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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di
complessivi ventisei sottotenenti in servizio permanente nei ruoli
speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, del
Corpo di commissariato dell'Esercito e del Corpo sanitario
dell'Esercito, anno 2022.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.22 del 18/3/2022
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:22E03104
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:26
Scadenza:17/4/2022
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla
legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 2, comma 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico sulle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei e i decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007,
concernenti le determinazioni delle classi di laurea magistrale e
delle classi delle lauree universitarie;
Visti il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni e il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare, l'art.
8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e
prove selettive;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 contenente
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto l'art. 658 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 il
quale stabilisce che «Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza
armata, se nei rispettivi ruoli speciali non risultano ricoperte
particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente
concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di
ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non hanno
superato il 35° anno di eta' alla data indicata dal bando di concorso
e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti ai sensi
dell'art. 647, comma 1»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare», e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante
l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2;
Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita'
tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici»,
emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dal codice stesso;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,
recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l'art.
635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che i
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei
confronti del personale militare in servizio in possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021 - 2023;
Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 2018, modificato con i
decreti ministeriali del 15 maggio 2021 e del 5 agosto 2021, recante,
fra l'altro, disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare, emanato ai sensi dell'art. 647 del
sopraindicato decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visti i commi 1-bis, 1-ter e 2-bis dell'art. 635 e i commi 1-bis
e 1-ter dell'art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Codice dell'ordinamento militare» introdotti dal decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in
materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
Vista la lettera dello Stato Maggiore della difesa n. M_D SSMD
REG2021 0225933 del 7 dicembre 2021, concernenti i reclutamenti
autorizzati per l'anno 2022;
Vista la lettera dello Stato Maggiore dell'Esercito n. M_D
AE1C1B2 REG2022 0034330 del 25 gennaio 2022;
Ravvisata la necessita' di indire, al fine di soddisfare
specifiche esigenze, un concorso straordinario per il reclutamento di
complessivi ventisei Sottotenenti in servizio permanente nei ruoli
speciali dell'Arma dei traporti e materiali dell'Esercito, del Corpo
di commissariato dell'Esercito e del Corpo sanitario dell'Esercito
per l'anno 2022,
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto 6 luglio 2020 del Ministero della salute recante
le «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze
armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del
contagio da Covid-19»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - art. 1 recante
«Proroga dei termini in materia di pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226
-, concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. Sono indetti i seguenti concorsi straordinari, per titoli ed
esami, per il reclutamento di:
a) dodici Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, con
riserva di due posti a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio;
b) nove Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale
del Corpo di Commissariato dell'Esercito, con riserva, per i laureati
in giurisprudenza, di un posto a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado
(se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con la
seguente ripartizione:
otto per laureati in giurisprudenza;
uno per laureati in scienze dell'economia ovvero scienze
economico aziendali.
c) cinque Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, con riserva di un posto a
favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso
la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La Direzione generale per il personale militare si riserva
altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante
avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al
successivo art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.it
www.esercito.difesa.it
definendone le modalita'. Il citato avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli
interessati.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
cittadini italiani di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art.
4, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno di compimento del 35° anno di
eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
applicano al limite di eta' sopraindicato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso della:
laurea in ingegneria meccanica (LM 33) per i partecipanti al
concorso di cui al comma 1, lettera a), del precedente articolo;
per gli otto posti del concorso di cui al comma 1, lettera
b), del precedente articolo laurea in giurisprudenza (LMG/01);
per il posto del concorso di cui al comma 1, lettera b), del
precedente articolo, laurea in scienze dell'economia (LM 56) ovvero
scienze economico-aziendali (LM 77);
per i cinque posti del concorso di cui al comma 1, lettera
c), del precedente articolo, laurea in psicologia (vecchio
ordinamento, LS 58 e LM 51) e del relativo attestato di abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti
secondo il precedente ordinamento e sostituiti dalla laurea
magistrale suindicata, come indicato nel decreto interministeriale 9
luglio 2009.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
e) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art.
636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che,
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in
congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile (solo se concorrenti di sesso maschile);
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al
conferimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente deve
essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate nel
successivo art. 5, comma 3. Se militari, non avere in atto un
procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale
che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione
perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha
commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura
penale;
g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) abbiano tenuto condotta incensurabile;
i) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo e' subordinato al possesso della idoneita' psico-fisica
ed attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali
in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da
accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 10, 11
e 12, comunque entro la data di approvazione della graduatoria di
merito di cui al successivo art. 15. Per il personale in servizio, la
patologia che ha determinato la permanente non idoneita' in modo
parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o
lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa di
esclusione.
3. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di
quello di cui al precedente comma 1, lettera a) dovranno essere
mantenuti all'atto del conferimento della nomina a Ufficiale in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.

                               Art. 3 


Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa


1. Le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente bando
saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il
sito internet www.difesa.it area «siti di interesse e
approfondimeti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi
on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito
«https://concorsi.difesa.it***RAQUO***.
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1 e
ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le successive
comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale
militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di
identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS).

                               Art. 4 


Domande di partecipazione


1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel
proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di
cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora
previsti, il modulo riportera' le indicazioni che guideranno il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita'
indicate nel successivo art. 5.
4. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da
parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella
sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata
in occasione della prima prova concorsuale.
5. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei
requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura
concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, l'Amministrazione si riserva di prorogare il relativo
termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli
di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta
comunque invariata, all'iniziale termine di scadenza per la
presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data
relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al
precedente art. 2 del presente bando.
8. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le
determinazioni adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei
requisiti di partecipazione, i titoli cha danno luogo a riserva o
preferenza a parita' di punteggio.
Per i concorrenti in servizio il sistema provvedera' a informare
i Comandi degli enti/reparti d'appartenenza, tramite messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato
dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive
dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di
partecipazione.
Detti candidati dovranno verificare l'avvenuta ricezione del
messaggio di cui al precedente comma 9 e l'avvenuta acquisizione
della copia della domanda di partecipazione da parte dei Comandi
degli enti/reparti d'appartenenza che provvederanno agli adempimenti
previsti.
Qualora la domanda non fosse pervenuta agli EDRC di appartenenza
con il sistema automatizzato sara' cura dello stesso candidato
fornire una copia della summenzionata domanda.

                               Art. 5 


Comunicazioni con i concorrenti


1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede
alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'area
pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle
prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni
fisico-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle
prove orali, ecc.), e in un'area privata relativa alle eventuali
comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia
della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione,
ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel
sito www.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con
lettera raccomandata o telegramma.
3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di
partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del
recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di
telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione
giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza in aggiunta
all'indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it Non saranno prese in
considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo
r1d1s2@persomil.difesa.it Non saranno, altresi', prese in
considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta
indicazione di titoli di merito e/o di preferenza previsti dal
presente decreto ancorche' posseduti entro i termini di scadenza di
cui al precedente art. 4, comma 1.
A tutti i messaggi di cui al presente comma dovra' comunque
essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con
dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso o
mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso, l'oggetto di tutte le
comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere preceduto dal
codice «RS_EI_STR_22».

                               Art. 6 


Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio


1. Come gia' indicato all'art. 4, comma 9, il sistema provvedera'
ad informare i Comandi/Reparti/Enti di appartenenza dei candidati in
servizio o in congedo, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di
posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in
sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della
stessa da parte del personale alle loro dipendenze, ovvero la domanda
sara' resa disponibile dal candidato stesso qualora non ricevuta dal
sistema automatizzato.
2. Tali Comandi/Reparti/Enti dovranno provvedere a:
a) per il personale in servizio:
redigere, per ogni concorrente alle proprie dipendenze,
apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, con la seguente motivazione: «partecipazione al concorso
straordinario per il reclutamento di ventisei Sottotenenti in
servizio permanente nel ruolo speciale dell'Esercito - anno 2021»;
redigere, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, a
cura del DSS del corpo di appartenenza, l'allegato E in duplice
copia, di cui una va consegnata all'interessato;
predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze,
apposita dichiarazione firmata dal comandante di corpo con la quale
si attesti che il dipendente abbia prestato servizio, senza demerito,
nelle Forze armate o Corpi armati dello Stato riportante
l'indicazione del/i periodo/i svolto/i e firmata per completezza dal
candidato:
La stessa, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla
quale dovra' essere rilasciata dichiarazione di conformita'
all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 dovra' pervenire, entro il ventesimo giorno
successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande, all'indirizzo di posta certificata
«centro_selezione@postacert.difesa.it» del Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito che provvedera' a consegnarla
alla commissione esaminatrice;
b) per il personale in congedo dell'Esercito, dell'Aeronautica
militare, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri
predisporre la documentazione di cui al terzo alinea della precedente
lettera a) da trasmettere, unitamente ad apposita lettera di
trasmissione sulla quale dovra' essere rilasciata dichiarazione di
conformita' di cui sopra, entro il ventesimo giorno successivo al
termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, all'indirizzo di posta certificata
«centro_selezione@postacert.difesa.it» del Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito che provvedera' a consegnarla
alla commissione esaminatrice;
3. Per il personale in congedo, ai soli fini di agevolare
l'individuazione della struttura organizzativa che conserva la
documentazione matricolare e caratteristica relativa al candidato
interessato, si rappresenta che:
per coloro che hanno prestato servizio nell'Esercito e' il
Centro documentale/Ufficio documentale dei Comandi militari Esercito;
per coloro che hanno prestato servizio nell'Aeronautica
militare e' il Reparto personale della 1ª Regione aerea o il Reparto
personale del Comando scuole dell'Aeronautica militare/3ª Regione
aerea o il Comando Aeronautica militare di Roma;
per coloro che hanno prestato servizio nella Marina militare e'
il Comando marittimo nord o il Comando marittimo sud;
per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei
carabinieri e' il Centro nazionale amministrativo di Chieti.
Si rappresenta, inoltre, che per la specifica individuazione
delle predette strutture organizzative si deve far riferimento al
Centro/Dipartimento/Reparto/Comando ubicato nella provincia del luogo
di residenza del candidato al momento del compimento della maggiore
eta'. A tale scopo si comunicano, per la consultazione e
l'approfondimento, i seguenti link:
www.esercito.difesa.it/organizzazione/I-Centri-Documentali per
l'Esercito
www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/Pagine/default.aspx
www.carabinieri.it/contatti

                               Art. 7 


Svolgimento del concorso


1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta di conoscenza della lingua inglese;
b) prova scritta di preselezione culturale (eventuale);
c) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
d) valutazione dei titoli;
e) prove di efficienza fisica;
f) accertamenti sanitari;
g) eventuali ulteriori accertamenti sanitari;
h) accertamento attitudinale;
i) prova orale;
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di
validita'.
2. L'Amministrazione non rispondera' di eventuale danneggiamento
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno
incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1
del presente articolo; per contro provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che si verificheranno durante il
periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e
degli accertamenti stessi.
3. L'ordine delle prove indicate al precedente comma 1. potra'
subire variazioni dettate dalle esigenze organizzativo/logistiche del
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.

                               Art. 8 


Commissioni


1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni
esaminatrici per l'eventuale prova di preselezione, le prove scritte
e orali, per la valutazione dei titoli e per la formazione della
graduatoria di ciascun concorso, che saranno cosi' composte:
a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
1) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello dell'Arma
dei trasporti e dei materiali in servizio, presidente;
2) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore dell'Arma
dei trasporti e dei materiali in servizio, membri;
3) uno o piu' docenti o esperti della Scuola lingue estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione della prova
scritta di lingua inglese;
4) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non
inferiore a Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto di voto;
b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
1) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del Corpo
di Commissariato dell'Esercito in servizio, presidente;
2) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore del Corpo
di Commissariato dell'Esercito in servizio, membri;
3) uno o piu' docenti o esperti della Scuola lingue estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione della prova
scritta di lingua inglese;
4) un Ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non
inferiore a Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto di voto;
c) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c):
1) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio, presidente;
2) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore del Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio, membri;
3) uno o piu' docenti o esperti della Scuola lingue estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione della prova
scritta di lingua inglese;
4) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non
inferiore a Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto di voto;
Le medesime commissioni potranno essere integrate da uno o piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame,
in qualita' di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto
nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare le
commissioni stesse.
2. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera e) sara' composta da:
a) un Ufficiale superiore in servizio permanente, presidente;
b) due Ufficiali in servizio permanente di grado inferiore a
quello del presidente, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli in servizio permanente dell'Esercito,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera f) sara' composta da:
a) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non
inferiore a Tenente Colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito,
presidente;
b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non
inferiore a Capitano del Corpo sanitario dell'Esercito, membri.
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli in servizio permanente dell'Esercito,
segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto di Ufficiali
medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente art. 7 comma 1, lettera g) sara' composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
Colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente,
presidente;
b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non
inferiore a Capitano del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio
permanente, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli in servizio permanente dell'Esercito,
segretario senza diritto di voto.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione
esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di
quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del
presente articolo.
5. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera h) sara' composta da:
a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Tenente Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali psicologi del corpo sanitario dell'Esercito,
di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari
sanitari psicologi appartenente alla terza area funzionale del
Ministero della difesa, membri;
c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli in servizio permanente dell'Esercito,
segretario senza diritto a voto.
Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno
fatto parte delle commissioni di cui ai precedenti commi da 2 a 4 del
presente articolo.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di Ufficiali psicologi del Corpo sanitario in
servizio permanente che potranno essere coadiuvati da psicologi
civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito.

                               Art. 9 


Prove scritte


1. Tutti i partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1
dovranno sostenere:
a) accertamento della conoscenza della lingua inglese;
b) prova di preselezione, che verra' effettuata qualora il
numero delle domande sia superiore a quanto indicato al comma 4 del
presente articolo;
c) prova scritta di cultura tecnico-professionale.
2. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese
consistera' nella somministrazione di sessanta quesiti a risposta
multipla nel tempo massimo di sessanta minuti con definizione del
punteggio finale in trentesimi attribuendo 0,5 punti per ogni
risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data, data multipla e
per ogni risposta errata. La votazione in trentesimi cosi' ottenuta
verra' moltiplicata per il coefficiente 0,5 e determinera', per
ciascun candidato, l'attribuzione di un punteggio incrementale
massimo di 15 punti, utile per la formazione della graduatoria finale
di merito. Non e' previsto un punteggio minimo per il superamento
della prova.
3. La prova di preselezione, consistente nella somministrazione
di almeno sessanta quesiti a risposta multipla predeterminata, nel
tempo massimo di sessanta minuti, sara' finalizzata ad accertare il
grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano
orto-grammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualita', di educazione civica, di storia, di geografia e di logica
matematica, nonche' ad evidenziare le capacita' di ragionamento e le
caratteristiche attitudinali dei concorrenti (non e' prevista la
pubblicazione della banca dati da cui saranno tratti i test della
prova stessa).
4. La prova di preselezione culturale verra' effettuata solo
qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia
rispettivamente superiore a:
centocinquanta per i concorrenti per l'Arma dei trasporti e dei
materiali in possesso della laurea magistrale/specialistica in
ingegneria meccanica (classe LM 33);
cento per i concorrenti agli otto posti del Corpo di
commissariato in possesso della laurea magistrale/specialistica in
giurisprudenza (classe LMG/01);
venti per i concorrenti al posto del Corpo di commissariato in
possesso della laurea magistrale/specialistica in scienze
dell'economia (classe LM56) ovvero scienze economico aziendali (LM
77);
ottanta per i concorrenti per Corpo sanitario in possesso della
laurea magistrale/specialistica in psicologia (vecchio ordinamento,
LS 58 e LM 51).
5. Saranno ammessi alla prova di cultura tecnico-professionale i
primi:
centoventi per i concorrenti per l'Arma dei trasporti e dei
materiali in possesso della laurea magistrale/specialistica in
ingegneria meccanica (classe LM 33);
ottanta per i concorrenti agli 8 posti del Corpo di
commissariato in possesso della laurea magistrale/specialistica in
giurisprudenza (classe LMG/01);
dieci per i concorrenti al posto del Corpo di commissariato in
possesso della laurea magistrale/specialistica in scienze
dell'economia (classe LM56) ovvero scienze economico aziendali (LM
77);
cinquanta per i concorrenti per Corpo sanitario in possesso
della laurea magistrale/specialistica in psicologia (vecchio
ordinamento, LS 58 e LM 51).
6. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, caserma «Gonzaga
del Vodice», viale Mezzetti n. 2, Foligno, secondo il calendario che
sara' pubblicato sul portale dei concorsi.
Ulteriori informazioni riguardo lo svolgimento delle prove
potranno essere chieste al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito - SM-Ufficio reclutamento e concorsi al
numero 0742/357814 (mail: centro_selezione@esercito.difesa.it) o
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - Sezione relazioni con il pubblico numero 06/517051012
(mail: urp@persomil.difesa.it).
I concorrenti, ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame almeno
un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova, muniti di
carta d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento,
provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato, avendo al seguito il messaggio di avvenuta acquisizione della
domanda ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione,
rilasciati al concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art.
4, comma 4 del presente decreto.
L'occorrente per lo svolgimento della prova sara' fornito sul
posto, ad eccezione di una penna a sfera con inchiostro indelebile di
colore nero, l'unica con la quale dovra' essere redatta la prova
scritta, che sara' a carico del concorrente.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
7. La correzione della prova scritta di preselezione e della
prova scritta di accertamento della lingua inglese sara' effettuata
subito dopo lo svolgimento con l'ausilio di sistemi informatizzati.
La valutazione sara' espressa in trentesimi in relazione al
numero di risposte esatte. I concorrenti meglio classificati che
rientreranno nei numerici poc'anzi riportati saranno ammessi a
sostenere le prove scritte tecnico-professionali, diversificate per
ciascuna laurea magistrale. La prova consistera' nello svolgimento di
un elaborato scelto mediante sorteggio fra almeno tre tracce
predisposte dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi
universitari riportati nell'allegato A del presente bando. Si precisa
che l'accertamento della conoscenza della lingua inglese non
necessita del raggiungimento di un punteggio minimo per il
superamento della prova (il punteggio massimo ottenibile e' di 15
punti).
Gli esiti della prova scritta di cultura generale saranno
inseriti nell'area privata del portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.
8. La prova scritta di cultura tecnico-professionale avra' luogo
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito,
caserma «Gonzaga del Vodice», viale Mezzetti n. 2, Foligno, secondo
il calendario che sara' pubblicato sul portale dei concorsi.
9. Ai concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale sara' fornito sul posto l'occorrente per lo
svolgimento della prova stessa, ad eccezione di una penna a sfera con
inchiostro indelebile di colore nero, l'unica con la quale dovra'
essere redatta la prova scritta.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
10. La prova scritta di cultura tecnico-professionale sara'
superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore
a 18/30. Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta
prova.
L'esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di
convocazione e le modalita' di presentazione degli ammessi alle prove
e accertamenti di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13 del presente
decreto saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica
della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso
sara', inoltre, consultabile nel sito www.difesa.it

                               Art. 10 


Valutazione dei titoli di merito


1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art.
8, comma 1 valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i
titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla
prova scritta di cultura tecnico professionale. A tal fine la
commissione esaminatrice, dopo aver corretto in forma anonima gli
elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di
quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
La commissione esaminatrice valutera' i titoli, posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art.
4.
E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di
domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in
maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla
domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
le modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 2. Per quanto
attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la
stessa sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o
delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti
dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL- Uniform Resource
Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno consegnarle
alla commissione esaminatrice, in originale o copia resa conforme
secondo le modalita' stabilite dalla legge, all'atto della
presentazione per sostenere la prova di cultura tecnico -
professionale.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari
a 10/30, cosi' ripartiti:
a) laurea magistrale prevista per la partecipazione al
concorso, fino a punti 1 (uno) come di seguito specificato:
1) voto pari a 101, punti 0,10 (zero dieci);
2) voto pari a 102, punti 0,20 (zero venti);
3) voto pari a 103, punti 0,30 (zero trenta);
4) voto pari a 104, punti 0,40 (zero quaranta);
5) voto pari a 105, punti 0,50 (zero cinquanta);
6) voto pari a 106, punti 0,60 (zero sessanta);
7) voto pari a 107, punti 0,70 (zero settanta);
8) voto pari a 108, punti 0,80 (zero ottanta);
9) voto pari a 109, punti 0,90 (zero novanta);
10) voto pari a 110 ovvero 110 e lode, punti 1 (uno).
b) titoli accademici e tecnici, fino a punti 5 (cinque) come di
seguito specificato:
1) per ogni master di I livello, conseguito presso
Universita' pubbliche o equiparate, afferente alla professionalita'
posseduta, punti 0,25 (zero venticinque);
2) per ogni master di II livello, conseguito presso
Universita' pubbliche o equiparate, afferente alla professionalita'
posseduta, punti 0,50 (zero cinquanta);
3) per l'abilitazione all'esercizio della professione
(esclusi i laureati in psicologia perche' richiesta quale requisito
di partecipazione), punti 0,50 (zero, cinquanta);
4) per ogni ulteriore laurea magistrale ovvero per ogni
diploma di specializzazione, punti 1 (uno);
5) corsi di formazione post-universitaria della durata di
almeno un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e
delle organizzazioni: punti 1/30.
6) corsi post-laurea di formazione in tecniche di
psicodiagnostica di durata biennale: punti 2/30;
7) per ogni dottorato Universitario di ricerca, punti 2
(due);
8) specializzazione in psicoterapia: 3 (tre).
c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico,
attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in
riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea e di
specializzazione attinenti alla professione, fino a punti 1 (uno)
cosi' suddivisi:
0,20 (zero, venti) punti per ogni testo
(articolo/capitolo/saggio) pubblicato come unico autore;
0,10 (zero, dieci) punti per ogni testo
(articolo/capitolo/saggio) pubblicato insieme ad altri/in
collaborazione con altri;
d) servizio prestato, senza demerito, nelle Forze armate o
Corpi armati dello Stato, desumibile dalla dichiarazione pervenuta
dall'EDRC di appartenenza del candidato, fino a punti 1 (uno) cosi'
suddivisi:
servizio pari a dodici mesi alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande;
servizio inferiore a dodici mesi, punti 0,10 (zero, dieci)
per ciascun mese, a partire dal terzo, di servizio.
e) possesso dell'attestato di bilinguismo italo-tedesco
riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, fino a
punti 2 (due) cosi' suddivisi:
tipo C1 (ex liv. A), punti 2 (due);
tipo B2 (ex liv. B), punti 1,5 (uno, cinquanta);
tipo B1 (ex liv. C), punti 1 (uno);
tipo A2 (ex liv. D), punti 0,50 (zero, cinquanta).

                               Art. 11 


Prove di efficienza fisica


1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale saranno ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli accertamenti
sanitari e attitudinale.
Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello
attitudinale avranno luogo, indicativamente nel mese di luglio 2022,
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
di Foligno, secondo il calendario di convocazione che sara' reso noto
nell'avviso di cui al precedente art. 9, comma 10. La convocazione
nei confronti dei concorrenti idonei sara' effettuata con le
modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1.
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
L'ordine di effettuazione degli accertamenti
fisio-psico-attitudinali sara' stabilito dal personale del Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito e comunicato ai
candidati nella giornata di effettuazione degli stessi.
2. I concorrenti dovranno presentarsi presso il predetto Centro
muniti di tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti:
a) certificato medico, in corso di validita' (il certificato
deve avere validita' annuale con scadenza non anteriore al 31
dicembre 2022) attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato
da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana
ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata
presentazione di tale certificato determinera' l'esclusione dal
concorso;
b) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale, con data non anteriore a giorni sessanta rispetto a quella
di presentazione, relativo al risultato della ricerca dei markers
virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del
concorrente dal concorso;
c) certificato conforme all'allegato «B», che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di
fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute,
la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di rilascio
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
d) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
da non oltre giorni sessanta dalla data di presentazione agli
accertamenti sanitari, attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi HIV. La mancata presentazione di tale
referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso;
e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
da non oltre giorni sessanta dalla data di presentazione agli
accertamenti sanitari, relativo al risultato dell'intradermoreazione
di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del Test
Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in due proieizioni. La
mancata presentazione di tale referto comportera' l'esclusione del
concorrente dal concorso;
f) test per la ricerca dei cataboliti urinari, rilasciato in
data non anteriore a un mese antecedente la visita, delle seguenti
sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, e metadone in
accordo con il provvedimento Stato-regioni del 30 ottobre 2007
integrato con il provvedimento del 18 settembre 2008. Il CSRNE
effettuera', comunque, a campione randomizzato, l'accertamento di cui
al presente sottoparagrafo;
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge. I soli concorrenti risultati
vincitori del concorso - entro trenta giorni dalla data di ammissione
ai corsi - dovranno produrre il certificato anamnestico delle
vaccinazioni effettuate.
3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al
precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno
presentare i seguenti documenti:
a) referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale entro i giorni
sessanta precedenti la data di presentazione. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione della
concorrente dal concorso;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione
alle prove medesime.
Le concorrenti che non esibiranno tale referto del test di
gravidanza saranno sottoposte, al solo fine della effettuazione in
piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami
previsti al successivo art. 12, comma 2 al test di gravidanza, che
escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di
gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove
di efficienza fisica e produrra' l'effetto indicato al successivo
art. 12, comma 4.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge.
4. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2 e 3
del presente articolo dovra' essere consegnata al personale del
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito che, con
l'ausilio di personale medico in servizio al predetto del Centro,
verifichera' la validita' temporale delle certificazioni di volta in
volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito
verbale. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti
documenti sanitari determinera' l'esclusione del concorrente, fatta
eccezione per l'esame radiografico, - per il personale femminile -
del test di gravidanza.
Contestualmente, verranno avviate senza indugio alla competente
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali
il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione
del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo.
5. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente
decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento
delle prove, sia per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli
di sesso femminile, al fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di
tali prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle
stesse e per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti.
Inoltre il medesimo allegato C contiene disposizioni circa i
comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di
esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati
per le due categorie di concorrenti, determinera' giudizio di
inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso.
6. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) sottoporra' i concorrenti agli esercizi secondo quanto
previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo
verbale;
b) attribuira' il punteggio corrispondente indicato nel gia'
citato allegato C al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni
caso non potra' superare complessivamente i 7,5 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 16.
7. I concorrenti con patologia che ha determinato la permanente
non idoneita', in modo parziale, al servizio militare incondizionato
a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, sono
giudicati d'ufficio idonei alle prove di efficienza fisica e ad essi
e' assegnato il punteggio minimo stabilito per il superamento delle
prove.

                               Art. 12 


Accertamenti sanitari


1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente
art. 8, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento del
possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale
Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo
sanitario dell'Esercito.
2. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, e della vigente direttiva applicativa emanata con
decreto ministeriale 4 giugno 2014, la commissione di cui al
precedente art. 8 comma 3 dovra' accertare il possesso dei seguenti
specifici requisiti:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 rilevati secondo
le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica edizione 2016
dell'Ispettorato generale della sanita' militare. I predetti
parametri fisici non sono accertati nei confronti del personale
militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al
servizio militare, come previsto dall'art. 635, comma 2 del Codice
dell'ordinamento militare, cosi' come modificato dall'art. 1 del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, i suddetti parametri
fisici non saranno oggetto di un nuovo accertamento nei confronti del
personale militare in servizio in possesso dell'idoneita'
incondizionata al servizio militare;
b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato
alle tavole pseudo isocromatiche o in difetto alle matassine
colorate. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di
fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrita' del
fondo oculare.
3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporra' esclusivamente per i concorrenti non in servizio
i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico;
d) visita psicologica e visita psichiatrica;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; Si
effettuera', comunque, a campione randomizzato, l'accertamento del
drug test;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) trigliceridemia;
5) colesterolemia;
6) transaminasemia (GOT e GPT);
7) bilirubinemia totale e frazionata;
8) gamma GT;
9) dosaggio ematico del glucosio 6 -fosfato - deidrogenasi
(G6PD);
g) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
h) visita medica generale.
i) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere,
dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato D.
I concorrenti in servizio dovranno presentare:
la dichiarazione medica del dirigente del servizio sanitario
attestante il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare
incondizionato secondo il modello di cui all'allegato E;
la dichiarazione medica del dirigente del servizio sanitario
attestante l'avvenuto aggiornamento del profilo sanitario gia' in
possesso del candidato e riportante il profilo sanitario assegnato
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sulla base del quale
la commissione attribuira' il punteggio di cui al successivo comma 5.
Tali certificazioni dovranno essere portate al seguito dai
candidati in servizio e consegnate alla commissione per gli
accertamenti sanitari. La mancata presentazione di tali attestazioni
determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. La patologia
che ha determinato la permanente non idoneita' in modo parziale al
servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni
dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa di esclusione.
Tale certificazione dovra' essere portata al seguito dai candidati in
servizio e consegnata alla commissione per gli accertamenti sanitari.
La mancata presentazione di tale attestazione determinera'
l'esclusione del concorrente dal concorso.
Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti
a esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool.
Tale verifica sara' effettuata in base all'anamnesi, alla visita
medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT,
GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positivita', il concorrente
sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante
l'esito della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato
carente) che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in
proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale.
I concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri
in strutture sanitarie, ovvero sono stati affetti da patologie
rilevanti, sono tenuti a portare al seguito la relativa
documentazione sanitaria da esibire, a richiesta, alla commissione di
cui all'art. 8, comma 3.
4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 3 e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dal presente
articolo, non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici
e, ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,
per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti
accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento
di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il
numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate
rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sara' attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:


=====================================================================
| PS |  CO |  AC |  AR |  AV |  LS |  LI |  VS | AU |
+=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+

Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Per la
caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al
bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto
deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello riportato
in allegato F.
A ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche
somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). A
ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio
pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine
degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, saranno
giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti con:
a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare;
b) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle
caratteristiche somato-funzionali (a eccezione della caratteristica
somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4
sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD) del
profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai sensi
dell'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 e della direttiva tecnica emanata con decreto
ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando gli specifici requisiti
prescritti dal presente decreto;
c) positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia o
disartria);
e) imperfezioni o infermita' che, seppur non indicate nei
precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del
corso e il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente;
f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso.
La commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenti
tatuaggi o altre alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria che, per la
loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o della dignita' della condizione militare. Qualora gli
stessi siano possibile indice di personalita' abnorme sara'
effettuato un accertamento con visita psichiatrica e con appropriati
test psicodiagnostici.
7. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito della visita medica, che potra' prevedere uno dei seguenti
giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale del ruolo speciale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali ovvero del Corpo di Commissariato ovvero
del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con
indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 5;
b) «inidoneo quale Ufficiale del ruolo speciale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali ovvero del Corpo di Commissariato ovvero
del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con
indicazione della causa di inidoneita'.
I concorrenti, che all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciare prevedere il possibile recupero dell'idoneita' fisica in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque non
oltre i successivi venti giorni, saranno sottoposti a ulteriore
valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per
verificare il recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale.
I concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova
visita, la prevista idoneita' saranno giudicati inidonei ed esclusi
dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli
interessati.
8. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi
potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - SM - ufficio reclutamento e
concorsi, specifica istanza di riesame di tale giudizio di
inidoneita', che dovra' essere poi supportata da specifica
documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica.
Tale documentazione dovra' improrogabilmente giungere, con le
modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 3, al suddetto Centro
di selezione entro il decimo giorno successivo a quello della visita
medica. Il mancato inoltro nei termini e con le modalita' previste
della documentazione sanitaria comportera' il rigetto della
sopracitata istanza di riesame.
La documentazione sanitaria inviata dai concorrenti a supporto
dell'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al
precedente art. 8, comma 4 che, solo se lo riterra' necessario,
sottoporra' gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari, prima
di emettere il giudizio definitivo.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i
tempi delle procedure concorsuali e contenere i costi derivanti
dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 8, comma 4 e
5, i concorrenti giudicati inidonei che presentino istanza di
ulteriori accertamenti sanitari potranno essere ammessi, con riserva,
a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 12.
9. I concorrenti riceveranno, sempre dal Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito, formale comunicazione circa
l'esito dell'istanza proposta.
10. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9, o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato,
saranno esclusi dal concorso.
11. I candidati non in servizio, gia' giudicati idonei da non
piu' di trecentosessantacinque giorni a una selezione psico-fisica
prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza
armata, nell'ambito della quale sono stati sottoposti ad accertamenti
specialistici e strumentali, alla data di convocazione per gli
accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo di notifica
di idoneita' comprensivo del profilo precedentemente assegnato,
devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
a) certificato conforme all'allegato «B», che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di
fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute,
la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di rilascio
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
b) test per la ricerca dei cataboliti urinari, rilasciato in
data non anteriore a un mese antecedente la visita, delle seguenti
sostanze: oppiacei, cocaina cannabinoidi, amfetamina e metadone, in
accordo con il provvedimento Stato-regioni del 30 ottobre 2007
integrato con il provvedimento del 18 settembre 2008. Il CSRNE
effettuera', comunque, a campione randomizzato, l'accertamento di cui
al presente sottoparagrafo;
c) esami ematochimici, in data non anteriore a sessanta giorni
antecedenti la visita, (gamma GT, GOT, GPT e MCV).
La commissione per gli accertamenti sanitari, verificata la
documentazione suddetta, procedera', ai fini dell'attribuzione
dell'idoneita' sanitaria, esclusivamente a sottoporre il candidato
alla verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto, il
concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto
attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della
transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma
mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente medesimo
avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale.

                               Art. 13 


Accertamento attitudinale


1. I concorrenti saranno altresi' sottoposti a cura della
competente commissione a verifica dell'idoneita' attitudinale tenendo
conto degli esiti del colloquio psicoattitudinale integrato e dei
relativi test/questionario. Detta verifica, intesa a valutare le
qualita' attitudinali e caratteriologiche necessarie all'arruolamento
in qualita' di Ufficiale del ruolo speciale in servizio permanente
vertera' sulle seguenti aree di indagine:
area di adattabilita' al contesto militare;
area emozionale (dimensione intrapersonale);
area relazionale (dimensione interpersonale);
area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale),
secondo le modalita' indicate nella «Direttiva tecnica per
l'accertamento dei requisiti di personalita' e attitudinale per il
reclutamento del personale militare e per l'ammissione alle Scuole
militari dell'Esercito» - Vigente dello Stato Maggiore Esercito.
2. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta
commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il
giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il
giudizio di inidoneita', adeguatamente motivato, sara' comunicato
seduta stante agli interessati, comporta l'esclusione dal concorso
senza ulteriori comunicazioni. Il giudizio di idoneita' non
comportera' attribuzione di alcun punteggio.
3. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di quello attitudinale saranno disponibili presso il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - SM -
ufficio reclutamento e concorsi, entro il terzo giorno dalla data di
conclusione degli stessi.

                               Art. 14 


Prova orale


1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti
risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica,
agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel gia'
citato allegato A al presente decreto, avra' luogo nella sede e nel
giorno che saranno resi noti agli interessati con le modalita'
indicate nel precedente art. 5, comma 1.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso.
4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30.

                               Art. 15 


Spese di viaggio e licenza


1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti previsti dall'art. 6 del presente decreto (comprese
quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi
concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le
relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti se militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami, sino a un massimo di trenta giorni, nei
quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti previsti dal precedente art. 7 del presente
decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in piu' periodi, di cui
uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il
concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla
sua volonta', la licenza straordinaria sara' commutata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.

                               Art. 16 


Graduatoria di merito


1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione
esaminatrice, tenendo conto delle riserve e preferenze dei posti di
cui ai successivi commi 3 e 4, in tre distinte graduatorie di merito
- per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1,
lettere a), b) e c).
2. Tali graduatorie saranno formate secondo l'ordine del
punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato
sommando:
a) i punteggi riportati nelle due prove scritte;
b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza
fisica;
c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;
d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
e) il punteggio riportato nella prova orale.
Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto
dirigenziale.
3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Fermo restando quanto indicato nel comma 3, nei decreti di
approvazione delle graduatorie si tiene conto, a parita' di merito,
dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e dall'art. 73, comma 14
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9
agosto 2013 n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di
partecipazione A parita' o in assenza di titoli di preferenza sara'
preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2°
periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come integrato
dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998.
5. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 - i
concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 12, comma 4 saranno immesse in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di
graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento.
7. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), per mancanza
di concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale
militare si riserva la facolta', su proposta dello Stato Maggiore
dell'Esercito, di devolvere i posti non ricoperti a uno degli altri
concorsi sopra citati, ovvero sulla base delle esigenze di impiego
della Forza armata, secondo la relativa graduatoria di merito.
8. Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale della difesa quale decreto per estratto
pubblicato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto
legislativo N. 196/2003. La graduatoria sara' inoltre pubblicata nel
sito «www.difesa.it» e nel portale dei concorsi on-line.

                               Art. 17 


Nomina


1. I vincitori del concorso saranno nominati Sottotenenti in
servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei
materiali ovvero del Corpo di Commissariato ovvero del Corpo
sanitario dell'Esercito con anzianita' assoluta nel grado stabilita
dal decreto di nomina.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento
anche successivo del possesso dei requisiti prescritti per la nomina
di cui all'art. 2 del presente decreto e del superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma 3.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi. All'atto della presentazione al
corso gli Ufficiali dovranno essere sottoposti a visita medica volta
ad accertare il mantenimento dei requisiti psico-fisici e contrarre
una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio del corso
medesimo. Il personale gia' in servizio, sottoposto - secondo i
rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovra', all'atto di
effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante
l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato
dall'Amministrazione di competenza. Saranno inoltre sottoposti alle
vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in
ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine,
dovranno presentare, all'atto dell'incorporamento:
certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale sara' resa ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a)
della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale
della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di
introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi».
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 16,
entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso.
Il personale gia' in servizio, sottoposto - secondo i rispettivi
ordinamenti - a obblighi di servizio dovra', all'atto di effettivo
incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al
proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di
competenza.
Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in
servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei
materiali ovvero del Corpo di Commissariato ovvero del Corpo
sanitario dell'Esercito, che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non
potra' frequentare il corso applicativo, e sara' rinviato d'ufficio
al corso successivo.
4. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio militare,
rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del
corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita'
di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.
5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.
6. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, nonche' agli idonei non vincitori, potra' essere chiesto
di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di
un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione
e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica
del possesso dei requisiti.

                               Art. 18 


Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare o ente dalla stessa delegato provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma delle
dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda di partecipazione e
nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre
verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga, anche successivamente, la mancata veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione mendace.

                               Art. 19 


Esclusioni


La Direzione generale per il personale militare, o ente dalla
stessa delegato, potra' escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina a Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei
requisiti viene accertato dopo la nomina.

                               Art. 20 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso
o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente
all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il
trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei
soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli
facenti parte della commissione prevista dal presente bando, con
l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di
apposite banche dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e
particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e mail: rpd@rpd.difesa.it
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto Legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e
alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato,
nonche' agli Enti previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i concorrenti
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli Enti competenti; per i concorrenti non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 28 febbraio 2022

Il direttore generale: Vittiglio

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