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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di geometra per l'anno 2000

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.24 del 24/3/2000
Ente:MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:000E2668
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/4/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per l'istruzione tecnica
 
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 75, contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei geometri;
Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987, con
i quali e' stato, rispettivamente, approvato e modificato il
regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della libera professione di geometra;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1 del detto regolamento,
per il quale gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della libera professione di geometra hanno luogo ogni anno in
un'unica sessione, indetta con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione;
Viste la legge 4 gennaio 1968, n. 15; la legge 7 agosto 1990,
n. 241; il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 130; la legge 15 maggio 1997, n. 127; la legge 16 giugno 1998,
n. 191; il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
 
Ordina:
 
Art. 1.
 
1. E' indetta la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della libera professione di geometra per l'anno 2000.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati, in possesso
del diploma di geometra conseguito presso un istituto tecnico per
geometri statale o legalmente riconosciuto, che completano, entro la
data stabilita dal successivo art. 5, comma 1, il periodo di
praticantato nei modi e nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 2
della legge 7 marzo 1985, n. 75, in conformita' delle direttive
impartite dal Consiglio nazionale dei geometri.

                               Art. 3.
 
Sedi di esame
 
1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici statali per geometri
elencati nell'allegato A alla presente ordinanza, ubicati nelle
citta' sedi dei collegi dei geometri (ad eccezione delle sedi di
Feltre e di Cantu', individuate per le province di Belluno e Como i
cui capoluoghi non sono sedi di istituti tecnici per geometri).
2. I candidati devono indirizzare la domanda di ammissione agli
esami ad uno degli istituti tecnici di Stato indicati nel predetto
allegato A situato nel comune sede di residenza o di svolgimento del
praticantato.
3. Nel caso in cui il comune di residenza o di praticantato non
risulti sede di esame, la domanda deve essere indirizzata sempre ad
uno degli istituti elencati nell'allegato A ubicato nella stessa
provincia di residenza o in quella di svolgimento del praticantato.
4. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino rispettivamente in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 10 del regolamento, possono essere costituite
commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di collegi dei
geometri o piu' commissioni operanti nella medesima localita'.
5. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame
nell'allegato A dovessero risultare inutilizzabili per motivi
contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel
caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita'
ricettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni
ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa o di
altra provincia, non menzionati nel detto allegato.
6. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi
4. e 5. viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite dei collegi provinciali dei geometri presso i quali, secondo
quanto disposto dal successivo art. 4, sono state presentate le
domande.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione - Modalita' di presentazione
Termine - Esclusioni
 
1. Le domande di ammissione agli esami, redatte secondo le
modalita' stabilite dal successivo art. 5 ed indirizzate al preside
dell'istituto tecnico prescelto con i criteri stabiliti dai commi 2 o
3 del precedente art. 3, devono essere inviate al collegio dei
geometri situato nella provincia corrispondente alla sede di esami
prescelta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale, unitamente ai documenti di rito.
2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile, purche'
spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine indicato; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale
ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i
quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente
art. 2.
4. L'esclusione avra' luogo in qualsiasi momento, quando ne siano
emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

                               Art. 5.
 
Domande di ammissione - Contenuto
 
1. Nella domanda di ammissione agli esami, redatta su carta
legale e corredata della documentazione indicata nel successivo
art. 6, i candidati, consapevoli della responsabilita' penale cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 26,
legge n. 15/1968) e del fatto che la non veridicita' del contenuto
della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti (art. 11, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998), devono dichiarare:
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che
vengano loro inviate le eventuali comunicazioni relative agli esami;
di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria
superiore di geometra, con indicazione: dell'istituto sede d'esame;
dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato;
dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso dall'istituto
sede d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa
(se esistenti) dello stesso, apposti in calce a destra; della data di
consegna e del numero del registro dei diplomi, apposti sul retro.
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali
circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo
certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e
numero di protocollo);
di essere iscritti al registro dei praticanti (con indicazione
del collegio provinciale), nonche' il praticantato svolto, alla data
dell'8 novembre 2000, giorno precedente l'inizio delle prove d'esame;
di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di
esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di
ammissione ad una diversa sede di esame.
2. Non e' richiesto che la firma del candidato, da apporre in
calce alla domanda unitamente alla data, sia autenticata;
l'interessato perfeziona la propria domanda con nuova sottoscrizione
da apporre, in sede iniziale di esame, in presenza del presidente
della commissione il quale, previa identificazione del candidato per
l'ammissione alle prove, da' conto di tale avvenuto adempimento con
apposita, contestuale annotazione datata e sottoscritta a latere.
3. I candidati in situazione di handicap devono, ai sensi
dell'art. 20, legge n. 104/1992, indicare nella domanda, in relazione
al proprio stato, quanto loro necessario per lo svolgimento delle
prove (ausili e tempi aggiuntivi). I medesimi attestano nella
domanda, con autodichiarazione ex art. 39, legge n. 448/1998,
l'esistenza delle condizioni personali richieste.

                               Art. 6.
 
Domande di ammissione - Documentazione
 
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame, i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del diploma di
geometra;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all'Erario nella misura di lire
96.000 (art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 dicembre 1990) e del contributo di lire 3.000 dovuto
all'istituto tecnico statale sede di esame a norma della legge
8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni;
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.
 
Art. 7.
 

Adempimenti dei collegi dei geometri
 
1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i collegi dei geometri verificano la regolarita' delle
istanze ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza, predispongono gli elenchi dei candidati
in possesso dei requisiti, ai fini degli adempimenti previsti
dall'art. 7 del regolamento approvato con i decreti ministeriali
15 marzo 1986 e 14 luglio 1987.
2. Entro il 27 maggio 2000, i collegi provinciali dei geometri
comunicano telegraficamente o via telefax al Ministero della pubblica
istruzione il numero dei candidati che hanno prodotto regolare
domanda di ammissione agli esami, al fine di consentire la
definizione del numero delle commissioni giudicatrici. Detta
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia
pervenuta alcuna domanda e viene effettuata, a cura dei medesimi
collegi provinciali, anche al Consiglio nazionale dei geometri.
3. Alla comunicazione di cui trattasi gli stessi collegi fanno
seguito, entro il 15 giugno 2000, con l'inoltro dell'elenco
nominativo dei candidati, per consentire al Ministero di provvedere
all'assegnazione dei candidati alle commissioni giudicatrici.
4. Entro il 25 ottobre 2000, i collegi provvedono alla consegna
delle domande e delle relative documentazioni prodotte dai candidati
ai presidi degli istituti tecnici ai quali sono indirizzate, o ai
presidi di quegli istituti indicati dal Ministero della pubblica
istruzione in caso di diversa assegnazione disposta a norma del
precedente art. 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia della
sola domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato.
5. Le domande, corredate dalla relativa documentazione, devono
essere accompagnate da un elenco nominativo, sottoscritto dal
presidente del collegio dei geometri, che attesti anche la
regolarita' della loro presentazione. A ciascuna domanda i competenti
collegi allegano, d'ufficio, la certificazione in carta libera
attestante l'iscrizione al registro dei praticanti e l'avvenuto
compimento del biennio di pratica o, comunque, l'assolvimento delle
condizioni stabilite dal secondo comma dell'art. 2 della legge
7 marzo 1985, n. 75, quali dichiarati dai candidati medesimi nelle
domande.
6. Nel predetto elenco, per ciascun candidato, vengono indicati
il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Inoltre, soltanto
per quei candidati che, come previsto dal precedente art. 5, comma 1,
terminano il periodo di praticantato successivamente e, comunque,
entro il giorno immediatamente precedente l'inizio delle prove
d'esame, tale particolare circostanza viene sottolineata con la
dicitura "Praticantato non ancora concluso", unitamente
all'indicazione della prevista data di compimento. Successivamente,
il Collegio avra' cura di far pervenire, entro e non oltre il decimo
giorno dall'inizio degli esami, direttamente alla commissione
esaminatrice, la comunicazione del compiuto o mancato completamento.

                               Art. 8.
 
Calendario degli esami
 
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
7 novembre 2000, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento, approvato e successivamente modificato, rispettivamente,
con i decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987 e da
istruzioni a parte;
8 novembre 2000, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare delle commissioni esaminatrici;
9 novembre 2000, ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritto-grafica;
10 novembre 2000, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritto-grafica;
11 novembre 2000: inizio della valutazione degli elaborati da
parte delle commissioni esaminatrici.
2. La correzione degli elaborati prosegue secondo il diario
stabilito dalle commissioni esaminatrici in base al numero dei
candidati ed ai criteri contenuti nel regolamento suddetto.
3. Le prove orali hanno inizio entro e non oltre il quindicesimo
giorno dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi prevista
dall'art. 12 del regolamento stesso.

                               Art. 9.
 
Prove di esame
 
1. I candidati devono presentarsi, senza altro preavviso, alle
rispettive sedi di esame nel giorno e nell'ora indicati per lo
svolgimento delle prove scritto-grafiche, muniti di valido documento
di riconoscimento e degli attrezzi per il disegno.
2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e
consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli
argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono
indicati nell'allegato B.
3. Non sono consentite prove suppletive e pertanto i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.

                              Art. 10.
 
Rinvio
 
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento, approvato con i decreti
ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
Si informa, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, che i dati personali forniti dai candidati,
raccolti dal Ministero della pubblica itruzione - Direzione generale
per l'istruzione tecnica - Roma (viale Trastevere), sono utilizzati
per le necessarie finalita' di gestione delle procedure inerenti gli
esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati hanno i
correlati diritti di cui all'art. 13 della legge in argomento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2000
Il direttore generale: Trainito

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