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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Concorso pubblico, per esami, a cinquantadue posti nel profilo
professionale di assistente amministrativo contabile, area funzionale
B, posizione economica B2, del settore dei servizi amministrativi,
tecnici e informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.103 del 28/12/2004
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Località:Nazionale
Codice atto:04E08554
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:52
Scadenza:27/1/2005
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL CAPO DIPARTIMENTO
 
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, relativa alla
unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali, e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e diritti di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi di vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva di vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui e' tenuto l'Assistente amministrativo contabile,
area funzionale B, posizione economica B2, in quanto le mansioni
proprie della suddetta figura professionale, con particolare riguardo
a quelle di cassa e magazzino e, ove necessario di consegnatario e
cassa anche con servizio di sportello, richiedono il pieno possesso
del requisito della vista;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di pari
opportunita' uomo-donna;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, riguardante il regolamento relativo all'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni, recante la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, con cui si dispone, tra
l'altro, che i datori di lavoro pubblici che occupano piu' di 50
dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori
disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati;
Considerato che la predetta quota di riserva risulta, presso
questa Amministrazione, gia' coperta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il C.C.N.L. del comparto delle Amministrazioni autonome
dello Stato ad ordinamento autonomo per il quadriennio normativo
2002-2005;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno
2004 con il quale e' stata concessa l'autorizzazione ad avviare le
procedure concorsuali relative all'incremento di organico di cui
all'art. 34, commi 5 e 6 della richiamata legge n. 289/2002, tra cui
quella a 52 posti di Assistente amministrativo contabile, area
funzionale B, posizione economica B2 del settore dei servizi
amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo Nazionale dei Vigile
del Fuoco;
Ravvisata, quindi, la necessita' di indire un concorso pubblico
per 52 posti nel suddetto profilo professionale;
Decreta:
 
Art. 1.
Posti a concorso
 
E' indetto un concorso pubblico, per esami, a 52 posti nel
profilo professionale di Assistente amministrativo contabile, area
funzionale B, posizione economica B2 del settore dei servizi
amministrativi, tecnici e informatici del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco.
Il 2% dei posti e' riservato ai sensi dell'art. 40 della legge
20 settembre 1980, n. 574, agli ufficiali di complemento
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato
senza demerito la ferma biennale.
Il 30% dei posti e' riservato, ai sensi dell'art. 18, comma 6,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ai volontari in ferma
breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze
armate congedati senza demerito anche al termine o durante le
eventuali rafferme contratte.
I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di
vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.
Coloro che intendano avvalersi delle suddette riserve ovvero che
abbiano titoli di preferenza dovranno dichiararlo nella domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 2.
Requisiti
 
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica); ai sensi dell'art. 1,
lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, per l'accesso nei ruoli civili e militari
del Ministero dell'Interno non puo' prescindersi dal possesso della
cittadinanza italiana;
B) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
C) godimento dei diritti politici;
D) possesso delle qualita' morali e di condotta ai sensi della
normativa vigente in materia;
E) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati
decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
F) idoneita' fisica all'impiego.
Tutti i sopraelencati requisiti debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione delle domande di partecipazione.

                               Art. 3.
Esclusione dal concorso
 
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano «con riserva» alle prove concorsuali.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

                               Art. 4.
Domanda di partecipazione
 
Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema
allegato, reperibile anche sul sito internet www.vigilfuoco.it,
dovranno
essere presentate o dovranno pervenire a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
della provincia in cui il candidato risiede, entro il termine
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
I candidati residenti nelle province di Aosta, Bolzano e Trento
dovranno inviare la domanda di partecipazione al concorso, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'Interno -
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali - Area I,
via Cavour n. 5 - 00184 Roma.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine
sopraindicato; a tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Il candidato avra' cura di conservare l'avviso di ricevimento
attestante la ricezione della domanda di partecipazione.
Il personale di ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed
i dipendenti di ruolo di altre amministrazioni dello Stato aventi
titolo a partecipare al concorso, potranno far pervenire al
Dipartimento anzidetto le domande, nel termine succitato, anche a
mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.
Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) l'esatta indicazione della residenza anagrafica, il recapito
telefonico e, solo nel caso in cui si intenda ricevere le
comunicazioni ad un indirizzo diverso da quello di residenza, i dati
relativi al recapito alternativo;
4) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso
il quale e' stato conseguito e la data di conseguimento;
5) la lingua straniera prescelta per la prova orale, tra quelle
indicate nel programma d'esame;
6) l'eventuale diritto alle riserve dei posti previste nel
bando;
7) l'eventuale possesso di titoli preferenziali per
l'ammissione ai pubblici impieghi;
8) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), o i procedimenti penali
pendenti a loro carico;
9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere
qualsiasi destinazione;
10) di essere a conoscenza che l'Amministrazione procedera' al
trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito nell'apposito
articolo del bando di concorso (legge 31 dicembre 1996, n. 675).
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita'
in atti e dichiarazioni mendaci si decade dal beneficio e si
applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia.
L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Il candidato portatore di handicap dovra' specificare, mediante
apposita dichiarazione da inviare al Ministero dell'Interno -
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali - Area I,
via Cavour n. 5 - 00184 Roma, l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi
per lo svolgimento delle prove d'esame.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare tempestivamente
al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli
Affari Generali - Area I, via Cavour n. 5 - 00184 Roma, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni di
recapito.

                               Art. 5.
Trasmissione domanda e comunicazione dati
 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda dovuta a disguidi postali.
Non assume, inoltre, alcuna responsabilita' nel caso di
irreperibilita' del destinatario o per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne', piu' in generale, per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa, o comunque dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.

                               Art. 6.
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto
ministeriale, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni.

                               Art. 7.
Prove d'esame
 
L'esame constera' di due prove scritte, di cui una a contenuto
teorico pratico, e di una prova orale, in base all'allegato programma
che fa parte integrante del presente decreto.
In relazione al numero di domande di partecipazione, lo
svolgimento delle prove d'esame potra' essere preceduto da una
preselezione, che potra' essere realizzata con l'ausilio di sistemi
automatizzati, basata su una serie di quesiti a risposta multipla su
argomenti che saranno indicati nel diario delle prove di esame.

                               Art. 8.
Svolgimento delle prove
 
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 25 marzo 2005 sara' data comunicazione della sede, dei giorni e
dell'ora in cui avranno luogo le prove scritte, ovvero della sede,
della data, dell'ora e degli argomenti relativi alla prova
preselettiva.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
L'assenza alle predette prove comporta l'esclusione dal concorso,
quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) porto d'armi;
e) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato, o altro documento di riconoscimento previsto
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno
21/30 (ventuno/trentesimi).
La Commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione degli
elaborati scritti, abbia attribuito ad uno di essi un punteggio
inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame del
successivo elaborato.
I candidati ammessi alla prova orale saranno avvisati almeno
venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla; ai medesimi
sara' contestualmente comunicato il voto riportato nelle prove
scritte.
La prova orale si intendera' superata con una votazione di almeno
21/30 (ventuno/trentesimi).
Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formera'
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
riportato nella prova orale.
L'elenco stesso, sottoscritto dal presidente e dal segretario,
sara' affisso nella sede ove si svolge la prova orale.

                               Art. 9.
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
 
La graduatoria di merito del concorso sara' formata secondo
l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato,
che e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove
scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
Verranno applicate, a parita' di punteggio, le norme vigenti in
materia di preferenza e di riserva dei posti previste dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e successive integrazioni; se a
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali
due o piu' candidati conseguono pari punteggio e' preferito il
candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 2, comma 9, della
legge n. 191/1998, modificativo dell'art. 3, comma 7, della legge
n. 127/1997.
Saranno dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria finale.
La graduatoria sara' approvata con provvedimento del Capo
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile, e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale
del Ministero dell'Interno.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso, decorre il
termine per le eventuali impugnative.

                              Art. 10.
Immissione in ruolo
 
L'assunzione e' subordinata ad apposito provvedimento
autorizzativo, secondo le vigenti procedure di programmazione e di
approvazione.

                              Art. 11.
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per
gli Affari Generali Area I, via Cavour n. 5 - 00184 Roma, per le
finalita' di gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli
Affari Generali - Area I, via Cavour n. 5 - 00184 Roma.
Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il
dirigente della suddetta Area I.

                              Art. 12.
Norme di salvaguardia
 
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio Centrale del
Bilancio per l'apposizione del visto e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il dirigente dell'Area I della Direzione Centrale per gli Affari
Generali e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Roma, 1° dicembre 2004
Il Capo Dipartimento: Morcone

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