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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole
di specializzazione per le professioni legali, anno accademico
2022/2023.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.72 del 9/9/2022
Ente:MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:22E11169
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/9/2022

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2,
comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti
l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR),
al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e
tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica,
nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del
Ministero, con conseguente soppressione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali,
delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e,
in particolare, il Capo III;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e
successive modificazioni, recante modifiche alla disciplina del
concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di
specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17,
commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del predetto decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, il quale dispone che «l'accesso
alle scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per titoli
ed esame», e il comma 6 secondo il quale «le prove di esame hanno
contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
sedi delle scuole. La votazione finale e' espressa in sessantesimi.
Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del
punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari,
valutato per un massimo di dieci punti»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita', della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni,
concernente il regolamento recante norme per l'istituzione e
l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni
legali, e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce che
«alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame,
indetto con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto, con il Ministro della
giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» e che
prevede, altresi', che «nel bando siano indicate le sedi e la data
della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola, le
necessarie disposizioni organizzative», nonche', all'art. 9, «la sede
ove, il giorno delle prove, controllata l'integrita' dei pieghi, e'
sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato,
nonche' le modalita' di comunicazione dell'elaborato prescelto a
tutte le sedi»;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia
di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 1, comma
1, lettera d), secondo cui «Sono programmati a livello nazionale gli
accessi: d) alle scuole di specializzazione per le professioni
legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 relativo al
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante
«Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonche' in
materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005,
n. 150» e, in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 11
dicembre 2001, n. 475, recante il «Regolamento sulla valutazione del
diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le
professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi
dell'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127» e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, riguardante il «Regolamento sulla riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148» e, in particolare, l'art. 10, comma 3, e 11,
comma 2;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la «Nuova
disciplina dell'ordinamento della professione forense» e, in
particolare, l'art. 41, comma 9, in forza del quale «il diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni
legali, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del
compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato
per il periodo di un anno»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», e successive modificazioni;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro della giustizia, che stabilisce, ai sensi
dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, e dell'art. 2, comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25 luglio
2005, n. 150, il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere alle predette scuole di specializzazione nell'anno
accademico 2022/2023;
Vista la nota del Ministero della giustizia del 6 maggio 2022
(prot. 99740. U) con cui e' stato comunicato che l'esame di stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato relativo
alla sessione 2021 e' attualmente in fase di svolgimento, con
impossibilita' di comunicare il dato di cui al numero degli abilitati
alla professione forense per l'anno 2021, indicando la statistica
relativa alla sessione di esame 2020;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 3 maggio 2012;
Ritenuto pertanto, di modificare la distribuzione dei posti
disponibili tra le varie sedi rispetto al precedente anno accademico
2021/2022;
Ravvisata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art. 4 del
decreto 21 dicembre 1999, n. 537, all'indizione del concorso
nazionale per titoli ed esame per l'accesso alle scuole di
specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico
2022/2023;

Decreta:

Art. 1

Indizione del concorso

1. Per l'anno accademico 2022/2023 e' indetto un concorso
pubblico per titoli ed esame per l'ammissione alle scuole di
specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell'art. 16,
comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art.
4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
2. La prova d'esame si svolge il giorno venerdi' 28 ottobre 2022
su tutto il territorio nazionale, presso le universita' sedi delle
scuole di specializzazione per le professioni legali indicate
nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
3. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere alle scuole, determinato in 4037 unita', e' ripartito tra
le scuole di specializzazione secondo quanto indicato nell'allegato 1
al presente bando.

                               Art. 2 

Requisiti per la partecipazione al concorso

1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il
diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e
coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in
giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in attuazione
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in data anteriore al 28 ottobre
2022.

                               Art. 3 

Presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione al concorso, compilata secondo il
modello predisposto da ciascuna scuola, dovra' essere presentata
presso la segreteria dei corsi di studio di giurisprudenza
dell'ateneo sede della scuola di specializzazione per la quale si
concorre, entro la data di venerdi' 30 settembre 2022. Puo' essere
presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non
sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto
termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova
d'esame. Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare
la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della tassa a tal
fine stabilita dalla competente universita'.
2. Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza
straniera si applicano le norme vigenti in materia.
3. E' facolta' dell'ateneo disporre l'esclusione dei candidati
dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale, con
motivato provvedimento del direttore amministrativo.

                               Art. 4 

Prova d'esame

1. La prova di esame e' unica a livello nazionale e consiste
nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, su
argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo,
diritto processuale civile e procedura penale. La prova d'esame e'
volta a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle
tecniche giuridiche riguardanti le materie innanzi indicate. I
quesiti sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. E' altresi'
vietata l'introduzione nell'aula di telefoni portatili e di altri
strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi
forma.
2. II tempo massimo a disposizione dei candidati per
l'espletamento della prova e' di novanta minuti.
3. Durante la prova non e' ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza.

                               Art. 5 

Commissione giudicatrice

1. Con decreto rettorale e' costituita, presso ciascuno degli
atenei di cui all'allegato 1, una Commissione giudicatrice del
concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie
giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio
e presieduta dal componente avente maggiore anzianita' di ruolo
ovvero, a parita' di anzianita' di ruolo, dal piu' anziano di eta'.
2. La Commissione e' incaricata di assicurare la regolarita'
dell'espletamento delle prove di esame, ivi compresa la consegna e il
ritiro degli elaborati, nonche' la verbalizzazione. La Commissione
valuta la prova d'esame, il curriculum degli studi universitari e il
voto di laurea, secondo i criteri di cui all'allegato 2, e provvede
inoltre a definire la graduatoria dei candidati ai sensi dell'art. 5.
3. Con lo stesso decreto e' nominato un apposito comitato di
vigilanza ed il responsabile del procedimento.
4. Il giorno dello svolgimento della prova, alle ore 10,00, la
Commissione giudicatrice costituita presso la facolta' di
giurisprudenza di «Sapienza» Universita' di Roma, previo controllo
dell'integrita' dei plichi contenenti le prove d'esame, invita uno
dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste
contenenti le prove d'esame ai sensi dell'art. 4, comma 3, del
decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.
5. Il numero che contrassegna la prova d'esame sorteggiata e'
comunicato, per via telematica, ai responsabili del procedimento di
ciascun ateneo ai fini dell'immediato espletamento della prova di
esame. La consegna degli elaborati e' effettuata contestualmente a
tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a
disposizione decorre dal momento in cui la Commissione autorizza
l'apertura delle buste contenenti i questionari. E' in ogni caso
disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il
plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della
commissione.
6. Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le
singole prove di ammissione, nonche' per l'analisi e l'accertamento
dei risultati, il Ministero dell'universita' e della ricerca si
avvale del CINECA.
7. Dal lunedi' 17 ottobre 2022 al venerdi' 21 ottobre 2022 i
responsabili del procedimento di ciascuna sede, o loro delegati,
provvedono a ritirare gli elaborati presso il Consorzio
interuniversitario CINECA, al quale inoltrano, anche per via
telematica, i moduli risposte compilati dai candidati successivamente
all'espletamento della prova d'esame per la loro correzione.
8. L'esito della correzione degli elaborati e' comunicato dal
CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai
fini della valutazione di cui all'art. 6 da parte della Commissione
giudicatrice.

                               Art. 6 

Valutazione della prova e dei titoli

1. Ai fini della. compilazione della graduatoria in relazione ai
posti disponibili, la Commissione giudicatrice di cui all'art. 4 ha a
disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti, dei quali
cinquanta per la valutazione della prova d'esame, cinque per la
valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.
2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene
secondo i criteri stabiliti nell'allegato 2, che costituisce parte
integrante del presente decreto.

                               Art. 7 

Ammissione alla scuola di specializzazione

1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in
relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in
posizione utile nella graduatoria compilata dalla Commissione
giudicatrice di cui all'art. 4 sulla base del punteggio complessivo
riportato.
2. A parita' di punteggio e' ammesso il candidato piu' giovane
d'eta'.
3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una delle
sedi indicate nell'allegato 1, collocandosi in soprannumero, possono
chiedere l'iscrizione alla scuola presso una qualunque universita'
che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 agosto 2022

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Messa
Il Ministro della giustizia
Cartabia

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