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UNIVERSITA' DI PERUGIA

Procedure di valutazione comparativa per la copertura di quattordici
posti di ricercatore universitario

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.104 del 31/12/1999
Ente:UNIVERSITA' DI PERUGIA
Località:Perugia  (PG)
Codice atto:99E10540
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:14
Scadenza:-
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito con
modificazioni nella legge 22 aprile 1987, n. 158;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174
del 7 febbraio 1994, in particolare l'art. 3;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e
6 maggio 1994, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 184
dell'8 agosto 1994;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e 30 ottobre 1996, n. 693;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, in legge 21 giugno 1995, n. 236, e successive
modificazioni;
Vista la legge 17 maggio 1995, n. 186;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1997 concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori a norma dell'art. 1 della legge n. 210/1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante disposizioni
riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica,
nonche' il servizio di mensa nelle scuole, ed in particolare
l'art. 1, comma 10;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in
materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il regolamento integrativo della disciplina per i concorsi
a posti di ricercatore, di professore associasto e di professore
ordinario ai sensi delll'art. 1, comma 2, della legge n. 210/1998,
emanato con decreto rettorale n. 1656 del 15 ottobre 1999;
Vista la deliberazione del senato accademico in data 2 luglio
1999;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione in data
8 luglio 1999 con cui viene approvata la copertura finanziaria dal
1o novembre 2000 dei posti a concorso ed accertato il rispetto dei
limiti si spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Vista la disponibilita' di posti di ricercatore universitario
gia' vacanti presso le facolta' di: giurisprudenza (un posto
assegnato con decreto ministeriale 22 settembre 1990 e un posto
assegnato con decreto ministeriale 1o luglio 1987), agraria (un posto
assegnato con decreto ministeriale 10 luglio 1989, un posto assegnato
con decreto ministeriale 10 agosto 1983, un posto assegnato con
decreto ministeriale 16 febbraio 1982, un posto assegnato con decreto
ministeriale 1o luglio 1987);
Viste le deliberazioni dei consigli delle facolta' di
giurisprudenza e di agraria con cui sono state richieste procedure di
valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatore
universitario per i settori scientifico-disciplinari di cui al
presente decreto riservate al personale di cui all'art. 1, comma 10,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, accertate le necessita' didattiche
e di ricerca e la sussistenza nel proprio organico del personale in
possesso dei requisiti di partecipazione di cui alla citata norma;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione in data
3 dicembre 1999 dalla quale risultano esperite tutte le procedure
previste dal citato comma 10;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Indizione di procedure di valutazione comparativa
Sono indette le procedure di valutazione
comparativa riservate al personale dell'Universita' degli studi di
Perugia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 10,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, per la copertura di sei posti di
ricercatore universitario presso le facolta' e per i settori
scientifico-disciplinari sottoindicati:
Facolta' di giurisprudenza
N16X - Diritto processuale penale, un posto;
diritto dell'esecuzione penale;
diritto e procedura penale militare (anche in N17X );
diritto penitenziario;
diritto processuale generale (anche in N15X );
diritto processuale penale comparato;
istituzioni di diritto e procedura penale (anche in N17X);
ordinamento giudiziario (anche in N15X);
procedura penale;
procedura penale militare;
teoria generale del processo (anche in N15X).
N04X - Diritto commerciale, un posto;
diritto commerciale;
diritto commerciale comunitario;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto fallimentare (anche in N15X);
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali (anche in
N15X);
diritto industriale.
Facolta' di agraria
G01X - Economia ed estimo rurale, un posto;
agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria
storia dell'agricoltura (anche in M04X P03X).
E01C - Biologia vegetale applicata, un posto;
biologia ed ecologia della flora infestante;
biologia riproduttiva dei vegetali
biologia vegetale applicata;
botanica agraria;
botanica forestale;
botanica sistematica agraria;
botanica tropicale;
botanica veterinaria;
geobotanica agraria e forestale;
micologia (anche in E01B G06B);
morfologia e fisiologia vegetale (anche in E01A E01E).
G04X - Genetica agraria, un posto;
biotecnologie genetiche;
citogenetica degli organismi di interesse agrario;
genetica agraria;
genetica biometrica;
genetica della produzione sementiera e vivaistica;
miglioramento genetico delle piante coltivate;
miglioramento genetico delle piante erbacee;
miglioramento genetico delle piante forestali;
miglioramento genetico delle piante legnose da frutto;
mutagenesi e differenziamento;
risorse genetiche agrarie;
tecniche di colture cellulari.
G07A - Chimica agraria, un posto;
analisi chimico-agrarie;
biochimica agraria;
biochimica del suolo;
biochimica della maturazione e della post-raccolta;
biochimica e fisiologia dei fitormoni e fitoregolatori;
chimica dei fertilizzanti;
chimica del suolo;
chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei residui;
chimica e biochimica delle acque nel sistema agro-forestale;
controllo dell'inquinamento nel sistema agro-forestale;
ecotossicologia agraria;
fertilita' del suolo e nutrizione delle piante;
fisiologia delle piante coltivate (anche in E01E);
pedologia generale e applicata;
uso e riciclo delle biomasse agrarie e forestali.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
 
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1
e' riservata al personale di questo Ateneo, assunto in ruolo per lo
svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di
pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il
diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della
legge 14 gennaio 1999, n. 4, che abbia svolto alla predetta data
almeno tre anni di attivita' di ricerca.
L'attivita' di ricerca viene attestata dai presidi delle
facolta', sentiti i direttori dei dipartimenti interessati, ed e'
comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti della
facolta' risalenti al periodo di svolgimento dell'attivita' medesima.
Non possono partecipare alle presenti valutazioni comparative:
coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno, decorrente
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta, cinque
domande di partecipazione a valutazioni comparative, presso questa od
altre sedi universitarie.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione
 
Per partecipare alla valutazione comparativa il candidato compila
il modulo della domanda (Allegato A), fornito anche per via
telematica (http://www.unipg.it/concorsi), indicando
obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice
fiscale) e ne stampa una copia, in carta semplice, che, debitamente
firmata, a pena di esclusione, potra' consegnare a mano, unitamente
alla fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita', a
questa Universita' (ufficio protocollo) piazza dell'Universita' n. 1
Perugia, nei giorni martedi' e giovedi' dalle ore 9 alle ore 13 e
dalle ore 15 alle ore 17 e nei giorni lunedi', mercoledi' e venerdi'
dalle ore 9 alle ore 13, entro il termine perentorio, a pena di
esclusione, di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". A
tal fine non fara' fede la data di compilazione per via telematica.
La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potra'
essere inviata a mezzo raccomandata, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, al rettore di questo Ateneo (piazza dell'Universita'
n. 1 - 06123 - Perugia) entro il termine perentorio sopraindicato, a
pena di esclusione. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad
individuare in modo univoco la facolta' ed il settore
scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere
ammesso.
I candidati che intendano partecipare a piu' procedure di
valutazione comparativa, devono presentare distinte domande ed
allegati per ogni procedura.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita, qualifica ricoperta, sede di
servizio, il possesso dei requisiti richiesti e codice di
identificazione personale (codice fiscale). Le coniugate debbono
indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome ed il cognome
acquisito con il matrimonio.
I candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita' di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato:
"Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta.
Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento. Ai fini dell'esclusione fa fede la data e
l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente".
La mancanza di tale dichiarazione comportera' l'esclusione dalla
valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere
tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata
l'istanza di partecipazione.
I candidati che intendono avvalersi del diritto di cui all'art. 3
della legge 12 ottobre 1993, n. 413, dovranno dichiarare la propria
obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
nel caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa, ma imputabili a disguidi postali o telegrafici, a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti devono inoltre allegare alla domanda:
1) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita';
2) curriculum della propria attivita' scientifica e didattica
in duplice copia, datato e firmato e dell'eventuale attivita'
clinicoassistenziale;
3) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa,
in unica copia;
4) elenco in duplice copia, datato e firmato, dei titoli
allegati;
5) pubblicazioni scientifiche;
6) elenco in duplice copia, datato e firmato, delle
pubblicazioni allegate;
7) documentazione, per i lavori stampati in Italia, attestante
l'assolvimento degli obblighi di cui al decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, cosi' come riportato nel
successivo comma 22.
I titoli, in carta libera, debbono essere prodotti in originale,
in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (allegato C).
La predetta dichiarazione non necessita di autenticazione della
sottoscrizione qualora la stessa venga apposta in presenza del
dipendente competente a ricevere la documentazione. Non deve essere
altresi' autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia
di documento di riconoscimento in corso di validita'.
Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
resa dal candidato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 (allegato C).
La predetta dichiarazione non necessita di autenticazione della
sottoscrizione qualora la stessa venga apposta in presenza del
dipendente competente a ricevere la documentazione. Non deve essere
altresi' autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia
di documento di riconoscimento in corso di validita'.
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in
copia conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia
delle pubblicazioni e' conforme all'originale (allegato C).
La predetta dichiarazione non necessita di autenticazione della
sottoscrizione qualora la stessa venga apposta in presenza del
dipendente competente a ricevere la documentazione. Non deve essere
altresi' autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia
di documento di riconoscimento in corso di validita'.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono
essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni
qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla
prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale procura della Repubblica".
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
candidato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (allegato C). La predetta
dichiarazione non necessita di autenticazione della sottoscrizione
qualora la stessa venga apposta in presenza del dipendente competente
a ricevere la documentazione. Non deve essere altresi' autenticata se
presentata o inviata unitamente a fotocopia di documento di
riconoscimento in corso di validita'.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine
e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere
presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato
nella lingua originale.
Sul plico contenente la domanda e gli allegati sopraindicati,
comprese le pubblicazioni, deve essere riportata la dicitura:
"Procedura di valutazione comparativa per posti di ricercatore
universitario, riservati ai sensi art. 1, comma 10, legge n. 4/1999,
settore .......................... facolta'
............................. dell'Universita' di Perugia, decreto
rettorale n. ... del .................., pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - n. ... del..................",
nonche' il mittente.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non saranno prese in considerazione le domande e la
documentazione prevista dal presente articolo che non perverranno nel
termine stabilito dal presente decreto.
Al presente decreto e' allegato (allegato A) lo schema di domanda
cui gli interessati potranno utilmente uniformarsi.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti alla divisione
personale docente (numero telefonico 075/5852045-2333 - e-mail:
pdocenteunipg.it).

                               Art. 4.
 
Esclusione dalla valutazione comparativa
 
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione
comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con decreto
motivato del rettore, che verra' notificato all'interessato mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.

                               Art. 5.
 
Costituzione delle commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicate negli articoli 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle
commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti.
In caso di motivata rinuncia presentata dal componente designato,
di decesso o di indisponibilita' dello stesso per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle
commissioni giudicatrici subentra altro docente designato dalla
facolta', con le stesse modalita' di cui al comma 3 dell'art. 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.

                               Art. 6.
 
Ricusazione
 
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile,
devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta
giorni che decorreranno dal giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici. Decorso
tale termine e comunque dopo l'insediamento delle commissioni non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

                               Art. 7.
 
Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove di esame
 
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui
all'art. 15 del presente decreto, il quale ne assicura la pubblicita'
presso la sede del rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il
bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della
prosecuzione dei lavori delle commissioni.
Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il
curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentati da
ciascun candidato.
Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli
e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, prendono in
considerazione i seguenti criteri:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
c) congruenza della attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
A tal fine faranno ricorso, ove possibile, a parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche e' previsto lo svolgimento di due prove scritte, una
delle quali sostituibile con un prova pratica, ed una prova orale.
La prova orale e' pubblica.
Le prove di esame si svolgeranno presso la facolta' che ha
richiesto il bando.
Il diario delle prove scritte con l'indicazione della sede,
dell'anno, del mese, del giorno e dell'ora in cui le medesime avranno
luogo sara' notificato agli interessati tramite lettera raccomandata
con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dello
svolgimento delle prove stesse. Del diario delle prove sara' dato
avviso nello stesso termine nella Gazzetta Ufficiale.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di venti
giorni prima dello svolgimento della prova stessa.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in
corso di validita':
a) carta d'identita';
b) passaporto;
c) patente automobilistica;
d) libretto ferroviario personale;
e) tessera postale;
f) porto d'armi;
g) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio.
L'assenza del candidato ad una delle prove e' da considerarsi
implicita rinuncia al concorso.
Non saranno prese in considerazione le rinunce pervenute dopo
l'espletamento delle prove scritte.
Al termine dei lavori ciascuna commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
Le commissioni giudicatrici devono concludere le procedure di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una
sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la
conclusione delle procedure per comprovati ed eccezionali motivi
segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento
motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.

                               Art. 8.
 
Accertamento della regolarita' degli atti
 
Gli atti delle commissioni sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati. Con successivo decreto il rettore nomina i vincitori. Nel
caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il predetto
termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione
per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
Il rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione
delle procedure di valutazione comparativa, nonche' i nominativi dei
candidati nominati in ruolo.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.

                               Art. 9.
 
Restituzione delle pubblicazioni
 
I candidati potranno ritirare, trascorsi due mesi dalla data di
approvazione degli atti del concorso ed entro i successivi tre mesi,
la documentazione presentata. Tale restituzione sara' effettuata nei
termini sopraddetti, salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorsi
tali termini questa Universita' disporra' del materiale secondo le
proprie esigenze, senza alcuna responsabilita'.

                              Art. 10.
 
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
 
I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione
comparativa riceveranno comunicazione diretta dal rettore.
Nel termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo
a quello in cui hanno ricevuto tale comunicazione, i vincitori, pena
la decadenza dal diritto alla nomina, devono far pervenire la
seguente documentazione:
1) certificato medico in bollo rilasciato dall'unita' sanitaria
locale competente per territorio o da un medico militare da cui
risulti che il candidato e' esente da imperfezioni che possono
comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere
l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che
possono mettere in pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve
essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della
comunicazione dell'esito del concorso;
2) opzione per il nuovo ufficio.

                              Art. 11.
 
Nomina dei vincitori
 
La nomina dei vincitori nel ruolo dei ricercatori confermati e'
disposta con decreto rettorale con decorrenza non antecedente al
1o novembre 2000.
Ai vincitori spetta il trattamento economico previsto dalle
disposizioni di legge in vigore.
Gli stessi verranno inquadrati nel ruolo dei ricercatori
confermati mantenendo, come assegno ad personam, l'eventuale migliore
trattamento economico in godimento.
L'assegno ad personam e' progressivamente riassorbito secondo le
disposizioni di legge in vigore.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la divisione personale
docente dell'Universita' degli studi di Perugia e trattati per le
finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e
dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 13.
 
Responsabile del procedimento
 
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa di cui
al presente decreto e' la dott.ssa Serenella Cassetta, e-mail:
cassettaunipg.it.

                              Art. 14.
 
Pubblicita'
 
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami", e
sara' successivamente consultabile anche al seguente indirizzo
telematico: http://www.unipg.it/concorsi.>

                              Art. 15.
 
Disposizioni finali
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione.
Perugia, 21 dicembre 1999
Il rettore: Calzoni

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