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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di
ventiquattro sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
speciale del Corpo sanitario aeronautico.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.103 del 31/12/2002
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:02E10237
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/1/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare
 
Visto il regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente
norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali
della Regia Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme
concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle
Guardie di Pubblica Sicurezza;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Aeronautica;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, in particolare gli articoli 5, 7 e
58;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente effettivo dei ruoli speciali dell'Aeronautica,
emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita';
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della Sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare emanata per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche in particolare l'art. 35, comma 5;
Ravvisata la necessita', al fine di soddisfare prioritarie
esigenze di impiego della Forza armata, di indire un concorso
straordinario per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico da destinare ai
reparti dell'Aeronautica militare, prevedendo che i medesimi
permangano nella sede di assegnazione, salvo sopravvenute esigenze,
almeno per il periodo di ferma quinquennale contratta all'atto
dell'inizio del corso applicativo che i vincitori dovranno
frequentare dopo la nomina;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che, nel definire, tra l'altro, i ruoli
dell'Aeronautica militare nei quali avverra' nell'anno 2003 il
reclutamento del personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota
massima di detto personale che potra' essere immesso nel ruolo
speciale del Corpo sanitario aeronautico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
concernente approvazione del piano delle assunzioni di personale
militare per il 2002, emanato in applicazione dell'art. 19 della
legge 29 dicembre 2001, n. 448,
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
la nomina di ventiquattro sottotenenti in servizio permanente
effettivo del ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico. I posti
sono ripartiti tra le seguenti sedi di servizio:
46a brigata aerea Pisa: uno;
2o stormo Udine - Rivolto: uno;
4o stormo Grosseto: uno;
5o stormo Cervia: due;
6o stormo Ghedi: uno;
31o stormo Ciampino: uno;
32o stormo Amendola: uno;
36o stormo Gioia del Colle: uno;
37o stormo Trapani Birgi: due;
41o stormo Sigonella: uno;
50o stormo Piacenza: uno;
51o stormo Istrana: uno;
61o stormo Lecce: uno;
70o stormo Latina: uno;
72o stormo Frosinone: uno;
Sperinter Perdasdefogu: due;
R.S.S.T.A. Decimomannu: uno;
R.M.S. Villafranca: uno;
S.A.R.V. A.M. Viterbo: uno;
D.A.M. Brindisi: due.
2. I concorrenti dovranno indicare nella domanda di
partecipazione al concorso di cui al successivo art. 3 la sede per la
quale intendano concorrere, una sola scelta tra quelle indicate nel
precedente, comma 1. Pertanto, qualora nella domanda di
partecipazione venissero indicate due o piu' sedi il concorrente
verra' ammesso a concorrere per la prima delle sedi indicate. Non
saranno prese in considerazione eventuali domande di partecipazione
successive alla prima. A tal fine fara' fede la data risultante dal
timbro dell'ufficio postale accettante. A parita' di data del timbro
postale il concorrente verra' invitato dalla Direzione generale per
il personale militare a dichiarare per iscritto la sede per la quale
intenda concorrere. La mancata ottemperanza al predetto invito prima
dell'inizio degli accertamenti sanitari di cui al successivo art. 6,
comma 1, lettera a), determinera' l'esclusione del concorrente dal
concorso.
3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei
posti, di sospendere il conferimento della nomina e l'ammissione dei
vincitori alla frequenza del corso applicativo, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno
2003.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile che alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato
nel successivo art. 3, comma 1:
a) non abbiano superato, il trentaduesimo anno di eta'.
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) siano in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione di
medico chirurgo;
Saranno considerati validi diplomi di laurea conseguiti
all'estero, sempreche' gli stessi risultino riconosciuti dal
competente Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca equipollenti a quello prescritto per la partecipazione al
concorso indetto con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati
avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa
attestazione di equipollenza;
d) godano dei diritti civili e politici;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti
d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in
accademie o istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze
di polizia dello Stato;
f) per i soli concorrenti di sesso maschile:
non siano stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
non siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e
l'ammissione dei medesimi al corso applicativo sono subordinati al
possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio
incondizionato quali ufficiali in servizio permanente
dell'Aeronautica militare, da accertare con le modalita' prescritte
dal successivo art. 6.
3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la nomina ad ufficiale in servizio
permanente e l'ammissione al corso applicativo sono inoltre
subordinate all'accertamento, anche successivo alla nomina, del
possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le
modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di cui al precedente comma 1, devono essere
pos-seduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso indicato nel successivo art. 3.
I requisiti di cui al presente articolo, ad eccezione di quello di
cui al precedente comma 1, lettera a), inoltre, devono essere
mantenuti fino all'atto del conferimento della nomina ad ufficiale in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande. Termini e modalita'
 
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
semplice secondo il modello riportato nell'allegato A), che
costituisce parte integrante del presente decreto, dovranno essere
spedite dai concorrenti che non siano militari in servizio con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I reparto -
1a divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione - casella postale
353 - 00187 Roma centro, a pena di decadenza, entro i trenta giorni
successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante. E' fatto obbligo ai
concorrenti che siano ufficiali in congedo dell'Aeronautica militare
di far pervenire, in relazione alla propria residenza, copia della
domanda di partecipazione rispettivamente alle direzioni territoriali
del personale della 1a e 3a regione aerea territorialmente competente
ovvero al Comando Aeronautica militare di Roma.
2. I militari in servizio permanente o in servizio volontario o
in servizio quali ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare,
invece, entro il termine predetto, dovranno presentare la domanda di
partecipazione, in originale e copia al Comando del reparto/ente
presso il quale sono in forza, per consentire allo stesso di curare
le incombenze indicate nel successivo art. 4.
3. I concorrenti residenti all'estero o che si trovino all'estero
per motivi di servizio potranno, entro il termine predetto,
presentare domanda anche alla competente autorita' diplomatica o
consolare che ne curera' l'immediato inoltro all'indirizzo di cui al
precedente comma 1.
4. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) la sede di servizio per la quale intende partecipare (una
sola tra quelle indicate nell'art. 1, comma 1, del presente decreto);
c) il possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto agli obblighi militari;
d) il proprio stato civile;
e) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
f) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia,
l'Universita' presso la quale e' stato conseguito, data di
conseguimento e voto;
g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione di medico chirurgo, l'Universita' presso la quale e'
stato conseguito e la relativa data;
h) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso
contrario, dovra' indicare, con apposita dichiarazione da allegare
alla domanda, le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti
a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la
data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato,
ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per
aver assunto la qualifica di imputato.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I reparto -
1a divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione - casella postale
353 - 00187 Roma centro, qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra;
i) reparto/ente, distretto militare ovvero Capitaneria di porto
di appartenenza e posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo
se concorrente di sesso maschile). Per il servizio militare prestato
dovra' essere indicata la durata ed il grado rivestito nonche'
l'eventuale posizione, se ufficiale di complemento, di vincolato alla
ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980,
n. 574, con indicazione della data di decorrenza della ferma, se in
servizio, e di termine della medesima, se in congedo;
j) di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa (solo se concorrente di sesso maschile). Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
k) non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza" ovvero
ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se concorrente di sesso maschile). Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
l) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e le eventuali cause di risoluzione dei
precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa
anche se negativa;
m) di non essere stato dimesso d'autorita', per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie,
scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di
Polizia dello Stato. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
n) il possesso di eventuale/i titolo/i di merito tra quelli
indicati nell'allegato C), che costituisce parte integrante del
presente decreto, che ritenga utile/i ai fini della valutazione dei
titoli di cui al successivo art. 10;
o) il possesso di eventuale/i titolo/i di preferenza di cui
all'allegato D), che costituisce parte integrante del presente
decreto;
p) l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero);
q) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, possibilmente, il numero telefonico.
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (06/4827347), al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a
divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione - via XX Settembre,
123/A - 00187 Roma, ogni variazione del recapito indicato nella
domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore;
r) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 13;
s) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio nella
sede prescelta e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
t) la lingua straniera (non piu' di due a scelta tra inglese,
francese, spagnolo e tedesco) nella quale desidera sostenere la prova
orale facoltativa;
u) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
v) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni della legge
n. 675/1996.
5. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
6. Il concorrente qualora lo desideri, potra' allegare alla
domanda di partecipazione la documentazione dei titoli di merito di
cui al precedente comma 4, lettera n), anche sotto forma di
dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
secondo lo schema riportato nell'allegato G) al presente decreto. Le
pubblicazioni scientifiche dovranno necessariamente essere allegate
alla domanda ai fini della loro eventuale valutazione.
Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
7. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato allegato A) al presente
decreto.

                               Art. 4.
 
Istruttoria delle domande
 
1. I comandi che abbiano ricevuto dai concorrenti in servizio
l'originale e la copia della domanda di partecipazione al concorso
dovranno provvedere a:
a) certificarne la data di presentazione, apponendo negli
appositi spazi in calce all'originale ed alla copia della medesima il
timbro del reparto/ente, la data, il numero di protocollo ed il visto
per l'inoltro;
b) controllare in via preliminare che la domanda sia compilata
in tutte le sue parti e in conformita' al modello di cui al gia'
citato allegato A) al presente decreto;
c) custodire agli atti la copia della domanda e copia degli
eventuali allegati;
d) far pervenire, a mezzo corriere, entro il quinto giorno
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 2a Sezione, via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma l'originale della
domanda con gli eventuali allegati;
e) informare tempestivamente la Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 2a Sezione di ogni variazione successiva riguardante la posizione
del concorrente (promozione, trasferimento, collocamento in congedo e
recapito, invio frequenza corsi, provvedimenti medico legali,
infrazioni di natura penale e disciplinare, ecc.), fino all'eventuale
nomina.

                               Art. 5.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) accertamenti sanitari;
b) accertamenti attitudinali;
c) due prove scritte;
d) valutazione dei titoli;
e) una prova orale;
f) una prova orale facoltativa di lingua straniera;
2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento
di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da
un'amministrazione dello Stato e in corso di validita'.
3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
cui partecipano con il decreto dirigenziale di cui al successivo art.
13, comma 5, (entro il 31 luglio 2003), dovranno essere risultati
idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel
precedente comma 1.

                               Art. 6.
 
Accertamenti sanitari e attitudinali
 
1. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso saranno invitati dalla Direzione generale per
il personale militare, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, a
presentarsi presso il Centro aeromedico per la selezione
psicofisiologica dell'Istituto medico legale dell'Aeronautica
militare, ubicato nell'aeroporto militare di Guidonia (Roma), via
Roma s.n.c., per essere sottoposti - con riserva di accertamento dei
requisiti di partecipazione al concorso - ad accertamenti sanitari e
ad accertamenti attitudinali, nonche' alla prova di efficienza fisica
(presumibilmente nella prima meta' del mese di marzo). I concorrenti
- che durante il periodo di permanenza presso il Centro fruiranno di
vitto e alloggio a carico dell'amministrazione - dovranno presentarsi
muniti dei documenti indicati al successivo art. 9, nonche' di tenuta
ginnica e scarpe da ginnastica per l'effettuazione della prova di
efficienza fisica a cura delle commissioni di cui al successivo art.
11, comma 1, lettere a) e c).
Coloro che non si presenteranno nel giorno indicato nella lettera
o telegramma di convocazione saranno considerati rinunciatari ed
esclusi dal concorso, salvo gravi impedimenti che, documentati entro
il giorno stesso di presentazione a mezzo fax alla Direzione generale
per il personale militare I reparto - 1a divisione reclutamento
ufficiali, 2a Sezione (numero 06/4827347), saranno valutati ai fini
dell'eventuale ammissione a sostenere gli accertamenti in data
diversa da quella per essi prevista, ricadente comunque nel periodo
di svolgimento degli accertamenti da parte di tutti i concorrenti.
2. Gli accertamenti sanitari, cui provvedera' la gia' citata
commissione di cui al successivo art. 11, comma 1, lettera a),
saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita'
psico-fisica al servizio dei concorrenti quali ufficiali in servizio
permanente effettivo nei ruoli speciali dell'Aeronautica.
3. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta
dell'"Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare", annesso al decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 marzo 2000, n. 112 e delle direttive della Direzione
generale della sanita' militare in data 19 aprile 2000, citati nelle
premesse. I concorrenti che durante la visita risultassero non in
possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati
"non idonei" ed esclusi dal concorso.
4. La commissione pratichera' ai concorrenti il seguente
protocollo diagnostico:
esame obiettivo generale con valutazione antropometrica;
visita cardiologica con eventuali accertamenti strumentali (ECG
a riposo);
visita oculistica con eventuali accertamenti strumentali e
funzionali;
visita otorinolaringoiatrica con eventuali accertamenti
strumentali e funzionali (audiologia);
analisi del sangue comprendente:
emocromo;
azotemia;
glicemia;
colesterolemia;
trigliceridemia;
creatininemia;
transaminasemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
DRUG TEST;
G6PDH;
analisi delle urine;
visita psichiatrica con test e colloquio;
ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una
adeguata valutazione clinica e medico-legale.
Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo medesimo, secondo quanto indicato
nell'allegato E), che costituisce parte integrante del presente
decreto, nonche' ulteriore dichiarazione di consenso informato al
protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa vigente, sara'
loro praticato all'atto della presentazione in servizio dopo la
nomina e periodicamente, ad intervalli programmati, per conservare lo
stato di immunizzazione, secondo quanto indicato nell'allegato F),
che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
"Idoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario
aeronautico in servizio permanente";
"Non idoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo
sanitario aeronautico in servizio permanente", con l'indicazione del
motivo di non idoneita'.
6. Saranno giudicati idonei i concorrenti che siano risultati di
statura non inferiore a m 1,65 se di sesso maschile e a m 1,61 se di
sesso femminile ed ai quali sia stato attribuito, sulla scorta della
citata direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione generale
della Sanita' Militare, il seguente profilo sanitario minimo:
PS CO AC AR AV LS LI VS AU
2 2 2 2 2 2 2 2 2.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
8. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a
divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione - casella postale
n. 353 - 00187 Roma centro, improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza
di ulteriori accertamenti sanitari, corredata di idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate alla predetta
Direzione generale a mezzo fax (06/4827347).
9. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
10. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno dalla Direzione generale per il personale militare la
relativa comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i
concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non
idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra'
intendersi confermato.
11. Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti,
in caso di accoglimento dell'istanza sara' espresso, a seguito di
valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori
accertamenti, dalla commissione per gli ulteriori accertamenti
sanitari di cui al successivo art. 11, comma 1, lettera b), la quale,
solo qualora lo ritenga necessario, sottoporra' gli interessati ad
ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio
definitivo.
I concorrenti giudicati "non idonei" anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.
12. Gli accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita' dei
concorrenti sotto il profilo attitudinale, cui provvedera' la
commissione di cui al successivo art. 11, comma 1, lettera c),
consisteranno:
a) nello svolgimento di una serie di prove psico-attitudinali
integrate da un colloquio individuale, allo scopo di valutare:
1) maturazione globale intesa come personalita' armonicamente
evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilita',
adeguata esperienza di vita, capacita' di integrazione all'ambiente;
2) stabilita' emotiva intesa come sintonia nelle reazioni
comportamentali, contraddistinta da stabilita' dell'umore, fiducia in
se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche
alle particolari condizioni stressanti dell'attivita' e degli
ambienti in cui saranno chiamati ad operare;
3) facolta' intellettive intese come doti di intelligenza che
consentano una valida elaborazione dei processi mentali con riguardo
alla capacita' di ideazione e di valutazione, alle capacita'
decisionali, di sintesi e di giudizio, nonche' alla maturita' di
pensiero;
4) comportamento sociale inteso come integrazione
socio-ambientale, con riguardo al senso di responsabilita', alla
capacita' di adattamento alle norme e alla disciplina, alla
socievolezza, all'adattabilita' allo specifico ambiente di lavoro,
alla capacita' di affermazione nel gruppo per dignita' e iniziativa;
5) capacita' adattive intese come flessibilita' cognitiva,
adeguata capacita' di soluzione dei problemi, adeguata capacita' di
gestione dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di
fattori indicativi dell'interesse del soggetto e della sua capacita'
a ricoprire determinati ruoli professionali ed a confrontarsi in modo
efficace con le norme e con le istanze sociali dell'ambiente militare
specifico.
b) nell'effettuazione di una prova di efficienza fisica,
consistente in una corsa piana di metri 800. Il risultato di detta
prova concorrera', unitamente al risultato della prova e del
colloquio di cui alla precedente lettera a), alla formulazione del
giudizio relativo agli accertamenti attitudinali.
13. La commissione al termine degli accertamenti attitudinali,
esprimera' nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di
idoneita' o non idoneita'. Detto giudizio che sara' comunicato agli
interessati seduta stante, per iscritto, e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.
14. Le commissioni per gli accertamenti sanitari, per gli
ulteriori accertamenti sanitari e per gli accertamenti attitudinali
dovranno far pervenire a mezzo corriere alla Direzione generale per
il personale militare I reparto - 1a divisione reclutamento
ufficiali, 2a sezione, via XX settembre n. 123/A - Roma, i verbali
degli accertamenti entro il terzo giorno dalla data di completamento
degli stessi.

                               Art. 7.
 
Prove scritte
 
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari e
attitudinali di cui al precedente art. 6 dovranno sostenere le prove
scritte d'esame, con inizio non prima delle ore 8,30 dell'orario
ufficiale, nei giorni e nella sede che saranno resi noti mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
4 marzo 2003, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 4 marzo
2003, tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
2. Le materie sulle quali verteranno le prove scritte sono
riportate nell'allegato B), che costituisce parte integrante del
presente decreto.
3. I concorrenti sono tenuti a presentarsi entro le ore 7,30 dei
giorni previsti, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile blu
o nero.
4. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di
ciascuna prova saranno senz'altro esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Per ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice
formulera' preventivamente, in adunanza segreta, tre
tracce/questionari concernenti la/le materia/e oggetto d'esame e le
chiudera' in plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei
concorrenti sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la
traccia da svolgere o il questionario cui rispondere.
7. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore
21/30. Tale punteggio sara' utile per la formazione della graduatoria
di cui al successivo art. 12.
8. L'elenco dei concorrenti idonei alle prove scritte sara'
inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito internet www.
persomil.difesa.it.
> 9. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal quarantacinquesimo giorno dalla data di svolgimento delle prove,
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo esercito - via
XX Settembre, 123/A - 00187 Roma - tel. 06/47355941, 06/47353445 e
06/47353444.

                               Art. 8.
 
Prove orali
 
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti
risultati idonei alle prove scritte.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel gia'
citato allegato B) al presente decreto, avra' luogo nella sede e nel
giorno che saranno resi noti agli interessati con lettera
raccomandata o telegramma, presumibilmente nel mese di giugno 2003.
3. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 21/30. Il punteggio della prova
sara' utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al
successivo art. 12.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera della durata massima di
15 minuti.
La prova potra' essere sostenuta nella/e lingua/e straniera/e
indicata/e dal concorrente nella domanda di partecipazione (non piu'
di due scelte tra inglese, francese, spagnolo, tedesco). Il
concorrente che non intendesse piu' sostenere detta prova dovra'
rilasciare apposita dichiarazione scritta alla commissione.
5. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa di
lingua straniera conseguendo la votazione di almeno 21/30, sara'
assegnato un punteggio, in relazione al voto conseguito in ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato:
da 0/30 a 20,999/30: punti 0;
da 21/30 a 23,999/30: punti 0,50;
da 24/30 a 26,999/30: punti 0,75;
da 27/30 a 30/30: punti 1,00.
6. I concorrenti che non dovessero presentarsi alla prova di cui
al, comma 1, nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
7. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento delle prove e di
conclusione della procedura concorsuale nel termine indicato nel
precedente art. 5, comma 3, l'accoglimento di eventuali domande di
riconvocazione ad altra data dei concorrenti che, per documentate
cause di forza maggiore, non potessero presentarsi alla prova orale
nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n.
06/4827347) entro il giorno della prova, inviando documentazione
probatoria dei motivi dell'assenza.

                               Art. 9.
 
Documenti
 
1. I concorrenti convocati per essere sottoposti agli
accertamenti sanitari e attitudinali di cui al precedente art. 6
dovranno consegnare, all'atto della presentazione al Centro
Aeromedico per la selezione psicofisiologica di Guidonia i seguenti
documenti:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente a sostenere la prova di efficienza fisica;
b) certificato, rilasciato da struttura pubblica, anche
militare, o privata convenzionata, non anteriore a tre mesi,
attestante l'esito dell'accertamento per tutti i markers dell'epatite
B e C, sia antigenici che anticorpali. La mancata presentazione di
detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente a
sostenere gli accertamenti sanitari;
c) certificato anamnestico, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, delle vaccinazioni effettuate;
d) esame radiografico standard del torace e relativo referto
effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private convenzionate entro i sei mesi precedenti la data della
visita medica. La mancata presentazione di detta documentazione
determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere gli
accertamenti sanitari;
e) referto di ecografia pelvica in data non anteriore a due
mesi (solo se di sesso femminile);
f) referto attestante l'esito del test di gravidanza effettuato
in data non anteriore ai cinque giorni dalla data di presentazione,
che escluda la sussistenza di tale stato(solo se di sesso femminile).
La mancata presentazione di detta documentazione determinera' la non
ammissione della concorrente a sostenere gli accertamenti sanitari.

                              Art. 10.
 
Valutazione dei titoli
 
1. La commissione esaminatrice di cui al successivo art. 11,
comma 1, lettera d), dopo le prove scritte di cui al precedente art.
7 e prima della relativa correzione, procedera' a valutare i titoli
di merito dei concorrenti, sempreche' detti titoli, posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, siano
stati dichiarati nelle domande medesime ovvero elencati in apposita
dichiarazione sostitutiva, allegata alla domanda medesima, rilasciata
ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello riportato nel
gia' citato allegato "G" al presente decreto. Le pubblicazioni
scientifiche potranno essere prese in considerazione solo se allegate
alla domanda.
Il risultato di detta valutazione sara' reso noto ai concorrenti
prima dell'effettuazione della prova orale.
2. La commissione disporra' di un punteggio massimo complessivo
di 10 punti, ripartiti tra le varie categorie di titoli secondo
quanto riportato nel gia' citato allegato "C" al presente decreto.
3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito,in ogni
caso, un punteggio, complessivo e per singole categorie di titoli,
superiore a quello indicato nel gia' citato allegato "C" al presente
decreto.

                              Art. 11.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione per gli accertamenti sanitari;
b) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali e per la
prova di efficienza fisica;
d) la commissione per la valutazione dei titoli, per le prove
scritte, per la prova orale e per la formazione della graduatoria.
2. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente, comma 1, lettera a), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo
sanitario aeronautico in servizio permanente, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico in
servizio permanente, membri;
un ufficiale dell'Aeronautica militare in servizio permanente,
segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti
esterni.
3. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente, comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a brigadier generale del
Corpo sanitario aeronautico in servizio permanente, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico in
servizio permanente, membri;
un ufficiale dell'Aeronautica militare in servizio permanente,
segretario.
Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico facenti parte di
detta commissione non potranno aver fatto parte della commissione di
cui al precedente comma 2.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali e per la
prova di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera c),
sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello
dell'Aeronautica militare in servizio permanente, presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a maggiore
dell'Aeronautica militare in servizio permanente, membri;
un ufficiale dell'Aeronautica militare in servizio permanente,
segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori, nonche' di personale in servizio presso il
Centro di Selezione dell'Aeronautica militare per l'effettuazione
della prova di efficienza fisica.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a generale di Brigata o
grado corrispondente in servizio permanente o in ausiliaria da non
piu' di tre anni alla data di pubblicazione del bando, presidente;
quattro ufficiali di grado non inferiore a maggiore in servizio
permanente o in ausiliaria da non piu' tre anni alla data di
pubblicazione del bando ovvero docenti o funzionari delle
Amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti nelle
materie oggetto del concorso, membri;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua scelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale di grado non inferiore a tenente dell'Aeronautica
militare in servizio permanente, segretario senza diritto di voto.

                              Art. 12.
 
Graduatoria
 
1. I concorrenti risultati idonei al termine di tutte le prove e
di tutti gli accertamenti di cui al precedente art. 5 saranno
iscritti, a cura della commissione esaminatrice, in una graduatoria
generale di merito distinta per le sedi di servizio indicate nel
precedente art. 1.
2. Per ciascuna sede di servizio la graduatoria sara' formata
secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti ottenuti
sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio conseguito nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio riportato per i titoli di merito;
d) l'eventuale punteggio riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera, calcolato come previsto nel
precedente art. 8, comma 5.
3. I posti che per qualsiasi motivo non venissero ricoperti in
una o piu' delle sedi di servizio di cui al precedente art. 1 non
potranno in nessun caso essere ricoperti da concorrenti idonei
compresi in graduatoria per diversa sede di servizio.
4. La graduatoria di merito del concorso sara' approvata con
decreto dirigenziale. Nel decreto di approvazione della graduatoria
si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui
al gia' citato allegato "D" al presente decreto che, posseduti dai
concorrenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, siano stati dichiarati nella domanda medesima.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito del
concorso sara' pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della
difesa e di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso
sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti
internet "www.persomil. difesa.it" e "www.aeronautica.difesa.it".>

                              Art. 13.
 
Nomina
 
1. Gli idonei di cui al precedente art. 12 che saranno compresi
nel numero dei posti a concorso per ciascuna sede di servizio di cui
al precedente art. 1 saranno nominati con riserva sottotenenti in
servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo sanitario
aeronautico, con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto
di nomina che sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo al conferimento della stessa, del possesso del
requisito della condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2
del presente decreto.
3. I vincitori, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 3, saranno avviati alla
frequenza di un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi,
con le modalita' stabilite dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica.
L'invio alla frequenza del corso avverra' in via provvisoria, sotto
riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
la nomina e del superamento del predetto corso applicativo.
4. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere
detta ferma comportera' la revoca alla nomina.
Gli ufficiali dovranno inoltre rilasciare dichiarazione con la
quale si impegnano a permanere nella sede di servizio loro assegnata
per un periodo minimo pari alla durata della ferma contratta.
La sede di assegnazione potra' essere variata anche nel periodo
della ferma di cinque anni per esigenze legate alla ristrutturazione
della Forza armata.
Successivamente gli ufficiali potranno essere interessati a
movimentazioni a seguito di pianificazione/programmazione secondo
esigenze di Forza armata.
6. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in
servizio permanente del Corpo sanitario aeronautico che, trovandosi
nelle condizioni previste dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, non possa frequentare il corso applicativo, sara' rinviato
d'ufficio al corso successivo.
7. Nel caso in cui per una o piu' delle sedi servizio di cui al
precedente art. 1 si verificassero rinunce o decadenze di vincitori
la Direzione generale per il personale militare potra' procedere
all'ammissione al corso di altrettanti concorrenti idonei secondo
l'ordine della relativa graduatoria per sede di servizio, entro 1/12o
della durata del corso stesso. Resta fermo, comunque, quanto disposto
nel precedente art. 12, comma 3, del presente decreto.
8. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo la
riserva cui e' subordinato il conferimento della nomina verra'
sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla
media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di
quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo,
al superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata
l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente, comma 6,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina.
9. Nei confronti degli ufficiali che non supereranno il corso
applicativo si procedera' alla revoca della nomina ed al
proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in
tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
c) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo a meno che, se di sesso maschile, non debbano assolvere o
completare gli obblighi di leva.
10. Gli ufficiali di cui al precedente, comma 8, saranno avviati
a prestare servizio presso la sede prescelta.
11. In relazione alla particolare tipologia di impiego l'iter di
carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo Sanitario
Aeronautico, il cui grado apicale e' quello di Colonnello prevede le
seguenti permanenze minime per ciascun grado ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 - tabella 3, quadro X e
successive modificazioni:
sottotenente: 2 anni;
tenente: 6 anni;
capitano: 8 anni;
maggiore: 5 anni;
tenente colonnello: 7 anni.

                              Art. 14.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, l'amministrazione provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato dai vincitori nella domanda di
partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente
prodotte.
Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente,
comma 1, emergesse la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione resa, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

                              Art. 15.
 
Esclusioni
 
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina a sottotenente in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                              Art. 16.
 
Spese di viaggio - Licenza
 
1. Le spese di viaggio per sostenere le prove e gli accertamenti
previsti dal precedente art. 5 del presente decreto sono a carico dei
concorrenti, anche se militari in servizio. I concorrenti, peraltro,
muniti di copia della domanda per gli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali e per le prove scritte, ovvero della lettera o
telegramma di convocazione per le prove orali, potranno rivolgersi al
Distretto militare o alla Capitaneria di porto ovvero ad un Comando
carabinieri, per ottenere il rilascio dello scontrino per fruire
dell'agevolazione ferroviaria prevista (riduzione del 10%).
2. I concorrenti che siano militari in servizio fruiranno della
licenza straordinaria per esami (non del certificato di viaggio)
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove/accertamenti
previsti dal precedente art. 5 del presente decreto, nonche' al tempo
strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno dette prove/accertamenti e per il rientro in sede.
3. I concorrenti che siano militari in servizio potranno inoltre
fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino ad un massimo di trenta giorni. In
particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria,
potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la
preparazione alla prova orale oppure frazionata in due periodi di cui
uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il
concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla
sua volonta' la licenza straordinaria sara' computata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 17.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore della 1a Divisione reclutamento ufficiali della Direzione
generale per il personale militare, responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento e' il Direttore generale della Direzione
generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Ten. gen.: D'Arrigo

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