Bando di concorso 120 allievi commissari Polizia Penitenziaria - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di centoventi posti di
allievo commissario della carriera dei funzionari del Corpo di
polizia penitenziaria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.55 del 13/7/2021
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:21E07768
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:120
Scadenza:12/8/2021
Età massima:32 anni non compiuti
(fino a 35 non compiuti per i militari)
Tags:Militari e FF.AA.

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IL DIRETTORE GENERALE
del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonche'
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e in particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale delle Forze di polizia;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82, recante «Regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante
«Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a
norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1999, n. 359, recante «Aumento
dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia,
disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria»;
Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, commi 6 e 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art.
35, comma 6, circa le qualita' morali e di condotta che devono
possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale di Polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale europeo, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice
dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze
dell'ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 3, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in
particolare, l'art. 8 concernente l'invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in
particolare, l'art. 73, comma 14, e successive modificazioni, secondo
cui il positivo superamento dello stage presso gli uffici giudiziari
costituisce un titolo di preferenza, a parita' di titoli e di merito,
nei concorsi pubblici;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive
modifiche ed integrazioni recante «Adeguamento delle strutture degli
organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale
per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi
ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198
recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli».
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria 22 aprile 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 7,
comma 8, del decreto legislativo n. 146/2000 e art. 86, comma 1-bis,
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificati dal
decreto legislativo n. 172/2019, sono state definite le modalita' per
lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 13 maggio 2020, con
il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' stata individuata la classe di
appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico
il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione ai
concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria 1° ottobre 2020 con il quale, ai sensi dell'art. 7,
comma 8, del citato decreto legislativo n. 146/2000, sono state
definite le procedure e le modalita' di svolgimento dei concorsi per
l'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia
penitenziaria;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259 rubricato «Misure per la
funzionalita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali»;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro della pubblica amministrazione 6 luglio 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 179 del 17 luglio
2020, adottato ai sensi dell'art. 259, comma 5, del predetto
decreto-legge n. 34/2020, contenente le prescrizioni tecniche idonee
a garantire la tutela della salute dei candidati per lo svolgimento
delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di
diffusione del contagio da COVID-19;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in
particolare, gli articoli 12 e 24 che apportano modificazioni alla
predetta legge n. 241/1990 in materia di autocertificazione e al
predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche» ed in particolare l'art. 6, comma 2,
lettera a) che individua le funzioni della direzione generale del
personale e delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi
alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione
penitenziaria;
Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per esami,
per il conferimento di centoventi posti disponibili nella qualifica
iniziale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia
penitenziaria;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione
di centoventi allievi commissari della carriera dei funzionari del
Corpo di polizia penitenziaria, aperto ai cittadini italiani in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.
2. Il venti per cento dei posti disponibili del concorso, pari
ventiquattro posti, e' riservato al personale appartenente al Corpo
di polizia penitenziaria con una anzianita' di servizio di almeno
cinque anni in possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 3,
ad eccezione del limite di eta', che non abbia riportato, nel
triennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad «ottimo»
ne' sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della pena pecuniaria. Si
applicano, altresi', le disposizioni contenute negli articoli 93 e
205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3.
3. L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento -
sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2021-2022.
Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito istituzionale
del Ministero della giustizia www.giustizia.it

                               Art. 2 

Riserve di posti per categorie specifiche di candidati

1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1, ai candidati
appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso del
prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti previsti dal
presente bando, sono rispettivamente riservati i seguenti posti:
a) un posto a coloro che sono in possesso dell'attestato di
bilinguismo di cui all'art. 4, comma 3, n. 4), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modifiche, per l'assegnazione agli istituti penitenziari della
Provincia di Bolzano;
b) dodici posti al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai
parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti,
del personale deceduto in servizio e per causa di servizio
appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi
dell'art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, con priorita'
assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da
leggi speciali a favore di particolari categorie di persone;
c) due posti agli Ufficiali che hanno terminato senza demerito
la ferma biennale, ai sensi dell'art. 1005 del Codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente
articolo e all'art. 1, comma 2, qualora non coperti per mancanza di
vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo
l'ordine della graduatoria finale di merito.

                               Art. 3 

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualita' morali e di condotta previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni;
d) non aver superato il trentaduesimo anno di eta'. Tale limite
e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo
servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di
eta' per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria
che concorre per la riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2;
e) essere in possesso dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale previsti dal decreto del Ministro
dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 e dal decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
f) essere in possesso di laurea magistrale o specialistica
rientrante tra le seguenti classi di laurea ad indirizzo giuridico ed
economico di cui al decreto ministeriale 13 maggio 2020, conseguita
presso una universita' della Repubblica italiana o presso un istituto
di istruzione universitario equiparato:
1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01);
2) classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche
amministrazioni (LM-63);
3) classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia
(LM-56);
4) classe delle lauree magistrali in scienze
economico-aziendali (LM-77);
5) classe delle lauree magistrali in scienze della politica
(LM-62);
6) classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza
(22/S);
7) classe delle lauree specialistiche in scienze delle
pubbliche amministrazioni (71/S);
8) classe delle lauree specialistiche in scienza
dell'economia (64/S);
9) classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche
della normazione e dell'informazione giuridica (102/S);
10) classe delle lauree specialistiche in scienze
economico-aziendali (84/S);
11) classe delle lauree specialistiche in scienza della
politica (70/S).
Nel caso di diploma di laurea rilasciato da una universita'
della Repubblica italiana o da un istituto di istruzione
universitario equiparato, in base all'ordinamento didattico
previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127 e relative disposizioni attuative, tale diploma
deve essere equiparato ad una delle classi di lauree magistrali o
specialistiche sopra indicate, ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione 9 luglio
2009.
g) per il personale appartenente al Corpo di polizia
penitenziaria che concorre per la riserva di posti di cui all'art. 1,
comma 2, non aver riportato, nel triennio precedente, un giudizio
complessivo inferiore ad «ottimo» ne' sanzioni disciplinari pari o
piu' gravi della pena pecuniaria.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, ad eccezione del diploma di laurea di cui
alla lettera f), del comma 1, del presente articolo, che puo' essere
conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche
preliminare.
3. Non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici
uffici; non sono ammessi, altresi', coloro che hanno riportato
condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati
sottoposti a misura di prevenzione.
4. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al
concorso, l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati
all'immissione nella carriera dei funzionari del Corpo di polizia
penitenziaria.

                               Art. 4 

Esclusione dal concorso

1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 3, nonche' i candidati che non si
presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per lo
svolgimento della prova d'esame ovvero dell'accertamento
dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che
abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresi', concorrere coloro che siano stati
dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per
l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia
penitenziaria, nonche' l'efficienza fisica e l'idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli
accertamenti concorsuali.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva,
in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal
concorso con decreto del direttore generale del personale delle
risorse.

                               Art. 5 

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
ed inviata esclusivamente con modalita' telematiche, compilando
l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per accedere al form di domanda il candidato dovra' utilizzare
esclusivamente il Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Il
modulo della domanda (FORM) e le modalita' operative di compilazione
ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta
pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia,
www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema
restituira', oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio,
completa del numero identificativo, data e ora di presentazione della
domanda, che il candidato dovra' salvare, stampare, conservare ed
esibire il giorno della prova scritta d'esame quale titolo per la
partecipazione alla stessa, unitamente alla domanda, che dovra'
essere sottoscritta il giorno della prova d'esame, pena la non
ammissione alla prova.
In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra'
presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi
le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private
d'effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, non sono ammessi
a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state
redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da quelle sopra
indicate.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione
delle domande di partecipazione sul sito www.giustizia.it venisse
comunicata l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i
candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la
domanda, come da fac-simile allegato al presente bando (allegato 1),
per posta certificata all'indirizzo
arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it - indicando in
oggetto: «Concorso 120 allievi commissari di Polizia penitenziaria».
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato
dovra' dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), a lui
personalmente intestata, dove intende ricevere le comunicazioni
relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) se concorre ai posti riservati di cui all'art. 1, comma 2,
indicando a tal fine la data di arruolamento nel Corpo di polizia
penitenziaria, la qualifica rivestita nonche' la sede in cui presta
servizio;
h) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 2, comma
1, lettera a). A tal fine il candidato in possesso del prescritto
attestato di bilinguismo, di cui all'art. 4, comma 3, n. 4) del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni, dovra' specificare la lingua, italiana o
tedesca, in cui preferisce sostenere l'eventuale prova preselettiva e
le prove di esame;
i) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 2, comma
1, lettere b) e c);
j) il diploma di laurea prescritto per la partecipazione al
concorso, conseguito o da conseguire entro la prima prova
concorsuale, anche preselettiva, con l'indicazione dell'universita',
o dell'istituto universitario equiparato, che lo ha rilasciato del
luogo e della data di conseguimento;
k) la lingua straniera per la quale si intende sostenere
l'accertamento della conoscenza in sede di prova orale, scelta fra
inglese, francese, tedesco o spagnolo;
l) di non aver a proprio carico condanne penali o applicazioni
di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di
non avere in corso procedimenti giudiziari penali o per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il
candidato dovra' precisare le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni eventuale precedente penale, precisando la data di ogni
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o presso la
quale pende il procedimento;
m) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
n) se si e' stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero
decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 e successive modificazioni;
o) l'eventuale espulsione da uno dei corsi di formazione
finalizzati all'immissione nella carriera dei funzionari del Corpo di
polizia penitenziaria;
p) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
nonche' dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
q) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
delle prove di esame del concorso saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a far data
dal 30 settembre 2021, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it
r) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella
domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in
considerazione.
6. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, recapito e indirizzo di posta elettronica
dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso,
nonche' qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria
successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera l) fino al
termine del corso di formazione previsto per i vincitori del
concorso. A tal fine, l'interessato dovra' inviare dette
comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento
di identita', in formato PDF, all'indirizzo di posta elettronica
certificata arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it
con indicazione nell'oggetto «Concorso 120 allievi commissari di
Polizia penitenziaria».
7. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione delle comunicazioni,
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito, anche telematico, indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o da altre cause non imputabili a
colpa dell'Amministrazione o a eventi di forza maggiore.

                               Art. 6 

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove
d'esame, nominata con decreto del direttore generale del personale e
delle risorse, e' composta da un dirigente generale
dell'Amministrazione penitenziaria, con funzioni di presidente e da
altri quattro membri, scelti fra gli appartenenti alla carriera dei
funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non
inferiore a dirigente aggiunto, di cui, almeno uno, in forza al
contingente del Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunita'.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria.
3. Per la prova orale la commissione esaminatrice puo' essere
integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza
della lingua straniera e delle competenze informatiche.
4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di uno o piu' componenti supplenti e di un segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

                               Art. 7 

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi:
1) prova preliminare, qualora sia disposta come previsto dal
successivo art. 8;
2) prove scritte;
3) prove di efficienza fisica;
4) accertamenti psico-fisici;
5) accertamenti attitudinali;
6) prova orale.
2. Il mancato superamento di una delle prove o di uno degli
accertamenti indicati al comma 1, comporta l'esclusione dal concorso.
3. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela
della salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni
di diffusione del contagio da COVID-19, di cui al decreto del
Ministro della salute di concerto con il Ministro della pubblica
amministrazione 6 luglio 2020, adottato ai sensi dell'art. 259, comma
5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive
modificazioni.
4. Il direttore generale del personale e delle risorse, al fine
di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da
COVID-19, puo' rideterminare le modalita' di svolgimento del presente
concorso, ai sensi del citato art. 259 del decreto-legge n. 34/2020.
Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito istituzionale
del Ministero della giustizia www.giustizia.it

                               Art. 8 

Eventuale prova preliminare

1. Qualora il numero dei candidati superi le mille unita',
l'ammissione alle prove d'esame sara' preceduta da una prova
preliminare consistente in una serie di domande a scelta multipla,
vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a
scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi,
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza
di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
3. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle
domande da predisporre, la durata della prova, i criteri di
valutazione e di attribuzione dei punteggi.
4. Il calendario e il luogo di svolgimento della eventuale prova
preliminare saranno pubblicate sul sito www.giustizia.it - nella
scheda di sintesi del concorso, a far data dal 30 settembre 2021, con
valore di notifica a tutti gli effetti.
5. La mancata presentazione del candidato alla prova di
preselezione, qualunque ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal
concorso.

                               Art. 9 

Svolgimento eventuale prova preliminare

1. La prova preliminare si svolgera' secondo il calendario di cui
all'art. 8, comma 4.
2. Durante la prova di preselezione e' fatto divieto ai candidati
di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi
in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e
con i componenti della commissione esaminatrice.
3. Nel corso della prova e' vietato ai candidati di portare
nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di
qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro
e con l'esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e'
escluso dal concorso.
4. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena l'esclusione,
a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in
corso di validita', della copia della domanda e della ricevuta di
invio rilasciata dal sistema informatico, per sostenere la prova
preliminare.
5. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo
punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando
apparecchiature a lettura ottica.
6. La prova si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a sei decimi.
7. Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati
classificatisi, in base al punteggio, tra i primi mille nonche' i
candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato
classificato all'ultimo posto utile.
8. Il punteggio conseguito nella prova preliminare non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
9. L'esito della prova preliminare sara' pubblicato sul sito
ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it - con
valore di notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 10 

Prove d'esame

1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte
e una prova orale.
2. Le prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna,
consisteranno nello svolgimento di due elaborati, vertenti sulle
materie sottoindicate:
a) diritto penitenziario;
b) diritto penale e diritto processuale penale, con particolare
riferimento alle norme concernenti l'attivita' di polizia
giudiziaria.
3. Le prove scritte si svolgeranno nel luogo e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara' pubblicato
nel sito istituzionale del Ministero della giustizia, con valore di
notifica a tutti gli effetti.
4. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per l'assunzione e dovranno presentarsi nel
luogo e nei giorni indicati nel provvedimento di cui al comma
precedente.
5. Sono ammessi alla successiva fase del concorso i candidati che
abbiano riportato una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi
per ciascuna delle prove scritte.
6. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle
prove scritte, sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale;
b) diritto amministrativo;
c) ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria;
d) accertamento della conoscenza della lingua straniera
prescelta;
e) accertamento delle capacita' e attitudini all'uso delle
apparecchiature e applicazioni informatiche.
7. La prova orale si intende superata se il candidato ha
riportato una votazione di almeno ventuno/trentesimi.
8. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell'ora
previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi
dal concorso.

                               Art. 11 

Svolgimento delle prove scritte

1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati
possono consultare i codici, le leggi e i decreti, senza note, ne'
richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari
linguistici.
2. Durante lo svolgimento delle prove scritte e' fatto divieto ai
candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero
di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della
vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. Non e'
consentito, inoltre, portare nell'aula di esame telefoni cellulari,
apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro
strumento elettronico, informatico o telematico. E', altresi',
vietato portare al seguito carta per scrivere, appunti, libri,
opuscoli di qualsiasi genere.
3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso
dal concorso.

                               Art. 12 

Convocazione alle prove di efficienza fisica

1. I candidati che superano le prove scritte, ad esclusione del
personale che partecipa al concorso per l'aliquota riservata al
personale interno, saranno convocati per essere sottoposti alle prove
di efficienza fisica, nella sede e secondo il diario che saranno
pubblicati, almeno quindici giorni prima, sul sito istituzionale
www.giustizia.it
2. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di
idoneita' fisica, psichica, attitudinale e dell'efficienza fisica,
sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima
sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato
di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai
limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su
istanza dell'interessata quando tale stato di temporaneo impedimento
cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione
della graduatoria.

                               Art. 13 

Svolgimento delle prove di efficienza fisica

1. La commissione per le prove di efficienza fisica, nominata con
decreto del direttore generale del personale e delle risorse, e'
composta da un dirigente di Polizia penitenziaria, con funzioni di
presidente, un medico del Servizio sanitario nazionale operante
presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuato
secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, due appartenenti al
Gruppo sportivo fiamme azzurre, in possesso di specifico attestato
rilasciato da una federazione sportiva italiana di «tecnico ovvero
istruttore di primo livello o livello base».
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
3. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti del
presidente e dei componenti della commissione possono essere nominati
altrettanti supplenti.
4. La commissione puo' avvalersi della collaborazione di
personale appositamente individuato, in numero congruo, per l'ausilio
nell'espletamento delle singole prove nonche' per controllare,
supportare e indirizzare i candidati dalla fase di accreditamento
fino al termine della procedura.
5. Ai fini dello svolgimento della verifica dell'efficienza
fisica i candidati dovranno superare in sequenza le seguenti prove
ginnico-atletiche entro i tempi indicati a fianco di ciascuna prova:

=====================================================================
| Prova | Uomini | Donne | Note |
+==================+===========+===============+====================+
| | Tempo max | | |
| Corsa 1000 m. | 3'55" |Tempo max 4'55"| ----- |
+------------------+-----------+---------------+--------------------+
| | | | Massimo tre |
| Salto in alto | 1,20 m. | 1,00 m. | tentativi |
+------------------+-----------+---------------+--------------------+
| Piegamenti sulle | | | Tempo max 2' senza |
| braccia | n. 15 | n. 10 | interruzioni |
+------------------+-----------+---------------+--------------------+

6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
ginnici previsti determina l'esclusione dal concorso per inidoneita'.
L'accesso alla prova successiva e' subordinato al superamento di
quella precedente.
7. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno secondo le
modalita' previste dal decreto del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria 22 aprile 2020, pubblicato sul
sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it
nella
scheda sintesi del concorso.
8. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti
i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e
di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena
di esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', conforme al
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, e
successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana o, comunque, a strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici
specialisti in «medicina dello sport».
9. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica, sono esclusi di
diritto dal concorso, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del
decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
22 aprile 2020.

                               Art. 14 

Accertamenti psico-fisici

1. I candidati che superano le prove di efficienza fisica, ad
esclusione del personale che partecipa al concorso per le aliquote
riservate al personale interno, sono sottoposti all'accertamento dei
requisiti psico-fisici e attitudinali, a cura di una commissione
composta ai sensi del terzo comma dell'art. 106 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio
sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della
giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al
secondo comma dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo n.
443/1992. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Corpo di polizia penitenziaria.
2. I requisiti psico-fisici sono quelli previsti dal decreto del
Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 e dal decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) composizione corporea: percentuale di massa grassa
nell'organismo non inferiore al sette per cento e non superiore al
ventidue per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore
al dodici per cento e non superiore al trenta per cento per le
candidate di sesso femminile;
forza muscolare: non inferiore a quaranta kg per i candidati
di sesso maschile, e non inferiore a venti kg per le candidate di
sesso femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al quaranta per cento
per i candidati di sesso maschile e non inferiore al ventotto per
cento per le candidate di sesso femminile;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente.
Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una
correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di
rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e
ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli
vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo
misto.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il
candidato e' sottoposto ad esame clinico, a una valutazione psichica
e ad accertamenti strumentali e di laboratorio.
4. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli
accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove
strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso
contratto di diritto privato.
5. Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per
l'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia
penitenziaria le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei
candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se
visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto
riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano
deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non
conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia
penitenziaria e tutte le imperfezioni e infermita' elencate nell'art.
3 e nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'interno n.
198/2003.
6. Il giudizio di idoneita' e di non idoneita' espresso dalla
commissione medica e' definitivo e comporta, in caso di non
idoneita', l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del
direttore generale del personale e delle risorse.

                               Art. 15 

Accertamenti attitudinali

1. I candidati che risultano idonei all'accertamento dei
requisiti psico-fisici, ad esclusione del personale che partecipa al
concorso per le aliquote riservate al personale interno, sono
sottoposti ad un esame attitudinale, a cura di una commissione,
nominata con decreto del direttore generale del personale e delle
risorse, composta da un presidente scelto fra i dirigenti
penitenziari o gli Ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di
custodia, da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo
di polizia penitenziaria in possesso del titolo di perito selettore e
da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai
sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.
2. I requisiti attitudinali richiesti sono quelli previsti dal
decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 e sono
diretti ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei
compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica
da rivestire.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
attitudinali al candidato e' proposta, dalla commissione prevista al
comma 1, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta
multipla, collettive e individuali, integrata da un colloquio.
4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono
predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del
ruolo e della qualifica cui il candidato stesso aspira e sono
approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del
Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
5. Il giudizio di idoneita' e di non idoneita', riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta,
in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, disposta con
decreto del direttore generale del personale e delle risorse.

                               Art. 16 

Convocazione prova orale e relativo svolgimento

1. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del punteggio
riportato nelle prove scritte, e' comunicata al candidato almeno
venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova.
2. La prova orale si intende superata se il candidato ha
riportato una valutazione di almeno ventuno/trentesimi.

                               Art. 17 

Presentazione dei documenti

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte e orali
dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici
giorni dal superamento della prova orale, i documenti attestanti il
possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alla riserva di
posti e dei titoli di preferenza, gia' indicati nella domanda di
partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere
la citata documentazione mediante la propria posta elettronica
certificata all'indirizzo:
arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it

                               Art. 18 

Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori

1. Al termine della prova orale la commissione esaminatrice forma
la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo finale,
determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove
scritte e del voto ottenuto nella prova orale.
2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Con decreto del direttore generale del personale e delle
risorse, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata
la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. La graduatoria e' pubblicata nel sito istituzionale del
Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalita' che
assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali. Di
tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.

                               Art. 19 

Corso di formazione

1. I vincitori del concorso sono nominati allievi commissari e
chiamati a frequentare presso la Scuola superiore dell'esecuzione
penale un corso di formazione della durata di due anni, articolato in
due cicli annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso
istituti penitenziari, ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo
n. 146 del 2000, secondo le modalita' che saranno determinate con
decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
2. I funzionari che hanno superato gli esami finali del corso di
formazione e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia
penitenziaria, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di
commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso
ad un periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con
verifica finale.

                               Art. 20 

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di
partecipazione al concorso sono raccolti e trattati ai sensi del
regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalita' del
concorso e per le successive attivita' inerenti all'eventuale
procedimento di assunzione.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite
banche dati automatizzate anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
ad amministrazioni o enti pubblici direttamente interessati allo
svolgimento del concorso, alla procedura di assunzione, alla
posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalita'
previste dalla legge.
5. Ogni candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati
personali, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE n.
2016/679, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e
opposizione, nei casi previsti dagli articoli 15 e seguenti del
citato regolamento, nei confronti del Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - largo Luigi Daga n.
2 - Roma.
Roma, 24 giugno 2021

Il direttore generale: Parisi

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