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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di trecentoventidue
allievi marescialli al 77° corso presso la Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico
2005/2006.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.30 del 15/4/2005
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:05E01990
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente «Stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», ed, in
particolare, l'art. 70;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa, con varianti, alla
Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo
stato giuridico dei sottufficiali;
Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della
Guardia di finanza;
Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, concernente «Stato
giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia
di finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme per il servizio di leva»;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante «Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma prolungata»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di acceso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
Visto l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza», nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante
«Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante
«Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della
sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 387400, datata 20 novembre 2003, registrata al
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del
Bilancio - presso l'ex Ministero delle finanze, il 20 novembre 2003,
al n. 1034, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle
varie Autorita' gerarchiche del Corpo;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2004, che fissa, tra
l'altro, nel 30% l'aliquota massima di personale femminile da
arruolare nel ruolo ispettori per l'anno 2005;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»;
Ritenuto di dover riservare sei dei posti messi a concorso per il
contingente ordinario ai candidati in possesso dell'attestato di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,
Determina:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto, per l'anno accademico 2005/2006, un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 77° corso, presso
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, di:
a) 280 allievi marescialli del contingente ordinario;
b) 42 allievi marescialli del contingente di mare, suddivisi
nelle seguenti specializzazioni:
1) n. 20 nocchieri A.C.;
2) n. 6 radarmontatori;
3) n. 16 motoristi navali.
2. Il reclutamento di personale femminile, effettuato mediante il
presente concorso, non potra' superare il 30% dei posti messi a
concorso per ciascun contingente, cioe' 84 unita' per quello
ordinario e 13 unita' per quello di mare (di cui 6 per la
specializzazione di nocchiere, 2 per la specializzazione di
radarmontatore e 5 per la specializzazione di motorista navale).
Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno
essere ammesse al primo anno del 77° corso in un numero superiore a
quello sopra indicato, anche se collocate in posizione utile nelle
graduatorie di cui al successivo art. 21.
3. Sei dei 280 posti per il contingente ordinario sono riservati,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dal
successivo art. 2, a coloro che siano in possesso dell'attestato di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
4. Otto dei 16 posti per il contingente di mare per la
specializzazione di motorista navale sono riservati ai militari del
Corpo in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, comma 1,
lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso
per motoristi navali presso la Scuola Nautica della Guardia di
finanza, se qualificati meritevoli dal Comandante Regionale o
equiparato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita'
gerarchicamente sottostanti da cui il personale interessato dipende,
sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I militari in possesso dei
suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al corso di cui
al comma 1, lettera b), del presente articolo, con esonero dal
concorso. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari
giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di
motorista navale con maggior punteggio di merito, maggiorato degli
eventuali titoli ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di maggior
grado. A parita' di grado, e' prevalente la maggiore anzianita' di
servizio e, a parita' della stessa, la maggiore eta'.
5. La specializzazione di motorista navale deve essere posseduta
alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 3 e
conservata fino all'ammissione al corso di formazione.
6. La partecipazione al concorso di cui al precedente comma 4 non
e' ammessa per piu' di due volte.
7. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, i posti non coperti saranno devoluti in
aumento a quelli previsti per il concorso di cui al comma 1, lettera
b), del succitato articolo, secondo le percentuali e l'ordine in esso
stabilito.
8. Resta impregiudicata, per il Comandante Generale della Guardia
di finanza, la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero di
posti, di sospendere l'ammissione al corso di istruzione dei
vincitori, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad
assumere da parte dell'Autorita' di Governo, nonche' in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.
9. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla contenenti domande di cultura generale;
b) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) una prova scritta di composizione italiana;
d) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) una prova orale di cultura generale;
f) un esame facoltativo in una o piu' lingue estere,
consistente in una prova scritta ed una prova orale per ciascuna
lingua prescelta;
g) una prova facoltativa di conoscenza dell'informatica.
10. Il corso di formazione avra' inizio nella data che sara'
stabilita dal Comando Generale della Guardia di finanza ed avra' la
durata di due anni accademici, al termine dei quali gli allievi
dichiarati idonei conseguiranno la nomina a maresciallo.

                               Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri, i finanzieri
ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di
complemento del Corpo della guardia di finanza che:
1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, superato il
trentacinquesimo anno di eta';
2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta
l'iscrizione a corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale
12 aprile 2001. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo
in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico
2004/2005;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il
giudizio di merito viene emesso dal Comandante Regionale o
equiparato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita'
gerarchiche sottostanti da cui il personale interessato dipende,
sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non
idonei» all'avanzamento;
5) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
b) i cittadini italiani, anche se non appartenenti al
territorio della Repubblica o se gia' alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, eta' non
inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione;
4) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza;
5) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento,
imputati o condannati per delitti non colposi, ne' sottoposti a
misura di prevenzione;
6) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,
in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza;
8) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta
l'iscrizione a corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale
12 aprile 2001. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo
in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico
2004/2005;
10) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano
stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
2. I requisiti sopra indicati, ad eccezione di quelli di cui alle
lettere a), punti 1) e 2), e b), punti 1), 5), 6) e 9), debbono
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 e conservati
fino alla data di effettivo incorporamento.
3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.

                               Art. 3.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione va presentata possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.
2. Per i residenti in Valle d'Aosta, la domanda dovra' essere
presentata, entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
3. I militari (esclusi gli appartenenti al Corpo della guardia di
finanza) devono presentare la domanda entro il termine e con le
modalita' di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. I cittadini italiani residenti all'estero devono inviare la
domanda di partecipazione direttamente al Comando Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, Via della Batteria di Porta
Furba n. 34 - 00181 ROMA/APPIO.
5. La domanda dovra' redigersi esclusivamente su apposito
modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1
al presente bando) e disponibile presso tutti i Comandi del Corpo
nonche' sul sito internet all'indirizzo www.gdf.it, nella sezione
relativa ai concorsi.
6. Le domande di partecipazione al concorso si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente comma 1.
A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Le domande, comunque, spedite non a mezzo raccomandata verranno
accettate soltanto se pervenute al competente Comando entro il
suindicato termine.
7. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate
nei termini indicati, non dovessero pervenire entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale, verranno archiviate. Nelle more, i
candidati saranno ammessi con riserva al concorso.
8. Per i militari della Guardia di finanza, la domanda di
partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo il
modello di domanda (fac-simile in allegato 2 al presente bando), deve
essere indirizzata al Comando Centro di Reclutamento e presentata al
Comando da cui il militare direttamente dipende per l'impiego (per i
militari in forza al Comando Generale, le domande dovranno essere
presentate al Comando Quartier Generale), entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del bando.
9. Il Comando, che riceve le domande di cui al precedente comma
8, vi appone immediatamente la data di presentazione e il numero di
assunzione a protocollo.
10. Le domande sono inviate, entro il giorno successivo a quello
di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle
stesse:
a) al Comando Regionale (o equiparato), relativamente al
personale in forza ai reparti dipendenti nonche' al Comando
Interregionale alla sede;
b) al Comando Quartier Generale, relativamente al personale in
forza al Comando Centro Logistico;
c) al Comando Re.T.L.A. degli Istituti di Istruzione,
relativamente al personale in forza all'Ispettorato per gli Istituti
di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
d) al Comando Re.T.L.A. dei Reparti Speciali, relativamente al
personale in forza al Comando Reparti Speciali ed ai reparti da
quest'ultimo dipendenti.
11. I Comandi di cui al precedente comma 10, attestata la
regolarita' e la completezza delle domande ricevute (incluse quelle
prodotte dal personale direttamente dipendente), le inviano, entro
dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la loro
presentazione, unitamente agli elenchi riepilogativi degli aspiranti,
al Comando Centro di Reclutamento.
12. I predetti Comandi devono, altresi', comunicare
tempestivamente al Comando Centro di Reclutamento eventuali
situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti
requisiti da parte dei partecipanti al concorso.
13. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei
termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine
perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza.
14. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il
predetto termine comportera' l'archiviazione dell'istanza.
15. Le domande non sottoscritte saranno, invece, direttamente
archiviate.
16. Alle incombenze di cui ai precedenti commi 13, 14 e 15
provvedono:
a) per gli appartenenti al Corpo, i Comandi di cui al
precedente comma 10;
b) per tutti gli altri candidati, il Comando Provinciale
(Comando Regionale, per i residenti in Valle d'Aosta) competente.
17. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente articolo, dovranno essere notificati agli interessati, che
potranno impugnarli producendo ricorso:
a) gerarchico al Comandante Interregionale o equiparato della
Guardia di finanza dal quale dipende il Comando che ha disposto
l'archiviazione (se l'archiviazione e' stata disposta dal Comando
Quartier Generale, il ricorso dovra' essere proposto al Capo di Stato
Maggiore del Comando Generale, ovvero se l'archiviazione e' stata
disposta dal Comando Centro di Reclutamento, il ricorso dovra' essere
proposto al Comandante Generale della Guardia di finanza), ex decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro trenta giorni dalla data di
notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
18. L'Amministrazione non assume, inoltre, alcuna responsabilita'
per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o
ad altre cause non imputabili alla stessa.
19. Non possono essere presentate, per lo stesso concorso,
istanze separate o cumulative per il contingente ordinario e per
quello di mare. Per il contingente di mare, e' consentito partecipare
per una sola specializzazione.
20. Non e' consentito ai candidati, concorso durante, cambiare il
contingente, la categoria di posti riservati o la specializzazione
per cui concorrono.

                               Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve
indicare nella domanda (vgs. modello in allegato 2):
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e luogo di nascita, nonche' il contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere;
b) il Comando cui e' in forza;
c) di essere o non essere imputato o condannato in un
procedimento penale per delitto non colposo;
d) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
e) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2004/2005;
f) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, «non
idoneo» all'avanzamento;
g) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nel successivo
art. 21;
h) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di
cui al precedente art. 1, comma 4, devono farne richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso, precisando la data di
conseguimento della specializzazione di motorista navale. Gli stessi,
successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente
art. 3, comma 1, non saranno piu' ammessi al concorso per i posti non
riservati.
3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza
deve indicare nella domanda (vgs. modello in allegato 1):
a) cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita;
b) il contingente (ordinario o mare con relativa
specializzazione) per il quale intende concorrere (i militari devono
indicare anche il grado rivestito nonche' il Comando cui sono in
forza);
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato o condannato per delitti non colposi,
ne' sottoposto a misura di prevenzione;
g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
h) la posizione nei riguardi del servizio militare;
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza;
l) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2004/2005;
m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione;
n) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria
famiglia, completo del codice di avviamento postale;
o) l'indirizzo presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico;
p) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nel successivo
art. 21;
q) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
4. I candidati, in sede di domanda di partecipazione al concorso,
possono richiedere di essere sottoposti anche:
a) all'esame facoltativo di una o piu' lingue estere, scelte
tra le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) alla prova facoltativa di conoscenza dell'informatica.
5. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di
essere a conoscenza che la prova preliminare si svolgera' secondo le
modalita' stabilite al successivo art. 11.
6. Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo, di
cui all'art. 1, comma 3, del presente bando, devono compilare la
domanda di partecipazione allegando gli estremi del titolo in base al
quale concorrono per tali posti, indicando la lingua (italiana o
tedesca) nella quale vorranno sostenere le previste prove d'esame.
7. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorrera' nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni
beneficio, eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera fornita.
8. I candidati di cui al precedente comma 3 dovranno segnalare
ogni variazione di indirizzo direttamente, e nel modo piu' celere, al
Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero al
locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in
Valle d'Aosta), il quale non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Lo stesso Comando, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in caso
di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere
tempestivamente notificata allo stesso Comando ogni variazione che
dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del candidato
ai fini del servizio militare.

                               Art. 5.
Istruttoria della domanda
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.

                               Art. 6.
Documentazione
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, i
Comandi di cui all'art. 3, comma 10, provvederanno ad inviare al
Comando Centro di Reclutamento, entro venti giorni dalla data di
comunicazione dell'idoneita' alla prova preliminare di cui al
successivo art. 11, copia autenticata del foglio matricolare
(aggiornato e parificato alla data di scadenza del termine di cui al
precedente art. 3, comma 1), dei militari interessati e il giudizio
di merito di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito
alla data di scadenza suddetta.
2. La documentazione caratteristica dei militari del Corpo dovra'
essere chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione.
3. Nei confronti dei candidati, che non prestano servizio nella
Guardia di finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui al
successivo art. 14, il Comando Provinciale della Guardia di finanza
competente (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di
finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) provvedera' a richiedere i
seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita' militare per i
candidati in servizio militare.
4. I candidati, risultati idonei alla prova scritta, dovranno
presentare direttamente o far pervenire, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al Comando Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli,
Via della Batteria di Porta Furba n. 34 - 00181 ROMA/APPIO, entro
venti giorni dalla data di comunicazione dell'idoneita' stessa, i
certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge,
comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i
titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli
elencati nel successivo art. 21. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
5. I candidati, che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui
all'art. 21, dovranno presentare o far pervenire al Comando
Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero al locale
Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle
d'Aosta), a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione dell'esito del concorso:
a) se di sesso maschile, il foglio di congedo illimitato
provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune
per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva;
b) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di
congedo illimitato o del foglio matricolare, per i candidati che
abbiano prestato o prestino servizio militare;
c) domanda diretta al Ministero della difesa, con cui il
candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento,
ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di
completamento, maresciallo e sergente, chiede di rinunciarvi per
conseguire l'ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della
Guardia di finanza in qualita' di allievo maresciallo.
6. I vincitori del concorso dovranno consegnare, direttamente al
Comando Scuola Ispettori e Sovrintendenti, all'atto della
presentazione per l'inizio del corso di formazione, il diploma in
originale ovvero la copia autentica del certificato attestante il
conseguimento del titolo di studio, in conformita' dell'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Il diploma non puo' essere sostituito da certificato di
iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'.
8. I vincitori del concorso per posti riservati di cui al
precedente art. 1, comma 3, dovranno, inoltre, far pervenire al
Comando Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Via della
Batteria di Porta Furba n. 34 - 00181 ROMA/APPIO, a pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito
del concorso, l'attestato di cui al predetto art. 1.
9. I documenti di cui ai precedenti commi 3 e 5, lettera b),
devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
10. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
11. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere, successivamente,
regolarizzati entro trenta giorni dalla data di restituzione.
12. Il Comando Centro di Reclutamento impartira' disposizioni
circa le modalita' e i termini di invio da parte dei Comandi del
Corpo interessati delle domande di partecipazione al concorso e della
documentazione di cui al presente articolo.

                               Art. 7.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell'autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale della Guardia di finanza ed e' ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici dell'Esercito, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e
due ufficiali medici dell'Esercito (di cui uno di grado superiore a
quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di
grado comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori in possesso del prescritto titolo accademico nelle materie
oggetto di esame.
Qualora i concorrenti ammessi alla prova scritta superino le
mille unita', la sottocommissione puo' essere integrata da altre
sottocommissioni, unico restando il presidente. Le ulteriori
sottocommissioni, ciascuna composta da un numero di componenti pari a
quello della sottocommissione originaria, sono costituite in modo da
attribuire ad ognuna un numero di candidati non inferiore a
cinquecento;
e) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei
candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza,
composta da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. La sottocommissione esaminatrice per l'esame facoltativo di
una o piu' lingue estere e la prova facoltativa di conoscenza
dell'informatica e' quella indicata al comma 1, lettera d), del
presente articolo, integrata, rispettivamente, da:
a) docenti abilitati all'insegnamento delle lingue estere
oggetto dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore in
servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore
della lingua stessa;
b) da un ufficiale o un ispettore, in servizio permanente,
della Guardia di finanza, impiegato nel settore dell'informatica.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente
sottocommissione sara' integrata da un ufficiale del Corpo
qualificato conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istituto
d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al precedente
comma 1, lettera e), potra' avvalersi, altresi', durante gli
accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d)
ed e), del presente articolo, possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Comando Centro di Reclutamento.

                               Art. 8.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste dal precedente art. 7, comma 1,
lettere b), c) ed e), compileranno, per ogni candidato, un processo
verbale che sara' firmato da tutti i componenti.

                               Art. 9.
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso
dei requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso:
a) gerarchico al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, entro trenta giorni dalla data di notifica ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

                              Art. 10.
Documento di identificazione
1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati dovranno esibire
la carta di identita' oppure un documento di riconoscimento
rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di
fotografia recente.

                              Art. 11.
Prova preliminare
1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare, consistente in domande dirette ad accertare le
abilita' linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della lingua
italiana, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia
di finanza, via Fiamme Gialle n. 3, L'Aquila (localita' Coppito),
secondo il seguente calendario:
a) lunedi' 23 maggio 2005, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da A a AURI;
b) lunedi' 23 maggio 2005, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da AURL a BONE;
c) martedi' 24 maggio 2005, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da BONF a CANO;
d) martedi' 24 maggio 2005, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da CANP a CE;
e) mercoledi' 25 maggio 2005, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da CEA a CONI;
f) mercoledi' 25 maggio 2005, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da CONL a DANGE;
g) giovedi' 26 maggio 2005, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da DANGI a DELLAT;
h) giovedi' 26 maggio 2005, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da DELLAU a DIA;
i) venerdi' 27 maggio 2005, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da DIB a FERRE;
j) venerdi' 27 maggio 2005, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da FERRI a GARE;
k) lunedi' 30 maggio 2005, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da GARF a GRU;
l) lunedi' 30 maggio 2005, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da GUA a LANG;
m) martedi' 31 maggio 2005, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da LANI a MACA;
n) martedi' 31 maggio 2005, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da MACC a MARTE;
o) mercoledi' 1° giugno 2005, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da MARTI a MINGI;
p) mercoledi' 1° giugno 2005, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da MINGO a NOB;
q) lunedi' 6 giugno 2005, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da NOC a PASCI;
r) lunedi' 6 giugno 2005, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da PASCO a PISAN;
s) martedi' 7 giugno 2005, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da PISAS a RIB;
t) martedi' 7 giugno 2005, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da RICA a SACCI;
u) mercoledi' 8 giugno 2005, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da SACCO a SCOP;
v) mercoledi' 8 giugno 2005, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da SCOR a STOR;
w) giovedi' 9 giugno 2005, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da STOT a URA;
x) giovedi' 9 giugno 2005, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da URB a Z.
2. I candidati, i cui cognomi non rientrino in nessuna delle
tornate di convocazione di cui al precedente comma, dovranno
presentarsi per sostenere la prova preliminare giovedi' 9 giugno, ore
15.
3. Il suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
4. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di sostenere le previste prove scritta e orale in lingua tedesca,
potranno richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare.
5. Ciascun candidato dovra' presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna biro ad inchiostro nero.
6. Nella sede di esame non potranno essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali
apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, dovranno essere
rigorosamente spenti.
7. La banca dati da cui saranno tratti i questionari
somministrati ai candidati sara' pubblicata sul sito internet,
all'indirizzo www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
8. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare, da parte dei candidati sara':
a) disponibile, sul sito internet all'indirizzo www.gdf.it, una
mappa dell'itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla
stazione ferroviaria e dal terminal «Colle Maggio» de L'Aquila alla
sede di esame e ritorno.
9. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, saranno considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
10. Allo stesso modo, verranno esclusi i candidati che, avendo
chiesto ed ottenuto il differimento della prova, a norma dell'art. 20
del presente bando di concorso, non si presenteranno nel giorno e
nell'ora stabiliti.
11. La somministrazione e la revisione dei test saranno eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).
12. Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
delle prove dei candidati.
13. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alle
successive fasi concorsuali i candidati classificatisi nei primi:
a) 1260 posti della graduatoria del contingente ordinario;
b) 153 posti della graduatoria del contingente di mare, cosi'
distinti:
1) 90 posti della graduatoria per la specializzazione
nocchiere a.c.;
2) 27 posti della graduatoria per la specializzazione
radarmontatore;
3) 36 posti della graduatoria per la specializzazione
motorista navale.
14. Dei concorrenti nel numero massimo sopra indicato, quelli di
sesso femminile non potranno superare il 30% e, quindi:
a) 378 unita' per il contingente ordinario;
b) 46 unita' per il contingente di mare, cosi' distinte:
1) 27 unita' per la specializzazione nocchiere a.c.;
2) 8 unita' per la specializzazione radarmontatore;
3) 11 unita' per la specializzazione motorista navale.
15. Saranno, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano
conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi
all'ultimo posto utile, per entrambi i sessi, per il contingente
ordinario e per ogni specializzazione del contingente di mare.
16. Gli aspiranti debbono considerarsi non idonei e, quindi,
esclusi dal concorso, se non riceveranno:
a) qualora non appartenenti al Corpo della Guardia di finanza,
la convocazione per la visita medica preliminare entro il 20 luglio
2005;
b) qualora appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, la
convocazione per la prova scritta entro il 10 agosto 2005.
17. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista,
o dalla data in cui la stessa esclusione si intendera' definita, ai
sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni
dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 12.
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b),
mediante visita medica di primo accertamento comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, in Roma.
2. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento e', immediatamente, comunicato all'interessato il quale
puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo
art. 13, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione a visita medica
di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera b), al
momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze
presentate successivamente saranno ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione sara' effettuata non prima del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica di primo accertamento.
5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle
cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della
sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento e all'eventuale visita di revisione, ovvero giudicato
non idoneo, e' escluso dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che
sara' notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 11, comma 17.

                              Art. 13.
Requisiti psico-fisici
1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione degli stessi.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, dovranno presentare un certificato, con data non
anteriore a giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il
risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia
antigeni che anticorporali, rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio
Sanitario Nazionale.
3. La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non verra' presentato
entro cinquanta giorni dalla data di notifica dell'esito della visita
medica di primo accertamento.
4. La positivita' al suddetto accertamento comportera'
l'esclusione dal concorso.
5. I candidati saranno sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
6. I candidati, all'atto della visita medica di primo
accertamento, devono, comunque, avere:
a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne;
c) acutezza visiva:
1) per i candidati che concorrono per il contingente
ordinario:
- uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
- campo visivo e motilita' oculare normali;
- visione binoculare;
- senso cromatico normale alle matassine colorate;
2) per i candidati che concorrono per il contingente di mare:
- nocchiere A.C.: acutezza visiva uguale o superiore a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno
senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali; senso
cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
- radarmontatore: visus corretto 10/10 in ciascun occhio; la
correzione della refrazione non dovra' superare 3 D per la miopia,
3 D per l'ipermetropia, 1 D per l'astigmatismo di qualsiasi segno ed
asse; la correzione totale non dovra' superare 3 D per l'astigmatismo
miopico composto, 3 D per l'astigmatismo ipermetropico composto con
lente cilindrica non superiore a 1 D, 3 D per l'astigmatismo misto
con lente cilindrica non superiore a 1 D, 2 D per l'anisometropia
sferica e astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione
binoculare. Senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
- motorista navale: visus corretto 10/10 in ciascun occhio;
la correzione della refrazione non dovra' superare 3 D per la miopia,
3 D per l'ipermetropia, 1 D per l'astigmatismo di qualsiasi segno ed
asse; la correzione totale non dovra' comunque superare 3 D per
l'astigmatismo miopico composto, 3 D per l'astigmatismo ipermetropico
composto con lente cilindrica non superiore a 1 D, 3 D per
l'astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a 1 D, 2 D
per l'anisometropia sferica e astigmatica purche' siano presenti la
fusione e la visione binoculare.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
8. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati verra'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
9. Saranno cause di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei
suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita'
visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
a) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
b) bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
11. Saranno, inoltre, cause di inidoneita' i disturbi della
parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e
l'uso di sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
13. Non sono ammesse protesi mobili.
14. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) radiografia del torace;
b) dell'urina ed ematochimici;
c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
d) test psico-clinici.
15. I concorrenti saranno, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
16. I candidati, che non raggiungono i requisiti fisici minimi
negli accertamenti di cui ai precedenti commi 6, 11 e 12, saranno
subito dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione.
Avverso tale giudizio non e' ammessa visita di revisione.
17. Avverso le esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 11, comma 17.
18. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile dovranno produrre, in
sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che esclude la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, la candidata sara', allo
scopo sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
19. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risulteranno positive al test di gravidanza, sulla base dei
certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa
sede, la competente sottocommissione non potra' procedere agli
accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale del 17 maggio
2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Tali candidate saranno, pertanto:
a) ammesse, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
b) comunque escluse dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 30 novembre 2005.
20. Il personale che, alla data del 31 maggio 2005, presti
servizio nel Corpo della Guardia di finanza non e' sottoposto alla
visita medica.

                              Art. 14.
Ammissione alla prova scritta, modalita' e data di svolgimento
1. I candidati giudicati idonei agli accertamenti di cui al
precedente art. 12, nonche' i militari del Corpo che hanno superato
la prova preliminare di cui al precedente art. 11, sono ammessi a
sostenere la prova scritta, della durata di sei ore, consistente
nello svolgimento di una prova di composizione italiana unica per
tutti i candidati, che si svolgera' nel giorno, nell'ora e nella sede
comunicati agli stessi dal Comando Centro di Reclutamento.

                              Art. 15.
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

                              Art. 16.
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti sara' eseguita dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d).
2. La sottocommissione medesima assegnera' ad ogni elaborato un
punto di merito da zero a venti ventesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di dieci ventesimi.
5. I candidati che riportano l'idoneita' nella prova scritta
riceveranno comunicazione del voto conseguito e, nel contempo,
convocazione per le successive prove di concorso.
6. Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per le prove
di concorso di cui ai successivi articoli 17 e 18, entro il
25 ottobre 2005, debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal
concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 11, comma 17.

                              Art. 17.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova scritta
saranno convocati per essere sottoposti all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale al servizio quale maresciallo della
Guardia di finanza.
2. L'idoneita' attitudinale dei candidati e' accertata dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera e).
3. Detti accertamenti si articolano in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
4. I candidati risultati idonei ai predetti accertamenti saranno
ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non idonei saranno
esclusi dal concorso.
5. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che
sara' comunicato agli interessati, e' definitivo.
6. Avverso tale esclusione gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 11, comma 17.
7. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la citata sottocommissione fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione degli
stessi.

                              Art. 18.
Prova orale
1. La prova orale avra' luogo davanti alla sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera d), e consiste in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15
minuti);
b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti),
nei limiti del programma riportato nell'allegato 3 al presente bando.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.
3. La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame
assegna a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di merito
espresso in ventesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei
medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato un
punto di merito non inferiore a 10 ventesimi.
6. I concorrenti che riporteranno un punto di merito inferiore a
10 ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 11, comma 17.
8. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del
punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal
presidente e da un membro, sara' affisso nel medesimo giorno all'albo
della sede di esame. L'esito della prova orale sara', comunque,
notificato ad ogni candidato.
9. Prima dell'effettuazione della prova orale, la
sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d),
fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione
della stessa.

                              Art. 19.
Prove facoltative
1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
al precedente art. 18, sara' sottoposto all'esame facoltativo di una
o piu' lingue estere prescelte, con le modalita' indicate in allegato
4 al presente bando.
2. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo, che ha
chiesto di partecipare per i posti riservati di cui al precedente
art. 1, comma 3, potra' richiedere di sostenere l'esame facoltativo
di lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito,
lo stesso potra' essere assistito, sul posto, da personale
qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i
chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.
3. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalla
sottocommissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera d), integrata a norma del comma 3, lettera a), dello stesso
articolo.
4. La sottocommissione assegnera', sia per la prova scritta che
per quella orale, un punto di merito espresso in ventesimi. Il
concorrente, che nella media aritmetica dei due punti riportera' un
punto compreso tra i 10 e 20 ventesimi, conseguira' nel punteggio
della graduatoria finale di merito la maggiorazione di cui al
successivo art. 21, comma 3, lettera a).
5. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda
di partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di
cui al precedente art. 18, sara' sottoposto alla prova facoltativa di
conoscenza dell'informatica, con le modalita' indicate in allegato 4
al presente bando.
6. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma 2, il
candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo, che ha chiesto
di partecipare per i posti riservati di cui al precedente art. 1,
comma 3, potra' essere assistito, nel corso della prova facoltativa
di conoscenza dell'informatica, da personale qualificato conoscitore
della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle
modalita' di esecuzione della stessa.
7. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalla
sottocommissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera d), integrata a norma del comma 3, lettera b), dello stesso
articolo.
8. La sottocommissione assegnera', per la prova di cui al comma
5, un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente, che
riportera' un punto compreso tra i 10 e 20 ventesimi, conseguira' nel
punteggio della graduatoria finale di merito la maggiorazione di cui
al successivo art. 21, comma 3, lettera b).
9. Prima dell'effettuazione delle prove facoltative di cui al
presente articolo, la competente sottocommissione fissa in apposito
atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.

                              Art. 20.
Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti per:
a) sostenere la prova preliminare, l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale e la prova orale, previste, rispettivamente, dagli
articoli 11, 12, 17 e 18, sara' considerato rinunciatario e, quindi,
escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di
espletamento delle succitate fasi selettive nonche' delle prove
facoltative di cui al precedente art. 19, i presidenti delle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), c), d), ed
e), hanno facolta', su istanza motivata, di anticipare o posticipare
la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di
svolgimento delle stesse.
L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via della
Batteria di Porta Furba n. 34 - 00181 ROMA/APPIO, dovra' essere
anticipata, via fax, al numero 0624290663 oppure 0624290669 (linea
esterna), 8812663 oppure 8812669 (linea interpolizie);
b) sostenere la prova scritta, prevista dall'art. 14, sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.

                              Art. 21.
Graduatoria
1. La sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera d), predispone distinte graduatorie finali di merito per il
contingente ordinario e per quello di mare (per ogni singola
categoria di specializzazione) e per categoria di posti riservati.
2. Saranno iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 9, ad esclusione delle lettere
f) e g).
3. Per la formazione delle graduatorie e' presa come base la
somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova
orale di cui ai precedenti articoli 14 e 18, cosi' maggiorata:
a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di esame di
cui al precedente art. 19, per ogni lingua estera conosciuta:
1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;
2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi;
b) conoscenza dell'informatica, accertata in sede di prova di
cui al precedente art. 19:
1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;
2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi;
c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di
servizio posseduti dall'aspirante:
1) 3 ventesimi, per ogni medaglia d'oro al valor militare o
al valor civile;
2) 2 ventesimi, per ogni medaglia d'argento al valor militare
o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di
guerra;
3) 1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor militare
o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o
promozione straordinaria per benemerenze di servizio;
4) 0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno superiore
a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o
attestato di benemerenza;
5) 1 ventesimo, per gli appartenenti al Corpo che siano
risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali
per l'accesso al ruolo ispettori di cui all'art. 35, lettera a), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
6) 1 ventesimo, al concorrente appartenente al ruolo
«sovrintendenti»;
7) 0,75 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di appuntato
scelto o appuntato;
8) 2 ventesimi, per gli ufficiali ed i sottufficiali
provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i
sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;
9) 0,50 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di
finanziere scelto o finanziere nonche' per i militari in ferma di
leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate
(esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti,
specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di
automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di
elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici
elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che
abbiano completato la predetta ferma senza demerito;
10) 1 ventesimo, per ogni anno o frazione di anno superiore a
sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al
massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato, e'
considerato anche il tempo trascorso per infermita' riconosciuta
dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di
convalescenza o in aspettativa;
d) concorrenti per il contingente di mare iscritti nelle
matricole della gente di mare di prima categoria: 0,25 ventesimi;
e) 2 ventesimi, per il diploma di laurea;
f) 1 ventesimo, per i candidati del contingente di mare in
possesso del diploma di istituto tecnico ad indirizzo nautico.
4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli
orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di
marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in
servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza, alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. In caso di ulteriore parita', saranno osservate le norme di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191.
6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso
della specializzazione di motorista navale e' formata secondo le
disposizioni del precedente art. 1, ed e' maggiorata dai punteggi di
cui al presente articolo.
7. I titoli di cui al presente articolo saranno ritenuti validi,
se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda e se la certificazione che ne attesta il possesso sia
stata inviata nei termini previsti dall'art. 6, comma 4.
8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata
documentazione, qualora risultante dalla documentazione personale,
sara' acquisita d'ufficio.
9. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza o dall'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel
numero dei posti messi a concorso.

                              Art. 22.
Ammissione alla Scuola Ispettori
e Sovrintendenti dei vincitori del concorso
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
da parte dell'Autorita' di Governo, i concorrenti dichiarati
vincitori sono ammessi al corso di formazione in qualita' di allievi
marescialli, previo superamento (solo per i non appartenenti al
Corpo) della visita medica di incorporamento, alla quale saranno
sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte del
Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e
Sovrintendenti, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita'
psico-fisica.
2. Qualora i posti riservati di cui al precedente art. 1, commi 3
e 4, non possano essere ricoperti per mancanza di candidati
riconosciuti idonei, gli stessi saranno conferiti agli altri
candidati iscritti, rispettivamente, nella graduatoria per il
contingente ordinario ed in quella per la specializzazione di
motorista navale, nell'ordine del punteggio di merito conseguito.
3. Entro venti giorni dall'inizio del corso, con determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal
medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori del concorso
altri concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per
ricoprire:
a) i posti resisi, comunque, disponibili tra i concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a
concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero
delle vacanze nel ruolo «ispettori» per l'anno in cui gli aspiranti
dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.
4. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della
Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre
Forze Armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
ad ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
5. Ai sensi dell'art. 43, comma 7, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei
ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi
e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
6. Il Comando Generale della Guardia di finanza puo' avviare i
candidati di cui al precedente comma 5, nei limiti dei posti in
programmazione, al successivo corso di formazione.
7. Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l'ammissione
al corso di formazione di cui al precedente comma 6 e' subordinata al
superamento della visita medica di incorporamento, cui saranno
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura del
Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e
Sovrintendenti. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si
avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del Comando
Centro di Reclutamento - Ufficio Sanitario, reiterando, al fine di
verificare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica degli
aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 13.
8. I concorrenti, convocati dal Comando Centro di Reclutamento
per essere sottoposti alla visita medica di cui al precedente comma
7, dovranno presentare il certificato ed il test (se di sesso
femminile) previsti, rispettivamente, all'art. 13, commi 2 e 18.
9. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta, ai sensi del
presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati
dovranno essere notificati agli interessati, che potranno impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico al Comandante Generale della Guardia di finanza,
ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro trenta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

                              Art. 23.
Mancata presentazione al corso
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la
frequenza del corso, sara' considerato rinunziatario al corso stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, dovranno
essere comunicati al Comandante della Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle n. 3 -
L'Aquila (localita' Coppito), a mezzo fax, al massimo entro tre
giorni dall'inizio del corso, al numero 0862342215, che li valutera'
e, se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvedera' a
stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza
maturati saranno computati ai fini della proposta di rinvio
d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni
saranno comunicate al candidato tramite il Comando di appartenenza,
se militare della Guardia di finanza, ovvero tramite il competente
Comando Provinciale della Guardia di finanza (ovvero il locale
Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle
d'Aosta), se non appartenente al Corpo.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta
giorni dall'inizio del corso, l'interessato sara' rinviato alla
frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa
impeditiva.

                              Art. 24.
Spese per la partecipazione al concorso
e concessione della licenza straordinaria per esami
1. Le spese sostenute per vitto e alloggio per la partecipazione
alle prove di concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove di concorso, ai candidati appartenenti
al Corpo sono concesse licenze straordinarie per esami militari per i
giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per
esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, potra' essere
concessa, per la preparazione agli esami orali, solo a coloro che
avranno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova scritta e non
siano frequentatori di corsi.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, potranno beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta. I militari, che
nello stesso anno avessero gia' beneficiato di altre tipologie di
licenza straordinaria concorrenti al computo del tetto massimo di
quarantacinque giorni annui (art. 3, comma 37, legge 24 dicembre
1993, n. 537), potranno, invece, fruire della anzidetta licenza
soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati
quarantacinque giorni. Qualora il concorrente non si presenti alla
prova orale, per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza
straordinaria sara' computata in detrazione a quella ordinaria
dell'anno in corso, e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza
ordinaria dell'anno successivo.
4. La partecipazione agli esami dovra' essere comprovata da
apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione o dal
visto sul foglio di licenza.
5. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della
Scuola Ispettori e Sovrintendenti per la frequenza del corso, secondo
le disposizioni vigenti.

                              Art. 25.
Assegnazione al termine del corso
1. Al termine del citato corso d'istruzione, i marescialli
saranno destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni
interne del Corpo. I neo marescialli del contingente di mare saranno
avviati alla frequenza di specifici corsi di specializzazione.

                              Art. 26.
Sito internet ed informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso potranno essere reperite
consultando il sito internet, all'indirizzo www.gdf.it, nella sezione
relativa ai concorsi.
2. Parimenti, saranno pubblicati sul citato sito internet gli
elenchi dei candidati dichiarati idonei alla prova preliminare e alla
prova scritta, nonche' le graduatorie finali di merito del concorso.

                              Art. 27.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Comando Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza per le finalita' concorsuali e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento
dei dati e' il Comandante Generale della Guardia di finanza.
La presente determinazione sara' inviata agli organi di
controllo.
Roma, 12 aprile 2005
Gen. C.A. Roberto Speciale

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