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UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO"

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -
anno accademico 2001-2002. (D.R. n. 272 del 2 luglio 2001).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.57 del 20/7/2001
Ente:UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO"
Località:-
Codice atto:001E6312
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/8/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto l'art. 4 della legge del 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999 con il quale e'
stato emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1998 di istituzione
dell'Universita' degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo
Avogadro";
Visto il decreto rettorale n. 263 del 26 giugno 2001 con il quale
e' stato emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo
Avogadro";
Vista la deliberazione del senato accademico del 10 aprile 2001,
n. 4/2001/3-1;
Vista la deliberazione dei consiglio di amministrazione del
27 aprile 2001, n. 2/2001/5.7;
Visto il decreto rettorale n. 271 del 29 giugno 2001 di
istituzione dei corsi di dottorato di ricerca per l'anno accademico
2001-2002;
Preso atto che e' ancora in corso di perfezionamento il
procedimento di definizione del numero dei posti disponibili e di
acquisizione delle risorse per il finanziamento delle borse di studio
per il dottorato di ricerca in filosofia del linguaggio;
Ritenendo opportuna l'emanazione di un ulteriore bando di
concorso per l'ammissione ai corsi del dottorato di ricerca in
filosofia del linguaggio;
Considerato ogni opportuno elemento;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
Sono istituiti per l'anno accademico 2001-2002, i corsi dei
dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro".
Per ciascun dottorato vengono indicati la durata dei corsi, i
posti complessivi messi a concorso, il numero di borse di studio.
Filosofia:
sede: dipartimento di studi umanistici;
durata: tre anni;
posti: tre;
borse: due;
posti liberi: uno.
Filosofia del linguaggio:
N.B. Relativamente a questo dottorato di ricerca, essendo ancora
in corso di perfezionamento il procedimento definizione del numero di
posti disponibili e di acquisizione delle risorse per il
finanziamento delle borse di studio, si rimanda all'apposito bando di
concorso di prossima emanazione.
Scienze storiche:
sede: dipartimento di studi umanistici;
durata: tre anni;
posti: tre;
borse: due;
posti liberi: uno.
Tradizioni linguistico-letterarie nell'Italia antica e moderna.
sede: dipartimento di studi umanistici;
durata: tre anni;
posti: tre;
borse: due;
posti liberi: uno.
Medicina molecolare:
sede: dipartimento di scienze mediche;
durata: quattro anni;
posti: otto;
borse: cinque;
posti liberi: tre.
Scienze ambientali (acque interne e agroecosistemi):
sede: dipartimento di scienze e tecnologie avanzate;
durata: tre anni;
posti: sei;
borse: quattro;
posti liberi: due.
Scienze chimiche:
sede: dipartimento di scienze e tecnologie avanzate;
durata: tre anni;
posti: sei;
borse: quattro;
posti liberi: due.
Scienza delle sostanze bioattive:
sede: dipartimento di scienze chimiche, alimentari,
farmaceutiche e farmacologiche;
durata: tre anni;
posti: nove;
borse: sei;
posti liberi: tre.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea o di
analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente
riconosciuto dalle autorita' accademiche anche nell'ambito di accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
I cittadini stranieri sono ammessi al dottorato in soprannumero
nel limite della meta' dei posti istituiti dall'Universita' e con
arrotondamento all'unita' per eccesso. Ad essi non puo' essere
concessa alcuna borsa di studio ad eccezione di quelle assegnate dal
Paese di origine o dal Ministero degli affari esteri.
I titolari di assegno di ricerca nei settori disciplinari affini
alle attivita' di ricerca connesse al dottorato sono ammessi in
soprannumero e senza attribuzione di borse di studio. La titolarita'
dell'assegno di ricerca dovra' essere dichiarata dall'interessato, a
pena di esclusione, all'atto della presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titolo
che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana,
dovranno - unicamente ai fini della ammissione al dottorato al quale
intendono concorrere - fare espressa richiesta di partecipazione al
concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a
consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Gli interessati devono redigere la domanda di ammissione, una per
ciascun concorso per il quale intendono partecipare, secondo il
fac-simile allegato facente parte integrante del presente bando, con
tutti gli elementi in esso richiesti.
E' consentita la partecipazione agli esami di ammissione anche a
coloro che conseguiranno il diploma di laurea prima dell'inizio
ufficiale dei corsi. Costoro saranno ammessi con riserva.
Il mancato conseguimento, nei termini sopra indicati, del diploma
di laurea comportera' l'esclusione dal dottorato.

                               Art. 3.
 
Esame di ammissione
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio intesi ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione
 
Le domande di partecipazione al concorso, compilate in carta
libera, con firma autografa del candidato indirizzate al magnifico
rettore dell'Universita' degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo
Avogadro" - via Duomo, 6 - 13100 Vercelli, devono essere spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dei presente
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata. Non saranno
prese in considerazione le domande prodotte oltre il termine di
scadenza del bando.
Verranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non
contengono tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
ammissione.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all'amministrazione stessa.
Il candidato nella domanda di partecipazione al concorso dovra'
sotto la propria responsabilita' dichiarare (a macchina o in
stampatello):
le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e il numero
telefonico).
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, indicare un recapito italiano o l'indicazione della
propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
l'esatta denominazione del dottorato per il quale presenta la
domanda;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta, o che conseguira' nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata conseguita, o verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso un'universita'
straniera;
la o le lingue straniere conosciute per l'espletamento della
prova orale;
di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i cittadini stranieri);
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
l'eventuale titolarita' di assegno di ricerca;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.

                               Art. 5.
 
Convocazione e diario delle prove d'esame
 
Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'Universita'
degli studi del Piemonte Orientale con le modalita' di cui ai commi
successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese, e dell'ora sara' comunicato agli interessati a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno quindici
giorni prima della data prevista. La convocazione per la prova orale
avverra' ugualmente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
inviata a coloro che avranno superato la prova scritta, almeno venti
giorni prima della data fissata per la prova, ovvero a mezzo di
comunicazione in sede concorsuale da parte della commissione
giudicatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
1) passaporto;
2) carta d'identita';
3) patente di guida.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice del concorso per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca, sara' nominata dal
rettore, sentito il collegio dei docenti. La predetta commissione e'
composta da tre membri scelti tra i professori ed i ricercatori
universitari di ruolo. La commissione puo' essere integrata da non
piu' di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e
private, anche straniere.

                               Art. 7.
 
Svolgimento delle prove d'esame e graduatoria di merito
 
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di 60 punti per ognuna delle prove. E' ammesso al colloquio
il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione
non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il
candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Espletate le prove
di concorso la commissione compila la graduatoria generale di merito
sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle
singole prove.

                               Art. 8.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per il dottorato di ricerca. In caso di rinuncia degli
aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati idonei secondo
l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 9.
 
Domanda di iscrizione
 
I candidati risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'Universita' degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo
Avogadro" - Area studenti, via Duomo, 6 - 13100 Vercelli, entro il
termine perentorio di otto giorni, decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione telegrafica,
la sottoelencata documentazione:
1) domanda di iscrizione al primo anno di dottorato di ricerca
in carta resa legale da L. 20.000 su apposito modulo predisposto
dall'Universita' con contestuale dichiarazione di aver conseguito il
diploma di scuola media superiore e la laurea, ai sensi dell'art. 46,
lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000;
2) copia fotostatica del documento di identita' debitamente
firmata;
3) copia fotostatica del codice fiscale;
4) diploma originale di scuola secondaria o titolo straniero
equivalente (per i cittadini extracomunitari);
5) certificato di laurea (per i cittadini extracomunitari);
6) certificato di equipollenza per i cittadini stranieri;
7) due fotografie, formato tessera, uguali fra loro;
8) dichiarazione, redatta utilizzando l'apposito modulo
predisposto dall'Universita', dalla quale risulti:
di non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di
laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento, perfezionamento all'estero o ad un corso
di altro dottorato di ricerca;
di impegnarsi, per tutta la frequenza del corso di dottorato,
ad ottemperare alla non contemporanea iscrizione ad un corso di
laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento, perfezionamento all'estero o a un corso di
altro dottorato di ricerca;
di non avere mai usufruito di una borsa di studio per altro
corso di dottorato di ricerca;
di essere a conoscenza che ai sensi della legge n. 476/1984,
art. 2, i dipendenti pubblici ammessi al corsi di dottorato di
ricerca sono collocati, a domanda, in congedo straordinario senza
assegni per il periodo di durata del corso e che il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera
e del trattamento di previdenza e quiescenza.

                              Art. 10.
 
Documenti redatti in lingua straniera
 
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 11.
 
Borse di studio
 
Ai dottorandi con reddito annuo personale complessivo non
superiore ai 15.000.000 di lire, secondo il numero di borse di studio
messe a concorso, e' conferita, ai sensi della normativa vigente e
secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio per la
frequenza al corso di dottorato di ricerca.
A parita' di merito prevale la valutazione sulla situazione
economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 aprile 2001. L'importo annuale della borsa di studio
e' pari a L. 20.450.000 assoggettabile al contributo previdenziale
I.N.P.S. a gestione separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso, ferme restando le condizioni di reddito
prima indicate e le condizioni di merito di cui al successivo
art. 12.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' posticipata con
cadenza mensile. L'importo della borsa di studio e' aumentato per
l'eventuale periodo di soggiorno all'estero in misura pari al 50%
della borsa stessa per un periodo complessivo che non superi l'esatta
meta' della durata del corso.
E' prevista la sospensione del corso nei casi di maternita' e di
servizio militare e civile; nel caso di grave e documentata malattia
se la sospensione e' di durata superiore a trenta giorni. In questi
casi non puo' essere erogata la borsa di studio per l'intera durata
della sospensione.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle esplicitamente
concesse da istituzioni nazionali o internazionali utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei borsisti. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per
un corso di dottorato di ricerca, anche solo per un anno, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.
I dottorandi titolari di borse di studio non possono esercitare
il commercio e l'industria, non possono svolgere attivita'
professionale o di consulenza retribuita con Enti pubblici e privati,
non possono svolgere attivita' professionale o di consulenza
retribuita con Enti pubblici e privati. I dottorandi dipendenti di
Enti pubblici o privati devono essere posti in aspettativa senza
assegni o istituti similari, per l'intera durata del corso.

                              Art. 12.
 
Obblighi dei dottorandi
 
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di
frequenza e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito della struttura universitaria secondo le modalita'
previste dal collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e la ricerca svolte al collegio dei docenti che ne
curera' la conservazione e che previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' dimostrate proporra' al rettore il proseguimento del
dottorato di ricerca ovvero l'esclusione.

                              Art. 13.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo
Avogadro", si consegue alla conclusione del corso di dottorato di
ricerca previo superamento dell'esame finale subordinato alla
presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) e puo'
essere ripetuto una sola volta. La tesi finale puo' essere redatta
anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei
docenti.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale, in deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altre sedi.

                              Art. 14.
 
Norme di riferimento
 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca e in particolare il decreto rettorale n. 263 del 26 giugno
2001 di emanazione del regolamento di Ateneo in materia di dottorato
di ricerca.
Vercelli, 27 giugno 2001
Il rettore: Viano

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