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MINISTERO DELLE FINANZE

Bando di arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza
di finanzieri ausiliari - anno 2000

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.98 del 10/12/1999
Ente:MINISTERO DELLE FINANZE
Località:Nazionale
Codice atto:099E9925
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/1/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante norme
sull'incorporamento di unita' di leva nel Corpo della guardia di
finanza quali finanzieri ausiliari;
Visti gli articoli 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 e 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che fissano
il numero degli ausiliari per l'anno 2000;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 concernente la "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali", integrata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135.
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo";
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 concernente "modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127
nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di
lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in
materia di edilizia scolastica";
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n.
403, concernente il "regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e
3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
Visto il decreto ministeriale n. 199199 in data 20 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale
- n. 216, del 14 settembre 1999, contenente direttive per delineare
il profilo sanitario dei soggetti da arruolare nella Guardia di
finanza;
Ritenuta l'inderogabile necessita' di immettere in servizio
nell'anno 2000 contingenti di finanzieri ausiliari per le esigenze di
controllo del territorio in Italia meridionale;
Decreta:
Art. 1.
Posti disponibili per l'arruolamento
E' indetto per l'anno 2000 un arruolamento di finanzieri ausiliari,
che saranno incorporati, secondo l'ordine della graduatoria formata
ai sensi dei successivi articoli, in due aliquote nei mesi di
febbraio-marzo e giugno-luglio 2000.
Il numero dei posti disponibili sara' determinato con decreto
interministeriale in fase di emanazione.
Possono partecipare all'arruolamento i giovani iscritti nelle liste
di leva:
a) di terra dichiarati "abili arruolati", nel quarto trimestre
dell'anno 1999 o, precedentemente, se godono di rinvio della chiamata
alle armi alla data del 31 dicembre 1999;
b) di mare, previo nulla osta rilasciato dalle competenti
Capitanerie di porto, appartenenti alla classe 1981 e classi
precedenti.
Presentazione delle domande: entro il 10 gennaio 2000.
Gli aspiranti iscritti nelle liste di leva di mare devono allegare
alla domanda, pena l'esclusione dall'arruolamento, il prescritto
nulla osta all'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza,
rilasciato dalle competenti Capitanerie di porto, recante i
coefficienti relativi al profilo somato-funzionale dell'aspirante
cosi' come riscontrato in sede di visita di leva.
I posti eventualmente non coperti in un'aliquota saranno portati in
aumento all'aliquota successiva.
I giovani che avranno presentato domanda per l'espletamento del
servizio di leva nella Guardia di finanza, saranno precettati, previo
superamento dei prescritti accertamenti psico-attitudinali e visite
mediche, entro il numero stabilito, dalle competenti autorita'
militari con le aliquote di chiamata di partenza, per l'avvio ad una
scuola allievi finanzieri.
La mancata presentazione ai suddetti accertamenti, ovvero alla
scuola della Guardia di finanza, non comporta la denuncia per il
reato di mancata presentazione alle armi.

                               Art. 2.
R e q u i s i t i
Possono partecipare all'arruolamento, in qualita' di finanzieri
ausiliari nel Corpo della guardia di finanza, i giovani che:
1) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini anche gli
italiani non appartenenti al territorio della Repubblica;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado;
3) godano dei diritti politici;
4) abbiano eta', alla data della scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione all'arruolamento, compresa
tra il 18 ed il 26 anno;
5) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione;
6) non siano stati ammessi a prestare servizio civile ai sensi
della legge 8 luglio 1998 n. 230 "norme in materia di obiezione di
coscienza";
7) non siano imputati o condannati per delitti non colposi ovvero
sottoposti a misure di prevenzione;
8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite
per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;
9) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi
militarmente organizzati;
10) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;
11) non si trovino in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di
finanziere.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande e conservati
fino alla data dell'effettivo incorporamento (con eccezione del
requisito dell'eta').

                               Art. 3.
Domanda di partecipazione
La domanda deve essere compilata in triplice copia presso il
comando gruppo primo della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede,
esclusivamente sull'apposito modulo disponibile presso il predetto
comando.
Limitatamente agli aspiranti iscritti nelle liste di leva di terra,
i comandi di gruppo, dopo aver compilato la parte ad essi riservata,
invieranno due copie della suddetta domanda ai distretti militari di
appartenenza, i quali provvederanno, a loro volta, a restituirne una,
debitamente compilata per la parte di competenza.
La domanda per l'espletamento del servizio di leva nella Guardia di
finanza fa decadere irrevocabilmente limitatamente agli iscritti
nelle liste di terra qualsiasi forma di ritardo o rinvio della
chiamata alle armi precedentemente ottenuto.
Ogni variazione di indirizzo deve essere comunicata, oltre che al
distretto militare o capitaneria di porto di appartenenza, anche al
comando di gruppo della Guardia di finanza della provincia di
residenza.

                               Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
L'aspirante deve indicare sotto la personale responsabilita' penale
nella domanda, su modello reperibile esclusivamente presso tutti i
comandi del Corpo:
a) cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, nonche'
luogo di residenza ed indirizzo completo del numero di codice postale
e, ove possibile, del numero telefonico;
b) stato di famiglia;
c) l'iscrizione nelle liste di leva di terra o di mare con
indicazione, rispettivamente, del distretto militare o della
capitaneria di porto di appartenenza;
d) l'idoneita' al servizio militare con indicazione del consiglio
di Leva;
e) il titolo di studio posseduto;
f) precedente d'arte, professione o mestiere.
Gli aspiranti devono comunicare al comando gruppo che ha ricevuto
la domanda di arruolamento ogni eventuale variazione di residenza o
domicilio comprovandola con idonea documentazione (certificato di
residenza o talloncino di richiesta di cambio di residenza, ovvero
dichiarazione sostitutiva a termine di legge).
Non viene assunta alcuna responsabilita' circa possibili disguidi
derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di
domicilio di residenza o da eventi di forza maggiore.
Inoltre, non si assume alcuna responsabilita' in caso di ritardata
ricezione, da parte degli aspiranti, di avvisi di convocazione dovuta
a disguidi postali o altre cause non imputabili ad inadempienze
dell'amministrazione.

                               Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione di reclutamento, nominata dal comandante generale,
e' presieduta dal comandante del centro di reclutamento ed e'
ripartita nelle seguenti sottocommissioni:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti, il vaglio
delle informazioni, la valutazione dei titoli, la determinazione
dell'aliquota degli aspiranti da convocare agli accertamenti
definitivi e la predisposizione della graduatoria finale;
b) sottocommissione per gli accertamenti psico-attitudinali;
c) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' fisica;
d) sottocommissione di revisione dei giudizi di non idoneita'
fisica.
Le sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza possono
avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di
rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente
della commissione di reclutamento.

                               Art. 6.
Formazione dell'aliquota degli aspiranti finanzieri ausiliari
Da sottoporre agli accertamenti definitivi
Il centro di reclutamento della Guardia di finanza verifichera' la
compatibilita' dei profili sanitari degli aspiranti accertati in sede
di visita medica di leva con quelli previsti per il grado di allievo
finanziere - dal decreto ministeriale 20 luglio 1999 n. 199199,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216, del
14 settembre 1999. Per quanto concerne gli aspiranti i cui profili
somato-funzionali PS (condizioni psichiche) risultino mancanti
perche' non pervenuti dal competente distretto militare in quanto non
previsti al tempo dalla iniziale visita di leva, non si applichera'
l'automatica esclusione di cui al successivo comma. Nei loro
confronti il predetto profilo sara' valutato ex novo in sede di
visita medica presso il centro di reclutamento.
Gli aspiranti non in possesso dei requisiti minimi previsti dal
predetto decreto ministeriale, rimarranno a disposizione delle
competenti autorita' militari per il normale avvio alle armi nelle
Forze armate.
L'aliquota degli aspiranti da sottoporre agli accertamenti
definitivi di cui al successivo art. 7 sara' predisposta, dalla
competente sottocommissione di arruolamento, sulla base dei
coefficienti sanitari riscontrati in sede di visita medica di leva,
delle complessive esigenze reclutative del Corpo e dei profili di
successivo impiego degli ausiliari, cosi' come stabiliti dal comando
generale del Corpo.
Gli aspiranti non in possesso dei citati profili sanitari minimi o
non compresi nell'aliquota di cui al comma precedente devono
considerarsi esclusi dall'arruolamento, agli stessi non sara' data
comunicazione alcuna.

                               Art. 7.
Aspiranti convocati agli accertamenti definitivi
Gli aspiranti compresi nell'aliquota di cui al precedente art. 6,
saranno convocati, a cura del centro di reclutamento, per essere
sottoposti agli accertamenti definitivi.
Gli accertamenti definitivi che comprendono:
a) prove psico-attitudinali;
b) esami specialistici e visita medica generale,
avranno di massima il seguente svolgimento:
prove psico-attitudinali: prima e seconda giornata;
esami specialistici e visita medica generale: terza e quarta
giornata;
eventuale visita medica di revisione: quinta giornata.
Le prove psico-attitudinali sono effettuate dalla sottocommissione
di cui alla lettera b) del precedente art. 5.
Le prove psico-attitudinali si concludono con una dichiarazione di
idoneita' o non idoneita' a prestare servizio nel Corpo di cui e'
data comunicazione agli aspiranti.
Non e' ammessa la revisione di tale giudizio.
Soltanto gli aspiranti dichiarati idonei alle prove
psico-attitudinali vengono sottoposti ai successivi accertamenti
sanitari.
Gli accertamenti sanitari sono effettuati dalla sottocommissione di
cui alla lettera c) del precedente art. 5.
Essi tendono ad accertare il possesso da parte degli aspiranti
delle qualita' fisiche necessarie per prestare servizio
incondizionato nel Corpo della guardia di finanza.
Gli aspiranti che non risultino possedere tali qualita' fisiche
sono esclusi dall'arruolamento.
L'esclusione e' immediatamente comunicata all'interessato.

                               Art. 8.
Visita medica di revisione
L'aspirante non idoneo alla visita medica, (ad eccezione che per i
requisiti fisici di cui al successivo art. 10, punto 1), puo'
presentare, contestualmente alla dichiarazione di non idoneita'
fisica, domanda di ammissione alla visita medica di revisione.
Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di cui
alla lettera d) del precedente art. 5 e verte soltanto sulla malattia
che ha dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per l'accertamento dell'idoneita' fisica.
Qualora la sottocommissione di revisione proceda alla modifica del
precedente giudizio esprimendosi per l'idoneita', deve anche
attribuire il coefficiente di idoneita' fisica nonche' il punteggio
relativo.

                               Art. 9.
Mancata presentazione del candidato
L'aspirante che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno
e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-attitudinali, per la
visita medica di primo accertamento o per la visita medica di
revisione sara' considerato rinunziatario ed escluso
dall'arruolamento.

                              Art. 10.
Requisiti fisici
Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
fisici dei candidati hanno il compito di selezionare elementi che
rientrano nei profili sanitari di cui alla tabella B) del decreto
ministeriale 20 luglio 1999 n. 199199.
I candidati saranno sottoposti a visita:
neurologica;
psichiatrica;
otorinolaringoiatrica;
oculistica;
odontosomatica.
1. I candidati all'atto della visita medica devono comunque avere:
a) statura non inferiore a metri 1,65;
b) acutezza visiva:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio ;
campo visivo e motilita' oculare normale ; senso cromatico normale
alle matassine colorate;
visione binoculare;
campo visivo normale;
senso cromatico normale accertato con la "serie maggiore" delle
matassine colorate.
I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica
le proprie lenti correttive "a tempiali".
La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati sara'
effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
Saranno causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
Per quanto riguarda la funzione uditiva saranno considerati idonei
i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti parametri:
monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
Saranno inoltre causa di inidoneita' i disturbi della parola
(dislalia e paralalia) anche se in forma lieve.
La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 26 elementi dentari: i denti mancanti, comunque, non
devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La
protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente
mancante.
Non sono ammesse comunque protesi mobili.
2. Saranno inoltre eseguiti i seguenti esami:
radiografia del torace;
dell'urina ed ematochimici;
elettrocardiografico e visita cardiologica;
test psico-clinici.
Gli aspiranti saranno eventualmente sottoposti ad ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine di
evidenziare particolari patologie.
I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli
accertamenti di cui al punto 1 saranno subito dichiarati non idonei
dalla competente sottocommissione medica, senza essere sottoposti
agli esami di cui al punto 2. Contro tale giudizio non e' ammessa
visita di revisione.
Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita
medica ed agli esami suddetti sara' eseguita l'analisi sierologica
del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comportera'
l'esclusione anche dopo il termine delle operazioni di concorso.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso:
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni dalla
notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034 e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68,
comma 4, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80;
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 9, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199.

                              Art. 11.
Documentazione da produrre
Gli aspiranti giudicati idonei al termine degli accertamenti
definitivi, devono presentare, nel termine di venti giorni decorrenti
dalla notifica della citata idoneita', al comando gruppo della
Guardia di finanza, presso il quale hanno presentato la domanda di
arruolamento, i seguenti documenti:
a) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di godimento dei diritti politici;
d) certificato di stato civile libero, di data non anteriore ad un
mese dal giorno dell'esibizione, rilasciato dal comune del luogo di
nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di
nascita rechi l'annotazione dello stato civile (in tal caso anche
quest'ultimo documento deve essere di data non anteriore ad un mese
dal giorno dell'esibizione);
e) stato di famiglia;
f) eventuale documento attestante le preferenze di cui all'art. 12.
Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, tali documenti
potranno essere presentati in carta semplice.
Alla regolarizzazione ai fini del bollo, della documentazione
presentata dagli aspiranti incorporati, provvedera' il comando della
legione allievi.
Le certificazioni attestanti i requisiti di cui sopra, potranno
essere prodotte mediante dichiarazioni sostitutive di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Le
dichiarazioni mendaci saranno perseguite penalmente ai sensi
dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

                              Art. 12.
Graduatorie
Al termine degli accertamenti definitivi la sottocommissione di cui
alla lettera a) del precedente art. 5 procede - in base a criteri
determinati dal comando generale - alla formazione della graduatoria
finale, secondo il punteggio attribuito:
a) alle qualita' fisiche di ciascun aspirante cosi' come
riscontrate in sede di accertamenti definitivi;
b) al titolo di studio;
c) agli attestati professionali, d'arte e mestiere effettivamente
posseduti all'atto della presentazione delle domande.
A parita' di punteggio saranno osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191.

                              Art. 13.
Incorporamento dei prescelti
Sono incorporati in qualita' di finanzieri ausiliari gli aspiranti
iscritti nella graduatoria di cui al precedente art. 12 nei limiti
dei posti disponibili per ogni aliquota di arruolamento.
Gli aspiranti in soprannumero, nella graduatoria di cui al
precedente art. 12, saranno posti a disposizione delle competenti
autorita' militari, ad eccezione dei primi 100, che saranno tenuti
disponibili per le eventuali sostituzioni di cui all'ultimo comma del
presente articolo, entro i 30 giorni successivi all'inizio del corso.
Con apposita comunicazione i prescelti saranno convocati per la
frequenza del corso di formazione della durata di quattro mesi presso
un reparto d'istruzione della Guardia di finanza.
I corsi avranno inizio rispettivamente nei mesi di febbraio-marzo e
giugno-luglio 2000.
All'atto della presentazione al corso e prima della firma dell'atto
di arruolamento quali finanzieri ausiliari, gli allievi sono
sottoposti a visita medica, a cura del dirigente del servizio
sanitario di scuola o di battaglione per stabilire se abbiano
conservato o meno (a seguito di eventuale malattia contratta dopo gli
accertamenti definitivi) l'idoneita' fisica.
L'allievo non piu' in possesso di tale idoneita' e' rinviato alla
competente autorita' militare a cura del comando legione allievi.
La mancata presentazione nel giorno fissato presso il reparto di
istruzione viene considerata rinuncia.
Il comando centro di reclutamento - di concerto con le competenti
autorita' militari provvede ad integrare le convocazioni, secondo
l'ordine di graduatoria, per i posti comunque resi disponibili.

                              Art. 14.
Riduzione per i viaggi in ferrovia
Gli aspiranti, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a
compiere per effetto delle loro convocazioni alle prove previste per
l'arruolamento, nonche' per raggiungere la sede del reparto di
istruzione quando siano stati dichiarati idonei all'incorporamento,
avranno diritto al beneficio della tariffa militare in aderenza a
quanto previsto con decreto interministeriale n. 5795 in data 24
giugno 1959 e successive modificazioni.
Essi saranno provvisti della richiesta mod. M/B unificato,
unitamente al foglio di via, a cura dei comandi di gruppo competenti
per territorio, per i viaggi della propria sede a Roma, e dal centro
di reclutamento per i viaggi di ritorno in famiglia.
Le spese di vitto e alloggio, sostenute durante le varie fasi
concorsuali, sono a totale carico degli aspiranti.

                              Art. 15.
Trattamento economico ed immissione nel ruolo
degli appuntati e finanzieri
Durante la frequenza del corso ed al compimento del quarto mese
d'istruzione, i finanzieri ausiliari percepiranno il trattamento
economico come da norme amministrative in vigore.
Il servizio di finanziere ausiliario e', a tutti gli effetti,
servizio di leva ed ha la durata pari a 12 mesi (art. 1, comma 105,
legge 23 dicembre 1996, n. 662).

                              Art. 16.
Rafferma annuale e/o quadriennale
All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano
richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere
trattenuti per un altro anno, con la qualifica di finanzieri
ausiliari, ovvero immessi in ruolo, nei limiti degli organici fissati
dalla legge, quali finanzieri con contrazione della ferma volontaria
di anni quattro, previo completamento del corso di istruzione e di
addestramento (ulteriori 6 mesi), previsto per i finanzieri.
Il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e'
valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, qualora i
finanzieri ausiliari contraggano la ferma volontaria di anni quattro.
Al termine del corso di istruzione, i finanzieri ausiliari saranno
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiedono.

                              Art. 17.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
centro di reclutamento della Guardia di finanza per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso la banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso od alla
posizione giuridica-economica del candidato, nonche', in caso
positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
comandante del centro di reclutamento, responsabile del trattamento.
Il titolare del trattamento e' il comandante generale della Guardia
di finanza.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
Roma, 1 dicembre 1999
Il comandante generale: Mosca Moschini

 

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