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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi tredici
tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei
carabinieri. Anno 2022.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.25 del 29/3/2022
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:22E03694
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:13
Scadenza:28/4/2022
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente
le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e relative
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'Amministrazione digitale» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
«Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della
sanita' militare, in data 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207
recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei
parametri fisici»;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate, i termini di validita' delle graduatorie finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti
dal Codice stesso;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
cosi' come integrato e corretto dal decreto legislativo 12 dicembre
2017, n. 228;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017,
concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di
studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle
prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico
dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022 - 2024» (Legge di bilancio 2022);
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259;
Considerato che, ai sensi dell'art. 664, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il reclutamento degli ufficiali del ruolo
tecnico dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili
in organico, avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami, al
quale possono partecipare i cittadini italiani e con riserva non
superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli
degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri;
Ravvisata la necessita' di indire, per il 2022, al fine di
soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici tenenti
in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri;
Vista la lettera n. M_D A0D32CC REG2022 0090331 del 16 marzo 2022
con la quale il I reparto personale dello Stato maggiore della
difesa, esprime il previsto nulla osta e autorizza l'emissione del
bando in questione per l'anno 2022;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi
di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa, detta prova
non abbia luogo qualora il numero delle domande presentate, per ogni
singola specialita' cui sono ripartiti i posti messi a concorso con
il presente decreto, fosse ritenuto compatibile con le esigenze di
selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione
della procedura concorsuale;
Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l'ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in numero non superiore
a trenta volte quello dei posti previsti per ogni singola specialita'
offra adeguata garanzia di selezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226
- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
complessivi tredici tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico
dell'Arma dei carabinieri cosi' ripartiti:
a) undici posti per i cittadini italiani che alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo
art. 2, del presente decreto, di cui:
1) tre posti per la specialita' medicina;
2) un posto per la specialita' veterinaria;
3) un posto per la specialita' psicologia;
4) un posto per la specialita' investigazioni scientifiche -
fisica;
5) un posto per la specialita' investigazioni scientifiche -
chimica;
6) un posto specialita' telematica - informatica;
7) un posto per la specialita' telematica -
telecomunicazioni;
8) un posto per la specialita' genio;
9) un posto per la specialita' amministrazione e
commissariato
b) due posti per i militari dell'Arma dei carabinieri
appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati,
carabinieri, nonche' ai ruoli forestali degli ispettori,
sovrintendenti, appuntati, carabinieri, periti, revisori,
collaboratori, che alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione sono in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto, di cui:
1) un posto per la specialita' psicologia;
2) un posto per la specialita' telematica - informatica.
2. Per i posti disponibili di cui al precedente comma 1, lettera
a), due sono riservati come di seguito specificato:
un posto, e' riservato agli ufficiali in ferma prefissata che
abbiano prestato, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di cui all'art. 3, comma 1, almeno diciotto mesi di
servizio, comprensivi di quelli del corso formativo, agli ufficiali
di complemento, agli ufficiali delle Forze di completamento, che
hanno prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri;
un posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici
superstiti) del personale delle Forze armate, dell'Arma dei
carabinieri e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per
causa di servizio.
I posti riservati, di cui al presente comma, eventualmente non
ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti
agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva
graduatoria.
3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1,
lettere a) e b), del presente articolo e la loro ripartizione per
specialita' potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione
della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario
soddisfare esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla
consistenza degli ufficiali del ruolo tecnico.
4. Resta impregiudicata per l'amministrazione della difesa la
facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il
numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento
delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, l'amministrazione della difesa provvedera' a darne
formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
5. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso nel sito internet «www.carabinieri.it»,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

                               Art. 2 

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso possono partecipare, per una sola specialita', i
cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, indicata nel successivo art. 3, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno di compimento del:
1) quarantacinquesimo anno di eta', se militari dell'Arma dei
carabinieri, con almeno cinque anni di servizio e che abbiano
riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a
«eccellente»;
2) trentaquattresimo anno di eta', se ufficiali in ferma
prefissata che abbiano completato un anno di servizio e se ufficiali
inferiori delle forze di completamento. Non rientrano in tale
categoria gli ufficiali di complemento che sono stati richiamati, a
mente dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo;
3) trentaduesimo anno di eta', se non appartenenti alle
precedenti categorie.
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non
trovano applicazione;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso di uno dei titoli di studio appartenenti
alle classi di laurea magistrale appresso indicate:
1) per la specialita' sanita' - medicina: medicina e
chirurgia (LM 41), a ciclo unico, con abilitazione all'esercizio
della professione di medico chirurgo e di iscrizione al relativo
ordine professionale;
2) per la specialita' veterinaria: medicina veterinaria (LM
42), con abilitazione all'esercizio della professione di medico
veterinario e di iscrizione al relativo ordine professionale;
3) per la specialita' psicologia: psicologia (LM 51), con
abilitazione all'esercizio della professione di psicologo/a e di
iscrizione al relativo ordine professionale;
4) per la specialita' investigazioni scientifiche - Fisica
con abilitazione all'esercizio della professione relativa al titolo
di studio richiesto:
fisica (LM 17);
ingegneria aereospaziale e astronautica (LM 20);
ingegneria biomedica (LM 21);
ingegneria chimica (LM 22);
ingegneria civile (LM 23);
ingegneria di sistemi edilizi (LM 24);
ingegneria dell'automazione (LM 25);
ingegneria della sicurezza (LM 26);
ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);
ingegneria elettrica (LM 28);
ingegneria elettronica (LM 29);
ingegneria energetica e nucleare (LM 30);
ingegneria gestionale (LM 31);
ingegneria informatica (LM 32);
ingegneria meccanica (LM 33);
ingegneria navale (LM 34);
ingegneria per l'ambiente ed il territorio (LM 35);
scienze e ingegneria dei materiali (LM 53);
5) per la specialita' investigazioni scientifiche - chimica,
con abilitazione all'esercizio della professione relativa al titolo
di studio richiesto:
chimica e tecnologie farmaceutiche (LM 13);
scienze chimiche (LM 54);
scienze e tecnologie della chimica industriale (LM 71.
6) per la specialita' telematica - informatica:
informatica (LM 18);
ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);
ingegneria informatica (LM 32);
sicurezza informatica (LM 66);
7) specialita' telematica - telecomunicazioni:
ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);
ingegneria elettronica (LM 29);
ingegneria informatica (LM 32);
sicurezza informatica (LM 66);
8) specialita' genio, con abilitazione all'esercizio della
professione relativa al titolo di studio richiesto:
architettura e ingegneria edile - architettura (LM 4)
ingegneria civile (LM 23).
9) specialita' amministrazione:
giurisprudenza (LMG 01)
scienze politiche (LM 87 e LM 52);
scienze dell'amministrazione (LM 63);
economia (LM 16, LM 56, LM 76 e LM 77);
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti
secondo i precedenti ordinamenti, in virtu' delle corrispondenze
indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive
modifiche e integrazioni.
Per i titoli di laurea conseguiti all'estero, invece, e'
richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.
165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del
Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le
sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto. In ogni caso i concorrenti dovranno, all'atto della
presentazione per la prova scritta, consegnare la relativa
documentazione probante;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, per
motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ne' si
trovino in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la
conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
g) non essere in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi;
h) non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a
seguito di procedimento penale di cui alla precedente lettera g) che
non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perche'
il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso,
pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale
(solo se militari in servizio permanente);
i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) non siano stati dichiarati inidonei all'avanzamento ovvero
non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo
se militari in servizio permanente);
k) abbiano tenuto condotta incensurabile;
l) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
m) solo per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri
che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
abbiano riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande la qualifica non inferiore
a «eccellente», ovvero in caso di rapporto informativo un giudizio
equivalente;
n) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato
servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n.
230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in
congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione potra' essere esibita
all'atto della presentazione alla prima prova del concorso;
o) non abbiano riportato, nel precedente biennio, sanzioni
disciplinari registrate a matricola
Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente
articolo, determinera' l'esclusione dal concorso.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso formativo sono subordinati al riconoscimento del possesso:
a) dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio
militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalita' di cui ai
successivi articoli 11 e 12;
b) dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura ordinaria, ai sensi
dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. L'accertamento di
tali requisiti sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri
con le modalita' previste dalla normativa vigente.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, indicato al successivo art. 3, comma 1.
Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui alla lettera a), e
quelli di cui al precedente comma 2, devono essere mantenuti sino
alla data di nomina a ufficiale in servizio permanente del ruolo
tecnico dell'Arma dei carabinieri.

                               Art. 3 

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
ed inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata sul
sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine
coincide con un giorno festivo, questo e' prorogato al giorno
successivo. Per la data di presentazione fara' fede quella riportata
sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e'
necessario, munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di
identificazione:
a) credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio
di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul
sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it
b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per
l'utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere
intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda.
4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione
intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del
presente articolo ad eccezione di quanto previsto al successivo comma
7.
5. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovra'
compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla
procedura.
6. La procedura chiedera' al concorrente di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della
domanda di presentazione;
posta elettronica certificata (PEC) da/su cui inviare e
ricevere le comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale;
b) caricare una fototessera in formato digitale.
7. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso
di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella domanda
di partecipazione, deve dichiarare:
a) la specialita' (una sola) per la quale intende concorrere.
Non e' consentito, neanche con distinte domande, chiedere di
partecipare al concorso per piu' di una delle specialita' previste,
anche se in possesso dei relativi requisiti;
b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
c) il proprio stato civile;
d) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se
cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
Per il concorrente che e' stato identificato mediante la propria
casella di posta elettronica certificata, tutte le comunicazioni
saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il concorrente
che e' stato identificato mediante SPID/carta d'identita' elettronica
/ carta nazionale dei servizi o firma digitale/ elettronica
qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica
certificata ove desidera ricevere le comunicazioni relative al
concorso. Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail
(all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito
indicato. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il concorrente dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prima
prova del concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e'
soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) di aver tenuto condotta incensurabile;
h) di non essere stato condannato, anche con sentenza di
applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa
o con decreto penale di condanna;
i) di non essere in atto imputato in procedimenti penali per
delitti non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (in
caso contrario dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena,
i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento
penale per aver assunto la qualifica di imputato);
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo
e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino alla nomina a
ufficiale in servizio permanente;
j) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego presso l'amministrazione stessa
ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari
o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei
requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
k) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato
collocato in congedo, come previsto dall'art. 636 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
l) l'eventuale appartenenza a una delle categorie di cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e
figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo
grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio);
m) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se ufficiale di complemento o
ufficiale in ferma prefissata, dovra' indicare la data di inizio del
corso allievi ufficiali di complemento o del corso allievi ufficiali
in ferma prefissata, il numero, la tipologia dello stesso e
l'anzianita' giuridica di nomina. Inoltre, dovra' indicare:
1) se ufficiale di complemento, la data di fine del servizio
di prima nomina, l'eventuale ammissione alla ferma biennale non
rinnovabile e la data di fine della ferma biennale;
2) se ufficiale in ferma prefissata, la data in cui ha
maturato i diciotto mesi di servizio a partire dall'inizio del corso
formativo;
3) se ufficiale delle forze di completamento, i richiami
effettuati, la loro durata e l'esigenza per cui e' stato richiamato;
n) il Centro documentale (ex Distretto militare) o il
Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione
territoriale del personale della regione aerea competente per
territorio o il Comando aeronautica militare di Roma, di ascrizione
in relazione alla residenza;
o) di non essere stato dichiarato inidoneo all'avanzamento in
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque
anni di servizio (solo se militare in servizio permanente);
p) la lingua straniera (una sola, scelta tra la francese,
l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale intende sostenere la
prova facoltativa di lingua;
q) l'eventuale possesso di certificazione di conoscenze
linguistiche, di cui al successivo art. 9, certificate con sistema
STANAG/NATO o «Common European Framework of Reference for languages -
CEFR», risultante da attestato in corso di validita' rilasciato da
«ente certificatore» riconosciuto dal Ministero dell'istruzione (da
consegnare all'atto della presentazione per le prove di efficienza
fisica) in corso di validita';
r) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nel successivo art. 9. I concorrenti dovranno fornire, con
le modalita' di cui al citato art. 9, informazioni sui titoli
posseduti;
s) il possesso di una delle lauree magistrali tra quelle
previste al precedente art. 2, comma 1, lettera d), la durata legale
del corso di studi, l'Universita' presso cui e' stata conseguita con
il relativo indirizzo, la data di conseguimento e il voto riportato.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenze-del-titolo-di-studio-stranieri
).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
t) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numeri
1), 2), 3) 4), 5), 8) e lettera b) numero 1) il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione, l'Universita' presso
cui e' stato conseguito, con il relativo indirizzo, la data di
conseguimento e la votazione riportata;
u) l'eventuale possesso di un diploma di specializzazione,
l'Universita' presso la quale e' stato conseguito con il relativo
indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata;
v) per i posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), numeri 1), 2), 3) e lettera b), numero 1, l'iscrizione all'Ordine
professionale;
w) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e dal disposto di cui all'art. 73, comma 14, del
decreto-legge 21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n.
98. Il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a
consentire all'amministrazione di esperire con immediatezza i
controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso;
x) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non
gia' militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al
successivo art. 16, comma 7;
y) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
z) di prestare il proprio consenso ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, e del regolamento (UE) 2016/679 per la protezione dei
dati personali, alla raccolta e al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione.
8. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line, inviandola automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovra'
essere esibita all'atto della presentazione a tutte le prove
concorsuali.
9. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del
portale, annullando la domanda presentata e procedendo alla redazione
di una nuova che dovra', quindi, essere rinviata al sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
10. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di
preferenza. Detti titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa. La
predetta documentazione potra' essere consegnata, anche sotto forma
di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della
presentazione alla prima prova scritta di cui all'art. 8. salvo
eventuali successive modifiche della procedura medesima
tempestivamente comunicate con avviso, a valore di notifica per tutti
i concorrenti sul sito www.carabinieri.it nell'area dedicata al
concorso.
11. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra'
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la
presentazione delle domande di partecipazione, il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere la
regolarizzazione delle domande che, benche' sottoscritte e inviate
nei termini e con le modalita' indicate ai precedenti commi,
risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
12. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel
presente articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato
non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
13. Con l'invio telematico della domanda con le modalita'
indicate nel presente articolo il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Pertanto
l'accertata natura mendace delle di dichiarazioni rese, finalizzate a
trarre un indebito beneficio, comporta:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
14. Il concorrente, se militare in servizio, dovra' consegnare
copia della suddetta domanda al Comando del reparto/ente presso cui
e' in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di
cui al successivo art. 4.
15. I candidati eventualmente rinviati a domanda - da presentare
entro il termine perentorio di cui al precedente art. 3, comma 1 -
dall'analoga procedura concorsuale per l'anno 2021, ai sensi
dell'art. 259, comma 4, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34,
citato nelle premesse, sosterranno le prove non ancora svolte,
nell'ambito delle procedure del presente bando. Le risultanze delle
prove precedentemente svolte saranno valutate secondo le disposizioni
e i criteri del presente bando e secondo le modalita' che saranno
indicate con apposita determinazione dirigenziale della Direzione
generale per il personale militare.

                               Art. 4 

Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio

1. I reparti/enti di appartenenza, cui sono in forza i
concorrenti che alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso sono in servizio,
dovranno inoltrare al rispettivo Comando di Corpo:
a) copia delle domande di partecipazione al concorso consegnate
dagli interessati;
b) libretto personale o cartella personale, stato di servizio o
foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per
gli ufficiali in servizio o in congedo, per i sottufficiali e i
volontari in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato, nonche' per gli appartenenti al ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri);
c) foglio matricolare (per i militari in ferma breve/prefissata
in servizio o in congedo).
I Comandi di Corpo, all'atto della ricezione di copia della
domanda di partecipazione al concorso, procedono immediatamente alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1,
comunicando al Centro nazionale di selezione e reclutamento eventuali
candidati privi degli stessi, onde consentire l'eventuale tempestiva
esclusione.
Una copia della suddetta documentazione dovra' essere inviata al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor
di Quinto n. 119 - 00191 - Roma, entro quindici giorni dalla
pubblicazione degli esiti della prova di preselezione di cui all'art.
7, se essa ha avuto luogo, ovvero dell'avviso del mancato svolgimento
della stessa con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1. Per i
militari in servizio nell'Arma dei carabinieri la trasmissione di
detta documentazione potra' avvenire avvalendosi dell'applicativo
Ge.Do.C.I. (Gestione documentale concorsi interni), per i militari in
servizio o in congedo appartenenti ad altre Forze armate/Corpi armati
dello Stato, la trasmissione della medesima documentazione potra'
avvenire attraverso l'invio tramite posta certificata all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero spedizione per raccomandata con
ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Viale di Tor di Quinto n.
119 cap. 00191 - Roma oppure a mezzo corriere.
2. Per i concorrenti che nella domanda di partecipazione al
concorso dichiarano di aver prestato servizio militare volontario, la
documentazione di cui al precedente comma 1 sara' acquisita d'ufficio
dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso.

                               Art. 5 

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) eventuale prova di preselezione;
b) una prova scritta;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti psico-fisici;
f) accertamenti attitudinali;
g) prova orale;
h) prova facoltativa di lingua straniera.
I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita',
rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
2. L'amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad
assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero
verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

                               Art. 6 

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per l'eventuale prova di
preselezione, per la prova scritta, per la valutazione dei titoli di
merito, per le prove orali, per la prova facoltativa di lingua
straniera e per la formazione delle graduatorie di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a generale di brigata, presidente;
b) due o piu' ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a maggiore, membri, uno dei quali puo' essere sostituito
con un docente universitario o di istituto di istruzione secondaria
di secondo grado, ovvero con un tecnico o esperto nelle materie
oggetto del concorso, appartenente anche ad altra amministrazione;
c) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a capitano ovvero un dipendente civile dell'amministrazione
della difesa appartenente alla terza area funzionale, con funzioni di
segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potra' essere integrata da docenti universitari
o di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero da
tecnici o esperti nelle materie oggetto di esame, appartenenti anche
ad altra amministrazione, in qualita' di membri aggiunti, i quali
hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono aggregati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a
parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello in servizio presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri
(C.N.S.R.), presidente;
b) due o piu' ufficiali medici, in servizio presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma
dei carabinieri (C.N.S.R.), membri, dei quali il meno elevato in
grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le
funzioni di segretario.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, in
servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri (C.N.S.R.) presidente;
b) ufficiali con qualifica di perito selettore attitudinale e
ufficiali psicologi, in servizio presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri (C.N.S.R.), membri, dei quali il meno elevato in grado o,
a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
6. Dette commissioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, del
presente articolo, possono avvalersi, per la parte di rispettiva
competenza, del supporto di periti selettori e psicologi dell'Arma
dei carabinieri e della collaborazione di personale specialistico,
tecnico ovvero esperto del settore, anche esterno
all'amministrazione.

                               Art. 7 

Eventuale prova di preselezione

1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso- a una eventuale prova di preselezione.
2. La presentazione dei candidati dovra' avvenire con le
modalita' e le indicazioni circa la data, l'orario e la sede di
svolgimento della suddetta prova che saranno rese note mediante
avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it che avra' valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero
chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
- V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2
- 00197 Roma, tel. 0680982935. Resta pertanto a carico di ciascun
candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali
variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova
nel precitato sito.
3. Con le stesse modalita' descritte al precedente comma 2, sara'
data notizia dell'eventuale mancato svolgimento della prova, qualora
in base al numero dei concorrenti non sara' ritenuto opportuno
effettuarla.
4. Qualora non si verifichi quanto prospettato al precedente
comma 3, i candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti,
senza attendere alcun preavviso, muniti di documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita',
rilasciato da un'amministrazione dello Stato, della ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line o di copia della
domanda di partecipazione al concorso, nonche' di penna a sfera a
inchiostro indelebile nero. Coloro che risulteranno assenti al
momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme
restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente
art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4, del decreto-legge n.
34/2020. Se la prova verra' svolta in piu' di una sessione non
saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli
stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e
reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione,
entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente (sabati e
festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al
concorso). Se la prova verra' svolta in una sola sessione non saranno
possibili riconvocazioni.
5. Argomenti e modalita' di svolgimento della prova sono
riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
6. La prova si svolgera' secondo le specifiche norme tecniche
approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento emanato in applicazione dell'art. 2, comma
1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato in
premessa e, per quanto applicabili, secondo l'articoli 13, commi 1,
3, 4 e 5, e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili,
prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
7. All'esito delle operazioni di correzione e valutazione della
prova di cui al presente articolo, la commissione formera' distinte
graduatorie provvisorie per ciascuna specialita', al solo scopo di
individuare coloro che saranno ammessi alla prova scritta di cui al
successivo art. 8.
Saranno ammessi alla prova scritta, secondo l'ordine delle
predette graduatorie provvisorie, i concorrenti nel limite non
superiore a trenta volte quello dei posti previsti per ogni
specialita'. Inoltre, saranno ammessi a sostenere la prova scritta i
concorrenti che avranno conseguito lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi, nella rispettiva graduatoria provvisoria
di specialita' all'ultimo posto utile.
8. L'esito della prova di preselezione e i nominativi dei
concorrenti ammessi a sostenere la successiva prova scritta, per
essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel
precedente comma 7, saranno resi noti agli interessati a partire dal
giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultimo turno di prova,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
nei siti web «www.carabinieri.it», ovvero chiedendo informazioni al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V reparto - Ufficio
relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel.
0680982935.
9. Ciascun candidato, potra' formulare entro cinque giorni
successivi a quello di pubblicazione, del questionario
somministratogli, della relativa griglia di correzione e del proprio
modulo di risposta test, nella pagina del sito www.carabinieri.it
dedicata
al concorso, eventuali osservazioni relative agli esiti
della prova, per le successive valutazioni da parte della commissione
esaminatrice.

                               Art. 8 

Prova scritta

1. I concorrenti che avranno superato la prova di preselezione
(qualora abbiano avuto luogo) ovvero ai quali non sara' comunicata
l'esclusione dal concorso (qualora la prova di preselezione non abbia
avuto luogo) dovranno sostenere la prova scritta di cultura tecnico -
professionale su argomenti compresi nei programmi delle rispettive
specialita' riportati nel citato allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. La presentazione dei candidati dovra' avvenire secondo le
modalita' e le indicazioni circa la data, l'orario e la sede di
svolgimento che saranno rese note ai concorrenti, mediante avviso
consultabile nei siti web «www.carabinieri.it», che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero
chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
- V reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2
- 00197 Roma, tel. 0680982935.
3. I concorrenti che riceveranno notizia dell'ammissione alla
prova scritta secondo le modalita' di cui al precedente art. 7, comma
8 (qualora abbia avuto luogo la prova di preselezione) ovvero ai
quali non sara' comunicata l'esclusione dal concorso (qualora la
prova di preselezione non abbia avuto luogo) saranno tenuti a
presentarsi, per sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale, portando al seguito un documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita',
rilasciato da un'amministrazione dello Stato, una penna a sfera a
inchiostro indelebile nero, nonche' (solo per le specialita' per le
quali la prova di preselezione non ha avuto luogo) la ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line o la copia della
domanda di partecipazione al concorso, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle ore 9,30 non sara' piu'
consentito l'accesso all'interno della struttura prescelta ove verra'
effettuata la prova;
b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede
d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari,
telefoni cellulari, computer e tablet, appunti, carta per scrivere e
pubblicazioni varie (eventuali indicazioni saranno fornite secondo le
modalita' di cui al precedente comma 2).
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme
restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente
art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020.
5. Per quanto concerne la modalita' di svolgimento della suddetta
prova scritta, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Durante lo svolgimento della prova sara' consentita solo la
consultazione di dizionari della lingua italiana o codici messi a
disposizione dalla commissione esaminatrice (eventuali indicazioni
saranno fornite secondo le modalita' di cui al precedente comma 2).
6. La prova scritta si intendera' superata se i concorrenti
avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.
7. L'esito della prova scritta, della valutazione dei titoli di
merito ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a
sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12
saranno resi noti agli interessati con le modalita' e i tempi di cui
al successivo art. 9, comma 1.

                               Art. 9 

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente art. 6,
comma 1, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli di merito
dei concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta. L'esito della
prova scritta, della valutazione dei titoli di merito ed il
calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le
prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali saranno resi noti agli interessati secondo le modalita'
e le indicazioni circa la data e l'orario, che saranno rese note ai
concorrenti mediante avviso consultabile nel sito web
www.carabinieri.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti ovvero chiedendo informazioni al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni
con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo,
all'atto della presentazione alla prova scritta di cui al precedente
art. 8, i concorrenti potranno consegnare eventuale documentazione
probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, relative ai titoli gia' dichiarati nella
domanda di partecipazione. Con le stesse modalita' potranno essere
consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche gia' dichiarate
nella medesima domanda di partecipazione (al fine di favorire l'opera
di catalogazione e valutazione da parte della commissione
esaminatrice, la documentazione probatoria e/o le pubblicazioni
dovranno essere consegnate in separati raccoglitori e riepilogate in
un apposito elenco). Per i militari in servizio o in congedo la
documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le
modalita' indicate nel precedente art. 4.
3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta
commissione, fermo restando quanto sopra precisato per le
pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di
merito dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
stessa, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data
medesima, analitiche e complete informazioni nella domanda stessa
ovvero in apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive
consegnate con le modalita' indicate al comma 2.
4. Per la valutazione dei titoli la commissione disporra' di un
punteggio fino a un massimo di dieci punti cosi' ripartiti:
a) servizio prestato presso enti/reparti dell'Arma dei
carabinieri nella specialita' per la quale si concorre: fino a un
punto (solo qualora si sia optato per la scelta di partecipare alla
riserva dei posti prevista dall'art. 1, comma 1, lettera b);
b) voto della laurea magistrale/specialistica richiesta per la
partecipazione al concorso: fino a due punti;
c) diploma di specializzazione o master in medicina del lavoro,
cardiologia, medicina interna e psicoterapia: fino a quattro punti;
d) diplomi di specializzazione diversi da quelli di cui alla
precedente lettera c), dottorati di ricerca, master e altri titoli
accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino a un punto;
e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico,
attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in
riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea, di
specializzazione o di dottorato, solo se consegnate allegate in
apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con
le modalita' indicate al comma 2 (per quelle prodotte in
collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra'
solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli
autori): fino a un punto;
f) servizio militare, con esclusione del periodo di leva
obbligatorio se effettuato, nonche' servizi, attivita' e/o
collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica
amministrazione: fino a un punto;
g) certificazione della conoscenza linguistica:
1) conoscenza di una lingua straniera fra l'inglese, il
francese, il tedesco e lo spagnolo, certificata secondo lo STANAG
NATO, in corso di validita':
(a) per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 cosi'
ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
(b) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di
1,00 cosi' ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
2) conoscenza di una lingua straniera fra l'inglese, il
francese, il tedesco e lo spagnolo, secondo il livello di conoscenza
correlato al «Common European frame work of Reference for languages -
CEFR», attestata dagli «enti certificatori» riconosciuti dal
Ministero dell'istruzione:
(a) per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 cosi'
ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza C2;
1,50 punti per un livello di conoscenza C1;
1,00 punti per un livello di conoscenza B2;
0,50 punti per un livello di conoscenza B1;
(b) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00
cosi' ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza C2;
0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
0,50 punti per un livello di conoscenza B2.
I concorrenti cui sia stata valutata l'eventuale certificazione
linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se richiesta,
alla prova facoltativa della medesima lingua straniera e quindi gli
sara' attribuito unicamente il punteggio relativo al livello di
certificazione. Ai candidati che dovessero risultare conoscitori
certificati di piu' lingue potra' essere riconosciuto il punteggio
solo per una di esse.
5. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali,
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice valutera', previa
identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli
concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine la
commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati,
procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli
giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
6. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio
concorsi e contenzioso i nominativi del personale dell'Arma dei
carabinieri, che partecipa alla riserva di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma
di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito
della qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera m).

                               Art. 10 

Prove di efficienza fisica

1. I concorrenti che avranno superato la prova scritta di cui al
precedente art. 8 saranno ammessi alle prove di efficienza fisica,
alle quali saranno convocati, secondo le modalita' e le indicazioni
circa la data e l'orario, che saranno rese note, mediante apposito
avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it che avra' valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti con le
modalita' riportate nell'art. 9, comma 1.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 9 e all'art. 259, comma 4
del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a
eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'amministrazione
della difesa, ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione,
entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente (sabati e
festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo
di posta elettronica certificata indicato nella domanda di
partecipazione al concorso).
3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte osservando le
disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e
reclutamento, emanate in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera
g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato in premessa.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data
di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul
sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno
presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al
seguito anche una giacca a vento, in caso di pioggia), muniti di un
documento d'identita' in corso di validita' (oltre all'originale
dovra' essere portata al seguito una fotocopia del documento) e
produrre il certificato medico di idoneita' ad attivita' sportiva
agonistica per atletica leggera di tipo B, in corso di validita' (non
antecedente a un anno all'atto della presentazione per le prove di
efficienza fisica), rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana ovvero da specialisti che
operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport. La mancata o difforme
presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dalle
prove e, quindi, dal concorso.
I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi
muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento, entro i cinque giorni antecedenti
alla data di presentazione (la data di presentazione non e' da
calcolare nel computo dei cinque giorni) alle prove medesime, per lo
svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per
le finalita' indicate nel successivo art. 11, comma 8. La mancata
presentazione ovvero la constatata irregolarita' di detto referto
comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso.
Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti di efficienza fisica,
psico-fisici e attitudinali ai sensi della normativa vigente, sono
ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di
eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su
istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento
cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione
della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 15. Le
concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza saranno
comunque ammesse, con riserva, a sostenere la prova orale e quella
facoltativa di lingua straniera.
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente
autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il
quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla
frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di svolgimento
degli esercizi, nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e le
disposizioni sui comportamenti da tenere in caso di indisposizione,
di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'esecuzione degli esercizi.
5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione
ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali e l'esclusione
dal concorso.
6. Il superamento di tutte le prove determinera' il giudizio di
idoneita', con eventuale attribuzione di punteggio incrementale
secondo le modalita' indicate nel citato Allegato B.

                               Art. 11 

Accertamenti psico-fisici

1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1,
lettera c), presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento, all'accertamento del
possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico - logistico
dell'Arma dei carabinieri.
2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con
le modalita' previste dall'art. 582 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive tecniche approvate
con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse,
per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di inidoneita' al servizio militare e per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonche'
secondo le disposizioni contenute in apposite norme tecniche,
approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento emanante in applicazione dell'art. 2, comma
1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato nelle
premessa. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della
data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione
sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti. L'accertamento dell'idoneita'
sara' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento
della visita.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie
previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e
all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno
previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla
data prevista per i predetti accertamenti, dei certificati e referti
di cui al comma 4 del presente articolo in ragione dei tempi
necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale, in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche
l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento. A tal fine gli interessati dovranno
far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e
reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione,
entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente (sabati e
festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli
accertamenti stessi, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda
di partecipazione al concorso.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti
psico-fisici indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti
documenti, in originale o in copia con originale in visione,
rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di
presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
b) referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali:
HbsAg, anticorpi anti HCV e anticorpi anti HIV;
c) certificato, compilato in ogni sua parte e in maniera
conforme al modello riportato nell'allegato C, che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di
fiducia, di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833,
attestante lo stato di salute,
d) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni
antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non e'
da calcolare nel computo dei cinque giorni) di cui al precedente art.
10, comma 3;
2) referto e immagini di ecografia pelvica (finalizzata alla
verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o
malformazioni di utero e ovaie) effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale, in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento, in data non anteriore a sei mesi
dalla data di presentazione per gli accertamenti psico-fisici;
e) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in
servizio);
f) elettrocardiogramma refertato;
g) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000
Hz);
h) esami ematochimici:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatinemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
esame delle urine standard e del sedimento.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche
l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione anche di
uno solo dei suddetti esami strumentali e di laboratorio, fatta
eccezione di quello di cui alla lettera a) del presente comma,
comportera' l'esclusione dagli accertamenti psico-fisici e, quindi,
dal concorso.
5. La commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c)
disporra' per tutti i concorrenti le visite specialistiche e gli
accertamenti sottoelencati:
a) visita cardiologica;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica;
e) visita psichiatrica (avvalendosi anche dei test e delle
prove somministrate in aula);
f) analisi completa delle urine, anche finalizzate alla ricerca
di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali
anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e
benzodiazepine. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul
medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con
spettrometria di massa). I candidati dovranno rilasciare la
dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami;
g) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
h) visita medica generale;
i) visita ginecologica;
j) ogni ulteriore indagine clinico - specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta
utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico -
legale.
Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente
a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di
cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di
gravidanza, si applicano le disposizioni di cui al precedente art.
10, comma 3.
7. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:
a) per i concorrenti in servizio permanente nell'Arma dei
carabinieri, l'assenza di infermita' invalidanti in atto
incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in materia
di idoneita' psico-fisica;
b) il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche
(PS) 1; costituzione (CO) 3; apparato cardiocircolatorio (AC) 2;
apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 apparato
locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2;
apparato uditivo (AU) 2; apparato visivo (VS) 3;
c) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico, a cinque diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico e a quattro diottrie per l'astigmatismo misto anche in
un solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare
normali;
d) parametri fisici relativi alla composizione corporea, forza
muscolare e massa metabolicamente attiva rientranti nei limiti
previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
accertato secondo le modalita' previste dalla direttiva tecnica
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle
premesse. Tale accertamento non sara' effettuato nei confronti dei
militari in servizio.
8. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione, i
concorrenti:
a) militari in servizio permanente e in possesso dell'idoneita'
al servizio militare incondizionato nei cui confronti venga accertata
la presenza di malattie invalidanti in atto;
b) in possesso di un profilo sanitario inferiore a quello
indicato al precedente comma 7, lettera b);
c) che non rientrino nei parametri fisici di cui al precedente
comma 7, lettera d);
d) che risultino affetti da:
imperfezioni e infermita' contemplate nella direttiva tecnica
riguardante, tra l'altro, l'accertamento delle imperfezioni e
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di
cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive modifiche e
integrazioni, citato nelle premesse;
positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare
o civile;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
incompatibili con i tempi della procedura concorsuale e l'avvio alla
frequenza del corso;
tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nelle
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente
del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri;
e) la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudichera'
altresi' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi o altre
permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti
a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro
dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui
al regolamento e alle norme tecniche discendenti dal presente bando
di concorso. Il regolamento e le norme tecniche discendenti saranno
pubblicate sul sito http://carabinieri.it
9. I concorrenti che all'atto degli accertamenti psico-fisici
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con
riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I concorrenti
che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la
prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi
dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato agli interessati.
10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti
psico-fisici, che sara' comunicato per iscritto a ciascun
concorrente, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti
attitudinali.

                               Art. 12 

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 11,
i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti
attitudinali, svolti con le modalita' definite in apposite norme
tecniche, approvate con provvedimento del direttore del Centro
nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione dell'art. 2,
comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017,
citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili,
prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati su due distinte
fasi, una istruttoria e una costitutiva, come di seguito specificato:
a) fase istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli
elementi rilevanti ai fini della formazione della decisione finale,
costituita da tre distinti stadi/momenti:
somministrazione collettiva, a cura di un ufficiale
psicologo, di uno o piu' test di prestazione tipica e/o di
performance e/o questionari tesi alla raccolta semistrutturata di
informazioni sul candidato in funzione di quanto previsto dal profilo
attitudinale di riferimento. Dette prove costituiscono il «protocollo
testologico»;
valutazione del «protocollo testologico» a cura di un
ufficiale psicologo che, al riguardo, redige un'apposita «relazione
psicologica» sul candidato;
intervista attitudinale con un ufficiale perito selettore
attitudinale che, al termine, dell'esplorazione delle aree del
«profilo attitudinale» di riferimento, redige una «scheda di
valutazione attitudinale»;
b) fase costitutiva, nella quale la commissione per gli
accertamenti attitudinali, composta da membri diversi da quelli
intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le
risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente,
assumera' le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei
requisiti attitudinali previsti dal «profilo attitudinale» di
riferimento quale ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri e alle potenzialita' indispensabili all'espletamento
delle mansioni di ufficiale del ruolo tecnico dell'Arma dei
carabinieri e all'assunzione delle discendenti dallo status da
assumere e dallo specifico settore di impiego, nonche' una favorevole
predisposizione al particolare contesto militare valutando, in una
prospettiva a breve termine connessa alla frequenza del corso
formativo, la capacita' di adattamento o riadattamento all'ambito
scolastico-addestrativo.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali,
sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma
4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni,
a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento
di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione,
entro le ore 13,00 del quinto del giorno lavorativo antecedente a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra'
esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso).
4. Il giudizio relativo all'idoneita' o all'inidoneita' riportato
al termine degli accertamenti attitudinali, che sara' notificato per
iscritto agli interessati a fine giornata, e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive
fasi concorsuali e quindi esclusi dal concorso.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti psico-fisici e di quelli
attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita
interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si
protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico
dell'amministrazione militare. I concorrenti che sono gia' alle armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento
degli accertamenti attitudinali.
6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di
gravidanza, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 10, comma
3.

                               Art. 13 

Prova orale

1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti
attitudinali di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere
la prova orale di cultura tecnico - professionale.
2. La sede di svolgimento e il calendario di convocazione alla
prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi delle
rispettive specialita' riportati nel citato allegato A, saranno resi
noti, mediante avviso consultabile nel sito web «www.carabinieri.it»,
che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni con il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le
salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 6 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non
saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'amministrazione della difesa ai quali gli
stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e
reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione
entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente a quello
di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a
mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato
nella domanda di partecipazione al concorso).
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato il voto minimo di almeno 18/30.

                               Art. 14 

Prova facoltativa di lingua straniera

1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra
francese, inglese, spagnolo e tedesco) sara' sostenuta dai soli
concorrenti che ne' abbiano fatto specifica richiesta nella domanda
di partecipazione al concorso, sempreche' detta prova sia diversa
dall'eventuale certificazione linguistica presentata ai fini della
valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9, comma 4 e che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova orale di cui al
precedente art. 13. La stessa consistera' in una prova scritta di una
soltanto delle sopracitate lingue e la presentazione dei candidati
dovra' avvenire secondo le indicazioni comunicate mediante avviso con
le modalita' indicate al precedente art. 8, comma 2.
2. Detta prova sara' effettuata con le modalita' indicate al
punto 3 dell'Allegato «A» che costituisce parte integrante del
presente decreto, e si precisa che non saranno ammesse nuove
convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.

                               Art. 15 

Graduatorie di merito

1. Le graduatorie di merito saranno formate dalla commissione
esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per specialita'
indicati nell'art. 1, comma 1, del presente decreto. Il punteggio
finale di ciascun concorrente sara' formato dalla somma:
a) del punteggio riportato nella prova scritta;
b) del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di
merito;
c) dell'eventuale punteggio incrementale nelle prove di
efficienza fisica;
d) del punteggio riportato nella prova orale;
e) dell'eventuale punteggio riportato nella prova facoltativa
di lingua straniera.
2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto
dirigenziale, nel quale si terra' conto delle riserve di posti di cui
all'art. 1, comma 2. I posti riservati, eventualmente non ricoperti
per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel
decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita'
di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e dal disposto di cui all'art. 73, comma 14, del
decreto-legge 21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n.
98, sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva da consegnare
all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'art. 8. In
assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara'
preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del
secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
4. Gli idonei che, nella graduatoria di cui al presente articolo,
saranno compresi nel numero dei posti a concorso, ripartiti per
specialita' di cui all'art. 1, comma 1 saranno dichiarati vincitori
del concorso.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 10, comma 3, saranno immesse in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di
graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento.

                               Art. 16 

Nomina

1. I concorrenti di cui al precedente art. 15, comma 4 saranno
nominati -sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi
di cui all'art. 1, comma 4 del presente decreto- tenenti in servizio
permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti di
cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' al superamento del corso
formativo di cui al successivo comma 4, del presente articolo.
3. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto del Ministro
della difesa con il quale sara' conferita la nomina, mentre
l'anzianita' relativa sara' determinata dal punteggio conseguito al
termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale verra'
rideterminata al superamento del corso formativo con le modalita' di
cui al successivo comma 12, del presente articolo.
4. Dopo la nomina gli ufficiali saranno invitati ad assumere
servizio e frequenteranno, come prescritto dall'art. 737, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso formativo, di durata non
inferiore ad un anno, con le modalita' stabilite dal Comando generale
dell'Arma dei carabinieri.
5. Il conferimento della nomina e' subordinato:
a) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso
dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2;
b) al superamento del citato corso formativo, dal quale i
frequentatori potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di
una qualsiasi delle circostanze previste dall'art. 599 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
6. Gli stessi dovranno presentarsi presso la Scuola ufficiali
dell'Arma -Via Aurelia 511 - Roma - per la frequenza del corso
medesimo, in uniforme se militari in servizio, muniti di documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita',
rilasciato da un'amministrazione dello Stato e della tessera
sanitaria.
7. All'atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno
contrarre, ai sensi dell'art. 738 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, una ferma di sette anni decorrente dalla data di inizio
del corso stesso, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo al
superamento del medesimo corso formativo. Il rifiuto di sottoscrivere
la ferma comportera' la revoca della nomina e quindi l'allontanamento
dal corso. La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera'
la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento
volta a verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il
reclutamento e in tale sede, dovranno produrre il referto analitico
attestante il dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD)
rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ammissione ai corsi da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale, in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento. Gli ufficiali riconosciuti affetti
da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, dovranno
rilasciare dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione conforme al modello riportato nell'allegato E.
Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del
profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di
profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
prima dell'incorporamento:
certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia, parotite e varicella.
Se durante la visita medica di incorporamento insorgeranno dubbi
sulla persistenza dell'idoneita' psico-fisica precedentemente
riconosciuta, il predetto Istituto ha facolta' di far sottoporre i
vincitori a un supplemento di indagini presso una struttura
ospedaliera, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi
nuovi tali da determinare un provvedimento medico - legale di
inidoneita' al servizio militare.
9. Gli ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di
gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positivita' del
predetto test la visita medica di incorporamento sara' sospesa ai
sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare e, pertanto, non potendo frequentare il corso
formativo, saranno rinviate al primo corso utile successivo, ai sensi
dell'art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
10. I candidati nominati vincitori sono obbligati a presentarsi
il giorno di prevista convocazione. Gli stessi, qualora per cause di
forza maggiore, non possano ottemperare tempestivamente alla
convocazione, dovranno darne comunicazione, entro la data di prevista
presentazione, alla Scuola ufficiali dell'Arma -Via Aurelia 511 -
Roma - (scufrepcorsi@carabinieri.it) che, riconosciuta la validita'
della motivazione prospettata, potra' concedere al candidato un
differimento dalla data di presentazione, che in nessun caso, potra'
essere superiore ai quindici giorni dall'inizio del corso formativo,
ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al
precedente art. 1, comma 6, e dall'art. 259, comma 4, del
decreto-legge n. 34/2020.
Il provvedimento di differimento dovra' essere inviati al
candidato, al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma
dei carabinieri per gli eventuali successivi adempimenti e per
conoscenza anche alla Direzione generale per il personale militare.
I candidati qualora non facciano pervenire, entro quarantotto ore
comunicazioni al riguardo saranno considerati rinunciatari e non
saranno ammessi al corso formativo.
11. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non ricoperti per
rinuncia o decadenza, la Direzione generale per il personale militare
potra' procedere all'ammissione al corso, con i criteri e nei limiti
indicati nel precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso
stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della
relativa graduatoria.
12. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
formativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base al punteggio
conseguito nella graduatoria di fine corso.
13. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso formativo verra' disposta la revoca della nomina,
a decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il
proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno
collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il
periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente.
14. Agli ufficiali ammessi alla frequenza del corso formativo e
ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti.

                               Art. 17 

Accertamento dei requisiti

1. Fermi restando gli adempimenti previsti dai Comandi di Corpo
di cui al precedente art. 4, comma 1, ai fini dell'accertamento dei
requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, la Direzione
generale per il personale militare provvedera' a chiedere alle
amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di
quanto dichiarato dai candidati, risultati vincitori del concorso,
nelle domande di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente prodotte.
Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo
armato dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma
1 emergera' la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

                               Art. 18 

Esclusioni

1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno
soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di cui
al presente decreto e stabiliti dal precedente art. 2, saranno
esclusi con provvedimento dalla Direzione generale per il personale
militare.
2. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sara'
accertato dopo la nomina.

                               Art. 19 

Spese di viaggio. Licenza

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti dall'art. 5 del presente decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie
fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso
le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 5, comma 1,
nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e
degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il
candidato non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi
dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

                               Art. 20 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative
attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e
particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it -
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
autorita' di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.

                               Art. 21 

Accesso atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail
al seguente indirizzo «cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it»,
preferibilmente secondo il modello in allegato F.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 17 marzo 2022

Il direttore generale: Vittiglio

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