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
senza borsa di studio o in caso di rinuncia a questa e' collocato in
aspettativa e conserva il trattamento economico, previdenziale e di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti
(art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

                              Art. 11.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di
frequenza e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito della struttura universitaria secondo le modalita'
previste dal Collegio dei Docenti.
Una limitata attivita' didattica sussidiaria e integrativa, che
non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca dei dottorandi, puo' essere prevista previa autorizzazione
del coordinatore del dottorato.
Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e la ricerca svolte al Collegio dei Docenti, il quale
ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita'
e dell'operosita' dimostrate, approvera' il proseguimento del
dottorato di ricerca ovvero ne stabilira' l'esclusione. Ottenuto il
parere favorevole, sara' obbligo dei dottorandi provvedere
all'iscrizione all'anno successivo entro il 31 ottobre di ciascun
anno, pena l'esclusione dallo stesso (salvo autorizzazione rettorale
all'iscrizione ritardata per giustificati motivi).

                              Art. 12.
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' degli studi di Torino, si consegue alla conclusione
del corso, previo superamento dell'esame finale, subordinato alla
presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) e puo'
essere ripetuto una sola volta.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del Collegio dei
Docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale, in deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altre sedi.

                              Art. 13.
La commissione per l'esame finale verra' nominata dal rettore,
sentito il Collegio dei Docenti, e sara' composta da tre membri
scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo,
qualificati nelle discipline afferenti alle aree scientifiche a cui
si riferisce il corso.
La predetta commissione puo' essere integrata da non piu' di due
esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli Enti e delle
Istituzioni pubbliche e private di ricerca.

                              Art. 14.
I curricula ed il Collegio Docenti sono consultabili sul sito
internet di cui all'art. 3 (http://hal9000.cisi.unito.it/dottorato).

                              Art. 15.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675 del
31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l'Universita' degli studi di Torino - Area ricerca e
relazioni - Sezione dottorati e affari generali, per le finalita' di
gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca
dati automatizzata pure successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
rettore dell'Universita' degli studi di Torino, titolare del
trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il dirigente dell'Area ricerca
e relazioni internazionali dell'Universita' degli studi di Torino.

                              Art. 16.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Il rettore: Pelizzetti

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