Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA Valutazione comparativa per la...
 
 
 

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UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA

Valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore
universitario di ruolo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.63 del 22/8/2006
Ente:UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA
Località:Potenza  (PZ)
Codice atto:06E05794
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:21/9/2006
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il dcereto luogotenenziale n. 660 del 31 agosto 1945 cosi'
come integrato e modificato con legge n. 106 del 15 aprile 2004;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le Amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la nota ministeriale n. 3699 del 6 giugno 1990, con la
quale si comunica il parere espresso dal Consiglio universitario
nazionale circa la necessita' che i candidati ai concorsi per
ricercatore universitario dimostrino la conoscenza di almeno una
lingua straniera, da determinarsi da parte delle facolta' prima ed ai
fini dell'emanazione del bando di concorso;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni
concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente la parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994,
n. 174 concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693 recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995 n. 120 convertito in legge
21 giugno 1995 n. 236 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni e integrazioni, concernente il trattamento dei dati
personali;
Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127,
cosi' come modificate dalla legge 16 giugno 1998 n. 191 e dal decreto
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo
2000, n. 117 recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita' di
espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della
legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre
1998, n. 403;
Visto il decreto-legge del 17 giugno 1999, n. 178 convertito in
legge 30 luglio 1999, n. 256, recante disposizioni per la
composizione delle commissioni giudicatrici;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 concernente disposizioni
in materia di Universita' e di ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto rettorale del 29 giugno 1999, n. 335 di
emanazione del Regolamento di Ateneo recante modalita' di
espletamento delle procedure per il reclutamento di professori
universitari e dei ricercatori;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 175 alla Gazzetta Ufficiale - n. 249 del
24 ottobre 2000 - serie generale - e succesive modifiche contenente
la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari, e la definizione delle relative
declaratorie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto l'art. 15 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, contenente
modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 contenente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n, 350 ed in particolare
l'art. 3;
Visto il dcereto-legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con
modificazioni di legge 4 giugno 2004, n. 143 ed in particolare
l'art. 5 recante disposizioni in materia di spese di personale
docente e tecnico-amministrativo universitario;
Visto il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 ed in particolare
l'art. 10 che proroga al 31 dicembre 2005 gli effetti dell'art. 5
delle disposizioni sopra indicate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 aprile 2005 concernente il trattamento economico del personale
docente;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)
e, in particolare l'art. 1, comma 105, che prevede l'adozione, da
parte delle Universita', di programmi triennali del fabbisogno del
personale;
Vista la nota protocollo n. 272 del 18 febbraio 2005 con la quale
il MIUR impartisce disposizioni in materia di programmazione
triennale di fabbisogno di personale;
Vista la nota ministeriale n. 482 del 4 aprile 2005 con cui viene
valutata positivamente la programmazione triennale di Ateneo del
fabbisogno di personale per l'anno 2005, ai sensi della legge
n. 311/2004 e della legge n. 43/2005;
Vista la legge n. 230 del 4 novembre 2005 recante nuove
disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori
universitari;
Visto l'art. 35 del decreto-legge n. 273 del 30 dicembre 2005
sulle procedure di reclutamento dei docenti universitari;
Vista la legge 23 febbraio 2006, n. 51 di conversione del
decreto-legge n. 273 del 30 dicembre 2005;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
Visto l'art. 2 - comma 4 - della legge n. 18 del 16 gennaio 2006
di riordino delle competenze del C.U.N.;
Visto il decreto legislativo n. 164 del 6 aprile 2006 di riordino
della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a
norma dell'art. 1 - comma 5 - della legge 4 novembre 2005, n. 230;
Visto l'art. 23 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del
4 luglio 2006) che ha disposto l'abrogazione dell'art. 14 - comma 4 -
del decreto legislativo n. 164 del 6 aprile 2006;
Vista la nota n. 56 del 18 aprile 2005 dell'Ufficio organi
collegiali ed affari speciali con la quale si comunicano le
determinazioni del senato accademico del 13 aprile 2005 ed in
particolare il punto 2) «Programmazione triennale del fabbisogno di
personale» del verbale con il quale il senato accademico ha
approvato, a maggioranza, di inserire nella programmazione dell'anno
2005 14.5 punti organico di cui 12.4 punti organico riservati al
personale docente e ricercatore e che, inoltre, vengano assegnati
alla facolta' di agraria, nell'ambito di una programmazione di
Ateneo, per gli anni 2006 e 2007 i punti organico derivanti dai
turn-over relativi, maggiorati del 30% e rispettivamente 2,5 e 1,3
punti organico per gli anni 2006 e 2007;
Visto il verbale n. 7 del 19 aprile 2005 (aggiornamento seduta
del 13 aprile 2005) ed in particolare il punto 2) «Programmazione
triennale del fabbisogno di personale» con il quale il Consiglio di
amministrazione ha preso atto della programmazione per l'anno 2005
per complessivi 14.5 punti organico di cui 12.4 punti organico
riservati al personale docente e ricercatore;
Vista la delibera del 28 giugno 2005 con la quale il senato
accademico ha deliberato, a partire dal 1° novembre 2005, la
ripartizione delle eventuali risorse rivenienti a seguito della
cessazione di professori ordinari, di professori associati e di
ricercatori;
Vista la delibera del 15 novembre 2005 con la quale il senato
accademico ha preso atto che, nel momento in cui si libereranno le
risorse a favore del settore della «chimica organica», saranno
banditi i posti di ricercatore, non ancora banditi, nei settori
scientifico-disciplinari di FIS/01 - Fisica sperimentale e GEO/04 -
Geografia fisica e geomorfologia;
Considerato che a far data dal 1° maggio 2006 il prof. Carlo
Cesare Bonini, ordinario di «Chimica organica - CHIM/06» e' stato
collocato in pensione;
Vista la delibera del 24 maggio 2006 con la quale il Consiglio di
amministrazione ha approvato l'avvio di procedure di valutazioni
comparative, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali, per due posti di ricercatore per un totale di 1,0 punti
organico;
Considerato che i posti richiesti a concorso godono della
relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di
cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto della valutazione comparativa
L'Universita' degli studi della Basilicata (di seguito denominata
Universita) indice, ai sensi della legge 3 luglio 98, n. 210, e
secondo le norme del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, le procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento di due ricercatori universitari di
ruolo, presso la facolta' e nei settori scientifico-disciplinari
indicati nella tabella seguente.
 
Bando /06
=====================================================================
| Settore | |
N. Ordine|scientifico-disciplinare| Facolta' |N. Posti
=====================================================================
|FIS/01 - Fisica |Scienze matematiche, |
1 |sperimentale |fisiche e naturali | 1
---------------------------------------------------------------------
|GEO/04 - Geografia |Scienze matematiche, |
2 |fisica e geomorfologia |fisiche e naturali | 1
 
Per l'elenco delle discipline afferenti a ciascun settore
scientifico-disciplinare si rinvia al decreto ministeriale 4 ottobre
2000 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 249 del 24 ottobre
2000, e successive modifiche.
N. 1 - Settore scientifico-disciplinare - FIS/01 - Fisica
sperimentale.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: 10 (dieci).
In caso di invio di un numero superiore il candidato sara'
escluso dalla procedura.
N. 2 - Settore scientifico-disciplinare - GEO/04 - Geografia fisica e
geomorfologia.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: 7 (sette).
In caso di invio di un numero superiore il candidato sara'
escluso dalla procedura.
Il candidato che intenda concorrere a piu' di una procedura deve
presentare domanda separata per ciascuna di esse comprensiva degli
eventuali titoli e pubblicazioni.
Qualora il candidato, con una singola istanza, richieda la
partecipazione a piu' procedure, sara' ammesso a quella indicata per
prima nella domanda stessa.
Questa Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul posto di
lavoro.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
La partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di
cui all'art. 1 e' libera, senza limitazioni in relazione alla
cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati, salvo
quanto previsto dal comma successivo.
Non possono partecipare alla procedura di valutazione
comparativa:
1. coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento o che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' non sanabile, ovvero coloro nei cui confronti
il rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione sia stato
risolto per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21
del decreto legislativo n. 29/1993;
3. i professori di prima fascia, di seconda fascia ed i
ricercatori di ruolo in servizio presso universita' italiane,
inquadrati nel medesimo settore scientifico-disciplinare oggetto
della valutazione comparativa;
4. coloro che non abbiano rispettato l'obbligo previsto dal
comma 10 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 117/2000, di seguito riportato «Un candidato puo' presentare alle
universita' complessivamente un numero massimo di cinque domande di
partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini
di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione
esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il
numero massimo e' elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a
pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo.
La data di riferimento per ogni domanda presentata e' quella della
scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato e' escluso
dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per
le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade
nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque
o quindici e' superato con piu' domande aventi la medesima data di
riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento e'
valida .......... omissis».
L'Universita' degli studi della Basilicata si riserva di
ammettere o meno, previa valutazione discrezionale effettuata da una
apposita commissione, coloro che abbiano subito condanna penale per i
delitti di cui all'art. 85, primo comma, a)del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.

                               Art. 3.
Domanda di ammissione
Coloro che intendono partecipare alla procedura di valutazione
comparativa di cui all'art. 1 devono presentare domanda in carta
libera (allegato a), da redigere in duplice copia, indicand
obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice
fiscale), entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda deve essere indirizzata a: Magnifico rettore -
Universita' degli studi della Basilicata - Ufficio reclutamento - Via
Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza.
La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa puo' essere presentata direttamente a questa Universita'
- Direzione amministrativa - Palazzo del Rettorato, Il piano - via
Nazario Sauro, n. 85 - 85100 Potenza, dal lunedi' al venerdi' dalle
ore 11 alle ore 13 o spedita, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo e'
prorogato, di diritto, al giorno seguente non festivo.
Gli interessati possono avvalersi dello schema allegato di
domanda, disponibile anche sul sito dell'Universita' della
Basilicata, all'indirizzo http://www.unibas.it sezione «Valutazione
comparativa».
Sulla busta di invio, il candidato dovra' indicare con
precisione: la facolta', la sigla ed il nome del settore
scientifico-disciplinare, la qualifica per la quale si intende
concorrere, nonche' nome, cognome e recapito concorsuale (II recapito
concorsuale e' il domicilio eletto dal candidato al fine del
ricevimento delle comunicazioni inerenti il concorso).
I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua
italiana secondo le modalita' previste dal presente articolo.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici, dei requisiti di ammissione, della
copia fotostatica di un valido documento d'identita' e quelle che,
per qualsiasi causa, dovessero risultare inoltrate a questa
Universita' oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
La domanda dovra' contenere le indicazioni necessarie ad
individuare in modo univoco la tipologia di concorso, la facolta' ed
il settore scientifico-disciplinare per il quale il candidato ha
presentato domanda.
Nella domanda (Allegato a) il candidato deve chiaramente
indicare, le proprie generalita', il settore scientifico-disciplinare
e la facolta', relativi alla procedura di valutazione comparativa cui
intende partecipare.
Deve comunque dichiarare, riportandoli in modo chiaro e
leggibile, sotto la sua personale responsabilita':
1. cognome e nome;
2. il luogo e la data di nascita;
3. la residenza anagrafica;
4. il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione
relativa al presente bando: indirizzo con codice di avviamento
postale, numero telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica
(ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente
comunicata);
5. il codice fiscale;
6. di non essere in servizio presso un'universita' italiana
come professore di prima fascia, di seconda fascia o ricercatore
universitario inquadrato nel medesimo settore scientifico
disciplinare della valutazione comparativa cui chiede di partecipare;
7. di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000,
di seguito riportato: «Un candidato puo' presentare alle universita'
complessivamente un numero massimo di cinque domande di
partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini
di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione
esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il
numero massimo e' elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a
pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo.
La data di riferimento per ogni domanda presentata e' quella della
scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato e' escluso
dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per
le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade
nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque
o quindici e' superato con piu' domande aventi la medesima data di
riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento e'
valida»;
8. di aver osservato il limite riferito al numero massimo di
pubblicazioni scientifiche da presentare, per ciascuna procedura,
eventualmente specificato all'art. 1;
9. La cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini
dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
10. di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
11. di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
comune ed indicando, eventualmente, i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
12. l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
13. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' insanabile ovvero di non aver subito la
risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari, compresi
quelli di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 29/93;
14. di godere dei diritti civili e politici in Italia o nello
Stato di provenienza;
15. solo per i cittadini stranieri: di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
16. l'idoneita' fisica all'impiego.
La domanda, in duplice copia dovra' essere sottoscritta dal
candidato. La sottoscrizione non necessita di autenticazione ai sensi
dell'art. 39, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. La mancata sottoscrizione della domanda comporta
l'esclusione dalla procedura.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
n. 68/1999, dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di
tempo aggiuntivo per l'espletamento delle prove d'esame ai fini di
concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri
candidati.
Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda
dovra' essere tempestivamente comunicata all'Universita'.
L'Universita' non assume alcuna responsabilita' nel caso di
irreperibilita' del candidato o di dispersione delle comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione della variazione
di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della
domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative al concorso. La
domiciliazione diversa dalla residenza comporta, altresi', esenzione
di responsabilita' nel caso di mancata accettazione della
comunicazione, in forma di raccomandata a.r. nel luogo ove il
candidato ha stabilito il proprio domicilio concorsuale.

                               Art. 4.
Documenti da allegare
Posto che ai sensi del presente bando si intendono per «titoli»
quelli scientifici e didattici e per «certificati» ogni documento
comprovante il possesso di un determinato requisito, il candidato
dovra' allegare alla domanda di partecipazione:
1. il curriculum, in duplice copia, dell'attivita' scientifica
e didattica del candidato, da cui possa in particolare evincersi la
posizione universitaria eventualmente ricoperta;
2. documenti e titoli, in originale o in copia autenticata,
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (all. b). Il
possesso dei titoli di cui trattasi puo' essere comprovato anche
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di
notorieta' previste dal decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 2000 n. 445, (all. b) che il candidato ritiene utili ai
fini della valutazione comparativa;
3. plico chiuso, da trasmettere unitamente alla domanda,
contenente le pubblicazioni - per il numero massimo, ove determinato
- che si ritengono utili ai fini della valutazione comparativa, in
unica copia, presentate in originale o in copia conforme
all'originale e relativo elenco. La conformita' all'originale potra'
risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi del decreto del presidente della repubblica 20 dicembre 2000
n. 445(all. b). La dichiarazione puo' essere unica per tutte le
pubblicazioni presentate e deve essere sottoscritta alla presenza del
funzionario addetto a ricevere la documentazione o inviata allegando
una fotocopia di un proprio documento di identita';
4. l'elenco dettagliato, debitamente sottoscritto, in duplice
copia, di tuffi i titoli e documenti presentati che il candidato
ritiene utili ai fini della valutazione comparativa; il suddetto
elenco, se redatto ai sensi dell'allegato modello «B» al presente
bando, varra' quale dimostrazione dei titoli stessi ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
5. l'elenco dettagliato, debitamente sottoscritto, in duplice
copia, contenente l'indicazione delle pubblicazioni presentate che il
candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa;
6. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita'.
I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra
indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 compilando l'allegato «B».
Quanto sopra va dichiarato analiticamente con indicazione di
data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e
votazione riportata.
I titoli possono, altresi', essere prodotti in originale, in
copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Sia il curriculum che gli elenchi dei titoli e delle
pubblicazioni devono essere datati e firmati dal candidato.
I titoli contenuti nell'elenco devono essere posseduti alla data
di presentazione della domanda.
Entro la medesima data le pubblicazioni contenute nell'elenco
devono essere state stampate e devono essere stati adempiuti gli
obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale
31 agosto 1945, n. 660 (cosi' come integrato e modificato con legge
n. 106/2004), ai sensi del quale «ogni stampatore ha l'obbligo di
consegnare per qualsivoglia stampato o pubblicazione, quattro
esemplari alla Prefettura e uno alla Procura». Per attestare cio' e'
sufficiente che il candidato dichiari, sotto la propria
responsabilita', che l'opera e' stata effettivamente pubblicata.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro
equivalente.
Non verranno presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni
spediti dopo il termine fissato.
E' facolta' del candidato inviare anche copia delle
pubblicazioni, gia' trasmesse all'Universita' degli studi della
Basilicata, a ciascun componente della commissione giudicatrice,
entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione stessa. Alle
pubblicazioni il candidato dovra' allegare elenco identico a quello
gia' trasmesso all'Universita' degli studi della Basilicata.
I titoli e le pubblicazioni contenuti nei rispettivi elenchi, ma
non prodotti come anche l'invio di titoli o pubblicazioni non
compresi nei rispettivi elenchi, non verranno presi in considerazione
dalle commissioni giudicatrici.
Le dichiarazioni di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 possono essere utilizzate da cittadini
italiani e della Unione europea, senza limitazioni, e da cittadini
extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' di Stati
stranieri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso e devono altresi' essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
Le pubblicazioni potranno essere inviate in originale, in copia
autenticata ovvero in fotocopia, purche' corredate, in questo ultimo
caso, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la
quale, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si attesti la conformita' all'originale di
quanto presentato, e si forniscano le indicazioni relative
all'autore, al titolo dell'opera, al luogo, alla data di
pubblicazione ed al numero dell'opera da cui sono ricavati.
Qualora siano presentate delle fotocopie dichiarate conformi
all'originale:
per i lavori stampati in Italia occorre, altresi', attestare
l'avvenuto deposito dello stampato presso la Prefettura e la Procura
della Repubblica ai sensi dell'art. 1 decreto legislativo
luogotenenziale n. 660 del 31 agosto 45 che cosi' recita: «Ogni
stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo
stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della
Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale Procura del Regno». Per attestare cio' e' sufficiente che il
candidato dichiari, sotto la propria responsabilita', che l'opera e'
stata effettivamente pubblicata;
per i lavori stampati all'estero occorre indicare la data ed il
luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro
equivalente.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Il candidato che partecipa a piu' valutazioni comparative deve
inviare tante copie di titoli e pubblicazioni quante sono le
procedure di valutazione comparativa a cui partecipa. Non e'
consentito ai candidati far riferimento a titoli e pubblicazioni gia'
prodotti in altre procedure di valutazione comparativa.
Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine
se essa e' una delle seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco e
spagnolo. Altrimenti dovranno essere tradotte in una delle predette
lingue. In quest'ultimo caso, i testi tradotti devono essere
presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato
nella lingua originale e dovranno essere accompagnati da una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale, ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, si attesti la conformita' all'originale del testo
tradotto.
Nessuno dei titoli e dei certificati inviati sara' in alcun modo
restituito da questa amministrazione.

                               Art. 5.
Esclusione dalla partecipazione
I candidati sono ammessi con riserva a partecipare alle procedure
di valutazione comparativa; pertanto, l'esclusione per difetto dei
requisiti e' disposta, in qualunque momento della procedura, con
decreto motivato del rettore e notificato al candidato.
In particolare, saranno esclusi coloro i quali presentino domande
non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, della copia
fotostatica di un valido documento d'identita' o che, per qualsiasi
causa non siano state spedite o consegnate a mano entro il termine
indicato nell'art. 3 del presente bando.
Saranno, altresi', esclusi coloro i quali abbiano inviato un
numero superiore di pubblicazioni rispetto a quello eventualmente
previsto nell'art. 1 del presente bando.

                               Art. 6.
Costituzione e lavori della commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' costituita con le modalita'
indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117 ed e' nominata con decreto rettorale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
Il componente designato e' scelto, prima dello svolgimento delle
elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del Consiglio di
facolta'.
Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei
candidati devono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del decreto di nomina della commissione nella Gazzetta
Ufficiale. Decorso tale temine non sono ammesse istanze di
ricusazione.
La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della
commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere
adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il
decreto di accettazione da parte del rettore. Le rinunce e le
dimissioni accolte determinano l'esclusione dall'elettorato passivo
per la seconda fase delle votazioni di cui al comma 9 dell'art. 3,
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000.
In ogni caso in cui sia da sostituire un membro eletto nella
commissione giudicatrice subentrano i professori e ricercatori che
abbiano riportato il maggior numero di voti. L'eventuale sostituzione
dei componenti designati avviene con le modalita' di cui all'art. 3,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
della commissione non incidono sulla qualita' di componente delle
commissioni giudicatrici.
Il rettore ha la facolta' di intervenire per rimuovere la
situazione di incompatibilita' che viene a crearsi qualora facciano
parte della medesima Commissione due componenti di diversa qualifica
i quali, in altra procedura valutativa, rivestono rispettivamente la
posizione di candidato e commissario.
Le Commissioni giudicatrici devono concludere i loro lavori entro
sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente
della commissione almeno trenta giorni prima della scadenza del
termine ordinario, il rettore dell'Universita' puo' prorogare, per
una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine dei lavori
della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro
il termine fissato, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le
procedure per la sostituzione d'ufficio dei componenti cui siano
imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo
termine per la conclusione dei lavori.
La prima riunione della commissione dovra' avvenire dopo la
decorrenza del termine di trenta giorni dalla pubblicazione del
decreto di nomina.
Nella prima seduta la commissione provvede a:
1. eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
2. stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei
candidati (criteri in base ai quali la commissione valutera' titoli e
pubblicazioni, stabilira' modalita', contenuti e durata delle prove);
Al termine della prima seduta il verbale contenente i criteri e
le modalita' di valutazione dei candidati viene consegnato al
responsabile del procedimento affinche' ne curi la pubblicita'
mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' e presso la
facolta' che ha richiesto il bando, almeno sette giorni prima della
prosecuzione dei lavori della commissione.
Nelle sedute successive la commissione procedera' alla
valutazione del curriculum, delle pubblicazioni e dei titoli
presentati da ciascun candidato.
Ai sensi dell'art. 1 - comma 7 - della legge n. 230 del
4 novembre 2005 nelle procedure per la copertura di posti di
ricercatore le commissioni giudicatrici sono tenute a valutare come
titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attivita' svolte in
qualita' di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'art. 51 - comma 6
- della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, di borsisti postdottorato
ai sensi della legge n. 398 del 30 novembre 1989, nonche' di
contrattisti ai sensi dell'art. 1 - comma 14 - della legge n. 230 del
4 novembre 2005.
La commissione dovra' tenere in considerazione i seguenti criteri
generali per procedere alla valutazione delle pubblicazioni
scientifiche e del curriculum complessivo, facendo anche ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente
determinato, nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
comprese nel settore scientifico disciplinare per il quale e' bandita
la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
La commissione dovra' inoltre valutare specificatamente:
a) l'attivita' didattica svolta anche all'estero;
b) i servizi prestati nelle universita' e negli enti di
ricerca, italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio, finalizzate ad attivita' di ricerca, assegni o contratti di
ricerca finalizzati a ricerche attinenti al settore scientifico
disciplinare;
e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i
soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297.
f) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi
di ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Qualora un candidato abbia presentato delle pubblicazioni in
collaborazione, la commissione deve evidenziare nel giudizio la
misura dell'apporto di quel candidato nel lavoro in collaborazione.
La commissione valuta, altresi', il curriculum scientifico
complessivo del candidato.
A seguito della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli,
ognuno dei commissari verbalizzera' il proprio giudizio individuale
su ciascun candidato, quindi la commissione esprime il giudizio
collegiale.

                               Art. 7.
Prova di esame
Oltre alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche la procedura prevede due prove scritte (una delle quali
sostituibile con una prova pratica) ed una prova orale che concorrono
alla valutazione complessiva.
La prova orale e' pubblica.
La prima prova scritta consiste nella trattazione sotto forma di
elaborato scritto di aspetti generali del settore
scientifico-disciplinare.
La seconda prova scritta (sostituibile con una prova pratica)
consiste nella trattazione scritta (o prova pratica) avente ad
oggetto uno o piu' specifici aspetti del settore
scientifico-disciplinare.
Al termine ogni commissario esprime il proprio giudizio sulle
prove di ciascun candidato; quindi, la commissione esprime il
giudizio collegiale.
La prova orale verte sulla discussione di aspetti generali e
specifici del settore scientifico-disciplinare, sulla discussione
degli eventuali titoli ed accerta la conoscenza della lingua
straniera.
Al termine ogni commissario esprime il proprio giudizio sulle
prove orali di ciascun candidato; quindi la commissione esprime il
giudizio collegiale.
Il diario delle prove scritte con l'indicazione del giorno, del
mese, dell'ora e del luogo in cui le medesime si svolgeranno e'
notificato agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle
prove stesse.
La convocazione per la prova orale con l'indicazione del giorno,
del mese, dell'ora e del luogo in cui la medesima si svolgera' e'
notificata agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, non meno di venti giorni prima dello svolgimento della
prova stessa.
Alle prove il candidato dovra' essere munito, con esclusione di
altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di
validita' ai sensi dell'art. 35 comma 2 del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000: il passaporto, la patente di guida, la
patente nautica, il libretto di pensione, il porto d'armi, le tessere
di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o di
altra segnatura equivalente rilasciate da un'amministrazione dello
Stato.
Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di
identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati,
le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere
comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti
nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
La mancata presentazione di un candidato alla prova e'
considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volonta'
di rinunciare alla valutazione comparativa.
Al termine delle prove, la commissione procede ad esprimere il
giudizio collegiale complessivo sul curriculum scientifico e
didattico di ciascun candidato e sulle prove sostenute.
La commissione procede, quindi, alla valutazione comparativa dei
candidati mediante discussione e successiva deliberazione approvata
dalla maggioranza dei componenti e dichiara inequivocabilmente il
vincitore.
E' dichiarato vincitore il candidato che abbia ottenuto il
miglior giudizio.
E' priva di effetti, al fine della conclusione della procedura
stessa, la deliberazione che individui un numero di vincitori
superiore a quello dei posti messi a concorso. In tal caso la
deliberazione deve essere ripetuta fino alla dichiarazione
inequivocabile dei nominativi dei vincitori per quella procedura.
La rinuncia a partecipare alla procedura di valutazione
comparativa (allegato «C») dovra' essere inviata via fax,
accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di
validita', al Presidente della commissione giudicatrice e, per
conoscenza, al responsabile del procedimento.
Eventuali rinunce antecedenti la formazione delle commissioni
giudicatrici dovranno essere inviate esclusivamente al responsabile
del procedimento.
La rinuncia produrra' i propri effetti a decorrere dalla prima
riunione successiva alla data del ricevimento.

                               Art. 8.
Accertamento della regolarita' degli atti
1. Gli atti della procedura di valutazione comparativa sono
costituiti dai verbali delle singole riunioni, contenenti i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, e dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti. Gli atti sono consegnati dal
presidente della commissione al responsabile del procedimento, con
lettera di accompagnamento, entro dieci giorni dall'ultima riunione
della commissione in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle
firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.
2. Il rettore, acquisito il parere di legittimita' degli atti da
parte del C.U.N., come previsto dal combinato disposto degli art. 2 -
comma 4 - della legge n. 18/2006 a art. 14 del decreto legislativo
n. 164/2006, accerta, con proprio decreto, la regolarita' formale
degli atti, nonche' l'esito della procedura e ne da' comunicazione ai
candidati. Dalla data di ricevimento della predetta comunicazione
decorrono i termini per la proposizione di eventuali ricorsi.
Nel caso in cui si riscontrino vizi di forma, gli atti della
procedura sono inviati alla Commissione giudicatrice per la
regolarizzazione.
Gli atti e l'esito della procedura sono resi pubblici mediante
affissione all'albo ufficiale.
Dell'esito della procedura e' data comunicazione ai candidati e
alla facolta' interessata.
La relazione riassuntiva formulata dalla commissione
giudicatrice, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi
sui candidati e' resa pubblica per via telematica sul sito
dell'Universita' della Basilicata, all'indirizzo http://www.unibas.
it
sezione «Valutazione comparativa».
Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore rinvia, con
provvedimento motivato, gli atti alla commissione, affinche' questa
provveda alla regolarizzazione, assegnandole un termine.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai
candidati risultati vincitori sono soggetti, da parte
dell'Universita', a idonei controlli, anche a campione, circa la
veridicita' degli stessi.
Il rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione
della procedura di valutazione comparativa.

                               Art. 9.
Documenti di rito
Il candidato risultato vincitore nella procedura di valutazione
comparativa dovra' presentare o far pervenire all'Universita', entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, pena la decadenza
dal diritto alla nomina, la seguente documentazione:
1. certificato medico in carta semplice (di data non anteriore
a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso)
rilasciato dall'Unita' sanitaria locale competente per territorio o
da un medico militare, dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego al quale il concorso si riferisce ed
e' esente da imperfezioni che possano comunque influire sul
rendimento del servizio. Il certificato deve contenere l'espressa
dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possano
mettere in pericolo la salute pubblica;
2. Per coloro che gia' siano dipendenti di una Amministrazione
pubblica, una attestazione in carta semplice rilasciata
dall'Amministrazione dalla quale dipende, da cui risulti che si trova
in attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione annua
lorda goduta alla data dell'attestazione stessa;
3 Inoltre il candidato, secondo quanto disposto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, e' tenuto ad autocertificare
i seguenti stati, fatti e qualita' personali:
a) data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza posseduta;
c) godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello
Stato di provenienza;
d) l'inesistenza di condanne penali o di altri provvedimenti
giudiziari risultanti, ai sensi degli articoli 657,663 e 686 del
c.p.p., da certificato generale rilasciato dal Casellario giudiziale
o da certificato equipollente rilasciato dalla competente autorita'
dello Stato di cui il candidato e' cittadino;
e) il codice fiscale;
f) dichiarazione del candidato attestante che non ricopre
altri impieghi retribuiti alle dipendenze dello Stato, delle
Province, dei Comuni o di altri Enti pubblici o Privati o, in caso
affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego ai sensi
dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
La dichiarazione di cui al punto c) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
I documenti di cui ai punti b),c) ed e) devono essere di data non
anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
Il candidato extracomunitario risultato vincitore nella procedura
di valutazione comparativa dovra' presentare o far pervenire
all'Universita', entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito,
pena la decadenza dal diritto alla nomina, la seguente
documentazione:
1. certificato di nascita;
2. certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui il candidato e' cittadino. Il candidato straniero, se
risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve
autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi
pendenti a suo carico;
3. certificato medico in carta semplice (di data non anteriore
a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso)
rilasciato dall'Unita' sanitaria locale competente per territorio o
da un medico militare, dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego al quale il concorso si riferisce ed
e' esente da imperfezioni che possano comunque influire sul
rendimento del servizio. Il certificato deve contenere l'espressa
dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possano
mettere in pericolo la salute pubblica;
4. certificato attestante la cittadinanza;
5. certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I documenti di cui ai numeri 2 - 3 - 4 e 5 devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
Il certificato di cui al punto 5) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino dovranno essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi
dovranno essere legalizzate dalle competenti autorita' consolari
italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi
e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la
condizione dello straniero.
Le dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 possono essere utilizzate da cittadini
italiani e della Unione europea, senza limitazioni, e da cittadini
extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali certificabili, attestabili o riferibili da parte
di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
Tutti gli altri certificati dovranno essere prodotti in originale
ovvero in copia autenticata come conforme all'originale.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino dovranno essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi
devono essere legalizzate dalle competenti autorita' consolari
italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve
essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai
vincitori della presente procedura selettiva sono considerati validi
a titolo definitivo, fatta salva la possibilita', da parte
dell'Universita' degli studi della Basilicata, di procedere ad idonei
controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli stessi;
l'Amministrazione, qualora risulti necessario controllare la
veridicita' delle dichiarazioni puo' richiedere direttamente la
necessaria documentazione che dovra' essere fornita dall'interessato
entro quindici giorni dalla richiesta.
L'Universita' degli studi della Basilicata compiera', altresi',
idonei controlli nei confronti dei candidati giudicati idonei nelle
procedure in oggetto.
Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere
escluso dalla procedura di valutazione comparativa, il candidato
verra' denunciato ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

                              Art. 10.
Nomina
La nomina in ruolo del candidato vincitore e' condizionata alla
verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo e dei
limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e successive modifiche, nonche' subordinata alle
disposizioni legislative in materia di reclutamento di personale
presso le Universita'.
La nomina in ruolo del candidato vincitore e' disposta con
decreto rettorale.
La decorrenza della nomina e' fissata di norma il 1° novembre
successivo al decreto di nomina, ovvero in una data anteriore, in
caso di attivita' didattiche da svolgere nella parte residua
dell'anno accademico ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge
n. 370/1999.
I candidati nominati in ruolo, ai sensi dell'art. 3 della legge
n. 210/1998, non possono chiedere il trasferimento presso una sede
universitaria diversa da quella che ha bandito la procedura di
valutazione comparativa se non siano decorsi tre anni dalla loro
nomina in ruolo.
Al ricercatore nominato spetta il trattamento economico previsto
dalle disposizioni di legge in vigore.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara'
sottoposto ad un giudizio per conseguire la nomina a ricercatore
confermato da parte di una commissione nazionale, composta da tre
professori di ruolo di cui due ordinari ed un associato confermato.
La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica
svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata
relazione del Consiglio di facolta' e del Dipartimento cui il
ricercatore afferisce.
Se il giudizio sara' favorevole, il ricercatore sara' nominato
ricercatore confermato con diritto al relativo trattamento economico.
Se l'attivita' sara' valutata sfavorevolmente, l'interessato
potra' essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine
del quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio; qualora anche tale
giudizio sia sfavorevole, il ricercatore cessera' di appartenere al
ruolo.

                              Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo
n. 196/2003, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, l'Universita' degli studi
della Basilicata, quale titolare dei dati inerenti al presente
concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
di concorso e' finalizzato unicamente alla gestione dell'attivita'
concorsuale e che lo stesso avverra' con utilizzo di procedure
informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei
dati e la conseguenza della non ammissione al concorso in caso di
rifiuto di fornire gli stessi.
I candidati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge.

                              Art. 12.
Restituzione della documentazione
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai
candidati da questa Amministrazione, tuttavia i candidati potranno
rientrare in possesso degli stessi, salvo eventuale contenzioso in
alto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso l'Ufficio
reclutamento dell'Universita' degli studi della Basilicata, entro sei
mesi dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli
atti.
Trascorso il suddetto termine, questa Amministrazione potra'
disporre liberamente del materiale non ritirato.

                              Art. 13.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente
bando e' la sig.ra Giovanna Brienza - Ufficio reclutamento -
Universita' degli studi della Basilicata - via Nazario Sauro, 85 -
85100 Potenza - Tel. 0971/202498/202764/202333 Fax 0971/202138.

                              Art. 14.
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla
normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonche' le
leggi vigenti in materia.

                              Art. 15.
Pubblicazione
L'avviso di pubblicazione del presente bando di valutazione
comparativa sara' inoltrato al Ministero di grazia e giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami» e sara' pubblicato per via
telematica sul sito dell'Universita' della Basilicata, all'indirizzo
http://www. unibas.it sezione «Valutazione comparativa».
Potenza, 20 luglio 2006
Il rettore

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