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AGENZIA DELLE DOGANE

Bando d'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere
doganale, ai sensi dell'art. 50 del testo delle disposizioni
legislative in materia doganale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.70 del 4/9/2001
Ente:AGENZIA DELLE DOGANE
Località:-
Codice atto:001E7974
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:4/10/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
 
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e, in particolare gli articoli 50, 51 e 52 che
dettano norme relative agli esami per il conseguimento della patente
di spedizioniere doganale;
Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica
18 febbraio 1971, n. 18, modificato dalla legge 10 aprile 1974,
n. 123;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che e' decorso il periodo di tempo di tre anni,
previsto dall'art. 50, primo comma, del menzionato decreto del
Presidente della Repubblica n. 43, dai precedenti esami per il
conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetti con
decreto direttoriale 12 dicembre 1996 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 7 gennaio 1997;
 
A d o t t a
la seguente determinazione:
 
Art. 1.
Sono indetti gli esami per il conseguimento della patente di
spedizioniere doganale, ai sensi dell'art. 50 del testo delle
disposizioni legislative in materia doganale.

                               Art. 2.
Possono partecipare agli esami coloro che, alla data di
pubblicazione della presente determinazione, abbiano conseguito il
diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e
risultino, alla medesima data, iscritti da almeno due anni nel
registro circoscrizionale del personale ausiliario di cui all'art. 46
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, quali ausiliari degli spedizionieri doganali
abilitati ad operare presso una circoscrizione doganale.

                               Art. 3.
Il requisito della iscrizione nel registro degli ausiliari non e'
richiesto agli aspiranti che risultino trovarsi in una delle seguenti
condizioni:
a) abbiano prestato servizio per almeno due anni nelle dogane
con mansioni direttive, di concetto ed esecutive ovvero nella Guardia
di finanza in qualita' di ufficiale o sottufficiale;
b) siano iscritti nell'elenco compartimentale di cui
all'art. 44 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 43/1973.
Agli aspiranti che si trovino nella condizione di cui alla
precedente lettera b) e che alla data di pubblicazione della presente
determinazione abbiano maturato una anzianita' di iscrizione
nell'elenco predetto di almeno sette anni si prescinde dal richiedere
il possesso del titolo di studio ai sensi dell'art. 126 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, e successive
modificazioni.

                               Art. 4.
Le domande di ammissione all'esame, redatte su carta libera e
nella forma indicata nello schema annesso alla presente
determinazione (allegato A), dovranno pervenire all'Agenzia delle
dogane - Area gestione tributi e rapporti con gli utenti - Ufficio
servizi all'utente - via Mario Carucci n. 71 - 00143 Roma, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione all'esame si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.

                               Art. 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) cognome, nome e codice fiscale;
2) data e luogo di nascita;
3) cittadinanza;
4) di essere iscritti negli elenchi o nei registri previsti
dagli articoli 44 e 46 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, indicando la
decorrenza dell'iscrizione e gli eventuali periodi di interruzione,
ovvero di trovarsi nella condizione di cui all'art. 3, primo comma,
lettera a) della presente determinazione;
5) titolo di studio posseduto, specificando l'istituto presso
il quale e' stato conseguito ed in quale data, ovvero di trovarsi
nella condizione prevista dall'art. 3, secondo comma, della presente
determinazione;
6) il proprio domicilio o recapito, con esatta indicazione del
numero di codice di avviamento postale al quale desiderano che siano
inviate eventuali comunicazioni.
La firma da apporre in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di mancato recapito di comunicazioni dipendente da errata indicazione
del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per
raccomandata, ne' per altre cause di necessita' o forza maggiore.

                               Art. 6.
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano con riserva agli esami. Il direttore
dell'Agenzia delle dogane, con provvedimento motivato, puo' escludere
dagli esami, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i
requisiti prescritti.

                               Art. 7.
L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica con
relazione scritta ed in un colloquio.
La prima delle anzidette prove verte su una delle seguenti
materie:
a) istituzioni di diritto privato;
b) principi di scienza delle finanze;
c) nozioni di diritto tributario.
La seconda prova consiste nella compilazione di dichiarazioni
doganali, integrate da una relazione scritta sugli adempimenti
connessi con le singole operazioni.
Il colloquio verte, oltre che sulle materie che possono formare
oggetto delle prove scritta e pratica, anche sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto amministrativo;
b) nozioni di diritto della navigazione (marittima ed aerea);
c) nozioni di merceologia;
d) nozioni di geografia economica e commerciale;
e) nozioni di statistica generale ed economica;
f) nozioni sulle disposizioni di carattere economico e valutano
concernenti gli scambi con l'estero;
g) cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali,
commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati
istitutivi delle Comunita' europee.

                               Art. 8.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 9 ottobre
2001, sara' data comunicazione dei giorni, dell'ora e dell'ubicazione
dei locali in cui si effettueranno le prove.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui i
candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dagli
esami, si presenteranno a sostenere le prove senza alcun preavviso od
invito, nei locali e nei giorni indicati.
Ai candidati che avranno superato la prova scritta e la prova
pratica con relazione scritta, sara' data tempestiva comunicazione
del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere il
colloquio.

                               Art. 9.
Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato
almeno ventuno trentesimi in ciascuna delle due prove scritte
d'esame.
Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una
votazione di almeno ventuno trentesimi.

                              Art. 10.
I candidati, per essere ammessi a sostenere le prove, dovranno
essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validita'.

                              Art. 11.
Qualora la data per il colloquio sia stabilita oltre sei mesi
dalla sottoscrizione dell'istanza di ammissione agli esami, il
concorrente che abbia superato il colloquio stesso dovra' presentare
o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a
pena di decadenza, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla data del colloquio all'Agenzia delle dogane - Area gestione
tributi e rapporti con gli utenti - Ufficio servizi all'utente - via
Mario Carucci n. 71 - 00143 Roma, una dichiarazione sostitutiva,
comprovante il possesso dei soli stati, fatti o qualita' soggetti a
modificazione.
L'Agenzia delle dogane si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni
sostitutive rese dal candidato. Qualora in esito a detti controlli
sia accertata la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decade dalla procedura concorsuale, ferme restando le
sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge n. 15/1968.

                              Art. 12.
L'elenco dei candidati riconosciuti idonei sara' approvato con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e pubblicato
nel Bollettino ufficiale della medesima Agenzia; di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

                              Art. 13.
Con successiva determinazione si provvedera' alla nomina della
commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 50 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

                              Art. 14.
I concorrenti compresi nell'elenco degli idonei, se in possesso
anche degli altri requisiti indicati nell'art. 48 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, potranno conseguire, a domanda, la nomina a
spedizioniere doganale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47
del testo unico medesimo.
La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2001
Il direttore

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