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UNIVERSITA' DI ROMA TRE

Bando di concorso per la partecipazione al XXVI ciclo della
Formazione dottorale (A.A. 2010/2011).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.56 del 16/7/2010
Ente:UNIVERSITA' DI ROMA TRE
Località:-
Codice atto:0E005782
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:26/8/2010

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi Roma Tre;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, contenente
il «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13.07.1999;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008, contenente la
rideterminazione dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato
di ricerca;
Visto il regolamento della formazione alla ricerca (dottorati di
ricerca e scuole dottorali), emanato con decreto rettorale n.
907/2009 del 22.05.2009;
Visti i propri decreti relativi all'istituzione dei dottorati di
ricerca e delle scuole dottorali con sede amministrativa presso
l'Ateneo;
Acquisite le proposte dei collegi dottorali e le delibere dei
dipartimenti interessati;
Viste le delibere di attivazione del ciclo formative assunte dal
Consiglio di amministrazione in data 27/04/2010 e dal Senato
accademico in data 18 maggio 2010;
Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:


Art. 1


XXVI ciclo della formazione dottorale: anno 2010/2011


E' attivato il XXVI ciclo della formazione dottorale
dell'Universita' Roma Tre, articolato in
dottorati di ricerca (di seguito indicati come dottorati)
e
scuole dottorali (di seguito indicate come scuole)
di seguito elencati, aventi sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi Roma Tre, per l'ammissione ai quali e' indetto pubblico
concorso.
Tutti i corsi (dottorati e scuole) hanno durata di tre anni
accademici (a decorrere dal 1° gennaio 2011) e rilasciano il titolo
di dottore di ricerca.
Per i posti a titolo oneroso identificati con la dicitura
«Contributo a carico del Dipartimento» nessun esborso e' richiesto ai
dottorandi.
Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, i vincitori in situazione di
handicap con un'invalidita' riconosciuta pari o superiore al
sessantasei per cento, qualora vincitori di posto con contributo a
carico, saranno esonerati totalmente dal pagamento dietro
presentazione di idonea certificazione.
Le borse denominate «FG (Fondo Giovani)», finanziate dal MIUR
nell'ambito del «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la
mobilita' degli studenti», e quelle denominate «Regione Lazio»,
finanziate dalla Regione nell'ambito del Protocollo di intesa per
favorire l'inserimento di giovani nelle attivita' di ricerca
scientifica e tecnologica, sono legate a specifici progetti di
ricerca, secondo quanto esplicitato nelle pagine informative dei
singoli dottorati o scuole per le quali tali borse siano previste.
Oltre a quelle gia' indicate nel bando potranno rendersi
disponibili altre borse di studio triennali (borse convenzionate o
borse finanziate dal MIUR, ad es. su progetti di ricerca di interesse
nazionale); l'attribuzione di tali eventuali borse sara' deliberata
dal Senato accademico entro la data di avvio dei corsi, su proposta
del Collegio dei docenti, a seguito di perfezionamento dell'atto da
cui deriva la disponibilita' finanziaria; l'individuazione del
dottorando cui attribuire la borsa, che potra' essere esclusivamente
uno tra i candidati risultati idonei in questo concorso, seguira' le
norme previste dal regolamento di Ateneo in materia di formazione
dottorale.
In tutti i casi di borse finanziate da enti esterni,
l'Universita' non procedera' all'erogazione della borsa al dottorando
assegnatario prima dell'avvenuto trasferimento da parte dell'ente
finanziatore della relativa annualita'.

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 


                               Art. 2 


Partecipazione al concorso


1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione
a ciascun dottorato e/o
ad una sola sezione/area di ciascuna scuola
di cui al precedente articolo, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro che sono in possesso, all'atto della
presentazione della domanda, di qualsiasi laurea (almeno
quadriennale) conseguita secondo l'ordinamento precedente all'entrata
in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, ovvero di qualsiasi
laurea di secondo livello.
2. Possono inoltre presentare domanda di partecipazione al
concorso di ammissione coloro che conseguiranno il titolo richiesto
di cui al comma precedente entro il giorno antecedente la data di
svolgimento della prima prova concorsuale, evidenziata sul sito web
all'indirizzo di cui sopra. In tal caso l'ammissione al concorso
sara' disposta «con riserva» ed i candidati dovranno, in sede di
prova concorsuale, sottoscrivere l'apposito modulo di
autocertificazione di avvenuto conseguimento del titolo.
3. Possono inoltre presentare domanda di partecipazione al
concorso di ammissione - sotto condizione della prescritta
dichiarazione di equipollenza - coloro che hanno conseguito o sono in
procinto di conseguire un titolo accademico estero. Qualora il titolo
accademico conseguito all'estero non sia gia' stato dichiarato
equipollente ad una laurea italiana dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (MIUR) questo dovra' essere
preventivamente riconosciuto equipollente dal Collegio al solo fine
dell'ammissione al concorso.
La dichiarazione ministeriale di equipollenza, o i documenti
(tradotti e legalizzati secondo le norme vigenti) utili a consentire
al Collegio la dichiarazione di equipollenza in parola, dovranno
pervenire al dipartimento sede del dottorato o della scuola
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno antecedente la data di
svolgimento della prima prova concorsuale, evidenziata sul sito web
all'indirizzo di cui sopra.
In caso di mancata (o incompleta) trasmissione di quanto sopra
non sara' consentita la partecipazione al concorso.

                               Art. 3 


Domanda di ammissione


Per partecipare ai concorsi il candidato deve iscriversi
unicamente per via telematica tramite il sito web dell'Universita'
Roma Tre all'indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca/
rendendo
tutte le dichiarazioni richieste nel modulo online secondo
le istruzioni ivi indicate. L'incompleta compilazione della domanda
impedira' l'inoltro della stessa.
Al termine della procedura di inserimento della richiesta on line
sara' possibile stampare (nonche' ricevere per posta elettronica) la
ricevuta che attesta l'avvenuto regolare inoltro della domanda di
partecipazione, che non dovra' essere inviata all'Ateneo.
Sara' cura del candidato verificare sulla ricevuta stessa
l'esattezza e completezza dei dati inseriti, posto che solo entro il
termine di scadenza per la presentazione delle domande potranno
essere accolte eventuali richieste di modifica o integrazione,
avanzate utilizzando l'apposito servizio di help desk on line.
Il termine per la presentazione on line e' fissato alle ore 14.00
del giorno 26 agosto 2010.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute in altra
forma.
Il candidato dovra' presentare una domanda di iscrizione per
ciascun concorso cui intende partecipare.
Nessun contributo economico e' richiesto per la partecipazione ai
concorsi.
Laddove per la partecipazione al concorso, oltre alla domanda
online, sia prescritta la preventiva presentazione di altra
documentazione - titoli, lettere di presentazione, copia della tesi,
etc. - questa (diversa da quella di cui al precedente art. 2, punto
3: «Candidati con titolo estero») dovra' essere inviata direttamente
al dipartimento sede del dottorato o della scuola, ove dovra'
pervenire improrogabilmente entro la data specificatamente indicata
(per ciascun dottorato o scuola) sulla pagina web all'indirizzo di
cui all'art. 1.
I candidati, a loro spese e previa richiesta scritta, potranno
provvedere entro 6 mesi dalla data di emanazione del presente bando,
al recupero della documentazione presentata; trascorso tale periodo
l'Amministrazione non sara' piu' responsabile, in alcun modo, del
suddetto materiale.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge n. 104/92, che abbiamo necessita' di ausilio o di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove dovranno far pervenire
entro il 31 agosto 2010, a mezzo raccomandata a/r indirizzata al
dipartimento sede del dottorato o della scuola, esplicita richiesta
in tal senso.
E' onere dei candidati comunicare eventuali cambiamenti del
proprio recapito: l'Amministrazione universitaria non assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dello stesso, ne' per eventuali disguidi postali.
L'Ateneo non assume parimenti alcuna responsabilita' per
eventuali disguidi informatici non imputabili a malfunzionamenti del
sistema di ricezione on line delle domande.

                               Art. 4 


Procedura concorsuale


Il concorso di ammissione al corso consiste in piu' prove, di cui
una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita' e le
attitudini del candidato alla ricerca scientifica.
Sulla pagina web all'indirizzo di cui al precedente art. 1 sono
indicate distintamente per ciascun dottorato e per ciascuna scuola
(eventualmente articolate per sezioni/aree):
le modalita' di articolazione della procedura concorsuale, che
puo' anche prevedere la valutazione di documentazione eventualmente
richiesta ai candidati;
le materie o le tematiche oggetto delle prove d'esame.
Per i cittadini stranieri e' richiesta un'adeguata conoscenza
della lingua italiana.

                               Art. 5 


Svolgimento delle prove


Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
Roma Tre, a partire dalla data evidenziata per ciascun concorso sulla
pagina web all'indirizzo di cui all'art. 1, nei locali che verranno
indicati con le modalita' di cui al comma successivo.
Il diario delle prove di esame, con l'indicazione del giorno, del
mese, dell'ora e del luogo in cui le medesime si svolgeranno, sara'
reso pubblico per ciascun dottorato/scuola dottorale con almeno 15
giorni di anticipo attraverso la pubblicazione sul sito internet
dell'Universita' dedicato alla formazione dottorale, disponibile al
seguente indirizzo: http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca/
I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del suddetto
diario (non saranno inviate convocazioni per sostenere il concorso).
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento
di riconoscimento in corso di validita'.


                               Art. 6 


Commissioni d'esame


Le commissioni per gli esami di ammissione ai dottorati ed alle
scuole saranno formate e nominate in conformita' alla normativa
vigente.

                               Art. 7 


Valutazione delle prove


Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di 60 punti per ognuna delle prove.
E' ammesso alla/e prova/e orale/i il candidato che abbia
conseguito nella/e prova/e precedenti un punteggio non inferiore a
40/60. In caso di piu' prove sara' considerata la media tra le prove
stesse, che dovra' risultare non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga
un punteggio non inferiore a 40/60. In caso di piu' prove orali sara'
considerata la media tra le prove stesse che dovra' risultare non
inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla/e prova/e orale/i la
commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo del dipartimento presso cui si
e' svolta la prova.
Al termine di tutte le prove concorsuali la commissione compila
la graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei
punteggi ottenuti (max 120/120) dai candidati nelle singole prove.

                               Art. 8 


Ammissione ai corsi e attribuzione delle borse


I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
dottorato e per ogni scuola (o sezione di essa).
A parita' di merito, per la fruizione delle borsa prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.04.1997 e
successive modifiche e integrazioni.
In caso di parita' di voti per l'attribuzione di un posto senza
borsa saranno preferiti i candidati che:
1. abbiano conseguito la laurea con il punteggio piu' alto;
2. a parita' di punteggio di laurea, abbiano la media degli
esami con il punteggio piu' alto;
3. a parita' di punteggio di laurea e media degli esami,
abbiano conseguito la laurea nel minor tempo, tenuto conto della
durata legale/normale del corso;
a parita' degli elementi indicati nei punti 1, 2, 3 saranno preferiti
i candidati piu' giovani.
Le borse sono attribuite ai candidati ai sensi dell'art. 13 del
regolamento di Ateneo; l'assegnazione delle eventuali specifiche
tematiche di ricerca sara' deliberata del Collegio dei docenti.
L'attribuzione di borse finanziate da enti esterni conseguira'
all'assegnazione di queste ultime da parte del Collegio; gli
assegnatari di borsa di studio dovranno sottoscrivere una formale
accettazione della stessa, a valere quale conoscenza delle condizioni
previste al precedente art. 1.

                               Art. 9 


Documentazione da presentare per l'iscrizione


I candidati risultati vincitori secondo la graduatoria saranno
ammessi al corso nel caso formalizzino la loro iscrizione secondo le
modalita' che saranno comunicate loro - per il tramite delle
commissioni giudicatrici - dall'ufficio ricerca: in caso di mancata,
incompleta o tardiva formalizzazione subentrera' nella posizione il
successivo candidato secondo l'ordine della graduatoria.
I candidati risultati idonei secondo la stessa predetta
graduatoria, dovranno formalizzare la loro disponibilita'
all'eventuale subentro in caso di rinunce dei vincitori entro il
termine e con le modalita' prescritte nella documentazione che sara'
loro fornita - per il tramite delle commissioni giudicatrici -
dall'ufficio ricerca.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo dottorato o scuola dottorale.

                               Art. 10 


Borse di studio


Le borse di studio, il cui attuale importo annuo e' di
€ 13.638,47 al lordo della quota dei contributi previdenziali facenti
carico al borsista, sono conferite ai vincitori, ai sensi e con le
modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della
graduatoria.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' fruirne una seconda volta.
In caso di rinuncia alla borsa di studio, da trasmettere
all'ufficio ricerca mediante l'apposito modello, il dottorando non
avra' diritto al percepimento del rateo spettante per il mese in cui
la rinuncia viene formalizzata.

                               Art. 11 


Rilascio del Titolo


Previa valutazione positiva del Collegio dei docenti, a
conclusione del triennio dei corsi della formazione dottorale e'
previsto, ai sensi della vigente normativa, l'esame finale per il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e'
subordinato alla consegna, da parte dell'interessato, della tesi
finale, della quale l'Universita' garantira' la conservazione e la
pubblica consultabilita' attraverso l'inserimento nell'archivio
istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, oltre che mediante il
prescritto deposito presso le biblioteche nazionali di Roma e di
Firenze.


                               Art. 12 


Rinvio


Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Roma, 30 giugno 2010

Il rettore: Fabiani

 

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