Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELLA DIFESA Concorso, per titoli ed esami, per il reclutame...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dodici
sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del
corpo sanitario dell'Esercito.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.30 del 13/4/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:001E3458
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/5/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il
riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente
effettivo dell'Esercito;
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale del-l'Esercito;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'amministrazione della difesa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, in particolare gli articoli 5, 7 e
58;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente effettivo dei ruoli speciali dell'Esercito,
emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del piu' volte citato
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante, tra l'altro,
disposizioni in materia tributaria;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psicofisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della direzione
generale della Sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, in
particolare l'art. 22, recante modifiche e integrazioni all'art. 58
del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000,
emanato in applicazione dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, concernente autorizzazione all'indizione di concorsi per il
reclutamento di personale militare delle Forze armate nell'anno 2001;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6 della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che, nel definire i ruoli dell'Esercito nei quali
avverra' nell'anno 2001 il reclutamento di personale femminile ha
fissato al 100% l'aliquota percentuale di detto personale che potra'
conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo
del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di dodici sottotenenti in servizio permanente
effettivo nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito. I
posti a concorso sono cosi' ripartiti:
a) nove posti per i laureati in psicologia;
b) tre posti per i laureati in odontoiatria, con riserva di un
posto a favore degli ufficiali di complemento del Corpo sanitario
dell'Esercito vincolati - alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, comma 1,
alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980,
n. 574.
2. Il posto riservato agli ufficiali di complemento in ferma
biennale di cui al precedente comma 1, lettera b), eventualmente non
ricoperto per mancanza di riservatari idonei, sara' devoluto agli
altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria di
merito per i posti di cui al medesimo comma 1, lettera b).
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente, comma 2, i
posti di cui al precedente comma 1, lettera a), eventualmente non
ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, potranno essere
devoluti, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, ai
concorrenti idonei per i posti di cui al comma 1, lettera b), e
viceversa.
4. Il numero dei posti e la relativa ripartizione di cui al
precedente comma 1 potranno subire modificazioni, fino alla data di
approvazione della graduatoria di merito, per sopravvenute esigenze
della Forza armata.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile che:
a) non abbiano superato, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, comma 1,
il trentaduesimo anno di eta', se di sesso maschile il
trentacinquesimo anno di eta' se di sesso femminile.
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) siano in possesso del diploma di laurea in psicologia ovvero
del diploma di laurea in odontoiatria e, rispettivamente,
dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo o di
odontoiatra;
d) godano dei diritti civili e politici;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti
d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in
accademie o istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze
di polizia dello Stato;
f) per i soli concorrenti di sesso maschile:
non siano stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
non siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230;
g) siano riconosciuti in possesso della idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio
permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le
modalita' prescritte dai successivi articoli 10 e 11.
2. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' richiesto ai concorrenti il
possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali
prescritto per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
3. I requisiti di cui al presente articolo, ad eccezione di
quello di cui al comma 1, lettera a), devono essere mantenuti sino
alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente.

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande. Termini e modalita'
 
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
semplice secondo il modello riportato nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto (potra' essere
utilizzata anche la copia fotostatica del modello), dovranno essere
presentate o fatte pervenire con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, a pena di decadenza, entro i trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione
reclutamento ufficiali - 2a Sezione, casella postale 353 - 00187 Roma
Centro. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
2. Il personale in servizio, prima di spedire la domanda a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, come indicato al precedente,
comma 1, avra' cura di presentarne copia al Comando/Ente di
appartenenza, per consentire allo stesso di curare le incombenze
indicate nel successivo art. 4.
3. I concorrenti residenti all'estero o che si trovino all'estero
per motivi di servizio potranno, entro il termine predetto,
presentare domanda anche alla competente Autorita' diplomatica o
consolare che ne curera' l'immediato inoltro all'indirizzo di cui al
precedente comma 1.
4. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci,
dovra' dichiarare nella domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto agli obblighi militari;
c) il proprio stato civile;
d) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) il possesso del diploma di laurea in psicologia od in
odontoiatria, l'universita' presso la quale e' stato conseguito, data
di conseguimento e voto;
f) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione in psicologia o in odontoiatria, l'universita' presso la
quale e' stato conseguito e la relativa data;
g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso
contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento
penale.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione, casella postale 353
- 00187 Roma Centro - qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra;
h) reparto, distretto militare ovvero capitaneria di porto di
appartenenza e posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo se
concorrente di sesso maschile). Per il servizio militare prestato
dovra' essere indicata la durata ed il grado rivestito nonche'
l'eventuale posizione, se ufficiale di complemento, di vincolato alla
ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980,
n. 574, con indicazione della data di decorrenza della ferma, se in
servizio, e di termine della medesima, se in congedo;
i) di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa (solo se concorrente di sesso maschile). Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
j) non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza" ovvero
ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230, (solo se concorrente di sesso maschile). Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
k) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e le eventuali cause di risoluzione dei
precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa
anche se negativa;
l) di non essere stato dimesso d'autorita', per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie,
scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di
polizia dello Stato. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
m) il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritenga
utile/i ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 8;
n) il possesso di eventuale/i titolo/i di preferenza di cui
all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
o) l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero);
p) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, possibilmente, il numero telefonico.
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (06/4827347), al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione, via XX Settembre 123/A
- 00187 Roma, ogni variazione del recapito indicato nella domanda che
venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore;
q) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 16;
r) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il corpo di appartenenza;
s) la lingua straniera (una a scelta fra inglese, francese,
tedesco o spagnolo) nella quale intenda sostenere la prova orale
facoltativa;
t) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
5. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
6. Il concorrente, qualora lo desideri, potra' allegare alla
domanda di partecipazione la documentazione dei titoli di studio, di
merito e/o di preferenza di cui al precedente, comma 4, lettere e),
f), m) ed n), anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
7. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato allegato A al presente
decreto.
8. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Documentazione d'ufficio
 
1. I comandi che abbiano ricevuto dal personale militare in
servizio copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno
provvedere a trasmettere al piu' presto possibile, e comunque non
oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso, alla Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione
reclutamento ufficiali - 2a Sezione, possibilmente a mezzo corriere,
copia del documento matricolare (stato di servizio ovvero foglio
matricolare) aggiornato a detta data.
2. Per i concorrenti in servizio non di leva dell'Esercito i
Comandi di appartenenza dovranno rilasciare la certificazione
prevista dal successivo art. 9, comma 3 del presente decreto, secondo
il modello in allegato C al decreto medesimo, che attesti il
superamento delle prove di efficienza operativa, che i concorrenti
dovranno produrre all'atto della presentazione al Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno per l'effettuazione
delle prove di efficienza fisica. Qualora i concorrenti non abbiano
sostenuto dette prove i medesimi dovranno essere muniti della
dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del
Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza
di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza
operativa di cui sopra.

                               Art. 5.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) prova scritta di cultura generale;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) valutazione dei titoli;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamento attitudinale;
g) prova orale;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente, comma 1,
i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da
un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.

                               Art. 6.
 
Commissioni
 
1. Con successivo decreto sara' nominata la commissione
esaminatrice per le prove scritte ed orale, per la valutazione dei
titoli e per la formazione della graduatoria di merito, che sara'
cosi' composta:
a) presidente: un ufficiale di grado non inferiore a brigadier
generale in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre
anni;
b) membri:
1) per i nove posti per i laureati in psicologia:
un ufficiale medico del Corpo sanitario dell'Esercito, in
servizio permanente effettivo, di grado non inferiore a tenente
colonnello, specialista in psichiatria;
un ufficiale medico del Corpo sanitario dell'Esercito, in
servizio permanente effettivo, di grado non inferiore a tenente
colonnello, specialista in psicologia clinica/medica che abbia
frequentato specifici corsi in tecniche psicodiagnostiche;
un ufficiale in servizio permanente effettivo
dell'Esercito, laureato in psicologia, abilitato ed iscritto all'albo
professionale ovvero un docente della materia con analoghi requisiti;
2) per i tre posti per i laureati in odontoiatria:
due ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Esercito, in
servizio permanente effettivo, di grado non inferiore a tenente
colonnello, specialisti in odontostomatologia e protesi dentaria o
branche affini ovvero medici iscritti all'albo degli odontoiatri o
docenti della materia con analoghi requisiti;
c) membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua
straniera: un docente o esperto, che potra' essere diverso in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti;
d) segretario senza diritto al voto: un ufficiale in servizio
permanente effettivo di grado non inferiore a capitano.
2. Parimenti con successivi decreti saranno nominate le
commissioni per le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti
sanitari, per l'accertamento attitudinale e per gli ulteriori
accertamenti sanitari, che saranno cosi' composte:
a. Per le prove di efficienza fisica:
a) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a colonnello, presidente;
b) due ufficiali dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a maggiore qualificati istruttori militari di
educazione fisica, membri;
c) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a capitano, segretario senza diritto a voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito.
b. Per gli accertamenti sanitari:
a) un colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio
permanente, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
c. Per l'accertamento attitudinale:
a) un ufficiale superiore in servizio permanente del ruolo
normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio
trasmissioni dell'Esercito;
b) due ufficiali in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito specialisti in psichiatria o psicologia clinica.
Le funzioni di presidente saranno svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che abbiano
fatto parte della commissione di cui alla precedente lettera b) del
presente comma.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio
permanente laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da
psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito;
d. Per gli ulteriori accertamenti sanitari:
a) un brigadier generale medico del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione
esaminatrice e di quella per gli accertamenti sanitari di cui
rispettivamente alle precedenti lettere a) e b) del presente comma.

                               Art. 7.
 
Prove scritte
 
1. Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno
sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale consistente in una
serie di quesiti a risposta multipla predeterminata e/o aperta volti
ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul
piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualita', di educazione civica, di storia di geografia, di
matematica, nonche' la conoscenza della normativa di interesse delle
Forze armate, il cui programma e' riportato nell'allegato B, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Il numero dei quesiti e la durata massima della prova saranno
fissati dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 6,
comma 1, e comunicati ai concorrenti prima dell'inizio della prova
stessa;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale,
consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di sei ore, di un
tema su argomenti tratti dal programma - distinto per i laureati in
psicologia e per quelli in odontoiatria - riportato nel gia' citato
allegato B al presente decreto.
2. Dette prove avranno luogo presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito, caserma "Gonzaga del Vodice",
viale Mezzetti n. 2, in Foligno, secondo il seguente calendario:
a) prova scritta di cultura generale: 11 giugno 2001, con
inizio non prima delle ore 8,30 dell'orario ufficiale;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale: 12 giugno
2001, con inizio non prima delle ore 8,30 dell'orario ufficiale.
Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento di
dette prove verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale del 29 maggio 2001.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale del 29 maggio
2001 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
3. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede prevista entro
le ore 7,30 del primo dei due giorni prescritti, muniti di carta
d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato e di
copia della domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta
della raccomandata con cui e' stata spedita la medesima.
Essi dovranno avere con se' una penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero. L'occorrente per l'espletamento della prova sara'
loro fornito sul posto.
4. I concorrenti assenti al momento dell'appello saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della predetta
prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14
e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
6. La correzione della prova scritta di cultura generale sara'
effettuata subito dopo il termine della stessa con l'ausilio di
sistemi informatizzati. I risultati verranno resi noti dalla
commissione appena terminate le relative operazioni.
Ai concorrenti verra' attribuito un punteggio espresso in
trentesimi in relazione al numero di risposte esatte fornite. Per
essere ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale di cui al precedente, comma 1, lettera b), essi
dovranno aver risposto correttamente almeno al 60 per cento dei
quesiti posti. In tal caso ad essi verra' attribuito il punteggio di
18/30. I concorrenti che non avranno riportato la sufficienza nella
prova di cultura generale non saranno ammessi a sostenere il giorno
successivo la prova di cultura tecnico-professionale.
7. I concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad
eccezione della carta che sara' loro fornita sul posto.
8. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
9. Anche per quanto concerne le modalita' di svolgimento di tale
prova saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
10. I concorrenti, per essere ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica, dovranno riportare nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale un punteggio di almeno 18/30. Essi riceveranno
comunicazione del superamento di detta prova, come indicato al
successivo art. 9.
11. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di
cultura tecnico-professionale non riceveranno comunicazione del
mancato superamento di detta prova, ma potranno richiedere
informazioni sull'esito della stessa, a partire dal trentesimo giorno
successivo alla data di svolgimento della prova al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio
relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito - Via XX Settembre
n. 123/A - 00187 Roma, tel. 06/4735.5941.

                               Art. 8.
 
Valutazione dei titoli
 
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 6,
comma 1, procedera' a valutare i titoli dei soli concorrenti che si
siano presentati alla prova scritta di cultura tecnico-professionale
del concorso, sempreche' detti titoli, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, siano stati
dichiarati nelle domande medesime.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli da valutare e'
pari a 10/30, cosi' ripartiti:
a) attivita' professionale dopo la laurea e attinente alla
stessa svolta nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati dello
Stato: fino ad un massimo di punti 2;
b) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente
alla stessa, presso strutture pubbliche o private: fino ad un massimo
di punti 3;
c) titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso: fino ad un massimo di punti 2, cosi' ripartiti:
per diploma di laurea conseguito con votazione compresa tra
106 e 110 e lode: punti 2;
per diploma di laurea conseguito con votazione compresa tra
100 e 105: punti 1;
d) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di
punti 2;
e) corsi post-lauream di formazione in tecniche di
psicodiagnostica di durata biennale (per i laureati in psicologia) o
di perfezionamento di durata annuale (per i laureati in
odontoiatria): fino ad un massimo di punti 2.

                               Art. 9.
 
Prove di efficienza fisica
 
1. I concorrenti che nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30
saranno ammessi a sostenere - presumibilmente nella prima decade del
mese di luglio 2001 - presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito, viale Mezzetti n. 2, Foligno, le prove di
efficienza fisica e, qualora idonei, saranno sottoposti agli
accertamenti dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale.
2. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e
quello attitudinale avranno luogo nei giorni che saranno resi noti
agli interessati con lettera raccomandata o telegramma.
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro predetto
muniti di tenuta ginnica e produrre i seguenti documenti:
certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera rilasciato da medici della federazione medico
sportiva italiana ovvero dal personale sanitario delle strutture
pubbliche o private convenzionate, normativamente previste. La
mancata presentazione di tale certificato determinera' la non
ammissione del concorrente a sostenere dette prove. In sostituzione
di detto certificato il personale militare dell'Esercito in servizio
non di leva potra' produrre il certificato di cui al successivo,
comma 7, ai fini e con l'effetto ivi previsti;
certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica
attestante la recente effettuazione, da non oltre tre mesi,
dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del
concorrente agli accertamenti sanitari;
eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, se effettuato entro i tre mesi precedenti la data della
visita medica presso organi sanitari militari o strutture sanitarie
pubbliche;
referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito presso
struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i tre mesi
precedenti la data di presentazione (solo se concorrenti di sesso
femminile). La mancata presentazione di detto certificato
determinera' la non ammissione del concorrente agli accertamenti
sanitari;
eventuale referto attestante l'esito del test di gravidanza -
mediante analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura
pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la
data di presentazione alle prove medesime (solo se concorrenti di
sesso femminile).
I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire il
referto del test di gravidanza di cui al presente comma saranno
sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo
art. 10, comma 3, al test di gravidanza, che escluda la sussistenza
di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla
concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e
produrra' l'effetto indicato al successivo art. 10, comma 4.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme.
4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2 minuti
senza interruzioni) - esercizio obbligatorio;
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 6 minuti) - esercizio
obbligatorio;
salto in alto (minimo 110 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50 , massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso maschile e' riportato nell'allegato C, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2 minuti senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 7 minuti) - esercizio
obbligatorio;
salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60 secondi, massimo
due tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso femminile e' riportato nel gia' citato allegato C al
presente decreto.
6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di
non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato
allegato C al presente decreto.
Il medesimo allegato C contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di
precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
7. Il personale militare dell'Esercito in servizio non di leva
sara' esonerato dal sostenere gli esercizi obbligatori sopra indicati
qualora, all'atto della presentazione presso il Centro, esibisca la
certificazione, rilasciata dal comandante di Corpo secondo il modello
riportato nel gia' citato allegato C al presente decreto, che attesti
il superamento delle prove di efficienza operativa previste dalla
pubblicazione 12/A/1 "L'addestramento militare", ed. 1989, e
successive modificazioni e integrazioni.
La mancata esibizione di detta certificazione determinera'
l'obbligo per detto personale di sostenere gli esercizi di cui sopra,
previa esibizione della dichiarazione rilasciata dal dirigente del
servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui il concorrente presta
servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo
svolgimento delle prove di efficienza operativa di cui sopra, ovvero
del certificato di cui al precedente, comma 3, primo alinea.
Il controllo delle certificazioni di cui al presente comma verra'
effettuato dalla commissione preposta alle prove di efficienza fisica
di cui all'art. 6, comma 2, lettera a).
L'esito positivo di detto controllo ovvero, in subordine, il
superamento presso il Centro degli esercizi obbligatori, consentira'
ai concorrenti in servizio di effettuare, qualora lo richiedano
espressamente, gli esercizi facoltativi, al solo fine di conseguire
il punteggio incrementale indicato nel gia' citato allegato C al
presente decreto.
8. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in
volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito
verbale;
avviera' senza indugio alla competente commissione per gli
accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di
gravidanza fosse risultato positivo ai fini dell'adozione del
provvedimento di cui al successivo art. 10, comma 4;
sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi
gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel
gia' citato allegato C al presente decreto. Tale punteggio, che in
ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 15.
9. La direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento previsti per dette prove,
la facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per
documentate cause di forza maggiore, non potessero presentarsi alle
prove di efficienza fisica nel giorno stabilito. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a
mezzo telegramma o fax - numero 06/4827347) al massimo entro il
giorno della prova, inviando documentazione probatoria dei motivi
dell'assenza.

                              Art. 10.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I concorrenti che avranno conseguito giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera b), ad
accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso
dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quali ufficiali in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito.
2. Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre,
il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti requisiti fisici:
a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile, a m.
1,61 se di sesso femminile;
b) visus corretto non inferiore a 10/10 complessivi e non
inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a tre diottrie anche in un solo occhio. Tale
acutezza visiva potra' essere raggiunta con correzione non superiore
a sei diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a cinque
diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a
quattro diottrie per l'astigmatismo misto (tali unita' di misura
valgono anche per un solo occhio).
Senso cromatico normale accertato con le matassine colorate;
c) percezione uditiva della voce di ordinaria conversazione ad
almeno sette metri di distanza da un orecchio e ed una distanza non
inferiore a quattro metri dall'altro ovvero ad almeno sei metri di
distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a cinque
metri dall'altro;
d) normale ed armonioso assetto della struttura della
personalita' nelle sue componenti intellettiva, affettiva e
comportamentale.
3. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui i concorrenti non producano il relativo referto da cui risulti
che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso organi sanitari militari o strutture sanitarie pubbliche, come
indicato al precedente art. 9, comma 3;
b) cardiologico con E.C.G.;
c) oculistico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine;
g) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT - AST);
birilubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
4. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
precedente art. 9, comma 3, quinto alinea, la commissione non potra'
procedere agli accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare.
5. Saranno giudicati non idonei dalla predetta commissione i
concorrenti risultati affetti da:
imperfezioni ed infermita' incompatibili con l'espletamento
delle mansioni di ufficiale in servizio permanente;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia;
malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
imperfezioni ed infermita' che seppur non contemplate nei
precedenti alinea, risultino comunque incompatibili con il successivo
impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del
Corpo sanitario dell'Esercito.
6. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
"Idoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio permanente";
"Non idoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio permanente", con indicazione
della causa di non idoneita'.
Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciare prevedere il possibile recupero dei requisiti
richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e
comunque entro i successivi trenta giorni, la commissione rinviera'
il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli
all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneita'
fisica.
Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere
l'accertamento attitudinale.
I concorrenti che non fossero riconosciuti, al momento della
visita, in possesso della prevista idoneita' saranno giudicati "non
idonei" ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato
seduta stante agli interessati.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove.
8. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno tuttavia far
pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione, casella
postale 353 - 00187 Roma Centro, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo a quello della visita medica, curando di
anticiparla via fax (numero 06/4827347), specifica istanza, corredata
da idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
9. La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti alla
istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al
precedente art. 6, comma 2, lettera d) che, solo qualora lo ritenga
necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti
sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.
10. In caso di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
11. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti ne
riceveranno, da parte dalla direzione generale per il personale
militare, formale comunicazione.
12. I concorrenti dichiarati "non idonei" anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9, o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti o che ad essi abbiano rinunciato sono
esclusi dal concorso.

                              Art. 11.
 
Accertamento attitudinale
 
1. Al termine degli accertamenti sanitari, i concorrenti
giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 10,
comma 6, saranno sottoposti ad accertamento attitudinale per il
riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle
mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del
Corpo sanitario dell'Esercito, da parte della commissione di cui al
precedente art. 6, comma 2, lettera c).
2. Detta commissione attraverso una serie di prove (batteria
testologica e questionario informativo) ed una intervista di
selezione individuale valutera':
come il soggetto pensa;
come il soggetto interagisce con il mondo esterno;
come il soggetto lavora;
motivazione e valori che sostengono la scelta.
Verranno pertanto indagate le seguenti aree:
area cognitiva (modalita' di interazione e di affrontare le
situazioni reali);
area relazionale (livello di maturita' e autoconsapevolezza
delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente);
area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche
che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione);
area motivazionale e di identificazione con l'organizzazione
(reali aspettative professionali, capacita' di condividere ed
interiorizzare norme e principi dell'organizzazione militare).
3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati non
idonei saranno esclusi dal concorso.
4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di quello attitudinale dovranno essere inviati a cura del
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione, entro il terzo giorno
dalla data di conclusione degli stessi.

                              Art. 12.
 
Prova orale
 
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti
risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica,
agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate per ciascuna
categoria di concorrenti nel gia' citato allegato B al presente
decreto, avra' luogo nella sede e nel giorno che saranno resi noti
agli interessati con lettera raccomandata o telegramma
(presumibilmente alla fine del mese di luglio 2001).
3. La direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova, la facolta'
di riconvocare ad altra data i concorrenti che per documentate cause
di forza maggiore non potessero presentarsi alla prova orale nel
giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire
la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax numero
06/4827347), al massimo entro il giorno della prova, inviando
documentazione probatoria dei motivi dell'assenza.
4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno
una prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra inglese,
francese, tedesco e spagnolo, con le modalita' riportate nel gia'
citato allegato B.
La prova facoltativa di lingua straniera si svolgera'
contestualmente alla prova orale.
6. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnata una
votazione in trentesimi da 1 a 30, alla quale corrispondera' il
seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria:
da 0 a 17,999/30: punti 0;
da 18/30 a 20,999/30: punti 0,50;
da 21/30 a 23,999/30: punti 1;
da 24/30 a 26,999/30: punti 1,50;
da 27/30 a 30/30: 2 punti.

                              Art. 13.
 
Licenza
 
1. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino ad un massimo di trenta giorni. In
particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria,
potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la
partecipazione alla prova orale oppure frazionata in due periodi di
cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora
il concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti
dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' computata in
detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 14.
 
Graduatoria
 
1. La graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione
esaminatrice tenendo conto della ripartizione dei posti di cui
all'art. 1 del presente decreto secondo l'ordine dei punteggi
conseguiti dai concorrenti in base alla somma dei punti riportati in
ciascuna delle prove d'esame, nonche' degli eventuali punteggi
incrementali conseguiti nella valutazione dei titoli, nelle prove di
efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua
straniera.
2. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto
dirigenziale.
Nel decreto di approvazione della graduatoria relativamente ai
posti per i laureati in odontoiatria si terra' conto della riserva di
un posto a favore degli ufficiali di complemento del Corpo sanitario
dell'Esercito vincolati alla ferma biennale di cui all'art. 37 della
legge 20 settembre 1980, n. 574.
Detto posto, qualora non ricoperto per mancanza di riservatari
idonei, sara' devoluto agli altri concorrenti idonei, secondo
l'ordine della graduatoria di merito per i posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b) del presente decreto.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, i posti
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei
potranno essere devoluti, secondo l'ordine della graduatoria generale
di merito, ai concorrenti idonei per i posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), e viceversa.
4. Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto nei precedenti
commi 2 e 3, nel decreto di approvazione della graduatoria si terra'
conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al gia'
citato allegato D eventualmente dichiarati dai concorrenti nella
domanda di partecipazione al concorso.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa sara' inoltre
pubblicata, a puro titolo informativo, nel sito internet
"www.persomil.difesa.it/urp".>

                              Art. 15.
 
Nomina
 
1. Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 14
saranno compresi nel numero di posti messi a concorso saranno
dichiarati vincitori e nominati, dopo che sara' stata all'uopo
acquisita l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
prescritta dalla normativa vigente, sottotenenti in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito, con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal
decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento
anche postumo del possesso del requisito della condotta e delle
qualita' morali di cui all'art. 2 del presente decreto.
3. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del superamento del corso applicativo.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultassero
scoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale
per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso
con i criteri indicati al precedente art. 14, entro 1/12 della durata
del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine
di graduatoria.
5. I frequentatori che non supereranno il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in
tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo a meno che, se di sesso maschile, non debbano assolvere o
completare gli obblighi di leva.
6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.

                              Art. 16.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, l'amministrazione provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato dai vincitori nella domanda di
partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente
prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.

                              Art. 17.
 
Esclusione dal concorso
 
1. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti.

                              Art. 18.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della direzione generale del personale militare,
titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il
direttore della 1a Divisione reclutamento ufficiali della direzione
generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2001
Ten. gen.: Simeone

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!