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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Selezione pubblica per l'assegnazione di quindici borse di studio per
laureati, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per
studi e ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali,
tecniche ed umanistiche, indetta dal C.N.R., nell'ambito del
programma N.A.T.O. "Senior" per l'anno 2000. (Bando n. 217.33).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.96 del 12/12/2000
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Località:Nazionale
Codice atto:00E11567
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/2/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRIGENTE
 
Vista la delibera del consiglio di presidenza n. 225 in data
30 aprile 1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale
per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello
centrale e decentrato dell'Ente";
Vista la delibera del consiglio direttivo n. 247 in data
12 settembre 2000;
 
Dispone:
 

Art. 1.
 
Nell'ambito del programma N.A.T.O. "Senior" per il 2000, e'
indetta una selezione pubblica per titoli, eventualmente integrata da
colloquio, per l'assegnazione di quindici borse di studio per
l'estero, per laureati, riservata a studiosi e ricercatori, per studi
e ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali, tecniche e
umanistiche.
Tale programma consente alle universita' italiane e ad istituti
di ricerca scientifica di inviare unita' del proprio personale, di
livello adeguatamente elevato, a studiare nuovi sviluppi di teorie
scientifiche e nuove tecniche presso istituti e laboratori dei Paesi
aderenti alla N.A.T.O.
Le quindici borse di studio, sono ripartite come segue:
=====================================================================
Settori scientifici |N. borse
=====================================================================
01 - Scienze di base (matematiche, fisiche, chimiche) | 4
---------------------------------------------------------------------
02 - Scienze della vita (biologiche, mediche e |
biotecnologie) | 4
---------------------------------------------------------------------
03 - Scienze della terra e dell'ambiente | 2
---------------------------------------------------------------------
04 - Scienze di ingegneria ed architettura, tecnologiche|
e dell'informazione | 2
---------------------------------------------------------------------
05 - Scienze umanistiche, economiche e sociali | 3
Costituisce titolo preferenziale, a parita' di merito, la
richiesta di fruizione della borsa di studio presso istituti o
laboratori statunitensi o canadesi.
I candidati possono concorrere per un solo settore disciplinare.
La durata della borsa e' di 2 mesi.
L'ammontare di ogni borsa e' stabilito dal C.N.R. e comprende,
oltre ad una somma forfettaria per le spese di viaggio dal luogo di
residenza al luogo dove e' svolta la ricerca, un assegno mensile, per
l'intera sua durata, che deve intendersi concesso a copertura sia
delle spese di soggiorno che di qualunque altra eventuale spesa
inerente all'utilizzazione della borsa stessa.
L'importo dell'assegno mensile e' di L. 2.800.000 lorde.
Sia sulla somma forfettaria per le spese di viaggio che
sull'assegno mensile sono effettuate le prescritte ritenute alla
fonte, trattandosi, nell'uno come nell'altro caso, di redditi
soggetti ad IRPEF.
Gli assegnatari delle borse godono di assicurazione a carico del
C.N.R. per gli infortuni in cui possono incorrere nell'espletamento
delle attivita' connesse con la fruizione delle borse stesse.
 
Art. 2.
 
La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio ne' con
assegni o sovvenzioni di analoga natura e la sua fruizione e'
incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca
universitari italiani con o senza assegni, nonche' con la frequenza
di scuole di specializzazione post-laurea italiane con o senza
assegni.
E' ammesso il cumulo con gli assegni conferiti per la
collaborazione ad attivita' di ricerca, di cui ai sensi dell'art. 51,
comma 6, della legge 30 dicembre 1997 n. 449, qualora la borsa di
studio sia utile ad integrare l'attivita' di ricerca dei titolari di
assegni.
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a
contributi od assegnazioni del C.N.R.
 
Art. 3.
 
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del
presente bando:
a) abbiano conseguito la laurea presso universita' o istituti
superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso universita'
o istituti superiori stranieri, dichiarata equivalente da una
universita' o istituto superiore italiano o dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
(M.U.R.S.T.);
b) abbiano un'anzianita' di laurea di almeno cinque anni;
c) non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta'. E'
escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta';
d) siano residenti in Italia (per i cittadini non italiani dei
Paesi della U.E.).
Non possono partecipare alla selezione:
1) coloro che abbiano gia' usufruito di due borse di studio
N.A.T.O.;
2) coloro che stiano usufruendo o che usufruiranno di una
seconda borsa N.A.T.O.
I contrattisti a termine ex art. 36, legge n. 70/1975 ed ex
art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991
possono usufruire della borsa solo se, al momento della fruizione,
abbiano ultimato il contratto.
 
Art. 4.
 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
libera, secondo lo schema di cui all'allegato A del presente bando,
deve essere indirizzata ed inviata, con la relativa documentazione,
al Consiglio nazionale delle ricerche, Dipartimento del personale,
reparto II concorsi e borse di studio, piazzale Aldo Moro n. 7 -
00185 Roma, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere
in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
La domanda di partecipazione alla selezione si considera prodotta
in tempo utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine stabilito. A tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Delle domande presentate a mano all'ufficio accettazione del
C.N.R., dalle ore 9 alle ore 18, nei giorni dal lunedi' al venerdi',
sara' rilasciata ricevuta.
Le domande non firmate dai candidati saranno escluse.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato di laurea, in carta semplice, nel quale siano
indicate le votazioni riportate nei singoli esami, la votazione
dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo (ai sensi della legge
n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998
il candidato puo' presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazione, come da fac-simile allegato B;
2) certificato di residenza, se trattasi di cittadini non
italiani dei Paesi dell'Unione europea;
3) dichiarazione di accettazione del candidato da parte del
responsabile delle ricerche e/o dell'istituzione scientifica
prescelta, rilasciata su carta intestata, presso la quale il
candidato intende svolgere la ricerca; tale dichiarazione non puo'
essere formulata tramite telegramma o telex; puo' eventualmente
essere trasmessa via fax;
4) copia dei lavori ritenuti piu' significativi;
5) programma particolareggiato di studio e di ricerca che il
candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della
borsa;
6) curriculum vitae et studiorum;
7) qualsiasi altro titolo che il candidato ritenga utile
presentare nel proprio interesse;
8) elenco dei lavori, con l'indicazione se trattasi di
pubblicazioni o dattiloscritti, ed il nome di eventuali
collaboratori;
9) elenco dei documenti e titoli presentati.
I documenti di cui ai punti 5, 6, 8 e 9 devono essere presentati
in duplice copia e sottoscritti dal candidato.
Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata
presentazione di uno dei documenti di cui ai punti 1, 2 (solo per i
cittadini non italiani), 3, 4, e 5 del presente articolo.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare
sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo
del candidato e il numero del presente bando.
Non si tiene conto dei titoli e dei documenti consegnati o
spediti al C.N.R. dopo il termine di cui al primo, comma del presente
articolo, ne' delle domande che, alla scadenza di tale termine,
risultino sfornite della prescritta documentazione; ne' e' infine
consentito, scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e
documenti gia' presentati anche se trattasi di sostituire
dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori
stampati.
 
Art. 5.
 
I candidati sono giudicati da commissioni nominate dal presidente
del C.N.R. per ciascuno dei settori disciplinari indicati
nell'art. 1.
Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il
punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
La commissione stabilisce altresi', in via preliminare, se i
candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il
punteggio da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
Nel caso in cui sia stato, in via preliminare, previsto dalla
commissione il colloquio, la stessa provvede a convocare i candidati
che abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione
dei titoli, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
con almeno quindici giorni di preavviso. Nessun rimborso e' dovuto
dall'Ente ai candidati che sostengono il colloquio, anche se in sede
diversa da quella di residenza.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale
colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal
candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere,
compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei
candidati; sono considerati idonei i candidati che abbiano raggiunto
una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di
cui la commissione dispone.
Le operazioni compiute dalla commissione sono verbalizzate e
sottoscritte in ogni pagina dal presidente, dai componenti e dal
segretario.
 
Art. 6.
 
Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli
idonei si trovano collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di
studio;
b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del
candidato.
Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi
idonei, secondo l'ordine della graduatoria, entro sei mesi dalla data
di approvazione della graduatoria stessa.
 
Art. 7.
 
Il C.N.R. provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito
della selezione restituendogli, nel contempo, la documentazione
presentata per l'ammissione alla stessa, ad eccezione della seguente:
1) certificato di laurea;
2) dichiarazione di accettazione del candidato nell'istituzione
scientifica prescelta;
3) programma di ricerca (una copia);
4) curriculum vitae et studiorum (una copia);
5) elenco dei titoli presentati (una copia);
6) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati (una copia).
Il C.N.R. non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte o non chiare indicazioni dei
dati anagrafici o del recapito o da non avvenuta o tardiva
informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 
Art. 8.
 
L'assegnatario deve iniziare la fruizione della borsa entro e non
oltre sei mesi dalla data di comunicazione di vincita della borsa
medesima.
Coloro che non abbiano dato inizio agli studi e alle ricerche in
programma entro detto termine decadranno dalla borsa.
La data di decorrenza non puo' in ogni caso essere anteriore a
quella della lettera di comunicazione di vincita.
Il periodo di godimento della borsa decorre dalla data in cui
l'assegnatario ha effettivamente iniziato, presso l'istituzione
prescelta, gli studi e le ricerche in programma.
La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di
leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata
superiore ad un mese.
I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque
debitamente comprovati.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca
programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su
proposta del responsabile della ricerca, e' dichiarato decaduto, con
motivato provvedimento del C.N.R., dall'ulteriore utilizzazione della
borsa.
Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione
all'interessato il quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito, mediante comunicazione scritta.
Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in
una archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di
decadenza, verra' data motivata comunicazione all'interessato.
Il C.N.R. si riserva di adottare, in ogni momento, forme adeguate
di accertamento sullo stato delle ricerche in corso.
 
Art. 9.
 
Il pagamento della borsa viene effettuato in un'unica soluzione e
viene corrisposto anticipatamente, previa tempestiva comunicazione da
parte dell'interessato della data di inizio dell'attivita' di
ricerca.
Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza per
rinuncia o per non ottemperanza di quanto previsto dall'art. 8 del
presente bando sono tenuti a restituire l'importo della borsa
anticipato e non maturato.
La restituzione dell'importo verra' richiesta dal C.N.R.
 
Art. 10.
 
Entro trenta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario
deve trasmettere al C.N.R. una particolareggiata relazione sulle
ricerche compiute.
La relazione deve essere corredata di una dichiarazione del
direttore delle ricerche contenente l'esatta indicazione del periodo
complessivo durante il quale l'assegnatario ha atteso agli studi e
ricerche anzidetti.
La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del C.N.R.
 
Art. 11.
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche,
per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata per le finalita' inerenti alla
selezione e alla gestione del rapporto conseguente alla medesima.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Consiglio nazionale delle ricerche Dipartimento del personale reparto
II concorsi e borse di studio, piazzale A. Moro n. 7 - 00185 Roma,
titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il dirigente del suddetto
reparto.
Roma, 1o dicembre 2000
Il dirigente: Micolitti

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