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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con
contratto a tempo indeterminato di una unita' di personale con
profilo di operatore tecnico - ottavo livello professionale, presso
l'istituto di biologia dello sviluppo di Palermo. (Bando
n. 307.30.5/m).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.15 del 22/2/2000
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Località:Nazionale
Codice atto:000E1477
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:7/4/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme d'esecuzione del testo unico citato;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni e
modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, con cui e' stato emanato il regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme d'assunzione nei pubblici impieghi e successive
integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente
"Nuove disposizioni in materia d'organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, recante
"Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazione, e del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80";
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 recante
"Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche" ed, in particolare,
l'art. 13, comma 2, lettera e);
Vista la delibera CIPE n. 35/99, in data 19 febbraio 1999,
registrata alla Corte dei conti in data 5 maggio 1999, che dispone la
proroga dell'Intesa di programma MURST-CNR per il potenziamento della
ricerca scientifica nel Mezzogiorno;
Visto il CCNL del Comparto istituzione ed enti di ricerca e
sperimentazione;
Viste le delibere del Consiglio direttivo del CNR n. 241 del
14-15 luglio 1999, n. 319 del 14 ottobre 1999, n. 379, del 4 novembre
1999 e n. 16 del 13 gennaio 2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di ottavo livello professionale, profilo di operatore tecnico,
da assegnare all'Istituto di biologia dello sviluppo di Palermo.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. La partecipazione al concorso e' libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
2) Costituiscono requisiti per l'ammissione al concorso:
a) il possesso del diploma di scuola media inferiore. Sono
altresi' ammessi i candidati che abbiano conseguito un titolo di
studio all'estero riconosciuto, secondo le vigenti disposizioni,
equipollente al suindicato diploma. E' cura del candidato dimostrare
la suddetta equipollenza mediante la produzione del provvedimento che
la riconosca; i certificati attestanti i titoli rilasciati dalle
competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino
debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso
e debbono altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita'
consolari italiane;
b) lo svolgimento, da almeno un triennio alla stessa data di
scadenza del termine di cui al successivo art. 4, comma 1, di
attivita' riguardante la funzionalita' delle attrezzature da
utilizzare all'interno di un laboratorio di immunochimica applicata
all'allergologia ed all'embriologia umana acquisita presso
Universita' od enti di ricerca pubblici e privati, italiani e
stranieri;
c) la conoscenza della lingua italiana per i candidati di
cittadinanza straniera, da valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1,
lettera c);
d) di essere in possesso di idoneita' fisica a svolgere le
mansioni specifiche inerenti il posto messo a concorso.
3. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 3.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio dal concorso:
a) l'assenza dei requisiti indicati nell'art. 2, comma 2,
lettera a);
b) le omissioni di cui all'art. 4, comma 5;
c) la posizione di dipendente del CNR con contratto a tempo
indeterminato, inquadrato nel medesimo profilo e nel medesimo ovvero
superiore livello stabilito per la copertura dei posti di cui al
presente bando.
2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il
Presidente del CNR puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato reso noto agli interessati, l'esclusione dal concorso.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione
 
1. Coloro che intendono partecipare al concorso sono tenuti a
presentare domanda di ammissione, secondo lo schema allegato A), da
inoltrare all'Istituto di biologia dello sviluppo, via Ugo La Malfa,
153, - 90146 Palermo, entro il termine perentorio di quarantacinque
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La domanda, da
redigersi in carta semplice, si considera prodotta in tempo utile se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante. Ogni altro mezzo di presentazione della domanda
comporta l'esclusione dal concorso. Qualora il termine di scadenza
indicato cada in giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo
giorno feriale utile. Sulla busta chiusa deve essere indicato
chiaramente il riferimento del bando oltre al nome e cognome ed
indirizzo del candidato.
2. Nella domanda, firmata, il candidato deve indicare con
chiarezza sotto la propria responsabilita':
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) numero del bando;
e) indirizzo di residenza;
f) domicilio eletto ai fini delle comunicazioni inerenti il
concorso (di preferenza in Italia per gli stranieri);
g) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo; per i
cittadini stranieri tale requisito deve essere goduto anche nei paesi
di origine;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d),
del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile,
nonche' di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato.
l) di non avere riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali pendenti oppure indicare le eventuali condanne
penali riportate nonche' i procedimenti penali eventualmente
pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di
applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono
giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va comunque resa
anche se negativa;
m) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo
di leva;
n) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per i
candidati stranieri);
o) possedere il diploma di scuola media inferiore con
indicazione del giorno, mese ed anno di conseguimento e della
votazione riportata;
p) di conoscere e di accettare il vincolo, in caso di vincita
del concorso, a permanere almeno cinque anni presso l'Istituto di
biologia dello sviluppo di Palermo;
q) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui
all'art. 3, comma 1, lettera c);
r) gli eventuali titoli di preferenza posseduti, da far valere
a parita' di valutazione previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, per come modificato
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996.
Tali titoli debbono essere espressamente e distintamente menzionati
nella domanda di ammissione al concorso, pena la non valutazione
degli stessi.
3. Alla domanda deve essere allegato:
curriculum firmato (cinque copie) contenente l'elenco
dettagliato di tutti i titoli di formazione professionale e di
servizio che il candidato ritiene utile produrre ai fini della
valutazione, con le modalita' di cui al successivo comma 7;
I titoli devono essere in possesso del candidato alla data di
scadenza del termine stabilito al comma 1 per la presentazione della
domanda.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli della validita' delle dichiarazioni contenute nella domanda
e negli allegati.
4. La firma in calce alla domanda ed al curriculum non e'
soggetta ad autenticazione.
5. L'omissione della firma in calce alla domanda ed al curriculum
nonche' l'omessa indicazione, nella domanda medesima, di quanto
previsto nelle lettere d), e), g), h), i), l), m), n), o), p), q),
r), del comma 2, comportano l'esclusione d'ufficio dal concorso ai
sensi dell'art. 3, comma 1.
6. Non e' consentito il riferimento a titoli o ad altri documenti
presentati presso il CNR o altre amministrazioni o a documentazione
allegata ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
7. I titoli allegati alla domanda devono essere presentati in
originale, copia autenticata o dichiarazione di conformita'
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' sottoscritta in presenza del dipendente addetto o
corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita' del sottoscrittore.
Tutti i titoli professionali e di servizio allegati alla domanda
devono essere prodotti secondo quanto previsto dalle norme vigenti in
materia di autocertificazione.
Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono contenere tutti
gli elementi che le rendono utilizzabili per i relativi fini, in
luogo della documentazione che sostituiscono.
8. Le autocertificazioni previste nei commi precedenti per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea
(art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998). I
cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita'
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani. Il CNR potra' procedere in qualunque momento ad
idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
9. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle
comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente
segnalata dal candidato. Il CNR non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
10. I portatori di handicap devono, altresi', specificare nella
domanda di ammissione la natura della menomazione fisica, psichica o
sensoriale, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove concorsuali.

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice
 
1. La commissione giudicatrice del concorso e' nominata con
decreto del Presidente del CNR, essa e' costituita da non piu' di
cinque membri effettivi e due supplenti, la composizione della
commissione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un
obbligo inderogabile per i membri effettivi.
3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente
nell'ordine indicato nel decreto di nomina della commissione. Alla
sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto.
4. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello
stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di commissario.
5. Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti
della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile, devono essere proposte al Presidente del CNR nel termine
perentorio di giorni trenta a decorrere da quello della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di
nomina della commissione medesima. Decorso tale termine non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
6. Dopo il trentesimo giorno ed entro il quarantacinquesimo
giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma
1, la commissione tiene la sua prima riunione, nel corso della quale
provvede a predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei
titoli dei candidati, tenendo presente, per quanto applicabili, le
indicazioni contenute nell'art. 2, commi 7 e 9, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998.
7. La commissione accerta l'identita' personale dei candidati
prima dello svolgimento della prova scritta, della prova pratica e
della prova orale.
8.) La commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di
merito ed indica il vincitore nella persona del candidato che ha
conseguito il piu' elevato punteggio finale, non inferiore a 64/120,
dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli
e nelle singole prove di esame.
9. La commissione conclude la procedura concorsuale entro
centoventi giorni dalla data della prima riunione. Con proprio
decreto, il Presidente del CNR puo' prorogare il predetto termine per
una sola volta e per non piu' di sessanta giorni; decorso inutilmente
quest'ultimo termine, il Presidente del CNR procede allo scioglimento
della commissione ed alla sua ricostituzione.

                               Art. 6.
 
Valutazione dei titoli
 
1. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
ai sensi dell'art. 5, comma 6, e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
1. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone
complessivamente di 30 punti. I titoli valutabili ed i relativi
punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
a) la votazione riportata nel titolo di studio, massimo punti
5;
b) il curriculum, di cui all'art. 4, comma 3, lettera a),
massimo punti 25.

                               Art. 7.
 
Esami
 
1. Gli esami si articolano in:
a) una prova scritta diretta ad accertare le conoscenze del
candidato nel campo di cui all'art. 2, comma 2, lettera b);
b) una prova pratica diretta ad accertare le conoscenze del
candidato delle strumentazioni di laboratorio;
c) una prova orale vertente sulle materie di cui alla prova
scritta e pratica. La prova orale e' diretta anche ad accertare la
conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.
2. La commissione dispone, per la valutazione, di 30 punti per la
prova scritta, 30 punti per la prova pratica e di 30 punti per la
prova orale.
3. Il giorno ed il luogo delle prove scritta e pratica sono
comunicati ai candidati mediante lettera raccomandata con almeno
quindici giorni di preavviso rispetto alla data in cui devono
sostenere le predette prove.
4. Per lo svolgimento della prova scritta e della prova pratica
non puo' essere concesso un tempo superiore alle sei ore.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella prova scritta e
21/30 nella prova pratica.
6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, e'
data comunicazione:
a) del punteggio riportato nella prova scritta, nella prova
pratica e nella valutazione dei titoli;
b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale.
7. L'avviso di convocazione alla prova orale e' dato ai candidati
ammessi, mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di
quello in cui essi devono sostenerla.
8. La prova orale s'intende superata dai candidati che abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30.
9. Al termine della seduta relativa alla prova orale la
commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova,
elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede
d'esame.
10. Per essere ammessi alle prove di esame i candidati devono
presentare un valido documento di identita' personale. I candidati
che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni
fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.
11. Il Consiglio nazionale delle ricerche non prevede il rimborso
di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle
prove di concorso.

                               Art. 8.
 
Preferenze
 
1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che
intendono far valere i titoli di preferenza a parita' di merito,
devono far pervenire al responsabile del procedimento di cui
all'art. 13 del presente bando entro il termine perentorio di
quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti in carta semplice
attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita' di
valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti altresi'
il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I documenti
si considerano prodotti in tempo utile se spediti a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto.

                               Art. 9.
 
Regolarita' degli atti e nomina dei vincitori
 
1. Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 13, accerta
con proprio provvedimento, entro trenta giorni dalla consegna degli
atti da parte della commissione, la regolarita' formale degli atti
medesimi, dandone comunicazione al Presidente del CNR il quale, con
proprio decreto, nomina il/i vincitore/i. I nominativi del/i
vincitore/i saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e da tale data decorrera' il termine per le
eventuali impugnative.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del
procedimento, entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia, con
provvedimento motivato, gli atti alla commissione per la
regolarizzazione, stabilendone un termine.

                              Art. 10.
 
Restituzione dei documenti
 
1. I candidati possono richiedere, non prima di sei mesi dal
termine della procedura concorsuale la restituzione, con spese di
spedizione a loro carico, dei documenti presentati. La restituzione
e' effettuata entro due mesi. I candidati possono richiedere, non
prima di sei mesi dal termine della procedura dalla richiesta, salvo
eventuale contenzioso in atto.
2. Trascorso il suddetto termine il CNR non e' piu' responsabile
della conservazione e restituzione della documentazione.

                              Art. 11.
 
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
 
1) Il/i vincitore/i devono presentare entro il primo mese di
servizio, a pena di decadenza, la seguente documentazione:
a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita,
cittadinanza, godimento dei diritti politici, posizione nei confronti
degli obblighi militari, titolo di studio (nel caso di titolo di
studio conseguito all'estero, se non riconosciuto equipollente in
base a specifici accordi internazionali, deve essere presentata copia
della dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente
autorita' scolastica italiana);
b) certificato di sana e robusta costituzione fisica;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', in carta
semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, ovvero
espressa dichiarazione di opzione per il Consiglio nazionale delle
ricerche;
d) fotocopia tesserino del codice fiscale.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi degli articoli
n. 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trattati
esclusivamente sia per le finalita' di gestione del presente bando
(il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso) sia per la successiva eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro e per la gestione del rapporto medesimo.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
3. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Consiglio nazionale delle ricerche.

                              Art. 13.
 
Responsabile del procedimento
 
1. Il responsabile del procedimento relativo al concorso di cui
al presente bando e' la dottoressa Rosanna Guernieri, responsabile
del gruppo operativo per la gestione straordinaria del piano di
assunzioni ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera e) del decreto
legislativo n. 19/1999, via Tiburtina n. 770 Roma - (Tel.
06/49932532, Fax 06/49932447).

                              Art. 14.
 
Pubblicita'
 
1. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, IV serie speciale "concorsi ed esami".

                              Art. 15.
 
Disposizioni finali
 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla
normativa citata nelle premesse del presente bando, nonche' le leggi
vigenti in materia.
Roma, 2 febbraio 2000
Il presidente: Bianco
Allegato A)
All'Istituto di Biologia dello sviluppo, via Ugo La Malfa 153 - 90146
Palermo
 
BANDO DI CONCORSO N. 307.30.5/M PER L'ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI
PERSONALE CON PROFILO DI OPERATORE TECNICO - VIII LIVELLO
PROFESSIONALE DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO DI BIOLOGIA DELLO SVILUPPO DI
PALERMO.
 
Il sottoscritto: cognome (per le donne indicare il cognome da
nubile)
nome codice fiscale ......................
nato a prov. .............. il .................
attualmente residente a prov. ...................
indirizzo
c.a.p. telefono ........................ chiede di essere ammesso
a partecipare al concorso di cui al bando n.
A tal fine, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 15/68 e
degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998, e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
dichiara sotto la propria personale responsabilita':
di essere nato in data e luogo sopra riportati;
di essere residente nel luogo sopra riportato;
di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le
comunicazioni relative alla procedura concorsuale:
comune prov. ............................
indirizzo
c.a.p. telefono ................................
di essere cittadino .
di non essere escluso dall'elettorato politico attivo ;
di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso una
pubblica amministrazione e cioe' presso e di essere cessato a causa
di ;
di non prestare attualmente servizio presso il CNR con contratto
a tempo indeterminato, inquadrato nel medesimo profilo e nel medesimo
ovvero superiore livello stabilito per la copertura dei posti di cui
al presente bando;
di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ne' di
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
di non aver riportato condanne penali,
ovvero
di aver riportato le seguenti condanne penali o di aver i
seguenti procedimenti penali pendenti (indicando gli estremi delle
relative sentenze): ;
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari ;
di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore
conseguito il con il punteggio di ............ presso ;
di conoscere ed accettare il vincolo, in caso di vincita del
concorso a permanere almeno 5 anni presso l'Istituto di biologia
dello sviluppo di Palermo;
di non trovarsi nelle condizioni d'esclusione di cui all'art. 3
comma 1 lettera c);
di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza da far
valere a "parita' di valutazione", previsti dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994, per come modificato
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996
(vedi nota);
Per i cittadini stranieri:
di godere dei diritti civili e politici in ,
ovvero
i seguenti motivi del mancato godimento ;
di avere conoscenza della lingua italiana;
Per i portatori di handicap (si intendono portatori di handicap
solo i soggetti riconosciuti tali a seguito di accertamenti
effettuati dalle aziende sanitarie locali mediante le commissioni
mediche di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992):
dichiara di essere portatore di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992 e di aver necessita' dei seguenti ausili: ;
ovvero dei seguenti tempi aggiuntivi: ;
in sede d'esame in relazione allo specifico handicap: .
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinche' i dati
personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della legge
n. 675/1996, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Annotazioni integrative
Allega, inoltre:
curriculum firmato (cinque copie);
una copia dei titoli di formazione professionale e di servizio;
Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni
successive, riconoscendo che l'amministrazione non assume
responsabilita' in caso di irreperibilita' del destinatario e per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva,
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Luogo e data .....................
Il dichiarante .................................
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 -
Art. 5:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo
potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento
di concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della difesa;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale
qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del
provvedimento di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata ovvero l'estratto del referto medico
collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da
una certificazione rilasciata dalla competente opera nazionale per
gli invalidi di guerra;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra o per atti di
terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico
collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da
una certificazione rilasciata dalla competente opera nazionale per
gli invalidi di guerra o da un certificato rilasciato dalla
competente prefettura;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermita'
ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa
alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni,
ovvero mediante un'attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura
dell'invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita'
lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una
certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura
dei comitati provinciali dell'opera nazionale orfani di guerra (ora
le prefetture) o dell'autorita' consolare, nella rispettiva
giurisdizione ai sensi dell'art. 8, della legge 13 marzo 1958,
n. 365;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra o per atti di
terrorismo. Tale qualita' dovra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero con l'estratto del referto
medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita',
ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente opera
nazionale per gli invalidi di guerra o dalla prefettura competente;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la
produzione di copia autentica del provvedimento con il quale
l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A,
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica o ad una
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, da cui
risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione
rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il
genitore e' deceduto per causa di lavoro unitamente ad una
certificazione anagrafica o una dichiarazione sostitutiva ai sensi
della legge n. 15/1968, da cui risulti il rapporto di filiazione;
8) i feriti in combattimento. Tale servizio dove risultare
mediante la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato
di servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della
difesa dalla quale risulti la circostanza;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa: il
primo titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del
provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da
cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante
l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla competente opera nazionale per gli invalidi di guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del
candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra;
11) i figli dei mutilati e invalidi per fatto di guerra o per
atto di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante
copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore
da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante
l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla competente opera nazionale per gli invalidi di guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del
candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra o da un
certificato rilasciato dalla competente prefettura;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata
mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il
quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed
istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od
infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A,
annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive
modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui
risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione
rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante la produzione di una dichiarazione del l'I.N.P.S.
circa la natura dell'invalidita' ed il grado di riduzione della
capacita' lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da
cui risulti il rapporto di filiazione;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra.
Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto
di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome
del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra,
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra o per atti di terrorismo. Tale condizione potra' risultare
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da
una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni
di guerra da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una
certificazione anagrafica attestante il rapporto del coniugio o di
parentela con il defunto o da un certificato dalla competente
prefettura;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere
comprovata mediante la produzione di copia autentica del
provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti
locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore
una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie da
cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e
successive modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata
dall'amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad
una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di
parentela con il defunto dalla quale dipendeva il congiunto, ovvero
mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S. attestante
che il coniuge od il fratello e' deceduto per causa di lavoro nonche'
di una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o
di parentela con il defunto;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione
dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno presso il Consiglio nazionale delle
ricerche da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante
certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio
e quella della nascita dei figli ovvero mediante certificazione
anagrafica dalla quale risulti la data della nascita dei figli che,
per essere valutate, devono essere antecedenti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande del presente concorso;
19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere
comprovato mediante la produzione di una certificazione o del
provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria
provinciale abbia accertato l'esistenza di minorazioni tali da
determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad
un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118);
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere comprovata mediante la produzione della copia conforme
all'originale dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare di congedo illimitato.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso
modo di cui al punto n. 18, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure
certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata
dall'amministrazione d'appartenenza;
c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.

 

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