Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELLA CULTURA Disciplina del concorso pubblico per il reclut...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA CULTURA

Disciplina del concorso pubblico per il reclutamento a tempo
indeterminato di cento unita' di personale non dirigenziale
appartenenti alla seconda area funzionale, posizione economica F2,
nel profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza
e vigilanza, e della procedura selettiva per il reclutamento di
cinquanta unita' di personale non dirigenziale appartenenti alla
seconda area funzionale, posizione economica F1, nel profilo
professionale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.64 del 13/8/2021
Ente:MINISTERO DELLA CULTURA
Località:Nazionale
Codice atto:21E08982
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:150
Scadenza:-
Tags:Per diplomati

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                      IL MINISTRO DELLA CULTURA 

di concerto con

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 51 e 97 della Costituzione della Repubblica
italiana sull'accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso
pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del
lavoro» e, in particolare, l'art. 16, rubricato «Disposizioni
concernenti lo Stato e gli enti pubblici»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni,
recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante il «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l'art. 35, comma 1 e comma 5, ai sensi del quale «Fermo restando
quanto previsto dall'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie
procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della
funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del
Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),
di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque
salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali fini, la
Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione di dati personali», cosi' come
novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il «regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante
«Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e
successive modificazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare», e, in particolare, l'art. 1014,
rubricato «Riserve di posti nel pubblico impiego», e l'art. 678,
rubricato «Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari»;
Visto l'Accordo concernente l'individuazione dei profili
professionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
sottoscritto in data 20 dicembre 2010, tra l'Amministrazione e le
OO.SS., e successive integrazioni;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e,
in particolare, l'art. 8 del citato decreto-legge concernente l'invio
per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni», convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e, in particolare,
l'art. 15, comma 2-ter del citato decreto-legge, rubricato «Misure
urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive
modificazioni, recante «Decreto di graduazione delle funzioni
dirigenziali di livello generale»;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive
modificazioni, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei
statali»;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e successive modificazioni,
recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante
«Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e
luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi
dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la direttiva del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante «Linee
guida sulle procedure concorsuali»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3 rubricato
«Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio
generazionale nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1,
commi 145-149;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 22, recante
«Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante
"Organizzazione e funzionamento dei musei statali" e altre
disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale»;
Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 36, recante
«Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il «Protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nello
svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della Commissione
RIPAM», adottato dal Dipartimento della funzione pubblica in data 31
luglio 2020;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio all'economia», convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il Piano triennale del fabbisogno di personale - atto di
programmazione 2019-2021 del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo adottato con atto del segretario generale
in data 13 gennaio 2021;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2021, rep. n. 34,
recante «Ripartizione delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 6, comma 1, ai sensi del quale
"Il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»
e' ridenominato «Ministero della cultura»", nonche' l'art. 6, comma
3, ai sensi del quale "Le denominazioni «Ministro della cultura» e
«Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque
presenti, le denominazioni «Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Visto il «Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici»,
adottato dal Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile
2021, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che
proroga al 31 luglio 2021 lo stato emergenziale;
Visto, in particolare, l'art. 1-bis, comma 1, del suindicato
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ai sensi del
quale «Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali
autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202
del 29 agosto 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di
accoglienza e di assistenza al pubblico, nonche' di vigilanza,
protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato centocinquanta unita'
di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui cento
unita' appartenenti alla posizione economica F2 e cinquanta unita'
appartenenti alla posizione economica F1, individuate mediante
apposita procedura selettiva»;
Visto il comma 2 del medesimo art. 1-bis, ai sensi del quale «Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' disciplinata la
procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente
comma individua l'inquadramento delle unita' di personale nel
rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 giugno 2019, n. 76, e la loro ripartizione tra i diversi
istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le
modalita' per la presentazione delle domande di partecipazione e per
lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di
assegnazione del personale»;
Verificata la corrispondenza di posti vacanti in dotazione
organica per i profili professionali di assistente alla fruizione,
accoglienza e vigilanza e di operatore alla custodia, vigilanza e
accoglienza;
Considerato che, per l'espletamento del concorso pubblico inteso
al reclutamento a tempo indeterminato di cento unita' di personale
non dirigenziale appartenenti alla Seconda area funzionale, posizione
economica F2, nel profilo professionale di assistente alla fruizione,
accoglienza e vigilanza, il Ministero della cultura intende avvalersi
della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione
delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Visto l'art. 16, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
sopra richiamata, secondo cui «Le amministrazioni dello Stato [...]
effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli
retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di
studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di
selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed
in quelle di mobilita', che abbiano la professionalita' eventualmente
richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.
Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle
graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni
territorialmente competenti»;
Visto, altresi', il decreto del Presidente della Repubblica 7
luglio 2000, n. 442, recante «Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei
lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59», e, in particolare l'art. 1, comma 2, ai sensi del quale
«I criteri di organizzazione, le modalita', le specificazioni ed i
tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi
comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche
amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le
autonomie locali, saranno definiti, sulla base di indirizzi forniti
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza unificata, con provvedimenti regionali [...]»;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 35, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sopra richiamato,
«L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto
individuale di lavoro: [...] b) mediante avviamento degli iscritti
nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per
le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito
della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori
requisiti per specifiche professionalita'»;
Tenuto conto dell'Accordo concernente l'individuazione dei
profili professionali del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, sottoscritto in data 20 dicembre 2010, tra
l'Amministrazione e le OO.SS., e successive integrazioni, sopra
richiamato, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'accesso
dall'esterno al profilo di operatore alla custodia, vigilanza e
accoglienza avviene «mediante le procedure previste dalla legge del
28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni»;
Ritenuto, pertanto, che il reclutamento di cinquanta unita' di
personale non dirigenziale appartenenti alla Seconda area funzionale,
posizione economica F1, nel profilo professionale di operatore alla
custodia, vigilanza e accoglienza di cui all'art. 1-bis,
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, debba avvenire mediante le
procedure di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56,
attraverso apposito avviso di selezione del Ministero della cultura
da adottare sulla base del presente decreto;
Preso atto, inoltre, che per le finalita' di cui all'art. 1-bis,
comma 3, del suindicato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e'
autorizzata «la spesa di euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro
5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalita'
e' altresi' autorizzata la spesa di euro 145.000 per l'anno 2020, per
lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ai relativi oneri, pari a
euro 2.768.798 per l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere
dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita'
culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio»;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. Il presente decreto disciplina il concorso pubblico per il
reclutamento, a tempo indeterminato, di cento unita' di personale non
dirigenziale appartenenti alla seconda area funzionale, posizione
economica F2, nel profilo professionale di assistente alla fruizione,
accoglienza e vigilanza, e la procedura selettiva per il
reclutamento, a tempo indeterminato, di cinquanta unita' di personale
non dirigenziale appartenenti alla seconda area funzionale, posizione
economica F1, nel profilo professionale di operatore alla custodia,
vigilanza e accoglienza, nei ruoli del Ministero della cultura, ai
sensi dell'art. 1-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.
2. Con riferimento al concorso pubblico inteso al reclutamento di
cento unita' di personale non dirigenziale appartenenti alla seconda
area funzionale, posizione economica F2, nel profilo professionale di
assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza - di seguito
concorso pubblico - il Ministero si avvale della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui alle premesse, fatte salve comunque le
competenze della Commissione esaminatrice. A tal fine, la Commissione
RIPAM si avvale del personale messo a disposizione da Formez PA.
3. Il suddetto concorso pubblico di cui al comma 2 e' finalizzato
alla copertura di posti presso gli uffici, centrali e periferici, del
Ministero ubicati nei seguenti istituti e luoghi della cultura:

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 

4. Per la procedura selettiva, intesa al reclutamento di
cinquanta unita' di personale non dirigenziale appartenenti alla
seconda area funzionale, posizione economica F1, nel profilo
professionale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza -
di seguito procedura selettiva - il reclutamento avviene, ai sensi
dell'art. 16, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sulla base di
apposito avviso di selezione del Ministero della cultura, mediante
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
legislazione vigente.
5. La suddetta procedura selettiva di cui al comma 4 e'
finalizzata alla copertura di posti presso gli uffici del Ministero
ubicati nei seguenti istituti e luoghi della cultura:

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 

6. Per ambedue le procedure, concorsuale e selettiva, di cui al
comma 1 del presente articolo, il relativo bando e il relativo avviso
di selezione saranno resi noti con avvisi pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
7. Ferme restando le forme di pubblicita' legale di cui sopra, i
medesimi avvisi saranno altresi' resi noti mediante tempestiva
pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero nella sezione
«Trasparenza».
8. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
e' delegato a bandire entrambe le procedure di cui al comma 1 per il
reclutamento delle unita' di personale da assegnare agli uffici del
Ministero della cultura situati all'interno della stessa provincia.

                               Art. 2 

Presentazione delle domande di partecipazione - Termini e modalita'

1. Con esclusivo riferimento al concorso pubblico di cui all'art.
1, comma 2, del presente decreto, il candidato invia la domanda di
ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando
il modulo on-line riferito alla presente procedura, utilizzando la
piattaforma digitale che sara' resa disponibile a tal fine. La
registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono
essere effettuati entro il termine previsto dal relativo bando di
concorso, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del medesimo bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Non sono valide le
domande di partecipazione presentate con modalita' diverse da quelle
di cui al presente comma.
2. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita
ricevuta elettronica rilasciata dal sistema informatico che, allo
scadere del termine ultimo per la presentazione, non permettera' piu'
l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
3. Nella domanda i candidati dovranno dichiarare di possedere
tutti i requisiti di ammissione previsti dal bando relativo al
concorso.
4. I candidati diversamente abili dovranno specificare, in
apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di
ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che
andra' opportunamente documentato con apposita dichiarazione resa
dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica.
5. Per lo svolgimento del predetto concorso pubblico, il bando di
concorso puo' fissare, ai sensi dell'art. 35, comma 5.1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contributo di ammissione per
ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro, da
corrispondere, a pena di esclusione, prima della presentazione della
domanda. Detto contributo di partecipazione non e' rimborsabile.
6. Con precipuo riferimento alla procedura selettiva di cui
all'art. 1, comma 4 del presente decreto, l'avviamento a selezione
avviene a cura esclusiva dei Centri per l'impiego territorialmente
competenti. Pertanto, i soggetti interessati non dovranno inoltrare
alcuna domanda di partecipazione al Ministero della cultura.

                               Art. 3 

Svolgimento delle procedure - Prove

1. Per lo svolgimento del concorso pubblico di cui all'art. 1,
comma 2 del presente decreto e' previsto lo svolgimento di prove
d'esame, consistenti in una sola prova scritta e in una eventuale
prova orale. Le materie oggetto d'esame saranno indicate nel bando
relativo al concorso. E' prevista altresi' una fase di valutazione
dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle
successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza
professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla
formazione del punteggio finale.
2. Nell'ambito delle medesime prove relative al predetto concorso
pubblico si procedera' altresi' all'accertamento della conoscenza
della lingua inglese e delle tecnologie informatiche, ai sensi
dell'art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Con riferimento allo svolgimento della procedura selettiva di
cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto, i lavoratori sono
avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle
graduatorie risultante dalle liste di collocamento delle
circoscrizioni territorialmente competenti. Al riguardo, e' previsto
lo svolgimento di prove intese a verificare l'idoneita' dei medesimi
lavoratori a svolgere le mansioni relative al predetto profilo
professionale, secondo quanto sara' stabilito dall'Avviso di
selezione del Ministero della cultura da adottare sulla base del
presente decreto. Le prove non comporteranno valutazione comparativa
tra i candidati.

                               Art. 4 

Assunzione

1. L'assunzione dei vincitori del concorso pubblico e della
procedura selettiva, oggetto del presente decreto, avviene
compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia
di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso pubblico di cui
all'art. 1, comma 2, sono invitati, a partire dal candidato che ha
conseguito il punteggio piu' elevato secondo l'ordine della
graduatoria finale di merito, a scegliere una sede di assegnazione
tra quelle disponibili. Detti candidati sono assunti in prova,
secondo la disciplina prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni
centrali richiamato in premessa e nel rispetto delle disposizioni di
legge, nel profilo professionale di assistente alla fruizione,
accoglienza e vigilanza, della Seconda area funzionale, fascia
retributiva F2, del Ministero della cultura.
3. I lavoratori utilmente selezionati nell'ambito della procedura
selettiva di cui all'art. 1, comma 4, sono invitati, nel rispetto
dell'ordine di avviamento e di graduatoria, a scegliere una sede di
assegnazione tra quelle disponibili. I medesimi lavoratori sono
nominati in prova ed immessi in servizio, secondo la disciplina
prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto Funzioni centrali richiamato in
premessa e nel rispetto delle disposizioni di legge, nel profilo
professionale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza,
della Seconda area funzionale, fascia retributiva F1, del Ministero
della cultura.
4. Successivamente all'assunzione in servizio dei candidati
dichiarati vincitori del predetto concorso pubblico e dei lavoratori
utilmente selezionati nell'ambito della procedura selettiva, le sedi
che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili a seguito di
rinunce ovvero interruzioni a vario titolo del rapporto di lavoro
instaurato con il Ministero della cultura, che siano intervenute
durante l'espletamento del periodo di prova come disciplinato
dall'art. 14 del C.C.N.L. comparto Funzioni centrali 2016-2018, non
potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro che
siano gia' stati assegnati ad altra sede in qualita' di vincitori del
concorso pubblico e della procedura selettiva, oggetto del presente
decreto.
5. Il personale assunto all'esito delle procedure oggetto del
presente decreto e' tenuto a permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a tre anni, ai sensi
dell'art. 15, comma 2-ter del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

                               Art. 5 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano, con
riferimento al concorso pubblico di cui all'art. 1, comma 2, le
disposizioni del bando di concorso, e con riferimento alla procedura
selettiva di cui all'art. 1, comma 4, le disposizioni dell'avviso di
selezione, nonche' le disposizioni normative e contrattuali vigenti
in materia di reclutamento di personale.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
nonche' sul sito istituzionale del Ministero della cultura.
Roma, 30 giugno 2021

Il Ministro della cultura: Franceschini
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Brunetta

 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!